Servizi sociali, Corte dei conti: Squilibri territoriali in spesa pro-capite Comuni

La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2025/FRG ha presentato la “Relazione sulla spesa sociale negli enti territoriali” (esercizi 2019-2024), mettendo in luce tensioni rilevanti nella distribuzione e nell’efficacia delle risorse destinate ai servizi sociali nei Comuni.

I principali elementi emersi

  1. Spesa pro capite molto differenziata: in vaste aree del Paese la spesa sociale pro-abitante risulta «bassa e strutturalmente insufficiente», nonostante un bisogno sociale più elevato. A titolo esemplificativo, l’area insulare guida con circa 289 euro pro capite nel 2024, mentre il Sud continentale registra circa 131 euro pro capite
  2. Prevalenza della spesa corrente rispetto agli investimenti: la Relazione segnala che gran parte delle risorse viene destinata alla gestione immediata dei bisogni (spesa corrente), mentre l’investimento in strutture, innovazione e rafforzamento dei servizi sociali resta debole.
  3. Fattori demografici e socio-economici aggravanti: l’invecchiamento della popolazione, la bassa natalità e livelli di istruzione inferiori alla media europea pesano sulla sostenibilità del sistema dei servizi sociali e rischiano di accentuare le sperequazioni territoriali.
  4. Modello di erogazione misto e differenziato: i servizi sociali vengono gestiti attraverso una combinazione di soggetti pubblici e del Terzo settore (cooperative, associazioni, fondazioni). Le procedure aperte assorbono la quota maggiore in termini finanziari, ma nei piccoli Comuni prevalgono gli affidamenti diretti.

L’analisi evidenzia un dualismo: da un lato, aree con risorse maggiori riescono a offrire livelli di erogazione più elevati; dall’altro, territori fragili rischiano di restare indietro, con conseguenze sia sull’accesso ai servizi sia sull’equità reale fra cittadini. Ciò genera due ordini di problemi:

  • Orizzonte quantitativo: se la spesa pro capite è troppo bassa in aree con forte bisogno, aumenta il rischio che i diritti sociali non siano garantiti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.
  • Orizzonte qualitativo-di efficienza: la scarsità di investimenti limita la capacità delle Amministrazioni locali di innovare, sviluppare nuovi modelli di servizio e rispondere a bisogni emergenti (ad esempio, in ambito di inclusione sociale, disabilità, anziani non autosufficienti).

La Corte propone due linee strategiche per affrontare le criticità: rafforzare i meccanismi nazionali di redistribuzione verso le aree meno dotate, per garantire standard minimi omogenei di servizi sociali; potenziare le amministrazioni locali più deboli: non solo tramite trasferimenti finanziari, ma anche attraverso azioni di capacity building, supporto organizzativo e sviluppo di competenze gestionali.

Non basta incrementare la spesa sociale, ma è necessario che essa sia equa, sostenibile e capace di accompagnare la trasformazione del welfare locale. Le risorse devono essere allocate tenendo conto della domanda effettiva di assistenza, della capacità amministrativa degli enti territoriali e di una visione strategica che connetta corrente e investimento.

La redazione PERK SOLUTION

Assegnazione risorse per l’associazionismo comunale

La Direzione Centrale per la Finanza locale comunica che, sulla base delle certificazioni telematiche pervenute, ha quantificato, ai sensi del D.M. 1°settembre 2000, n.318 e s.m.i., nonché delle Intese nn.21 e 22 del 6 marzo 2025, sancite in sede di Conferenza Unificata, le assegnazioni di risorse di seguito riportate:

a) Contributo alle Unioni dei Comuni e alle Comunità montane le cui regioni non sono destinatarie, per l’anno 2025, delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale;

b) Contributo, per l’anno 2025, alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane per l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato.

Le risorse complessivamente assegnate ammontano a euro 5.103.792,03.

Le Unioni dei Comuni e le Comunità montane destinatarie del contributo di cui al punto a) sono 27 per un totale pari ad euro 2.381.689,01.

Le Unioni dei Comuni e le Comunità Montane di cui al punto b) sono 99 per un totale pari ad euro 2.722.103,02.

Tra gli enti beneficiari dei contributi di cui al punto b), si segnala che solo 4 Unioni si individuano nell’Italia meridionale, in particolare 1 in Puglia e 3 in Sicilia.

La Direzione comunica altresì, che i provvedimenti di liquidazione dei medesimi contributi sono in corso di perfezionamento e gli importi spettanti sono visualizzabili nei prospetti allegati.

Allegato A
Allegato B

DURC e “scostamento non grave”: il Ministero del Lavoro chiarisce i limiti della regolarità contributiva

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito una precisazione importante in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC), in risposta a un interpello presentato dall’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT) ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004.
L’istanza chiedeva se fosse possibile considerare “non grave” una situazione debitoria composta esclusivamente da sanzioni o interessi — quindi senza una reale omissione contributiva, già sanata — e, di conseguenza, ottenere comunque un DURC regolare.

Il Ministero ricorda che l’articolo 3 del D.M. 30 gennaio 2015 disciplina le condizioni per il rilascio del DURC e, al comma 3, definisce come “scostamento non grave” quello pari o inferiore a 150 euro, importo comprensivo anche di eventuali accessori di legge. Tale soglia consente di attestare la regolarità contributiva quando la differenza tra quanto dovuto e quanto versato è minima e fisiologica.

La norma non consente di considerare regolare una posizione debitoria formata unicamente da sanzioni civili o interessi. Le sanzioni, infatti, non rappresentano elementi autonomi ma accessori dell’obbligazione contributiva: derivano da un precedente inadempimento e ne costituiscono il riflesso giuridico. Hanno funzione sia risarcitoria, per il danno subito dall’ente previdenziale, sia dissuasiva, per scoraggiare ritardi o omissioni future.

Pertanto, anche se il contributo principale è stato successivamente versato, la presenza di sanzioni o interessi non estingue il debito complessivo verso l’ente. Solo nel caso in cui l’importo residuo, comprensivo di tali accessori, non superi i 150 euro, la posizione può rientrare nella fattispecie di “scostamento non grave” e consentire il rilascio del DURC regolare.

 

La redazione PERK SOLUTION

Censimento e monitoraggio autovelox piattaforma MIT: scadenza 29 novembre

L’articolo 5, comma 3-bis, del D.L. n. 73/2025 (cd. Infrastrutture), convertito con modificazioni dalla L. 105/2025, ha disposto che “le amministrazioni e gli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del Codice della Stradala comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la pubblicazione nell’apposita sezione del portale telematico istituzionale del medesimo Ministero, i dati relativi alle apparecchiature per l’accertamento della violazione dei limiti di velocità utilizzate ai fini di cui all’articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, indicando per ciascun dispositivo la conformità ad un tipo, marca e modello approvato od omologato.”

Successivamente:

  • Il D.M. 18 agosto 2025, n. 305 ha disciplinato l’istituzione e il funzionamento della piattaforma finalizzata al censimento dei dispositivi, gestita dal Centro Elaborazioni Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione.
  • il D.M. 29 settembre 2025, n. 367 ha sancito l’operatività della piattaforma, disponibile all’interno della sezione “Gestione Utenze” del Portale del Trasporto e del Portale dell’Automobilista a seguito dell’autenticazione tramite le credenziali rilasciate dal CED della DGMOT e già in uso da parte delle amministrazioni o enti competenti, con il profilo di enti accertatori.

Con la pubblicazione del decreto sul sito del MIT avvenuta il 29 settembre u.s. decorrono i termini previsti entro cui completare la procedura di comunicazione dei dati, ovvero i 60 giorni stabiliti all’art. 1, comma 2. Trascorso detto termine, l’omessa comunicazione comporta l’illegittimità dell’utilizzo dei dispositivi non registrati in via telematica.

Si ricorda quindi l’importanza di comunicare al MIT le informazioni richieste entro i termini: allo scadere dei 60 giorni, chi non fornisce i dati richiesti non potrà più utilizzare autovelox sul proprio territorio, con il conseguente spegnimento degli apparecchi a partire dal prossimo 30 novembre (fonte Anci).

 

La redazione PERK SOLUTION

La Corte costituzionale sollecita una revisione del contributo delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica

Con la sentenza n. 152/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le censure sollevate dalla Regione Campania contro le disposizioni della legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) relative al contributo richiesto alle Regioni a statuto ordinario per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Pur confermando la legittimità della misura, la Corte ha però richiamato il legislatore a una maggiore flessibilità e concertazione istituzionale.

Secondo la Consulta, la preclusione totale, per un intero quinquennio, dell’utilizzo del contributo per spese di investimento da parte delle Regioni in disavanzo rischia di generare un divario infrastrutturale crescente tra i territori. Tale rigidità, si legge nella sentenza, può comportare “una discriminazione tra le Regioni” e incidere sul principio di eguaglianza sostanziale garantito dalla Costituzione.

