Corte Costituzionale: Depositate le motivazioni della sentenza sull’abrogazione dell’abuso d’ufficio

L’abrogazione del reato di abuso di ufficio da parte del legislatore italiano non contrasta con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (la cosiddetta Convenzione di Mérida); e la Corte costituzionale non può sindacare la complessiva efficacia del sistema di prevenzione e contrasto alle condotte abusive dei pubblici agenti risultante da tale abrogazione, sovrapponendo la propria valutazione a quella del legislatore.

Lo scrive la Corte costituzionale nelle motivazioni (sentenza n. 95/2025) della decisione già preannunciata lo scorso 8 maggio, con cui sono state ritenute non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da quattordici giudici, tra cui la Corte di cassazione, contro l’abrogazione del delitto di abuso d’ufficio ad opera della legge numero 114 del 2024. La Corte ha ritenuto ammissibili le questioni che i giudici rimettenti avevano formulato con riferimento all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, che condiziona l’esercizio della potestà legislativa al rispetto degli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.

Se una convenzione dovesse effettivamente prevedere l’obbligo, per il legislatore nazionale, di prevedere come reato una certa condotta, la Corte ben potrebbe dichiarare l’illegittimità della legge che abbia abrogato quel reato, violando l’obbligo assunto dallo Stato in sede internazionale. L’effetto della pronuncia della Corte sarebbe, in tal caso, quello di ripristinare la legge in precedenza in vigore. Nel merito, la Corte – dopo aver dettagliatamente esaminato tutte le norme della Convenzione di Mérida invocate dai giudici rimettenti – ha però escluso che da esse possa ricavarsi un obbligo di prevedere come reato le condotte di abuso di ufficio, reato che peraltro non è uniformemente presente in tutti gli ordinamenti penali degli Stati firmatari.

I giudici rimettenti avevano anche sostenuto che la scelta del legislatore si sia posta in contrasto con il principio di uguaglianza, tutelato dall’articolo 3 della Costituzione, dal momento che il legislatore avrebbe lasciato irragionevolmente prive di sanzione penale condotte più gravi di altre, che continuano anche oggi a essere qualificate come reati. Inoltre, le ordinanze di rimessione avevano sottolineato il vuoto di tutela che, per effetto dell’abrogazione, si sarebbe creato rispetto a condotte gravemente dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.

Queste due ultime censure sono però state dichiarate inammissibili, sulla base della costante giurisprudenza della Corte che ritiene precluso l’esame di questioni di legittimità costituzionale formulate sulla base degli articoli 3 o 97 della Costituzione, quando il loro accoglimento produrrebbe un effetto “in malam partem”, e cioè espansivo della punibilità. In definitiva, ha concluso la Corte, “se gli indubbi vuoti di tutela penale che derivano dall’abolizione del reato (…) possano ritenersi o meno compensati dai benefici che
il legislatore si è ripromesso di ottenere, secondo quanto puntualmente illustrato nei lavori preparatori della riforma, è questione che investe esclusivamente la responsabilità politica del legislatore, non giustiziabile innanzi a questa Corte al metro dei parametri costituzionali e internazionali esaminati”.

Linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli Ambiti Territoriali Sociali per l’attuazione dei LEPS

Con Decreto interministeriale del 24 giugno 2025 sono state approvate le Linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli Ambiti Territoriali Sociali per l’attuazione dei LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali), predisposte in attuazione dell’articolo 1, comma 161, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio per il 2022). Tramite l’adozione dell’Intesa in sede di Conferenza unificata, i diversi livelli istituzionali – Ministero, Regioni ed Enti Locali – assumono impegni reciproci nella prospettiva di una rinnovata azione di governance sugli obiettivi comuni.

L’obiettivo principale del documento è quello di favorire il rafforzamento della gestione associata degli ATS, con particolare riferimento a modelli e processi organizzativi funzionali all’attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali sull’intero territorio nazionale, al fine di garantire:

  • un impiego ottimale delle risorse finanziarie trasferite per l’attuazione dei LEPS;
  • un elevato livello di monitoraggio;
  • un costante aggiornamento dei processi di rendicontazione, consentendo così un più omogeneo sviluppo delle risposte integrate ai cittadini in difficoltà su tutto il territorio nazionale.

Il comma 160 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 chiarisce che gli ATS rappresentano la dimensione organizzativa necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS sul territorio. L’Ambito Territoriale Sociale, pertanto, rappresenta la sede principale della programmazione, concertazione e coordinamento degli interventi, dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale. L’ambito è individuato dalle Regioni, ai sensi della legge quadro n. 328 del 2000 tramite concertazione con gli enti locali interessati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Cassazione: niente rimborso al dipendente che sceglie autonomamente il proprio legale

Con l’ordinanza n. 15279 depositata il 9 giugno 2025, la Corte di Cassazione interviene sulla questione del rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente pubblico (comunale) che, assolto in sede penale, aveva scelto autonomamente l’avvocato, senza previa autorizzazione dell’amministrazione.

La Suprema Corte ha stabilito che l’amministrazione non è tenuta a rimborsare i costi della difesa tecnica qualora:

  • il dipendente abbia unilateralmente scelto l’avvocato, senza chiedere o ottenere l’approvazione preventiva;
  • o abbia semplicemente comunicato a posteriori tale nomina.

Il principio si basa sull’esigenza di permettere all’amministrazione di valutare preventivamente la congruità delle spese e di controllare l’impegno economico che potrebbe derivare dalla scelta scelta del difensore. Il rimborso non spetta se il dipendente ha agito di propria iniziativa, anche in caso di assoluzione nel merito.

La redazione PERK SOLUTION

Nomina del presidente del consiglio comunale nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

Con il parere n. 15738/2025, il Ministero dell’interno chiarisce un’importante questione in tema di nomina del Presidente del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, sulla base di una modifica statutaria sopravvenuta dopo l’insediamento del Consiglio. A differenza dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 ab, dove il presidente del consiglio è obbligatorio, nei comuni più piccoli si tratta di una facoltà statutaria, da esercitarsi con apposita modifica dello statuto comunale.

Nel caso di specie, il consiglio comunale si è insediato il 30 giugno 2022, data in cui la figura del presidente non era ancora prevista nello statuto. Lo statuto è stato modificato con delibera del 19 novembre 2022, introducendo l’art. 9-bis, che prevede espressamente l’istituzione della figura del Presidente del Consiglio. La nomina del presidente è avvenuta nella prima seduta utile successiva all’entrata in vigore della modifica statutaria, cioè il 31 gennaio 2023.

Secondo il Ministero la modifica statutaria è pienamente legittima e conforme all’art. 39 TUEL.; l’elezione del Presidente del Consiglio è stata effettuata secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dello statuto, e cioè nella prima seduta successiva all’entrata in vigore dell’art. 9-bis. Non rileva, ai fini della validità della nomina, che il Consiglio fosse già in carica prima della modifica statutaria: ciò che conta è che la procedura di nomina sia avvenuta nel rispetto delle previsioni dello statuto vigente al momento della nomina stessa.

La redazione PERK SOLUTION

Diritto di accesso dei consiglieri comunali agli atti e documenti inerenti a gare

Il consigliere comunale può accedere agli atti di gara conclusa in tempi antecedenti alla sua nomina. È quanto affermato dal Ministero dell’interno in risposta ad una richiesta di parere in merito al diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali di minoranza in materia di atti di competenza dell’Ufficio Tecnico, tra cui anche atti inerenti a gare. In particolare, è stato chiesto se il consigliere comunale possa, in base all’art. 43 del TUEL., accedere agli atti di gara conclusa in tempi antecedenti alla loro nomina di consiglieri.

Al riguardo, si evidenzia che l’art.43, comma 2, d.lgs. n.267/2000 prevede che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’amministrazione presso cui esercitano il proprio mandato politico-amministrativo “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”. Il diritto di accesso dei consiglieri comunali è strumentale all’esercizio del mandato politico-amministrativo, in particolare alle funzioni di controllo e indirizzo attribuite al Consiglio comunale (art. 42 TUEL); non è un diritto incondizionato o illimitato, ma deve essere finalizzato all’espletamento del mandato elettivo. La legittimità dell’accesso va quindi valutata in base alla pertinenza e utilità delle informazioni richieste rispetto alle funzioni consiliari.

Il Consiglio di Stato (sentenze n. 2089/2021, n. 5879/2005, n. 2716/2004) ha costantemente affermato che il diritto di accesso dei consiglieri può riguardare anche atti riservati o preclusi ai terzi, in virtù del ruolo e delle finalità istituzionali del mandato. Tuttavia, i consiglieri sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge (art. 43, comma 2). Il bilanciamento tra diritto all’accesso e tutela dei dati sensibili o riservati deve essere garantito, ad esempio tramite l’oscuramento dei dati sensibili (Cons. Stato, n. 2089/2021).

Anche gli atti relativi a gare (comprese quelle concluse prima della nomina del consigliere) possono essere oggetto di accesso, se funzionali all’esercizio del mandato. L’art. 35 del D.lgs. 36/2023 preclude l’accesso solo fino alla conclusione delle fasi della procedura: una volta conclusa la gara, gli atti diventano generalmente accessibili, salvo esigenze specifiche di riservatezza. Il TAR Abruzzo – L’Aquila (sent. n. 492/2007) ha confermato che l’accesso del consigliere ex art. 43 TUOEL ha natura diversa da quello previsto dalla legge 241/1990 e non è limitato dalla riservatezza, nei limiti dell’utilità per il mandato.

Nel caso di specie, il Ministero ha evidenziato che l’accesso è ammissibile, se gli atti richiesti sono pertinenti e utili all’esercizio del mandato; l’Amministrazione può accordare l’accesso, eventualmente predisponendo forme di protezione dei dati sensibili, ma è fondamentale che la richiesta indichi le finalità consiliari (indirizzo, controllo, verifica) per cui si ritiene necessario l’accesso.

La redazione PERK SOLUTION

Revisione enti locali: il parere sul ripiano del disavanzo di amministrazione

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha elaborato un documento riguardante la predisposizione da parte dell’organo di revisione del parere in ordine al provvedimento di ripiano del disavanzo di amministrazione accertato con il rendiconto della gestione, procedura disciplinata dall’art. 188 del d.lgs. 267/2000 – Testo Unico degli enti locali – e dal principio contabile concernente la contabilità finanziaria Allegato n.4/2 al d.lgs. 118/2011.

L’elaborato definisce l’approccio metodologico che il revisore deve adottare nello svolgimento dell’incarico e si focalizza sulle specifiche verifiche che devono attenzionare le cause del disavanzo, l’attuabilità delle misure previste per il suo recupero oltre alla ragionevole prospettiva di riassorbimento del disavanzo entro il termine della consiliatura.

A corredo viene proposto un modello di verbale che consente all’organo di controllo di fornire dimostrazione delle risultanze delle attività svolte e, nel caso di evidenze negative, di indicare le criticità rilevate e le misure da adottare per superare o ridurre tali aspetti e, eventualmente, predisporre ulteriori controlli di dettaglio sull’output della contabilità generato da tali procedure e ampliare le verifiche.

Il modello proposto è uno strumento operativo che, non avendo rango di principio, non è vincolante e può essere modificato, integrato ed utilizzato a discrezione del revisore e può costituire la base per predisporre la documentazione di supporto e per ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del giudizio.

La mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio dell’Ente in dissesto da parte del Consiglio rende legittimo il suo scioglimento

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 91/2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Campania sulla inevitabilità dello scioglimento del consiglio comunale nei casi in cui non abbia approvato nei termini l’ipotesi di bilancio in riequilibrio, ai sensi dell’articolo 262, comma 1, del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo numero 267 del 2000). La Consulta ha respinto i dubbi di legittimità costituzionale evidenziando come l’articolo 262 del Tuel delinei un meccanismo chiaro e oggettivo, privo di discrezionalità arbitraria.

Il legislatore, secondo la Corte, ha agito razionalmente nel prevedere che la mancata approvazione nei termini dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio comporti lo scioglimento degli organi consiliari, perché un’amministrazione che non rispetti ripetutamente gli impegni assunti con il mandato elettorale, tra i quali l’approvazione del bilancio, mina il rapporto fiduciario con i cittadini. Difatti, l’incuria che conduce al dissesto finanziario degli enti territoriali interrompe il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la  rappresentanza democratica degli eletti.

In questo quadro, lo scioglimento rappresenta un’estrema ratio tra gli strumenti a tutela dell’autonomia e dell’efficienza amministrativa, la cui finalità risiede proprio nel principio per cui la salvaguardia degli equilibri finanziari costituisce presupposto stesso del mandato elettivo. La pronuncia evidenzia in particolare che un consiglio comunale incapace di
elaborare un bilancio in equilibrio non può assicurare il buon andamento dell’amministrazione, come richiesto dall’articolo 97 della Costituzione, e rischia di compromettere l’interesse collettivo al risanamento delle condizioni finanziarie dell’ente locale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento dei terreni, filo diretto Agenzia delle Entrate-Comuni

Dal 1° luglio 2025 è operativa una nuova modalità digitale per la trasmissione degli atti di frazionamento dei terreni: non sarà più il tecnico incaricato a doverli depositare presso il Comune, ma sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate a renderli disponibili tramite il Portale dei Comuni. È quanto comunicato dall’Agenzia delle entrate (vedi comunicato).

Cosa cambia: Il deposito degli atti frazionamento avviene telematicamente. Il tecnico utilizza il nuovo Pregeo 10.6.5 per inviare l’atto all’Agenzia. Sarà l’Agenzia a trasmettere i documenti ai Comuni, mediante l’inoltro automatico di un messaggio di posta elettronica certificata. Tali comunicazioni sono inviate dalla casella Pec dell’Agenzia delle entrate, unica a livello nazionale, a funzionamento automatico e di tipo no-reply. L’indirizzo è depositofrazionamenticatastali@pec.agenziaentrate.it, ed è gestito dalla direzione centrale Servizi catastali, cartografici e di Pubblicità immobiliare dell’Agenzia.

I vantaggi: Meno adempimenti per i professionisti (geometri, architetti, ingegneri…); maggior efficienza nei controlli urbanistici da parte dei Comuni; migliore integrazione tra Catasto e amministrazioni locali.

Questa digitalizzazione rappresenta un passo concreto verso la semplificazione e velocizzazione delle pratiche catastali, con effetti positivi per tecnici, cittadini e amministrazioni. Se vuoi, posso aiutarti a redigere un comunicato, una circolare interna o materiale informativo da distribuire.

 

La redazione PERK SOLUTION

Qualificazione delle stazioni appaltanti: nuove indicazioni generali e chiarimenti di ANAC

Con l’entrata in vigore, dal 1° luglio 2025, del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per le fasi di progettazione e affidamento, l’Autorità Nazionale Anticorruzione fornisce ulteriori chiarimenti a supporto degli enti, in coerenza con le modifiche introdotte dal decreto cosiddetto Correttivo (d.lgs. n. 209/2024) al Codice dei contratti pubblici.

Il sistema è attivo in ogni momento e consente la presentazione delle domande di qualificazione ordinaria senza vincoli temporali, mediante una procedura interamente automatizzata, fondata su autodichiarazioni e dati già disponibili all’Autorità. L’istanza va trasmessa attraverso il portale istituzionale nell’area riservata alle pubbliche amministrazioni. La qualificazione si considera acquisita alla data di presentazione e ha validità biennale. Con l’avvio del nuovo sistema, le stazioni appaltanti dovranno programmare l’invio della domanda di qualificazione sulla base delle proprie concrete esigenze operative.  L’eventuale perdita, anche temporanea, della qualificazione non produce effetti sulle procedure già affidate e in corso di esecuzione, che potranno legittimamente proseguire sino alla conclusione.
Resta sempre possibile il rilascio del Cig (Codice identificativo di gara) per le procedure sottosoglia. Gli enti non qualificati potranno avvalersi di centrali di committenza qualificate o, in assenza di convenzioni, potranno attivare il meccanismo di assegnazione d’ufficio previsto dal Regolamento Anac.
Sono esonerati dall’obbligo di qualificazione i soggetti qualificati di diritto, nonché i soggetti esclusi (che sono comunque tenuti a compilare l’apposita dichiarazione nella piattaforma). Ulteriori eccezioni oggettive potranno essere gestite nella Piattaforma Contratti Pubblici (Pcp) mediante dichiarazione motivata del Rup (Responsabile Unico del Progetto). Nei chiarimenti sono fornite anche precisazioni sul criterio della formazione del personale ai fini dell’ottenimento del relativo punteggio.

“Per facilitare ulteriormente le stazioni appaltanti, in un’ottica di collaborazione e supporto, abbiamo voluto aggiungere, alle indicazioni e ai documenti tecnici già pubblicati nell’ultimo periodo, specificazioni aggiuntive che – spiega il Presidente di Anac, Giuseppe Busia – possano agevolare il percorso di qualificazione, a partire dal chiarimento sul fatto che le procedure già in corso possono proseguire indipendentemente dalle vicende legate alla qualificazione della stazione appaltante che le sta portando avanti. Ciò, tenendo presente che le richieste potranno essere presentate anche dopo la scadenza del 30 giugno. Il biennio mobile, ossia decorrente dalla data di presentazione dell’istanza, rappresenta un’applicazione utile a una verifica costantemente aggiornata e trasparente della qualificazione, nella logica del rafforzamento di capacità e professionalizzazione nel sistema dei contratti pubblici. Questo, senza pregiudicare al contempo la validità di due anni che decorre dalla data di rilascio o aggiornamento. Un meccanismo che rendiamo possibile con un servizio informatizzato, strutturato per essere completato e aggiornato in qualunque momento, secondo le effettive esigenze operative di ciascuna stazione appaltante”.

Ulteriori dettagli sono contenuti nei chiarimenti allegati, ricordando che nella sezione del portale dedicata al servizio sono disponibili, accompagnati da un documento esplicativo, due simulatori – uno per il settore di qualificazione “lavori” e uno per “servizi/forniture” – utili a comprendere il meccanismo di calcolo del punteggio, nonché la versione aggiornata 8.0 del Manuale utente “Qualificazione Stazioni Appaltanti”. Sul sito Anac è disponibile anche il Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento, approvato con delibera n. 236 del 3 giugno 2025. (fonte Anac).

 

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