Corte dei conti, affidamento in gestione senza corrispettivo del centro sportivo comunale ad un’associazione dilettantistica

Con la Delibera n. 251/2024/PAR, la Corte dei conti Sez. Lombardia si è espresso sulla richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di affidare in gestione senza corrispettivo il centro sportivo comunale ad un’associazione dilettantistica al fine di favorirne l’uso da parte della popolazione locale. La Sezione offre una ampia disamina sulle modalità di assegnazione dell’impianto sportivo pubblico senza corrispettivo ad un soggetto qualificato, in deroga al principio generale di necessaria redditività dei beni pubblici, se motivata da uno specifico interesse di rango costituzionale (promozione dello sport – art. 33 Cost., ultimo comma).

In prima battuta, la gestione dei beni pubblici deve avere luogo in un’ottica volta ad assicurarne la redditività e lo sfruttamento economico: è stato infatti affermato che in linea di principio la cessione gratuita di un immobile comunale non possa considerarsi una modalità tipica di valorizzazione del patrimonio, proprio perché “non reca alcuna entrata all’Ente e costituisce un utilizzo non coerente con le finalità del bene, ma addirittura una fonte di depauperamento e, dunque, di danno patrimoniale per l’Ente” (così Sez. controllo Veneto, delibera n. 33/2009/PAR). Tuttavia,  la giurisprudenza ammette specifiche eccezioni al principio di redditività del bene pubblico solo laddove venga perseguito un interesse pubblico di rango equivalente o superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni (cfr. Sez. controllo Veneto, delibera n. 716/2012/PAR).

È quindi rimessa al comune la valutazione se affidare – tramite procedura concorrenziale – la struttura ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 38/2021 (recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi) oppure, ricorrendone i presupposti, stipulando una convenzione con un Ente del Terzo settore se più favorevole rispetto al ricorso al mercato (art. 56 del Codice del Terzo settore – d.lgs. n. 117/2017). In ogni caso, la futura convenzione dovrà prevedere in dettaglio le rispettive obbligazioni e la rendicontazione periodica.

In merito alle spese di gestione si evidenzia inoltre che le disposizioni pubblicistiche (art. 71, d.lgs. n. 117/2017) e civilistiche (art. 1808 c.c.) pongono a carico del concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile. Il “subaffitto” della struttura, lo svolgimento di servizi a domanda individuale, nonché la concessione di “un contributo annuo da destinare alle attività di avviamento e facilitazione dello sport sul territorio comunale” o l’accollo di ulteriori oneri, avrebbero carattere accessorio e andrebbero, quindi, imprescindibilmente coniugati in concreto con gli espliciti scopi di attività sociale commisurati con la capacità del concessionario di soddisfarli.

La mancata o inadeguata capacità dell’amministrazione locale di sfruttamento dell’impianto sportivo non può costituire di per sé l’unico presupposto per affidare in concessione/comodato l’impianto, potendosi in tal caso procedere direttamente alla vendita, anche alla luce del principio di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa nonché in attuazione del canone di adeguatezza delle funzioni (cfr. artt. 97 e 118, primo comma Cost.).

In conclusione, la Sezione precisa che all’interno del delineato perimetro, il margine d’azione dell’Amministrazione è tale da escludere che il parere reso dalla Corte sulla scorta delle sole affermazioni e prospettazioni formulate dall’Ente consenta di elidere od attenuare posizioni di responsabilità su fatti compiuti o da compiersi, rimanendo le ulteriori, future determinazioni rigorosamente circoscritte alla sfera di discrezionalità e responsabilità dell’Amministrazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Relazione semestrale sul PNRR

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con Delibera n. 59/SSRRCO/REF/2024, hanno approvato la Relazione semestrale con cui si riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR. Il documento fornisce un quadro complessivo dell’avanzamento del Piano da distinte angolazioni: i progressi registrati nel conseguimento di milestone e target semestrali, l’evoluzione della spesa e della relativa rendicontazione, un quadro complessivo dello stato di avanzamento delle riforme e degli investimenti ferroviari, una descrizione della strategia antifrode e del relativo livello di implementazione da parte delle Amministrazioni titolari di intervento. Seguono tre approfondimenti tematici: il primo sul contributo del Piano nell’affrontare il problema del disagio abitativo; il secondo sulle misure di efficientamento energetico degli edifici e il terzo su quelle per l’ammodernamento delle infrastrutture energetiche.

Risultano tutti conseguiti i 39 obiettivi europei in scadenza al primo semestre 2024, raggiungendo così un tasso di avanzamento del 43% nel percorso complessivo (+6 punti rispetto al semestre precedente). Parimenti elevati i risultati con riguardo agli step procedurali nazionali con finalità di monitoraggio interno (tasso di raggiungimento all’88%). Significativi gli avanzamenti segnati da alcuni degli obiettivi conseguiti: in riduzione di circa il 10% i tempi intercorrenti tra aggiudicazione ed esecuzione dell’opera nel caso dei contratti pubblici (dal tempo medio di 273,3 giorni per i contratti aggiudicati nel 2019 e conclusi entro giugno 2021, a 246,6 giorni per i contratti aggiudicati nel periodo 1.7.2021/30.6.2022 e conclusi entro fine 2023); ridotto a giugno scorso di oltre il 90% l’arretrato giudiziario presso i TAR e il Consiglio di Stato rispetto al 31 dicembre 2019. Segnali concreti, questi, dell’impatto di riforme e investimenti del PNRR sull’efficienza del sistema italiano.
Nel secondo semestre 2024 prosegue il percorso di conseguimento di ulteriori 67 obiettivi, in linea con la programmazione: sulla base delle rilevazioni di metà ottobre, 11 obiettivi risultavano già raggiunti, mentre per la quasi integralità di quelli ancora in corso le Amministrazioni titolari hanno escluso la presenza di ostacoli al relativo conseguimento nei termini.

Se il conseguimento degli obiettivi europei previsti nel percorso attuativo risulta in linea con le scadenze concordate, l’avanzamento finanziario, come già messo in luce in occasione di precedenti relazioni, continua a evidenziare scostamenti rispetto al cronoprogramma. Al 30 settembre 2024, il livello della spesa ha superato i 57,7 miliardi, il 30% delle risorse del Piano e circa il 66% di quelle che erano programmate entro il 2024. L’incremento registrato nel corso dei primi 9 mesi del 2024 è di 12,6 miliardi, il 30% di quanto previsto per l’anno nel cronoprogramma finanziario e circa il 60% delle stime più contenute del DPB di ottobre 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: L’acquisto di un bene richiede la dimostrazione della finalità pubblica

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 198/2024, ha dichiarato che, nel caso di acquisto di un bene, l’ente debba svolgere un’approfondita istruttoria, documentando la ragionevolezza e l’utilità dell’acquisto, la finalità pubblica perseguita e formulando una analisi costi/benefici dell’operazione. Una volta determinatosi per l’acquisto, il relativo iter procedimentale va inoltre improntato al rispetto dei principi generali dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto delle norme che regolano l’acquisizione di beni e di tutela della concorrenza e parità di trattamento.

Nel caso di specie, il Comune istante ha chiesto un parere della Corte sulla possibilità di acquisire da un’asta
pubblica, alcuni impianti sportivi per utilizzare le risorse di un Patto territoriale diretto a promuovere l’attrattività turistica e incentivare i flussi turistici in un comprensorio ricompreso in parte nel territorio comunale.

Dopo una breve disamina sulla natura e sulle caratteristiche dei beni oggetto del quesito, la Corte rileva che
l’acquisizione di impianti sportivi da parte degli enti locali è possibile non essendovi espressi impedimenti normativi. Il riconoscimento dell’autonomia negoziale in materia di acquisizione di beni patrimoniali
disponibili (art. 11 del c.c.) non esclude, infatti, la necessità che la sottoscrizione dei contratti di acquisto avvenga
nel rispetto dei principi di buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e dell’equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1, e 119 comma 1 Cost.), anche laddove l’ente non faccia ricorso all’indebitamento ed utilizzi risorse disponibili. Il principio di finalizzazione alla cura degli interessi pubblici permea l’amministrazione pubblica nel suo complesso ed è applicabile anche all’attività di diritto privato.

È necessario, secondo la Sezione, che il Comune svolga e dia atto di un’approfondita istruttoria, documentando la ragionevolezza e l’utilità dell’acquisto del bene, la finalità pubblica perseguita e formulando una analisi costi/benefici dell’operazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: la sottoscrizione “tardiva” della contrattazione integrativa impedisce l’erogazione del salario accessorio

Con la deliberazione n. 189/2024, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, chiamata ad esprimere il proprio parere in merito alla conformità o meno alle norme gius-contabili di procedere alla sottoscrizione della contrattazione integrativa relativa al Fondo 2023 nel corso del 2024, destinando le risorse variabili ivi previste agli incentivi collegati alla performance, ha stigmatizzato la prassi della cosiddetta “contrattazione tardiva”, ovvero quella che interviene nell’esercizio successivo a quello di riferimento, affermando che, in assenza di sottoscrizione dell’accordo decentrato entro il 31 dicembre dell’esercizio di competenza, l’Ente non può impegnare le somme destinate al pagamento di specifici progetti. La Sezione ha ritenuto “che non risulti ammissibile una contrattazione “in sanatoria” nell’anno successivo” e che “quindi, la mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo entro l’anno, impedisce l’erogazione del salario accessorio, ad eccezione degli effetti che derivano dal principio di ultrattività delle precedenti intese e di quelle indennità disciplinate esclusivamente dal Ccnl: turno, reperibilità e compensi aggiuntivi per le giornate festive.

La contrattazione deve, infatti, avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio, per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza, in coerenza con il principio di programmazione tanto degli obiettivi dell’ente quanto dell’utilizzo delle risorse finanziarie. In assenza di predefiniti criteri di ripartizione, è “tardiva” anche la contrattazione decentrata la cui sottoscrizione intervenga sul finire dell’anno di riferimento e che non consista in una presa d’atto di una attività incentivante già pienamente in corso, oltre che parzialmente realizzata, per quanto non ancora verificata nei risultati.

La Sezione, a più riprese, ha avuto modo di affermare che “la parte variabile di retribuzione di incentivazione è un elemento retributivo che può essere riconosciuto solo se correlato al raggiungimento di specifici obiettivi connessi all’attività svolta dal dipendente, fissati in via preventiva dall’Amministrazione. La corresponsione della stessa al di fuori dei parametri normativi e contrattuali sarebbe del tutto incongrua ed indebita.

 

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Corte dei conti: Non è possibile per il Comune effettuare, con oneri a proprio carico, la manutenzione della Caserma dei Carabinieri

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 171/2024, in riscontro ad una richiesta di quesito volta ad appurare se il Comune possa erogare un contributo per interventi manutentivi, in via esclusiva o quale forma di compartecipazione, “al fine di consentire la permanenza del Comando “, ha espresso parere negativo per un duplice ordine di ragioni:

  • gli interventi di compartecipazione degli enti locali alle spese per caserme ed altri edifici utilizzati per garantire la sicurezza dei cittadini sono ammessi di norma nell’ambito di accordi di programma, preferibilmente con altri Comuni limitrofi in quanto le norme che li prevedono rispondono ad ipotesi tipizzate che ne rivelano il connotato di eccezionalità e che ne esclude interpretazioni analogiche o estensive;
  • la decisione comunale di provvedere, con oneri a proprio carico o in compartecipazione, ad interventi manutentivi non può e non deve essere  condizionata dalla dipendenza da tale decisione della permanenza o meno della stazione dei Carabinieri nel territorio.

