UPI: Patto per il lavoro avvia Rilancio della PA locale

“Con il Patto per il lavoro si avvia un percorso di qualificazione e rilancio della PA che potrà avere un forte impatto anche sulle istituzioni locali, che dovranno essere pienamente coinvolte. La qualificazione del personale delle Province, con l’ingresso di nuove figure tecniche specializzate nella progettazione e programmazione degli investimenti e degli appalti, rappresenterebbe un volano straordinario per lo sviluppo locale”.
Lo dichiara il Presidente dell’UPI Michele de Pascale, commentando la sigla del Patto per il Lavoro tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e i Segretari di CIGL, CISL e UIL.
“Nei prossimi giorni avremo un importantissimo incontro con il Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, perché riteniamo che la riforma della PA debba essere considerata tra le priorità dell’azione di governo. Le Province hanno bisogno di personale specializzato, che sostenga la forte spinta agli investimenti che negli ultimi tre anni ha prodotto una crescita del 37% della spesa in conto capitale. Nel solo 2020, nonostante la pandemia, gli investimenti delle Province sono aumentati del 20% e si sono consolidati i risultati delle 51 Stazioni Uniche Appaltanti, che hanno aumentato la mole di gare espletate di oltre il 60%. Ma le strutture vanno rinforzate, anche per affrontare al meglio la straordinaria occasione del PNRR sulla cui attuazione le Province possono dare un contributo essenziale. Questo Patto apre la strada ad un percorso di rilancio e rivitalizzazione dei dipendenti pubblici su cui è evidente l’impegno del Presidente Draghi e il Ministro Brunetta”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Proroga affidamento dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione

L’articolo 13, comma 8, del DDL di conversione in legge del DL n. 183/2020, approvato dalla Camera dei deputati, amplia i termini da 3 a 6 mesi, concessi per l’affidamento, da parte degli enti beneficiari, dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali. I commi 1079-1084 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) hanno istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la progettazione degli enti locali con una dotazione di 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, destinata al finanziamento di opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Gli stessi commi disciplinano il funzionamento e la gestione del fondo, nonché le procedure da seguire per gli interventi finanziati dal fondo medesimo. In data 28 settembre 2020, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a comunicare agli Enti locali, tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale, il provvedimento di ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse dell’anno 2020, dei progetti presentati dagli Enti locali, con conseguente obbligo per detti Enti di procedere all’attivazione della progettazione entro la data del 28 dicembre 2020.
Pertanto, Province e Città Metropolitane ammesse con decreto direttoriale 12672 del 25.09.2020, al finanziamento dei progetti a valere sul fondo per la progettazione avranno tempo fino al 28 marzo 2021 per  procedere alla pubblicazione del bando di gara.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Province, Riparto del contributo di 180 milioni di euro per l’esercizio delle funzioni fondamentali

Con comunicato del 25 gennaio, il Ministero dell’Interno informa che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 25 gennaio 2021, che prevede il riparto a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo di 180 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2021, per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, previsto dall’articolo 1, comma 838, della legge di bilancio 2018, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). I dati relativi ai contributi attribuiti a ciascuna provincia sono indicati nell’Allegato 1.

Province, l’assunzione di personale mediante mobilità non ha valenza neutrale

Con la deliberazione n. 169/2020, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, fornisce chiarimenti ad un Ente Provincia in merito alla possibilità di fronteggiare delle carenze organiche acquisendo del personale in mobilità dei Comuni. L’Ente istante chiede di sapere se l’assunzione vada considerata o meno neutrale ai fini della finanza pubblica o vada ad erodere le proprie facoltà assunzionali, anche in presenza di altre mobilità in uscita (2 dirigenti, una Posizione organizzativa ed un Istruttore amministrativo trasferiti a seguito di mobilità in Regione).
La Sezione ricorda che con l’abrogazione del comma 420 dell’art. 1 della legge 190/2015 (ad opera dell’art. 1, comma 846, della l. 27 dicembre 2017, n. 205) – che prescriveva limiti all’assunzione di personale a tempo indeterminato – sia consentito all’ente effettuare assunzioni di personale anche attraverso l’istituto della mobilità. L’istituto della mobilità è disciplinato dal D.Lgs. n. 165/2001 (Testo unico in materia di pubblico impiego), che all’art. 30 dispone che le amministrazioni pubbliche possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.
I giudici evidenziano, inoltre, come nell’attuale contesto normativo, non più basato sulla logica del turn over, ma su criteri di sostenibilità finanziaria, la mobilità non può più considerarsi neutra, non ricorrendo quelle ragioni e quegli elementi su cui si fondava la sua stessa neutralità. Nel precedente regime giuridico in materia di assunzione di personale, fino all’entrata in vigore dell’art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni, la ragione della neutralità dell’acquisizione del personale mediante mobilità andava ricercata nel fatto che lo scopo ultimo da perseguire era quello di evitare aumenti della spesa del personale incontrollati non solo con riguardo al singolo ente, bensì dell’intero comparto pubblico. In questo senso la mobilità era considerata un istituto attraverso cui realizzare una più razionale distribuzione dei dipendenti già in servizio presso le diverse amministrazioni, che consentiva di conseguire un soddisfacimento del fabbisogno del personale senza dover assumere nuovo personale con consequenziale incremento della spesa della pubblica amministrazione intesa nel suo complesso. Il nuovo regime introdotto dall’art. 33 richiede, invece, il rispetto di determinate soglie di spesa relativa a tutto il personale di un singolo ente, calcolate in termini percentuali rispetto alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati. Si tratta, quindi, della necessità che la spesa del personale non superi determinate soglie e, evidentemente, tali soglie fanno riferimento al singolo ente e non di quella dell’intero comparto pubblica amministrazione. Tali considerazioni valgono anche per l’attuale situazione in cui versano le province rispetto alle quali non è stato adottato il relativo decreto ministeriale attuativo. Invero, a parte l’attuale rilievo della spesa complessiva di personale del singolo ente, nel rapporto tra i due enti viene a mancare quel necessario elemento che si sostanziava nel fatto che entrambi gli enti fossero soggetti a limitazioni assunzionali. E nel caso di assunzioni eseguite dalle province – per le quali non è stato ancora adottato il decreto attuativo – mediante mobilità da comuni – in cui è stato adottato il decreto attuativo – per uno dei due enti (il comune) non sono più operativi limiti assunzionali ma solo criteri di sostenibilità finanziaria. Ne deriva che l’Ente, non potendo considerare neutra la mobilità in entrata, dovrà procedere ad una generale valutazione delle proprie facoltà assunzionali in cui includere anche la valutazione delle mobilità in uscita.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Canone Unico: bozza di regolamento per le province

L’UPI (Unione Province d’Italia) ha diffuso una bozza di regolamento-tipo per il nuovo canone unico, previsto dalla normativa vigente ai sensi dell’articolo 1, commi 816-847 della legge di bilancio 160/2019. Il testo viene offerto quale contributo al lavoro dei singoli enti, al fine di istituire la nuova entrata, ed è impostato in modo da superare le lacune testuali della norma affinché – in coerenza con la finalità prevista dell’”invarianza di gettito” – le Province mantengano la titolarità della entrata in maniera sostanzialmente uniforme rispetto al periodo attuale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondone Covid-bis, pubblicato il decreto di riparto del saldo

È stato pubblicato sul sito della Finanza Locale il decreto del 14 dicembre 2020 In corso di pubblicazione nella G.U.) di riparto del saldo, pari a 1.170 milioni di euro, di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province, per l’anno 2020, del “Fondo per l’esercizio delle loro funzioni” finalizzato al ristoro delle perdite di gettito degli enti locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, stanziate dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.

Allegati:
Allegato A – Nota metodologica comuni;
Allegato B – Nota metodologica province e città metropolitane
Allegato C – Riparto comuni
Allegato D – Riparto Province e Città metropolitane

Differimento delle consultazioni elettorali per l’anno 2020

Pubblicato in G.U. n. 278 del 7 novembre 2020 il D.L. n. 148/2020 recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali.
In considerazione dell’attuale scenario epidemiologico per il Covid-19, le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono state rinviate e si dovranno svolgere entro il 31 marzo 2021, con l’integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale. Fino alle nuove elezioni è prorogata la durata della gestione commissariale straordinaria.
Limitatamente all’anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo; le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali delle regioni a statuto ordinario si dovranno svolgere entro il 31 marzo 2021; fino al rinnovo dei Consigli metropolitani e dei consigli provinciali, è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Spending review, le somme dovute dalle province della Sardegna e dalla città metropolitana di Cagliari

Con circolare n. 19 del 22 ottobre 2020 il Ministero dell’Interno ha provveduto alla ripartizione dell’ammontare del concorso alla finanza pubblica di cui all’ articolo 1, comma 418, che ciascuna provincia della regione Sardegna e la città metropolitana di Cagliari, sono tenute a versare al bilancio dello Stato, per l’anno 2020, al netto dei contributi spettanti ai sensi dell’articolo 6 del D.P.C.M. 10 marzo 2017 e dell’articolo 15, del decreto legge n. 50 del 2017 e del contributo del comma 872 dell’art, 1 della legge n. 160 del 2019. I predetti enti sono tenuti a versare gli importi dovuti per l’anno 2020 entro il termine, del 30 novembre 2020.
Le modalità di recupero nei confronti degli enti inadempienti sono state definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 5 luglio 2016 (G.U. n. 163 del 14-7-2016). Il versamento è indicato nella Tabella A,  allegata alla Circolare, per ciascun ente e dovrà essere effettuato al seguente capitolo di entrata del bilancio dello Stato: Capitolo di capo X n. 3465 articolo 3 “Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle province”.
Per i versamenti, possono essere utilizzati gli IBAN relativi alla sezione di tesoreria della provincia di riferimento. In alternativa, per tutti i versamenti può essere utilizzato il codice IBAN riferito alla sezione di tesoreria di Roma succursale di seguito indicato: IT 83O 01000 03245 348 0 10 3465 03.

 

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Documento UPI per l’applicazione del lavoro agile nelle Province

L’UPI ha elaborato il documento recante “LINEE DI INDIRIZZO PER L’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE NELLE PROVINCE, con il contributo dei nostri esperti in materia di personale e del Coordinamento dei segretari provinciali.
Con il riavvio delle attività produttive e dell’anno scolastico, le Province si trovano nella necessità di riorganizzare le loro strutture amministrative per consentire il rientro al lavoro in sicurezza del personale. Con il presente documento, l’UPI fornisce alcune indicazioni con l’obiettivo di favorire il rientro in servizio della maggior parte del personale e far fronte alle esigenze di rapida ripresa delle attività e di rilancio degli investimenti locali (in particolare sulle scuole e sulle strade), anche in considerazione delle manifeste carenze di risorse umane più volte manifestate dagli enti in questi anni a causa del blocco protratto delle assunzioni, dei pensionamenti e dei trasferimenti di dirigenti e dipendenti derivanti dal DL 95/12 e dalla legge 190/14.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Province e Città metropolitane: Regole e facoltà nell’utilizzo dell’avanzo al bilancio di previsione

“Le disposizioni di cui all’art. 1 – ter del D.L. n. 78/2015, all’art. 1, comma 756, della l. n. 208/2015, all’art. 18 del D.L. n. 50/2017 consentono alle Province e Città metropolitane di utilizzare l’avanzo destinato nel bilancio di previsione anche prima della formale approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente per gli esercizi 2015, 2016 e 2017; per gli esercizi 2016 e 2017 è consentito anche l’utilizzo dell’avanzo libero. L’applicazione di tali norme a carattere eccezionale non fa venire meno la cogenza dei principi in tema di entrate in conto capitale e sulla loro destinazione, restando immanente l’esigenza di ricostituire i vincoli di destinazione”. È il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 13/2020 a seguito di richiesta di parere formulato dall’Unione Province d’Italia inerente alle modalità di impiego, da parte elle Province, dell’avanzo destinato con riferimento alle deroghe introdotte per gli esercizi 2015 e 2016 dal D.L. 78/2015 (art. 1- ter) e dalla legge 208/2015, art. 1, comma 756 (disposizioni derogatorie rivolte a facilitare la predisposizione dei bilanci di previsione degli anni 2015 – 2016 e 2017 nel rispetto gli equilibri finanziari).
Il D.L. 78/2015, all’art. 1-ter ha previsto la possibilità per le Province e Città metropolitane di predisporre il bilancio di previsione per il solo esercizio 2015, anziché per l’intero triennio. Inoltre, al comma 2, ha previsto la possibilità dell’applicazione dell’avanzo destinato al bilancio di previsione, al fine del mantenimento degli equilibri finanziari, fin dalla previsione iniziale. Tali facoltà sono state poi riconfermate per l’esercizio 2016 anche dalla legge di stabilità n. 208/2015 (art. 1, comma 756). Inoltre, a differenza di quanto previsto dal citato D.L. n. 78/2015, la legge di stabilità per il 2016 ha introdotto anche la possibilità di utilizzo dell’avanzo libero. Tali disposizioni sono state poi reiterate anche per l’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 50/2017. Proprio in merito all’utilizzo dell’avanzo destinato (per le spese di investimento) ai fini dell’equilibrio di bilancio, la Corte ha escluso la possibilità di dequalificare le risorse destinate ad investimenti a risorse liberamente utilizzabili per la gestione corrente. La deroga concessa si limita a consentire l’applicazione dell’avanzo presunto al bilancio di previsione prima dell’approvazione del rendiconto, ferma restando, però, la disciplina dell’entrate in conto capitale e sulla loro destinazione.

Autore: La redazione PERK SOLUTION