Non è obbligatorio acquistare un servizio tramite Consip se si può risparmiare

È possibile per una stazione appaltante procedere ad acquisti autonomi, senza necessariamente ricorrere a convenzione Consip, quando questo sia economicamente conveniente in termini qualitativi e quantitativi. È quanto evidenziato dall’ANAC con il parere n. 54 in funzione consultiva del 16 ottobre scorso, intervenendo sull’affidamento di un contratto di servizi di pulizia.

Nel caso specifico, pur essendo disponibile una convenzione Consip, l’amministrazione ha comunicato che, ricorrendo a tale strumento, secondo quanto emerso da interlocuzioni con l’aggiudicatario della convenzione stessa, il valore economico del contratto eventualmente da commissionare risulterebbe superiore del 300% rispetto a quello in scadenza, pur mantenendo la stessa qualità del servizi.

Anac, richiamando anche la giurisprudenza amministrativa sul punto, specifica che è ammissibile la scelta di una stazione appaltante di approvvigionarsi in modo autonomo di un servizio, purché ne sia adeguatamente dimostrata la maggiore convenienza economica sulla base di adeguate verifiche svolte dalla stessa stazione appaltante. Tale decisione può dunque ritenersi conforme alle prescrizioni del decreto legge n. 95/2012.

In deroga all’obbligo generale di avvalersi delle convenzioni quadro, si può quindi arrivare alla conclusione di un contratto che consenta una riduzione dei costi, tramite autonome procedure per l’approvvigionamento di beni e servizi anziché attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip. Tale possibilità può ritenersi consentita solo se adeguatamente motivata dalla stazione appaltante, la quale dovrà dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative, in termini quali-quantitativi, rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro.

 

La redazione PERK SOLUTION

Forniture, è necessario che il direttore per l’esecuzione del contratto sia diverso dal Rup

L’ANAC, con il parere in funzione consultiva n. 53 del 16 ottobre 2024, intervenendo sulla richiesta di indicazioni da parte di un’amministrazione circa le procedure di gara per l’affidamento di forniture di strumentazione scientifica di importo superiore alla soglia comunitaria ma inferiore a 500mila euro, ha chiarito che è sempre necessaria la nomina di un direttore per l’esecuzione del contratto (Dec), come figura tecnica distinta da quella del responsabile unico del progetto (Rup), in presenza anche di uno solo dei presupposti previsti dagli allegati al Codice.

Questo vale per i contratti di importo superiore a 500mila euro, ritenuti espressamente di “particolare importanza”; per i contratti anche di importo inferiore a 500mila euro ma superiore alla soglia comunitaria; e per i contratti, anche se di importo inferiore alla soglia comunitaria, che però possano riguardare interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico. E’ il caso di prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, o ancora quando vi siano ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.

L’Autorità ricorda, le funzioni di Dec negli appalti di forniture sono svolte dal Rup, che secondo il nuovo Codice non è più soltanto un responsabile di “procedimento” ma di “progetto”, e quindi di una serie di fasi preordinate alla piena realizzazione di un intervento pubblico. Esistono però delle ipotesi in cui invece è sempre necessaria la nomina del direttore per l’esecuzione del contratto, ipotesi che il parere dell’Anac individua puntualmente e che, in sintesi, fanno riferimento all’importo e alla particolare e oggettiva complessità delle prestazioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

Lavori sopra soglia, no al minor prezzo negli appalti. Vanno valorizzati anche gli aspetti qualitativi, ambientali e sociali

Anac, con la delibera n. 454, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 9 ottobre 2024, intervenendo su un grosso appalto di lavori dell’importo di oltre 19 milioni di euro, riguardante il Centro ospedaliero a polo didattico universitario, ha evidenziato come non sia conforme al Codice degli appalti l’aggiudicazione del minor prezzo per lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria. Il Codice dei contratti pubblici, infatti, al di fuori degli appalti sotto soglia, limita l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai servizi e alle forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Nel caso di specie, l’appalto riguardava essenzialmente opere superspecialistiche caratterizzate da notevole contenuto tecnologico e risultava pertanto aggiudicabile esclusivamente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, ai sensi dell’articolo 108, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzando non solo gli aspetti qualitativi, ma anche quelli ambientali o sociali connessi all’oggetto dell’appalto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Gli emendamenti Anci alla legge di bilancio 2025

Pubblichiamo gli emendamenti Anci alla legge di bilancio 2025 inviati alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Gli emendamenti sono stati predisposti secondo le priorità indicate nell’ultima riunione del Direttivo Anci dello scorso 30 ottobre.

Tra gli emendamenti proposti evidenziamo la richiesta di riduzione del contributo al risanamento della finanza pubblica richiesto agli enti locali nel quinquennio 2025-29, da 140 a 108 mln. di euro per il 2025, da 290 a 223 mln. di euro annui per 2026 e 2027 e da 490 a 350 mln. di euro.

