Sottoscritto il Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree (2022-2024)

In data 22 febbraio 2024 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2022-2024).

Il testo contrattuale definisce la composizione dei comparti di contrattazione collettiva per il triennio 2022-2024. E’ stato confermato l’assetto dei comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, Funzioni locali e Sanità. Analogamente si è proceduto per quanto riguarda la composizione delle Aree della dirigenza. La sottoscrizione del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione completa il primo passo per l’avvio della tornata contrattuale 2022-2024 per il pubblico impiego.

Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali, comprende il personale non dirigente dipendente da:
– Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti:
– Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia;
– Comuni;
– Comunità montane;
– ex Istituti autonomi per le case popolari ancora in regime di diritto pubblico, comunque denominati;
– Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni;
– Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
– Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L’Area delle Funzioni Locali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali come sopra definito, nonché i segretari comunali e provinciali. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle contenute nel CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione (2019-2021) stipulato in data 3 agosto 2021 e nel CCNQ per la definizione della composizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale di cui all’art. 7 del CCNQ 3 agosto 2021 stipulato il 10 agosto 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Bilancio di previsione 2024-2026: Pubblicato il parere aggiornato dell’organo di revisione

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali, ha reso disponibile lo schema di “Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2024-2026”.

Il documento rappresenta un aggiornamento della versione resa disponibile nel mese di ottobre 2023 e contiene le novità della Legge di Bilancio 2024, del Decreto Interministeriale 8 febbraio 2024 relativo al conguaglio dei fondi Covid, oltre alle altre disposizioni normative e di prassi emanate fino alla data della presente pubblicazione.

Si evidenzia che lo schema di parere è predisposto nel rispetto della parte II del TUEL (“Ordinamento finanziario e contabile”) nonché del D.lgs. n. 118/2011 e principi contabili allegati. Peraltro, per la formulazione del parere e l’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali emanati dal CNDCEC oltre alle check list allegate al parere. Il documento è composto da un testo word con una traccia del parere dell’organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro oltre che da tabelle e check list.

Il documento non è vincolante, ma si pone come valido supporto pratico all’attività di vigilanza dei professionisti fornendo tutti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un’azione di controllo del revisore completa ed efficace, a presidio degli equilibri e dell’evoluzione della gestione delle entrate e delle spese e con focus specifico dedicato ai controlli sul PNRR.

 

La redazione PERK SOLUTION

INPS: precisazioni sulla compilazione della sezione “Ente Versante” delle denunce UniEmens/ListaPosPA

Con il Messaggio n. 749 del 20-02-2024, l’INPS fornisce chiarimenti sulle modalità di compilazione della sezione “Ente Versante” delle denunce UniEmens/ListaPosPA nei casi di corresponsione, dopo la cessazione (o durante la sospensione) dal servizio, di emolumenti arretrati a lavoratrici e lavoratori beneficiari dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e altre misure che prevedono la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>. In tali casi, infatti, l’erogazione di emolumenti arretrati può determinare il venire meno del diritto all’esonero o la variazione della misura dello stesso.

La circolare n. 105 del 7 agosto 2012 ha previsto che la denuncia di emolumenti corrisposti dopo la cessazione del rapporto di lavoro o nel periodo di sospensione dal servizio, sia effettuata tramite l’invio di un elemento V1, Causale 1, relativo all’ultimo periodo di servizio precedente la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro.

A seguito dell’introduzione dei Flussi a Variazione V1, Causale 5 (cfr. il messaggio n. 2791 del 5 luglio 2017), la denuncia degli importi arretrati è altresì consentita tramite la trasmissione sull’ultimo periodo di servizio di un elemento V1, Causale 5, che riporti tutti gli emolumenti a esso riferiti, includendo le erogazioni arretrate, per le quali andrà compilata l’apposita sezione “Ente Versante” ai fini della puntuale indicazione dell’importo e del periodo di erogazione.

I Flussi a Variazione V1, Causale C5, costituiscono, tuttavia, l’unica modalità di denuncia utilizzabile nei casi in cui l’erogazione degli emolumenti arretrati determini il venire meno del diritto, o la variazione della misura dello stesso, come nel caso dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 15, della legge n. 213/2023, e di altre misure che prevedono la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>. Pertanto, allo scopo di consentire una puntuale verifica della contribuzione dichiarata e degli sgravi spettanti, ai fini dell’Estratto Conto Amministrazione (ECA), assume rilevanza la corretta modalità di compilazione della sezione “Ente Versante”.

A tale fine sono stati recentemente introdotti appositi controlli per verificare che il contributo dichiarato nella sezione “Ente Versante” tenga conto della quota oggetto di sgravio e sia, dunque, esposto al netto della quota stessa. I suddetti controlli, avviati già a partire dal mese di dicembre 2023, restituiscono un “Avviso non Bloccante” che evidenzia l’errore emerso in sede di controllo, ma non impedisce l’invio della denuncia contributiva.

A partire dal mese di aprile 2024, invece, l’errore diverrà “Errore Bloccante” e la denuncia potrà essere trasmessa solo dopo la correzione dell’errore. Per maggiori chiarimenti nell’allegato (Allegato n. 1) sono riportati alcuni esempi.

Allegati:
Messaggio numero 749 del 20-02-2024
Messaggio numero 749 del 20-02-2024_Allegato n 1

 

La redazione PERK SOLUTION

Le entrate locali devono confluire direttamente sui conti dedicati, accesi presso la tesoreria ed intestati all’ente locale

La Corte dei conti, Sezione Lombardia, con deliberazione n. 31/2024, in riscontro all’istanza di parere formulata da un Comune, ha ribadito che ai sensi dell’art.1, c. 790, l. 160/2019, ogni qual volta ricorra l’affidamento a terzi dell’attività di riscossione delle entrate locali di cui all’art. 52, c.5, lett. b), d.lgs. 446/1997, i versamenti da parte dei contribuenti/utenti devono affluire direttamente sui conti dedicati, accesi presso la tesoreria ed intestati all’ente locale, salvo nel caso in cui il gestore dell’attività di riscossione sia una società in house providing”.

Nel caso di specie, l’Ente intende istituire aree di sosta a pagamento sul territorio comunale e “che al fine di agevolare le modalità di fruizione del servizio, oltre all’utilizzo di carte di credito e monete, vorrebbe offrire la possibilità di pagare la sosta tramite il servizio messo a diposizione da società operanti nel settore le quali consentono il pagamento mediante l’utilizzo di App da scaricare sugli smartphone degli utenti”. L’Ente aggiunge che “Le convenzioni tipo predisposte da queste società prevedono, in genere, la riscossione diretta di tali somme su conti correnti delle società stesse, le quali si impegnano a riversare con cadenza prestabilita dal contratto le somme introitate, previa trattenuta del corrispettivo pattuito”. Quindi, il Comune chiede alla Sezione se tali soggetti siano obbligati ad introitare i proventi su conti correnti dedicati intestati all’Ente ai sensi art. 1, c.790, l. 160/2019, oppure se possano riscuotere tali somme su propri conti correnti e poi procedere al riversamento.

La Sezione, nel ripercorrere il quadro normativo, ricorda come la disciplina sull’acquisizione delle entrate degli enti locali sia stata oggetto di riforma negli ultimi anni, in particolare, ad opera, prima del DL 193/2016, conv. con legge n. 225/2016 e, tre anni più tardi, della legge n. 160/2019, con la finalità di assicurare il tempestivo incasso delle entrate da parte dell’ente locale, anche nel caso di affidamento a terzi dell’attività di riscossione. La normativa vieta agli operatori incaricati della riscossione l’incasso diretto, con eccezione delle società indicate al numero 3 della lett.b) del comma 5 dell’art.52 d.lgs. 446/1997, vale a dire, le società in house providing.

