Milleproroghe 2024: Pubblicata in G.U. la legge di conversione

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-2-2024, la legge febbraio 2024, n. 18 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, nonché il testo del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 303 del 30 dicembre 2023), coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi funzioni tecniche: non è necessaria l’adozione di un apposito regolamento

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con parere 2393 del 26.02.2024, nel fornisce riscontro ad un quesito in materia di incentivi per funzioni tecniche, volto ad appurare se sia ancora necessario adottare un regolamento quale atto amministrativo di carattere normativo oppure se è sufficiente la sola contrattazione collettiva decentrata.

Il Ministero ricorda che l’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 non prevede più l’adozione di un apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi. La semplificazione procedurale introdotta è volta a consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente. Come anche ribadito da ANAC nel recente parere n. 3360 dell’11.10.2023, “rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale. (..) Relativamente alla definizione dei criteri di riparto, “l’attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato”. Sul punto è chiara la relazione al Codice che, nel commentare l’art. 1, co. 4, lett. b), specifica che “il risultato rappresenta anche il criterio per l’attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative”. Resta ferma l’esigenza di adottare un atto di tipo generale, nel rispetto delle modalità definite dalla contrattazione collettiva.

 

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Gare d’appalto: clausola penale solo in caso di ritardo nell’esecuzione della prestazione

L’ANAC, con la delibera n. 73 del 17 gennaio 2024, intervenendo in merito agli affidamenti di progettazione dell’ampliamento dell’aeroporto di Napoli Capodichino, ha rilevato che nella gara d’appalto non può essere prevista una clausola penale che scatti in caso di aumento del costo dell’opera rispetto al budget preventivamente stimato dall’amministrazione. Nell’ordinamento italiano, infatti, non sono ammesse ipotesi di penale svincolate dall’inadempimento della prestazione. Ogni penale deve essere collegata almeno al ritardo nell’esecuzione della prestazione.

Nel caso di specie, la società campana aveva previsto a carico dell’affidatario “l’applicazione di una penale pari all’uno per mille dell’importo del corrispettivo economico, previsto per la fase progettuale interessata per ogni incremento dell’uno per cento dell’importo delle opere progettate, fino al raggiungimento del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo del servizio”.

 

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Contributo assunzioni assistenti sociali: proroga termine caricamento dati

Come noto, la Legge di Bilancio per il 2021 ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. In quest’ottica, per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali è stata prevista l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

Per definire il contributo spettante, entro il 28 febbraio ciascun Ambito territoriale avrebbe dovuto inviare un prospetto riassuntivo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite la piattaforma SIOSS, anche per conto dei Comuni che ne fanno parte.

A tal fine, con la Nota 1898 del 31 gennaio 2024 sono state fornite le istruzioni operative e due fogli di calcolo excel, uno per i dati relativi al 2023 e uno per i dati previsionali del 2024, di ausilio ai Comuni ai fini del calcolo del numero di dipendenti in termini di equivalenti a tempo pieno. Entro lo stesso termine del 28 febbraio 2024, occorreva inserire nel SIOSS, esclusivamente dagli ATS assegnatari di risorse prenotate lo scorso anno (rif. alla tabella 2 del DM 110/2023 come rettificata e integrata dalla tabella 2 del DM 137/2023), all’interno della nuova sezione rendicontazione, la documentazione di seguito indicata:

  • la certificazione utilizzando il modello “All. 3 – Certificazione rendicontazione AS 2023” firmata digitalmente dal Ragioniere Generale/Responsabile del servizio finanziario nonché dal legale rappresentante dell’Ambito;
  • il file Excel “All. 1 – Consuntivo AS 2023”, compilato con i dati riferiti al personale in servizio al 31 dicembre 2023.

In ragione delle difficoltà segnalate da numerosi Ambiti territoriali sociali che non hanno reso possibile il caricamento dei dati sul sistema SIOSS, il Ministero del lavoro ha concesso una breve proroga del termine per effettuare il caricamento. Pertanto, gli Ambiti interessati che non hanno potuto finalizzare correttamente la procedura, potranno procedere entro e non oltre la giornata di venerdì 1° marzo 2024 al caricamento dei dati sulla piattaforma SIOSS.

