Applicazione informatica per l’approvazione del Prospetto delle aliquote IMU 2024

Con il comunicato del 21 settembre 2023, il Dipartimento delle Finanze rende noto che è stata resa disponibile, all’interno dell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, l’applicazione informatica “Gestione IMU” attraverso la quale i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto. Inoltre, sono state pubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU.

In ordine alla tempistica dell’attivazione delle funzionalità della predetta applicazione informatica, il Dipartimento chiarisce che:

  • fino al mese di ottobre 2023, i comuni potranno, ai fini dello svolgimento della fase sperimentale, solo testare la funzionalità dell’applicazione informatica volta a simulare l’elaborazione del Prospetto. I prospetti inseriti durante tale fase non avranno alcuna valenza;
  • a decorrere dal mese di novembre 2023, i comuni potranno elaborare il Prospetto per l’anno di imposta 2024;
  • a decorrere dal mese di gennaio 2024, sarà messa a disposizione dei comuni anche la funzionalità di trasmissione del Prospetto al MEF, per l’anno di imposta 2024, ai fini della successiva pubblicazione da parte di quest’ultimo sul sito internet www.finanze.gov.it.

Infine, viene ricordato che per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità appena descritte.

 

La redazione PERK SOLUTION

Trattamento IVA dei contributi pubblici per la gestione di un tratto della pista ciclopedonale, affidata in house providing

Con la risposta a interpello n. 433 del 20 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo annuale pagato dal Comune ad una Società in house a seguito di stipula di una convenzione pluriennale di una tratta della pista ciclopedonale, costituisce il corrispettivo della prestazione di servizi che la Società dovrà effettuare e come tale soggetto a IVA con aliquota ordinaria.

La Società istante rappresenta l’intenzione di stipulare con il Comune (partecipata al 77%) una Convenzione pluriennale della durata di 18 anni, avente ad oggetto la concessione di una tratta della pista ciclopedonale e delle relative pertinenze. Trattasi di un affidamento in house providing e a titolo gratuito nel senso che non è dovuto al Comune alcun canone e per la fruizione non è previsto alcun pagamento da parte dell’utenza. Essendo  gli introiti attesi comunque limitati nella loro entità, in quanto ricavabili esclusivamente da limitate sub­concessioni (per sottoservizi, attraversamenti, accessi) e dallo sfruttamento economico diretto di alcuni beni pertinenziali (parcheggi) il Comune si obbliga a un duplice intervento finanziario: ­ a) versamento in conto aumento di capitale, così da fornire all’Istante le risorse sufficienti a eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria sulla tratta
assegnata; b)­ riconoscimento di una somma di denaro a titolo di contributo annuale, finalizzato a garantire l’equilibrio economico­ finanziario della Società, soggetto a revisione per adeguarlo all’interesse pubblico e agli effettivi risultati consuntivi della gestione.

L’Agenzia ricorda che secondo la Circolare n. 4/E del 2013 un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Di contro. l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA va ravvisata ”ogni qualvolta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere alcunché in controprestazione” (cfr. risoluzioni 24 aprile 2001, n. 54/E, 11 giugno 2002, n. 183/E e 16 marzo 2004, n. 42/E).

La medesima circolare, al paragrafo 1, chiarisce altresì che la valutazione della natura di un contributo pubblico va,­ innanzitutto, effettuata esaminando le norme di legge che regolano la relativa elargizione da parte del soggetto pubblico, siano esse specifiche o generali, nonché le norme di rango comunitario e ­ solo laddove non sia riscontrabile un riferimento normativo che ne individui l’esatta qualificazione nonché la relativa natura giuridica anche agli effetti tributari, occorre fare ricorso a criteri suppletivi, riportati in ordine gerarchico nella stessa circolare.

 

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Strategia nazionale aree interne: Miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade

È stato pubblicato nella G.U. n. 221 del 21-9-2023 il decreto 19 luglio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il miglioramento della sicurezza delle strade delle aree interne. Il decreto assegna la somma complessiva di euro 50.000.000,00, articolata in euro 20.000.000,00 per l’anno 2023 ed euro 30.000.000,00 per l’anno 2024, è destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle 43 aree interne individuate dalla strategia SNAI nell’ambito del ciclo di programmazione 2021 – 2027.

Gli interventi devono assicurare il miglioramento dell’accessibilità delle aree interne e devono essere inquadrati in un piano organico di miglioramento delle condizioni trasportistiche, e possono riguardare strade di competenza regionale, provinciale o comunale, qualora queste ultime rappresentino l’unica via di comunicazione tra comuni contermini appartenenti all’area. Al fine di assicurare l’accessibilità alle aree interne, qualora ritenuto necessario possono, altresì, essere interessati dagli interventi tratte di strade di collegamento tra le aree stesse ed i centri di riferimento e, quindi, per quota parte esterne al perimetro dell’area di riferimento. I soggetti attuatori sono il Presidente della Provincia o il Sindaco metropolitano sul cui territorio è situata la maggior parte dei Comuni dell’area interna, ovvero il Presidente di Regione nei territori in cui le Province o le Città Metropolitane non svolgano la funzione di soggetti attuatori. In ogni caso i comuni delle aree interne sono coinvolti a livello di individuazione dei Pianti di intervento.

Le risorse sono utilizzate per gli interventi straordinari di manutenzione della rete viaria individuata nei piani di intervento predisposti da ciascuna area interna, al fine di migliorare l’accessibilità e la sicurezza e possono includere:
a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purché coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente decreto comprese le spese per l’effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell’infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalità, l’esposizione al rischio idrogeologico;
b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell’infrastruttura incluse le pavimentazioni, i sistemi di smaltimento acque. Sono altresì possibili interventi sulla segnaletica, l’illuminazione ed i sistemi di info-mobilita’, qualora complementari e comunque conseguenti ad interventi di manutenzione
straordinaria e rifacimento profondo;
c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonché delle opere d’arte serventi l’infrastruttura;
d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono:
i. la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli;
ii. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumita’;
iii. la riduzione dell’inquinamento ambientale;
iv. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali;
v. la riduzione dell’esposizione al rischio idrogeologico;
vi. l’incremento della durabilita’ per la riduzione dei costi di manutenzione;
vii. La realizzazione di corridoi naturali per la fauna, ovvero di tratti di recinzione per evitare ovvero indirizzare attraversamenti di animali, per una quota massima pari al 15% dell’importo finanziato;
viii. La predisposizione e la messa in funzione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici o ibridi, per una quota massima del 15% dell’importo finanziato.
Le risorse non sono utilizzabili per realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi di carattere non stradale.

 

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Conferenza Stato-Città: raggiunta intesa su riparto fondi IMU, Rigenerazione urbana, obiettivi di servizio potenziamento servizi sociali

Nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 settembre 2023, è stata sancita l’intesa sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio e rendicontazione per l’utilizzo delle risorse aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario nell’anno 2023. Con il provvedimento in esame sono stabiliti gli obiettivi di servizio di ciascun comune per l’anno 2023 – indicati sulla base della nota metodologica approvata nella seduta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 16 maggio 2023 – in base al valore del fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di ogni ente.

ANCI e UPI hanno espresso l’intesa sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto e modalità di utilizzo delle risorse del fondo, con una dotazione di 115 milioni di euro per l’anno 2025 e di 120 milioni di euro per l’anno 2026, per investimenti di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. L’articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 – convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 – istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 115 milioni di euro per l’anno 2025 e di 120 milioni di euro per l’anno 2026. Con il provvedimento in esame, vengono definiti, per il biennio 2025-2026, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei suddetti contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, nonché le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, recupero e riassegnazione delle somme non utilizzate, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Parere favorevole è stato espresso sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica, recante l’aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’ANPR al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l’ANPR. Con il provvedimento in esame, si viene così incontro ad una specifica richiesta del Consiglio Nazionale Forense (CNF). I certificati saranno rilasciati in esenzione dal bollo come previsto dal Testo unico delle spese di giustizia. Il Servizio prevede la verifica dell’iscrizione all’albo tenuto dal Consiglio nazionale forense tramite la Piattaforma digitale nazionale dati della Presidenza del Consiglio a cui sono collegati sia ANPR che il Consiglio Nazionale Forense. Periodicamente saranno effettuate verifiche a campione sulla sussistenza dei presupposti di legittimità degli accessi.

Espresso parere favorevole anche sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto, a decorrere dall’anno 2023, del fondo di cui all’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell’IMU per unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Con il provvedimento in esame sono interamente ripartite, a decorrere dall’anno 2023, le risorse del fondo pari a 12 milioni di euro annui, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell’IMU per unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

Infine è stato esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all’aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni standard dei comuni per l’anno 2023 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, sul quale è stato espresso parere sfavorevole.

