ANAC: Spostato al 15 settembre 2023 il termine per le attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza

Anac comunica che, per agevolare il più possibile le Pubbliche amministrazioni, è stata prorogata al 15 settembre la scadenza per l’acquisizione dei dati sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione (OIV), inizialmente prevista per il 31 luglio. Pur avendo ad oggi l’Autorità registrato più di 13.500 profili utente abilitati alla compilazione della scheda di rilevazione e dell’attestazione, quasi 2.000 attestazioni completate e 5.500 in corso di compilazione, è stata presa tale decisione per andare incontro alla richiesta da parte delle Pubbliche amministrazioni, così da avere più tempo per comunicare i dati in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

Il nuovo servizio messo a disposizione di Anac (servizio web Attestazioni OIV) permette l’acquisizione dei dati sulle attestazioni, consentendo previa registrazione online attraverso il portale dell’Autorità e abilitazione degli utenti, la compilazione delle schede con le verifiche sul grado di assolvimento e la dichiarazione di attestazione, per la successiva pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”.

La decisione di Anac favorisce così gli utenti, in particolare gli istituiti scolastici non abituati a tale tipo di attestazione, differendo il termine ultimo al 15 settembre e affidando più tempo, per ovviare all’affollamento di registrazioni nella fase di profilazione. L’obbligo spetta in particolare, oltre che alle Pubbliche amministrazioni, anche a enti pubblici economici, ordini professionali, società ed enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

 

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Legge 3 luglio 2023, n. 85: Proroga dei termini in materia di lavoro agile

La legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (G.U. n. 153 del 03-07-2023) ha prorogato al 30 settembre 2023 il diritto per i lavoratori fragili nel settore pubblico e privato di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

In particolare, l’articolo 28-bis proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 la norma transitoria sul diritto al ricorso al suddetto istituto da parte dei dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022. Il decreto – emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11 – individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore la situazione di fragilità ai fini dell’applicazione di alcune norme transitorie di favore.
Il medesimo articolo 28-bis provvede alla quantificazione dell’onere finanziario derivante dalla suddetta proroga e alla relativa copertura. L’onere (che è relativo alle sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche) è quantificato pari a 541.839 euro (per l’anno 2023); ad esso si fa fronte mediante riduzione, in misura identica, dell’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito del Fondo speciale di parte corrente (Fondo destinato alla copertura finanziaria degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

Il comma 3-bis dell’articolo 42 proroga dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 altre disposizioni transitorie, relative sia al diritto di alcune categorie di lavoratori al ricorso a tale istituto sia alla possibilità di svolgimento della prestazione in modalità agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente. Al riguardo, si ricorda che la relativa norma transitoria sul diritto allo svolgimento della prestazione in modalità agile – diritto subordinato alla condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione – riguarda:

  • i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 – a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore;
  • i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente. Nella definizione di tale categoria di lavoratori si fa riferimento agli ambiti lavorativi in cui il datore di lavoro e il dirigente siano tenuti alla nomina del medico competente in materia di sicurezza sul lavoro e agli altri ambiti in cui tale medico sia stato comunque nominato.

Per i dipendenti pubblici, un’altra fonte legislativa (articolo 87, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) esplicita che, in tali casi, non si applica il principio, posto dalla disciplina sul lavoro agile, della responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Le relative comunicazioni dovranno essere trasmesse mediante la compilazione dei template aggiornati, seguendo la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it,  denominato “Lavoro Agile”.

 

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Pubblicato in G.U. il decreto che differisce al 31 luglio il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 31 maggio 2023, il decreto del Ministro dell’interno del 30 maggio 2023, che ha disposto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 luglio 2023, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

Il provvedimento è stato emanato sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 30 maggio e previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze avvenuta nel corso della stessa seduta. Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

 

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Adottato il Decreto che differisce al 31 maggio il termine di approvazione del bilancio 2023/2025

Il Ministro dell’interno, con proprio decreto del 19 aprile 2023, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha disposto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL). Ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del TUEL, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data.

 

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Bilanci di previsione 2023, Anci e UPI chiedono la proroga del termine al 31 maggio 2023

l presidente dell’Anci Antonio Decaro e il presidente delle Province Italiane UPI Michele de Pascale scrivono al ministro Piantedosi per chiedere una proroga al 31 maggio 2023 del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione, in scadenza il 30 aprile.