Al riguardo, il Ministero delle Finanze, su sollecitazione del settore bancario, ha adottato nel 2020 una circolare (n.3/DF, n.46157 del 27.10.2020), contenente le linee guida in ordine all’applicazione delle previsioni del comma 790. Nella circolare il Mef evidenzia che “L’applicazione della norma in parola comporta che, per ogni entrata oggetto di affidamento a terzi, l’ente locale è obbligato ad accendere un apposito conto presso il tesoriere, collegato al conto di tesoreria principale esclusivamente dedicato alla riscossione di detta entrata. Ciò al fine di consentire al soggetto affidatario, che non può riscuotere direttamente alcuna somma, di visionare quanto versato dai contribuenti, sia ai fini del controllo per l’eventuale attività di accertamento e di riscossione coattiva, sia ai fini del calcolo del proprio compenso, come concordato contrattualmente con l’ente”. Il Mef ha, altresì, precisato che, anche nel caso in cui il pagamento avvenga mediante il sistema PagoPa, l’ente deputato a ricevere il versamento è l’ente locale.

Qualora il servizio affidato a terzi esuli dallo stretto ambito applicativo del richiamato art.52 (accertamento e riscossione entrate) ed integri la gestione di un diverso servizio, che implichi per l’affidatario l’introito diretto da parte dell’utenza di corrispettivi anche di spettanza locale, la norma contenuta nell’art.1, c.790, l. 160/2019 non troverà applicazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il welfare integrativo è fuori dal limite del trattamento accessorio

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 39/2024/PAR, fornisce riscontro ad una richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di “stanziare risorse aggiuntive del Fondo delle risorse decentrate (quali quelle di cui all’articolo 79, comma 2, lettera c) del CCNL del 16/11/2022) per finanziare le misure di welfare integrativo dei propri dipendenti”, rappresentando altresì il dubbio se “gli eventuali incrementi discrezionali del fondo decisi dagli enti per finanziare piani di welfare integrativo del proprio personale possano essere esclusi dal limite del trattamento accessorio 2016”.

Il primo punto involge il contenuto dell’art. 79, comma 2, lett. c) del vigente CCNL Comparto funzioni locali nonché il rapporto con l’art. 23, c. 2, d.lgs. n. 75/2017, ed è espressamente disciplinato dal comma 3 dello stesso articolo 79 CCNL cit.: sull’interpretazione della norma contrattuale la Sezione si astiene, attesa la competenza dell’ARAN.

Sul secondo punto (rapporto tra le eventuali risorse del fondo ex art. 79 CCNL destinate al welfare integrativo da un lato, e l’art. 23, d.lgs. n. 75/2017 dall’altro), il Collegio ribadisce che “le misure finalizzate al welfare integrativo previste dal citato art. 82 del nuovo CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva previdenziale; sicché la relativa spesa non è assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs 75/2017” (v. deliberazione n. 174/2023/PAR di questa stessa Sezione, richiamata dal Comune nella richiesta di parere), fermo restando quanto espressamente statuito dall’art. 80 del predetto CCNL, sub comma 1 ult. periodo, e comma 2, lett. k).

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero dell’interno: rimborso spese per equo indennizzo e spese di degenza al personale della P.L.

Con la Circolare DAIT n. 12/2024, il Ministero dell’interno fornisce le istruzioni in merito ai criteri e alle modalità di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per la corresponsione al personale della polizia municipale dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.

Sono legittimati alla presentazione della richiesta di rimborsi solo i comuni e solo per gli eventi verificatisi esclusivamente dal 22 aprile 2017. L’invio del certificato pertanto è obbligatorio solo se si intende chiedere il contributo. Le richieste da parte dei comuni, modello “A” allegato al decreto interministeriale del 4 settembre 2017, devono essere inviate con modalità esclusivamente telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), entro le ore 24,00 del 2 aprile 2024, a pena di decadenza, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente.

La certificazione prevede la firma del Segretario e del Responsabile del servizio finanziario.

 

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Decreto Milleproroghe, votata la fiducia. La nota Anci sulle principali misure per Comuni e Città metropolitane

La Camera dei deputati, con 174 voti favorevoli e 111 voti contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.C. 1633-A). Il provvedimento andrà successivamente in Senato per la
seconda lettura e l’approvazione definitiva.

Anci ha pubblicato una nota riepilogativa sulle misure principali per Comuni e Città metropolitane contenute nel provvedimento con le modifiche apportate dall’esame nelle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati.

Allegati:
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi – Volume I – Articoli 1-8
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi – Volume II – Articoli 9-20

 

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PNRR: Pagamento contributo ai Comuni sotto i 5.000 abitanti per assunzione di personale

Il Ministero dell’Interno comunica che con decreto dirigenziale del 16 Febbraio 2024 è stato disposto il pagamento delle risorse finanziarie, annualità 2024, relative al fondo previsto dal comma 5 dell’articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, destinato al concorso della spesa sostenuta dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR, per la copertura dell’onere per le assunzioni di personale a tempo determinato, con qualifica non dirigenziale, assegnate con D.P.C.M. del 30 dicembre 2022 e successivamente rideterminate con D.P.C.M. del 1° maggio 2023.

Gli enti beneficiari possono visualizzare l’importo ad essi erogato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “Fondo per copertura oneri assunzione personale Pnrr Comuni popolazione inferiore a 5000 abitanti”.

Si segnala, inoltre, che per il pagamento del contributo diretto a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali, ai sensi dell’articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n.197, si è in attesa di ricevere dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’elenco dei comuni beneficiari con l’indicazione, per ciascuno di essi, dell’importo assegnato.

 

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Potenziamento degli asili nido: Riparto del contributo per l’anno 2024

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione e del merito, con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del 18 gennaio 2024, corredato della “Nota metodologica” e del relativo allegato, recante: “Riparto del contributo di 230 milioni di euro, per l’anno 2024, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia, nonché recante gli obiettivi di servizio asilo nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2024”, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2024 al n.464.

Il contributo è ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota metodologica recante “Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2024 in base al comma 172 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021” approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 17 novembre 2023.

Tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna beneficiari delle risorse di cui alla ripetuta lettera d-sexies) sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell’obiettivo di servizio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione. La scheda di monitoraggio e rendicontazione, che verrà pubblicata entro il 31 luglio 2024, a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, dovrà essere allegata al rendiconto annuale dell’ente e i comuni sono tenuti a trasmetterla a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2025, in modalità esclusivamente telematica.

Allegati
Nota metodologica
Utenti e risorse aggiuntive

 

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Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2024 (quadriennio 2020/2023)

Con la Circolare DAIT n. 14/2024, il Ministero dell’interno fornisce le istruzioni per la certificazione inerente il rimborso dell’I.V.A. sui servizi non commerciali da presentarsi entro il termine perentorio del 31 marzo.

Come noto, con decreto .legislativo 14 marzo 20 Il, n. 23, è sopraggiunta la fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell’I.V.A. per i comuni delle regioni a statuto ordinario. Successivamente con decreto legislativo 6 maggio 2012, n. 68, la fiscalizzazione del medesimo contributo è stata ampliata anche alle province delle regioni a statuto ordinario. A partire dall’anno 2013, in applicazione dell’articolo l, comma 380, lettera e), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche per i comuni della regione Sardegna viene disposta la fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell’IV A servizi non commerciali. Pertanto sia i comuni delle regioni a statuto ordinario che della regione Sardegna nonché le province delle regioni a statuto ordinario non debbono più presentare il certificato.

Gli enti che allo stato attuale possono presentare la certificazione che risulta approvata con il DPR 33/2001 sono: le province della regione Sardegna, le comunità montane, le unioni ed i consorzi per le regioni a statuto ordinario e per la regione Sardegna.

 

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