Inconferibile il ruolo di sindaco e presidente del Consorzio pubblico di smaltimento rifiuti

L’incarico di Presidente del Cda di un Consorzio obbligatorio di smaltimento rifiuti, formato da tutti i comuni di una Provincia, non può essere conferito a uno dei sindaci, che controllano lo stesso consorzio. È quanto ha evidenziato ANAC con delibera n. 346 del 20 luglio 2022, dichiarando la nullità dell’atto di conferimento e il relativo contratto.

L’istruttoria dell’Autorità ha dimostrato che il ruolo di Presidente del Consorzio aveva una rappresentanza e una rilevanza esterna fondamentale, compreso quello di firma di bandi pubblici di concorso. Inoltre aveva potere di firma, dando esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea, deliberando assunzioni o incarichi di consulenza, stipulando contratti o accordi. Pertanto, nonostante la presenza di un direttore generale, l’incarico di Presidente “è da ritenersi riconducibile tra quelli di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, anche in considerazione del potere di firma”.

Anac, pertanto, ha documentato che si tratta non di incompatibilità, ma di inconferibilità. Quindi la nomina è viziata fin dall’origine, costringendo l’amministratore comunale a dimettersi da Presidente del Consorzio. Inoltre, l’amministratore deve restituire gli eventuali compensi percepiti da Presidente del Cda. E chi ha conferito l’incarico “inconferibile” viene sanzionato con il divieto di poter conferire incarichi per tre mesi dalla data di comunicazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: L’appalto non può essere spezzettato in lotti per aggirare la soglia dei 150.000 euro

Un appalto non può essere spezzettato in diversi interventi allo scopo di rimanere al di sotto della soglia dei 150mila euro, evitare la gara e procedere con un affidamento diretto. Lo ribadisce l’Anac in un atto del presidente del 6 luglio 2022 inviato ad un comune, al termine dell’attività di vigilanza su presunte irregolarità nell’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di una strada cittadina.

Nel caso di specie, è emerso che la Giunta ha approvato nell’agosto 2021 il progetto dei “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza stradale – via Vittorio Veneto”, esclusi i marciapiedi, per un importo di 98.800 euro. Il progetto è stato affidato tramite la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia Sintel. A settembre la stessa Giunta ha approvato altri due progetti: “Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche marciapiedi via Vittorio Veneto Lato destro” per un importo lavori di 74.246 euro e “Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche marciapiedi via Vittorio Veneto Lato sinistro” per un importo lavori di 73.146 euro, anche questi affidati in via diretta mediante la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia Sintel.

Secondo Anac i tre affidamenti costituiscono il risultato di un frazionamento di un’unica prestazione di lavori di un valore che risulta superiore alla soglia prevista per l’affidamento diretto. Si tratta di lavori di manutenzione analoghi della stessa strada Via Vittorio Veneto il cui importo, sommato, arriva ad un totale di 246.193 euro per il quale il decreto semplificazioni prevede la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici. La sottrazione all’evidenza pubblica operata in virtù del suddetto frazionamento appare quindi in contrasto con l’art. 1 comma 2 lett. a) e b) del DL 16 luglio 2020, che nell’ambito degli appalti di lavori circoscrive il ricorso all’affidamento diretto con un unico operatore agli importi inferiori a 150.000 euro nonché con le altre disposizioni che disciplinano le procedure da seguire nell’affidamento e i relativi obblighi di pubblicità e comunicazione in proporzione al valore del contratto. Tali regole costituiscono attuazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità immanenti nel diritto comunitario – in particolare per quanto attiene la concezione dell’affidamento diretto senza confronto competitivo come istituto eccezionale, cui è possibile ricorrere nei casi tassativamente previsti dalla legge.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: L’anticipazione del prezzo è obbligatoria e non può essere rateizzata

L’anticipazione del 20% del prezzo dell’appalto, ossia l’importo riconosciuto all’appaltatore per far fronte alle spese necessarie all’avvio del contratto, è obbligatoria, ossia dovuta in riferimento alle prestazioni di lavori, servizi e forniture, a prescindere da una specifica richiesta dell’appaltatore e dalla valutazione, da parte della stazione appaltante, della sussistenza di una effettiva esigenza di liquidità, e non può essere rateizzata se non nei casi di contratti pluriennali nel settore della difesa e della sicurezza. La maggiorazione al 30% introdotta dal Decreto Rilancio, invece, è meramente eventuale e subordinata alle disponibilità in bilancio delle risorse necessarie. L’anticipazione deve essere riconosciuta anche con riferimento a prestazioni già svolte e già pagate per le quali, prima della modifica del codice appalti, non era prevista l’anticipazione. In questo caso, l’anticipazione andrà calcolata sul valore residuo del contratto, scorporando il valore delle prestazioni già eseguite e remunerate. Lo chiarisce l’Anac in una delibera approvata per far fronte ad alcuni dubbi interpretativi sorti a seguito delle modifiche del Codice appalti che riguardano proprio l’istituto dell’anticipazione del prezzo.

L’Autorità chiarisce che la stazione appaltante non può derogare al codice appalti prevedendo unilateralmente, nel bando di gara, la rateizzazione dell’anticipazione al di fuori dei casi, previsti dallo stesso codice dei contratti ultratriennali nel settore della difesa e sicurezza. Con il decreto rilancio infatti il legislatore ha voluto potenziare lo strumento dell’anticipazione per far fronte alla crisi di liquidità delle imprese nel periodo pandemico, un’esigenza che oggi è ancora più urgente a fronte della guerra in Ucraina. Secondo l’Autorità consentire la rateizzazione – e quindi la riduzione della liquidità al momento dell’avvio dell’esecuzione – anche nei contratti sopra i tre anni che non riguardano il settore difesa e sicurezza sarebbe un’azione contraria all’obiettivo di sostenere le imprese. E vanificherebbe di fatto l’incremento al 30% dell’anticipazione introdotto con il decreto rilancio. Tuttavia, le parti potrebbero prevedere pattiziamente una diversa regolamentazione del rapporto contrattuale, in ragione delle specificità del caso concreto convenendo ad esempio la rateizzazione dell’anticipazione nel corso delle diverse annualità di durata del contratto.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Anac: Serve la gara per gestire i musei. La Fondazione non è un organismo in-house

La Fondazione che gestisce i musei e la pinacoteca della provincia, non può essere intesa come un organismo in-house del Comune. Al suo interno, infatti, vi sono soggetti privati quali fondatori e cofondatori. Pertanto, serve una gara pubblica, aperta a tutti, per l’affidamento della gestione dei servizi museali. Se il Comune intende avvalersi della Fondazione come organismo in-house, deve al più presto predisporre la modifica dello Statuto e produrre la documentazione necessaria. E’ quanto ha stabilito l’Autorità Anticorruzione, concedendo al Comune una mini proroga fino al prossimo 30 settembre. Entro quella data dovranno essere adottati tutti gli atti richiesti.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, infatti, Anac ha contestato il fatto che l’affidamento alla Fondazione riguardi un servizio di interesse generale privo di rilevanza economica, e quindi non sottoposto al Codice dei contratti e alla libera concorrenza. Infatti i soggetti fondatori e cofondatori della Fondazione sono di natura privata. E pertanto, non può configurarsi come un semplice “braccio operativo” del Comune. Anche il fatto che la Regione eroghi un contributo all’Amministrazione per l’affidamento dei servizi museali, non configura di per sé l’esistenza di un organismo in-house. Il Comune deve indicare come esercita il controllo sulla Fondazione, prima durante e dopo lo svolgimento dell’attività.

Si chiude così un contenzioso che va avanti dal 2019. Se il Comune provvederà a modificare lo Statuto, facendo propri tutti i rilievi di Anac, l’Autorità potrà considerare l’iscrizione della Fondazione all’elenco degli organismi in-house. In caso di rigetto, il Comune dovrà revocare l’affidamento del servizio alla Fondazione (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: In consultazione nuovo schema di Piano Anticorruzione 2022-2024

L’ANAC ha pubblicato lo schema di Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022-2024, ponendolo in consultazione pubblica, per la presentazione di osservazioni, fino al 15 settembre 2022.

Il Piano è stato elaborato come uno strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche per affrontare le sfide connesse alla realizzazione degli impegni assunti dall’Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e all’attuazione della riforma introdotta dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che ha previsto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante. Eventuali modifiche del PNA potranno essere effettuate per adeguarne i contenuti una volta adottati il dPR e il DM previsti dalla citata normativa.

Il Piano è articolato in due parti: una parte generale contenente indicazioni per la predisposizione della sezione del PIAO relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza e una parte speciale, dedicata ai contratti pubblici, ambito in cui non solo l’Autorità riveste un ruolo di primario rilievo ma a cui lo stesso PNRR dedica cruciali riforme. Sia nella parte generale del PNA che in quella speciale l’Autorità si è posta nella logica di fornire un supporto alle amministrazioni, ai RPCT e a tutti coloro, organi di indirizzo compresi, che sono protagonisti delle strategie di prevenzione. Da qui anche la predisposizione di specifici allegati (n. 11) che vanno intesi come strumenti di ausilio per le amministrazioni.

Per la Parte generale sono stati elaborati i seguenti Allegati:  
Allegato n. 1) contiene una check-list per la predisposizione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.
Allegato n. 2) fornisce un modello per costruire la sezione dedicata alla trasparenza del PTPCT o del PIAO.
Allegato n. 3) è dedicato al RPCT e alla struttura di supporto.
Allegato n. 4) contiene una ricognizione delle semplificazioni vigenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 e 5.000; per le unioni di comuni; per le convenzioni di comuni.

Per la Parte speciale, dedicata ai contratti pubblici, gli allegati riguardano:
Allegato n. 5) “Indice ragionato delle deroghe e delle modifiche alla disciplina dei contratti pubblici”.
Allegato n. 6) recante un’“Appendice normativa sul regime derogatorio dei contratti pubblici”.
Allegato n. 7) dedicata al bando tipo n. 1/2021.
Allegato n. 8) contiene check-list per gli appalti.
Allegato n. 9) contiene l’elenco degli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
Allegato n. 10) “Commissari straordinari: modifiche al d.l. n. 32/2019”.
Allegato n. 11) dà conto degli esiti sintetici dell’analisi dei dati tratti dalla piattaforma Anac sui PTPCT del 2021 inseriti alla data del 15 marzo 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sanzioni pecuniarie personali per i vertici del Comune per omessa adozione del Piano anticorruzione

L’attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell’ANAC, nei confronti del Comune, ha portato ad accertare dopo verifica sul sito istituzionale in data 7 aprile 2022, la mancata pubblicazione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023. Nella delibera n. 287 del 14 giugno 2022, l’Autorità rileva una serie di omissioni da parte del sindaco, della giunta comunale e del Responsabile Anticorruzione del Comune, i quali hanno addotto come giustificazione “la difficoltà di gestire la mole di lavoro con le poche risorse a disposizione, con l’aggravio della gestione dell’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid”.

L’omessa adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione ha comportato per i vertici di un importante Comune sardo un procedimento sanzionatorio da parte di Anac L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha irrogato una sanzione pecuniaria complessiva pari a 7000 euro ai responsabili dell’ente, sanzione che dovrà essere saldata personalmente dagli stessi amministratori, per mille euro ciascuno.

L’Anac ha ribadito come l’organo di indirizzo politico non possa esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce l’obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate. Si evidenzia che il Piano – sostiene Anac- è un atto programmatorio, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, trattandosi quindi di uno strumento dinamico che si evolve insieme alla struttura amministrativa cui pertiene, e in relazione al progredire della strategia di prevenzione, il ritardo nell’adozione non appare scusabile.

La mancata adozione del Piano Anticorruzione rappresenta pertanto una condotta omissiva che integra un illecito permanente i cui effetti si protraggono fino a quando l’adempimento richiesto dalla legge non viene effettivamente eseguito. Infatti, l’adozione di un provvedimento di programmazione e organizzazione, quale è il Piano Anticorruzione, richiede una serie di azioni di ricognizione di attività e di consultazione di cui non si è ricavata traccia dalla consultazione del sito, né è stata fatta menzione nelle controdeduzioni prodotte.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac, Rotazione dei dirigenti necessaria per prevenire la corruzione

L’Anac, con atto del Presidente, approvato al termine di un procedimento di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, ha ribadito che la rotazione dei dirigenti è necessaria per prevenire la corruzione. Nel caso di specie, il richiamo dell’Autorità nasce da una segnalazione sulla mancata attuazione della misura della rotazione dei dirigenti da parte di un Comune dove il capo dell’Ufficio Sviluppo del territorio ricopre con continuità da oltre undici anni lo stesso ruolo e quello dei Lavori Pubblici da nove anni. Non è stata rinvenuta nel Piano Anticorruzione una disciplina della rotazione degli incarichi dirigenziali, né una programmazione della stessa.
Nel Piano è menzionata solo la rotazione ogni cinque anni del personale non dirigenziale. Inoltre è emerso come alcuni dirigenti ricoprano lo stesso incarico da oltre un decennio con oltre tre rinnovi consecutivi.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Via libera dell’Anac all’attestazione per le imprese in crisi per il sisma e il Covid

Con comunicato dell0 scorso 18 maggio, il presidente dell’ANAC fornisce indicazioni circa la possibilità per le imprese in difficoltà a causa del sisma o della pandemia di poter ottenere l’attestazione di qualificazione per partecipare alle gare pubbliche anche se non hanno il requisito del patrimonio netto di valore positivo. La deroga tuttavia non deve essere concessa in maniera indiscriminata a tutti gli operatori economici ma solo a quelli i cui dati di bilancio sono cambiati in seguito al terremoto del 2016 o all’emergenza Covid.