 

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Conferenza Unificata, Istruzione: Intesa su riparto 2024 e 2025 Fondo nazionale sistema integrato 0/6 anni

Nella seduta della Conferenza Unificata è stata raggiunta l’intesa, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’articolo 4, commi 3 e 4, del Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025, sui criteri per il riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per gli esercizi finanziari 2024 e 2025.

L’intesa, in base a quanto stabilito nel Piano quinquennale 2021/2025, contiene i criteri percentuali di riparto delle risorse, i termini e le modalità di trasmissione della programmazione regionale, la quota perequativa e i termini di decadenza.
L’ANCI, ha tuttavia formulato due raccomandazioni. Da un lato la necessità di rivedere l’intero Piano in un’ottica di semplificazione delle procedure e di riduzione delle tempistiche di assegnazione delle risorse ai Comuni. Dall’altro è stato sollecitato di accelerare l’attivazione della piattaforma di rendicontazione e monitoraggio del sistema informativo 0/6 anni atteso da circa due anni.
Durante la seduta è arrivato anche il via libera alle modalità di erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali. In relazione al dm attuativo Anci ha chiesto una maggiore flessibilità del termine per la presentazione delle istanze da parte di Comuni, città metropolitane ed Unioni di Comuni.

 

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PNRR, Piccole Opere: Erogato acconto pari al 50% del contributo

Con comunicato del 21 settembre 2023, la Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che in data 19 settembre 2023 si è provveduto ad erogare a titolo di acconto, corrispondente al 50 per cento del contributo per le piccole opere, risorse pari ad euro 19.913.805,08 per n.658 enti.

I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.

I soggetti attuatori, per ottenere l’erogazione delle ulteriori risorse, devono presentare l’apposito rendiconto, attraverso il sistema di monitoraggio ReGiS, secondo le indicazioni contenute nel Manuale d’istruzione per i Soggetti Attuatori – piccole opere – del 22 novembre 2022, che sarà oggetto di prossimo aggiornamento.

Enti e le opere destinatari dei pagamenti

 

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Le prime proposta ANCI per la prossima legge di bilancio 2024

L’ANCI ha pubblicato le prime proposte per la prossima legge di bilancio 2024, inviate al Governo, sulle principali questioni di interesse per Comuni e Città metropolitane su cui chiede di prestare la dovuta attenzione, in una prospettiva di analisi e soluzioni di medio periodo.

Di seguito i punti trattati nel documento:

1. Accordi capoluoghi-Contributo e estensione dei partecipanti;
2. Ampliamento del perimetro di applicazione degli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui ai commi 567 e seguenti della legge di bilancio 2022 anche ai Comuni capoluogo sedi di città metropolitane che risultavano in dissesto;
3. Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali (mitigazione accantonamento FCDE);
4. Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio;
5. Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale;
6. Proroga al 2025 dell’iscrizione del FAL per gli enti in dissesto per non determinare ulteriori condizioni di aggravamento per gli enti in fase di gestione del bilancio stabilmente riequilibrato;
7. Assicurare un ulteriore sostegno per il ripiano dei disavanzi da FAL a favore degli enti locali colpiti dalla sentenza CCost n. 80 del
2020;
8. Contributo a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati (enti in dissesto);
9. Rifinanziamento con ulteriori 280 milioni per il triennio 2024-26 il fondo di supporto al risanamento dei Comuni in condizioni di predissesto con diversi precedenti provvedimenti, tra cui da ultimo la legge di bilancio per il 2022;
10. Revisione contributi di imbarco e sbarco connessi agli accordi con i capoluoghi;
11. Integrazione della quota perequativa del Fondo di Solidarietà comunale (700 mln. a regime);
12. Integrazione FSC a favore dei piccoli Comuni in condizioni di spopolamento e fragilità socioeconomica;
13. Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell’Addizionale comunale diritti d’imbarco aeroportuali;
14. Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà;
15. Servizi per l’infanzia oggetto di incentivazione e mantenimento nel FSC delle risorse restituite da parte dei Comuni che raggiungono gli obiettivi di servizio annuali (Asili nido, servizi sociali e trasporto scolastico studenti con disabilità), a sostegno degli obiettivi stessi;
16. Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti;
17. Interventi a favore delle gestioni associate;
18. Risorse delle Città metropolitane.

 

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Buoni pasto per i segretari comunali e provinciali

Sul tema specifico delle modalità di maturazione del buono pasto, l’ultimo CCNL dell’Area Funzioni Locali, rivolto anche ai Segretari comunali e provinciali, siglato in data 17/12/2020 nulla dispone, difatti, sono rimaste in vigore le disposizioni contrattuali contenuti negli artt. 34 del CCNL del 23/12/1999 ed 51 del CCNL del 16/05/2001, che si limitano a subordinare l’attribuzione del buono pasto alla condizione che, secondo le regolamentazioni adottate dai singoli enti, per ogni giornata lavorativa si presti servizio anche nelle ore pomeridiane.

In particolare all’art. 51 del CCNL 16/05/2001, si prevede che “Il segretario ha titolo, secondo le direttive adottate dai singoli enti per il restante personale, ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane”, ragione per cui si ritiene che al Segretario spetti il buono pasto secondo la disciplina disposta dall’Ente per il restante personale. È quanto chiarito dall’ARAN con l’orientamento applicativo AFL66.

 

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L’orario di lavoro dei segretari comunali deve essere rilevato con sistemi automatizzati

Con l’orientamento applicativo AFL67, l’Aran ha chiarito che l’orario di lavoro dei segretari comunali deve essere rilevato con sistemi automatizzati. La norma contrattuale introdotta dall’art. 13 del CCNL dell’area Funzioni Locali del 17/12/2020, rivolto anche ai Segretari comunali e provinciali, ha previsto espressamente che tutti i dirigenti dell’Area delle Funzioni Locali ed i segretari comunali e provinciali siano tenuti ad assicurare la propria presenza giornaliera in servizio al fine di adeguare la prestazione lavorativa alle esigenze dell’organizzazione ed all’espletamento dell’incarico svolto. La citata clausola, nel sottolineare l’aspetto della presenza giornaliera in servizio, è intervenuta a precisare ulteriormente le previgenti disposizioni contrattuali previste in materia di orario di lavoro (art. 16 del CCNL 16/04/1996 per i dirigenti, art. 19 del CCNL del 16/05/2001 per i segretari) che si basano sul principio di auto responsabilizzazione quanto ad una certa autonomia nella fissazione, da parte dei dirigenti o dei segretari, del proprio orario di lavoro in base agli obiettivi ed ai compiti affidati.

La circostanza che non sia previsto un orario minimo giornaliero, non esclude per l’Agenzia che per il personale in questione la presenza sia rilevata “con sistemi automatizzati”, come per il restante personale, principio tra l’altro introdotto già nel 1994 con la Legge n. 724.

 

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Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. “Scuole Sicure” 2023/2024

Con la Circolare n. 17287/110/1 del 18/9/2023, il Ministero dell’interno fornisce indicazioni in merito all’accesso alla linea di finanziamento per le attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. “Scuole Sicure” 2023/2024. Il Ministero ricorda che con decreto del 2 agosto 2023, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati rideterminati, per l’anno corrente, i criteri di ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana, come stabiliti dal precedente decreto interministeriale in data 25 giugno 2021. Il suddetto decreto destina una quota di 2 milioni di euro delle risorse del Fondo per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, in favore di Comuni che vengono individuati sulla base della popolazione residente, secondo i dati ISTAT aggiornati al 1° gennaio 2022.

Le risorse in parola sono riservate ai 171 Comuni di cui all’elenco allegato (all. 1), individuati per numero di residenti in base ai dati ISTAT aggiornati al 1° gennaio 2022, che non hanno fruito, negli anni decorsi, di contributi per iniziative previste dai decreti interministeriali citati in premessa o per analoghe progettualità promosse da questo Dicastero. Gli enti ricompresi nel predetto elenco che intendono beneficiare del contributo devono presentare apposita domanda alla Prefettura territorialmente competente. L’istanza, redatta utilizzando l’unito modello (all. 2), deve essere corredata da una scheda progettuale riferita all’arco temporale coincidente con il prossimo anno scolastico 2023/2024, nella quale sono illustrate tutte le attività che si intendono porre in essere, con le relative voci di spesa. Come avvenuto in occasione delle pregresse edizioni dell’iniziativa, i medesimi
emolumenti possono essere destinati alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza (che non abbiano già beneficiato di forme di contribuzione pubblica), all’assunzione a tempo
determinato di agenti di Polizia locale , al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale di Polizia locale, all’acquisto di mezzi ed attrezzature e alla promozione di campagne informative volte alla prevenzione e al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel rispetto delle disposizioni di carattere finanziario-contabile degli enti locali, il contributo potrà essere erogato sia a copertura di spese correnti che di spese di investimento. La quota destinata al pagamento delle spese correnti non dovrà essere superiore al 50% del totale. Di tale percentuale, una quota, sino ad un massimo del 10%, potrà essere utilizzata per finanziare campagne educative, d’intesa con le Istituzioni scolastiche territoriali.

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