Province e Città metropolitane: Regole e facoltà nell’utilizzo dell’avanzo al bilancio di previsione

“Le disposizioni di cui all’art. 1 – ter del D.L. n. 78/2015, all’art. 1, comma 756, della l. n. 208/2015, all’art. 18 del D.L. n. 50/2017 consentono alle Province e Città metropolitane di utilizzare l’avanzo destinato nel bilancio di previsione anche prima della formale approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente per gli esercizi 2015, 2016 e 2017; per gli esercizi 2016 e 2017 è consentito anche l’utilizzo dell’avanzo libero. L’applicazione di tali norme a carattere eccezionale non fa venire meno la cogenza dei principi in tema di entrate in conto capitale e sulla loro destinazione, restando immanente l’esigenza di ricostituire i vincoli di destinazione”. È il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 13/2020 a seguito di richiesta di parere formulato dall’Unione Province d’Italia inerente alle modalità di impiego, da parte elle Province, dell’avanzo destinato con riferimento alle deroghe introdotte per gli esercizi 2015 e 2016 dal D.L. 78/2015 (art. 1- ter) e dalla legge 208/2015, art. 1, comma 756 (disposizioni derogatorie rivolte a facilitare la predisposizione dei bilanci di previsione degli anni 2015 – 2016 e 2017 nel rispetto gli equilibri finanziari).
Il D.L. 78/2015, all’art. 1-ter ha previsto la possibilità per le Province e Città metropolitane di predisporre il bilancio di previsione per il solo esercizio 2015, anziché per l’intero triennio. Inoltre, al comma 2, ha previsto la possibilità dell’applicazione dell’avanzo destinato al bilancio di previsione, al fine del mantenimento degli equilibri finanziari, fin dalla previsione iniziale. Tali facoltà sono state poi riconfermate per l’esercizio 2016 anche dalla legge di stabilità n. 208/2015 (art. 1, comma 756). Inoltre, a differenza di quanto previsto dal citato D.L. n. 78/2015, la legge di stabilità per il 2016 ha introdotto anche la possibilità di utilizzo dell’avanzo libero. Tali disposizioni sono state poi reiterate anche per l’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 50/2017. Proprio in merito all’utilizzo dell’avanzo destinato (per le spese di investimento) ai fini dell’equilibrio di bilancio, la Corte ha escluso la possibilità di dequalificare le risorse destinate ad investimenti a risorse liberamente utilizzabili per la gestione corrente. La deroga concessa si limita a consentire l’applicazione dell’avanzo presunto al bilancio di previsione prima dell’approvazione del rendiconto, ferma restando, però, la disciplina dell’entrate in conto capitale e sulla loro destinazione.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo progettazione 2020: presentazione domanda di ammissione entro il 15 luglio

Per Province e Città Metropolitane è possibile presentare la domanda di ammissione al Fondo progettazione Enti locali, a valere sui fondi previsti per il 2020 dal DM 18 febbraio 2019, n. 46, destinati al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi per opere relative alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Le Province e le Città Metropolitane, dal 16 maggio al 15 luglio 2020, potranno accedere all’applicativo informatico predisposto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per presentare le domande di ammissione al Fondo progettazione, pari  complessivamente ad € 17.412.500,00. Gli Enti potranno, altresì, utilizzare anche le economie eventualmente realizzate sulle progettazioni ammesse a cofinanziamento statale dal decreto direttoriale n. 14458 del 3/12/2019, a valere sulle risorse stanziate per gli anni 2018 e 2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Finanziamento degli interventi di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane

È stato pubblicato in G.U. n. 127 del 18 maggio 2020 il Decreto del 19 marzo 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che assegna la somma complessiva di 995 milioni di euro, a favore di province e città metropolitane, per attivare i programmi straordinari di manutenzione delle strade provinciali dal 2020 al 2024, ripartita in euro 60 milioni per l’anno 2020, euro 110 milioni per l’anno 2021 e in euro 275 milioni per gli anni dal 2022 al 2024.
La ripartizione è avvenuta sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.

A norma dell’art. 4 del decreto, le risorse dovranno essere utilizzate per:

  1. la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purché coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente decreto comprese le spese per l’effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell’infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalità, l’esposizione al rischio idrogeologico;
  2. la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell’infrastruttura incluse le pavimentazioni, i ponti, i viadotti, i manufatti, le gallerie, i dispositivi di ritenuta, i sistemi di smaltimento acque, la segnaletica, l’illuminazione, le opere per la stabilità dei pendii di interesse della rete stradale, i sistemi di info-mobilità, la installazione di sensoristica di controllo dello stato dell’infrastruttura;
  3. la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonché delle opere d’arte per garantire la sicurezza degli utenti;a.
  4. la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono: la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli; il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumità; la riduzione dell’inquinamento ambientale; la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali; la riduzione dell’esposizione al rischio idrogeologico; l’incremento della durabilità per la riduzione dei costi di manutenzione.

Le risorse non potranno essere utilizzate per realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi non di ambito stradale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica per l’anno 2020

Il Ministero dell’Interno con comunicato del 4 maggio 2020 informa che con circolare n. 11 del 29 aprile 2020, sono resi noti gli importi dei versamenti dovuti dalle province e dalle città metropolitane quale concorso al contenimento della spesa pubblica per l’anno 2020. Tali versamenti non comprendono le province della Sardegna e la città metropolitana di Cagliari, pertanto, si provvederà con un ulteriore circolare della scrivente Direzione, a comunicare il termine di adempimento. Con circolare n. 12 del 4 maggio 2020 sono trasmesse le tabelle A, B, C, D da considerare valide per i versamenti richiesti. Si riportano le seguenti tabelle:

  • Tabelle A e B: ammontare del concorso alla finanza pubblica di cui al richiamato articolo 1, comma 418 e all’art. 1, comma 150 bis del D.L. 56 del 2014 che ciascuna provincia è tenuta a versare al bilancio dello Stato, al netto dei contributi spettanti;
  • Tabelle C e D: ammontare del concorso alla finanza pubblica di cui al richiamato articolo 1, comma 418 e all’art. 1, comma 150 bis del D.L. 56 del 2014 che ciascuna città metropolitana è tenuta a versare al bilancio dello Stato, al netto dei contributi spettanti;
  • Tabelle E: ammontare del concorso degli enti della regione Sicilia. Il versamento complessivo, dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2020 al seguente capitolo di entrata del bilancio dello Stato: Capitolo di capo X n. 3465 articolo 3 “Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle province”. Per i versamenti, possono essere utilizzati gli IBAN relativi alla sezione di tesoreria della provincia di riferimento reperibili al seguente link della RGS http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e….

In alternativa, per tutti i versamenti può essere utilizzato il codice IBAN riferito alla sezione di tesoreria di Roma succursale di seguito indicato: IT 83O 01000 03245 348 0 10 3465 03.

 

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Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio 2020 per le Città metropolitane e le Province

È stato pubblicato in G.U. n. 100 del 16 aprile 2020 il decreto del Ministero dell’Interno del 9 aprile 2020 concernente la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio, per l’anno 2020, per le Città metropolitane e le Province delle regioni a statuto ordinario.
L’ammontare complessivo lordo delle risorse finanziarie è pari ad euro 1.046.917.823,00, integrato di ulteriori 7.000.000 di euro ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 1, comma 183 della legge n. 191/2009 (riduzione n. consiglieri comunali, soppressione difensore civico, soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali).
L’importo attribuito sarà erogato alle singole Città metropolitane e Province in unica soluzione entro il 30 aprile.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION