Nell’affidamento sotto soglia di lavori, servizi e forniture va sempre rispettato il principio di rotazione. Pertanto il reinvito al contraente uscente scelto con procedura non aperta al mercato deve avere carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente.
E’ quanto ribadito dall’Autorità Anticorruzione con delibera n. 666 del 28 settembre 2021.
L’indagine avviata da Anac in seguito all’esposto di alcuni consiglieri comunali rileva come la gestione dell’Amministrazione comunale di lavori riguardanti manutenzione del verde pubblico e servizi cimiteriali sia stata caratterizzata da approssimazioni e/o irregolarità, in violazione delle procedure per l’affidamento degli appalti. Inoltre è emersa una non corretta computazione dell’importo a base d’asta dell’appalto con connesso frazionamento degli affidamenti. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto – afferma Anac – non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti relative alle soglie europee. Il valore dell’appalto deve essere quantificato al momento dell’invio dell’avviso di indizione della gara o del bando di gara. Anche nel caso di affidamenti sotto soglia, inferiori ai 40.000 euro, l’amministrazione è tenuta al rispetto della legge, a cominciare dal rispetto del principio di rotazione. Non può, pertanto, avvalersi sempre dello stesso operatore economico, scelto in maniera discrezionale.
Anac, inoltre, ha riscontrato varie inadempienze da parte dell’amministrazione comunale “che non può dirsi nel complesso efficiente ed improntata ai principi di buona amministrazione atteso che per due anni consecutivi (il 2017 e il 2018) il bilancio previsionale non risulta essere stato approvato nei termini stabiliti, con conseguente avvio dell’esercizio provvisorio”.
ANAC, chiarimenti in materia di subappalto. Cambia la quota complessiva raggiungibile
Nella seduta del Consiglio del 6 ottobre, l’Autorità ha affrontato il tema dei subappalti, fornendo chiarimenti per l’utilizzo.
Fino alla riforma del decreto Semplificazioni era consentita una quota specifica di subappalto, distinta e separata da quella generale del 30%, in modo tale che la quota subappaltabile complessiva poteva arrivare al 70%. Ora la quota subappaltabile è stata innalzata transitoriamente al 50%, ma tale limite risulta la quota massima complessiva raggiungibile. Pertanto, il limite massimo di opere subappaltabili deve essere calcolato con riferimento al valore complessivo del contratto, senza poter distinguere (come era precedentemente) tra categorie super specialistiche e altre categorie di lavorazioni.
In tal senso, pur essendo innalzato il limite generale in subappaltabilità al 50%, risulta esclusa la possibilità di subappaltare la percentuale ulteriore delle lavorazioni rientranti nelle categorie super specialistiche. Questo vale nella fase transitoria attuale. Nel periodo definitivo, a partire dal 1° novembre 2021, si affermerà il regime della subappaltabilità integrale delle opere fatte salve le opere da eseguire a cura dell’aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto. Si assisterà, quindi, all’abbattimento di ogni limite quantitativo generale e predeterminato al subappalto.
Le stazioni appaltanti saranno chiamate a indicare nei documenti di gara le prestazioni oggetto del contratto di appalti non subappaltabili da eseguire a cura dell’aggiudicatario. Pertanto, dal prossimo 1° novembre entra a regime la subappaltabilità integrale del contratto, salvo disposizioni speciali degli atti di gara per parti di opera singolarmente indicate.
L’impatto sul mercato di tale nuova disciplina è sensibile e particolarmente rilevante. Rappresenta un approdo cui il Legislatore nazionale giunge dopo trent’anni di travagliato rapporto con la Corte di Giustizia della Ue. La giurisprudenza recente della Corte di Giustizia (novembre 2019), infatti ha posto fine al problema con due pronunce, investendo la disciplina italiana.
Affidamento di servizi sociali. In consultazione on line le nuove linee guida ANAC
L’Autorità Anticorruzione è intervenuta (seduta del 28 settembre 2021) sull’affidamento dei servizi sociali stilando nuove linee guida utili per migliorare il rapporto fra gli enti del terzo settore e le imprese. Prima di arrivare all’adozione definitiva, le nuove linee guida sono sottoposte a consultazione online, consentendo a tutti i soggetti interessati operanti nel settore di poter inviare osservazioni entro il 15 novembre 2021.
L’obiettivo di Anac è di favorire la diffusione di buone pratiche nell’affidamento dei servizi sociali, in modo da assicurare il pieno rispetto del codice dei contratti pubblici, e l’osservanza dei principi di pubblicità, trasparenza, economicità, efficienza e parità di trattamento. Inoltre l’Autorità punta a fare assicurare maggiore qualità delle prestazioni attraverso la garanzia di professionalità dei prestatori di servizi e il monitoraggio dell’esecuzione del contratto.
In tal modo Anac intende agevolare le stazioni appaltanti nell’individuare la normativa applicabile agli specifici affidamenti, garantendo sempre il rispetto del codice dei contratti. Infine, le indicazioni di Anac sono volte a favorire l’omogeneità dei procedimenti amministrativi, sviluppando migliori pratiche.
Il documento interviene a seguito dell’approvazione del decreto legge semplificazioni che innova le disposizioni del codice sugli affidamenti di servizi sociali realizzando quel coordinamento tra i due sistemi normativi che finora era mancato. L’effetto che ne consegue è una riduzione dell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici alle sole fattispecie ivi espressamente previste e l’applicazione, a tutte le altre procedure di affidamento, attività amministrative in materia di contratti pubblici e forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, (codice del Terzo settore, di seguito CTS), delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il documento si concentra sulle procedure di affidamento assoggettate alle disposizioni del codice dei contratti pubblici. Per quanto concerne gli istituti disciplinati dal codice del Terzo settore, si rimanda alle indicazioni fornite con Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/3/2021 avente ad oggetto Le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli articoli 55-57 del CTS. Tale documento disciplina gli istituti della co-programmazione, co-progettazione, le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, i trasporti sanitari di emergenza e urgenza. Si ritiene che le indicazioni ivi contenute possano ispirare la redazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, dei regolamenti interni che disciplinano le procedure di affidamento di servizi sociali esclusi dall’ambito di applicazione del codice e l’utilizzo degli istituti previsti dal CTS in base alla propria autonomia regolamentare e organizzativa.
Allegati:
Schema Linee guida affidamenti servizi sociali documento in consultazione
Schema Linee guida affidamenti servizi sociali Relazione AIR
Modulo osservazioni
ANAC, Affidamenti in-house è l’eccezione non la regola
Nella seduta del Consiglio dell’8 settembre scorso, l’ANAC ha approvato la proposta di Nuove Linee guida in fatto di affidamenti in-house per le società pubbliche. Prima di ricorrere ad assegnazioni di appalti e concessioni in-house, le stazioni appaltanti dovranno fornire e rendere pubbliche con precise motivazioni di convenienza economica e sociale le ragioni che portano a scegliere l’in-house, invece della gara. In tal modo mettendo in grado anche cittadini e operatori economici esclusi dall’in-house di verificare e controllare se tali motivazioni esistano veramente, o sono soltanto uno strumento fittizio da parte di amministrazioni pubbliche e società controllate per evitare la gara.
ANAC dà indicazioni precise su come va effettuata tale dichiarazione. Soprattutto ribadisce il principio che senza una motivazione adeguata l’affidamento di appalti e concessioni in-house è da considerarsi illegittimo. L’utilizzo ampio ed eccessivo, finanche indiscriminato, dell’in-house, che porta gli enti locali ad assegnare in affidamento diretto fino al 93% delle assegnazioni, lasciando alle gare per i servizi una quota irrisoria pari a soltanto il 5% del totale, ha spinto l’Autorità a intervenire con forza.
Infatti l’abuso dell’in-house significa carenza di trasparenza, eccesso di discrezionalità, applicazione del processo senza gara a situazioni opache. Spesso poi le società affidatarie risultano prive di requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa. E soprattutto non presentano chiare ragioni di convenienza economica per tale affidamento, mostrando più una volontà di evitare la gara e privilegiare l’assegnazione diretta. Tutto questo senza alcuna preventiva verifica comparativa che spieghi in quale posizione stiano gli affidamenti decisi rispetto al benchmark di settore.
Nell’ambito della gestione dei rifiuti, per esempio, gli affidamenti in-house sono quasi il 70% del totale: settanta affidamenti su 105 nel quadriennio 2016-2020.
Potere sanzionatorio esercitato dall’ANAC ed imprecisioni formali
Il potere sanzionatorio esercitato dall’ANAC nei confronti dei concorrenti di gara pubblica ha natura vincolata di talché, eventuali imprecisioni o deficit formali rinvenibili nel percorso procedimentale e, soprattutto, nel provvedimento sanzionatorio, non possono condurre all’annullamento del provvedimento impugnato, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31 agosto 2021, n. 6119, nell’accogliere il ricorso presentato dall’ANAC, contro una Società, riformando la sentenza del TAR Lazio, Sez. I, del 14 dicembre 2018, ha evidenziato che in sede di esercizio del potere sanzionatorio esercitato dall’Anac nei confronti dei concorrenti di gara pubblica – ai sensi dell’art. 40 del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato con delibera del 26 febbraio 2014 – ciò che deve intervenire, ai fini del rispetto del termine perentorio di 60 giorni dalla acquisizione della documentazione e/o delle informazioni utili alla formulazione di una contestazione di addebito, è l’inoltro, da parte della unità organizzativa competente per i procedimenti sanzionatori, della proposta di avvio del procedimento al Consiglio dell’Autorità per acquisirne l’approvazione; mentre non rileva la data dell’approvazione della proposta da parte dell’organo deliberante, nonché quella, ulteriore, della comunicazione all’interessata.
Il Regolamento unico di cui trattasi costituisce promanazione della norma primaria di cui all’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006, che stabilisce che “Il regolamento dell’Autorità disciplina l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell’apertura dell’istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti”.
Ciò posto, l’art. 40, comma 2, del Regolamento fa emergere che, ai fini del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni di cui al primo periodo, occorre avere riguardo, da un lato, alla “acquisizione della documentazione e/o delle informazioni utili alla formulazione di una contestazione di addebiti” (dies a quo), dall’altro, “all’invio della comunicazione di avvio del procedimento in Consiglio per la necessaria approvazione” (dies ad quem); nel secondo periodo la norma stabilisce poi che, in caso di approvazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio va effettuata entro 30 giorni dal relativo deliberato.
Pertanto, ciò che deve intervenire ai fini del suo rispetto è l’inoltro da parte della competente U.O.R. della proposta di avvio del procedimento al Consiglio dell’Autorità per acquisirne l’approvazione.
Non rileva, invece, la data dell’approvazione della proposta da parte dell’organo deliberante, nonché quella, ulteriore, della comunicazione all’interessata.
Centrali d’acquisto, le indicazioni di ANAC
Con un Comunicato del Presidente del 7 luglio 2021, ANAC interviene sull’aggregazione delle centrali d’acquisto, e sugli obblighi di fornitore e amministrazione. Il chiarimento serve di supporto per le amministrazioni e gli enti nella gestione degli accordi e delle convenzioni, indicando la corretta applicazione della normativa vigente e l’esatta ripartizione delle competenze tra centrale d’acquisto, fornitore e amministrazione.
In particolare, le centrali di committenza e i soggetti aggregatori:
• supportano le stazioni appaltanti nella pianificazione dei fabbisogni e nel monitoraggio dei consumi e della spesa, al fine della corretta quantificazione della domanda complessiva e, quindi, dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento dell’accordo quadro o della convenzione.
• pianificano, sulla base dei fabbisogni comunicati dalle stazioni appaltanti interessate, le gare da approntare nel periodo di riferimento;
• definiscono chiaramente le modalità di adesione all’accordo quadro/convenzione, la capienza massima dell’accordo e i limiti quantitativi imposti a ciascuna stazione appaltante.
• definiscono, altresì, le condizioni e le modalità per l’adesione in misura superiore rispetto al fabbisogno stimato, ad esempio, richiedendo la sottoscrizione di un nuovo contratto con il fornitore nei limiti della capienza massima dell’accordo/convenzione;
• disciplinano, in modo chiaro e dettagliato, gli obblighi posti a carico del fornitore. Lo stesso può impegnarsi nei limiti dell’importo massimo previsto nell’accordo/convenzione; pertanto, al fine del rispetto di tale limite, è essenziale procedere al monitoraggio costante delle adesioni, prevedendo idonee azioni di comunicazione e di controllo, con individuazione dei soggetti responsabili. Con riferimento ai contratti destinati ad un elevato numero di stazioni appaltanti, sarebbe preferibile la previsione di un sistema di controllo automatizzato che blocchi nuove adesioni al raggiungimento della capienza massima dell’accordo;
• controllano l’esecuzione dell’accordo quadro/convenzione, anche al fine del monitoraggio dei consumi e della spesa. Tale attività è distinta rispetto al controllo in merito all’esecuzione dei contratti discendenti, che è rimesso, invece, alla singola amministrazione;
• possono prevedere, nel bando di gara, misure per garantire la continuità del servizio o della fornitura nel caso in cui la capienza massima sia raggiunta prima del termine fissato di vigenza dell’accordo quadro/convenzione, quali la possibilità dell’attivazione di lotti aggiuntivi per il caso in cui sia esaurita la capienza dell’accordo con riferimento ad alcuni lotti.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
ANAC: In GU il nuovo regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio
È stato pubblicato in G.U. n. 145 del 19 giugno 2021 il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, approvato dall’ANAC nell’adunanza del del 12.5.2021. Le revisioni apportate al testo del regolamento sono orientate, principalmente, ad introdurre la regola che le comunicazioni e le notificazioni dell’Autorità, concernenti il procedimento sanzionatorio, sono effettuate direttamente dall’Autorità ordinariamente presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario della sanzione. Inoltre, il novellato regolamento stabilisce, nei casi di mancanza di PEC, in deroga alla modalità ordinaria, che le comunicazioni e le notificazioni possano essere effettuate all’indirizzo di residenza dell’interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
È stato, altresì, pubblicato in G.U. il Provvedimento del 12 maggio 2021 dell’ANAC, recante “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità nazionale anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì comportamento”.
L’Autorità avvia il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui al regolamento d’ufficio, nei casi in cui, nel corso di accertamenti o ispezioni, siano emersi comportamenti configurabili come ipotesi di omessa adozione, ovvero sulla base di segnalazioni ad essa pervenute. Nel caso di segnalazioni gravemente incomplete o palesemente infondate il responsabile del procedimento dispone il mancato avvio del procedimento, informandone il Consiglio attraverso una notizia riassuntiva trimestrale. Qualora i soggetti interessati ne facciano richiesta, l’Autorita’ da’ comunicazione del mancato avvio del procedimento. Il responsabile, nel caso in cui disponga l’avvio del procedimento, comunque entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza della presunta omessa adozione dei provvedimenti , ne da’ comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e’ destinato a produrre effetti diretti e al soggetto esterno all’Autorita’ che ha formulato la segnalazione. La medesima comunicazione deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento in corso.
Nel caso in cui, per il rilevante numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, l’Autorita’ provvede a rendere noti gli elementi essenziali del procedimento mediante forme di pubblicita’ idonee di volta in volta stabilite dalla medesima, tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorita’.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Consiglio di Stato ed Anac hanno sottoscritto un accordo per la condivisione dei dati sugli appalti pubblici
E’ stato sottoscritto oggi a Palazzo Spada, dal presidente dell’Anac Giuseppe Busia e dal presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi il protocollo d’intesa triennale che consentirà lo scambio di tutte le informazioni contenute nella Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici gestita dall’Autorità nazionale anticorruzione.
Con il protocollo, le parti intendono regolare il trasferimento di dati dall’Anac al Consiglio di Stato, al fine di assicurare la condivisione, l’integrazione e la circolarità del patrimonio informativo e dei dati sugli appalti pubblici, per garantire accessibilità unificata, reciproca collaborazione, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara, in tutte le loro fasi. Tali informazioni verranno utilizzate dalle parti ai soli fini delle proprie attività istituzionali.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
ANAC, osservazioni sulla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche
Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha inviato al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio e al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un atto di segnalazione con il quale sono state formulate alcune osservazioni in merito alla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici.
L’Autorità segnala l’opportunità di estendere anche ai contratti di concessione e a quelli di partenariato pubblico privato la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche attinenti le attività di programmazione e gestione delle gare e di esecuzione e collaudo dei contratti di lavori, servizi e forniture. Particolare attenzione viene rivolta anche alla mancata attuazione da parte di numerose amministrazioni aggiudicatrici delle disposizioni di cui all’articolo 113 del Codice, relativamente alla mancata adozione da parte delle stesse del regolamento per la ripartizione degli incentivi, di cui al comma 3 del predetto articolo, e della mancata costituzione del fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo. Tali inadempimenti, per i quali il Codice non prevede alcuna forma di sanzione o di potere di intervento dell’Autorità, determinano l’impossibilità di riconoscere gli incentivi per le funzioni tecniche ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici con grave danno per gli stessi.
Infine, nell’Atto di segnalazione si auspica un tempestivo intervento legislativo che consenta di superare le incertezze applicative conseguenti dal nuovo orientamento giurisprudenziale, espresso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nei pareri n. 145 del 3.2.2021 e n. 281 del 1.3.2021, circa l’inammissibilità di una diposizione regolamentare che disponga la sostanziale retroattività del proprio ambito applicativo, che preclude la possibilità per gli emanandi regolamenti di riconoscere gli incentivi per le attività riferibili a procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice ma precedentemente alla data di entrata in vigore degli stessi, che potrebbe costituire un ulteriore elemento di ostacolo all’adozione dei regolamenti medesimi.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Dall’ANAC suggerimenti alle PA per garantire la partecipazione alle gare delle imprese in difficoltà
Con comunicato del 13 aprile 2021, l’ANAC fornisce alcuni suggerimenti per la predisposizione dei bandi di gara, riguardo ai requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica.
A causa dell’emergenza sanitaria in corso alcuni settori produttivi hanno avuto un calo significativo di fatturato a fronte della mancata erogazione dei servizi. Secondo l’Autorità questo può avere un impatto potenzialmente limitativo della partecipazione alle gare future in quanto il fatturato minimo annuo è uno degli elementi che le stazioni appaltanti possono richiedere ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria. L’Autorità suggerisce alle stazioni appaltanti, come previsto dal Codice, di valutare attentamente la necessità di richiedere la dimostrazione di tali requisiti tramite il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio precedente la gara che comprende gli anni 2020 e 2021. Qualora le stazioni appaltanti ritengano necessario richiedere la dimostrazione del fatturato minimo annuo, sarebbe opportuno che il valore del fatturato richiesto fosse inferiore a quello massimo consentito dalla norma, ossia al doppio dell’importo a base d’asta.
Per quanto riguarda la capacità tecnica delle imprese, l’Autorità, nel rilevare che la mancata erogazione dei servizi può avere un impatto anche sulla dimostrazione dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, ricorda che, per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nei bandi che sarà presa in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima, come previsto dal Codice dei contratti pubblici.








