Rilevazione permessi ex-lege 104/92: in arrivo un nuovo applicativo

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto che a breve sarà disponibile il nuovo applicativo per la trasmissione dei dati sulla Rilevazione dei permessi ex-lege 104/92. Pertanto le Amministrazioni non dovranno inserire i permessi 2023 tramite l’attuale piattaforma. Gli utenti sono invitati ad attendere istruzioni in merito alle modalità di accesso alla nuova piattaforma consultando il portale Perlapa dove sarà pubblicato specifico avviso.

Si  ricorda che la rilevazione permessi ex L.104/92 è la banca dati che contiene i dati relativi ai dipendenti pubblici che fruiscono dei permessi (fino a tre giorni/mese) per l’assistenza a persone disabili o per sé stessi (se disabili) secondo quanto previsto dall’art. 33 (commi 2 e 3) della legge n. 104 del 1992, sulla base di quanto disposto dall’art. 24 della legge n. 183 del 2010.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto del Fondo per le politiche della famiglia, anno 2023

Pubblicato nella G.U. n. 216 del 15-09-2023, il decreto 1 agosto 2023 del Dipartimento per le politiche della famiglia relativo al riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2023. Le risorse del Fondo ammontanti complessivamente a euro 97.008.500,00, sono destinate alla realizzazione di attività di competenza statale, regionale e degli enti locali e sono ripartite fra i seguenti settori di intervento:
1. euro 67.008.500 destinati ad interventi relativi a compiti e attività di competenza statale di cui all’art. 1, comma 1250 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cosi’ come modificato dall’art. 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con particolare riferimento a:

  • interventi a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile e al contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui alla lettera h);
  • iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonche’ di promozione del welfare familiare aziendale, comprese le azioni di cui all’art. 9 della legge n. 53/2000 di cui alla lettera n);
  • interventi in materia di adozione e di affidamento nazionali, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all’adozione, di cui alla lettera r).

2. euro 30.000.000 destinati ad attività di competenza regionale e degli enti locali per iniziative per la valorizzazione dei consultori familiari e il potenziamento degli interventi sociali in favore delle famiglie, nonché interventi volti a valorizzare i centri per la famiglia di cui alla lettera e) art. 1, comma 1250, legge n. 296/2006.

 

La redazione PERK SOLUTION 

Gli incentivi per le funzioni tecniche devono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con nota prot. n. 225928 del 12/9/2023, in risposta ad una richiesta di un Comune che chiede di sapere se – in relazione all’articolo 45, comma 4 del decreto legislativo n. 36 del 2023, che prevede che l’incentivo “è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente” – sia corretto dedurre che gli incentivi funzioni tecniche non confluiscano più nel “fondo del trattamento accessorio del personale dipendente come invece era previsto dall’art. 113 del previgente Codice (…) essendo
erogati direttamente al personale dipendente, ha chiarito che gli incentivi per le funzioni tecniche, sebbene non soggetti a contrattazione integrativa, debbono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate.

Il Ministero rileva come il previgente decreto legislativo n. 50/2016, all’articolo 113, comma 3, già prevedeva che la corresponsione dell’incentivo fosse “disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti” e pertanto la diversa formulazione disposta dal comma 4 dell’articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023, non appare dirimente ai fini della prospettata esclusione degli incentivi per le funzioni tecniche dal fondo delle risorse decentrate.

L’inclusione degli incentivi funzioni tecniche nel fondo per le risorse decentrate trova fondamento nel combinato disposto:
– dell’articolo 2, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001 e nell’articolo 79, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 2022, che stabilisce che “l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (…)”;
– dell’articolo 67, comma 3, lettera c) del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali 22 maggio 2018, che prevede, nell’alimentazione delle risorse variabili del fondo risorse decentrate, le “risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2022-2024

Con decreto del 4 agosto 2023 del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati approvati, per il triennio 2022-2024, per comuni, province, città metropolitane e comunità montane:

  1. I parametri obiettivi di cui all’allegato A, costituiti da indicatori di bilancio – individuati all’interno del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011”, approvato con decreto del Ministero dell’interno del 5 agosto 2022 – ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà;
  2. Le tabelle, riportate nell’allegato B contenenti i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da allegare, secondo quanto stabilito dal Tuel, al bilancio di previsione (articolo 172, comma 1, lettera d), al rendiconto di gestione (articolo 227, comma 5, lettera b) ed al certificato al rendiconto (articolo 228, comma 5).

