Dalla Conferenza Stato-Città via libera ai criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2025

La Conferenza Stato-Città ha espresso parere favorevole sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l’anno 2025.

Il riparto del FSC 2025 è determinato a partire dalle somme attribuite per il FSC 2024 secondo quanto previsto dal DPCM dell’11 aprile 2024 e dei relativi allegati dal n. 1 al n. 4, aggiornando la popolazione dei comuni sulla base del dato ISTAT della popolazione residente al 19 settembre 2024 e l’anagrafica dei 7.325 enti esistenti al 19 settembre 2024. La dotazione finale del FSC per l’anno 2025 è pari – al netto dell’accantonamento di 7 milioni di euro da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni – a 6.753.590.368 euro, di cui 5.979.296.592 euro per i comuni delle regioni a statuto ordinario e 774.293.776 euro per i comuni della Sicilia e della Sardegna.

ANCI E UPI hanno poi espresso parere favorevole anche  sullo schema di decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all’esenzione IMU per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023 distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

Con il provvedimento in esame, è pertanto attribuito ai suddetti comuni l’importo complessivo di 108.500,00 euro, a titolo di rimborso dei minori gettiti derivanti dall’esenzione per i fabbricati ad uso abitativo dall’imposta municipale propria (IMU), per l’anno 2024, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l’agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2024. L’importo complessivo di euro 108.500,00 è ripartito – sulla base delle stime della perdita di gettito dell’IMU per l’anno 2024 – tra i comuni di Umbertide (60.000,00 euro), Perugia (46.000,00 euro) e Gubbio (2.500,00 euro).

Inoltre, ANCI e UPI hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante il piano di riparto delle risorse destinate a programmi di interventi dei comuni per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria. Il decreto si colloca nell’ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 2030 (PNSS 2030), che identifica la segnaletica stradale come strumento centrale per il miglioramento della sicurezza, con particolare attenzione all’ambito urbano. Esso mira a ridurre l’incidentalità, soprattutto per le categorie vulnerabili come pedoni, ciclisti e utenti di due ruote motorizzate, attraverso interventi specifici sulla segnaletica verticale.

Per il finanziamento degli interventi è stata stanziata una somma complessiva di 17.101.918,00 di euro. Le risorse saranno distribuite ai Comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti, in base a criteri oggettivi fondati sul costo sociale dell’incidentalità, rilevato dai dati ISTAT per gli anni 2018, 2019 e 2022.

Sono esclusi i Comuni che non hanno inviato le relazioni sui proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di cui all’art. 208 del Codice della strada per uno o più degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024. L’importo derivante dall’esclusione viene assegnato con decreto dirigenziale ai Comuni con popolazione al di sotto dei 100.000 abitanti in ordine decrescente in proporzione al costo sociale dei morti, feriti ed incidenti per gli incidenti stradali con feriti fino ad esaurimento della somma disponibile.

Gli interventi riguarderanno la sostituzione della segnaletica obsoleta, l’installazione di nuova segnaletica in aree ad alta incidentalità, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e la progettazione di soluzioni mirate ad aumentare la visibilità di segnali critici.

 

La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, nuovo scorrimento graduatorie PNRR per le palestre scolastiche

Anci ricorda che è stato pubblicato un primo decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito con il quale si finanziano ulteriori interventi nell’ambito della Missione 4 CII1.3 del PNRR per la riqualificazione e messa in sicurezza delle palestre scolastiche. Il decreto opera uno scorrimento delle graduatorie in essere, finanziando gli interventi dei Comuni nelle Regioni c.d meno sviluppate (Allegato 1 Allegato 2)  e c.d in transizione (Allegato 3).

Inoltre, ai Comuni finanziati è stata data la possibilità di richiedere e di ottenere, previa istruttoria, adeguamenti per i progetti candidati per far fronte all’aumento dei costi, con un margine massimo del 15% in più rispetto all’importo progettuale originario richiesto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Piccole opere, scade il 30 novembre il termine per l’inserimento CUP su Regis

È fissata al 30 novembre 2024 la data di scadenza per l’inserimento sulla piattaforma Regis dei CUP relativi alle cosiddette “Piccole Opere” di cui all’art.1 commi 29 e seguenti della legge 160/2019.

La scadenza era precedentemente fissata al 30 aprile 2024, e che grazie ad ANCI tramite un emendamento al DL Omnibus i termini sono stati prorogati fino al 30 novembreIl Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni operative tramite comunicato dell’11 ottobre 2024, fornendo altresì chiarimenti sulle modifiche intervenute in merito ai termini per l’aggiudicazione dei lavori.

Le Amministrazioni dovranno procedere con l’adempimento entro e non oltre la scadenza prevista, pena la revoca del finanziamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Lavoro flessibile: possibile derogare ai limiti di spesa per gli enti di minore dimensione

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 119/2024, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di derogare al limite di spesa posto dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, ha evidenziato che sussiste, per gli enti locali di minori dimensioni che nel 2009 abbiano sostenuto una spesa modesta per l’instaurazione di rapporti di lavoro flessibile, la possibilità di utilizzare, come parametro utile ai fini dell’effettuazione della stessa spesa, quella strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, a un servizio essenziale per l’ente, occorrendo garantire, in ogni caso, il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, c. 2 e ss., del D.Lgs. n. 165/2001 e della normativa anche contrattuale, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento.

L’art. 9, c. 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, pone dei principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti territoriali autonomi, nel quadro di disposizioni finalizzate al contenimento delle spese in materia di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’art. 70, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Il mancato rispetto delle limitazioni predette costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Già la deliberazione n. 1/2017/QMIG, aveva chiarito che ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente. Successivamente, con la deliberazione n. 15/2018/QMIG, la Sezione delle Autonomie ha esteso il principio fissato con la deliberazione n. 1/2017/QMIG, con riferimento all’ipotesi di assenza di spesa sostenuta nel 2009 per lavoro flessibile, individuando come limite minimo, la creazione di una “nuova” base di spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente, in particolar modo per gli enti di modeste dimensione che possano contare su esigue risorse umane a disposizione, e che risulterebbero oltremodo penalizzati dall’assenza di spesa storica pur essendo particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile.

In una prospettiva sistematica, ispirata al principio costituzionale di ragionevolezza, funzionale a lasciare alcuni margini di azione nell’applicazione, altrimenti vistosamente limitata, dei vincoli posti dall’art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010, laddove la spesa di riferimento (sostenuta nel 2009 per rapporti di lavoro flessibili) sia a tal punto minimale da non essere idonea a integrare «un ragionevole parametro assunzionale», la Sezione ammette la possibilità, per enti di minori dimensioni, di adottare provvedimenti motivati che stabiliscano un nuovo parametro di spesa strettamente necessario per servizi essenziali; ferma restando tale possibilità, le uniche deroghe possibili ai vincoli posti dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 sono soltanto quelle espressamente previste dal legislatore al fine di fronteggiare specifiche situazioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Accrual: l’elenco delle amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota 2025

È stata pubblicata la Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 259 del 26 novembre 2024 (Allegato 1), con le amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota, di cui alla milestone M1C1-118 della Riforma 1.15 del PNRR, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3 e 4, del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024.

Le amministrazioni indicate nell’elenco 1 rappresentano il 90% per cento della spesa pubblica primaria per gli enti assoggettati alla fase pilota, prevista dalla milestone M1C1-118 della Riforma 1.15 del PNRR, calcolato sulla base del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, al quale concorrono, tra le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, soltanto quelle incluse, ai sensi della stessa disposizione, nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2023.

Sono esclusi dalla fase pilota gli enti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità e, contestualmente, un volume
complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro.

 

La redazione PERK SOLUTION

Canone unico: possibile prevedere esenzioni nel rispetto del vincolo tendenziale della parità di gettito

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 216/2024, in riscontro all’istanza di parere formulata da un Comune ritiene che l’autonomia regolamentare dei comuni possa prevedere esenzioni al canone unico patrimoniale, come stabilito dal comma 821 lettera f della legge 160 del 2019, sempre nel rispetto del vincolo tendenziale della parità di gettito per assicurare in sede di prima applicazione e nel tempo gli equilibri di bilancio.

La Sezione ricorda che la norma di legge, nel delimitare l’esercizio dell’autonomia regolamentare degli enti locali in materia (commi 817, 821 e 834 L. n. 160/2019), prevede un vincolo finanziario complessivo, funzionale, da un lato, ad evitare che la nuova disciplina possa impattare negativamente sugli equilibri di bilancio, e, dall’altro, a consentire agli enti adeguata autonomia nell’individuazione di tariffe, riduzioni ed esenzioni (SRC Puglia n. 93/2023/PAR; SRC Liguria n. 162/2024/PAR). A questo proposito la relazione tecnica di accompagnamento alla norma in questione, lungi dal ritenere il gettito vincolato, sia in aumento, sia in ribasso, da un anno all’altro, sottolinea che “sotto il profilo degli effetti finanziari, il canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti. Tale disposizione assicura l’assenza di effetti finanziari negativi per gli enti locali interessati”. L’intento del legislatore è, cioè, quello di introdurre una semplificazione del sistema tributario, garantendo, da un lato, agli enti maggiore autonomia nella regolamentazione tariffaria e, dall’altro, assicurando a legislazione vigente un gettito potenziale che si pone nello spettro delle tariffe standard (al netto delle esenzioni di legge e regolamento), scongiurando nuovi oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto del vincolo degli equilibri di bilancio degli enti beneficiari.

In questa prospettiva, dunque, il vincolo della parità di gettito va inteso nel senso di una applicazione regolamentare del nuovo sistema del canone unico patrimoniale tale da assicurare un gettito complessivo tendenziale equivalente a quello ottenuto con il sistema precedente (che prevedeva distinti tributi ora accorpati) per non compromettere il principio degli equilibri di bilancio già all’atto di istituzione del canone unico, mantenendo prevedibilmente il precedente livello di pressione impositiva derivante dai canoni e dai tributi sostituiti.

Sarà compito delle amministrazioni valutare, nell’ambito della propria discrezionalità e secondo canoni di ragionevolezza, le modalità regolamentari adeguate ad assicurare il rispetto di questo fondamentale principio anche negli esercizi successivi alla prima applicazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo sentenze esecutive: presentazione domande entro il 20 dicembre 2024

Con comunicato del 26 novembre 2024, il Ministero dell’interno ricorda che l’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016 n.113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n.160, ha previsto l’istituzione di un fondo da destinare ai comuni per far fronte a spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive, conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016.

Con decreto del Ministero dell’interno del 22 novembre 2024, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è stato approvato il modello di certificazione riguardante:

  • la richiesta per l’anno 2024 di un contributo erariale per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive, relative al periodo dal 21 dicembre 2023 (giorno successivo alla scadenza dell’ultimo certificato trasmesso) al 20 dicembre 2024 (termine di presentazione della richiesta per l’anno 2024), conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016. Tale richiesta può essere formulata solo qualora l’importo complessivo delle spese in esame sia superiore al 50 per cento della spesa corrente media annua, in termini di competenza, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati (qualora, ad esempio, il comune non abbia ancora approvato il consuntivo dell’anno 2023 dovrà prendere in considerazione il 50 per cento delle spese correnti risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati).
  • la correzione in diminuzione del dato già comunicato nelle richiamate certificazioni, prodotte negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, solo qualora la spesa complessiva a carico del bilancio del comune si sia ridotta a seguito dell’intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’interno.

La suddetta certificazione non dovrà essere trasmessa nel caso in cui i Comuni non siano interessati a tale finanziamento.

La richiesta da parte dei Comuni dovrà essere formulata al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), entro le ore 24:00 del 20 dicembre 2024, a pena di decadenza.

Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate all’indirizzo mail certificazioni.ufficiosecondo@interno.it riportando il numero telefonico dell’ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Imposta di bollo su atti della procedura e accordo contrattuale

Con la Risposta n. 230/2024, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso  dell’affidamento ”in house”, previsto dall’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativamente agli atti della procedura non sia dovuta ulteriore imposta di  bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto.

Ne deriva che tali affidamenti ‘diretti’ sono soggetti alle disposizioni dettate in tema di imposta di bollo secondo le modalità indicate dall’allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall’articolo 18, comma 10 del medesimo Codice, secondo i chiarimenti forniti con la circolare del 28 luglio 2023, n. 22/E e con la risposta n. 446 del 2023, cui si rinvia per ulteriori precisazioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Componenti perequative tari: apertura del portale DataEntry Rifiuti per l’invio delle dichiarazioni alla CSEA

Con la Circolare n. 59/2024/RIF, la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) comunica che è attivo il portale “DataEntry Rifiuti” attraverso il quale, i gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e le Autorità di sistema portuale, ovvero i soggetti da queste ultime individuati, potranno ottemperare agli adempimenti nei confronti della CSEA disposti dall’art. 6 dell’allegato A alla Delibera ARERA 386/2023/R/rif.