Viene proposto un incremento del sostegno agli oneri comunali per l’affidamento di minori attraverso sentenze giurisdizionali – che sulla base di dati pubblicati dal Ministero del lavoro coinvolge circa 18mila minori e pesa sui Comuni per circa 500 milioni annui – per 30 mln. nel 2025, 50 mln. nel 2026 e 80 mln, con abbassamento della soglia di accesso (dal 10% al 3%) del valore dei fabbisogni standard del settore sociale, espressi in termini monetari, pari nel complesso a circa 5 miliardi di euro, permettendo una distribuzione più ampia del contributo  per gli enti di dimensione medio-grande, su cui pure queste spese obbligate pesano in modo significativo ai fini degli equilibri di bilancio.

Altro emendamento fondamentale è la deroga alla limitazione del 75 per cento, alle assunzioni di personale necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, quelle legate all’erogazione dei servizi educativi e scolastici, e del settore sociale nonché le figure professionali infungibili per svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

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Progetto “Bici in Comune”, aperta la procedura di candidatura per i Comuni

“Bici in Comune” è un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute S.p.A e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

Il progetto, che prevede una dotazione finanziaria netta di 12.600.000 euro, si rivolge a tutti i Comuni italiani e si muove lungo quattro direttrici: la diffusione della cultura ciclistica per favorire l’adozione della bici come alternativa ecologica ai mezzi tradizionali, lo sviluppo e la riqualificazione delle infrastrutture ciclabili, la promozione del cicloturismo per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, l’organizzazione di eventi anche non agonistici con la partecipazione attiva dei cittadini.

Ogni Comune potrà richiedere un contributo massimo erogabile relativo al numero di abitanti. Per i Comuni fino a 5mila abitanti, il contributo massimo sarà di 50mila euro, che sale sino a 80mila per le realtà sino a 50mila abitanti. Per i Comuni sino a 300mila abitanti il finanziamento massimo sarà di 113mila euro che arriva a 150mila per le Città con più di 300mila abitanti.

Tutti i Comuni italiani interessati a partecipare al progetto possono presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la Piattaforma di Sport e Salute, a partire dalle ore 12:00 del 7 novembre 2024 fino alle ore 12:00 del 13 gennaio 2025.

Allegati:

AVVISO PUBBLICO
GUIDA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

 

 

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Pubblicato parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2025-2027

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti Ricerca e Ancrel (Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali), ha reso disponibile lo schema di “Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2025-2027“.

Il documento è aggiornato con le disposizioni normative e di prassi emanate fino alla data della presente pubblicazione oltre che con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, attualmente in discussione alla Camera.

Lo schema di parere è predisposto nel rispetto della parte II del TUEL (“Ordinamento finanziario e contabile”) nonché del D.lgs. n. 118/2011 e dei principi contabili allegati. Peraltro, per la formulazione del parere e l’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può avvalersi dei Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali emanati dal Consiglio nazionale dei commercialisti.

Il documento è composto da un testo Word con una traccia del parere dell’organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro che guidano il revisore nello svolgimento dei controlli. A supporto dell’elaborazione del parere vengono forniti anche un file  Excel contenente le tabelle che possono essere copiate e incollate nel parere e le check list che rappresentano un pratico ausilio per le verifiche.

Il documento non è vincolante, ma si pone come valido supporto all’attività di vigilanza dei professionisti fornendo tutti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un’azione di controllo del revisore completa ed efficace, a presidio degli equilibri di bilancio e dell’evoluzione della gestione delle entrate e delle spese.

 

 

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Whistleblowing, sanzione di 5.000 euro a sindaco per ritorsione su dipendente che ha segnalato illeciti

Con la delibera n. 426 del 25 settembre 2024, il Consiglio Anac è intervenuto su un nuovo caso di whistleblowing dichiarando la natura ritorsiva dell’attribuzione ad altro soggetto della posizione di responsabile finanziario precedentemente attribuita ad un dipendente comunale (whistleblower) che aveva segnalato illeciti, sanzionando il Sindaco che aveva adottato il relativo decreto e dichiarando la nullità di tale atto.

Nel caso di specie, un istruttore direttivo amministrativo e contabile di un Comune, a seguito di segnalazioni relative ad alcune procedure ad evidenza pubblica al Responsabile anticorruzione dell’Ente, ha lamentato di aver subito talune misure pregiudizievoli poste in essere dall’amministrazione al solo scopo di punirlo per averne contestato l’operato, e ha richiesto all’Autorità nazionale anticorruzione di accertare la natura ritorsiva di tali iniziative.

L’istruttoria, avviata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha portato al riconoscimento della natura ritorsiva del decreto sindacale con cui erano state assegnate le posizioni di elevata qualificazione al personale comunale escludendo dalla relativa nomina – senza alcuna valida ragione – il segnalante, che sino ad allora aveva ricoperto il ruolo di Responsabile dell’Area Finanziaria; ruolo, quest’ultimo, attribuito ad interim per un anno ad altra dipendente, peraltro coinvolta nelle segnalazioni effettuate dallo stesso whistleblower.

 

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Applicazione per i comuni con meno di 3000 abitanti della normativa su parità di genere nelle giunte

Il Ministero dell’interno, con parere del 31 ottobre 2024, ha evidenziato che un’ulteriore modalità d’individuazione dell’assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.

Nel caso di specie, la Prefettura ha chiesto un parere in ordine all’applicazione, per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, della normativa in tema di parità di genere nelle giunte. Il sindaco dell’ente, avente una popolazione di 292 abitanti, nel corso della prima seduta di consiglio, avrebbe dichiarato di voler nominare assessori due consiglieri di genere maschile, non essendo stata eletta nessuna donna tra i consiglieri di maggioranza. Il Ministero richiama l’art.6, comma 3, del TUEL, come modificato dalla legge n.215/12, ai sensi del quale è previsto che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. L’art.2, comma 1, lett.b) della stessa legge n.215/12 ha modificato l’art.46, comma 2, del TUEL disponendo che il sindaco ed il presidente della provincia nominano i componenti della giunta “nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi…”

La giurisprudenza amministrativa (TAR Molise, sent. n. 243 del 15.09.2023) ha già riconosciuto come non possa escludersi a priori una reale impossibilità di assicurare, nella composizione di una Giunta Comunale, la presenza dei due generi. È stato, tuttavia, affermato che tale impossibilità debba essere adeguatamente provata sia mediante la effettuazione di un’accurata ed approfondita istruttoria, sia fornendo una corrispondente, puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che specifichi le ragioni che hanno concretamente impedito il rispetto della normativa in materia di parità di genere nella composizione delle Giunte (Consiglio di Stato-sez.V, sentenza n.406 del 3 febbraio 2016).”

Nella stessa pronuncia, il citato giudice amministrativo ha ritenuto che il sindaco, al fine di conformare la composizione giuntale ai principi di parità di genere, avrebbe potuto indire un apposito avviso pubblico, quale “… metodo trasparente e idoneo a consentire la presentazione di tutte le eventuali disponibilità”. Peraltro, considerato che lo statuto comunale, all’art.24, comma 3, prevede che il sindaco possa nominare assessori anche cittadini che non fanno parte del consiglio, una ulteriore modalità di individuazione del componente dell’organo esecutivo che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita affidando l’incarico assessorile ad un soggetto esterno al consiglio.

 

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Corte dei conti: obbligo di stipula di una polizza assicurativa ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 108/2024 – nel dare riscontro ad alcuni quesito posti da un Comune concernente la tematica delle polizze assicurative previste dalla legge e stipulate dalla stazione appaltante per responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni arrecati da propri dipendenti nello svolgimento delle attività di cui all’allegato I.10 del D. Lgs. n. 36/2023 (incentivi funzioni tecniche) – ha evidenziato che sussiste, ai sensi dell’art. 45, c. 2, 5 e 7 lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, l’obbligo per l’ente di stipulare polizze assicurative, in funzione incentivante e nei limiti di cui al citato c. 5, a beneficio dei dipendenti che svolgano le funzioni di cui all’allegato I.10 del citato decreto legislativo, per le ipotesi di responsabilità professionale.

La Sezione osserva che le polizze assicurative in questione non riguardano la copertura di rischi di danno connessi alla responsabilità amministrativo-contabile del personale pubblico. Ferma restando, da un lato, la responsabilità erariale dei dipendenti stessi nei riguardi dei danni prodotti all’ente nello svolgimento della propria attività e rimanendo impregiudicate, dall’altro, le polizze assicurative che l’ente stipuli per essere affrancato da azioni risarcitorie che soggetti terzi promuovano, in via diretta o in solido, nei confronti dell’ente stesso per il danno patito dall’azione dei dipendenti e/o collaboratori di quest’ultimo; residua, ai sensi dell’art. 45, c. 2, 5 e 7 lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, l’obbligo per l’ente di stipulare polizze assicurative.

 

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Enti sciolti per mafia: Riparto 2024 delle risorse non utilizzate per l’anno finanziario 2023

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che con decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 30 ottobre 2024 è stato disposto il riparto, per l’anno 2024, delle risorse rinvenienti nell’anno 2023 da altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, che incrementano il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n.205, finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le risorse sono state assegnate ai comuni che alla data del 31 ottobre 2024 si trovano nella situazione di scioglimento di cui al richiamato articolo 143 e nel rispetto dei criteri di riparto stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 maggio 2018.

Con successivo provvedimento dirigenziale, da adottare entro il 15 novembre 2024, sarà disposta l’erogazione delle somme attribuite a ciascun comune.

 

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