La finalità, si legge nel comunicato del presidente, è “di consentire alle imprese che si trovano in difficoltà non per motivi di tipo ‘strutturale’ ma per ragioni eccezionali e imprevedibili, quali il sisma o la pandemia da Covid-19, di proseguire l’attività derogando agli obblighi ordinariamente previsti dal codice civile”. In caso contrario, “si comprometterebbero irrimediabilmente sia le possibilità di ripresa delle società colpite dalla crisi sia le possibilità di ripresa dell’intera economia nazionale, che il legislatore, in ultimo col recente Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, ha ritenuto di poter riavviare anche attraverso il rilancio degli appalti pubblici”.

Tuttavia, la deroga in questione – secondo l’Autorità, e condivisa dal Consiglio di Stato – “non deve essere concessa in modo indiscriminato a tutti gli operatori economici”, cioè quelli che già prima del sisma 2016 o della pandemia da Covid-19 avevano perso, per svariate ragioni, tale requisito, ma solo alle imprese i cui dati di bilancio sono cambiati in seguito al terremoto o alla pandemia e solo per le perdite relative all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021. Dopo questa data l’impresa dovrà necessariamente tornare in una condizione di equilibrio economico e, quindi, essere in possesso, per ottenere l’attestazione, del requisito del patrimonio netto positivo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Da Anac le proposte di revisione della disciplina sul pantouflage

L’Anac ha recentemente inviato un atto di segnalazione al Parlamento con proposte di revisione della disciplina sul pantouflage, al fine di rafforzare l’istituto, e soprattutto con la possibilità di applicarlo al meglio. Come noto, la pratica del pantouflage, per cui pubblici dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per le pubbliche amministrazioni, vengano poi assunti dagli stessi soggetti privati destinatari dei provvedimenti, è proibita dalla legge italiana. Il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 stabilisce oggi che nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, i dipendenti pubblici non possono essere assunti o svolgere incarichi per gli stessi privati, oggetto dei loro precedenti provvedimenti. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di ciò sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

In forza del proprio potere di vigilanza in merito a casi di pantouflage, Anac evidenzia la necessità di precisare e rendere più organica la disciplina delle tipologie sottoposte al divieto. Attualmente, infatti, esiste un automatismo delle sanzioni, senza alcuna gradualità o valutazione di fattispecie diverse, prevedendo il testo di legge una sanzione inibitoria, come conseguenza automatica della dichiarazione di nullità dell’incarico. Per l’Autorità è necessario riconsiderare la formulazione del dispositivo al fine di valutare l’elemento psicologico sotteso alla violazione del divieto. Inoltre, la sanzione del divieto di contrattazione con le pubbliche amministrazioni per tre anni, in certi casi di minore gravità appare sproporzionata con riferimento alla durata prevista. Occorre, pertanto, poter graduare il periodo di interdizione, ancorando ad elementi oggettivi valutabili, caso per caso, in sede di applicazione della sanzione stessa.

Allegati:

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Linee Guida qualificazione stazioni appaltanti e centrali di committenza. Consultazione on line

Fino al 10 maggio p.v. sono in consultazione pubblica le “Linee guida per la Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”, con la possibilità per le varie istituzioni pubbliche, centrali di committenza, operatori economici e associazioni di categoria di inviare osservazioni e indicazioni.

Al riguardo, l’ANAC intende acquisire osservazioni da parte degli operatori del mercato sul testo delle Linee guida recanti «attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici».

Nel testo sono individuati gli ambiti e i livelli di qualificazione per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza. Sono indicati, altresì, i pesi, provvisoriamente, assegnati per i diversi requisiti individuati dal legislatore all’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, ma non vengono indicate le modalità di calcolo dei punteggi per tali requisiti. Tali modalità dovranno emergere dall’analisi delle osservazioni che perverranno dalla presente consultazione e dall’analisi dei dati già acquisiti dall’Autorità tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici o che saranno comunicati, su base volontaria, dalle stazioni appaltanti con le modalità indicate dall’articolo 10 delle Linee guida.

Nel Protocollo e nella Premessa alle Linee guida è individuata la tempistica per pervenire entro il 30 settembre 2022 al testo finale delle Linee guida.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION