Finanza di progetto, sintesi del piano economico finanziario

Il parere prot. n. 3568/2025 del 23 giugno, emesso dal Servizio supporto giuridico del MIT, fornisce un chiarimento importante sull’applicazione dell’art. 193, comma 8, del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) in tema di sintesi del piano economico-finanziario (PEF) da porre a base di gara. L’art. 193 comma 8 prevede che una volta approvata una proposta di finanza di progetto relativa all’affidamento in concessione di lavori o servizi la stessa, unitamente agli elaborati che la compongono, sia posta a base di gara. Tra tali elaborati è inclusa una “sintesi del piano economico finanziario”.

L’Ente istante ha chiesto se tale sintesi possa essere rappresentata da un documento composto unicamente da tre prospetti (conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) ciascuno dei quali riporti un limitato numero di voci (anche risultanti dall’aggregazione di due o più voci) e che, in ogni caso, contenga i valori dei principali indicatori di convenienza economica e sostenibilità finanziaria (ad es. T.I.R. progetto, T.I.R. equity, DSCR max/min/medio,LLCR, ecc.).

Secondo il MIT, una sintesi composta solo da tre prospetti aggregati (conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario) con poche voci non è ritenuta sufficiente, se non accompagnata da un minimo livello di articolazione delle informazioni economico-finanziarie, dati che consentano un’effettiva valutazione dell’equilibrio del progetto. In termini generali la sintesi del piano economico finanziario di cui all’art. 193, comma 8 deve contenere, oltre agli indici di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, le voci dei costi e dei ricavi con un grado di dettaglio sufficiente affinché gli altri operatori economici partecipanti alla gara possano formulare un’offerta consapevole.

 

La redazione PERK SOLUTION

Non è incostituzionale l’esclusione dalla gara in caso di violazioni di obblighi fiscali superiori a 5.000 euro

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138/2025, ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo numero 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), ove si prevede che le violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse sono «gravi», e quindi causano l’esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto, se comportano un omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2- bis, del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, attualmente pari a 5.000 euro.

Come precisa la sentenza, tale importo non è sproporzionato, in quanto la soglia richiamata esprime un certo grado di significatività del debito fiscale, al di sopra del quale il legislatore nella sua discrezionalità ha ritenuto di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici. La misura si rivela anche non manifestamente irragionevole, in quanto essa contempera l’esigenza di trattare con estrema severità, come richiesto dalle norme europee, i concorrenti che hanno commesso violazioni fiscali definitivamente accertate con la possibilità di consentire loro la partecipazione a fronte di violazioni di importo non significativo.

La Corte ha concluso affermando che spetta al legislatore, nell’osservanza delle norme dell’Unione europea, valutare l’opportunità di prevedere una diversa soglia di esclusione per le violazioni fiscali definitivamente accertate. Spetta altresì al legislatore, nella misura in cui ciò corrisponda alle esigenze del buon andamento dell’amministrazione, considerare la possibilità di non escludere dalla partecipazione alla gara l’operatore economico che abbia commesso una violazione di importo superiore alla soglia di rilevanza, qualora provveda a pagare tempestivamente il debito fiscale rimasto inadempiuto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rilevazione dei dati dei beni immobili pubblici riferiti al 31/12/2024 prorogata al 26 settembre 2025

Per rispondere all’elevato numero di richieste pervenute e consentire alle Amministrazioni di completare la comunicazione dei dati riferiti al 31/12/2024, il Dipartimento del Tesoro informa che l’applicativo Immobili rimarrà aperto fino al 26 settembre 2025.

Secondo la logica dell’applicativo le Amministrazioni devono verificare quanto presente a sistema alla chiusura del censimento precedente (anno 2023) e procedere all’aggiornamento, rettificando i dati ove opportuno e inserendo eventuali variazioni intervenute, in modo da rappresentare la situazione del patrimonio immobiliare pubblico posseduto o detenuto al 31/12/2024. Si ricorda che ai fini dell’adempimento è necessario procedere all’invio della comunicazione, trasmettendo i dati o la dichiarazione negativa. Il mancato invio della comunicazione comporta la segnalazione alla Corte dei conti ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della Legge n. 191/2009.

La banca dati degli immobili pubblici, in quanto sistema informativo centrale e unico a livello nazionale, è concretamente utilizzata come strumento a supporto di analisi per interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e per l’adozione di misure di politica economica nell’ambito di diversi tavoli istituzionali. Infine, i dati dichiarati sono pubblicati in formato elaborabile e aperto (open data) sul sito Internet del Dipartimento dell’Economia e sono quindi liberamente utilizzati per scopi di ricerca e studio.

Il Dipartimento raccomanda, pertanto, di prestare la massima attenzione perché la qualità e l’esaustività di quanto dichiarato sono fondamentali per l’accurata conoscenza e la veritiera rappresentazione del patrimonio immobiliare pubblico e, dunque, per orientare correttamente i processi di analisi, valutazione e decisione. Evidenziando che molte delle numerose richieste di supporto trovano già risposta nella documentazione pubblicata nella home page dell’applicativo Immobili, si invita alla consultazione dei documenti di istruzioni. Come ulteriore strumento di supporto alla comunicazione dei dati, nella sezione video del canale YouTube Formazione IFEL, è disponibile la registrazione del webinar “La rilevazione dei beni immobili pubblici”, svolto il 4 settembre 2024, durante il quale sono state illustrate le principali caratteristiche e le funzionalità dell’applicativo, anche attraverso la descrizione di casi pratici.

Per problemi di accesso all’applicativo utilizzare la funzionalità “Richiesta Assistenza” accessibile dalla Home page del Portale Tesoro, selezionando le voci: Richiesta di carattere tecnico, Portale, Problemi di accesso e compilando l’apposito modulo.
Richieste di supporto alla comunicazione dei dati o quesiti di carattere tematico possono essere inoltrati alla casella:  supportotematicopatrimonio@mef.gov.it

 

La redazione PERK SOLUTION

Accrual: Modelli di raccordo fra i piani dei conti attualmente in uso e il Piano dei conti unico e modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio 2025

Per supportare le amministrazioni nella elaborazione degli schemi di conto economico e stato patrimoniale, relativi all’esercizio 2025, previsti nell’ambito della fase pilota, di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, sono stati predisposti i modelli di raccordo fra i piani dei conti attualmente in uso, secondo la normativa vigente, e il Piano dei conti unico per tutte le amministrazioni pubbliche.
I modelli di raccordo consentono la riclassificazione dei dati contabili di ciascuna amministrazione secondo le voci del Piano dei conti unico e l’applicazione delle rettifiche e integrazioni necessarie al recepimento dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla riforma 1.15 del PNRR.
I modelli hanno il formato di una cartella MS-Excel, composta di vari fogli di lavoro, contenenti relazioni e collegamenti automatici, pensati per semplificare il processo di compilazione e riclassificazione, garantendo trasparenza; sono resi disponibili in diverse versioni, che condividono la stessa impostazione e logica elaborativa, ciascuna delle quali destinata ad un sottoinsieme di amministrazioni pubbliche, identificato in funzione del piano dei conti adottato a normativa vigente. In particolare:

a) per le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato (ministeri) e le altre amministrazioni centrali autonome che adottano il piano dei conti per la contabilità economico-patrimoniale di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2022 e utilizzano il sistema InIt, è adottato il modello di raccordo 1, che sarà applicato dalla Ragioneria generale dello Stato, senza la necessità di alcun intervento da parte delle amministrazioni stesse;
b) le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni che adottano il piano dei conti economico e il piano dei conti patrimoniale di cui agli allegati 6/2 e 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzano il modello di raccordo 2/a;
c) gli enti locali diversi da quelli di cui alla lettera b) e gli enti strumentali in contabilità finanziaria che adottano il piano dei conti economico e il piano dei conti patrimoniale di cui agli allegati 6/2 e 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzano il modello di raccordo 2/b;
d) gli enti pubblici non territoriali in contabilità finanziaria che adottano il piano dei conti economico e il piano dei conti patrimoniale di cui agli allegati 1.2 e 1.3 al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132, utilizzano il modello di raccordo 3;
e) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale che adottano i modelli di rilevazione di conto economico e stato patrimoniale di cui all’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 definiti, da ultimo, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 24 maggio 2019, utilizzano il modello di raccordo 4.

