Consiglio dei ministri: approvato nuovo DDL Semplificazioni e digitalizzazioni

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. L’obiettivo non è soltanto quello di realizzare il Pnrr, che impone di rivedere 600 procedure entro il 2026, le prime 200 entro quest’anno, ma di avere una PA capace di erogare servizi a cittadini e imprese all’altezza delle loro aspettative. Perché “non può esserci buona crescita senza buona amministrazione”.

I 35 articoli del disegno di legge contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Missione M1C1-60 del Pnrr, aggiungendosi agli interventi già in vigore dallo scorso anno in numerose materie e alle semplificazioni per le attività artigiane introdotte con il recente Dl Pnrr. Attualmente sono in fase di verifica con la Commissione europea, attraverso le competenti strutture del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero per il Pnrr, circa 174 procedure già semplificate.

Si introducono misure per la riduzione da 12 a 6 mesi del termine per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo. È prevista la possibilità di ricorrere al silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire qualora la domanda sia già corredata da autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso prescritti dalla legge, già acquisiti dall’autorità competente, senza ricorrere alla conferenza dei servizi.

Si interviene sulla circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni consentendo, con una apposita norma, di agevolare il mercato dei beni provenienti da donazioni, oggi in larga parte bloccato per i timori degli acquirenti di essere destinatari di azioni da parte degli eredi legittimi.

Si interviene in materia di parità scolastica, per una maggiore efficienza nei pagamenti dei contributi alle scuole paritarie, con un meccanismo di verifica ex post della regolarità contributiva e fiscale. Si autorizzano le scuole paritarie ad attivare soltanto una classe terminale collaterale. Il provvedimento stabilisce che nello stesso anno scolastico uno studente può sostenere gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione. Per la conferma dei contratti a termine viene favorita la continuità lavorativa dei docenti di sostegno, purché rispettino specifici requisiti. Previste procedure più agevoli per l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie, viene introdotto l’obbligo dell’utilizzo di pagelle elettroniche, registro online e protocollo informatico, con un notevole risparmio di tempo per le famiglie. Per l’iscrizione al primo e secondo ciclo, una piattaforma unica consente agli istituti di acquisire dati e documenti dal medesimo sistema informatico.

Per le persone scomparse e presunte morte si riducono i tempi per far rivalere il diritto all’eredità e al possesso o all’uso dei beni. Gli anni necessari per dichiarare la morte passano da dieci a cinque. Dimezzati anche i tempi per la dichiarazione di assenza: un anno dall’ultima notizia anziché due. Diventano più semplici le autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, che possono essere presentate online.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuovo Statuto dei diritti del contribuente. Nota di approfondimento di IFEL

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, con cui si attua una profonda revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, introducendo nuove disposizioni destinate ad incidere anche sulla gestione dei tributi comunali.
Molte delle nuove disposizioni appaiono formulate avendo riguardo all’Amministrazione finanziaria ed ai tributi erariali, ma al contempo rappresentano principi generali vincolanti anche per Comuni, sicché si pone il problema del loro adattamento alla particolare natura, struttura e gestione dei tributi locali.

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento, contenente utili spunti per il recepimento dei nuovi principi negli ordinamenti locali, in linea con le specifiche caratteristiche dei tributi propri e in particolare dei processi di accertamento, sui quali il nuovo Statuto incide fortemente.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Semplificazioni e meno obblighi per le stazioni appaltanti

Semplificazioni in vista per le Stazioni Appaltanti. Da quest’anno, enti e pubbliche amministrazioni non dovranno più trasmettere ad Anac entro il 31 gennaio l’attestazione di pubblicazione dei dati in formato aperto riguardanti gli appalti svolti nell’anno precedente.

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici e la digitalizzazione degli appalti e delle concessioni, pienamente attuata dall’1 gennaio scorso, viene meno per i Responsabili unici dei progetti (RUP) l’obbligo di pubblicazione sul sito della stazione appaltante dell’elenco degli appalti svolti nell’anno precedente. Così pure viene meno l’obbligo di successiva comunicazione dei dati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, come stabilito dalla legge 190/2012.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, infatti, andava inviata comunicazione mediante Posta Elettronica Certificata attestando l’avvenuto adempimento. Ora, tale adempimento è venuto meno. Come pure l’obbligo di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di tali informazioni, secondo la delibera 39/2016 di Anac.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte Costituzionale, alienabili le terre di proprietà privata gravate da usi civici

La previsione della inalienabilità delle terre di proprietà privata gravate da usi civici, introdotta dalla legge n. 168 del 2017, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 42, secondo comma, Cost.
È quanto si legge nella sentenza n. 119/2023 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017 “nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall’art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati”.
La Corte precisa che, in caso di alienazione delle terre di proprietà privata, i diritti di uso civico seguono il bene e i componenti della collettività continuano a poter esercitare tutte le facoltà che gli usi civici conferiscono loro. Al contempo, il diritto di proprietà circola preservando sulla terra il vincolo paesaggistico, che impedisce al proprietario di apportare modificazioni pregiudizievoli per gli usi civici.

Di conseguenza, “chiunque acquisti il fondo non può compiere alcun atto che possa compromettere il pieno godimento promiscuo”, nonché il valore paesistico-ambientale correlato alla conservazione degli usi civici. La Corte ha, pertanto, affermato che il regime di inalienabilità delle terre di proprietà privata su cui insistono usi civici, che non era previsto dalla legislazione antecedente a quella del 2017, “si dimostra totalmente estraneo alla tutela di interessi generali” “sotto qualunque prospettiva lo si consideri”: l’inalienabilità non ha alcuna ragionevole connessione con lo scopo di assicurare la funzione sociale della proprietà privata.
Conclusivamente, la norma censurata determina una “irragionevole conformazione e, di riflesso, una illegittima compressione della proprietà privata”.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI, Vademecum affidamento servizi sociali

Anci ha pubblicato la seconda edizione del “Vademecum sull’affidamento dei Servizi sociali tra codice dei contratti pubblici e codice del Terzo settore” realizzato nell’ambito di “Co-progetta – Un’amministrazione condivisa, percorso formativo finanziato del PON Inclusione 2014-2020 e realizzato dal Ministero del Lavoro e politiche sociali e Anci. 
Il Vademecum, pensato come uno strumento operativo a disposizione degli operatori della pubblica amministrazione ma anche del Terzo settore, descrive gli istituti di riferimento per l’affidamento dei servizi sociali previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e dal Codice del Terzo settore provando a denotare i possibili punti di contatto fra i due Codici, in una prospettiva di integrazione.

Da un punto di vista metodologico, inoltre, il Vademecum descrive gli istituti di riferimento del Codice dei Contratti Pubblici e del Codice del Terzo settore senza indicare possibili preferenze per l’uno o l’altro, ma anzi prova a denotare – in modo originale – i possibili punti di contatto fra i due Codici, in una prospettiva non di separatezza , quanto piuttosto di integrazione. In altre parole i due Codici, arricchiscono la “cassetta degli attrezzi” di cui dispongono le amministrazioni.

La lettura del Vademecum è inoltre agevolata dall’utilizzo di tre colori di riferimento in relazione ai contenuti: blu in relazione agli istituti del Codice dei contratti pubblici; verde per quanto riguarda gli istituti del CTS e infine, l’arancione relativamente alle ipotesi di possibile contatto fra i due codici.

 

La redazione PERK SOLUTION

Welfare: Nota di lettura ANCI sulla Legge di Bilancio 2023 e proroga assunzioni nel dl “Milleproroghe”

Il Dipartimento Welfare Anci ha predisposto una nota di lettura sulle principali novità in materia sociale e sociosanitaria presenti nella Legge di Bilancio 2023 e nel DL 29 dicembre 2022, n.198 (cd. dl “Milleproroghe”), attualmente in fase di conversione al Senato.
Tra le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 si segnalano in particolare:
– l’abrogazione del Reddito di Cittadinanza dal 2024, in vista di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, e la contestuale istituzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva», nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione del RdC;
– l’istituzione di un “Fondo per la sperimentazione del Reddito alimentare” (1,5 mln per il 2023 e 2 mln annui dal 2024) nelle Città metropolitane e Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità;
– l’istituzione del “Fondo per le Periferie inclusive” (10 mln per il 2023), destinato ai Comuni sopra i 300.000 abitanti per progetti di inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie.
Inoltre, nel DL 29 dicembre 2022, n.198 (cd. dl “Milleproroghe”), attualmente in fase di conversione, è stata recepita, all’art.1 comma 19, la proposta emendativa di ANCI finalizzata a consentire le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali che abbiano maturato, al 31 dicembre 2023, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione. Tale norma consente di garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni dei Servizi Sociali comunali, in particolare della presa in carico dei beneficiari degli interventi da parte degli assistenti sociali e della salvaguardia della relazione tra assistente ed assistito.

DOCUMENTO ANCI AUDIZIONE SENATO MILLEPROROGHE 2023

 

DL Aiuti-quater approvato dal Senato: le disposizioni di interesse per gli enti locali

L’Aula del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione, con modifiche, del ddl n. 345, di conversione del decreto-legge n. 176/2022 sul sostegno al settore energetico e sulla finanza pubblica, c.d. “Decreto Aiuti-quater”. Il provvedimento passa all’esame della Camera. Il provvedimento prevede l’abrogazione del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante “Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2022, n. 274 ed entrato in vigore il 24 novembre 2022). Rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza.

Tra le disposizioni di interesse per gli enti locali segnaliamo:

Articolo 3-bis, comma 1 (Contributo straordinario per utenze per energia elettrica e gas degli enti locali per la continuità dei servizi erogati): incrementa di 150 milioni di euro per l’anno 2022 l’importo del contributo straordinario autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L’incremento di risorse è destinato per 130 milioni in favore dei comuni e per 20 milioni in favore delle città metropolitane e delle province. Il comma riproduce il testo dell’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 179/2022, il cui contenuto è stato interamente trasfuso nel decreto-legge 176/2022. L’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, recante il riparto dell’ulteriore incremento di 150 milioni di euro, per l’anno 2022, è stata sancita nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 13 dicembre 2022 (vedi ns. precedente notizia).

Articolo 3-bis, commi 2, 3 e 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale): reca misure di sostegno per fronteggiare i costi dell’energia e, con specifico riferimento al trasporto pubblico locale e regionale, ai commi 2 e 3, assegna ulteriori 320 milioni di euro per il 2022 al fondo istituito dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. aiuti bis) per sostenere il settore a fronte degli eccezionali aumenti dei prezzi dell’energia elettrica e del carburante dovuti alla crisi internazionale in atto.

Articolo 3-ter (Misure straordinarie in favore degli enti locali relative alla spesa per utenze di energia elettrica e gas): l’articolo inserito nel corso dell’esame in sede referente, esclude l’applicazione della sanzione prevista dal TUEL per gli enti locali in situazione di criticità finanziaria che, per l’anno 2022, non riescano a garantire la copertura minima del costo dei servizi a domanda individuale.

Articolo 3-quinquies (Disposizioni per l’acquisto di beni e servizi): si interviene sulla disciplina inerente agli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle seguenti categorie merceologiche: telefonia mobile e fissa, carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento.

Articolo 8-bis (Anticipazioni di tesoreria degli enti locali): prevede che l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti, da parte degli enti locali – già previsto a legislazione vigente per il triennio 2020-2022 – sia esteso all’anno 2023. La finalità della disposizione è quella di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

Articolo 10, commi 1 e 2 (Affidamenti di lavori pubblici): Il primo comma consente ai Comuni non Capoluogo, per gli interventi PNRR e PNC, di compiere affidamenti diretti fino a 139.000 euro, per acquisti di servizi e forniture. Per i medesimi Enti dunque, solo oltre tale soglia di acquisti di servizi e forniture, scatta l’obbligo di ricorrere alle aggregazioni (attraverso Centrali di committenza e Soggetti aggregatori; Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni; Province e Città Metropolitane; Comuni Capoluogo di Provincia). Per i lavori invece la soglia, oltre la quale scatta l’obbligo per i medesimi Enti di ricorrere alle aggregazioni, per gli affidamenti diretti e sempre per opere finanziate a valere su risorse del PNRR e del PNC, rimane invariata e fissata a 150.000 euro. Il comma 2 stabilisce la possibilità per le stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC –   di ricevere contributi, volti a fronteggiare gli
incrementi di costo derivanti dall’aggiornamento regionale dei prezzari, per la realizzazione di opere pubbliche avviate dopo il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022) e fino al 31 dicembre 2022.  È specificato che sono destinatarie di tali contributi le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili, istituito nello stato di previsione del MEF, pur in possesso dei requisiti previsti; non risultano   beneficiarie delle previste preassegnazioni di risorse; non ricorrano a risorse provenienti da rimodulazioni a disposizione del quadro economico e dall’utilizzo di eventuali somme disponibili derivanti da interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi. Con apposito decreto  del MEF saranno definite le modalità di attuazione del comma 2.

Articolo 10, commi 2-bis e 2-ter (Proroga dei termini per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio): il comma 2-bis proroga al 31 marzo 2023 i termini per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, limitatamente alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31  dicembre 2021. La norma precisa che la proroga introdotta non interviene sulle scadenze e sugli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il comma 2-ter precisa che, al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, rimangono validi gli affidamenti attuati alla data del 31 dicembre 2022 dai comuni non capoluogo di provincia che non abbiano utilizzato stazioni appaltanti qualificate o enti sovracomunali, come le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province.

Articolo 12, commi 1 e 2 (Esenzioni in materia di imposte – IMU settore dello spettacolo): si stabilisce che la seconda rata dell’IMU non è dovuta per
gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Si chiarisce, inoltre, che a seguito della riconduzione in regime de minimis della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 14, comma 3-bis (Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario in base alla sostenibilità finanziaria): La disposizione reca una norma di interpretazione relativa all’art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 (come convertito dalla legge n. 58 del 2019) in materia di facoltà assunzionali , laddove si chiarisce che le entrate correnti dovranno essere calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati. Da tale media dovranno essere esclusi gli accertamenti vincolati di cui alla tipologia 102, «Tributi destinati al finanziamento della sanità», del titolo I (rubricato  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa») e quelli relativi al Fondo Nazionale dei Trasporti, al netto dell’accantonamento obbligatorio, ai medesimi primi tre titoli, del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Articolo 14-ter (Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa): la disposizione novella la disciplina (di cui all’articolo 9, comma 1- quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160) relativa alla previsione del divieto di assunzione di personale nei confronti degli enti locali che non rispettino i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei medesimi documenti, aggiungendo un’ulteriore eccezione a tale divieto con la quale viene fatto salvo lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2010 n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a diecimila abitanti, ove nell’anno  precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente.

Articolo 14-quinquies (Fondo per investimenti in rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti): si prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’interno di un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, con una dotazione complessiva per il biennio 2025-2026 pari a 235 milioni di euro (115 milioni di euro per il 2025 e 120 milioni di euro per il 2026). Viene demanda ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro la data del 30 giugno 2023, l’individuazione dei criteri di riparto, assicurando in ogni caso l’attribuzione delle risorse in proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna regione, anche tenendo conto delle risorse assegnate ai sensi dell’art. 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

Articolo 14-sexies (Incarichi di vicesegretario comunale): la norma dispone che, fino al 31 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che – con la finalità di ovviare alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni – prevedono la possibilità di conferire, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, le funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo del comune ricorrendo determinati requisiti. Gli incarichi di vicesegretario, purché conferiti entro la predetta data del 31 dicembre 2023, proseguono sino a naturale scadenza.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale

Con comunicato del 3 ottobre 2022, il ministero dell’interno rende noto che è stato adottato il decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 settembre 2022, concernente il riparto, in favore dei comuni, del fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022, come previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84.

Ai fini del riparto predetto fondo, con una dotazione complessiva di euro 38.253.740, si è attribuito, a ciascun Comune un importo determinato con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire e, per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento.

Si è inoltre tenuto conto di ulteriori correttivi:
a) Per i Comuni potenzialmente interessati al turno di ballottaggio, sono state adeguati il numero delle sezioni e degli elettori, tenendo conto delle distinte votazioni;
b) Per i Comuni fino a 5 sezioni, si è attribuito un importo minimo di 500 euro per sezione (es. 500 euro per una sezione, 1.000 euro per 2 sezioni e così sino a 2.500 euro per 5 sezioni);
c) Per i Comuni che pur avendo un numero di sezioni maggiore di 5 risultano avere, considerati i criteri sopra descritti, un contributo inferiore a tale importo, è stato attribuito un importo minimo di euro 2.500;
d) Il residuo fondo, detratta la parte attribuita ai Comuni sopra individuati, è stato ripartito secondo il criterio generale.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Accordi quadro: le FAQ aggiornate da ANAC

L’Anac ha aggiornato la sezione FAQ (Frequently asked questions) sui contratti pubblici del sito istituzionale con la pubblicazione delle domande e risposte sulla tematica dell’Accordo quadro. L’Autorità intende in questo modo fornire indicazioni al mercato per il corretto utilizzo di uno strumento spesso adottato dalle stazioni appaltanti in maniera distorta.

Le nuove Faq tengono conto dell’innovazione apportata dall’attuale codice dei contratti che consente l’applicabilità dell’accordo quadro a settori non contemplati dalla normativa precedente che limitava questo istituto esclusivamente ai lavori di manutenzione escludendo esplicitamente i servizi di progettazione e gli altri servizi di natura intellettuale: ora invece gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti.

L’accordo quadro è uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Anche se gli accordi quadro non sono più limitati ai soli lavori di manutenzione, chiarisce Anac nelle Faq, non significa siano lo strumento contrattuale più adeguato per tutti i tipi di appalto. Per questo motivo, l’Amministrazione dovrebbe valutare l’opportunità di utilizzare l’accordo quadro tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione alle condizioni del mercato in questione. L’impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l’esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo. Le Faq infine danno risposta a dubbi di natura procedurale, specie riguardo agli accordi stipulati con più operatori economici, dando indicazioni sul corretto svolgimento del confronto concorrenziale e sulla possibilità di apportare varianti in corso di esecuzione.

 

La redazione PERK SOLUTION