Il triennio per l’applicazione dei parametri decorre dall’anno 2022 con riferimento alla data di scadenza per l’approvazione dei documenti di bilancio prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato. I parametri trovano pertanto applicazione a partire dagli adempimenti relativi al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo ai Comuni per la partecipazione all’attività di accertamento fiscale e contributivo effettuata nel 2022

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 14 settembre, informa che con decreto dirigenziale del 13 settembre 2023, è stata disposta l’erogazione del contributo, anno 2023, spettante ai comuni per la partecipazione degli stessi enti all’attività di accertamento fiscale e contributivo per l’anno 2022.

Il pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sia per i comuni che non hanno trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, sia nei confronti degli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un ulteriore pagamento a favore dei comuni che, entro e non oltre il 15 novembre 2023, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

Gli importi attribuiti a ciascun ente, sono stati comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione studi e ricerche economico fiscali, come previsto dall’articolo 1, comma 3, del Decreto Ministeriale del 23 marzo 2011.

Allegato:
Elenco comuni beneficiari

 

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Nuovi termini di presentazione delle domande di disapplicazione del massimale contributivo per i dipendenti delle P.A.

L’INPS, con la Circolare n. 80 del 14-09-2023, fornisce indicazioni per l’istruttoria del procedimento e specifiche procedurali per la presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, prevista dall’articolo 21 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, come novellato dall’articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/2023, relativa ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

In base al combinato disposto dell’articolo 21 del decreto-legge n. 4/2019 e dell’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, entrato in vigore il 23 aprile 2023 e convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, (il quale prevede che: “All’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo») sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di disapplicazione del massimale contributivo.

I termini di presentazione della domanda in oggetto sono i seguenti:

  • entro la data del 31 dicembre 2023 per coloro che entro il mese di aprile 2023 abbiano superato il massimale contributivo;
  • entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo se successiva al mese di aprile 2023.

La nuova disciplina modifica esclusivamente i termini per la presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo; pertanto, restano fermi le condizioni e i requisiti previsti dall’articolo 21 del decreto-legge n. 4/2019, così come illustrati al paragrafo 2 della circolare n. 93/2019 e nei successivi messaggi pubblicati in materia dall’Istituto, le cui indicazioni rimangono valide nei limiti della compatibilità con la presente circolare.

 

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Il Consiglio di Stato si pronuncia sul concetto di destinazione agricola

Il Consiglio di Stato, sez. II, con sentenza del 31 luglio 2023, n. 7407, ha chiarito che la destinazione di una zona a verde agricolo non deve necessariamente rispondere a finalità di tutela degli interessi dell’agricoltura, ma può essere imposta per soddisfare altre esigenze connesse con la disciplina urbanistica del territorio, quali la necessità di impedire un’ulteriore edificazione e mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi, anche ai fini di tutela ambientale. In altri termini, la destinazione a zona agricola non impone in positivo un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, ma ha, in negativo, lo scopo di evitare insediamenti residenziali e produttivi. In un territorio considerato quale complesso di ecosistemi interagenti la zona agricola possiede pertanto una valenza conservativa dei vincoli naturalistici, costituendo il polmone dell’insediamento urbano e assumendo per tale via anche una funzione decongestionante e di contenimento dell’espansione dell’aggregato urbano. L’area agricola, così individuata, finisce per svolgere una funzione essenziale anche per il paesaggio e per la salute dei cittadini, al tempo stesso ecologico-ambientale, sanitaria, protettiva, sociale e ricreativa, igienica, culturale e didattica, estetico-architettonica.

In sede di pianificazione urbanistica la relativa destinazione non presuppone necessariamente la corrispondente “vocazione” dell’area, intesa nella sua accezione letterale. Ciò significa che la classificazione di un terreno in zona “E1” non presuppone che lo stesso sia concretamente utilizzata per colture tipiche o che possieda già tutte le caratteristiche previste dalla legge. L’individuazione dell’omogeneità di una zona in riferimento alla situazione morfologica, ambientale e d’uso di una parte del territorio rileva ai soli fini della dotazione degli standard, senza peraltro costituire vincolo alle valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione.
Il Consiglio di Stato chiarisce che tale lettura va data anche in relazione alla normativa sul divieto di incentivi per gli impianti fotovoltaici a terra su terreno agricolo, che resta ancora in vigore, seppure ne siano state ampliate le eccezioni (c.d. impianti agrovoltaici).

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI critica sul nuovo processo di approvazione del bilancio di previsione

ANCI ha pubblicato una nota di approfondimento sul DM 25 luglio 2023 di aggiornamento dei principi contabili, con particolare riferimento al processo di formulazione e deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali che suscitano le maggiori perplessità per gli impatti delle modifiche indotte dal decreto. L’Associazione rileva come le modifiche apportate al complesso processo di approvazione dei bilanci egli enti locali risultano particolarmente invasive di quella potestà regolamentare e organizzativa dei Comuni e delle Città metropolitane, riconosciuta a livello costituzionale e disciplinata nelle norme del TUEL. Risultano pertanto poco aderenti all’assetto ordinamentale vigente di Comuni e Città Metropolitane alcuni contenuti del provvedimento in esame, che, di fatto, incardinano ciascuna delle singole fasi endoprocedimentali del processo di approvazione del bilancio in una regolamentazione di dettaglio, che può risultare gravemente limitativa dell’autonomia regolamentare in materia degli enti.

Uno dei punti che sta destando maggiore preoccupazione tra gli operatori e gli amministratori locali riguarda la decorrenza del nuovo processo di approvazione del bilancio di previsione. Il bilancio tecnico rappresenta una novità assoluta. Non si tratta, infatti, di una mera ipotesi di bilancio che nasce dalle proposte degli uffici e degli amministratori per poi essere “quadrato” ai fini dell’approvazione, ma di un bilancio che deve essere “quadrato”, sia in termini di competenza e di cassa fin dalla presentazione, da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai responsabili dei servizi e alla Giunta comunale. Il carattere “tecnico” delle bozze ora oggetto di formalizzazione non deve trarre in inganno sulla loro necessaria “perfezione”. La norma richiede infatti la presentazione di un documento di bilancio a tutti gli effetti, comprensivo della programmazione triennale di lavori, beni e servizi, peraltro desunti dalla programmazione finanziaria 2023-2025.

Anche la previsione di un atto di indirizzo da parte della Giunta, entro la medesima data del 15 settembre, è una novità la cui implementazione non è affatto semplice o immediata. Per quanto riguarda le semplificazioni indicate per gli enti di piccola dimensione, Anci rileva che gli enti di minore dimensione sono definiti non su base demografica, ma sulla
base di un duplice criterio di carattere organizzativo: “gli enti locali che all’avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di cinquanta dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità” per i principali uffici (personale, tecnico, entrate). Si tratta di requisiti disgiunti, attraverso la congiunzione “o”, per cui è fuor di dubbio che nelle intenzioni della Ragioneria le semplificazioni si applicano senz’altro agli enti fino a 49 dipendenti e a quelli con numerosità superiore che tuttavia non hanno responsabilità distinte e definite sulle principali funzioni. Le prescrizioni inserite nel decreto, per quanto considerabili di natura ordinatoria, costituiscono una evidente lesione dell’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali in materia di contabilità ed organizzazione delle proprie attività. L’indicazione analitica e puntuale della tempistica entro la quale è definito ogni singolo passaggio confligge con la miriade di situazioni locali diversificate che – anche a parità di tempestivo risultato possono alterare il circuito interno che porta alla deliberazione del bilancio di previsione.

Il decreto si spinge poi a limitare l’efficacia delle proroghe dei termini disposte secondo le previsioni di legge a seconda della particolare e specifica condizione di ciascun ente, con
un evidente eccesso di potere rispetto alle potestà del Ministro dell’Interno e del Parlamento. Il punto 9.3.6 pretende di limitare tali potestà prescrivendo un adempimento ultroneo che obbligherebbe i Consigli comunali a dover deliberare e motivare quanto già previsto in un decreto ministeriale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sospensione mutui quota capitale 2023. Domande entro il 30 settembre

ANCI, UPI ed ABI hanno stipulato un Accordo quadro contenente le linee guida in base alle quali le banche potranno procedere alla sospensione della quota capitale delle rate in scadenza nel 2023 dei mutui erogati in favore degli enti locali. L’iniziativa, unitamente alla operazione di rinegoziazione dei mutui approvata da Cdp lo scorso aprile, va quindi a completare il set di misure su cui ANCI ha lavorato in queste settimane al fine di ridurre gli oneri da rimborso prestiti per fare fronte alla carenza di liquidità in un contesto caratterizzato da un generale e persistente incremento dei prezzi, in particolare quelli energetici e delle materie prime.

L’Accordo prevede la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere (solo i contratti stipulati nella forma tecnica del mutuo) in scadenza nel periodo intercorrente tra il 27 luglio 2023 – data di stipula dell’Accordo – e il 31 dicembre 2023, con estensione di sei mesi della durata del piano di ammortamento originario. La durata complessiva non potrà comunque risultare superiore a 30 anni.

Non vengono modificate le condizioni economiche contrattualmente previste: il tasso di interesse al quale viene realizzata l’operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste.

È previsto un meccanismo di adesione volontaria da parte delle banche che possono offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’Accordo, nonché modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti. Non è previsto il pagamento di commissioni, al netto degli oneri relativi agli atti connessi all’operazione di sospensione.

Tra le cause di esclusione vanno ricordate l’eventuale attivazione nei confronti dell’ente della procedura di scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, la presenza di morosità pregresse o di rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda, la condizione di dissesto finanziario qualora, al momento della presentazione della domanda, non sia stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’art. 261 del TUEL. Lo stato di riequilibrio finanziario pluriennale (predissesto) non è condizione di esclusione.

Gli enti hanno tempo fino al 30 settembre 2023 per presentare la domanda di sospensione utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dalle banche. Queste si impegnano a fornire una risposta entro i 30 giorni successivi. L’ABI pubblica sul proprio sito web l’elenco aggiornato delle banche aderenti (www.abi.it).

 

La redazione PERK SOLUTION

L’iscrizione nel registro degli indagati non è più causa di esclusione dalle gare d’appalto

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 397 del 6 settembre 2023, ha chiarito che la mera iscrizione nel registro degli indagati non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito. Pertanto non comporta più l’esclusione dalle gare d’appalto.

Rispondendo a una richiesta di parere di un Comune siciliano, riguardo i requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici con particolare riferimento all’illecito professionale grave, l’Anac ha fornito indicazioni specifiche sulle cause di esclusione dalle gare d’appalto, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 36/2023.
In particolare Anac ha provveduto ad individuare le differenze tra la disciplina in tema di illecito professionale grave dettata dal Codice Appalti del 2016 e quella introdotta dal Codice Appalti di quest’anno.

Tra gli aspetti di maggior rilievo del nuovo Codice la tipizzazione delle fattispecie costituenti grave illecito professionale (limitato, sotto il profilo penale ai reati di cui alle lettere g) ed h) del comma 3 dell’art. 98) e dei mezzi di prova utili per la valutazione della sussistenza dell’illecito stesso, superando in tal modo l’impostazione precedente che consentiva di valutare ogni condotta penalmente rilevante idonea ad incidere sulla affidabilità e sull’integrità della impresa concorrente.

Nell’ambito della tipizzazione introdotta perde, quindi, rilevanza la mera iscrizione nel registro degli indagati, probabilmente per esigenze di coordinamento del Codice Appalti con la riforma recata 150/2022 che ha introdotto (tra l’altro) nel codice di procedura penale la nuova disposizione dell’art. 335-bis, che così recita: «La mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito».

 

La redazione PERK SOLUTION