Arconet, chiarimenti costituzione Fondo Pluriennale vincolato per opere di importo inferiore a 150.000 euro

Il comma 660 della legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025) dispone la modifica dell’allegato 4/2, del decreto legislativo n.118 del 2011, al paragrafo 5.4.9 concernente il mantenimento nel Fondo pluriennale vincolato destinate al finanziamento di spese non impegnate per lavori pubblici. La modifica introdotta disciplina tale possibilità di mantenimento anche per i contratti sotto soglia, introducendo i seguenti capoversi:

Ferme restando le procedure previste dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;
b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.
Nell’esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo”.

I dubbi interpretativi sono sorti in relazione al richiamo ai contratti sotto soglia, che nel Codice dei contratti pubblici, infatti, il termine «soglia» rinvia ordinariamente alle soglie di rilevanza europea, fissate dal 1° gennaio 2026 in 5.404.000 euro per i lavori.

Con la FAQ n. 57 la Commissione Arconet chiarisce che la disciplina si applica ai contratti di importo inferiore alla soglia prevista per l’affidamento diretto dei contratti sotto soglia, ossia per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro. A tal riguardo, la Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 12/2026, si era già espressa nel merito, evidenziando che, con l’integrazione del suddetto principio contabile, il legislatore si è limitato a prevedere una completa ed esaustiva disciplina normativa per quelle fattispecie contrattuali diverse rispetto a quelle previste dal primo capoverso, che, nella pregressa formulazione normativa, ai fini della costituzione del FPV, erano subordinate all’esistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata, e, quindi, all’aver disposto l’affidamento dei lavori.

In tale direzione, non rileva nemmeno l’inciso contenuto nel quinto capoverso del principio contabile “Ferme restando le procedure previste dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia”, stante che il legislatore si è limitato a richiamare la disciplina procedurale per l’affidamento sotto soglia, senza con questo voler incidere, espressamente o implicitamente, sui limiti ( investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l’affidamento diretto dei contratti sotto soglia ) di cui al primo capoverso del più volte citato principio contabile .

Che la volontà del legislatore fosse quella di disciplinare i contratti di importo inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti, trova, tra l’altro, conferma nei lavori della Commissione Arconet che, nella seduta del 10.04.2024, ha precisato che << Il gruppo di lavoro “comuni di piccole dimensioni”, nel condividere il lavoro svolto, ha proposto una modifica al paragrafo 5.4.9 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che, fermo rimanendo la consapevolezza del mutato quadro normativo, prevede la possibilità di conservare il fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, per spese non ancora impegnate, anche per la realizzazione di lavori pubblici di importo inferiore a quello previsto per l’affidamento diretto dei contratti sottosoglia………….Omissis >>.

Volontà che, nella seduta della Commissione Arconet del 05.06.2024, si concretizza in una proposta normativa di modifica del paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 del D.lgs. n.118/2011, di pari contenuto rispetto a quanto disposto dall’art.1, comma 660, della legge n.199/2025.

Definitivamente approvato e adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2026-2028

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2026-2028 per enti e pubbliche amministrazioni è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Anac del 28 gennaio 2026, con delibera n. 19 dell’Autorità. Ora il Piano (PNA), che avrà validità per il prossimo triennio, è definitivamente adottato e consultabile sul sito di Anac.

Il documento – che ha ricevuto i pareri dell’apposito Comitato interministeriale e della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie locali – propone per la prima volta un disegno di Strategia per la prevenzione della corruzione e per la promozione dell’integrità pubblica per l’Italia per il triennio 2026-2028 che potrà essere sviluppata e perfezionata nel tempo, anche con il contributo di tutti i portatori di interesse (amministrazioni, società civile, cittadini). L’attuazione della Strategia – declinata in linee strategiche, obiettivi, azioni concrete, a cui sono associati risultati attesi, indicatori e target per il monitoraggio e la valutazione – sarà monitorata annualmente e valutata complessivamente al termine del triennio. Obiettivi e azioni per realizzare le linee strategiche sono posti sia in capo ad Anac, quale Autorità deputata a regolare e controllare l’attuazione delle politiche di prevenzione della corruzione, sia a amministrazioni/enti destinatari della disciplina in materia.

Il PNA è articolato in una parte generale e in una parte speciale.

La parte generale contiene indicazioni per la predisposizione della Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”, inserita nella Sezione 2) “Valore pubblico, Performance e Anticorruzione” del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), finalizzate a supportare i Responsabili RPCT nel ruolo di coordinatori della strategia della prevenzione della corruzione e cardini del collegamento fra la prevenzione della corruzione e le altre Sezioni e Sottosezioni di cui si compone il PIAO, in un’ottica di programmazione unitaria e integrata. L’Autorità ha illustrato i contenuti della Sottosezione – introduzione/parte generale, anagrafica, analisi del contesto esterno ed interno, mappatura dei processi e gestione del rischio, programmazione delle misure generali, trasparenza e monitoraggio – e suggerito possibili forme di coordinamento tra i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel processo di predisposizione del PIAO, indicando le principali attività in cui realizzare tale raccordo. Infine, per rendere il Piano di facile lettura e agevole comprensione, sono stati formulati alcuni suggerimenti rispetto alla redazione della suddetta Sottosezione.

La parte speciale del PNA 2025 comprende invece tre approfondimenti.

Il primo è sui contratti pubblici, area ad elevato rischio corruttivo che le amministrazioni/enti sono tenuti a presidiare con apposite misure di prevenzione (art. 1, co. 16, l. n. 190/2012). Le questioni esaminate attengono, alla luce del Codice degli Appalti (d.lgs. n. 36/2023) e delle modifiche apportate dal Correttivo (d.lgs. n. 209/2024), tra le altre, al mancato o non corretto utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD), strumenti fondamentali per attuare la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Altro profilo affrontato è quello relativo all’(erroneo) utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) nella fase di raccolta e verifica dei documenti necessari per partecipare alle gare.

Pur richiamando, quando compatibili, le raccomandazioni contenute nel PNA 2022, parte speciale “Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici”, sono state fornite indicazioni in termini di rischi e misure rispetto al conflitto di interessi tenuto conto che l’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nel sostituire le disposizioni dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, ha mantenuto ferma l’esigenza di adottare idonee misure di prevenzione.

È inoltre evidenziata la necessità di presidiare adeguatamente la fase esecutiva, spesso scarsamente vigilata, rafforzando i controlli per garantire la qualità delle prestazioni e la tracciabilità dei relativi dati.

Infine, alcune considerazioni riguardano l’introduzione di misure di prevenzione atte ad assicurare la competenza tecnica e l’imparzialità dei componenti: sono state fornite con particolare riferimento a nomina, compensi e conflitti di interesse per i Collegi Consultivi Tecnici (CCT), quale presidio preventivo per la gestione delle controversie tecniche.

Il secondo approfondimento del PNA è dedicato alle inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, descrivendo in primo luogo le principali novità della disciplina, dando conto delle modifiche normative intervenute al d.lgs. n. 39, che hanno interessato gli artt. 4, 7 e 12 del decreto nonché i rapporti tra il d.lgs. n. 39/2013 ed alcune fattispecie introdotte dal d.lgs. n. 201/2022 in materia di servizi pubblici locali.

Nell’approfondimento sono fornite poi indicazioni operative dettagliate ai Responsabili RPCT rispetto ai relativi compiti e ai poteri di accertamento e verifica (vigilanza interna), anche in relazione ai poteri di vigilanza di Anac (vigilanza esterna). È presente, inoltre, un vero e proprio vademecum operativo che contiene chiarimenti su tempistiche, strumenti e modalità di verifica per la corretta attuazione del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando l’autonomia di amministrazioni/enti di individuare i meccanismi più adeguati a garantire l’efficienza, l’efficacia e la sostenibilità della procedura, in base alle dimensioni, alla struttura e alle risorse disponibili.

Da ultimo, per agevolare le amministrazioni/enti e i soggetti interessati all’affidamento di un incarico/carica, ai fini della dichiarazione ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 e delle verifiche di competenza, l’Autorità, nell’allegato al PNA, ha messo a disposizione schemi esplicativi delle fattispecie previste dal decreto, di cui ci si può avvalere per l’informativa da sottoporre all’interessato prima dell’affidamento di un incarico.

L’ultimo approfondimento di parte speciale è dedicato alla trasparenza amministrativa, al fine di supportare le amministrazioni/enti nella corretta implementazione della sezione “Amministrazione Trasparente” (AT) nei siti istituzionali. Al riguardo, viene chiarita l’importanza di un accesso alla sezione “Amministrazione Trasparente” che sia libero e non condizionato a registrazioni, autenticazioni o identificazioni dell’utente nonché facile e intuitivo, anche da dispositivi mobili (ad esempio smartphone e tablet). Viene altresì richiamata la necessità che i documenti, i dati e le informazioni siano fruibili da parte di tutti e accessibili utilizzando motori di ricerca sul web, senza alcuna limitazione, nel rispetto dei criteri di qualità di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 33/2013, quali parametri di riferimento per i Responsabili RPCT e gli OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione) ai fini del monitoraggio e dell’autovalutazione, nel rispetto della disciplina della privacy.

A ulteriore ausilio delle amministrazioni e degli enti nella pubblicazione, sono rappresentate, anche attraverso esempi visuali e screenshot, alcune criticità ricorrenti nell’attuazione degli obblighi di trasparenza riscontrate da Anac durante le attività di vigilanza, come ad esempio: la mancanza di accessibilità o difficoltà ad accedere ai contenuti della sezione “Amministrazione Trasparente”, anche dai dispositivi mobili, l’assenza di indicizzazione delle informazioni, la disomogeneità nella pubblicazione dei dati e la mancata riconoscibilità della sezione AT. Per ogni criticità rilevata sono state formulate una o più raccomandazioni operative per superarle e per garantire l’effettiva fruibilità e accessibilità dei dati pubblicati in “Amministrazione Trasparente” da parte dei cittadini (Fonte Anac).

Prorogata al 5 dicembre la scadenza del bando Sport Missione Comune 2025

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. proroga la scadenza del bando Sport Missione Comune 2025. L’iniziativa, rivolta agli Enti Territoriali, sostiene la realizzazione, la riqualificazione e l’efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva pubblica, attraverso finanziamenti a tasso d’interesse completamente abbattuto.

Fino al 5 dicembre 2025, Comuni, Unioni di Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni potranno presentare domanda per accedere a mutui a tasso fisso, con totale abbattimento degli interessi per i contratti fino a 10 anni, destinati a:

  • costruzione, ampliamento, miglioramento ed efficientamento energetico degli impianti sportivi;
  • copertura delle maggiori spese dovute all’aumento dei costi dei materiali;
  • cofinanziamento di interventi legati a risorse PNRR, bandi regionali e programma Sport e Periferie;
  • realizzazione di piste ciclabili.

La proroga di Sport Missione Comune nasce in risposta all’elevato numero di richieste già pervenute, confermando la volontà dell’Istituto di rispondere concretamente ai bisogni degli Enti Territoriali e di rafforzare il proprio ruolo di banca pubblica di sviluppo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Enti deficitari, certificazione copertura del costo dei servizi anno 2022 prorogata al 30 maggio 2025

Il Ministero dell’interno informa che, stante le difficoltà riscontrate da alcuni enti nella procedura di trasmissione, è stato prorogato al 31 maggio 2025 il termine ultimo entro il quale deve essere inoltrata, sul portale TBEL, la certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2022 a cui sono tenuti gli enti locali strutturalmente deficitari, gli enti locali in dissesto finanziario e gli enti locali in riequilibrio finanziario.

