L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha pubblicato il Rapporto sui rifiuti urbani – edizione 2020, con il quale fornisce i dati, aggiornati all’anno 2019, sulla produzione, raccolta differenziata, gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, compreso l’import/export, a livello nazionale, regionale e provinciale. Riporta, inoltre, le informazioni sul monitoraggio dell’ISPRA sui costi dei servizi di igiene urbana e sull’applicazione del sistema tariffario e presenta una ricognizione dello stato di attuazione della pianificazione territoriale aggiornata all’anno 2020.
I rifiuti urbani prodotti in Italia nel 2019 sono circa 30 milioni di tonnellate, dato in lieve calo rispetto al 2018 dello 0,3% (-80 mila tonnellate). Incremento solo nel nord Italia, con quasi 14,4 milioni di tonnellate di rifiuti, dello 0,5% rispetto al 2018, mentre è in calo al Centro (-0,2%) con circa 6,6 milioni di tonnellate evidenzia e al Sud (-1,5%) con 9,1 milioni di tonnellate.
Ogni cittadino italiano, in un anno, ha prodotto circa 500 chilogrammi di rifiuti.
Aumenta ancora la raccolta differenziata nel 2019: +3,1 punti rispetto al 2018, raggiungendo il 61,3% della produzione nazionale; dal 2008 la percentuale risulta raddoppiata. La raccolta passa da circa 9,9 milioni di tonnellate a 18,5 milioni di tonnellate. Nel 2019, il 50% dei rifiuti prodotti e raccolti in maniera differenziata viene inviato ad impianti di recupero di materia; il riciclaggio totale, comprensivo delle frazioni in uscita dagli impianti di trattamento meccanico e meccanico biologico, si attesta al 53,3% e riguarda le seguenti frazioni: organico, carta e cartone, vetro, metallo, plastica e legno.
Canone Unico: bozza di regolamento per le province
L’UPI (Unione Province d’Italia) ha diffuso una bozza di regolamento-tipo per il nuovo canone unico, previsto dalla normativa vigente ai sensi dell’articolo 1, commi 816-847 della legge di bilancio 160/2019. Il testo viene offerto quale contributo al lavoro dei singoli enti, al fine di istituire la nuova entrata, ed è impostato in modo da superare le lacune testuali della norma affinché – in coerenza con la finalità prevista dell’”invarianza di gettito” – le Province mantengano la titolarità della entrata in maniera sostanzialmente uniforme rispetto al periodo attuale.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Revisione metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni per il servizio smaltimento rifiuti
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 dicembre scorso, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e visti i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, ha approvato, in esame definitivo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la Nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti, in base all’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.
La revisione della metodologia dei fabbisogni standard per il servizio smaltimento rifiuti è stata realizzata dalla SOSE S.p.A. in continuità con la metodologia precedente, che prevedeva la definizione dei rispettivi fabbisogni attraverso la stima statistica della funzione di costo. Il modello di funzione di costo ha come principale indicatore di output le tonnellate di Rifiuti urbani totali prodotti e come determinanti del costo standard per tonnellata un insieme di variabili relative alle seguenti caratteristiche del servizio offerto: la percentuale di raccolta differenziata; la tipologia e la distanza dagli impianti; le modalità di gestione (associata o diretta); il contesto comunale (demografia, morfologia e reddito), le modalità di raccolta; l’appartenenza del comune ad uno specifico cluster.
Gli elementi innovativi rispetto alla metodologa approvata nel 2016 riguardano essenzialmente la struttura delle determinanti del costo.
Di seguito, sono evidenziate le innovazioni introdotte rispetto alla metodologia precedente:
- in primo luogo, la stima del fabbisogno standard è stata realizzata, diversamente dal passato, sulla base dei dati di quattro annualità: 2010, 2013, 2015 e 2016, in modo da utilizzare nelle stime tutte le informazioni raccolte sino ad oggi ai fini dell’elaborazione dei fabbisogni standard;
- con riferimento alla dotazione impiantistica del territorio di riferimento – diversamente dalla precedente metodologia dove si consideravano solo il numero di impianti a livello provinciale – nel nuovo modello tale variabile è misurata sia in termini quantitativi (numero di impianti diversificando per tipologia) sia in termini qualitativi (considerando le percentuali di rifiuti trattati e smaltiti da ogni tipologia di impianto). Attraverso tale innovazione, si colgono in modo più preciso gli effetti esercitati dai governi regionali, esogeni alle scelte comunali, che comunque creano i differenziali del costo evitando la necessità di ricorrere all’introduzione delle dummy regionali. Si tratta di variabili utilizzate per misurare il valore medio di una variabile rispetto all’appartenenza ad un gruppo o ad una categoria specifica; le dummy regionali sono componenti inserite nei modelli di stima dei fabbisogni standard (in particolare nel settore dei rifiuti, nella previgente metodologia, e nei servizi sociali) con l’obiettivo di cogliere la presenza di differenze nei comportamenti di spesa dei comuni dovute alle politiche regionali e, quindi, indipendenti dalle scelte dei sindaci. L’impatto sul costo standard esercitato dalla raccolta differenziata è stato specificato in modo non lineare: la revisione della specificazione permette di cogliere meglio l’andamento del costo standard al variare del livello di raccolta differenziata, tenendo conto sia dei costi crescenti che sperimentano i comuni che partono da percentuali basse di raccolta sia i costi decrescenti di cui beneficiano i comuni quando raggiungono i livelli alti di raccolta differenziata. Nel modello sono state inoltre introdotte tre nuove variabili dicotomiche al fine di cogliere i differenziali di costo derivanti delle diverse modalità di raccolta di rifiuti (domiciliare, su chiamata, attraverso centri di raccolta) che generano importanti differenziali del costo;
- infine, è stata rivista la metodologia di definizione dei gruppi omogenei dei comuni (cluster) sulla base di numerose caratteristiche comunali sia di carattere geografico, morfologico e demografico, sia attinenti al tessuto economico sociale del territorio. I cluster sono utilizzati trasversalmente nei fabbisogni standard per tutte quelle funzioni per le quali è possibile l’approccio della funzione di costo. Essi colgono i differenziali di costo che non derivano direttamente dalle modalità gestionali della funzione ma dalle caratteristiche strutturali dei comuni, esogene alle scelte comunali o che possono cambiare soltanto nel lungo periodo.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
IFEL, Schema di Regolamento per la disciplina del “Canone unico”
L’IFEL ha pubblicato uno schema di regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale (il cd. Canone unico, disposto dai commi 816-847 della legge n.160/2019) che, in assenza di modifiche normative entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021.
Lo schema è preceduto da una nota Anci-IFEL sulle difficili condizioni di applicazione della nuova disciplina, di cui Anci – come è noto – ha da tempo chiesto un rinvio o la facoltatività per il 2021.
Lo schema di regolamento si propone di agevolare il lavoro degli amministratori e degli operatori impegnati su atti da deliberare in tempi ristretti, fornendo soluzioni operative coerenti con la norma primaria e consapevoli degli spazi di autonoma regolamentazione delle entrate che il nostro ordinamento riserva ai Comuni. Le motivazioni delle principali scelte proposte, o le alternative a disposizione degli enti, sono annotate per agevolarne l’inquadramento nella realtà locale.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Recesso dall’Unione e riassorbimento del personale in capo al Comune
Con deliberazione n. 118/2020, la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, fornisce importanti indicazioni in merito al riassorbimento del personale assunto dall’Unione (costituita ai sensi dell’art. 32 del TUEL), in caso di recesso da parte del Comune partecipante. La Sezione – nel richiamare i principi generali che disciplinano l’organizzazione degli enti pubblici, da contemperare con le norme che, nel corso degli anni, hanno introdotto vincoli finanziari in materia di gestione del personale – ha evidenziato che in caso di recesso dall’Unione, i dipendenti dell’Unione possono essere reinquadrati negli Enti di appartenenza a condizione che questi ultimi, a seguito della costituzione dell’Unione, abbiano mantenuto i posti in organico e non li abbiano coperti con nuove assunzioni, ovvero abbiano ridotto la dotazione organica in misura corrispondente al numero dei dipendenti transitati nell’Unione. In altri termini, il ricorso all’Unione per l’esercizio associato di funzioni e servizi non deve mai essere un mezzo per aumentare gli spazi assunzionali degli Enti locali né nella fase della sua costituzione né tantomeno in quella del suo scioglimento, anche nei confronti di uno solo dei partecipanti attraverso il recesso, ma deve piuttosto rappresentare una modalità organizzativa finalizzata ad assicurare, a regime, progressivi risparmi di spesa in materia di personale, come prescritto dall’art. 32, comma 5, del TUEL.
Il rientro in organico al Comune dei dipendenti assunti dall’Unione in sostituzione del personale cessato e originariamente trasferito dal Comune non è assimilabile ad una nuova assunzione e, pertanto, non soggiace, stante l’effetto finanziariamente neutrale sul contenimento della spesa di personale, alle specifiche limitazioni stabilite dalla disciplina finanziaria.
In linea di principio, i Comuni che hanno costituito l’Unione devono considerare, nella loro spesa di personale, la quota di loro competenza sostenuta dall’Unione, cosicché in caso di recesso e, per l’effetto, di riassorbimento dei dipendenti da parte dell’Ente locale non dovrebbe porsi alcun problema di osservanza dei vincoli di spesa, dovendo quest’ultima essere già sta conteggiata in via continuativa da ciascun Comune. Il recesso da parte di uno o più Comuni o lo scioglimento dell’Unione nella misura in cui consente al Comune di riappropriarsi delle funzioni comporta che tutto il personale di cui l’Unione ha potuto disporre per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali debba ragionevolmente poter rientrare nella dotazione organica dell’Ente locale recedente, in considerazione dell’invarianza finanziaria che qualifica il rientro del personale dall’Unione al Comune di origine secondo lo spazio assunzionale ad esso imputabile. Pertanto, il ritrasferimento al Comune – per recesso dall’Unione o per scioglimento di quest’ultima – delle funzioni attribuite all’Unione non può che determinare la possibilità di riassorbire il personale originariamente trasferito, così come quello assunto dall’Unione esercitando le capacità assunzionali del Comune. Si tratta, infatti, di spazi o capacità assunzionali connessi alle funzioni trasferite all’Unione e che, a seguito dell’uscita del Comune da quest’ultima, non potrebbero permanere in capo all’Unione perché non svolge più la funzione conferitale dal Comune. Tale ritrasferimento non, però, determinare un incremento della suddetta spesa rispetto a quella risultante dalla somma della spesa sostenuta per il personale in servizio presso il Comune e quella relativa alla quota di spesa per il personale in servizio presso l’Unione e gravante sul primo.
In definitiva, mentre nell’ipotesi di costituzione dell’Unione la spesa del personale ad essa transitato per mobilità continua ad essere ugualmente inclusa all’interno dei bilanci degli Enti aderenti, nella contraria ipotesi di scioglimento dell’Unione, o di recesso di uno dei Comuni aderenti, il rientro di tale personale non può mutare in aumento il computo complessivo della spesa di personale. In sintesi, il principio dell’invarianza finanziaria deve governare gli spazi assunzionali degli Enti costituiti in Unione, segnatamente in caso di recesso di un Ente o di scioglimento dell’Unione, con la conseguenza che non può mai determinarsi una variazione in aumento della spesa di personale a garanzia del rispetto dei vincoli posti dalle norme di coordinamento della finanza pubblica in tale materia.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Riduzione fondo per la contrattazione collettiva a seguito di processi di esternalizzazione
Con deliberazione n. 161/2000, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha chiarito che la disposizione dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prescrive, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, la riduzione dei fondi della contrattazione in proporzione al numero dei dipendenti non più addetti al servizio esternalizzato, non risulta incompatibile con la nuova disciplina dell’articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che ha come fine quello di garantire il valore medio pro-capite del fondo riferito all’anno 2018.
Il Collegio ricorda che l’art 6.bis del D. Lgs. n. 165/200 prevede il congelamento dei posti e la temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente al personale precedentemente adibito al servizio esternalizzato, nelle more dei processi di riallocazione e di mobilità del personale; tale disposizione è diretta a garantire, in primo luogo al suddetto personale, in caso di ricollocazione in altri posti previsti nell’organico dell’amministrazione che la somma temporaneamente “congelata” venga ripristinata nel fondo stesso. Qualora non dovesse poi verificarsi la ricollocazione del personale e in assenza delle altre condizioni previste dalla norma, la riduzione della spesa sarebbe ineludibile.
La disposizione dell’art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge n. 58/2019, ad avviso del Collegio, non elide il disposto dell’art 6 bis comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001. Quest’ultima norma riguarda una specifica causa di riduzione del fondo conseguente all’esternalizzazione, mentre l’art. 33, comma 2, interviene nella materia della determinazione del “limite al trattamento accessorio”, adeguandolo “in aumento o in diminuzione”, rispetto a quello di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. N. 75/2017, “per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”. La norma vuol garantire il valore medio pro-capite del fondo al 31 dicembre 2018, a fronte di variazioni del personale rispetto a quello in servizio alla stessa data del 31 dicembre 2018. Il fondo per la contrattazione decentrata acquista per effetto di detta norma una connotazione flessibile e dinamica.
In caso di esternalizzazione di servizi la riduzione dei fondi della contrattazione, prevista dal comma 2 dell’art. 6 bis, deve comunque garantire l’invarianza del valore medio pro capite del fondo accessorio riferito all’anno 2018, in conformità a quanto stabilito dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Le FAQ del MEF su versamento e cancellazione della prima e della seconda rata IMU 2020
Il Dipartimento delle Finanze, a seguito dei numerosi quesiti posti all’amministrazione finanziaria in merito all’abolizione del versamento della prima e seconda rata IMU per l’anno 2020 in applicazione dei recenti provvedimenti normativi e, in particolare, dei c.d Decreti “Ristori”, ha pubblicato le risposte di chiarimento.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
IFEL,Versamento del saldo IMU 2020 – Obblighi di pubblicazione delle delibere nel Portale del Mef
L’IFEL, con nota del 2 dicembre scorso, sui termini di inserimento delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell’IMU nel portale del Mef, ricorda che la disciplina ordinaria (ora racchiusa nel co. 767, art.1, della legge di bilancio 2020) condiziona l’efficacia degli atti deliberativi alla loro pubblicazione entro il 28 ottobre, a cura del Mef, sul “Portale del federalismo fiscale” e, a questo fine, al fatto che gli atti stessi siano trasferiti al Mef da parte dei Comuni entro il 14 ottobre.
Nel corso del 2020, i termini ordinari di inserimento e di successiva pubblicazione delle delibere nel Portale del Mef hanno subito tuttavia delle modifiche, a seguito dei ripetuti rinvii dei termini di approvazione del bilancio di previsione, la cui ultima proroga è stata fissata al 31 ottobre dal DM Interno del 30 settembre 2020. Al nuovo termine del 31 ottobre sono stati collegati anche i termini di deliberazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, ad opera dell’art. 138 del dl 34/2020, rubricato “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”.
Nel frattempo, i termini di invio e pubblicazione delle delibere al Mef erano già stati prorogati dall’articolo 107, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. Cura Italia), al 31 ottobre per l’inserimento delle delibere nel Portale del Mef e al 16 novembre per la loro pubblicazione a cura del Mef.
La coincidenza nel 31 ottobre del termine di approvazione delle nuove aliquote IMU con il termine di inserimento delle stesse nel Portale del Mef (31 ottobre), ha impedito il generalizzato rispetto di tale ultimo adempimento. Molti Comuni hanno inserito le delibere dopo il 31 ottobre, avendo approvato le delibere sulle aliquote a ridosso dell’ultima data disponibile. Si osserva, in proposito, che il sistema ha opportunamente consentito il caricamento delle delibere sul portale del Federalismo fiscale, anche oltre il termine formale di legge. Si è tuttavia determinata un’alea di incertezza circa l’efficacia dei provvedimenti contenenti le nuove aliquote IMU.
A questa incertezza sopperisce ora il decreto-legge n. 125 del 2020 (convertito in legge n. 159/2020 – G.U. n. 300 del 3/12/2020), che riapre formalmente i termini di inserimento, assicurando l’efficacia di tutte le delibere comunali. In particolare, l’articolo 1, comma 4-quinquies del dl 125, inserito nella fase di conversione, prevede i nuovi termini seguenti:
– 31 dicembre 2020 per l’inserimento delle delibere IMU da parte dei Comuni nel Portale del Mef;
– 31 gennaio 2021 per la loro pubblicazione, che dovrà avvenire a cura del Mef.
Inoltre, l’articolo 1, comma 4-sexies del dl 125 del 2020, conferma il termine per il versamento del saldo IMU al 16 dicembre, “da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze”. Pertanto, la normativa conferma che il saldo deve essere effettuato sulla base degli atti pubblicati e disponibili per la consultazione sul Portale del Mef, prescindendo dall’osservanza del previgente termine.
La norma non indica una data di riferimento precisa in base alla quale valga l’obbligo di considerare i dati pubblicati sul sito Mef. Appare tuttavia ragionevole che ai fini del calcolo del saldo IMU 2020, valga l’obbligo per i contribuenti e gli intermediari fiscali di considerare i dati pubblicati sul Portale Mef alla data del 16 novembre (termine di riferimento previgente), ferma restando ovviamente la facoltà di tener conto delle misure pubblicate successivamente ma in tempo utile per il pagamento del saldo, ovvero acquisite direttamente dai siti comunali. Viene così assicurato un lasso di tempo adeguato per la conoscenza dei provvedimenti, mentre le deliberazioni comunicate e pubblicate dal Mef entro i termini prorogati dal dl 125 costituiranno il riferimento per l’eventuale conguaglio da regolare entro il 28 febbraio 2021, ovvero per la richiesta di rimborso. Il comma 4-septies, infatti, considera l’ipotesi in cui le delibere vengano pubblicate successivamente – e comunque entro il 31 gennaio 2021 – prevedendo che l’eventuale differenza d’imposta ancora dovuta sarà versata, senza sanzioni e interessi, entro il 28 febbraio 2021 e che, nel caso di una differenza negativa, il rimborso avverrà su richiesta del contribuente sulla base delle regole ordinarie (co. 724, della legge 147 del 2013).
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Legittimo l’accertamento IMU relativo a immobili di proprietà di un fondo di investimento
È legittimo l’accertamento per omesso versamento dell’IMU relativa a immobili di proprietà di un fondo comune di investimento, ma notificato a una Società di gestione del risparmio, che può stare in giudizio al fine di tutelare gli interessi del fondo di investimento. È quanto stabilito dalla CTR per il Lazio, con sentenza n. 3290 del 02/11/2020. I fondi comuni di investimento sono privi di autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio. Quest’ultima è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia. In base a tale principio, contenuto nell’art. 36 comma quarto del Testo Unico sulle intermediazioni immobiliari (TUF) e richiamando alcune precedenti sentenze della Corte di Cassazione (12062/2019, 16605/2010), i giudici hanno sottolineato che ai fondi comuni di investimento non può essere riconosciuta una autonoma soggettività giuridica, in quanto privi di una struttura organizzativa idonea a consentire di agire senza la società di gestione del risparmio.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Arriva il codice tributo per il versamento dell’IMPi
Con la risoluzione n. 77/E del 2 dicembre 2020 l’Agenzia delle entrate istituisce il codice tributo “3970” per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta (Impi), prevista dall’articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:
• nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice “Z999”;
• barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
• barrare la casella “Saldo” per il pagamento dell’anno 2020;
• nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili;
• nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
L’articolo 38 prevede che a decorrere dall’anno 2020 è istituita l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’ articolo 2 del Codice della Navigazione. L’imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille, ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l’aliquota pari al 7,6 per mille. Limitatamente all’anno 2020, il comma 5 dell’articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 stabilisce che il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato, che provvederà all’attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto ministeriale.