Tre le motivazioni addotte nella missiva: da un lato perdurante incertezza sulla dimensione delle risorse disponibili, con particolare riferimento alla determinazione del Fondo di solidarietà comunale; ancora la necessità di considerare gli effetti della rinegoziazione dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti che è stata avviata nei giorni scorsi e che comporterà una diversa allocazione di risorse correnti; ed infine le difficoltà nella formulazione ed approvazione dei Piani economico finanziari del servizio rifiuti e delle relative tariffe TARI, anche in connessione con il rilevante incremento dei prezzi di materie prime e materiali.

 

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Possibilità di differire al 31 marzo 2023 l’adozione e la pubblicazione del PIAO 2023-2025 e del PTPCT 2023-2025

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con comunicato del 10 febbraio 2023, ricorda che in occasione dell’esame da parte della Conferenza unificata sul Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA), era stata rappresentata dalle amministrazioni la necessità di disporre di un periodo congruo, oltre il 31 gennaio, per dare attuazione sostanziale e non meramente formale alla disciplina del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e alle indicazioni dello stesso PNA, il cui iter di approvazione si è concluso a seguito del parere favorevole del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Tenuto anche conto del differimento al 30 aprile del termine per l’approvazione dei bilanci da parte degli enti locali introdotto con la legge di bilancio, per il 2023 il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), per i profili di rispettiva competenza, hanno ritenuto condivisibile la proposta emersa in sede di Conferenza unificata di un differimento del termine per l’adozione del PIAO, e quindi del PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), non oltre il 31 marzo 2023. Tale differimento è stato reso effettivo nell’ambito dell’approvazione in sede parlamentare, nelle Commissioni riunite 1a e 5a del Senato, delle proposte emendative al decreto-legge cosiddetto Milleproroghe (Dl 29 dicembre 2022, n. 198).

Occorre considerare il carattere unitario che connota il PIAO – le cui diverse sezioni sono elaborate secondo un criterio di integrazione e interconnessione – nell’ottica di riconfigurare e integrare in modo progressivo e graduale i piani preesistenti in uno strumento nuovo e omnicomprensivo, come sottolineato dal Consiglio di Stato (pt. 4.1. del parere n. 506 del 2022) e nello stesso PNA. Pertanto, i tempi necessari per la corretta predisposizione dell’intero ciclo di programmazione del PIAO non potranno che essere allineati con quelli per la programmazione della strategia di prevenzione della corruzione, che si esplicita in particolare proprio con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Resta fermo che ciascuna amministrazione o ente potrà provvedere all’adozione del PIAO e del PTPCT anche prima del termine di differimento del 31 marzo 2023.

Al 31 marzo 2023 il termine per predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il PIAO

Al fine di concedere alle amministrazioni un periodo congruo, oltre il 31 gennaio, per dare attuazione sostanziale e non meramente formale alla programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza per l’anno 2023, il Consiglio dell’Anac ha valutato l’opportunità di differire al 31 marzo 2023 il termine del 31 gennaio previsto per l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza unitamente a quello del Piao, tenuto anche conto del parere espresso dalla Conferenza Unificata sul punto.

La decisione di Anac è volta a garantire alle pubbliche amministrazioni il tempo necessario per predisporre al meglio il Piano anticorruzione, evitando difficoltà agli enti per i tempi stretti di realizzazione, e far sì che i piani siano preparati adeguatamente, e non frettolosamente e in maniera non approfondita.

Tale esigenza è stata rappresentata dall’Autorità al Ministro per la pubblica amministrazione per quanto concerne il Piano integrato di attività e organizzazione il cui termine di approvazione è pure fissato al 31 gennaio”, precisa Anac. “La proposta è stata condivisa dal Ministro, visti i tempi necessari per la corretta predisposizione dell’intero ciclo di programmazione del Piao, nonché dell’impegno richiesto alle amministrazioni per elaborare un documento integrato con i precedenti strumenti e aggiornato ai recenti interventi normativi.”