 

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Avviso C.S.E. 2022: Differito al 15 aprile 2024 il termine per adempiere agli obblighi rendicontativi

Con Decreto direttoriale del 22 febbraio 2024 n. 30, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha prorogato al 15 aprile 2024 il termine per la rendicontazione degli interventi di cui all’Avviso C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica – Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). Finanziato dalla Commissione Europea PON Impresa e Competitività 2014 – 2020 Asse VI – REACT EU.

La rendicontazione della spesa dovrà essere presentata utilizzando la medesima piattaforma informatica attraverso cui sono state presentate le richieste di erogazione, accedendo con le stesse modalità già utilizzate in precedenza nella sezione dedicata denominata “Rendicontazione della spesa”.

 

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Avviso Fondo ciclovie urbane intermodali: Presentazione istanze entro 22 aprile 2024

È stato pubblicato sul sito del MIT l’avviso relativo all’avvenuta pubblicazione del decreto interministeriale n. 254 del 06/10/2023 che stabilisce le modalità di erogazione del Fondo destinato allo sviluppo di Ciclovie urbane intermodali.

Le risorse messe a disposizione ammontano a 2 milioni di euro per l’anno 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 sono stanziate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le risorse sono destinate a interventi per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie come definite all’articolo 2, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 2 e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario.

Possono presentare istanza per accedere al Fondo i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni che hanno approvato in via definitiva uno strumento di pianificazione dal quale si evince la volontà dell’ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana. Le città metropolitane e comuni superiori ai 100.000 abitanti devono aver adottato il Piano urbano di mobilità sostenibile. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ricompresi nel territorio di città metropolitane e per i comuni capoluogo di città metropolitane la condizione suddetta si ritiene assolta qualora sia stato adottato il Piano urbano di mobilità sostenibile della città metropolitana. I Comuni facenti parte di Unioni di Comuni possono presentare istanza per accedere solo nell’ambito della partecipazione dell’Unione di Comuni. È ammessa la partecipazione di due o più Comuni confinanti, con indicazione del Comune Capofila, per progetti integrati di piste ciclabili che collegano il territorio di tutti i Comuni interessati. In tal caso non è ammessa la partecipazione anche come singolo Comune.

Le istanze, presentate in conformità all’articolo 4 del Decreto ed utilizzando il modello ad esso allegato, devono essere trasmesse al seguente .indirizzo dg.tpl-div3@pec.mit.gov.it entro e non oltre il 22 Aprile 2024, in modalità “a sportello”.

Allegati:

Decreto n. 254 del 06-10-2023

FAQ Decreto 254.23 v16.02.24

FAQ Decreto 254.23 v13.02.24

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Il controllo giudiziario sull’operatore economico non impedisce di partecipare alla gara d’appalto

L’Anac con un parere – funzione consultiva n. 2/2024 – richiesto da un Istituto superiore della provincia dell’Aquila ha evidenziato che è possibile invitare ad una procedura di gara un operatore economico a carico del quale risulta disposto il controllo giudiziario per la durata di un anno in ragione del riscontrato pericolo di infiltrazione mafiosa. Questo in base a quanto disposto dal nuovo Codice Appalti nella parte in cui stabilisce che la causa di esclusione prevista dalla norma non opera nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di ammissione al controllo giudiziario.

L’art. 94, comma 2, del Codice dispone che la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, costituisce motivo ostativo alla partecipazione alle gare e, quindi, all’affidamento di contratti pubblici. Tuttavia, non opera se l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario. La sospensione ex lege degli effetti dell’informazione interdittiva a seguito dell’ammissione al controllo giudiziario ha inoltre efficacia solo pro-futuro, consentendo la partecipazione all’impresa sottoposta a tale misura ad altre procedure, e quindi non ha carattere retroattivo, in assenza di espressa disposizione che lo preveda.

Pertanto l’ammissione al controllo giudiziario produce i suoi effetti solo per l’avvenire, con la conseguente possibilità per l’impresa di partecipare ad altre e future procedure di gara, fermo restando il necessario mantenimento, in capo allo stesso, dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, per tutta la durata della procedura stessa e fino alla completa esecuzione del contratto d’appalto, senza soluzione di continuità.