Con la suddetta deliberazione Arera ha istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2024, le seguenti componenti perequative per il settore rifiuti, espresse in euro/utenza per anno, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

  • componente perequativa UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  • componente perequativa UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Le componenti perequative UR1 e UR2, alimentano, rispettivamente, il Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (Conto UR1) e il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (Conto UR2), istituiti da ARERA presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA).

Entro il termine del 31 gennaio 2025, gli operatori del settore rifiuti dovranno comunicare i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall’applicazione delle componenti perequative UR1 e UR2 di competenza 2024 (e successivamente di competenza dell’anno “a-1”), nonché degli eventuali costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (𝐶𝑆𝑀) di competenza 2023 (e successivamente di competenza dell’anno “a-2”), opportunamente validati dall’Ente territorialmente competente sulla base delle istanze ricevute entro il 31 ottobre 2024 (e successivamente entro il 31 ottobre dell’anno “a-1”) e dallo stesso trasmessi al Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro il 30 novembre 2024 (e successivamente entro il 30 novembre dell’anno “a-1”).

Nelle dichiarazioni deve essere indicato il numero di utenze per le quali sono stati emessi documenti di riscossione nel corso dell’anno di riferimento (c.d. “anno fatturazione”), indipendentemente dai relativi incassi.

A seguito dell’invio delle dichiarazioni, si genereranno degli importi da versare (a debito) oppure da ricevere (a credito) alla/dalla CSEA.

Gli importi a debito derivanti dalle dichiarazioni in scadenza al 31 gennaio dell’anno “a” dovranno essere versati dagli Operatori alla CSEA entro il 15 marzo dello stesso anno “a” tramite la piattaforma PagoPA, generando i relativi IUV all’interno del DataEntry Rifiuti.

Gli importi a credito derivanti dalle dichiarazioni in scadenza al 31 gennaio dell’anno “a” verranno erogati dalla CSEA agli Operatori entro il 31 maggio dello stesso anno “a” sull’IBAN che gli Operatori avranno indicato all’interno dell’Anagrafica Operatori CSEA.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Incarichi a contratto e limiti di spesa del personale

Con deliberazione 233/2024/PAR, la Corte dei Conti Lombardia ha risposto ad una richiesta di parere per una lettura coordinata tra il disposto di cui all’art. 110, comma 3, del TUEL e le norme afferenti la spesa per il personale.

Nello specifico, il Sindaco richiede: “conferma che la spesa correlata al predetto profilo vada considerata entro il limite di cui all’art. 1 co. 557 e 562 della L. 296/2006 (media spesa personale triennio 2011-2013)”;“se l’eventuale costo del salario accessorio (indennità di risultato e di posizione) correlato alla figura sia da considerarsi impattante anche ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 (quota salario accessorio complessivo dell’ente anno 2016)”;“se sia da calcolare al predetto fine (ossia impattante sul limite s.a. anno 2016) anche l’eventuale indennità ad personam che la giunta comunale intendesse eventualmente riconoscere al soggetto che verrà selezionato ad esito della necessaria preventiva procedura comparativa”.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, rende il parere come segue: può conclusivamente affermarsi che le suesposte considerazioni riscontrano in termini positivi il primo quesito formulato dall’Amministrazione civica nel senso di confermare che la spesa correlata alla sostituzione del responsabile dell’area tecnica mediante un’assunzione ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 va considerata entro il limite di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della l. n. 296/2006. Negli stessi termini si pone la soluzione al secondo quesito, in punto di impatto del costo del salario accessorio (indennità di risultato e di posizione) riferito alla figura assunta ex art. 110, comma 1, Tuel ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, a tenore del quale “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 (…)”.

In riscontro all’ultimo quesito attenzionato dall’Ente istante, la circostanza che tale indennità costituisca una voce di costo del trattamento economico fondamentale la rende ontologicamente differente dalle altre componenti accessorie e, per l’effetto, estranea al perimetro di applicazione dei limiti della spesa relativa al salario accessorio, permanendo unicamente i tetti complessivi imposti alla spesa per il personale ex art. 1, commi 557 e 562, della legge finanziaria n. 296/2006 (vd. altresì sentenza n. 95/2024 della Sezione giurisdizionale per il Veneto).

 

La redazione PERK SOLUTION