Per questo motivo, la Corte invita il legislatore, a partire dalle prossime annualità, a riconsiderare il meccanismo, consentendo anche alle Regioni in disavanzo di destinare una parte del contributo alla spesa per investimenti. L’obiettivo è bilanciare le esigenze di risanamento con la necessità di non penalizzare lo sviluppo territoriale.

Un ulteriore richiamo riguarda il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che la Corte definisce “indefettibile” in vista della manovra di bilancio 2026. Tale organismo, già valorizzato dalla sentenza n. 195 del 2024, è considerato essenziale per garantire un corretto equilibrio tra le esigenze statali di contenimento della spesa e l’autonomia finanziaria delle Regioni.

L’assenza di tale confronto, sottolinea la Corte, può condurre a “tagli al buio”, con ricadute imprevedibili sui servizi ai cittadini e senza un’adeguata valutazione parlamentare delle conseguenze delle scelte di bilancio. La decisione della Corte non mette in discussione la necessità del contributo regionale agli obiettivi di finanza pubblica, ma ne ribadisce i limiti costituzionali. Il rispetto dell’autonomia finanziaria delle Regioni e il principio di leale collaborazione devono restare cardini dell’assetto istituzionale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Decreto Anticipi 2025: Proroga per il 2026 delle misure incrementali sull’imposta di soggiorno

Il Consiglio dei ministri, nella seduta dello scorso 14 ottobre 2025, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia economica. Il testo, tra l’altro, rifinanzia misure per giovani, formazione universitaria, innovazione e digitalizzazione, aumentando le risorse per il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

In materia di infrastrutture e investimenti, si allineano i cronoprogrammi procedurali agli obiettivi finanziari del “Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR”. Si autorizzano spese per RFI S.p.a. per il 2025, incrementando i fondi per la manutenzione straordinaria (contratto di programma parte servizi).

È previsto un contributo a fondo perduto all’Economic Resilience Action (ERA) Program dell’IFC per sostenere il settore privato ucraino e rafforzare l’intervento dell’IFC a beneficio della popolazione e delle imprese italiane.

Si interviene per garantire i XXV Giochi olimpici e XIV paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, aumentando i fondi e inserendo disposizioni per i controlli antidoping.

Infine, si prevede la proroga per il 2026 delle misure incrementali sull’imposta di soggiorno. Il maggior gettito sarà destinato per il 70 per cento agli impieghi previsti e per il 30 per cento al bilancio statale, per incrementare le risorse del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità e del fondo per l’assistenza ai minori.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aran, Orientamenti applicativi funzioni locali

Pubblichiamo alcuni orientamenti applicativi di Aran riguardanti il comparto delle Funzioni Locali:

In sede di contrattazione integrativa annuale di riparto delle risorse decentrate è possibile introdurre una clausola che preveda che risorse stabili non liquidate, inizialmente destinate ad istituti quali il turno e reperibilità, possano alimentare a residuo la performance?

Con riferimento al quesito in esame, atteso che i criteri di riparto delle risorse sono per espressa previsione contrattuale (art. 7, comma 4, lettera a) CCNL 16.11.2022) di prerogativa della contrattazione integrativa, non si ravvisano condizioni ostative ad introdurre nel Contratto Collettivo Integrativo annuale – CCI – una clausola che preveda di destinare alla performance le risorse non utilizzate nello stesso anno per atri titoli.

 

Nei i casi in cui un procedimento penale iniziato nel 2015, a carico di un nostro dipendente, si concluda nel 2024 con sentenza di assoluzione è possibile rimborsare le spese legali? Si precisa che nel 2015 il dipendente aveva regolarmente comunicato l’accaduto ed indicato, ai fini del comune gradimento, il nominativo del legale. L’amministrazione, a sua volta, si era espressa positivamente sul nominativo del legale, ma non aveva potuto assumersi gli oneri in via diretta per un possibile anche solo potenziale conflitto di interessi.

Con riferimento al quesito in esame, l’orientamento della scrivente Agenzia è che, stante la formulazione letterale dell’art. 59 comma 3 del CCNL 16.11.2022, ai sensi del quale “Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale”, consenta – anche nel caso rappresentato nell’istanza – di applicare l’istituto ai fini del rimborso, come ridisciplinato dal predetto articolo 59, fermi restando i presupposti previsti dal comma 1 della stessa disciplina. Analoga disciplina è stata prevista all’art. 24 comma 3 del CCNL dell’area FL del 16.07.2024.