Si ricorda che con il decreto del Ministro dell’interno del 19 febbraio 2025 sono stati approvati i modelli di certificazione concernenti la dimostrazione, per l’anno 2022, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto, per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa.

Gli enti locali di cui all’art. 243, comma 6, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui permanga, alla data indicata al successivo art. 2, la condizione di assoggettamento ai controlli centrali. Gli enti locali di cui all’art. 243, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento di cui all’art. 265, comma 1, del medesimo decreto. I comuni, le province e le città metropolitane che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000 sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

I certificati, anche se parzialmente o totalmente negativi, dovranno essere trasmessi con modalità telematica, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del segretario comunale, del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione economico-finanziaria.

 

La redazione PERK SOLUTION

Apposizione del CUP alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici

La Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 1/2025, fornire indicazioni uniformi in ambito di apposizione del codice unico progetto (CUP) all’interno della fattura per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici per una corretta applicazione dell’articolo 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, rubricato “Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee”.

Il documento chiarisce che i commi 6, 7 e 8 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 introducono un collegamento tra due ambiti normativi distinti: l’obbligo del codice unico di progetto (CUP) per i progetti di investimento pubblico e la disciplina della fatturazione elettronica tra privati (FE). Questo collegamento non risponde solo a finalità di monitoraggio della spesa, ma si inserisce in una visione più ampia, volta a garantire la tracciabilità delle risorse pubbliche e, al contempo, semplificare i processi amministrativi, favorendo il sistema produttivo e lo sviluppo delle imprese. In quest’ottica, l’integrazione tra CUP e FE può contribuire alla riduzione di tempi e costi nella gestione dei documenti contabili, semplificando il lavoro delle amministrazioni pubbliche e degli operatori privati. La riduzione del carico amministrativo per le imprese promuove l’efficienza operativa e contribuisce a migliorarne la competitività.

In ordine al perimetro soggettivo, il comma 6 si riferisce agli incentivi pubblici erogati “a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati”, prescindendo dalla natura delle risorse stanziate a tal fine. Per la definizione di Amministrazione pubblica, in coerenza con l’articolo 11, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si fa riferimento all’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165.

Il perimetro oggettivo, invece, pone al centro della sua interpretazione la definizione di “incentivi pubblici alle attività produttive”, che comprende “gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere” erogati, ai sensi del successivo articolo 7, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 123 del 1998, in una delle seguenti forme: “credito d’imposta, bonus fiscale, […] concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato”. In termini più specifici, l’ambito di applicazione della disposizione comprende:

  • i trasferimenti alle imprese per i quali sussista l’obbligo di attribuzione del CUP, a prescindere dalla natura in conto capitale o di parte corrente delle risorse;
  • tra gli strumenti finanziari, i progetti di investimento per i quali è prevista l’attribuzione di un CUP secondo la normativa vigente;
  • le misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate da eventi di protezione civile, per fronteggiare le più urgenti necessità.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione di cui all’articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge n. 13 del 2023:

  • i trasferimenti alle imprese consistenti in meri contributi al funzionamento non compresi in un progetto di investimento pubblico;
  • i costi non fatturabili eventualmente riconosciuti all’impresa beneficiaria.

Per quanto riguarda le fatture emesse prima dell’apposizione del CUP, la RGS chiarisce che:

  • per gli incentivi che ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all’atto di concessione dello stesso, come per tutte le fatture ricevute prima dell’assegnazione del CUP, non sussiste nessun obbligo di apposizione dello stesso in fattura;
  • le Amministrazioni titolari delle misure devono indicare al beneficiario i documenti necessari a dimostrare l’avvenuta spesa; la stessa disposizione indica la possibilità di inserire il CUP nella quietanza di pagamento come strumento dimostrativo, ferma restando la possibilità per le Amministrazioni di individuare diverse modalità dimostrative.

Per le fatture emesse dopo l’assegnazione del CUP, in caso di comprovata impossibilità di apposizione dello stesso in fattura per cause documentate con evidenze concrete e riferite a circostanze eccezionali, non imputabili al soggetto beneficiario, è l’amministrazione, sotto la propria responsabilità, a definire la eventuale modalità dimostrativa della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto agevolato.

Infine, in caso di imprese che accedono a più di un incentivo per finanziare lo stesso tipo di spesa, per una stessa linea d’intervento, e che quindi si trovano ‘di fronte’ a una molteplicità di CUP,  è sufficiente l’apposizione in fattura del primo CUP acquisito in ordine temporale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arriva l’ok dalla Conferenza Stato Città allo slittamento dei bilanci di previsione al 28 febbraio 2025

La Conferenza Stato-città, nella seduta odierna, ha espresso parere favorevole al differimento dei bilanci di previsione degli enti locali al 28 febbraio 2025.

Inoltre, la Conferenza ha dato il via libera allo sblocco di circa 470 milioni di fondi, per l’anno 2025, destinati ai Comuni. In particolare le risorse andranno al potenziamento dei servizi sociali nelle Isole (68 milioni di euro) agli asili nido (300 milioni di euro) e al trasporto scolastico (100 milioni di euro).
Gli ulteriori 391 milioni di euro destinati ai servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario saranno inseriti in un separato DPCM, ma saranno pubblicati a breve.
Infine, saranno 220 i milioni di euro che andranno ai Municipi come rimborso (anno 2024) per i minori introiti derivanti dalle minori entrate da addizionale comunale Irpef.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Quaderno Anci sulle principali novità CCNL Area Funzioni Locali dirigenti e segretari comunali

Anci ha pubblicato il nuovo Quaderno operativo “Le principali novità del CCNL Area Funzioni locali 2019-2021. Dirigenti e Segretari Comunali e Provinciali”. Il documento offre un’analisi dettagliata degli articoli del nuovo contratto e la modulistica sull’attuazione degli istituti più significativi demandati alla contrattazione integrativa.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area delle Funzioni locali per dirigenti e segretari comunali, per il triennio 2019-2021, sottoscritto lo scorso 16 luglio, è la conclusione di una lunga e complessa attività negoziale iniziata con l’approvazione dell’Atto di Indirizzo del Comitato di settore Autonomie Locali.
E’ un contratto che impatta dunque su circa 9.000 uomini e donne (escludendo cioè i dirigenti amministrativi del SSN) che hanno la responsabilità di gestire quotidianamente processi complessi che attengono al soddisfacimento di bisogni delle comunità che amministrano. Si compone di una parte comune e due sezioni: dirigenti e segretari comunali e provinciali.

Molti degli interventi previsti nel CCNL adeguano le norme contrattuali a corrispondenti interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni.

Il testo contrattuale regola alcuni istituti normativi ed economici di parte comune applicabili a tutto il personale destinatario del presente CCNL tra cui la nuova disciplina prevista in materia di Lavoro Agile e di mentoring. Il nuovo art. 20 riconosce, infatti, il valore della formazione in affiancamento della dirigenza già in servizio (“il mentore”) verso il personale Dirigente neoassunto – ossia il Dirigente con meno di 2 anni di servizio – per favorire il trasferimento delle conoscenze, competenze ed esperienze maturate nel tempo, che d’altronde costituiscono pregnante valore per qualsiasi organizzazione. A tal fine le amministrazioni possono prevedere idonee forme di affiancamento all’ingresso in favore dei dirigenti (e dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali) neoassunti, in aggiunta agli eventuali corsi e/o scuole di formazione iniziale e di aggiornamento professionale organizzati dalle stesse.

Altre novità più significative per quanto riguarda i dirigenti, si segnala la previsione del cd scavalco condiviso finora previsto per il solo personale dipendente, colmando così una lacuna contrattuale; la maggiorazione della retribuzione di risultato correlata a specifici obiettivi di impatto.

