Corte dei conti: pubblicati i questionari sul bilancio di previsione 2026-2028 e rendiconto 2025

La Corte dei conti, Sezioni delle Autonomie, con le delibere n. 7/SEZAUT/2026/INPR e n. 8/SEZAUT/2026/INPR ha approvato le linee guida e i relativi questionari per la relazione dell’Organo di revisione rispettivamente sul bilancio di previsione 2026-2028 e sul rendiconto di gestione 2025.

L’impostazione del questionario sul bilancio di previsione è orientata a intercettare le principali aree di rischio della programmazione, con un’attenzione marcata alla coerenza interna del documento contabile, al mantenimento degli equilibri e alla compatibilità delle politiche di spesa con un sistema che, da un lato, conserva la funzione autorizzatoria della contabilità finanziaria e, dall’altro, evolve verso modelli economico-patrimoniali di tipo accrual.

Particolare rilievo assumono i quesiti dedicati agli equilibri finanziari e all’utilizzo del risultato di amministrazione, anche alla luce delle recenti deroghe introdotte per gli enti in disavanzo. In questa prospettiva, il questionario mira a cogliere eventuali criticità nella programmazione del fondo pluriennale vincolato, sia di parte corrente sia in conto capitale, considerato presidio essenziale della capacità programmatoria del bilancio di previsione.

Analoga attenzione è riservata alla gestione di cassa. Viene rafforzata la verifica dell’effettività del controllo previsto dal TUEL e valorizzato il ruolo del Piano annuale dei flussi di cassa, quale strumento decisivo per assicurare coerenza tra autorizzazioni di spesa e sostenibilità dei pagamenti, in linea con gli obiettivi di tempestività e con gli impegni connessi all’attuazione del PNRR.

L’attuale contesto, caratterizzato da una crescente complessità normativa e da più stringenti esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ha imposto un aggiornamento significativo dei quesiti sul rendiconto 2025 relativi al concorso finanziario degli enti territoriali, che si innesta sulle manovre già adottate negli esercizi precedenti. L’obiettivo è verificare in modo più puntuale la capacità degli enti di assorbire gli effetti cumulativi delle misure di riequilibrio e di contribuire agli obiettivi complessivi di finanza pubblica.

È stata profondamente rivista anche la sezione dedicata agli enti in dissesto, con particolare attenzione alla tenuta del bilancio stabilmente riequilibrato e alla gestione delle passività residue, così da monitorare non solo l’uscita formale dalla crisi ma la reale sostenibilità del percorso di risanamento. Parallelamente, i quesiti su PNRR e PNC sono stati ricalibrati per concentrarsi sulla fase conclusiva degli interventi, verificando la chiusura dei progetti, l’eventuale utilizzo di risorse eccedenti e gli impatti contabili derivanti da revoche o definanziamenti.

La parte dedicata alla contabilità economico-patrimoniale è stata riorganizzata in due sezioni distinte ma strettamente coordinate. Partendo dagli obblighi già vigenti nell’ambito della contabilità armonizzata, si intende richiamare l’attenzione degli enti su aspetti che diventeranno centrali nel nuovo sistema di contabilità accrual, ponendo le basi per una rappresentazione patrimoniale più attendibile e coerente sin dalla prima applicazione.

Questionario Corte dei conti sui controlli interni

Con la deliberazione n. 6/SEZAUT/2026/INPR, la Corte dei conti Sezione delle Autonomie ha approvato le Linee guida e il relativo questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’anno 2025.

L’impostazione complessiva del questionario per l’anno 2025 è orientata a rafforzare la rappresentazione del sistema dei controlli interni come processo unitario, organico e pienamente integrato, superando una visione frammentata fondata su singoli adempimenti e privilegiando invece una lettura sistemica dei flussi informativi a supporto delle decisioni strategiche e gestionali dell’ente. Il nuovo schema di relazione, configurato come questionario a risposta sintetica, si articola in sette sezioni e in un’appendice finale, finalizzate alla raccolta di informazioni omogenee con riferimento ai diversi ambiti di controllo.

La prima sezione, dedicata al sistema dei controlli interni, è volta alla ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo e alla verifica della loro piena ed effettiva operatività in conformità alle disposizioni regolamentari, statutarie e programmatorie, con particolare attenzione al numero dei report prodotti e alle eventuali azioni correttive intraprese.

La seconda sezione, relativa al controllo di regolarità amministrativa e contabile, mira a intercettare eventuali criticità connesse all’esercizio dei controlli tecnici e contabili sugli atti aventi rilevanza finanziaria e patrimoniale, nonché al funzionamento dei processi collegati alla produzione dei report e all’adozione delle conseguenti misure da parte dei responsabili dei settori organizzativi dell’amministrazione. In tale ambito viene inoltre approfondito il tema delle tecniche di campionamento impiegate per la selezione degli atti oggetto di verifica, al fine di ridurre il rischio di scelte arbitrarie e rafforzare l’affidabilità delle attività di controllo, confermando al contempo la centralità del monitoraggio dei tempi medi di pagamento quale indicatore di efficienza gestionale e di corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in coerenza con il quadro normativo che attribuisce a tali risultati rilievo diretto nella valutazione della performance dirigenziale.

La terza sezione, concernente il controllo di gestione, è stata semplificata nelle componenti meramente procedurali, mantenendo tuttavia l’attenzione sull’adozione di un sistema di contabilità analitica per centri di costo, sui relativi indicatori e sull’effettiva incidenza delle analisi di controllo nella riprogrammazione degli obiettivi dell’ente.

La quarta sezione, dedicata al controllo strategico, è finalizzata a valutare il livello di attenzione delle verifiche rispetto allo stato di attuazione dei programmi e alle metodologie utilizzate per orientare le decisioni degli organi di vertice politico nella definizione degli obiettivi strategici di programmazione, confermando in tale contesto specifici quesiti riguardanti il PIAO e le misure di prevenzione e contrasto della corruzione adottate dall’ente.

La quinta sezione, relativa al controllo sugli equilibri finanziari, è diretta a verificare l’adozione, da parte del responsabile del servizio finanziario, di adeguate linee di indirizzo e coordinamento per il corretto svolgimento delle verifiche sugli equilibri, nonché il coinvolgimento degli ulteriori soggetti interessati nel relativo processo di controllo.

La sesta sezione, concernente il controllo sugli organismi partecipati, mantiene, in un’ottica di semplificazione, i quesiti finalizzati ad accertare la presenza di strutture dedicate a tale funzione, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, sull’ambito del monitoraggio e sui profili organizzativi e finanziari.

La settima sezione, infine, dedicata al controllo sulla qualità dei servizi, è volta a evidenziare se le verifiche si estendano alla valutazione delle dimensioni effettive delle prestazioni erogate, con riferimento alla tempestività, coerenza ed esaustività delle stesse, alla misurazione della soddisfazione degli utenti, allo svolgimento di indagini di benchmarking e al coinvolgimento attivo degli stakeholder, con particolare riguardo ai sistemi di valutazione partecipativa e al loro impatto nella programmazione degli obiettivi.

L’appendice dedicata al PNRR è stata oggetto di una significativa razionalizzazione, mediante il superamento delle verifiche di natura gestionale già presidiate dai sistemi nazionali di monitoraggio e rendicontazione e la concentrazione dell’attenzione sugli aspetti essenziali di integrazione tra i controlli interni dell’ente e la governance complessiva degli interventi.

Assunzioni di personale in esercizio provvisorio

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 19/2026, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di assumere a tempo indeterminato in costanza di esercizio provvisorio, un funzionario amministrativo, assunto, precedentemente, con un contratto a tempo determinato (tale assunzione era già stata
programmata e che la relativa procedura era stata già parzialmente svolta nel precedente esercizio), ha evidenziato che il divieto di assunzione per l’assenza del PIAO non si applica alle assunzioni già precedentemente programmate, sia a livello di fabbisogno di personale che di pianificazione finanziaria, in quanto queste costituiscono la mera conclusione di una procedura che ha già trovato la sua completa previsione negli atti di programmazione degli esercizi precedenti.

La Sezione rammenta che il d.l n.113/2016 all’ art. 9, comma 1-quinquies, come novellato dall’art. 3-ter del d.l. n. 80/2021 introduce un peculiare regime in materia di assunzioni durante l’esercizio provvisorio, impedendo ai comuni di assumere personale, con qualsivoglia strumento, nelle more dell’approvazione dei bilanci di previsione e di altri strumenti contabili essenziali. Il legislatore, però, pone quale eccezione a tale regola le assunzioni a tempo determinato necessarie ad assicurare alcune funzioni ritenute indispensabili (quali ad esempio. i servizi sociali la polizia municipale, la protezione civile) o per assicurare l’attuazione del PNRR; tali incarichi potranno essere effettuati anche durante l’esercizio provvisorio, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.

Tale norma, però, non sembra potersi applicare al caso prospettato dal comune in quanto i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione per il corrente anno sono stati differiti al 28 febbraio 2026 dal decreto del Ministero per l’interno del 24 dicembre 2025. Più di recente inoltre, l’articolo 6, comma 7, del d. legge 9 giugno 2021, n.80, come modificato dalla l. 24 febbraio 2023 n. 14 di conversione del d.l. 29 dicembre 2022 n. 198 prevede che “In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell’approvazione del Piano, possono aggiornare la sotto-sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo di fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti del bilancio e nel rispetto delle regole per l’assunzione degli impegni di spesa durante l’esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 9 comma 1 quinquies ultimo periodo decreto legge 24 giugno 2016 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160”.

Anche la giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla necessità di adottare strumenti programmatori di natura provvisoria in caso di slittamento dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione , ai fini del corretto esplicarsi del ciclo del bilancio. La Sezione, da ultimo, ritiene opportuno richiamare l’Ente al pieno rispetto del principio di prudenza di cui all’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, atteso che: “anche un’applicazione coerente con la norma di legge dei vincoli gestionali propri dell’esercizio provvisorio possa non rivelarsi sufficiente al fine di garantire un equilibrio finanziario tendenziale del bilancio dell’ente.

Corte dei conti: “Transazione fiscale” su tributi locali

Con la deliberazione n. 8/2026/PAR, la Corte dei conti Sez. Toscana esamina la possibilità per un Comune di accettare una proposta transattiva formulata nell’ambito dell’esecuzione di un concordato preventivo liquidatorio, consistente nel pagamento del solo tributo con rinuncia integrale a interessi e sanzioni.

Il principio di carattere generale, dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria impone che l’obbligazione tributaria non possa essere liberamente modificata o negoziata tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Tale assunto trova fondamento nell’articolo 23 della Costituzione, secondo il quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. L’obbligazione tributaria, per effetto di tale previsione costituzionale, è istituita e regolata da disposizioni di legge imperative e, pertanto, vincolanti sia per i soggetti passivi del tributo, sia per l’Ente impositore. Ne consegue, per quanto qui di interesse, che “il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali.

L’istituto della transazione fiscale introdotto dall’art. 182-ter della c.d. “legge fallimentare concerne solo i tributi e i relativi accessori “amministrati dalle agenzie fiscali”, nonché i contributi “amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie” e relativi accessori. In virtù di tale norma, nell’ambito del concordato preventivo (commi da 1 a 4) e dell’accordo di ristrutturazione (commi 5 e 6), il debitore ha la possibilità di proporre la riduzione o la dilazione dei predetti tributi “amministrati” e dei menzionati contributi.

Il campo applicativo dell’istituto disciplinato dall’art. 182-ter concerne l’aspetto meramente “gestionale-amministrativo” del tributo e non anche la sua natura o tipologia, conseguendone che oggetto della c.d. “transazione fiscale” possono essere sia i tributi erariali che quelli locali, laddove amministrati dalle agenzie fiscali, in forza di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 300 del 1999.

Il fatto che il legislatore abbia più volte riformato la materia senza includere espressamente i tributi locali, pur a fronte di sollecitazioni dottrinali e giurisprudenziali e persino di una delega legislativa in tal senso, viene interpretato come scelta consapevole e dunque ostativa a un’estensione analogica dell’istituto. La proposta transattiva indicata dall’ente risulta formulata nella fase di esecuzione di un concordato preventivo di tipo liquidatorio, dopo l’omologazione dello stesso da parte del tribunale e riguarda crediti sorti dopo l’omologazione del concordato stesso. La fattispecie prospettata dall’ente, per la Sezione, non è riconducibile al perimetro applicativo della norma, essendo quest’ultimo riferito alle proposte transattive – relative a debiti preesistenti – formulate, in una fase procedurale diversa, antecedente a quella di redazione del Piano di cui all’art. 160 o nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione del debito, di cui all’articolo 182-bis.

La deliberazione, pur giungendo a una conclusione negativa, segnala l’evoluzione normativa che consente agli enti territoriali di introdurre forme di definizione agevolata delle proprie entrate, evidenziando così un equilibrio tra rigidità dei principi tributari e progressiva apertura a strumenti di gestione più flessibili ed efficaci.

Nota Anci alla Legge 7 gennaio 2026, n. 1 in materia di funzioni della Corte dei conti

Anci ha pubblicato una prima nota di lettura alla legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2026 ed è entrata in vigore il 22 gennaio 2026.

Il provvedimento introduce innovazioni di rilievo sia con riguardo al regime della responsabilità amministrativo-contabile, sia in relazione alla tipologia e alle modalità dei controlli esercitati dalla magistratura contabile, prevedendo inoltre una delega legislativa finalizzata alla revisione del relativo assetto organizzativo.

L’intervento normativo si inserisce nel solco delle misure adottate negli anni successivi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, volte a sostenere la ripresa dell’azione amministrativa e a contrastare i fenomeni comunemente definiti di “burocrazia difensiva” e “paura della firma”. In tale contesto, l’articolo 21 del decreto-legge n. 76 del 2020 aveva introdotto, in via temporanea, una limitazione della responsabilità amministrativo-contabile ai soli casi di dolo, escludendo la rilevanza della colpa grave, salvo le ipotesi di omissione o inerzia del soggetto agente. Questa disciplina emergenziale è stata oggetto di successive proroghe, da ultimo fino al 31 dicembre 2025.

Sulla disposizione si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 132 del 16 luglio 2024, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale in ragione del carattere provvisorio della normativa e dell’eccezionalità del contesto in cui era stata adottata. La stessa Corte ha tuttavia evidenziato l’esigenza di una riforma organica della responsabilità amministrativa capace di realizzare un equilibrio più adeguato tra la funzione deterrente dello strumento risarcitorio, posta a tutela del buon andamento dell’azione amministrativa, e la necessità di evitare che un’eccessiva esposizione al rischio di responsabilità produca effetti paralizzanti sull’operato dei funzionari pubblici.

In questo quadro si colloca la nuova legge, approvata definitivamente il 27 dicembre 2025, che interviene sul regime complessivo della responsabilità amministrativa e conferisce al Governo una delega per la revisione dell’organizzazione della Corte dei conti. Tra le innovazioni di maggiore rilievo si segnala l’ampliamento dell’esclusione della responsabilità per colpa grave con riferimento agli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità, esclusione che non risulta più circoscritta ai soli profili esaminati in sede di controllo, ma si estende anche agli atti presupposti richiamati o allegati che costituiscono il fondamento logico-giuridico dell’atto controllato.

Allo stato, tale novità non determina effetti diretti e immediati sugli enti locali, poiché gli atti da essi adottati non sono attualmente assoggettati al controllo preventivo di legittimità. L’individuazione degli atti degli enti locali di particolare rilevanza e complessità da sottoporre a tale forma di controllo è infatti demandata ai futuri decreti attuativi previsti dalla delega legislativa.

 

Corte dei conti: la gestione delle economie dei progetti PNRR Digitali

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con la deliberazione n. 1116/2025/SRCPIE/PAR, in riscontro ad una serie di quesiti posti da un Comune, fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo delle economie delle risorse derivanti dagli avvisi a lump sum del programma “PA Digitale 2026”.

Sotto il profilo contabile, la Corte evidenzia che il meccanismo di rendicontazione ed erogazione di tali risorse comporta due principali conseguenze:

  • le entrate non sono mai assoggettate a vincolo di cassa, perché nel momento in cui sono erogate l’ente ha già effettuato la spesa, anticipandola con risorse proprie;
  • tali entrate, inizialmente vincolate ad una specifica spesa, non lo sono più necessariamente, né per intero, una volta che l’obiettivo previsto dal Piano sia stato conseguito.

Una volta venuto meno il vincolo alla copertura di una specifica spesa, l’entrata in questione rimane, peraltro, di natura non ricorrente e – eventualmente – anche in conto capitale: continuano pertanto ad applicarsi i generali limiti che discendono da tali qualificazioni. Il loro impiego per il finanziamento di spese di carattere ricorrente è quindi generalmente escluso. Resta naturalmente in facoltà dell’Amministrazione impartire discrezionalmente alle risorse “liberate” un nuovo, specifico vincolo di destinazione, facendo riacquistare alle stesse la natura di entrate vincolate (si v. in proposito l’art. 187, comma 3-ter, lettera d) TUEL).

La direttiva del Dipartimento della Trasformazione digitale, relativa alla gestione degli importi residui derivanti dal finanziamento degli avvisi pubblici a lump sum previsti dalle misure della M1C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si limita a suggerire” e non impone obblighi giuridici: non configura quindi un vincolo di destinazione ai sensi delle norme contabili. Tuttavia, l’Amministrazione non può semplicemente ignorare le indicazioni della direttiva: è tenuta ad agire in modo ragionevole e trasparente, motivando con chiarezza eventuali scelte diverse. In pratica, deve spiegare perché ritiene più opportuno un diverso utilizzo dei fondi, pur restando libera di farlo.

La Corte risponde positivamente alla possibilità di utilizzare le economie realizzate per il pagamento dei canoni dei servizi cloud degli esercizi successivi, impegnando la relativa spesa e imputandola agli esercizi esigibilità (con conseguente formazione di FPV di parte corrente). È comunque opportuno che l’ente locale individui quanto prima le fonti di copertura alternative per il periodo successivo all’esaurimento di tali risorse.

 

La redazione PERK SOLUTION

Registrazione dell’impegno, individuazione della copertura finanziaria ed imputazione degli incentivi per funzioni tecniche

Il sistema degli incentivi tecnici, volto a remunerare il personale interno impegnato nelle funzioni tecniche connesse alla realizzazione di lavori, servizi e forniture, si fonda su una logica uniforme, che prescinde dal tipo di procedura adottata o dal contratto scelto dall’ente per l’affidamento. La ratio dell’istituto è quella di riconoscere un compenso aggiuntivo per l’effettivo svolgimento di attività tecniche tipizzate dal legislatore (progettazione, direzione lavori, collaudo, verifica e altre funzioni analoghe), assumendo le relative responsabilità in sede di erogazione.

La disciplina contabile di riferimento, contenuta nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, paragrafo 5.2), prevede un meccanismo articolato di doppia registrazione. In sintesi:

  • gli impegni di spesa per incentivi tecnici vengono inizialmente registrati a carico degli stanziamenti relativi ai lavori, servizi o forniture cui gli incentivi si riferiscono;
  • tale registrazione avviene dopo la sottoscrizione del contratto integrativo del personale relativo all’anno di riferimento e con imputazione all’esercizio in corso;
  • viene quindi emesso il mandato di pagamento in favore dell’Ente e contestualmente registrato l’accertamento dell’entrata per pari importo.

Successivamente, in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, si procede all’impegno della spesa per incentivi tecnici nell’esercizio in cui l’obbligazione verso i dipendenti diventa esigibile, a valere sugli stanziamenti della spesa di personale.

È quanto ha ribadito la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 355/2025/PAR, in risposta ad una richiesta di chiarimento in merito alla modalità di registrazione dell’impegno, individuazione della copertura finanziaria ed imputazione dell’incentivo ex art. 45 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per le concessioni, alla luce della vigente normativa. In particolare, l’Ente ha chiesto di sapere “se sia possibile per le concessioni, prevedere la registrazione dell’impegno degli incentivi tecnici ex art. 45 comma 3 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 a valere direttamente sugli esercizi di esigibilità della spesa, anziché imputare l’intero impegno sull’esercizio in corso di gestione nell’ambito degli stanziamenti di spesa corrente appositamente destinati a quanto in oggetto. Così facendo il mandato in quietanza di entrata a favore del titolo terzo tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, da emettere per permettere la contabilizzazione dell’incentivo fra le spese di personale, non verrebbe emesso per l’intero importo nell’anno di inserimento dell’incentivo nel fondo per il salario accessorio, ma con gradualità nei vari esercizi del bilancio in coincidenza della liquidazione dell’incentivo ai dipendenti”.

Sussiste un sistema omogeneo della loro contabilizzazione che prescinde dalla procedura seguita e quindi dalla tipologia di contratto prescelto dall’ente nell’affidamento di lavori, servizi e forniture.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

La gestione delle farmacie comunali costituisce servizio pubblico locale di rilevanza economica

Con la deliberazione n. 336/2025, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nel fornire riscontro alla richiesta di in un Comune, in merito alla qualificazione del servizio svolto da una società mista che gestisce la farmacia comunale, ha confermato l’orientamento per cui la gestione delle farmacie comunali costituisce servizio pubblico locale di rilevanza economica, assoggettato alle regole generali in tema di concorrenza, finanza pubblica e governance delle partecipate.

Il quesito nasce a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 luglio 2025 (causa C-715/23), che avrebbe, secondo l’amministrazione istante, qualificato la gestione di una farmacia come servizio sociale. L’ente locale ha chiesto se tale qualificazione incida sui criteri di sostenibilità finanziaria e programmazione economica applicabili ai piani economico-finanziari del servizio; sugli obblighi di bilancio e di controllo derivanti per il Comune socio della società mista; e, infine, sulle funzioni di controllo della Corte dei conti, in relazione agli strumenti di vigilanza e ai piani di razionalizzazione delle partecipate.

Richiamando l’art. 9 della legge n. 475 del 1968, come modificato dalla legge n. 362 del 1991, la Corte ha ricordato che le farmacie comunali possono essere gestite:

  • in economia;
  • tramite azienda speciale;
  • mediante consorzio tra comuni;
  • o attraverso società di capitali miste tra il comune e farmacisti dipendenti della farmacia comunale.

In questo contesto, è ammesso anche l’affidamento a terzi mediante gara pubblica o procedura a doppio oggetto, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023). La Sezione ha chiarito che la pronuncia europea del 10 luglio 2025 non ha qualificato la gestione delle farmacie come servizio sociale, ma si è limitata a stabilire che tale attività rientra, ai fini delle concessioni, tra i “servizi sociali e altri servizi specifici” di cui all’art. 19 della direttiva 2014/23/UE.

La Corte di giustizia ha anzi ribadito che la gestione di una farmacia, consistente principalmente nella vendita retribuita di medicinali e nella consulenza professionale, non rientra tra i servizi non economici di interesse generale.

Ne deriva che il servizio farmaceutico comunale mantiene natura di servizio pubblico di rilevanza economica, come da costante giurisprudenza amministrativa e contabile, e non può essere assimilato ai servizi sociali di cui alla legge quadro n. 328/2000, che non include le farmacie tra le prestazioni sociali. Pertanto, le società, anche miste, che gestiscono farmacie comunali restano soggette alle disposizioni del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) in materia di partecipazioni pubbliche; al d.lgs. n. 201/2022 sui servizi pubblici locali e al d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), secondo i rispettivi ambiti di competenza.

La Corte dei conti ha richiamato la propria deliberazione n. 348/2017/PAR, ribadendo che la gestione delle farmacie comunali, pur caratterizzata da una finalità sociale, non è esente dai vincoli di finanza pubblica e deve osservare le regole sulla razionalizzazione e sul controllo delle partecipate. La specificità del servizio, anche alla luce dell’art. 32 della Costituzione, non può giustificare deroghe ai principi di equilibrio economico-finanziario e di sostenibilità della gestione.

La funzione sociale del servizio, pur rilevante sul piano costituzionale, non ne muta la natura economica, né incide sugli obblighi contabili o sui poteri di controllo dell’ente locale e della magistratura contabile.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizi sociali, Corte dei conti: Squilibri territoriali in spesa pro-capite Comuni

La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2025/FRG ha presentato la “Relazione sulla spesa sociale negli enti territoriali” (esercizi 2019-2024), mettendo in luce tensioni rilevanti nella distribuzione e nell’efficacia delle risorse destinate ai servizi sociali nei Comuni.

I principali elementi emersi

  1. Spesa pro capite molto differenziata: in vaste aree del Paese la spesa sociale pro-abitante risulta «bassa e strutturalmente insufficiente», nonostante un bisogno sociale più elevato. A titolo esemplificativo, l’area insulare guida con circa 289 euro pro capite nel 2024, mentre il Sud continentale registra circa 131 euro pro capite
  2. Prevalenza della spesa corrente rispetto agli investimenti: la Relazione segnala che gran parte delle risorse viene destinata alla gestione immediata dei bisogni (spesa corrente), mentre l’investimento in strutture, innovazione e rafforzamento dei servizi sociali resta debole.
  3. Fattori demografici e socio-economici aggravanti: l’invecchiamento della popolazione, la bassa natalità e livelli di istruzione inferiori alla media europea pesano sulla sostenibilità del sistema dei servizi sociali e rischiano di accentuare le sperequazioni territoriali.
  4. Modello di erogazione misto e differenziato: i servizi sociali vengono gestiti attraverso una combinazione di soggetti pubblici e del Terzo settore (cooperative, associazioni, fondazioni). Le procedure aperte assorbono la quota maggiore in termini finanziari, ma nei piccoli Comuni prevalgono gli affidamenti diretti.

L’analisi evidenzia un dualismo: da un lato, aree con risorse maggiori riescono a offrire livelli di erogazione più elevati; dall’altro, territori fragili rischiano di restare indietro, con conseguenze sia sull’accesso ai servizi sia sull’equità reale fra cittadini. Ciò genera due ordini di problemi:

  • Orizzonte quantitativo: se la spesa pro capite è troppo bassa in aree con forte bisogno, aumenta il rischio che i diritti sociali non siano garantiti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.
  • Orizzonte qualitativo-di efficienza: la scarsità di investimenti limita la capacità delle Amministrazioni locali di innovare, sviluppare nuovi modelli di servizio e rispondere a bisogni emergenti (ad esempio, in ambito di inclusione sociale, disabilità, anziani non autosufficienti).

La Corte propone due linee strategiche per affrontare le criticità: rafforzare i meccanismi nazionali di redistribuzione verso le aree meno dotate, per garantire standard minimi omogenei di servizi sociali; potenziare le amministrazioni locali più deboli: non solo tramite trasferimenti finanziari, ma anche attraverso azioni di capacity building, supporto organizzativo e sviluppo di competenze gestionali.

Non basta incrementare la spesa sociale, ma è necessario che essa sia equa, sostenibile e capace di accompagnare la trasformazione del welfare locale. Le risorse devono essere allocate tenendo conto della domanda effettiva di assistenza, della capacità amministrativa degli enti territoriali e di una visione strategica che connetta corrente e investimento.

La redazione PERK SOLUTION

Fondo Garanzia Debiti Commerciali si libera nell’esercizio immediatamente successivo

«Il secondo periodo del co. 863 dell’art. 1 della l. n. 145/2018, per effetto delle modifiche ad esso apportate dall’articolo 38-bis della l. n. 58/2019, va interpretato nel senso che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato, in sede di rendiconto, nell’esercizio immediatamente successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del co. 859 del medesimo art. 1». È questo il principio di diritto espresso dalla Corte dei conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 20/SEZAUT/2025/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per le Marche con deliberazione n. 92/2025/QMIG.

In sostanza, le risorse accantonate al FGDC nell’esercizio T, eventualmente sommate a quelle già accantonate nel corso degli esercizi precedenti, potranno essere liberate nell’esercizio T+1, a condizione che, al 31 dicembre dell’anno T, siano stati rispettati i requisiti relativi ai tempi di pagamento e alla riduzione dello stock di debito commerciale. La previsione per cui l’accantonamento può essere liberato nell’esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma è motivata dalla circostanza che «solo a fine anno, con la chiusura dell’esercizio, l’Ente dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dell’indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nell’anno» (Corte conti, Sez. contr. Piemonte, del. n. 12/2023/PRSE; Corte conti, Sez. contr. Lombardia, del. n. 265/2024/PRSE; Corte conti, Sez. contr. Abruzzo, del. n. 288/2023/PRSE; Corte conti, Sez. contr. Veneto, del. n.  9/2025/PRSP).

La Sezione delle autonomie ritiene di propendere per l’interpretazione strettamente aderente al dato letterale del co. 863, nel senso che il Fondo vada liberato nell’esercizio immediatamente successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di legge. Ciò in quanto appare eccessivamente afflittiva, e financo lesiva del principio autonomistico, l’interpretazione restrittiva secondo cui l’inciso “il fondo è liberato nell’esercizio successivo”, contenuto nell’art. 1, co. 863, l. n. 145/2018, deve essere inteso come “nella contabilità dell’esercizio successivo”, ossia nel risultato di amministrazione dell’esercizio successivo, «in ossequio al principio di continuità dei bilanci».

 

La redazione PERK SOLUTION