 

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Riparto del Fondo nazionale per il sistema integrato 0-6 anni, esercizio finanziario 2024

Il Ministero dell’istruzione e del merito rende noto che con la registrazione da parte degli organi di controllo acquista piena efficacia il decreto ministeriale n. 17 del 1° febbraio 2024 che ripartisce tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni disponibili per l’esercizio finanziario 2024. Tali risorse, pari a 281.905.490,00 euro, vengono erogate direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito agli Enti locali individuati quali beneficiari dalle programmazioni regionali.

Il Fondo, che rappresenta un cofinanziamento statale delle risorse stanziate annualmente dalle Regioni, è finalizzato a interventi di edilizia, gestione e qualificazione dell’offerta di servizi educativi per l’infanzia autorizzati e/o accreditati e scuole dell’infanzia statali e paritarie. Alla formazione del personale educativo e docente e alla promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali è riservato annualmente almeno il 5% delle risorse complessive.

Allegati:
All. d.m. 17_1.02.2024

 

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Revisione del sistema sanzionatorio tributario

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 21 febbraio scorso, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), provvede alla complessiva revisione del sistema sanzionatorio tributario.

Secondo il comunicato diffuso dal Governo, gli ambiti di intervento del decreto riguardano:

  • le disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali, con l’integrazione fra le diverse fattispecie sanzionatorie, la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, l’introduzione di meccanismi di compensazione tra le sanzioni da irrogare e quelle già irrogate (divieto del “bis in idem”) e la riduzione delle sanzioni;
  • le sanzioni penali, con particolare riferimento alla revisione dei profili sanzionatori per gli omessi versamenti non reiterati;
  • le sanzioni amministrative, prevedendo una maggiore proporzionalità tra le sanzioni rispetto alle condotte contestate, ferma restando la maggiore rilevanza di comportamenti fraudolenti, e realizzando una revisione della disciplina della recidiva dei cumuli e delle continuazioni.

 

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Unione di Comuni – Dimissioni del presidente

Con il parere del 20 febbraio 2024, il Ministero dell’interno fornisce chiarimenti in merito alla questione relativa alle dimissioni presentate da un presidente di una Unione di Comuni e recepito dal Consiglio in data 29 gennaio 2024, e in particolare sulla continuità amministrativa dell’ente tenuto conto che le nomine dei responsabili di settore erano state prorogate con decreto del presidente fino al 31 gennaio 2024.

Il Ministero evidenzia come la figura del presidente sia disciplinata dagli artt. 24 e 25 dello statuto dell’Unione dei Comuni. In particolare, il comma 2, lett.d) del citato art. 25 annovera, tra le funzioni e competenze spettanti allo stesso, anche quella di nominare “il Segretario dell’Unione e i responsabili degli uffici e dei servizi”, la cui compiuta disciplina è rinvenibile agli artt.18 e ss. del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Si è, di conseguenza, posta la questione concernente l’individuazione del soggetto competente all’esercizio delle funzioni presidenziali.

Al riguardo, la normativa sopra menzionata non disciplina espressamente l’ipotesi delle dimissioni del presidente. Tuttavia, l’art.26 dello statuto, nel prevedere la figura del vice presidente, specifica che esso viene nominato dal presidente tra i sindaci dei comuni aderenti all’Unione, e che “sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo”. Tanto premesso, pur a fronte della mancata espressa previsione della figura a cui spetterebbe esercitare le funzioni presidenziali, in caso di dimissioni del presidente, ed alla luce della lettera della disposizione statutaria da ultimo richiamata, sembrerebbe che nulla osti alla possibilità di interpretare estensivamente la locuzione “assenza”, in maniera tale da ricomprendervi anche l’ipotesi delle dimissioni, quale forma di assenza a carattere non temporaneo.

La prospettata soluzione interpretativa garantirebbe la continuità dell’azione amministrativa, che altrimenti rischierebbe di risultare paralizzata. Da ultimo, il Ministero rammenta che, nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta dall’ordinamento agli enti locali, spetterebbe all’ente interessato valutare l’opportunità di indicare, con apposita normativa statutaria o regolamentare, una disciplina puntuale in materia di dimissioni del presidente dell’Unione dei Comuni, ovvero, alternativamente, procedere ad una interpretazione autentica della disposizione sopra esaminata.

 

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