Tra le disposizioni comuni riguardanti gli istituti economici applicabili a tutto il personale dell’Area, è stata ridefinita la materia del patrocinio legale e quella delle coperture assicurative, nonché le norme concernenti alcuni adattamenti utili per la corretta applicazione della norma sul welfare integrativo.

Gli interventi di sicuro aggiornamento, rispetto alla previgente disciplina contrattuale, riguardano le norme applicabili ai Segretari Comunali e Provinciali. Nel nuovo impianto delle relazioni sindacali non è più prevista la contrattazione collettiva integrativa di livello nazionale e, a seguito della scelta operata dalle parti, gli istituti già regolati dai contratti collettivi integrativi nazionali sono stati disciplinati nel CCNL. È introdotta una disciplina specifica per l’interim, che viene parzialmente uniformata alla disciplina prevista per i dirigenti; la graduazione della retribuzione di posizione in base ai criteri stabiliti direttamente nel CCNL superando dunque la maggiorazione demandata alla contrattazione prima integrativa; incremento della retribuzione di risultato per i segretari delle Unioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Fondo incentivi recupero evasione: La nota di aggiornamento di IFEL

IFEL ha pubblicato una nota di aggiornamento della lettura della disposizione riguardante il Fondo incentivi recupero evasione ex comma 1091, legge 145/2018, alla luce della recente deliberazione 113/2024, Corte dei conti, sez. Lombardia, già oggetto di una precedente nota di commento Ifel, precisando in particolare che le attività in corso, come pure i regolamenti approvati dai Comuni, previo accordo sindacale, non possono essere condizionati dalla recente variante interpretativa recata dalla deliberazione in commento, per le motivazioni addotte dalla Corte dei conti stessa e riportate nella nota allegata.

Con la nota del 28 febbraio 2019 IFEL ha fornito un supporto interpretativo per l’utilizzo delle prescrizioni contenute nel comma 1091, articolo 1, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale è stato reintrodotto nell’ordinamento delle entrate comunali il dispositivo che permette di accantonare una quota di gettito tributario per il potenziamento della gestione del settore delle entrate nei Comuni. Ai fini dell’alimentazione del fondo, la norma non definisce il montante su cui calcolare la quota dell’incentivo, ma fa riferimento alla facoltà comunale di “prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento” sia destinato al potenziamento delle attività degli uffici preposti alla gestione delle entrate.

Secondo la nota IFEL del 28 febbraio 2019, il riferimento della norma è ben chiaro nel rivolgersi alla riscossione dell’IMU e della Tari non spontanea, ma indotta da azioni dell’amministrazione. Il “maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI” debitamente accertato nel rendiconto, rimanda con chiarezza ai risultati dell’azione positiva dell’amministrazione in materia di recupero dell’evasione. Per definire la portata del “maggiore gettito”, l’aggettivo – secondo IFEL – deve riferirsi all’ammontare complessivamente incassato a seguito dell’attività di contrasto all’evasione, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, un aumento di risorse che non si sarebbe raggiunto con il solo adempimento
spontaneo. Per identificare il “maggior gettito”, dunque, non c’è alcun confronto intertemporale da effettuare, bensì dovranno essere considerate tutte le
riscossioni diverse da quelle ordinarie, generate da attività di verifica e controllo poste in essere dal Comune. In altri termini, il maggior gettito è quello realizzato complessivamente a seguito delle attività di contrasto dell’evasione, rispetto alla situazione in cui l’ente non effettui alcuna attività di controllo. Considerando la ratio della norma, si deve infatti ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento all’importo riscosso da atti di recupero tributario relativi all’IMU e alla Tari. Conseguentemente, quello che rileva è quanto riscosso in un determinato anno (competenza + resisui), indipendentemente dal periodo di emissione dell’atto. Si ritiene, dunque, che il parametro di riferimento ai fini dell’alimentazione del Fondo debba essere l’ammontare complessivo delle “riscossioni sollecitate” realizzate in un determinato anno.

La delibera n. 113/2024 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con riferimento alle somme da considerare per l’alimentazione del Fondo incentivi, ha ritenuto che “l’unico parametro di riferimento considerato dal legislatore è il maggior incasso di sola competenza di tali entrate accertate, nell’esercizio di competenza, senza che alcun rilievo o valenza possa attribuirsi né agli accertamenti singolarmente considerati… né al computo delle riscossioni eventualmente avvenute a residuo per le medesime tipologie di entrate, sia che siano riferite all’accertamento effettuato nell’esercizio ancora precedente (ed incassate in quello corrente), sia che siano derivate dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi pregressi (e quindi ancora più remoti)”. A parere di IFEL – si tratta di una interpretazione restrittiva che non trova diretto fondamento nel testo normativo e, di fatto, depotenzia fortemente l’istituto. Tale impostazione vincola, infatti, la consistenza del Fondo all’accertamento (e riscossione) incrementale rispetto all’anno prima, ed è penalizzante in modo particolare per quegli enti che negli anni hanno allestito un buon sistema di accertamento e controllo fiscale, puntando ad assicurare significativi e costanti livelli di recupero dell’evasione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Attestazioni OIV: apertura della Piattaforma per le acquisizioni delle informazioni sugli obblighi di pubblicazione 2024

Anac informa che da oggi 3 giugno 2024 è possibile per gli Organismi Indipendenti di Valutazione – OIV – o per gli organismi con funzioni analoghe, attestare le informazioni sul grado di assolvimento agli obblighi di pubblicazione per l’annualità 2024 con modalità e tempistiche definite nell’Atto del Presidente del 1° giugno 2024.

L’applicazione permette di documentare – mediante specifica scheda – le verifiche, effettuate dall’OIV o organismo con funzioni analoghe, nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società, circa la pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, di anno in anno individuati dall’Autorità, e sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato.

L’applicazione permette di estrarre quei documenti utili (attestazione e scheda verifiche) ai fini della loro pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società.

 

La redazione PERK SOLUTION

Interventi di rigenerazione urbana e medie opere: Pagamento di un ulteriore acconto del 20% del contributo

La Direzione Centrale dalla Finanza locale informa che ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, in legge 29 aprile 2024, n.56, è stato disposto il pagamento, a titolo di ulteriore acconto, nella misura del 20% del contributo concesso a favore dei Comuni beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge n.160/2019 (PNRR_M5C2I2.1_Investimenti in progetti di rigenerazione urbana) per i quali risultava già intervenuta l’aggiudicazione dei lavori.

In particolare, per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, è stato erogato un importo totale pari ad euro 19.212.718,49, in favore di 37 enti finanziati con decreto del 30 dicembre 2021 e 4 aprile 2022.

Nei confronti dei Comuni beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge n. 145/2018 (medie opere), sono state effettuate erogazioni a titolo di acconto, ovvero relativamente agli stati di avanzamento lavori degli interventi finanziati e contabilizzati. In particolare, per gli investimenti in progetti di medie opere, è stato erogato:

  • un importo totale pari ad euro 308.290.964,64, in favore di 1169 enti finanziati con decreto del 23 febbraio 2021;
  • un importo totale pari ad euro 2.772.070,12, in favore di 70 enti finanziati con decreto del 19 maggio 2023.

Nei confronti degli enti finanziati con decreto dell’8 novembre 2021, del 18 luglio 2022 e del 28 marzo 2023, si fa presente che le erogazioni saranno disposte appena acquisite le necessarie disponibilità di cassa.

Sarà possibile prendere visione del dettaglio dei pagamenti effettuati, suddivisi per Provincia e con evidenza dei singoli CUP, nel corso delle prossime settimane.

 

La redazione PERK SOLUTION