In G.U. il DPCM sull’aggiornamento e revisione dei fabbisogni standard

È stato pubblicato in G.U. n. 85 del 11-04-2024 – il DPCM 22 febbraio 2024, che prevede l’adozione della Nota metodologica relativa all’aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e la determinazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

La Nota metodologica adottata dal suddetto decreto prevede:

  • la revisione dei modelli per la stima dei fabbisogni standard delle funzioni di istruzione pubblica;
  • l’aggiornamento dei dati di base e l’utilizzo della metodologia in vigore per la determinazione dei fabbisogni standard relativi alla gestione del territorio e dell’ambiente, servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizio di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (vale a dire, il trasporto pubblico locale), alle funzioni nel settore sociale (al netto del servizio di asili nido);
  • la determinazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

La revisione dell’impianto metodologico per la stima dei fabbisogni standard riguarda solamente la funzione di istruzione pubblica (Parte I della nota metodologica). Per la determinazione dei fabbisogni standard delle altre funzioni fondamentali rimane ferma la metodologia già in vigore e si è proceduto all’aggiornamento della base dei dati all’annualità 2019 (Parte II della nota metodologica).

La nota è integrata da quattro Appendici: nell’Appendice B sono illustrate le linee guida relative alla costruzione dei gruppi omogenei (cluster), nell’Appendice C sono riportati i nuovi valori normalizzati dei prezzi dei fattori produttivi, nell’Appendice D è visionabile il questionario FC60U e nell’Appendice E sono riportati i coefficienti di riparto aggiornati. Per l’applicazione dei fabbisogni standard 2023 la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all’annualità 2019. In fase applicativa, per quelle funzioni che hanno come driver la popolazione residente, al fine di attenuare le variazioni negli anni dell’andamento della popolazione, la spesa standard unitaria derivante dall’applicazione del modello di stima è stata moltiplicata per la media della popolazione residente relativa al periodo 2015-2019.

La nuova metodologia riguarda, come accennato, la funzione di istruzione pubblica che comprende i servizi comunali relativi alla Scuola dell’infanzia, agli altri ordini di scuola (primaria e secondaria di 1° e 2° grado), al trasporto, alla refezione, all’assistenza e trasporto disabili e a altri servizi complementari come i centri estivi. La “Popolazione residente in età compresa tra 3 − 14 anni” è l’output utilizzato per la definizione della funzione di costo relativa a diverse prestazioni comunali nell’ambito dell’Istruzione pubblica e, allo stesso tempo, rappresenta la variabile che identifica il suo gruppo client. La novità della metodologia per la determinazione del fabbisogno standard della funzione istruzione riguarda la stima del costo standard attraverso un modello di tipo panel a due stadi. Nel primo stadio si stima il modello di costo unitario attraverso lo stimatore panel a effetti fissi che considera i dati di sei annualità; mentre nel secondo stadio gli effetti fissi derivanti dal primo sono messi in relazione (attraverso una regressione cross-section) con alcune delle caratteristiche dei comuni che possono considerarsi invarianti nel tempo, come l’appartenenza regionale, l’appartenenza a gruppi con caratteristiche simili e alcuni elementi che possono cambiare in maniera molto lenta nel tempo e in modo esogeno rispetto alle decisioni dei comuni.

I fabbisogni standard, congiuntamente alle capacità fiscali, sono funzionali al riparto delle risorse di carattere perequativo destinate al finanziamento degli enti locali, in particolare del fondo di solidarietà comunale. Il sistema di perequazione nella distribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale è stato avviato nel 2015 – per i soli comuni delle regioni a statuto ordinario – sulla base del criterio della differenza tra i fabbisogni standard e delle capacità fiscali. La normativa vigente prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire tra i comuni con i criteri perequativi, in coerenza con un principio di gradualità nella sostituzione del modello basato sulla spesa storica. Il percorso di progressione del meccanismo perequativo, come definito, da ultimo, dall’art. 57, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, prevede un incremento del 5% annuo della quota di Fondo da distribuire su base perequativa (a partire dalla percentuale del 45% fissata per il 2019), con il raggiungimento del 100% della perequazione nell’anno 2030. Per il 2023, la quota da ripartire secondo il criterio perequativo corrisponde al 65% della dotazione del FSC. Anche la capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è prevista in progressivo aumento, sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall’anno 2029, e determinata per il 2023 nella misura del 70% (c.d. target perequativo).

 

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Pagamenti effettuati per Rigenerazione Urbana e Medie Opere

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n.19/2024, l’Amministrazione ha disposto il pagamento, a titolo di ulteriore acconto, nella misura del 20% del contributo concesso a favore dei Comuni beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge n.160/2019 (rigenerazione urbana) per i quali risultava già intervenuta l’aggiudicazione dei lavori. In particolare, per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, è stato erogato un importo totale pari ad euro 439.914.782,81, in favore di 418 enti finanziati con decreto del 30 dicembre 2021 e 4 aprile 2022.

Nei confronti dei Comuni beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (medie opere), sono state effettuate erogazioni a titolo di acconto, ovvero relativamente agli stati di avanzamento lavori degli interventi finanziati e contabilizzati. In particolare, per gli investimenti in progetti di medie opere, è stato erogato un importo totale pari ad euro 28.178.273,36, in favore di 248 enti finanziati con decreto del 18 luglio 2022.

È possibile prendere visione qui del dettaglio dei pagamenti effettuati, suddivisi per Provincia, con evidenza dei singoli CUP ed indicazione delle eventuali detrazioni applicate. All’interno dei file suddivisi per Provincia relativi al pagamento per l’articolo 1, commi 139 e seguenti, sono indicati in rosso eventuali trasferimenti bloccati per mancato invio certificato BDAP (DATI DI BILANCIO) e/o SOSE.

I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Enti deficitari, Certificazione costi servizi per l’anno 2021 prorogata al 30 aprile 2024

La Direzione Centrale della Finanza Locale, comunica che stante le difficoltà riscontrate da alcuni enti nella procedura di trasmissione, è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2024 il termine ultimo entro il quale deve essere inoltrata, sul portale TBEL, la certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2021 a cui sono tenuti gli enti locali strutturalmente deficitari, gli enti locali in dissesto finanziario e gli enti locali in riequilibrio finanziario elencati negli allegati “1” e “2” alla circolare DAIT n.96 del 2023 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

Si ricorda che sono tenuti alla certificazione i comuni, le province, le città metropolitane e le comunità montane che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • strutturalmente deficitari nel 2021, sulla base dell’apposita tabella allegata al rendiconto di gestione 2019;
  • soggetti, ai sensi dell’art. 242, comma 6 del TUEL, in via provvisoria ai controlli centrali;
  • in dissesto finanziario;
  • in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

L’art. 243, comma 5 del TUEL prevede una sanzione per gli enti che non abbiano rispettato i livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non abbiano dato dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la certificazione. La sanzione è pari all’1% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei livelli minimi di copertura.

 

La redazione PERK SOLUTION