Anac: la carenza di fondi non giustifica la mancata trasparenza sul sito comunale

Un Comune non può giustificare il mancato rispetto degli obblighi normativi di trasparenza e pubblicazione degli atti sostenendo di non aver fondi, e di aver atteso i finanziamenti pubblici per il rifacimento del sito istituzionale, compreso l’adeguamento della sezione “amministrazione trasparente”. Questo specie se l’inadempimento è stato reiterato nel tempo, per diverse annualità, con la gravità delle carenze rinvenute.

E’ quanto ha ribadito Anac, delibera n. 114 del 15 marzo 2023, intervenendo nei confronti di un Comune del Lazio ordinando la pubblicazione di tutte le informazioni, documenti e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria all’interno della sezione «Amministrazione Trasparente» del proprio sito web istituzionale nel rispetto della normativa vigente.

Per Anac, sostenere – come ha fatto il Comune – di non avere risorse per rifare il sito comunale e di aver atteso di partecipare ad un avviso pubblico di finanziamenti per rinnovare il sito tecnologicamente obsoleto, non è accettabile come scusante per la non trasparenza. Infatti, nel Comune é mancata notifica pubblica sul sito di atti approvati, di pagamenti dell’amministrazione, di bandi di gara e contratti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributi per l’autofinanziamento di Anac: Le nuove tariffe in vigore dal 2023

Con il Decreto del Presidente del Consiglio del 20 febbraio 2023 è stata approvata la delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022, riguardante i contributi di autofinanziamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
In base alla legge n. 266/2005, infatti, le spese di funzionamento di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ( poi Anac ) sono a carico delle stazioni appaltanti e di quanti partecipano alle gare. La quota va individuata, comunque, all’interno del limite massimo dello 0,4% del valore complessivo della gara d’appalto.
Con la delibera, Anac ha deciso di rimodulare la contribuzione, anche al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici ad appalti inferiori al mezzo milione di euro. Pertanto, per le procedure pubblicate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 marzo 2023 vengono confermate le entità contributive stabilite nelle precedenti annualità. Per quelle pubblicate a decorrere dal 1° aprile 2023 i contributi subiscono una ridefinizione. Ecco il prospetto delle nuove tariffe.

Il termine di pagamento della contribuzione è quello della scadenza del bollettino MAV, emesso dall’Anac, ogni quadrimestre per le stazioni appaltanti. Il pagamento per gli operatori economici avviene attraverso il Portale dei pagamenti dell’Autorità, ed è condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente stesso.
Va ricordato che nel bilancio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, tale contribuzione risulta maggioritaria come fonte di finanziamento.
Esiste poi una parte residuale del bilancio che è coperta con finanziamento a carico dello Stato. Secondo il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023, e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, ad Anac è stato assegnato un finanziamento pari a 8.946.962 euro per l’esercizio 2023. Per gli esercizi successivi la somma passa a 9.007.293 euro per l’anno 2024, e scende a 6.628.187 euro per il 2025 (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Trasparenza dei servizi pubblici locali: le indicazioni dell’Anac

Con il Comunicato del Presidente del 22 febbraio 2022, l’Autorità Nazionale Anticorruzione precisa che gli enti locali devono applicare il decreto sul riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali, D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022, inviando all’Autorità la documentazione per gli affidamenti successivi al 31 dicembre 2022.

Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, il legislatore ha disposto che gli enti di cui sopra devono procedere alla pubblicazione senza indugio di una serie di atti sul sito istituzionale dell’ente affidante e trasmetterli contestualmente all’Anac. In particolare, devono essere pubblicati sul sito istituzionale e trasmessi ad Anac la deliberazione di cui all’articolo 10, comma 5, la relazione di cui all’articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all’articolo 17, comma 2, la relazione di cui all’articolo 30, comma 2 e il contratto di servizio. L’Autorità provvederà alla pubblicazione dei documenti ricevuti sul proprio portale telematico, in un’apposita sezione denominata “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL”.

Per i servizi in house il decreto legislativo prevede che il contratto di servizio sia stipulato decorsi sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell’Anac. La disposizione si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

L’Anac ricorda dunque che fino a quando la deliberazione di affidamento non è trasmessa e pubblicata da Anac, non decorre il termine previsto dal decreto legislativo e non è dunque possibile procedere con la stipula del contratto di servizio, con ogni conseguenza di legge.

Al fine di prevenire l’insorgenza di contenziosi sugli affidamenti, gli enti in questione sono invitati all’attenta applicazione del citato decreto legislativo per gli affidamenti successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 201 del 2022 (31.12.2022) e a provvedere, tra le altre cose, anche alla pronta trasmissione ad Anac dei documenti richiesti dalla norma, consultabili nel servizio Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

 

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Servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari. Le indicazioni di ANAC all’AGCOM

Tra i requisiti che un’impresa deve avere per ottenere la licenza di svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e multe deve esserci l’obbligo di rispetto della normativa antimafia. È quanto si legge nelle osservazioni dell’Anac in merito alla consultazione pubblica sulla revisione del regolamento Agcom per il rilascio delle licenze.

Il Regolamento Agcom disciplina i requisiti e il procedimento per conseguire la licenza. Tra i requisiti sono individuati quelli morali, di affidabilità, onorabilità e moralità sostanzialmente coincidenti con i requisiti di carattere generale previsti dall’articolo 50 del codice dei contratti pubblici. Il Regolamento inoltre prevede la possibilità di conseguire la licenza individualmente oppure come gruppo di imprese ampliando, in questo caso, l’ambito anche ai raggruppamenti di imprese (Rti) di tipo verticale (e non solo orizzontale).  E proprio a proposito di questo ampliamento, Anac invita alla prudenza: la materia dei raggruppamenti temporanei d’impresa è stata oggetto di indicazioni dalla Corte di Giustizia ed è anche modificata dallo schema del nuovo codice dei contratti pubblici attualmente sottoposto al parere delle commissioni parlamentari. È difficile, secondo Anac, prevedere quale potrà essere l’assetto normativo definitivo: il suggerimento dell’Autorità è di evitare l’introduzione di innovazioni che potrebbero essere a breve superate dalla legge e di rinviare le indicazioni sulla partecipazione alle gare dei Rti in occasione dell’aggiornamento delle linee guida Anac – Agcom. Se invece Agcom volesse confermare la previsione, potrebbe adottare una formulazione più generica.

Quanto alla piattaforma per le notifiche digitali, Anac condivide le preoccupazioni di AGCOM in relazione alle previsioni che regolano il funzionamento e l’accesso alla Piattaforma e ai possibili profili di disparità di trattamento evidenziati con riferimento ai vari soggetti interessati al processo di notifica. A tale ultimo proposito, si condivide la necessità di prevedere requisiti di accesso al servizio uniformi in modo da evitare discriminazioni basate sull’organizzazione societaria adottata.

 

Nelle gare va indicata la quantità di fornitura richiesta e non soltanto la percentuale

Affinché le imprese formulino offerte consapevoli, è necessario che la stazione appaltante fornisca ai concorrenti almeno una stima presunta delle quantità di fornitura richieste, sulla base anche delle precedenti esperienze. Indicare soltanto la percentuale al posto della quantità non è corretto sia dal punto di vista del principio di trasparenza amministrativa che da quello della buona fede nella formazione del contratto. È quanto stabilito dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 33 del 25 gennaio 2023 fornendo un parere richiesto da un operatore economico nell’ambito della gara dell’importo di 32.884.615 euro indetta dall’Aeronautica Militare per l’affidamento dell’accordo quadro di fornitura di prodotti alimentari.

L’operatore economico si è rivolto all’Anac ha evidenziato che, nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica amministrazione, gestito da Consip, l’Aeronautica Militare invitava a presentare offerta per un contratto di forniture di generi alimentari per il confezionamento del vitto presso propri Enti, suddiviso in otto lotti territoriali. Per ogni lotto era previsto l’elenco dei prodotti alimentari e dei relativi prezzi ma non l’indicazione delle quantità che la stazione appaltante stima necessarie alle proprie esigenze. Al posto delle quantità presunte, la stazione appaltante indicava la percentuale sul totale di ciascuna delle 17 categorie comprensive di 613 prodotti (ad esempio: “salse e condimenti 0,92%; acqua e bevande 7,58%; prodotti ortofrutticoli freschi e di quarta gamma 9,91%; carni fresche 19,19%” ecc.). Secondo la società che si è rivolta all’Autorità la gara fatta in questo modo impedisce la partecipazione: la mancata indicazione delle quantità infatti non consente ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole.

Anac dà ragione all’operatore economico ricordando che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il bando di gara deve indicare la quantità e/o il valore stimato nonché una quantità e/o un valore massimo dei prodotti da fornire in forza di un accordo quadro. Nel caso in esame, l’indicazione delle percentuali è troppo poco dettagliata: le categorie comprendono un elevato numero di prodotti di cui, appunto, non c’è alcuna quantificazione nemmeno stimata, e ciò, secondo l’Autorità, non consente agli operatori economici un’adeguata ponderazione utile a formulare offerte consapevoli. Per consentire ai concorrenti di formulare un’offerta seria e ponderata, occorre ridurre il margine di incertezza. Il criterio utilizzato dall’Aeronautica invece non è idoneo a ridurre a un livello ragionevole i margini di rischio imprenditoriale, e quindi è necessario fornire ai concorrenti almeno una stima presunta delle quantità di fabbisogno della stazione appaltante sulla base anche delle precedenti esperienze (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Sanzione a Sindaco, Giunta e Responsabile per non aver adottato il Piano Anticorruzione

L’ANAC ha sanzionato Sindaco, Vicesindaco, Assessori e Responsabile alla prevenzione della corruzione del Comune per la mancata adozione del Piano anticorruzione.

L’attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell’Autorità,
nei confronti del Comune, ha portato ad accertare dopo verifica sul sito istituzionale in data 7 ottobre 2022, la mancata pubblicazione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023 e delle precedenti annualità (PTPCT 2020-2022; PTPCT 2019-2021; PTPCT 2018-2020; PTPCT 2017-2019; PTPCT 2016-2018).

Quanto al Sindaco e alla Giunta, le risultanze istruttorie non hanno evidenziato sollecitazioni nei confronti del responsabile per la prevenzione della corruzione affinché predisponesse una proposta di PTPCT. Palesi, dunque, le responsabilità dell’organo di indirizzo politico la cui negligenza, protratta nel tempo, sottolinea la gravità della condotta serbata con inescusabile trascuratezza in forma di c.d. culpa in vigilando, delle attribuzioni implicite nella funzione di controllo generalizzato sulle attività comunali prescritte dalla legge.

 

La redazione PERK SOLUTION

Al 31 marzo 2023 il termine per predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il PIAO

Al fine di concedere alle amministrazioni un periodo congruo, oltre il 31 gennaio, per dare attuazione sostanziale e non meramente formale alla programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza per l’anno 2023, il Consiglio dell’Anac ha valutato l’opportunità di differire al 31 marzo 2023 il termine del 31 gennaio previsto per l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza unitamente a quello del Piao, tenuto anche conto del parere espresso dalla Conferenza Unificata sul punto.

La decisione di Anac è volta a garantire alle pubbliche amministrazioni il tempo necessario per predisporre al meglio il Piano anticorruzione, evitando difficoltà agli enti per i tempi stretti di realizzazione, e far sì che i piani siano preparati adeguatamente, e non frettolosamente e in maniera non approfondita.

Tale esigenza è stata rappresentata dall’Autorità al Ministro per la pubblica amministrazione per quanto concerne il Piano integrato di attività e organizzazione il cui termine di approvazione è pure fissato al 31 gennaio”, precisa Anac. “La proposta è stata condivisa dal Ministro, visti i tempi necessari per la corretta predisposizione dell’intero ciclo di programmazione del Piao, nonché dell’impegno richiesto alle amministrazioni per elaborare un documento integrato con i precedenti strumenti e aggiornato ai recenti interventi normativi.”

“In coerenza con tale impostazione, il Ministro della Funzione Pubblica ha fatto presente che è stata avviata un’iniziativa normativa con la presentazione di un emendamento parlamentare al decreto Milleproroghe nel senso auspicato dall’Autorità. Alla luce di quanto sopra, e in considerazione dell’iter normativo avviato, si ritiene che le amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi della legge 190/2012 non possano essere censurati per il ritardo nell’adozione del Ptpct e della sezione anticorruzione e trasparenza del Piao qualora, anche prima della conclusione dell’iter normativo di cui sopra, facciano affidamento sul termine del 31 marzo 2023 per l’adozione del Ptpct e del Piao. L’Autorità terrà pertanto conto di tale ultimo termine ai fini della propria attività di vigilanza”.
Per i soli enti locali, il termine ultimo per l’approvazione del Piao è fissato al 30 maggio 2023 a seguito del differimento del termine per l’approvazione del bilancio al 30 aprile 2023 disposto dalla legge 29 dicembre 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Via libera definitivo al PNA valido per il prossimo triennio

Il Consiglio dell’ANAC, nella seduta del 17 gennaio 2023, ha approvato in via definitiva il Piano nazionale anticorruzione valido per il prossimo triennio.

“Il Pna è uno strumento fondamentale che rafforza l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative”, afferma il presidente dell’Autorità nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia. “Occorrono strumenti forti di prevenzione della corruzione, come il Pna approvato. La corruzione lede un fondamentale principio sancito dalla nostra Carta fondamentale, quello di uguaglianza. Distrugge il merito, vanifica i sacrifici di chi ha investito sulle proprie capacità per avere un impiego, un finanziamento o una commessa, sfuggiti solo a causa di furberie e inganni”, sottolinea Busia, aggiungendo che “nei prossimi giorni potremo procedere all’approvazione definitiva del Piano e le Pubbliche amministrazioni potranno così disporre di un’arma efficace in più non solo per combattere e prevenire il malaffare ma per essere più efficienti nella loro azione al servizio dei cittadini”.

Il Piano rafforza l’antiriciclaggio impegnando i responsabili della prevenzione della corruzione a comunicare ogni tipo di segnalazione sospetta. Ci sono poi semplificazioni per i Comuni più piccoli: le amministrazioni con meno di 50 dipendenti non sono tenute a predisporre il piano anticorruzione ogni anno, ma ogni tre anni, vedono ridotti anche gli oneri di monitoraggio sull’attuazione delle misure del piano, concentrandosi solo dove il rischio è maggiore. Per quanto riguarda la trasparenza dei contratti pubblici, Anac ha rivisto le modalità di pubblicazione: non dovranno più avvenire sui siti delle amministrazioni in ordine temporale di emanazione degli atti, ma ordinando le pubblicazioni per appalto, in modo che l’utente e il cittadino possano conoscere l’evolversi di un contratto pubblico, con allegati tutti gli atti di riferimento.

Indagine Anac sulla prevenzione della corruzione

Difficoltà nell’effettuare la rotazione del personale a causa del numero ridotto di dipendenti in organico e delle resistenze ai cambiamenti; carenza di sensibilità verso il conflitto di interessi; mancanza dei controlli necessari all’applicazione del divieto di pantouflage; problemi con l’informatizzazione; ostacoli a garantire l’aggiornamento dei dati sulla trasparenza. Sono solo alcune delle criticità riscontrate dai Responsabili della prevenzione della corruzione (Rpct) nell’attuare le misure di trasparenza e anticorruzione all’interno della Pubblica amministrazione italiana. È quanto emerso dall’indagine effettuata da Anac tra gli Rpct.

Le problematicità accomunano sia le grandi e medie amministrazioni che le piccole anche se dall’esame dei questionari è nei piccoli enti che è più ampia (il 24%) la fetta di chi considera i doveri correlati alla prevenzione della corruzione come meri adempimenti formali che non migliorano il funzionamento dell’amministrazione. Tra le grandi amministrazioni esaminate solo in nove enti i dipendenti vivono l’anticorruzione come un appesantimento burocratico fine a se stesso. Anac tuttavia ritiene che la scarsa sensibilità della struttura verso la materia dell’anticorruzione – seppure rilevata in pochi casi – sia per lo più dettata da una non profonda conoscenza della disciplina e delle sue finalità. Una maggiore diffusione della cultura della legalità all’interno degli enti, dunque, secondo l’Autorità, potrebbe certamente incrementare il livello di interesse dei dipendenti. Tra le grandi amministrazioni sono stati esaminati 56 riscontri pervenuti (circa il 19%), di cui 31 inviati dagli enti campionati e 25 selezionati tra quelli che hanno aderito volontariamente all’iniziativa: si tratta di 8 Università; 14 Comuni e 2 Città Metropolitane; 2 Camere di Commercio; 27 soggetti appartenenti ad altre tipologie di enti; 3 Ministeri. Cinquantacinque i riscontri esaminati (circa il 19%) nelle piccole amministrazioni. Si tratta di: 27 piccoli comuni; 13 società pubbliche; 15 soggetti appartenenti ad altre tipologie di enti (enti pubblici, ordini professionali ecc.).

Sia nelle piccole che nelle grandi amministrazioni dall’analisi dei dati si evince la propensione ad individuare l’Rpct tra le figure dirigenziali. In molti casi la competenza acquisita in materia di anticorruzione e trasparenza e – nel caso dei piccoli enti le ridotte dimensioni e le poche figure dirigenziali disponibili – comportano un rinnovo quasi automatico dell’incarico con superamento del triennio nell’80% dei casi. Le criticità segnalate nell’indagine Anac sono: numero assai ridotto dei dipendenti in organico; resistenze di vario genere ai cambiamenti; specificità delle competenze e carenza di risorse alternative con pari competenze; difficoltà di programmare la rotazione in modo pluriennale. Problemi anche con l’informatizzazione: dai questionari esaminati emerge scarsa disponibilità di software adeguati; mancanza di profili idonei e limitata propensione del personale alla gestione informatizzata dei processi; costi eccessivi.

Problemi con la trasparenza per la difficoltà a garantire l’aggiornamento tempestivo dei dati, anche per la scarsa efficienza del sistema di tracciamento del flusso informativo; eccessiva mole della documentazione da pubblicare; poca formazione e scarsa gestione flussi informatizzati. Sono pochissimi i casi di conflitti di interessi e pantouflage rilevati.

 

ANAC: Vademecum Ricostruzione Sisma 2016

ANAC ha predisposto un vademecum che raccoglie in un testo organico le principali indicazioni operative e best practices emerse in sede di alta sorveglianza del Presidente dell’Autorità sulle procedure riguardanti la ricostruzione pubblica post-sisma 2016-2017.
In particolare, il Vademecum si propone di:
– far conoscere strumenti e metodologie impiegate dall’Unità Operativa Speciale (UOS) utili ad intercettare e trattare eventuali elementi di rischio delle procedure e gli strumenti di prevenzione.
– diffondere le migliori pratiche utilizzate, anche da soggetti attuatori e stazioni appaltanti del cratere, al fine di favorire processi di condivisione delle esperienze e di cross-fertilization.
– raccogliere in un testo organico le principali indicazioni operative fornite a stazioni appaltanti e soggetti attuatori impegnati nella gestione delle procedure di gara e nell’esecuzione dei contratti, al fine di migliorare ulteriormente la qualità del loro operato in termini di rapidità, trasparenza ed efficacia, e quindi dei servizi e delle opere pubbliche a beneficio di cittadini, imprese e istituzioni coinvolti dagli eventi sismici.

Il testo sviluppa un totale di 35 indicazioni operative e procedurali rivolte a tutti gli attori che gestiscono contratti pubblici per la ricostruzione e, in particolare, agli enti meno attrezzati come i piccoli e medi comuni appartenenti al cratere sismico. Quanto non direttamente attinente alla ricostruzione post-sisma può costituire utile riferimento anche per procedure afferenti ad altri contesti affidate in vigenza del d.lgs. 50/2016.

 

La redazione PERK SOLUTION