Per le procedure assunzionali avviate dopo il 20 aprile 2020 non rileva la preventiva adozione del PTFP

La Corte dei conti Toscana, con deliberazione n. 61/2020 in risposta ad un quesito concerne l’individuazione della disciplina applicabile ratione temporis ad una procedura di reclutamento di personale a tempo indeterminato, alla luce della novella legislativa recata dall’art. 33 comma 2 del DL 34/2019 e dal decreto attuativo DM 17/03/2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27 aprile 2020), ha stabilito che nel caso di procedure assunzionali avviate dopo il 20 aprile 2020 troverà applicazione la nuova disciplina recata dall’art. 33 comma 2 del DL 34/2019 e dal decreto attuativo DM 17/03/2020, restando del tutto irrilevante la circostanza che l’Ente, in data anteriore al 20 aprile 2020, abbia approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (in quanto atto programmatorio) ovvero abbia avviato la procedura ex art. 34 bis D. Lgs. n. 165/2001 (in quanto procedimento autonomo rispetto a quello assunzionale).

Secondo la Sezione, il piano triennale dei fabbisogni di personale, previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, rappresenta un atto programmatorio che si pone “a monte” della procedura assunzionale e la cui adozione, pertanto, non può segnare la data per l’individuazione della normativa da applicare a detta procedura. Tale conclusione trova riscontro nella recente delibera Sezione Lombardia n. 74/2020, nonché nelle Linee di indirizzo per il fabbisogno di personale (allegate al DM 8 maggio 2018, attuativo dell’art. 6 ter del D. Lgs. 165/2001), le quali definiscono il piano triennale dei fabbisogni di personale come “atto di programmazione generale” che si colloca nella fase (a valle) della programmazione generale del personale, in quanto risultato di un’attività di analisi e rappresentazione delle esigenze di forza lavoro dell’ente sia sotto il profilo quantitativo (numero delle unità di personale necessarie per assolvere la mission della Amministrazione), che qualitativo (tipologie di professionalità e competenze che meglio rispondono alle esigenze della Amministrazione), e che troverà poi il suo sbocco nella fase del reclutamento effettivo. Analogamente, seppur per diverse ragioni, deve ritenersi che anche l’attivazione della procedura ex art. 34 bis D. Lgs. 165/2001 risulti irrilevante ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla (successiva) procedura assunzionale. Infatti, la procedura ex art. 34 bis D. Lgs. 165/2001 rappresenta un procedimento autonomo, seppur collegato (rectius: prodromico) a quello assunzionale. Tale circostanza pare confermata dal tenore letterale della norma richiamata, la quale prevede che l’Ente non possa avviare procedure assunzionali fintanto che non sia spirato il termine di legge per l’eventuale assegnazione di personale in disponibilità, comminando – peraltro – la nullità dei contratti sottoscritti in violazione della suddetta previsione. I due procedimenti sono dunque distinti, con conseguente impossibilità – logica, ancor prima che giuridica – di individuare nella data di avvio di uno il momento cui far riferimento per determinare la disciplina applicabile all’altro. Sul punto, peraltro, la Sezione tiene ad evidenziare un ulteriore profilo. Nella particolare ipotesi in cui il procedimento ex art. 34 bis si concluda in data successiva al 20 aprile 2020 con l’assegnazione di personale ai sensi dell’art. 34 bis comma 2 (e conseguente impossibilità da parte dell’Ente di procedere all’avvio della procedura assunzionale), si ritiene che, ai fini della capacità assunzionale dell’Ente, troverà applicazione la disciplina vincolistica antecedete alla novella legislativa, posto che la procedura ex art. 34 bis ha avuto avvio sotto il vecchio regime e la successiva attività svolta consiste in attività procedimentali prive di una propria autonomia funzionale (trattandosi sostanzialmente dello scorrimento dell’elenco e della verifica circa il possesso in capo al soggetto così individuato della professionalità richiesta).

La pronuncia della Corte dei conti si pone in contrasto con quanto prevista dalla Circolare interministeriale sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 dove si stabilisce, invece, che possano essere fatte salve le procedure per le quali siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e ove siano state operate le relative prenotazioni di spesa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conti pubblici, firmato protocollo d’intesa Corte dei conti -CNDCEC

La Corte dei conti e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto a “porre in essere azioni mirate alla migliore utilizzazione delle risorse pubbliche attraverso la formazione dei soggetti che operano nei settori finanziari ed economici nell’ottica della trasparente rappresentazione contabile dei risultati della gestione”.
A firmare l’accordo sono stati il Presidente dell’Istituto Angelo Buscema e il Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Massimo Miani.
Secondo quanto previsto dal protocollo, numerosi sono gli ambiti di comune interesse, come il controllo sugli enti pubblici e sugli enti territoriali e locali, la giustizia tributaria e il controllo sull’uso dei fondi europei.
L’accordo rimarrà in vigore fino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio nazionale dei commercialisti (14 febbraio 2021).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Enti in dissesto: spetta all’OSL ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva

Con deliberazione n. 12/2020, la Corte dei conti – Sezione Autonomie – chiamata a pronunciarsi  sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Campania con la deliberazione n. 57/2020/PAR, ordine alla perimetrazione delle competenze dell’OSL, in relazione ai debiti fuori bilancio per i quali l’Ente, ancora in bonis, non abbia provveduto alla adozione di tempestiva e formale deliberazione di riconoscimento ex art. 194 Tuel, ha chiarito che “Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all’organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva.” La problematica è stata, invero, oggetto, sia pur nell’ambito della disamina di una più specifica e circoscritta fattispecie, dell’atto di orientamento reso dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 3/SEZAUT/2017/QMIG, laddove, con riguardo alla disciplina dettata per la formazione della massa passiva, ed alle poste da ricomprendere nella stessa, è stato rimarcato come i debiti fuori bilancio debbano essere preventivamente riconosciuti dal Consiglio comunale, nei limiti e con le procedure di cui all’art. 194 Tuel. Ciò nondimeno la Sezione aveva precisato che, “nel caso in cui non sia stata assunta la deliberazione consiliare di riconoscimento, successivamente alla dichiarazione di dissesto, la valutazione di ammetterli alla massa passiva spetta esclusivamente all’OSL, sulla scorta della documentazione raccolta” il quale deve decidere sull’ammissibilità delle domande formulate dagli aventi diritto avvalendosi, se del caso, delle facoltà istruttorie accordate allo stesso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Pubblicato in G.U. il decreto di riparto del fondo funzioni fondamentali

È stato pubblicato in G.U.  n. 182 del 22 luglio 2020 il decreto del Ministero dell’Interno del 16 luglio 2020 recante “Criteri e modalità di riparto del Fondo, avente una dotazione di 3,5 miliardi di euro, istituito presso il Ministero dell’interno dall’art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per concorrere ad assicurare ai comuni, alle province ed alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Scadenza rilevazione del conto annuale 2019 prorogata al 4 settembre 2020

Il Ministero dell’Economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con apposito comunicato, accogliendo le numerose richieste di rinvio dell’adempimento, ha disposto la proroga al 4 settembre 2020 del termine di invio dei dati riguardanti il conto annuale 2019.
Si ricorda che con circolare n. 16 del 15 giugno 2020, sono state fornite le istruzioni per l’inserimento delle informazioni relative al conto annuale 2019 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche). I dati andranno inviati mediante immissione diretta in SICO, con la modalità web o attraverso l’invio dell’apposito kit excel. I modelli di rilevazione e tutto il materiale utile per la rilevazione sono resi disponibili nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze al seguente indirizzo: www.homepagesico.mef.gov.it. Nel caso in cui le informazioni siano accentrate per più Enti in un unico sistema informativo, le stesse potranno essere trasmesse con FTP (File Transfer Protocol) nel rispetto del protocollo di colloquio definito dall’assistenza tecnica del sistema informativo SICO. A tal fine deve essere inviata un’apposita richiesta all’indirizzo di posta elettronica assistenza.pi@mef.gov.it. Le Istituzioni che si avvalgono di tale opportunità restano comunque responsabili dell’invio dei dati, dell’osservanza dei termini e della rettifica delle informazioni in caso si evidenzino anomalie ed incongruenze in sede di validazione dei medesimi.

 

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Determinazione del costo globale massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali

È stato pubblicato in G.U. n. 179 del 17 luglio 2020, il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze concernente la determinazione del costo globale massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali. ll costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all’art. 1, regolate a tasso fisso, è determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

Nel caso di mutui a tasso fisso, il tale valore è così individuato, in relazione alla durata del mutuo:

  • fino a 10 anni: IRS a 7 anni + 2,25%;
  • fino a 15 anni: IRS a 10 anni + 2,50%;
  • fino a 20 anni: IRS a 12 anni + 2,75%;
  • fino a 25 anni: IRS a 15 anni + 2,80%;
  • oltre 25 anni: IRS a 20 anni + 2,90%.

Nel caso di mutui a tasso variabile, invece, il suddetto valore viene così determinato:

  • fino a 10 anni: Euribor 6 mesi + 2,20%;
  • fino a 15 anni: Euribor 6 mesi + 2,50%;
  • fino a 20 anni: Euribor a 6 mesi + 2,70%;
  • fino a 25 anni: Euribor a 6 mesi + 2,80%;
  • oltre 25 anni: Euribor a 6 mesi + 2,95%.

Il tasso EURIBOR a sei mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.

 

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Operativa l’Anagrafe delle Prestazioni Unificata

Il Dipartimento della Funzione Pubblica informa che è operativa da oggi l’Anagrafe delle Prestazioni Unificata (AdPUnificata). Anagrafe delle Prestazioni Unificata (AdPUnificata), la banca dati del sistema PerlaPA che raccoglie incarichi conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni ai dipendenti e ai consulenti, è stata così denominata perché sono stati riportati in un unico sistema tutti gli incarichi inseriti dalle amministrazioni: sia quelli con data di conferimento antecedente al 1 gennaio 2018 (prima raggiungibili con ‘accedi al servizio 2017’) che quelli con data di conferimento a partire dal 1 gennaio 2018 (prima raggiungibili con ‘accedi al servizio 2018’).
È stata effettuata una migrazione di dati nel sistema che si utilizza per gli incarichi dal 2018 in poi, pertanto chi già possiede le credenziali di tale sistema può continuare ad operare come faceva in precedenza.
Per chi era invece iscritto al servizio 2017, la sua utenza è stata migrata in AdPUnificata, con il ruolo di Inseritore che deve essere approvato dal Responsabile dell’amministrazione.
Essendoci diverse casistiche in base ai diversi ruoli ricoperti precedentemente (servizio 2017), sono in corso di invio delle mail di notifica personalizzate che descrivono come è necessario operare per essere abilitati al sistema o permettere ad altri di operare.
In AdPUnificata sono presenti 2 Ruoli:

  • Responsabile: è previsto un solo responsabile per ogni amministrazione, ma è possibile ricoprire questo ruolo per più di una amministrazione.
  • Inseritore: possono essere più di uno per ogni amministrazione e possono operare per più amministrazioni.

In AdPUnificata è possibile gestire:

  • gli incarichi conferiti dal 1° gennaio 2018, per i quali rimangono invariate tutte le operazioni già consentite
  • gli incarichi conferiti prima del 1° gennaio 2018, ma con alcune limitazioni: possono essere gestiti solo se sono a saldo NO e limitatamente ai campi che consentono di portarli a saldo SI.

FAQ

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Mutui Bei 2015 e 2016: Proroga dei termini di aggiudicazione degli interventi

È stato pubblicato in G.U. n. 181 del 20 luglio 2020 il decreto del Ministero dell’Istruzione del 12 giugno 2020 concernente la proroga dei termini di aggiudicazione degli interventi autorizzati con le economie dei mutui Bei 2015 e 2016, nonché di conclusione dei lavori.
Il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori da parte degli enti locali beneficiari dei finanziamenti, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 e di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 giugno 2019, n. 550, è fissato al 31 ottobre 2020.
Il termine per la proposta di aggiudicazione da parte degli enti locali beneficiari dei finanziamenti, di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 25 settembre 2019, n. 835, è fissato al 31 ottobre 2020.
Il mancato rispetto dei termini termina la decadenza dai contributi concessi. Il termine per il completamento dei lavori e la rendicontazione degli interventi autorizzati a valere sulle risorse, di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640 e 6 giugno 2017, n. 390, è prorogato al 15 ottobre 2021.

 

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Il creditore del Comune in Piano di riequilibrio ha diritto di accesso a tutti gli atti pertinenti alla procedura

Dal punto di vista soggettivo, sussiste la legittimazione della ricorrente a richiedere l’ostensione dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale avviata dal Comune, ai sensi dell’art. 243-bis d. lgs. 267/2000; tale legittimazione sussiste:

  • sia ai sensi dell’art. 5 comma 2 del d. lgs. n. 33/2013, venendo in considerazione atti detenuti dall’amministrazione comunale non rientranti nelle ipotesi di esclusione dell’accesso civico di cui all’art. 5-bis d.lgs. 33/2013, e quindi soggetti ad accesso civico da parte di chiunque (e concretamente esercitato dalla parte ricorrente con l’istanza del 26 gennaio 2020);
  • sia ai sensi dell’art. 22 e ss. L. 241/90, essendo la ricorrente titolare di interesse qualificato all’accesso in quanto creditore dell’amministrazione comunale e come tale portatrice di un interesse differenziato alla conoscenza della solidità patrimoniale dell’amministrazione e alle iniziative intraprese per garantirla.

Dal punto di vista oggettivo, sussiste parimenti il diritto della ricorrente ad accedere a tutti gli atti pertinenti alla procedura in questione, non sussistendo né essendo state dedotte dall’amministrazione comunale – nemmeno a fronte della specifica richiesta istruttoria formulata da questo Tribunale – ragioni ostative all’ostensione o alla pubblicazione degli atti ai sensi della normativa vigente in materia di accesso civico (art. 5-bis d.lgs. 33/2013) e di accesso documentale (art. 24 L. 241/90).
È quanto stabilito il TAR Lombardia, Sezione di Brescia, con sentenza n. 547 del 17 luglio 2020, nel ricorso (fondato) promosso da una Società creditrice dell’Ente, per ottenere la condanna dell’amministrazione alla pubblicazione di tutti i documenti pertinenti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis e ss. d. lgs. 267/2000, ovvero per l’accertamento del diritto di accesso della  Società medesima ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/90, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Pubblicata in G.U. la legge n. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio)

È stata pubblicata in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché il testo coordinato del DL 34/2020 con la legge n. 77/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION