Aran, disciplina contrattuale del “Welfare integrativo”, art. 82 del CCNL 16/11/2022

L’Aran, con l’orientamento applicativo CFL222, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina contrattuale del “Welfare integrativo”, contenuta all’art. 82 del CCNL 16.11.2022. L’Agenzia ricorda che l’art. 82, comma 2, del CCNL 16.11.2022 prevede testualmente che “Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art.79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa”; pertanto, a differenza di quanto in precedenza previsto dall’art. 72 del CCNL 21.05.2018, con la nuova disciplina, anche in assenza di specifica disposizione che avesse già consentito agli enti di poter destinare a welfare integrativo apposite risorse di Bilancio, gli Enti potranno, nel limite di quanto stabilito in sede di contrattazione integrativa, ex art. 7, comma 4 lett. h), destinare quota parte del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del medesimo CCNL, alle politiche di welfare integrativo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza entro il 15 settembre

ANAC ricorda che c’è tempo fino al 15 settembre per compilare la scheda di acquisizione dei dati sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.Per agevolare le pubbliche amministrazioni, il termine, inizialmente previsto per il 31 luglio, era stato spostato al 15 settembre, come indicato nel comunicato del presidente del 17 luglio scorso.

Tale adempimento spetta al soggetto che riveste la qualifica di OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) o è comunque incaricato delle funzioni di attestazione previste dalla Delibera Anac n. 203/2023.

Entro il termine del 15 settembre, la scheda di rilevazione deve essere posta nello stato CHIUSO, quindi estratta in formato pdf tramite la funzione “Scarica griglia in PDF” e pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” dell’Amministrazione/Società/Ente per il quale si svolgono le funzioni di “OIV”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributi alle organizzazioni di volontariato per il triennio 2023-2025

Il Dipartimento della Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il Decreto del Capo del Dipartimento n. 1472 del 30 maggio 2023 che stabilisce i criteri per la concessione dei contributi alle organizzazioni di volontariato per il triennio 2023-2025.

La concessione di contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile ha l’obiettivo di favorire la crescita qualitativa del volontariato, così come previsto dall’art. 37 Decreto Lgs n. 1 del 2018, che tutela e promuove la partecipazione delle organizzazioni di volontariato a tutte le attività di protezione civile. In particolare il Dipartimento della Protezione Civile può concedere alle organizzazioni di volontariato, iscritte all’elenco nazionale, contributi per progetti finalizzati:

  • al potenziamento di attrezzature e mezzi;
  • al miglioramento della preparazione tecnica dei volontari;
  • alla diffusione della cultura della protezione civile;
  • al coinvolgimento del volontariato organizzato di protezione civile nelle attività di pianificazione di protezione civile dei Comuni (misura sperimentale).

I progetti possono essere presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Allegati:
Modulo speditivo per domanda di contributo

 

La redazione PERK SOLUTION

DL Concorrenza: Il documento ANCI in Commissione Industria del Senato

“La disciplina delle concessioni per il commercio su aree pubbliche ha creato dei problemi applicativi nei Comuni, determinando un elevato contenzioso e conseguenti sperequazioni nei territori, con incertezze per gli operatori. Per questo chiediamo una disciplina chiara, che tenga conto del diverso grado di attrattività delle aree mercatali”. Lo ha evidenziato Carla Palo‎ne, assessore al Commercio del Comune di Bari, che ha rappresentato l’Anci durante un’audizione svoltasi davanti la Commissione Industria del Senato sul ddl Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. (vedi documento di audizione).
Secondo Anci si tratta di una situazione “da superare rapidamente, anche in vista delle prossime scadenze e per dare certezza ai Comuni e alle imprese coinvolte”. Nel corso dell’audizione l’assessore Palone si è anche soffermata sulle norme che mirano a ridurre gli oneri degli operatori che svolgono insieme le vendite straordinarie in una serie di esercizi siti in Comuni diversi. “Pur condividendo l’obiettivo di tali regole, tale semplificazione per gli operatori rappresenta – ha osservato – un aggravio per il SUAP che opera in modalità telematica e che invece, per la gestione di queste comunicazioni, si ritrova a lavorare con un canale diverso e parallelo cioè la PEC”. Da qui la richiesta Anci di semplificare ulteriormente le modalità di comunicazione.

Infine, Anci ha auspicato che, nell’ambito del sistema informativo integrato sull’utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione, venga ampliata la condivisione dei dati messi a disposizione dall’Acquirente Unico: non solo quelli proprio patrimonio ma dell’intero proprio territorio di competenza con le amministrazioni comunali. “Tale modifica è necessaria perché, per pianificare, incentivare e attuare le migliori scelte energetiche per i propri territori, sia verso l’autoconsumo che verso la creazione di comunità energetiche rinnovabili è fondamentale – ha concluso Palone – che ciascun Comune conosca i dati di consumo energetico e di gas del proprio territorio” (Fonte Anci).

 

La redazione PERK SOLUTION

Bando piccoli Comuni. Riapertura dei termini per la comunicazione dell’indirizzo PEC e proroga per la presentazione delle domande

E’ stato firmato dal Capo del Dipartimento Casa Italia un decreto recante “Integrazione e modifica al Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”.

Con tale atto si chiarisce che, nell’ambito del “Criterio A – Tempi di realizzazione degli interventi” di cui alla nota metodologica del dPCM 16 maggio 2022, agli interventi presentati con un livello di “progetto di fattibilità tecnico-economica” (PFTE) redatto ai sensi del decreto legislativo 36/2023, viene attribuito lo stesso coefficiente di 0,4 del progetto definitivo redatto ai sensi del decreto legislativo 50/2016.

Alla luce di tale integrazione, il Dipartimento ha ritenuto di riaprire da oggi, 11 settembre, fino alle ore 23:59 del 24 ottobre 2023 i termini per la comunicazione della PEC istituzionale per gli Enti che non vi hanno provveduto tra il 15 luglio e il 9 agosto: i Comuni e le Unioni potranno comunicare il proprio indirizzo di PEC istituzionale all’indirizzo https://bandopiccolicomuni.governo.it.  

Conseguentemente, il termine per la presentazione delle domande, per coloro che hanno già ricevuto il link univoco di inserimento dei dati, è prorogato fino alle ore 23:59 del 25 ottobre 2023.  E’ stato infine pubblicato il Manuale operativo per la compilazione delle domande.

Si ricorda che finalità del bando è quella di sostenere lo sviluppo sostenibile, l’equilibrio demografico, favorendo la residenza nei piccoli Comuni, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché il sistema dei servizi essenziali, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento. Il Bando disciplina termini e modalità di presentazione delle domande ed i criteri di selezione dei progetti di investimento da finanziare nell’ambito del Piano nazionale finalizzato in sintesi alla:

  • tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio
  • mitigazione del rischio idrogeologico;
  • salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici;
  • messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici;
  • promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive;
  • alla ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 7 settembre scorso, ha approvato, tra l’altro, un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale.

Al fine di assicurare l’esecuzione di alcune sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, si prevede l’obbligo di aggiornare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, i rispettivi piani di qualità dell’aria, modificando ove necessario i provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti.

Inoltre, si stabilisce che, nelle more dell’aggiornamento, le Regioni possono disporre la limitazione della circolazione e le relative deroghe, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche di alcune tipologie di autovetture e di veicoli commerciali ad alimentazione diesel, di categoria “Euro 5”, esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Tale limitazione si applica in via prioritaria alla circolazione nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto. A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di tali tipologie è inserita nei piani della qualità dell’aria delle Regioni, che adottano i relativi provvedimenti attuativi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Cumulo Aspettative: L’amministrazione valuta la compatibilità dell’aspettativa con le esigenze organizzative o di servizio

Con l’orientamento applicativo CFL226 l’Aran ricorda che la disciplina prevista in materia di malattia, oggi contenuta all’art. 48 del CCNL del 16 novembre 2022, è sempre stata del tutto autonoma da quella in materia di aspettative.

Nel caso di specie, un dipendente chiede di sapere se la richiesta di fruire di una aspettativa per motivi personali senza un rientro effettivo in servizio, al termine di una lunga malattia chiede di essere autorizzato, sia compatibile con la norma contenuta all’art. 52 del CCNL del 16.11.2022 in materia di cumulo delle aspettative. Per Aran, nel caso rappresentato, la regola sul cumulo delle aspettative di cui all’art. 52 del CCNL del 16 novembre 2022 non troverebbe applicazione.

In ogni caso, come espressamente previsto dall’art. 39 del CCNL 21.05.2018 in materia di “Aspettativa per motivi familiari e personali”, l’amministrazione conserva in ogni caso la facoltà di valutare la compatibilità dell’aspettativa con le esigenze organizzative o di servizio, potendo pertanto legittimamente non concederla.

 

La redazione PERK SOLUTION

Maggiorazione della retribuzione di posizione per il personale con incarico di EQ

Con l’orientamento applicativo CFL227, l’Aran ha chiarito che la disciplina contenuta all’art. 23, comma 5, del CCNL del 16 novembre 2022, relativa alla maggiorazione della retribuzione di posizione per il personale con incarico di EQ, è applicabile al caso in cui il personale sia utilizzato da altro Ente per un periodo a tempo determinato ma a tempo parziale.

Uno dei presupposti per l’applicazione della disciplina contrattuale prevista dall’articolo 23 del CCNL del 16 novembre 2022, come indicato nella stessa rubrica dell’articolo, è quello che debba trattarsi di “personale utilizzato a tempo parziale”; pertanto, la specifica norma contenuta al comma 5 ultimo alinea, sulla possibilità di maggiorare la retribuzione di posizione di un incaricato di EQ fino al 30%, anche in eccedenza al limite complessivo, non è applicabile se il dipendente interessato viene utilizzato da un altro Ente a tempo pieno.

 

La redazione PERK SOLUTION

Monte ore giornaliero da lavorare per la maturazione del buono pasto

Con l’orientamento applicativo CFL228 l’Aran fornisce indicazione in merito alle regole dettate dal CCNL in ordine al monte ore giornaliero da lavorare per la maturazione del buono pasto.

L’Agenzia ricorda che la nuova disciplina contrattuale introdotta dall’art. 35, comma 2 del CCNL del 16 novembre 2022, rispetto alla previgente disciplina contenuta negli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, ha previsto la possibilità di riconoscere il buono pasto (o di usufruire della mensa), oltre che per la prestazione lavorativa svolta al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, anche per  attività lavorativa prestata  al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, purché sia effettuata una pausa non inferiore ai trenta minuti.

Come in passato, il CCNL si è limitato semplicemente ad individuare i presupposti di carattere generale richiesti per il riconoscimento del buono pasto rinviando all’autonomo potere decisionale, spettante ai singoli enti del comparto, la disciplina di dettaglio degli aspetti applicativi dell’istituto contrattuale, previo confronto con le organizzazioni sindacali ex art. 5, comma 3, lett. m) del CCNL 16.11.2022.  Sono gli enti, quindi, che devono definire con il proprio regolamento le regole e le condizioni di dettaglio per la fruizione del buono pasto, ivi compresa l’entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane, pomeridiane e serali o serali e notturne a tal fine richieste al personale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Assoggettabili ad imposta di pubblicità gli striscioni con la dicitura “Domenica aperto”

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19026 del 5/7/2023, ha chiarito che sono assoggettabili ad imposta di pubblicità i messaggi diffusi nell’ambito dell’attività commerciale destinati a migliorare l’immagine dell’impresa indicando all’utenza gli orari di apertura dell’esercizio commerciale.

Nel caso di specie, l’oggetto della controversia riguarda plurimi striscioni includenti informazioni indicative dei giorni e orari d’apertura del Centro commerciale (domenica aperto, venerdì aperto sino alle ore 22,00; ipermercati e gallerie commerciali domenica sempre aperti con logo del centro commerciale) ubicati all’ingresso e nell’area di parcheggio pubblico adiacente al centro.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 17624 del 21.06.2021; n. 26104/2019; Cass.n. 12349/2017; Cass. n. 8616/14, 17852/2004) le indicazioni stradali e i segnali turistici e di territorio che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, svolgono per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993. Il presupposto dell’imposta sulla pubblicità va ricercato nell’astratta potenzialità del messaggio pubblicitario, in rapporto all’ubicazione del mezzo, di far conoscere indiscriminatamente alla massa di possibili acquirenti ed utenti il nome, l’attività ed il prodotto di un’azienda (Cassazione, sentenze nn. 27497/2014, 15654/2004 e 8658/2015).

Le scritte in questione rientrano, secondo la Cassazione, nella menzionata nozione, dal momento che esse sono destinate a migliorare l’immagine dell’impresa indicando all’utenza gli orari di apertura dell’esercizio commerciale. L’indicazione dei servizi offerti mediante le scritte e i cartelli in questione, apposti anche all’esterno del centro commerciale hanno difatti l’inequivoca funzione di rendere noti al pubblico l’attività commerciale esercitata, svolgendo, dunque, una indiscutibile attività pubblicitaria proprio nel senso indicato dall’art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993. Posti all’interno di un luogo aperto al pubblico, quale è un centro commerciale ovvero in un parcheggio pubblico, tali scritte e cartelli sono chiaramente destinati ad attirare l’attenzione della potenziale clientela che vi accede sui servizi e sui prodotti offerti, rivestendo il carattere di invito o stimolo verso il pubblico alla fruizione del servizio offerto o all’acquisto dei prodotti disponibili (v. ex plurimus: Cass. n. 17622 del 21 giugno 2021). Evidente è la funzione incentivante e promozionale degli acquisti nelle date e negli orari di apertura straordinaria così indicati.

 

La redazione PERK SOLUTION