Secondo la Sezione, la motivazione addotta dal Comune, infatti, dissociando esplicitamente l’intervento di manutenzione che si vorrebbe fare a carico del bilancio comunale rispetto a pur astratte finalità di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, fa sì che, se anche vi fosse una norma di legge che per tali scopi consentisse di finanziare l’intervento oggetto del quesito, una iniziativa così avulsa dalle predette finalità resterebbe comunque priva di causa e non supererebbe un ipotetico vaglio di legittimità.

La permanenza della stazione dei Carabinieri non è di per se parametro sufficiente sul quale misurare il soddisfacimento anche parziale delle finalità di ordine pubblico e sicurezza, sotto altra prospettiva, è ben difficile pensare che le istituzioni preposte a tali funzioni possano subordinare o rivedere le loro valutazioni strategiche – tra le quali la necessità o meno di presidiare un territorio- in base alla sussistenza di un intervento economico posto a carico della comunità locale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Cancellazione fondo garanzia debiti commerciali

La cancellazione integrale della posta, costituita dalla sommatoria degli accantonamenti, maturati nei diversi esercizi è consentita solo nell’esercizio successivo a quello in cui siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo n. 13/2024/PRSE). È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 87/2024, nell’ambito dell’esame delle relazioni-questionario sui rendiconti per gli esercizi dal 2018 al 2022 di un Comune.

Relativamente all’accantonamento a titolo di FGDC a rendiconto 2021, l’Ente ha effettuato un accantonamento di euro 39.302,17, a rendiconto 2022 un accantonamento di euro 34.994,42 e a rendiconto 2023 ha previsto un accantonamento di euro 14.578,02.
Tenuto conto che, dalla documentazione esaminata, l’Ente non risulta ancora aver rispettato la normativa sulla tempestività dei pagamenti, gli accantonamenti del 2021 e del 2022 non potevano, ex lege, essere “liberati” e, conseguentemente, non solo l’accantonamento 2022, ma anche l’accantonamento a titolo di FGDC nel rendiconto 2023 devono tenere conto della sommatoria dei precedenti.

La Sezione rileva che il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto debba essere costituito dalla sommatoria dell’ammontare definitivo degli accantonamenti al FGDC stanziati nel bilancio di previsione degli esercizi precedenti e nel bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. Nell’esercizio in cui l’Ente rileverà, in relazione alle risultanze dell’esercizio precedente, il rispetto degli indicatori, l’accantonamento non verrà effettuato nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso di gestione e, in sede di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio precedente, potrà essere liberata la quota accantonata del risultato di amministrazione relativa al FGDC.

 

La redazione PERK SOLUTION

Utilizzo quota di avanzo libero prima dell’approvazione della salvaguardia equilibri

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 149/2024, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare la quota di avanzo libero, nel caso di specie per l’estinzione anticipata di prestiti, ai sensi dell’art. 187 comma 2) lett. e) del TUEL, prima dell’approvazione della salvaguardia degli equilibri.

La Sezione ricorda che la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità indicate in ordine di priorità dall’art. 187, comma 2, TUEL. L’art. 187 TUEL e il relativo principio contabile applicato (All.4/2) stabiliscono un preciso ordine di priorità per l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione – al quale l’ente locale è tenuto ad attenersi – che risponde alla finalità, perseguita dal legislatore, di preservare in prima istanza gli equilibri di bilancio e la sana e corretta gestione finanziaria dell’ente (par. 9.2.12: “l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente”). In altri termini la destinazione dell’avanzo libero di amministrazione deve essere conforme sia alle finalità sia all’ordine di priorità indicate dalla legge (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 546/2010/PAR e n. 304/2015/PAR).

Ai fini dell’applicazione dell’avanzo libero, secondo la Corte, assume pertanto rilievo il momento dell’approvazione del rendiconto, e non quello in cui il Comune provvede alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio. In altri, termini, il Comune non potrà applicare l’avanzo disponibile prima dell’accertamento attraverso l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.

In definitiva, l’ente, nell’ambito della propria autonomia e responsabilità anche in ordine alla valutazione circa l’effettiva sussistenza della condizione di equilibrio e nel rispetto del principio contabile generale della prudenza, l’ente locale potrà applicare avanzo libero prima dell’approvazione della salvaguardia equilibri.

 

La redazione PERK SOLUTION

La gestione dell’Economo deve chiudere in pareggio

La gestione economale è per sua natura una gestione per cassa, annuale, che deve chiudere in pareggio, non essendo consentita la formazione di residui (sul punto cfr. anche Sez. Veneto, n. 112/2019, Sez. Liguria n. 5/2017, Sez. Calabria n. 63/2020, Sez. Sicilia n. 640/2022; Sez. App. Sicilia, 51/A/23, ex multis). È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Veneto, con la sentenza n. 76/2024. Nel giudizio di conto avente ad oggetto il conto giudiziale dell’economo di un Comune, la Sezione ha rilevato che in base al principio contabile 4/2 (punto 6.4) “I fondi anticipati all’economo per l’espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell’esercizio al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate.”
La formazione di residui non è, quindi, compatibile né con la natura della gestione economale (che è gestione di cassa in regime di anticipazione: cfr. Sez. Veneto n. 112/2019, Sez. Valle d’Aosta n. 2/2021, Sez. Piemonte n. 45/2017, ex multis) né con i principi contabili generali (all 4.2. n. 7.1. e 7.2.; all. 4.3 es. 9 del D.Lgs. 118/2011) e con le disposizioni del TUEL (art. 153, comma 7: “Lo stesso regolamento prevede l’istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare”).

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Corretta contabilizzazione dei contributi a rendicontazione

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 40/2024, nell’ambito dell’esame della documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2023/25 ed al rendiconto per l’esercizio 2022 di un Comune,  con particolare riferimento a residui del Titolo IV delle entrate, ha ricordato che, in base a quanto previsto al punto 3.6 lett. c) primo punto dell’allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, nella contabilizzazione di tali tipi di contributi, al fine di garantire l’esatta corrispondenza dell’imputazione nei bilanci dell’amministrazione erogante e di quella beneficiaria, la prima deve impegnare l’intera spesa prevista nella delibera che dispone il contributo con imputazione ai successivi esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte della seconda e quest’ultima ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi in cui sono stati registrati gli impegni.

Essenziale allo scopo si rivela il cronoprogramma predisposto dal beneficiario e presentato al finanziatore al punto che, per garantire l’armonizzazione dei bilanci dell’uno e dell’altro, nel caso si realizzino scostamenti dell’andamento della spesa da quella programmata, occorre che il beneficiario dia tempestiva comunicazione all’ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il cronoprogramma della spesa. Entrambi gli enti dovrebbero così provvedere alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione ed alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.

Se l’ente erogatore non adotta il principio di competenza finanziaria potenziata,” l’Ente beneficiario accerta l’entrata a seguito di formale deliberazione da parte dell’ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore”. In questo caso, “l’entrata è imputata agli esercizi in cui l’ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità), sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione e resa”.

Quanto rappresentato altro non è che l’espressione del generale principio della contabilità finanziaria potenziata in base al quale possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni che si prevede saranno esigibili nell’esercizio. Diversamente operando l’ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessivi equilibri del bilancio attraverso una dilazione della capacità di spesa.

 

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Corte dei conti: acquisto di un immobile di proprietà di un cooperativa in liquidazione, debitrice nei confronti del Comune acquirente

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 36/2024/PAR, ha reso il proprio parere in merito ad un quesito posto da un Comune, in merito alla possibilità per l’Ente di acquistare un bene gravato da ipoteca costituita a favore dello stesso Comune a garanzia di un debito IMU, sia alla possibilità, di operare una prestazione in luogo di adempimento cioè la sostituzione della prestazione dovuta in denaro per il debito IMU acquisendo lo stesso immobile in sede contrattuale.