Le amministrazioni diverse da quelle indicate ai punti da a) a e) possono avvalersi del modello di raccordo 5, provvedendo ad inserire, nella sezione indicata, le voci dei rispettivi piani dei conti utilizzati a normativa vigente.
I fogli di lavoro della cartella MS-Excel, che includono formule e automatismi, devono essere utilizzati dalle amministrazioni seguendo le indicazioni fornite nelle linee guida per i modelli di raccordo fra i piani dei conti vigenti e il Piano dei conti unico.
I modelli di raccordo, nelle versioni di file MS-Excel, sono scaricabili al seguente linkModelli di raccordo (Excel).
Le Linee guida per i modelli di raccordo fra i piani dei conti vigenti e il Piano dei conti unico sono scaricabili al seguente linkLinee guida modelli di raccordo (Pdf).
La determina del Ragioniere generale dello Stato n. 129 del 25 luglio 2025 , di cui all’articolo 1 comma 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2024, con la quale sono adottati i modelli di raccordo riportati in allegato alla medesima determina, è scaricabile al seguente link: determina modelli di raccordo (Pdf).

 

Modalità operative per la trasmissione telematica degli schemi di bilancio riferiti all’esercizio 2025 per la fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR

Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto MEF 23 dicembre 2024, le amministrazioni trasmettono per via telematica alla RGS gli schemi di bilancio relativi all’esercizio 2025, elaborati per la fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, “attraverso protocolli di interoperabilità analoghi a quelli in uso per la trasmissione di dati contabili e di bilancio delle amministrazioni pubbliche alla Banca Dati Unitaria, di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (BDAP), adottando il linguaggio standard per la comunicazione di informazioni economiche e finanziarie “eXtensible Business Reporting Language” (XBRL) e lo standard per la codifica e decodifica “eXtensible Markup Language” (XML), secondo le tassonomie e le istruzioni tecniche relative al funzionamento dei protocolli di interoperabilità, disponibili su apposito allegato tecnico, approvato dal Comitato Direttivo della Struttura di governance e pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15”.

AI seguenti link sono scaricabili i due file:
– documento di istruzioni tecniche per la trasmissione (formato pdf)
 tassonomie XBRL (file compresso .zip contenente le tassonomie in formato .xsd e .xml)

Spiagge sicure, Estate 2025: un milione e 500mila euro dal Viminale per 50 comuni costieri

Un milione e mezzo di euro per contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti contraffatti lungo le coste italiane. È questo l’obiettivo di “Spiagge sicure – Estate 2025”, il progetto promosso dal ministero dell’Interno che rafforza l’impegno per la legalità nei luoghi a maggiore vocazione turistica durante la stagione estiva. Sono 50 i comuni costieri selezionati – tutti non capoluogo di provincia e con meno di 50.000 abitanti – che riceveranno 30.000 euro ciascuno per finanziare azioni di contrasto all’illegalità commerciale. L’iniziativa punta a tutelare cittadini e consumatori, garantendo una presenza più efficace delle Forze dell’ordine e sostenendo un’offerta turistica di qualità, libera da concorrenza sleale e fenomeni di degrado.

«Con “Spiagge sicure” – ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi – vogliamo offrire un supporto concreto alle amministrazioni locali per assicurare un’estate all’insegna della legalità, della sicurezza e del rispetto delle regole, valorizzando allo stesso tempo le nostre località costiere, tra le destinazioni più amate del turismo nazionale e internazionale».

 

La redazione PERK SOLUTION

Il tetto retributivo nel pubblico impiego: la Corte costituzionale riafferma il parametro del trattamento del primo presidente della Corte di Cassazione

Con la sentenza n. 135 del 2025, la Corte costituzionale ha chiarito e ribadito un principio fondamentale in materia di limite massimo retributivo per i dipendenti pubblici, affermando l’illegittimità costituzionale della previsione contenuta nell’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, come convertito, che aveva fissato in via fissa il tetto retributivo a 240.000 euro lordi annui.

Il limite massimo retributivo era stato introdotto con il decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, per tutti coloro che ricevono emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, mediante rinvio allo stipendio del primo presidente della Corte di cassazione. Con il decreto-legge n. 66 del 2014 il “tetto retributivo” è stato invece determinato nel suo ammontare in misura fissa, con una significativa decurtazione del trattamento economico di alcuni magistrati. Per i primi anni in cui la norma ha trovato applicazione essa è stata ritenuta non costituzionalmente illegittima poiché considerata una misura straordinaria e temporanea, giustificata dalla situazione di eccezionale crisi finanziaria in cui versava
il Paese. Con il trascorrere del tempo, tuttavia, essa ha definitivamente perso quel requisito di temporaneità, posto a tutela della indipendenza della magistratura e necessario ai fini della sua compatibilità costituzionale.

