La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, ha pubblicato un Vademecum, offrendo una guida operativa preziosa per garantire correttezza, trasparenza e tempestività nella resa dei conti giudiziali. Per gli enti locali, il suo rispetto non è solo un obbligo formale: è uno strumento essenziale per evitare rilievi, sanzioni, ma anche per contribuire a una gestione finanziaria responsabile e credibile.
Punto di partenza del documento è il censimento degli agenti contabili di ciascuna amministrazione (Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174. Codice di giustizia contabile – c.g.c. – art. 138 Anagrafe degli agenti contabili), adempimento necessario e strumentale alla “presentazione” del conto giudiziale alla propria amministrazione (art. 139 c.g.c.) e al successivo “deposito” del conto giudiziale alla Corte dei conti. Le amministrazioni comunicano alla Corte dei conti i dati identificativi degli agenti contabili tenuti alla resa del conto; è di fondamentale importanza che ogni variazione che li riguardi, sia con riferimento a ciascun agente che a ciascuna gestione, sia comunicata tempestivamente alla Sezione territorialmente competente della Corte dei conti per l’aggiornamento della banca dati (art. 138, 2° comma). Qualora il conto per quell’agente e per quella gestione non risultasse depositato, anche sulla base di dati incongruenti tra quelli presenti a sistema con quelli comunicati dall’ente, il PM promuoverà il giudizio per la resa del conto. Sono considerati agenti contabili: il tesoriere o cassiere; l’economo o responsabile della cassa interna; gli incaricati della riscossione; i consegnatari di beni; i consegnatari titoli azionari e partecipativi e chiunque maneggi denaro pubblico o custodisca beni. Sono esclusi dall’obbligo di rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna beni per solo debito di vigilanza ovvero gli “agenti amministrativi” che, peraltro, devono osservare quanto previsto dai regolamenti aziendali per la presentazione dei conti amministrativi. Non sono tenuti al conto giudiziale i soggetti che detengono beni mobili d’ufficio solo per debito di vigilanza o materiali d’uso (come registri e stampe), ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924.
In applicazione dell’art. 138 comma 4 “i conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, la Corte dei conti ha reso disponibile per tutte le amministrazioni, sul sito istituzionale www.corteconti.it il “Sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali” (SIRECO). SIRECO consente alle amministrazioni di inserire autonomamente gli agenti contabili nel sistema informativo. Tuttavia, non è consentita la modifica dei dati già inseriti: questa funzione è infatti riservata alla Segreteria della Sezione che può aggiornare l’anagrafica degli agenti contabili sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle amministrazioni o a seguito di specifica richiesta motivata entrambe da inviare via PEC.
Tutti i conti giudiziali, presentati dagli agenti contabili alle amministrazioni di appartenenza, devono essere parificati ed approvati dai competenti organi di ciascun ente e solo all’esito di detti adempimenti, depositati presso la Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei conti territorialmente competente.
La parifica dei conti delle amministrazioni locali è a cura del Responsabile del servizio finanziario e deve avvenire nel rispetto del principio di alterità tra controllore e controllato, secondo cui il soggetto che esercita il controllo non deve coincidere, né direttamente né indirettamente, con il soggetto o l’ente controllato.
Il Vademecum fornisce, inoltre, istruzioni operative puntuali sulla resa e sul deposito dei conti giudiziali. Particolare attenzione è dedicata a due aspetti cruciali i termini di presentazione e trasmissione del conto giudiziale e i compiti del responsabile del procedimento, figura introdotta dal Codice della giustizia contabile.
La redazione PERK SOLUTION