 

Ai fini della quantificazione della retribuzione di risultato spettante al segretario, il monte salari può comprendere anche i compensi derivanti da reggenze a scavalco?

In relazione al quesito in oggetto si evidenzia, in primo luogo, che secondo la nozione di monte salari diffusa nell’esperienza applicativa, devono essere ricomprese tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento, determinate sulla base dei dati inviati al Conto Annuale RGS da ciascun ente, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.165/2001.

Nella particolare fattispecie sottoposta, pertanto, ai fini della quantificazione della retribuzione di risultato spettante al segretario comunale per le funzioni svolte presso ogni singolo ente, nel conteggio del monte salari ciascun ente dovrà tenere conto degli importi dallo stesso erogato al segretario nell’anno precedente, così come si evince anche dalla formulazione letterale dell’art. 61, comma 2 del CCNL del 16.07.2024.

Si evidenzia, che sul tema, si è recentemente pronunciata la Corte dei Conti, sezione regionale per il controllo della Lombardia, con la deliberazione n. 158/2025, ai sensi della quale gli importi pagati per le reggenze a scavalco svolte dal segretario non devono essere ricomprese ai fini del calcolo del monte salari.

 

Nei casi di utilizzo in convenzione di un dirigente di altro ente come deve essere calcolato l’incentivo economico a titolo di posizione e risultato a carico dell’ente utilizzatore?

In relazione al quesito in oggetto, si evidenzia che la disciplina introdotta dall’art. 36 del CCNL dell’area Funzioni Locali del 16.07.2024 a favore dei dirigenti che vengano assegnati dalle amministrazioni di appartenenza presso altri enti per periodi predeterminati, si limita ad introdurre un beneficio economico a titolo di retribuzione di posizione e di risultato, in aggiunta al trattamento economico presso il proprio ente.

Al riguardo, nell’evidenziare che la richiamata disciplina contrattuale ai commi 3 e 4 individua inequivocabilmente il trattamento economico da corrispondere, sia a carico dell’ente titolare del rapporto sia a carico dell’ente utilizzatore, si ricorda che, ai sensi dell’art.13 del CCNL del 17.12.2020 non è possibile, per il personale dirigente, operare una quantificazione delle prestazioni lavorative svolte in ragione di un orario di lavoro.  Secondo quest’ultima norma, infatti, il dirigente è tenuto ad assicurare la propria presenza giornaliera in servizio adeguando la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell’organizzazione ed all’espletamento dell’incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane.

Si precisa, inoltre, che la disciplina non è analoga a quella prevista per il personale del comparto (art. 23 del CCNL 16.11.2022): la formulazione letterale è, difatti, diversa per quanto riguarda la quota di retribuzione di posizione che deve corrispondere l’ente utilizzatore.

Nel caso da voi rappresentato il dirigente avrebbe diritto:

Esempio:

ENTE A (di appartenenza): incarico dirigenziale pesato originariamente a 30 mila euro. A seguito del convenzionamento con l’ente B, l’Ente – ben motivando, in ragione della prestazione lavorativa che continua ad essere resa – non gli riduce la retribuzione di posizione. Oltre alla retribuzione di risultato.

ENTE B (utilizzatore): incarico dirigenziale su una posizione pesata 20 mila euro. L’importo aggiuntivo a titolo di retribuzione di posizione sarà pari al 30% della posizione su cui verte l’incarico (meccanismo simile all’interim; quindi, non è corretto corrispondere l’intero importo + il 30%), ossia 6 mila euro, oltre alla retribuzione di risultato pari ad un massimo del 10% del valore economico della posizione su cui è conferito l’incarico (ossia, fino a 2.000 euro).

Pertanto, nel caso di specie il dirigente utilizzato anche da altro ente potrà percepire:

  • dall’Ente A -> 30.000 euro di posizione + il risultato, secondo i criteri prestabiliti nel CCI ed in base alle risultanze della valutazione;
  • dall’Ente B -> 6.000 (30 % di 20 mila) oltre al risultato, in un massimo di 2.000 euro (il 10% di 20 mila) secondo i criteri di valutazione del CCI ed in base alle risultanze della valutazione;
  • Tot. 36.000,00 euro oltre al risultato dei rispettivi Enti.

 

La redazione PERK SOLUTION