Nel parere, reso in termini generali, la Sezione ricorda, preliminarmente, che l’azione della PA può esplicarsi tanto nelle forme del diritto pubblico, quanto in quelle proprie del diritto privato. L’attività negoziale della P.A., intesa come l’insieme di atti e comportamenti preordinati, direttamente o indirettamente, al perseguimento di un fine pubblico, è espressione dell’autonomia privata della stessa che trova il proprio fondamento nella libertà di iniziativa garantita, costituzionalmente e legislativamente, a tutte le persone giuridiche, e, dunque, anche agli enti pubblici titolari sia di poteri autoritativi che della capacità di agire in base alle regole del diritto comune. La possibilità di sostituire un debito tributario IMU, costituito da una prestazione in denaro, con l’acquisizione di un immobile. Si tratterebbe, quindi, della concreta applicabilità dell’istituto della prestazione in luogo dell’adempimento, c.d. “datio in solutum”, in cui il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore acconsenta.

Non è possibile il ricorso da parte dell’Ente, al fine di sostituire un debito tributario IMU con l’acquisizione di un immobile, alla prestazione in luogo di adempimento di cui all’art. 1197 c.c., in quanto prevista dal legislatore in ambito tributario non come istituto generale, ma solo per specifiche e determinate ipotesi e non rinvenendosi, altresì, alcuna specifica disposizione in tal senso nella disciplina dell’imposta municipale propria da cui deriva il debito tributario di cui al quesito posto dall’Ente. Ferma restando l’autonomia negoziale dell’Ente nonché l’adozione delle decisioni concrete in ordine alla successiva attività gestionale di esclusiva competenza dell’amministrazione, la conclusione di un eventuale atto commutativo deve necessariamente ossequiare i principi generali di buon andamento (art. 97, c. 2, Cost.) ed imparzialità che regolano l’azione amministrativa.

La scelta di un ente pubblico di addivenire ad una rinuncia inerente alle entrate di pertinenza dell’ente stesso deve essere riconducibile ai canoni di razionalità, convenienza, logica e correttezza gestionale, avendo sempre riguardo ad una imprescindibile valutazione della “cura concreta di interessi pubblici”, che ne costituisce la causa in concreto. L’attuale previsione di cui all’art. 201 del D.Lgs. n. 36/2023 – la quale prevede al c. 4 che un atto generale dell’ente concedente determini la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione dei contratti di partenariato sociale – postula la necessaria riferibilità dell’istituto a una disciplina generale ed astratta e non già a situazioni concrete di esonero dell’obbligo tributario: essa deve predeterminare su un piano generale i criteri della successiva azione amministrativa, i quali , non potendosi riferirsi a situazioni puntuali e concrete, devono essere riferiti non tanto a crediti già esistenti (la cui cancellazione potrebbe determinare effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio considerato che i debiti tributari del cittadino sono iscritti tra i residui attivi dell’ente), bensì a profili di intervento commutativo da attuarsi in futuro.

La generale capacità di agire contemplata dall’art. 11 cc. in capo agli enti pubblici implica la doverosa funzionalizzazione anche dell’attività privatistica agli scopi di buon andamento, imparzialità e legalità che l’art. 97 Cost. assegna alle Pubbliche amministrazioni. La messa in liquidazione della Cooperativa dovrebbe fare attentamente considerare l’Amministrazione circa la possibile applicazione dell’art. 166 c. 1 lett. b) CCII alla fattispecie negoziale complessivamente prospettata. Non può invero escludersi a priori che la controparte privata possa trovarsi in una condizione di insolvenza con conseguente necessità di rispettare la par condicio creditorum e l’ordine delle legittime cause di prelazione.

 

 

La redazione PERK SOLUTION