“In coerenza con tale impostazione, il Ministro della Funzione Pubblica ha fatto presente che è stata avviata un’iniziativa normativa con la presentazione di un emendamento parlamentare al decreto Milleproroghe nel senso auspicato dall’Autorità. Alla luce di quanto sopra, e in considerazione dell’iter normativo avviato, si ritiene che le amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi della legge 190/2012 non possano essere censurati per il ritardo nell’adozione del Ptpct e della sezione anticorruzione e trasparenza del Piao qualora, anche prima della conclusione dell’iter normativo di cui sopra, facciano affidamento sul termine del 31 marzo 2023 per l’adozione del Ptpct e del Piao. L’Autorità terrà pertanto conto di tale ultimo termine ai fini della propria attività di vigilanza”.
Per i soli enti locali, il termine ultimo per l’approvazione del Piao è fissato al 30 maggio 2023 a seguito del differimento del termine per l’approvazione del bilancio al 30 aprile 2023 disposto dalla legge 29 dicembre 2022.

 

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Pubblicato in G.U. il DM di rinvio del bilancio di previsione 2023-2025

È stato pubblicato in G.U. n. 295 del 19-12-2022 il Decreto del Ministero dell’Interno di differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.

Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali
l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

 

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Anac: prorogato al 15 gennaio 2023 il termine per la relazione annuale degli Rpct

Con comunicato del Presidente del 30 novembre 2022, al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione della “Sezione anticorruzione e trasparenza” del PIAO o dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, l’Autorità ha valutato opportuno prorogare al 15 gennaio 2023 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012.

La proroga disposta mantiene carattere di eccezionalità e tiene conto della proroga al 30 giugno 2022 per l’approvazione del PIAO indicata dal Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 e della previsione dell’art. 8, co. 3, del Decreto del Ministro della Funzione Pubblica 30 giugno 2022 n. 132 che prevede che “in sede di prima applicazione, il termine” del 31 gennaio “è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione”.

Unitamente al Comunicato del Presidente è pubblicata la scheda per la redazione della relazione ed una nota di istruzioni. In alternativa gli Rpct che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza possono usufruire del servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l’inserimento dei dati relativi ai Ptpct o alla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO e alle misure di attuazione.

 

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PNRR, Edilizia scolastica: proroga al 15 settembre 2023 del termine di aggiudicazione degli interventi

Il Ministero dell’istruzione rende noto, con apposito comunicato, che con decreto del 28 novembre 2022, n. 308, attualmente in corso di registrazione presso gli organi di controllo, è stata individuata la data del 15 settembre 2023 quale termine unico e improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto n. 308 del 2022. Come noto, i piani di edilizia scolastica transitati tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito dell’Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

Per tutti gli interventi, resta fermo il termine di avvio dei lavori entro la data del 30 novembre 2023. Il nuovo termine riguarda gli interventi di edilizia scolastica previsti nei seguenti decreti:

  • DM 5 giugno 2020, n. 24, Fondo Sisma Centro Italia, limitatamente agli interventi di importo sopra soglia; DM 25 luglio 2020, n. 71, “Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2019, II parte (per i soli interventi per i quali non siano ancora scaduti i termini);
  • DM 7 gennaio 2021, n. 10 (per i soli interventi per i quali non siano ancora scaduti i termini);
  • DM 8 gennaio 2021, n. 13, Fondo scuole superiori, I piano di 855 mln” per tutti gli interventi, come rimodulato con decreto del ministro dell’istruzione 18 maggio 2022, n. 116;
  • DM 11 gennaio 2021, n. 14 Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2019, I parte(per i soli interventi per i quali non siano ancora scaduti i termini);
  • DM 15 luglio 2021, n. 217, Fondo scuole superiori, II piano di 1.125 mln per tutti gli interventi come rimodulato con decreto del Ministro dell’istruzione 18 maggio 2022,
    n. 117.

Trattandosi di interventi transitati nell’ambito dei c.d. “progetti in essere”, ciascun ente locale sarà destinatario di uno specifico accordo di concessione avente ad oggetto, oltre alle condizioni di utilizzo del finanziamento e le modalità di monitoraggio, rendicontazione e controllo, anche il rispetto di ulteriori obblighi quali:

  • il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, come previsto dall’articolo 34 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
  • il rispetto della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 2020/852. In particolare, l’articolo 17 dello stesso definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo, nonché il rispetto della Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

 

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