Contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 7 luglio 2025, rende noto che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 152 del  03/07/2025, l’avviso relativo al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 18 giugno 2025 di assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, annualità 2025, agli enti locali che, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2025, hanno trasmesso alla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, apposite richieste ritenute ammissibili al contributo – allegato 1, del citato decreto interministeriale.

Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziate, l’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n.160 del 2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio e verificando che almeno il 40% delle risorse fossero attribuite agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.

Pertanto, nel rispetto delle predette disposizioni, nell’allegato 1 del ripetuto decreto interministeriale, predisposto in ordine di graduatoria, si evince che, fino a concorrenza dell’ammontare disponibile, pari ad euro 100.000.000,00 per l’anno 2025, sono ammesse a finanziamento le richieste classificate dalla posizione n. 1 alla posizione n. 410 della stessa graduatoria.

Ciascun ente beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell’articolo 2, è tenuto ad assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dal 03/07/2025 data di pubblicazione del suddetto avviso nella G.U.R.I., cioè entro il 02/01/2026.

Di seguito alla verifica dell’avvenuta stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” – B.D.A.P. – con appositi provvedimenti collettivi a cadenza mensile, a decorrere dal quarto mese successivo alla data del 03/11/2025, questo Ministero provvederà ad erogare la prima quota di risorse pari all’80% del contributo assegnato a ciascun singolo CUP.

In caso di mancato rispetto dell’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo, il contributo stesso deve intendersi implicitamente revocato e non si darà corso ad alcuna erogazione.

Per gli aspetti operativi concernenti al monitoraggio del contributo in esame si invitano gli Enti locali beneficiari del contributo a verificare la propria situazione in B.D.A.P., segnalando le eventuali discordanze e/o difficoltà operative all’assistenza B.D.A.P. e A.N.A.C. ai seguenti indirizzi:

 https://www.anticorruzione.it/contattaci 

 https://openbdap.rgs.mef.gov.it/it/assistenza 

Per ulteriori quesiti relativi al contributo in esame è possibile consultare le F.A.Q. allegate al comunicato del 20 giugno 2025.

Corte dei Conti: rideterminazione compensi ai revisori dei conti

Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio l’adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.

È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 156/2025, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di incrementare il compenso dei componenti del Collegio di revisione contabile degli enti locali, quantificato sulla base degli importi previsti dal DM 20 gennaio 2005 in una misura inferiore ai parametri indicati dall’Atto di orientamento reso dall’Osservatorio sulla Finanza e sulla contabilità degli enti locali in data 13 luglio 2017, nonostante, all’atto della nomina del collegio, fosse vigente il DM 21 dicembre 2018, decreto interministeriale che ha provveduto all’aggiornamento dei relativi compensi.

La Sezione non può che prendere atto del fatto che il dubbio posto dall’Ente istante abbia già trovato risposta nella deliberazione adottata dalla Sezione delle Autonomie n. 1/2019/SEZ/AUT/QMIG che, al fine di risolvere un contrasto interpretativo insorto in sede consultiva tra alcune Sezioni regionali di controllo, ha affermato il seguente principio di diritto: Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l’adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.

Un adeguamento in aumento del compenso dei revisori è quindi possibile entro e non oltre il limite massimo stabilito dal DM del 21 dicembre 2018 e nei termini indicati dalla Sezione delle Autonomie. Con riferimento, poi, alla determinazione del valore minimo del compenso, la Sezione rinvia a quanto affermato dalla Sezione Autonomie nella deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG. Sul valore minimo, un richiamo merita, inoltre, la sentenza della Corte d’appello di Milano, sentenza R.G. n. 233/2021 che, in un caso specifico, ha escluso l’adeguamento del compenso nel limite minimo per il revisore di un comune di una determinata fascia demografica definita dal DM 20 maggio 2015 quale corrispondente al limite massimo della fascia demografica appena inferiore, in quanto richiesto successivamente alla instaurazione del rapporto professionale e comunque ritenendo anche “che l’esigenza del rispetto del principio dell’equo compenso è stata tenuta in debita considerazione dal citato decreto ministeriale 21 dicembre 2018, in quanto i compensi sono stati aggiornati nei loro limiti massimi, anche al fine di adeguarli alle numerose e articolate funzioni oggi assegnate ai revisori contabili.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Corte dei conti: “Monte salari” relativo alla retribuzione accessoria dei Segretari comunali e provinciali

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 158/2025 – in riscontro ad una richiesta di parere in merito alla corretta interpretazione della menzionata disposizione contrattuale, circa la possibilità di includere nella definizione di “monte salari” anche: i) le eventuali indennità a scavalco percepite per prestazioni svolte in enti non appartenenti alla convenzione di segreteria e ii) i diritti di segreteria riscossi in quanto titolare della funzione rogante, laddove previsti – ha ricordato che “non esiste una definizione normativa del monte salari” e che, tuttavia, anche in base agli stessi orientamenti applicativi dell’ARAN (cfr. da ultimo anche l’orientamento applicativo del 31 marzo 2021) “…rientrano in tale definizione tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento, come rilevate dai dati inviati da ciascun Enteai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori e riflessi a carico dell’amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative, mentre non costituiscono base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese etc., né concorrono alla determinazione del monte salari gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti (cfr. dichiarazione congiunta n. 1 CCNL comparto regioni e autonomie locali 11 aprile 2008- parere ARAN 499-15A1)”.

In base a tale interpretazione, emergono due criteri definitori che appaiono dirimenti anche rispetto al duplice quesito posto dall’odierno parere. Rientrano nella definizione di monte salari di cui all’art. 61, comma 2 del CCNL: a) i trattamenti economici correlati a prestazioni lavorative; b) rese nei confronti dell’amministrazione a cui spetta erogarli.

Non possono essere ricomprese nel monte salari, le indennità a scavalco percepite dal Segretario a fronte delle prestazioni rese, ai sensi dell’art. 62 del CCNL, a Comuni diversi da quelli stipulanti la convenzione di segreteria. In tali casi, infatti, il trattamento economico grava sugli Enti locali presso cui l’incarico viene espletato. Tali indennità, pertanto, rileveranno esclusivamente sul monte salari di quest’ultimi Comuni, pena l’indebita duplicazione della loro incidenza.

Vanno ricompresi nel monte salari i c.d. “diritti di rogito”, in quanto remunerativi di prestazioni rese dal Segretario comunale nell’esercizio di una funzione tipicamente segretariale, ancorché peculiare: quella rogante. Quest’ultima funzione, come recentemente ricordato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2023, ha origini remote, rinvenendosene traccia già nel R.D. 8 giugno 1865, n. 2321 e nel R.D. 21 marzo 1929, n. 371 (Norme integrative ed esecutive del R. D.L. 17 agosto 1928, n. 1953, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali), successivamente confluito nel testo unico della legge comunale e provinciale approvato con il R.D. n. 383 del 1934.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte Costituzionale: Depositate le motivazioni della sentenza sull’abrogazione dell’abuso d’ufficio

L’abrogazione del reato di abuso di ufficio da parte del legislatore italiano non contrasta con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (la cosiddetta Convenzione di Mérida); e la Corte costituzionale non può sindacare la complessiva efficacia del sistema di prevenzione e contrasto alle condotte abusive dei pubblici agenti risultante da tale abrogazione, sovrapponendo la propria valutazione a quella del legislatore.

Lo scrive la Corte costituzionale nelle motivazioni (sentenza n. 95/2025) della decisione già preannunciata lo scorso 8 maggio, con cui sono state ritenute non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da quattordici giudici, tra cui la Corte di cassazione, contro l’abrogazione del delitto di abuso d’ufficio ad opera della legge numero 114 del 2024. La Corte ha ritenuto ammissibili le questioni che i giudici rimettenti avevano formulato con riferimento all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, che condiziona l’esercizio della potestà legislativa al rispetto degli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.

Se una convenzione dovesse effettivamente prevedere l’obbligo, per il legislatore nazionale, di prevedere come reato una certa condotta, la Corte ben potrebbe dichiarare l’illegittimità della legge che abbia abrogato quel reato, violando l’obbligo assunto dallo Stato in sede internazionale. L’effetto della pronuncia della Corte sarebbe, in tal caso, quello di ripristinare la legge in precedenza in vigore. Nel merito, la Corte – dopo aver dettagliatamente esaminato tutte le norme della Convenzione di Mérida invocate dai giudici rimettenti – ha però escluso che da esse possa ricavarsi un obbligo di prevedere come reato le condotte di abuso di ufficio, reato che peraltro non è uniformemente presente in tutti gli ordinamenti penali degli Stati firmatari.

I giudici rimettenti avevano anche sostenuto che la scelta del legislatore si sia posta in contrasto con il principio di uguaglianza, tutelato dall’articolo 3 della Costituzione, dal momento che il legislatore avrebbe lasciato irragionevolmente prive di sanzione penale condotte più gravi di altre, che continuano anche oggi a essere qualificate come reati. Inoltre, le ordinanze di rimessione avevano sottolineato il vuoto di tutela che, per effetto dell’abrogazione, si sarebbe creato rispetto a condotte gravemente dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.

Queste due ultime censure sono però state dichiarate inammissibili, sulla base della costante giurisprudenza della Corte che ritiene precluso l’esame di questioni di legittimità costituzionale formulate sulla base degli articoli 3 o 97 della Costituzione, quando il loro accoglimento produrrebbe un effetto “in malam partem”, e cioè espansivo della punibilità. In definitiva, ha concluso la Corte, “se gli indubbi vuoti di tutela penale che derivano dall’abolizione del reato (…) possano ritenersi o meno compensati dai benefici che
il legislatore si è ripromesso di ottenere, secondo quanto puntualmente illustrato nei lavori preparatori della riforma, è questione che investe esclusivamente la responsabilità politica del legislatore, non giustiziabile innanzi a questa Corte al metro dei parametri costituzionali e internazionali esaminati”.

Linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli Ambiti Territoriali Sociali per l’attuazione dei LEPS

Con Decreto interministeriale del 24 giugno 2025 sono state approvate le Linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli Ambiti Territoriali Sociali per l’attuazione dei LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali), predisposte in attuazione dell’articolo 1, comma 161, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio per il 2022). Tramite l’adozione dell’Intesa in sede di Conferenza unificata, i diversi livelli istituzionali – Ministero, Regioni ed Enti Locali – assumono impegni reciproci nella prospettiva di una rinnovata azione di governance sugli obiettivi comuni.

L’obiettivo principale del documento è quello di favorire il rafforzamento della gestione associata degli ATS, con particolare riferimento a modelli e processi organizzativi funzionali all’attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali sull’intero territorio nazionale, al fine di garantire:

  • un impiego ottimale delle risorse finanziarie trasferite per l’attuazione dei LEPS;
  • un elevato livello di monitoraggio;
  • un costante aggiornamento dei processi di rendicontazione, consentendo così un più omogeneo sviluppo delle risposte integrate ai cittadini in difficoltà su tutto il territorio nazionale.

Il comma 160 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 chiarisce che gli ATS rappresentano la dimensione organizzativa necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS sul territorio. L’Ambito Territoriale Sociale, pertanto, rappresenta la sede principale della programmazione, concertazione e coordinamento degli interventi, dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale. L’ambito è individuato dalle Regioni, ai sensi della legge quadro n. 328 del 2000 tramite concertazione con gli enti locali interessati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Cassazione: niente rimborso al dipendente che sceglie autonomamente il proprio legale

Con l’ordinanza n. 15279 depositata il 9 giugno 2025, la Corte di Cassazione interviene sulla questione del rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente pubblico (comunale) che, assolto in sede penale, aveva scelto autonomamente l’avvocato, senza previa autorizzazione dell’amministrazione.

La Suprema Corte ha stabilito che l’amministrazione non è tenuta a rimborsare i costi della difesa tecnica qualora:

  • il dipendente abbia unilateralmente scelto l’avvocato, senza chiedere o ottenere l’approvazione preventiva;
  • o abbia semplicemente comunicato a posteriori tale nomina.

Il principio si basa sull’esigenza di permettere all’amministrazione di valutare preventivamente la congruità delle spese e di controllare l’impegno economico che potrebbe derivare dalla scelta scelta del difensore. Il rimborso non spetta se il dipendente ha agito di propria iniziativa, anche in caso di assoluzione nel merito.

La redazione PERK SOLUTION

Nomina del presidente del consiglio comunale nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

Con il parere n. 15738/2025, il Ministero dell’interno chiarisce un’importante questione in tema di nomina del Presidente del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, sulla base di una modifica statutaria sopravvenuta dopo l’insediamento del Consiglio. A differenza dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 ab, dove il presidente del consiglio è obbligatorio, nei comuni più piccoli si tratta di una facoltà statutaria, da esercitarsi con apposita modifica dello statuto comunale.

Nel caso di specie, il consiglio comunale si è insediato il 30 giugno 2022, data in cui la figura del presidente non era ancora prevista nello statuto. Lo statuto è stato modificato con delibera del 19 novembre 2022, introducendo l’art. 9-bis, che prevede espressamente l’istituzione della figura del Presidente del Consiglio. La nomina del presidente è avvenuta nella prima seduta utile successiva all’entrata in vigore della modifica statutaria, cioè il 31 gennaio 2023.

Secondo il Ministero la modifica statutaria è pienamente legittima e conforme all’art. 39 TUEL.; l’elezione del Presidente del Consiglio è stata effettuata secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dello statuto, e cioè nella prima seduta successiva all’entrata in vigore dell’art. 9-bis. Non rileva, ai fini della validità della nomina, che il Consiglio fosse già in carica prima della modifica statutaria: ciò che conta è che la procedura di nomina sia avvenuta nel rispetto delle previsioni dello statuto vigente al momento della nomina stessa.

La redazione PERK SOLUTION

Diritto di accesso dei consiglieri comunali agli atti e documenti inerenti a gare

Il consigliere comunale può accedere agli atti di gara conclusa in tempi antecedenti alla sua nomina. È quanto affermato dal Ministero dell’interno in risposta ad una richiesta di parere in merito al diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali di minoranza in materia di atti di competenza dell’Ufficio Tecnico, tra cui anche atti inerenti a gare. In particolare, è stato chiesto se il consigliere comunale possa, in base all’art. 43 del TUEL., accedere agli atti di gara conclusa in tempi antecedenti alla loro nomina di consiglieri.

Al riguardo, si evidenzia che l’art.43, comma 2, d.lgs. n.267/2000 prevede che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’amministrazione presso cui esercitano il proprio mandato politico-amministrativo “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”. Il diritto di accesso dei consiglieri comunali è strumentale all’esercizio del mandato politico-amministrativo, in particolare alle funzioni di controllo e indirizzo attribuite al Consiglio comunale (art. 42 TUEL); non è un diritto incondizionato o illimitato, ma deve essere finalizzato all’espletamento del mandato elettivo. La legittimità dell’accesso va quindi valutata in base alla pertinenza e utilità delle informazioni richieste rispetto alle funzioni consiliari.

Il Consiglio di Stato (sentenze n. 2089/2021, n. 5879/2005, n. 2716/2004) ha costantemente affermato che il diritto di accesso dei consiglieri può riguardare anche atti riservati o preclusi ai terzi, in virtù del ruolo e delle finalità istituzionali del mandato. Tuttavia, i consiglieri sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge (art. 43, comma 2). Il bilanciamento tra diritto all’accesso e tutela dei dati sensibili o riservati deve essere garantito, ad esempio tramite l’oscuramento dei dati sensibili (Cons. Stato, n. 2089/2021).

Anche gli atti relativi a gare (comprese quelle concluse prima della nomina del consigliere) possono essere oggetto di accesso, se funzionali all’esercizio del mandato. L’art. 35 del D.lgs. 36/2023 preclude l’accesso solo fino alla conclusione delle fasi della procedura: una volta conclusa la gara, gli atti diventano generalmente accessibili, salvo esigenze specifiche di riservatezza. Il TAR Abruzzo – L’Aquila (sent. n. 492/2007) ha confermato che l’accesso del consigliere ex art. 43 TUOEL ha natura diversa da quello previsto dalla legge 241/1990 e non è limitato dalla riservatezza, nei limiti dell’utilità per il mandato.

Nel caso di specie, il Ministero ha evidenziato che l’accesso è ammissibile, se gli atti richiesti sono pertinenti e utili all’esercizio del mandato; l’Amministrazione può accordare l’accesso, eventualmente predisponendo forme di protezione dei dati sensibili, ma è fondamentale che la richiesta indichi le finalità consiliari (indirizzo, controllo, verifica) per cui si ritiene necessario l’accesso.

La redazione PERK SOLUTION

Revisione enti locali: il parere sul ripiano del disavanzo di amministrazione

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha elaborato un documento riguardante la predisposizione da parte dell’organo di revisione del parere in ordine al provvedimento di ripiano del disavanzo di amministrazione accertato con il rendiconto della gestione, procedura disciplinata dall’art. 188 del d.lgs. 267/2000 – Testo Unico degli enti locali – e dal principio contabile concernente la contabilità finanziaria Allegato n.4/2 al d.lgs. 118/2011.

L’elaborato definisce l’approccio metodologico che il revisore deve adottare nello svolgimento dell’incarico e si focalizza sulle specifiche verifiche che devono attenzionare le cause del disavanzo, l’attuabilità delle misure previste per il suo recupero oltre alla ragionevole prospettiva di riassorbimento del disavanzo entro il termine della consiliatura.

A corredo viene proposto un modello di verbale che consente all’organo di controllo di fornire dimostrazione delle risultanze delle attività svolte e, nel caso di evidenze negative, di indicare le criticità rilevate e le misure da adottare per superare o ridurre tali aspetti e, eventualmente, predisporre ulteriori controlli di dettaglio sull’output della contabilità generato da tali procedure e ampliare le verifiche.

Il modello proposto è uno strumento operativo che, non avendo rango di principio, non è vincolante e può essere modificato, integrato ed utilizzato a discrezione del revisore e può costituire la base per predisporre la documentazione di supporto e per ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del giudizio.

La mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio dell’Ente in dissesto da parte del Consiglio rende legittimo il suo scioglimento

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 91/2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Campania sulla inevitabilità dello scioglimento del consiglio comunale nei casi in cui non abbia approvato nei termini l’ipotesi di bilancio in riequilibrio, ai sensi dell’articolo 262, comma 1, del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo numero 267 del 2000). La Consulta ha respinto i dubbi di legittimità costituzionale evidenziando come l’articolo 262 del Tuel delinei un meccanismo chiaro e oggettivo, privo di discrezionalità arbitraria.

Il legislatore, secondo la Corte, ha agito razionalmente nel prevedere che la mancata approvazione nei termini dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio comporti lo scioglimento degli organi consiliari, perché un’amministrazione che non rispetti ripetutamente gli impegni assunti con il mandato elettorale, tra i quali l’approvazione del bilancio, mina il rapporto fiduciario con i cittadini. Difatti, l’incuria che conduce al dissesto finanziario degli enti territoriali interrompe il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la  rappresentanza democratica degli eletti.

In questo quadro, lo scioglimento rappresenta un’estrema ratio tra gli strumenti a tutela dell’autonomia e dell’efficienza amministrativa, la cui finalità risiede proprio nel principio per cui la salvaguardia degli equilibri finanziari costituisce presupposto stesso del mandato elettivo. La pronuncia evidenzia in particolare che un consiglio comunale incapace di
elaborare un bilancio in equilibrio non può assicurare il buon andamento dell’amministrazione, come richiesto dall’articolo 97 della Costituzione, e rischia di compromettere l’interesse collettivo al risanamento delle condizioni finanziarie dell’ente locale.

 

La redazione PERK SOLUTION