La pronuncia si pone in linea con i principi ai quali si ispirano plurimi ordinamenti costituzionali di altri Stati. Nello stesso senso, del resto, si è espressa la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 25 febbraio 2025 (grande sezione, cause C-146/23 e C-374/23), nella quale è stata analogamente censurata la riduzione del trattamento retributivo dei magistrati. La Corte costituzionale ha inoltre ritenuto che l’incostituzionalità della citata norma, in ragione del carattere generale del “tetto retributivo”, non possa che operare in riferimento a tutti i pubblici dipendenti. Trattandosi di una incostituzionalità sopravvenuta, la declaratoria di illegittimità non è retroattiva e produrrà i suoi effetti solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conferenza Stato-città: ristori ai comuni colpiti da sisma e accesso dei notai all’ANPR tra le misure approvate

Nella seduta del 25 luglio 2025, tenutasi presso il Viminale e presieduta dal Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, la Conferenza Stato-Città e autonomie locali ha approvato una serie di provvedimenti strategici a beneficio degli enti locali, con particolare attenzione a tre direttrici fondamentali: tutela degli amministratori pubblici, semplificazione dei servizi digitali e ristoro economico per i comuni colpiti da eventi sismici. I pareri espressi da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e UPI (Unione Province d’Italia) hanno confermato un orientamento favorevole e condiviso, segno della convergenza istituzionale su temi di rilievo per la tenuta democratica e operativa del sistema delle autonomie territoriali.

Fondo per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori

ANCI e UPI hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto del Ministero dell’Interno, predisposto di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’utilizzo del Fondo per la legalità. Tale fondo è destinato alla tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, come previsto per il triennio 2025-2027. Per il solo anno 2025 sono stati stanziati 6 milioni di euro, che saranno ripartiti secondo criteri definiti nel decreto. Il Sottosegretario Ferro ha sottolineato il valore simbolico e pratico del provvedimento, definendolo una “testimonianza concreta della vicinanza dello Stato a chi, a livello locale, è esposto a rischi nel compimento delle proprie funzioni”. L’obiettivo del fondo è duplice: offrire un sostegno economico e psicologico alle vittime, e promuovere un clima di legalità e fiducia nell’esercizio della funzione pubblica locale.

Accesso dei notai ai certificati anagrafici tramite ANPR

Altro punto qualificante della seduta è stato il parere favorevole allo schema di decreto che disciplina l’accesso dei notai, iscritti al ruolo, ai servizi di certificazione anagrafica resi disponibili tramite l’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Il provvedimento, adottato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e con la Presidenza del Consiglio (delegazione Innovazione tecnologica), consente ai notai di ottenere certificati anagrafici digitali, esenti da bollo, necessari all’esercizio delle loro funzioni professionali, in modo immediato e senza intermediazioni comunali.

«Si tratta di un intervento che semplifica in maniera sostanziale le procedure notarili – ha dichiarato Ferro – riducendo i tempi per i professionisti, limitando gli accessi agli sportelli comunali e liberando risorse che i comuni potranno destinare ad altri servizi essenziali». L’iniziativa si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione amministrativa e interoperabilità dei dati pubblici, in linea con gli obiettivi del PNRR e delle riforme previste dalla strategia di innovazione 2025.

Ristoro IMU per i comuni colpiti dai sismi del 2022 e 2023

Altro importante provvedimento approvato riguarda lo schema di decreto interministeriale (Interno e MEF) che prevede il ristoro per i minori gettiti IMU relativi all’anno 2025, causati dall’esenzione fiscale concessa agli immobili danneggiati dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023. Le amministrazioni interessate sono: Ancona e Fano (Marche), Umbertide, Perugia e Gubbio (Umbria).

Il decreto garantisce copertura finanziaria ai comuni colpiti, permettendo loro di mantenere l’equilibrio di bilancio e proseguire le attività di ricostruzione, assistenza e prevenzione sismica. Il ristoro dei gettiti rappresenta una misura compensativa fondamentale per la sostenibilità delle politiche locali post-emergenza.

Ulteriori provvedimenti approvati

La Conferenza ha inoltre espresso parere favorevole su:

  • lo schema di decreto concernente l’utilizzo dell’accantonamento del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2024;
  • le decisioni unanimi del Consiglio direttivo dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (seduta del 16 luglio 2025) relative ai percorsi formativi Spe.S. e Se.F.A., finalizzati alla specializzazione dei segretari comunali;
  • la presa d’atto del decreto del Ministro del Lavoro del 9 luglio 2025, contenente il “Protocollo quadro per l’adozione di misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche” nei luoghi di lavoro.

 

La redazione PERK SOLUTION

Dal Consiglio dei ministri il nuovo Piano nazionale per l’infanzia 2025–2027

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il 6° Piano nazionale di azione e interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (2025–2027). Il Piano sarà adottato formalmente con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.P.R. 103/2007, dopo l’acquisizione dei pareri della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, della Conferenza unificata e dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Il documento si colloca in piena continuità con i precedenti piani nazionali e si sviluppa in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia, in primis quelli derivanti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Ne emerge una visione strategica fondata sulla centralità della persona in età evolutiva, con l’obiettivo di promuoverne diritti, benessere e sviluppo armonico, attraverso politiche integrate e multilivello. Il Piano si articola in tre macroaree fortemente interconnesse, che rappresentano le direttrici fondamentali per lo sviluppo di politiche efficaci rivolte ai minori:

1. Genitorialità attiva e consapevole

Il primo asse prevede sette azioni concrete rivolte a rafforzare il ruolo delle famiglie, fornendo strumenti informativi e orientativi sin dai primi “mille giorni” di vita del bambino fino all’adolescenza. Le iniziative mirano a:

  • migliorare l’accesso ai servizi e alle opportunità presenti sul territorio;
  • accompagnare i genitori nella comprensione delle fasi evolutive dei figli;
  • promuovere una genitorialità competente, inclusiva e responsabile.

2. Educazione come leva di inclusione e cittadinanza

L’area educativa assume un valore trasversale, con l’obiettivo di:

  • colmare il divario digitale intergenerazionale, investendo su alfabetizzazione e consapevolezza critica nell’uso delle tecnologie;
  • contrastare fenomeni come la povertà educativa, l’abbandono scolastico e l’isolamento sociale;
  • valorizzare la partecipazione giovanile attraverso la promozione di spazi aggregativi e attività di cittadinanza attiva;
  • diffondere la cultura delle pari opportunità, con particolare attenzione all’educazione al rispetto e al contrasto della violenza di genere sin dalla preadolescenza.

3. Salute integrata e prevenzione del disagio

L’ultimo asse riguarda la promozione del benessere psicofisico del minore in un’ottica di prevenzione, cura e sensibilizzazione. Il Piano propone:

  • interventi mirati sui disturbi neuropsichici e psicologici legati anche all’iperconnessione e alla fragilità relazionale;
  • azioni per contrastare fenomeni come autolesionismo, dipendenze e tentativi di suicidio tra i minori;
  • utilizzo dei bilanci di salute pediatrici per il monitoraggio di fattori di rischio e vulnerabilità;
  • rafforzamento delle azioni di contrasto alla violenza e al maltrattamento dei minorenni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Gara per la raccolta e trasporto rifiuti da 80 milioni: ANAC ne dispone l’annullamento per gravi illegittimità

Con la delibera n. 284 del 23 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ordinato l’annullamento integrale di una procedura di gara del valore di oltre 80 milioni di euro, indetta da un capoluogo del Mezzogiorno per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati, unitamente ai servizi accessori di igiene urbana. L’intervento dell’Autorità è scaturito da plurime segnalazioni di operatori economici che hanno evidenziato gravi vizi nel disciplinare di gara.

Dall’istruttoria condotta è emerso un quadro di illegittimità diffusa nella documentazione di gara, tale da compromettere in modo irreparabile i principi di legalità, concorrenza e parità di trattamento. ANAC ha pertanto invitato la stazione appaltante a rieditare la procedura entro 30 giorni, avvertendo che, in caso di inottemperanza, provvederà autonomamente all’impugnazione degli atti.

Le criticità riscontrate investono in particolare l’impianto dei requisiti di partecipazione:

  • Certificazioni di qualità richieste a pena di esclusione: è illegittima la clausola che impone la dimostrazione del possesso delle certificazioni in fase di offerta. L’Autorità ha ribadito che tale documentazione, ove prevista, deve essere esibita in fase di esecuzione e non può rappresentare una condizione per l’ammissione alla gara.

  • Fatturato specifico triennale: viene censurata la previsione che limita la dimostrazione dell’esperienza pregressa a un arco di soli tre anni. Secondo ANAC, la restrizione temporale viola il principio di proporzionalità, laddove il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) consente un riferimento temporale fino a dieci anni, ampliando la platea dei concorrenti e favorendo una più effettiva concorrenza.

  • Clausola territoriale sul deposito/cantiere: la richiesta di disporre già in sede di gara di una sede operativa nel territorio comunale è stata considerata una indebita barriera all’accesso, in contrasto con l’art. 10 del D.Lgs. 36/2023 e con la giurisprudenza consolidata in materia.

  • Possesso preventivo di mezzi e attrezzature: la lex specialis prevedeva, a pena di esclusione, il possesso di tutte le dotazioni tecniche già al momento della presentazione dell’offerta. Tale previsione è stata ritenuta irragionevole, essendo sufficiente, ai fini della gara, la dimostrazione della disponibilità futura o della capacità di approvvigionamento.

Il parere dell’ANAC assume rilievo anche sotto il profilo sistemico. L’Autorità ha chiaramente evidenziato come le clausole in questione determinino un effetto restrittivo della concorrenza non giustificato dalla complessità o dal carattere specialistico dell’appalto. La presenza di automatismi escludenti, non espressamente previsti dalla normativa, e l’imposizione di oneri non proporzionati rappresentano gravi violazioni dei principi di trasparenza, massima partecipazione e tutela della concorrenza. L’annullamento disposto da ANAC riguarda non solo il disciplinare di gara, ma anche il bando e tutti gli atti conseguenziali eventualmente adottati. La stazione appaltante è chiamata a rielaborare la documentazione tenendo conto delle osservazioni contenute nella delibera e dei parametri normativi attuali. In particolare, si raccomanda:

  • la revisione dei requisiti di partecipazione secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza;

  • la rimozione di tutte le clausole discriminatorie o territorialmente limitative;

  • il rispetto delle modalità di comprova previste dal Codice, senza anticipazioni indebite in fase di gara.

L’Autorità ha lasciato aperta la possibilità per l’amministrazione di rieditare la procedura, purché conformemente ai rilievi espressi. In caso contrario, si riserva di tutelare l’interesse pubblico in sede giurisdizionale.

La redazione PERK SOLUTION

Criticità nel caricamento su piattaforma, non basta l’avviso di proroga solo sul sito istituzionale

In data 2 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il parere di precontenzioso n. 268, che interviene in modo puntuale su una tematica particolarmente delicata nella prassi delle gare pubbliche: la legittimità delle modalità di comunicazione della proroga dei termini, quando questa si rende necessaria per superare criticità tecniche della piattaforma telematica di gara.

Il parere trae origine dall’istanza presentata da un operatore economico, partecipante a una procedura di affidamento del servizio di pulizie. La società lamentava che, a causa di un malfunzionamento della piattaforma MePA, non era stato possibile caricare tutta la documentazione richiesta a pena di esclusione. In tale contesto, la stazione appaltante aveva disposto una proroga di 10 giorni, comunicandola però esclusivamente mediante avviso sul proprio sito istituzionale, senza utilizzare la PEC o pubblicarla su “Acquistinretepa”, come invece previsto dalla lex specialis.

ANAC ha affermato che, quando intervengano modifiche sostanziali alla procedura – come nel caso di una proroga finalizzata a superare una disfunzione tecnica della piattaforma – non è sufficiente limitarsi a una comunicazione attraverso il sito dell’ente. Deve invece essere assicurata la medesima forma di pubblicità impiegata per la pubblicazione del bando, in ossequio ai principi di trasparenza, parità di trattamento e massima partecipazione. Il principio, già consolidato in giurisprudenza, trova un’ulteriore conferma: la pubblicazione sul sito istituzionale ha valore solo sussidiario e non può surrogare le comunicazioni specificamente previste dalla legge di gara. ANAC ha giudicato inadeguata e non legittima la condotta dell’amministrazione che ha omesso l’invio di PEC e l’aggiornamento della piattaforma di e-procurement.

Tale modalità comunicativa ha determinato una disparità di trattamento, con vantaggio per quegli operatori che, non avendo ancora presentato offerta, hanno potuto beneficiare delle modifiche alla piattaforma e della proroga non correttamente notificata. Al contrario, i soggetti che avevano adempiuto tempestivamente (ma in condizioni tecnicamente impossibili da soddisfare pienamente) si sono trovati penalizzati da una informazione incompleta e tardiva. In sostanza, l’asimmetria informativa generata dalla gestione irregolare della proroga ha prodotto un effetto discriminatorio, in contrasto con l’art. 30 del D.Lgs. 36/2023 (principi di buon andamento, concorrenza e parità di accesso).

La redazione PERK SOLUTION