Stralcio debiti tributari: Il limite di mille euro si riferisce alla somma dei carichi omogenei di ciascuna cartella esattoriale

In tema di stralcio ex lege dei debiti tributari ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge n. 136/2018, il limite di valore del debito (mille euro), cui detta disposizione correla l’operatività dello stralcio, dev’essere riferito non già ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale, bensì alla somma di essi o, se i debiti sono di natura diversa, alla somma dei carichi omogenei. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione, Sez. III civile, sentenza n. 17966 del 27 agosto 2020.
L’art. 4 del d.l. n. 119/2018 dispone che i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori.
La Corte ricorda che la norma individua l’oggetto di disciplina dell’annullamento e, dunque, il termine di riferimento del valore di 1000 euro ne “i debiti di importo residuo […] risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010”. Ebbene, poiché la norma assume come oggetto di disciplina “i debiti di importo residuo […] risultanti dai singoli carichi” e, dunque, parla al plurale di “debiti”, è palese che in tal modo sottende che il “residuo” rilevante agli effetti del c.d. annullamento possa e debba (naturalmente se la cartella non sia [r]elativa ad un singolo carico) risultare dai più debiti, scilicet dai più “carichi” che la cartella contiene. In altri termini, a differenza di quanto sarebbe stato se la norma avesse parlato di “debito residuo” al singolare, il che avrebbe certamente consentito ed anzi imposto di riferire il limite di euro 1000 al singolo carico, in quanto la rilevanza del debito al singolare naturalmente sarebbe stata correlabile al singolo carico, il fatto che la norma allude ai “debiti residui” al plurale evidenzia necessariamente che il valore de quo si debba intendere risultante dal cumulo dei singoli carichi di cui alla cartella e ciò proprio perché “debiti residui” non possono che risultare dal cumulo dei singoli carichi esistenti nella cartella, cioè dal cumulo dei debiti che li costituiscono.
L’avere  il legislatore riferito il valore a “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi”, implica una chiara correlazione dell’importo ad una risultanza emergente dal cumulo dei più carichi, perché il valore “fino a mille euro” è espressamente correlato a “i debiti di importo residuo” e, dunque ai più debiti (eventualmente esistenti nella cartella che rechi più carichi). Poiché ciò che risulta dai singoli carichi non è stato indicato come oggetto di annullamento con un riferimento al debito al singolare, ma lo è stato con un riferimento ai debiti al plurale, la lettera della legge è nel senso che si è inteso fare riferimento, nel caso di più carichi e, dunque, di più debiti, ad una sommatoria dei debiti, sicché il valore dev’essere rispettato con riferimento all’importo risultante dalla cartella per effetto del cumulo dei vari carichi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Aggiornamento coefficienti IMU e IMPi 2020 per i fabbricati a valore contabile

Pubblicato in G.U. n. 228 del 14-09-2020 il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 10 settembre 2020 all’aggiornamento dei coefficienti, per l’anno 2020, indicati nell’art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ai fini del calcolo dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta sulle piattaforme marine (IMPi).
Ai sensi del comma 746, per i fabbricati classificabili nel gruppo  catastale  D,  non  iscritti  in  catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo  i  criteri  stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’art. 7  del  decreto-legge  11 luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti  ivi  previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
L’art. 38 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, c.d. decreto fiscale, prevede a decorrere dall’anno 2020  l’istituzione dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nota IFEL sulla TARI da applicare agli studi professionali

L’IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento relativa alle tariffe TARI da applicare alla categoria degli “studi professionali” per l’anno 2020. La nota ricorda come la normativa emergenziale accordi ai Comuni la possibilità di confermare per il 2020 le tariffe TARI adottate nel 2019 (ex articolo 107, co. 5 del D.L. n. 18/2020). Dall’altra, le disposizioni recate dall’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, prevedono l’istituzione, a decorrere dal 2020, della categoria, non prevista nel 2019, delle “banche, istituti di credito e studi professionali”. La contraddizione normativa che deriva dalla vigenza delle due norme pone dunque il problema di come considerare nell’anno 2020 la categoria degli studi professionali nel caso di provvisoria conferma delle tariffe 2019. Secondo IFEL, non si ritiene illegittimo per i Comuni procedere nel senso di far prevalere la possibilità concessa dalla normativa di emergenza (articolo 107, co. 5 del D.L. n. 18/2020), adottando pertanto la conferma in blocco delle tariffe 2019, ivi inclusa quella relativa alla categoria “uffici, agenzie, studi professionali”. Altra soluzione alternativa consiste nell’accompagnare la provvisoria conferma delle tariffe 2019 con l’immediato adeguamento delle tariffe degli studi professionali, in maniera coerente con quanto stabilito dal Dl 124/2019, applicando pertanto a tale categoria le tariffe vigenti nel 2019 con riferimento alla categoria “banche ed istituti di credito”. Quest’ultima ipotesi appare tanto più preferibile in considerazione dell’esigenza ampiamente diffusa di riconoscere misure agevolative, anche in regime di provvisoria conferma delle tariffe 2019, in favore delle utenze (domestiche e non domestiche), facendo ricorso alla facoltà di cui al comma 660 della legge n. 147/2013, anche tenendo a mente le riduzioni COVID-19 prospettate dall’ARERA con la deliberazione n. 158 del 5 maggio scorso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Entrate locali, società miste pubblico-private escluse dalla disciplina dei versamenti diretti

L’art. 111 del D.L. n. 104/2020 modifica la disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, ai sensi della quale tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell’ente. In particolare, la disposizione intervenendo sui commi 786 e 788 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), fa venir meno la possibilità di incasso diretto delle entrate degli enti locali alle società a capitale misto pubblico-privato (di cui al numero 4, lett. b), comma 5 dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997), affidatarie delle attività di accertamento e riscossione. La norma restituisce tale facoltà alle società in house interamente costituite con capitale pubblico. Si tratta della società a capitale interamente pubblico affidatarie del servizio di riscossione mediante convenzione, a condizione che:

  • l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
  • la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla.

Si ricorda che il comma 786 dell’art. 1 della legge n. 160/2019, amplia la portata applicativa del dispositivo di accreditamento diretto delle entrate riscosse attraverso l’attività di soggetti affidatari esterni. Le entrate, siano esse di natura tributaria o patrimoniale e a qualsiasi titolo riscosse, quindi anche a seguito della procedura di accertamento o di riscossione coattiva, dovranno confluire direttamente alla tesoreria dell’ente impositore, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema di versamenti unitari o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Tra gli strumenti a disposizione del soggetto passivo per il versamento delle somme dovute si aggiunge anche la piattaforma PagoPA. Le stesse modalità di versamento si applicano anche alla riscossione delle entrate patrimoniali, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all’art. 17 del d.lgs. 241/97. La lettera c) del comma 786 recava una precisazione, probabilmente frutto di errore materiale, laddove equiparava ai versamenti diretti a favore dell’ente affidatario quelli effettuati sui conti delle società miste pubblico-private iscritte all’Albo di cui all’articolo 53 del d.lgs. 446/1997 (la fattispecie di cui al “numero 4” dell’art. 52, co.5, lett.b, dello stesso decreto). L’art. 111 del D.L. 104/2020 correggere, dunque, l’errore materiale contenuto nella legge di bilancio 2020 e consente alle società in house, interamente costituite con capitale pubblico, l’incasso diretto delle entrate degli enti locali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Validazione Piani Economici Finanziari Tassa Rifiuti da parte dell’Organo di revisione

In risposta ad un quesito posto da ANCI Lombardia in data 27 luglio 2020, l’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) – Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati ha comunicato di aver fornito un riscontro positivo alla possibilità di “considerare l’organo di revisione del Comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale ai sensi della Delibera ARERA 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell’organo di revisione alla validazione dei PEF”.
In conseguenza di questo parere, si ritiene che i Comuni che non siano nelle condizioni di avvalersi di altre soluzioni, descritte dalle delibere ARERA n. 443/2019 e n. 57/2020, possano trasmettere all’Autorità, a titolo di validazione, il parere che l’organo di revisione dell’ente deve necessariamente esprimere sulla delibera di approvazione del Piano Economico Finanziario della tassa/tariffa rifiuti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Agosto, proroga esenzione TOSAP e COSAP per tutto il 2020

L’art. 109 del D.L. 104/2020, c.d. decreto Agosto, prolunga la durata della sospensione dal versamento della tassa e del canone per l’occupazione del suolo pubblico fino al 31 dicembre 2020, già fissata al 31 ottobre dall’art. 181 del DL n. 34/2020 (decreto Rilancio), a favore delle imprese di pubblico esercizio. Le ulteriori minori entrate da ristorare ai comuni, ascrivibili all’ulteriore proroga, sono state stimate in 42,5 milioni di euro alla cui ripartizione si provvederà con apposito decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Si rammenta che l’art. 181 del DL Rilancio, anche al fine di favorire la ripresa delle attività turistiche, esonera dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 (ora al 31 dicembre 2020) gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della Tosap e della Cosap.
In particolare, l’esonero si applica alle diverse tipologie di esercizi elencate dall’art. 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991:

a. esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b. esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c. esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d. esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Inoltre, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114), vale a dire ai soggetti intestatari di concessioni di posteggio sui mercati o aree destinate al commercio ambulante, sono esonerati dal 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 dal pagamento della TOSAP e COSAP, con conseguente rimborso delle somme versate nel medesimo periodo da parte dei comuni.
Il comma 2 del medesimo art. 181 prevede che le nuove richieste di concessione di utilizzo di suolo pubblico e le richieste di ampliamento di spazio di quelle già occupate, a decorrere dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020 (prorogato al 31 dicembre dal decreto di agosto) saranno presentabili solo con modalità telematica allegando, in deroga a quanto previsto dal DPR 160/2010, la sola planimetria e non sarà dovuta l’imposta di bollo prevista ai sensi del DPR 642/72.
Il successivo comma 3 introduce la possibilità per i medesimi soggetti, fino al 31 ottobre 2020 (termine prorogato al 31 dicembre 2020 dal DL Agosto), di effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento. Tali elementi dovranno comunque essere funzionali alle attività (ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande e simili) previste dall’art. 5 della legge n. 287 del 1991. Per la posa di tali opere amovibili non è richiesta autorizzazione preventiva ed è disapplicato il limite temporale di novanta giorni per la rimozione (comma 4).
È previsto, altresì, che le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 – se non già riassegnate – saranno rinnovate per la durata di 12 anni. Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico, con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020 con assegnazione al titolare dell’azienda, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, dell’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività (comma 4-bis).
Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione ovvero che, all’esito dei procedimenti, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione (comma 4-ter).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Agosto, incremento ristoro imposta di soggiorno

L’art. 40 del D.L. 104/2020, c.d. “decreto Agosto”, pubblicato in G.U. n. 203 del 14 agosto 2020, dispone  l’incremento di 300 milioni di euro, per l’anno 2020, della dotazione del fondo di cui all’art. 180 del D.L. 34/2020 (convertito in legge n. 77/2020) destinato al ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata  riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco. L’incremento sarà ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Si ricorda che l’art. 180 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) ha istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno. Novità importante apportata dall’art. 180 riguarda l’attribuzione della qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno – o del contributo di soggiorno previsto per Roma capitale – al gestore della struttura ricettiva. Il gestore, sia nel caso delle strutture ricettive sia nel caso delle locazioni brevi, dovrà procedere:

  • al pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
  • alla presentazione della dichiarazione;
  • agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

La dichiarazione dovrà essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. È altresì previsto una disciplina sanzionatoria a carico del responsabile in caso di:

  • omessa o infedele presentazione della dichiarazione, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto;
  • omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, laddove si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Abolizione seconda rata IMU per i settori del turismo e dello spettacolo

L’art. 77 del c.d. decreto di Agosto (nella versione in bozza, in attesa di pubblicazione nella G.U.), prevede l’esenzione, per l’anno 2020, della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU), relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Per gli immobili di cui al punto sub d), si prevede l’esenzione dell’IMU per gli anni 2021 e 2022. L’efficacia di tale misura e è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Per il ristoro ai comuni delle minori entrate si prevede un incrementato del fondo di cui all’art. 177 del D.L. 34/2020 (legge n. 77/2020) di 85,95 milioni di euro per l’anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione degli incrementi si provvederà con uno o più decreti del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Si ricorda che l’art. 177 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) ha previsto l’abolizione della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune, per l’anno 2020 in favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. Tale agevolazione è stata estesa anche agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA, differimento termini trasmissione a CSEA della richiesta di anticipazione finanziaria

Con Deliberazione 28 luglio 2020 n. 299/2020/R/rif l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – al fine di rendere coerenti le tempistiche relative all’accesso agli strumenti di copertura dell’esposizione finanziaria con la modifica ai termini per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali e, quindi, anche degli atti deliberativi in materia di TARI apportate in sede di conversione del D.L. n. 34/2020 – ha ritenuto necessario apportare modifiche alla deliberazione 238/2020/R/RIF posticipando al 30 novembre 2020 (in luogo del 30 settembre) il termine, di cui al comma 4.4 della citata deliberazione, per la trasmissione alla CSEA della richiesta di anticipazione finanziaria da parte degli Enti territorialmente competenti. Conseguentemente risulta adeguato il termine del 31 ottobre 2020, previsto per l’erogazione ai gestori beneficiari degli importi oggetto di anticipazione, ovvero “entro il mese successivo alla ricezione da parte di CSEA della richiesta di anticipazione”.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA, Raccolta dati tariffa rifiuti 2020

Con comunicato del 6 luglio, ARERA informa che a partire dal 3 luglio 2020 è aperta agli Enti territorialmente competenti la raccolta per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif avviata con la deliberazione 57/2020/R/rif.
Sono tenuti alla compilazione gli Enti territorialmente competenti di cui all’art. 1 comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 443/2019/R/rif (di seguito: MTR), ovvero l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, tra i quali ad esempio il Comune.
L’invio dei dati e delle informazioni, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla sopracitata deliberazione e, in particolare, dall’articolo 6, della deliberazione 443/2019/R/rif, è possibile esclusivamente tramite la raccolta on line e deve essere effettuato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della medesima deliberazione 443/2019/R/rif, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento.
Gli Enti territorialmente competenti che abbiano già trasmesso all’Autorità la predisposizione del piano economico-finanziario per l’anno 2020, potranno eventualmente integrarne il contenuto tramite il sistema telematico di raccolta, al fine di avvalersi della modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto delle misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento, disposte dall’Autorità con la deliberazione 238/2020/R/rif.
Qualora l’ Ente territorialmente competente non intenda avvalersi delle misure introdotte con la menzionata deliberazione, rimangono valide le pertinenti determinazioni già assunte, o restano confermati i procedimenti per assumere gli atti nei termini previsti dalla normativa vigente, in materia di predisposizione dei piani economico-finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, per l’anno 2020 in coerenza con gli obiettivi definiti secondo i criteri di cui al MTR.
Il sistema telematico di raccolta prevede la compilazione di maschere web nonché la possibilità del cosiddetto “caricamento massivo”, utilizzabile nel caso in cui sia necessario trasmettere i dati relativi ad un numero consistente di bacini tariffari. I dati relativi al PEF dell’Ambito tariffario (Appendice 1 del MTR) dovranno essere forniti esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposita modulistica scaricabile all’interno del portale (PEF.xls). Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA nella sezione dedicata.
È inoltre disponibile una Guida alla compilazione per la raccolta dati che riporta le istruzioni per la compilazione delle maschere e della modulistica e per la successiva trasmissione dei dati e della documentazione richiesta.
Gli Enti territorialmente competenti possono accedere al sistema on line e provvedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste solo previo accreditamento presso l’Anagrafica Operatori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION