Abolizione seconda rata IMU per i settori del turismo e dello spettacolo

L’art. 77 del c.d. decreto di Agosto (nella versione in bozza, in attesa di pubblicazione nella G.U.), prevede l’esenzione, per l’anno 2020, della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU), relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Per gli immobili di cui al punto sub d), si prevede l’esenzione dell’IMU per gli anni 2021 e 2022. L’efficacia di tale misura e è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Per il ristoro ai comuni delle minori entrate si prevede un incrementato del fondo di cui all’art. 177 del D.L. 34/2020 (legge n. 77/2020) di 85,95 milioni di euro per l’anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione degli incrementi si provvederà con uno o più decreti del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Si ricorda che l’art. 177 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) ha previsto l’abolizione della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune, per l’anno 2020 in favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. Tale agevolazione è stata estesa anche agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA, differimento termini trasmissione a CSEA della richiesta di anticipazione finanziaria

Con Deliberazione 28 luglio 2020 n. 299/2020/R/rif l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – al fine di rendere coerenti le tempistiche relative all’accesso agli strumenti di copertura dell’esposizione finanziaria con la modifica ai termini per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali e, quindi, anche degli atti deliberativi in materia di TARI apportate in sede di conversione del D.L. n. 34/2020 – ha ritenuto necessario apportare modifiche alla deliberazione 238/2020/R/RIF posticipando al 30 novembre 2020 (in luogo del 30 settembre) il termine, di cui al comma 4.4 della citata deliberazione, per la trasmissione alla CSEA della richiesta di anticipazione finanziaria da parte degli Enti territorialmente competenti. Conseguentemente risulta adeguato il termine del 31 ottobre 2020, previsto per l’erogazione ai gestori beneficiari degli importi oggetto di anticipazione, ovvero “entro il mese successivo alla ricezione da parte di CSEA della richiesta di anticipazione”.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA, Raccolta dati tariffa rifiuti 2020

Con comunicato del 6 luglio, ARERA informa che a partire dal 3 luglio 2020 è aperta agli Enti territorialmente competenti la raccolta per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif avviata con la deliberazione 57/2020/R/rif.
Sono tenuti alla compilazione gli Enti territorialmente competenti di cui all’art. 1 comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 443/2019/R/rif (di seguito: MTR), ovvero l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, tra i quali ad esempio il Comune.
L’invio dei dati e delle informazioni, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla sopracitata deliberazione e, in particolare, dall’articolo 6, della deliberazione 443/2019/R/rif, è possibile esclusivamente tramite la raccolta on line e deve essere effettuato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della medesima deliberazione 443/2019/R/rif, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento.
Gli Enti territorialmente competenti che abbiano già trasmesso all’Autorità la predisposizione del piano economico-finanziario per l’anno 2020, potranno eventualmente integrarne il contenuto tramite il sistema telematico di raccolta, al fine di avvalersi della modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto delle misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento, disposte dall’Autorità con la deliberazione 238/2020/R/rif.
Qualora l’ Ente territorialmente competente non intenda avvalersi delle misure introdotte con la menzionata deliberazione, rimangono valide le pertinenti determinazioni già assunte, o restano confermati i procedimenti per assumere gli atti nei termini previsti dalla normativa vigente, in materia di predisposizione dei piani economico-finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, per l’anno 2020 in coerenza con gli obiettivi definiti secondo i criteri di cui al MTR.
Il sistema telematico di raccolta prevede la compilazione di maschere web nonché la possibilità del cosiddetto “caricamento massivo”, utilizzabile nel caso in cui sia necessario trasmettere i dati relativi ad un numero consistente di bacini tariffari. I dati relativi al PEF dell’Ambito tariffario (Appendice 1 del MTR) dovranno essere forniti esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposita modulistica scaricabile all’interno del portale (PEF.xls). Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA nella sezione dedicata.
È inoltre disponibile una Guida alla compilazione per la raccolta dati che riporta le istruzioni per la compilazione delle maschere e della modulistica e per la successiva trasmissione dei dati e della documentazione richiesta.
Gli Enti territorialmente competenti possono accedere al sistema on line e provvedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste solo previo accreditamento presso l’Anagrafica Operatori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria

Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale. È il testo dell’emendamento approvato in Commissione Bilancio della Camera nel corso dell’esame del Disegno di Legge di conversione del D.L. 34/2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″ (C. 2500). Trattasi certamente di una norma anti-evasione, quella del premio per il pagamento dei tributi con addebito diretto di quanto dovuto; in ogni caso saranno gli enti a decidere se applicare lo “sconto”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il decreto sui criteri e le modalità relativi al riversamento del TEFA

Come noto, l’art. 38-bis del D.L.  n. 124/2019, convertito con modificazioni in legge n. 157/2019 (c.d. Decreto fiscale), ha novellato l’art. 19, comma 7 del D.lgs. n. 504/1992 disponendo che, a decorrere dal 1° giugno 2020, nel caso di pagamenti effettuati con F24, si provvede al riversamento del TEFA spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio al netto della commissione spettante al comune. Viene stabilito che, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Inoltre, sono demandati ad uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2020, la definizione dei criteri e delle modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuative della disposizione di cui al primo periodo del comma 7 oggetto di modifica.
Nella seduta del 23 giugno u.s., la conferenza Stato-Città e autonomie locali ha sancito l’intesa, tra l’altro, sullo schema di decreto del ministero dell’economia e delle finanze relativo alle modalità di riversamento del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale.
Il decreto, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e anticipato dal Dipartimento delle finanze, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana. Tale deliberazione è comunicata, solo per il 2020, all’Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati. Le comunicazioni previste dal precedente periodo sono effettuate entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento.
Per l’annualità 2020, verrà effettuato lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, e il successivo riversamento alle province e città metropolitane, applicando la misura del 5 per cento o la diversa misura comunicata dall’ente impositore. Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni saranno versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate. Il TEFA verrà riversato alle province e città metropolitane al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse. Non sono prese in considerazione percentuali diverse di tale commissione eventualmente deliberate, anche d’intesa, dagli enti coinvolti.
Nel caso di pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, le province e le città metropolitane dovranno comunicare entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento la misura del tributo adottata ai comuni competenti per territorio. Entro il 30 ottobre 2020, i comuni effettueranno il riversamento delle somme, comprensive di interessi e sanzioni, dovute a titolo di TEFA e riferite al primo semestre dell’anno 2020.  Per le somme riferite al secondo semestre 2020 il termine di riversamento è fissato al 28 febbraio 2021. In ogni caso i comuni dovranno effettuare contestuale rendicontazione degli importi riversati e fornire le informazioni del prelievo sui rifiuti alle province e città metropolitane.  Al termine di ciascun trimestre dell’anno i comuni, nel caso di versamenti, comprensivi di interessi e sanzioni, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e relativi alle annualità 2020 e seguenti, provvedono al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La TARI è dovuta anche per i depositi delle strutture ricettive

Vanno assoggettati alla TARI, ai sensi dell’art. 62 del d. Igs. 16 novembre 1993, n. 507, i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, che concorrano all’esercizio dell’impresa, e vanno conseguentemente riguardati come aree operative idonee a produrre rifiuti, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 23 giugno 2020, n. 12301,
Spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza delle condizioni per le quali determinate superfici avrebbero diritto ad una riduzione dell’imposizione. Il contribuente, quindi, deve dare dimostrazione che, in relazione all’anno di imposizione, la specifica destinazione aziendale impressa ai depositi comporti una capacità produttiva di rifiuti, diversa (e minore) rispetto alle altre aree operative occupate dalla azienda alberghiera; e, comunque, dar conto della applicazione della tariffa meno onerosa con puntuale e congruo riferimento alle categorie o sottocategorie della normativa secondaria deliberata dall’Ente impositore.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Notifica cartella di pagamento a familiare del contribuente

La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che «la consegna dell’atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto dell’art. 139 cod. proc. civ., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità – né l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all’uopo, sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo» (Cass., Sez. 5, n. 28591 del 29 novembre 2017; Cass., Sez. 6-L, n. 21362 del 15 ottobre 2010).  L’operatività di tali principi è, però, subordinata all’accertamento che il luogo di ricezione della notificazione è quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall’interessato, deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 18 giugno 2020, n. 11815.

Decadenza dai benefici fiscali c.d. “prima casa”

In tema di benefici fiscali c.d. “prima casa”, ed alla stregua di quanto sancito dall’art. 1, nota II bis, comma 1, lett. a), della Tariffa allegata al d. P. R. n. 131 del 1986, il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell’acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici, decorrendo, in tal caso, a carico dell’amministrazione finanziaria per l’emissione dell’avviso di liquidazione dell’imposta ordinaria e connessa soprattassa, il termine triennale di cui all’art. 76, comma 2, del menzionato decreto, non dalla registrazione dell’atto ma dal momento in cui l’invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva fatto decorrere il termine triennale dalla data della stipula dell’atto di trasferimento dell’immobile)» (Cass. n. 28860 del 2017; Cass. n. 2527 del 2014). È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza 16 giugno 2020, n. 11622. Nel caso di specie, la controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio chiedeva il pagamento per intero dell’imposta di registro in revoca dell’agevolazione prima casa chiesta del contribuente che non aveva ottemperato all’obbligo di trasferire nel previsto termine di 18 mesi la sua residenza nel comune nel quale era sito l’immobile acquistato allegando come causa di forza maggiore infiltrazioni d’acqua nel solaio ed allegando che il termine per trasferire la residenza fosse uguale a quello fissato al potere di accertamento dell’Ufficio.

Pagamento della TARI in caso di mancata presentazione della denunzia di esenzione

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di tassa sui rifiuti, il tributo «è dovuto unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni» (Sez. 5, sentenza n. 3772 del 15/02/2013, Rv. 625621 – 01), in quanto la detenzione o la occupazione di locali e aree scoperte comporta una «presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti», alla quale, se non superata, consegue la soggezione al tributo (Sez. 5, sentenza n. 19459 del 18/12/2003, Rv. 569065 – 01; Sez. 5, sentenza n. 15083 del 05/08/2004, Rv. 575233 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 19469 del 15/09/2014, Rv. 632445 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 17622 del 05/09/2016, Rv. 640781 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 9790 del 19/04/2018, Rv. 647738 – 01).
Da tanto consegue che «sia le deroghe alla tassazione indicate dal secondo comma del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione» (Sez. 5, Sentenza n. 3772 del 15/02/2013, Rv. 625621 – 01). Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, nella sentenza 12 giugno 2020, n. 11336.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL: Si alla ripresa della notifica degli atti di accertamento dal 1° giugno 2020

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento in merito alla possibilità per i Comuni di riprendere l’attività di notifica degli atti di accertamento dal 1° giugno 2020, tenuto conto della recente risoluzione MEF n. 6/E del 15 giugno 2020, elaborata a cura del Dipartimento delle finanze, che è intervenuta a risolvere alcuni dubbi interpretativi sorti con l’emanazione delle disposizioni contenute nel DL n.18 del 2020 (Cura Italia) e del DL n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), che ha confermato tale possibilità.
Come noto, il DL 18/2020, all’articolo 67, comma 1, ha previsto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori, quindi anche dei Comuni. A tal riguardo, la risoluzione del MEF ha evidenziato che tale norma non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato (dall’8 marzo al 31 maggio 2020); l’effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione.
Per il richiamo operato dall’articolo 67, comma 4, all’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159/2015, IFEL ribadisce che lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione, comporta un periodo ulteriore pari a 85 giorni che gli enti potranno utilizzare per espletare le attività considerate dalla norma. In altri termini, per tutti gli atti accertabili nel 2020 (di norma le annualità dal 2015 al 2019) i termini non scadono più al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, ma 85 giorni dopo. Il 2015 sarà quindi accertabile entro il 26 marzo 2021, il 2016 entro il 26 marzo 2022, e così via
L’art. 68 del DL n. 18 del 2020, invece, sospende invece i termini per i versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020, relativi ad entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento, da atti di accertamento esecutivo notificate dall’AdE-R, nonché dalle ingiunzioni di pagamento e dagli atti di accertamento esecutivo di cui al comma 792 della legge di bilancio 2020, emessi dagli enti territoriali. Sul punto il Mef ritiene quindi possibile notificare gli atti di accertamento anche durante il periodo di sospensione previsto dall’art. 68, che termina il 31 agosto 2020.
Altro effetto chiarificatore, seppur indiretto, derivante dall’impostazione ministeriale che prevede la ripartenza della notifica degli accertamenti esecutivi comunali senza alcuna preclusione di annualità accertabili, attiene – secondo IFEL – all’art. 157 del dl n. 34 del 2020 (cd. dl “Rilancio”), che per la sola annualità in decadenza entro il 2020 disgiunge l’attività di “emissione” degli atti, che dovrà concludersi in modo certificato nel 2020, da quella di “notifica”, da svolgersi obbligatoriamente nell’arco del 2021. L’eventuale applicabilità di tale prescrizione all’azione accertativa degli enti locali ha destato forti incertezze nei Comuni, anche per le implicazioni sull’accertamento contabile dei recuperi, alla luce del vigente principio applicato di accertamento delle entrate, che impedisce di considerare ai fini contabili gli atti di recupero “emanati” ma non effettivamente notificati nel corso dell’esercizio. Dalla semplice lettura del testo si desume che l’art. 157 non è applicabile ai tributi comunali, sia perché gli enti impositori locali non sono mai citati espressamente, sia perché per l’attuazione della disposizione, i commi 5 e 6 dettano indicazioni solo con riferimento all’Agenzia delle entrate. Inoltre, tutte le tipologie di atti indicati nei commi 2 e 3 sono esclusivamente riferibili alle attività proprie delle agenzie fiscali. In particolare, il comma 5, prevede che “al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo” la prova dell’emissione nell’anno 2020 è fornita dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia. Il comma 6, invece, rinvia per le modalità di “applicazione del presente articolo” ad un provvedimento del direttore delle Entrate, dove il riferimento all’intero articolo appare dirimente. Inoltre, il comma 7 prevede un fondo di 205 milioni, che non vede come destinatari i Comuni, ed anche tale circostanza appare senz’altro dirimente. In conclusione, alla luce di queste considerazioni, riportate con sistematicità dalla Risoluzione Mef/DF n. 6, dal 1° giugno i Comuni possono riprendere la notifica degli atti di accertamento, con riferimento a tutte le annualità accertabili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION