Riduzioni IMU e TARI ai soggetti non residenti titolari di pensione

Con la riforma complessiva dell’IMU operata dalla legge di bilancio 2020 – legge n. 160 del 2019 – è stata abrogata, come noto, gran parte della previgente disciplina dell’IMU, senza che fosse riproposta la previgente agevolazione “prima casa” per i pensionati AIRE. Al riguardo si evidenzia che la Commissione UE aveva avviato contro l’Italia la procedura di infrazione n. 2018/4141, in tema di regimi preferenziali IMU, TASI e TARI per i cittadini italiani pensionati iscritti all’AIRE (procedura chiusa il 30 ottobre 2020), affermando che la predetta agevolazione concedesse un trattamento preferenziale e potenzialmente discriminatorio in favore dei pensionati italiani. Il comma 48 della legge di bilancio 2021, considerato il numero sempre più elevato di connazionali residenti all’estero e tenuto conto che molti di loro possiedono almeno un immobile in Italia, (re)introduce una misura agevolativa sulle imposte immobiliari locali (IMU e TARI), a decorrere dal 2021,  per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia. In relazione ai predetti immobili, le agevolazioni si sostanziano in una riduzione del 50% dell’IMU e nell’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI (tassa sui rifiuti avente natura di tributo), ovvero della relativa tariffa con natura di corrispettivo, in misura ridotta di due terzi (pagamento di un terzo dell’importo intero).
Al fine di ristorare i Comuni delle minori entrate derivanti dalla predetta disposizione, il successivo comma 49 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del Fondo si provvederà con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dal 1° gennaio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Restituzione ai comuni di tributi locali erroneamente versati allo Stato

Il Ministero dell’Interno, Direzione centrale delle Finanza Locale, con comunicato del 22 dicembre 2020, rende noto che con i provvedimenti del 9 e 16 dicembre 2020 sono stati disposti i pagamenti in acconto e saldo del contributo spettante ai Comuni quale restituzione ai medesimi delle somme erroneamente versate allo Stato a titolo di tributo locale (Articolo 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.68).
Il comunicato precisa che la competenza del Ministero dell’interno, e per esso della Direzione Centrale della Finanza Locale, è circoscritta esclusivamente agli adempimenti connessi all’erogazione del contributo effettuato sulla base di un prospetto trasmesso dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XII, in cui l’unico dato riportato è l’importo complessivo attribuito a ciascun Comune senza ulteriori elementi aggiuntivi.
A tal riguardo, si ricorda che con Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016 sono state fornite indicazioni circa le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni relative ai tributi locali. Tali procedure sono previste dall’art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e riguardavano inizialmente la sola imposta municipale propria (IMU). Successivamente è intervenuto l’art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale ha esteso tali procedure a tutti i tributi locali e ha, altresì, stabilito che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano individuate le modalità applicative delle predette disposizioni.
Le disposizioni in questione intervengono al fine di risolvere le criticità che si sono manifestate negli anni pregressi, durante i quali i comuni che non avevano ricevuto le somme dei tributi di loro pertinenza procedevano alla notifica di avvisi di accertamento e si rifiutavano di annullare in autotutela gli avvisi stessi nonostante che il contribuente avesse dimostrato di aver effettuato il versamento, anche se a un comune incompetente. Tale criticità era dovuta anche alla circostanza che quest’ultimo comune non riversava le somme al comune competente, fondando tale comportamento proprio sulla mancanza di una norma specifica che gli imponesse il riversamento. Il contribuente, pertanto, era costretto a proporre istanza di rimborso al comune incompetente e contestualmente a regolarizzare la propria posizione, pagando anche sanzioni e interessi, nei confronti del comune competente. Con le disposizioni in commento, invece, tale prassi, farraginosa ed estremamente penalizzante per il contribuente, non ha più ragione di sussistere, poiché la legge impone al comune incompetente di riversare le somme a quello competente.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Canone unico patrimoniale, possibile una differenziazione nella scelta dell’affidamento della gestione

Il Dipartimento delle finanze, con Risoluzione n. 9/DF del 18 dicembre 2020, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di gestire disgiuntamente l’entrata del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a seconda dei due presupposti impositivi. Il Dipartimento è giunto alla conclusione che, sia dal quadro normativo di riferimento sia dalla giurisprudenza nonché dalla prassi amministrativa, non emergono elementi tali che precludano all’ente locale la possibilità di prevedere, nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, una gestione disgiunta del canone, in ragione dei due distinti presupposti ad esso sottesi, seppur riuniti nell’entrata in oggetto.
Il canone sostituisce, a partire dal 2021, per effetto dell’art. 1, comma 816 della legge di bilancio 2020, entrate di diversa natura, vale a dire la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada). Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
La legge consente comunque di individuare con certezza il gettito derivante dalle diverse fattispecie collegate ai due presupposti. In particolare, proprio la circostanza che il comma 820 della legge n. 160/2020 esclude che, in relazione alla stessa fattispecie possa essere richiesto un duplice canone, porta a propendere per la possibilità di un affidamento disgiunto delle due componenti del canone stesso, con la conseguenza che tutte le attività relative alla gestione dell’entrata in questione, ivi comprese quelle di accertamento e di riscossione, possono essere regolamentate dal Comune separatamente in relazione ai due differenti presupposti di cui alle richiamate lett. a) e b) del comma 819. Ovviamente, nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità, nulla impedisce che possa assicurarsi il coordinamento per le attività di accertamento sul territorio, nonché l’interscambio delle banche dati e delle autorizzazioni e/o concessioni tra i diversi soggetti gestori. Se alla data del 31 dicembre 2020, il Comune gestisce direttamente la TOSAP mentre ha affidato la gestione dell’ICPDPA a un soggetto esterno, nulla esclude che il Comune possa mantenere detta distinzione. Naturalmente, qualsiasi soluzione gestionale adottata dall’ente locale deve essere conformata a esigenze di efficienza economica e di semplificazione dei procedimenti amministrativi e deve evitare l’aggravio degli adempimenti nei confronti del contribuente o dell’utente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), i chiarimenti ministeriali

Il Dipartimento delle finanze, con la Risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020, fornisce chiarimenti in merito al regime dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), con riferimento alla corretta individuazione del presupposto oggettivo e quindi alla delimitazione dell’ambito applicativo dell’imposta ai soli manufatti che rientrano nella definizione normativa di piattaforma marina, alla corretta individuazione degli elementi che compongono la piattaforma marina da considerare ai fini della determinazione della base imponibile, nonché all’obbligo di presentare la dichiarazione ed in caso affermativo con quali modalità ed entro quali termini.
L’IMPi è stata istituita, come noto, dall’art. 38 del D.L. n. 124/2019 (Decreto fiscale 2019), a decorrere dall’anno 2020, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Il comma 1 del medesimo articolo si riferisce alle piattaforme marine intese come strutture emersa destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale, come individuato dall’articolo 2 del Codice della Navigazione. Nel genere più ampio delle strutture marine rientrerebbero; a) le piattaforme con struttura emersa, b) teste pozzo sottomarine, c) unità galleggianti di stoccaggio temporaneo.
Secondo la risoluzione, I’IMPi trova applicazione, per espressa volontà del Legislatore, solo sulla prima categoria di strutture marine, e non anche sulle altre categorie, come precisato dal MISE. Non vanno invece ricomprese tra le piattaforme rigidamente collegate al fondo marino, tutte le unità galleggianti di stoccaggio temporaneo e tutte le teste pozzo sottomarine. Sono escluse dall’IMPi le navi destinate allo stoccaggio degli idrocarburi estratti in quanto le stesse non sono in alcun modo riconducibili alla definizione di piattaforme marine ma rientrano nella diversa categoria delle unità galleggianti di stoccaggio temporaneo.
Per quanto riguarda il presupposto impositivo, condizione necessaria e sufficiente ai fini dell’applicazione dell’imposta è la destinazione della struttura alla coltivazione di idrocarburi che è regolata dal titolo concessione di coltivazione. L’assoggettamento a tassazione non può ritenersi limitato ai soli periodi in cui viene svolta l’attività estrattiva. Ai fini della determinazione della base imponibile, trova applicazione il comma 746 dell’art. 1 della legge n. 160/2019. Per quantificare la base imponibile delle piattaforme marine occorre quindi fare riferimento al valore contabile, senza la possibilità di scomputare la parte impiantistica. Nel merito, la risoluzione chiarisce che l’art. 38, comma 2 del D. L. n. 124 del 2019 si limita a mutuare solo il riferimento al valore contabile come parametro per la determinazione della base imponibile dell’IMPi, senza voler con questo operare un totale rinvio alle disposizioni previste ai fini IMU per i fabbricati strumentali del gruppo catastale D privi di rendita.
Per quanto concerne l’obbligo dichiarativo, nonché le modalità e il termine di presentazione della dichiarazione, la risoluzione precisa che si deve far rinvio alla norma di cui all’art. 1, comma 769 della legge di bilancio 2020, risultando tale disposizione relativa all’IMU non incompatibile col regime dell’IMPi, poiché la dichiarazione anche per questo tributo svolge la funzione di mettere a disposizione del comune le informazioni necessarie al fine del controllo dell’esatto adempimento del tributo stesso. L’obbligo dichiarativo persiste comunque in tutti i casi in cui il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. La persistenza dell’obbligo dichiarativo è giustificata dal fatto che per tali immobili la base imponibile è rappresentata dal valore contabile che è un elemento non immediatamente conoscibile dall’Ente. Quindi, poiché tale valore è il parametro per la quantificazione della base imponibile dell’imposta, la dichiarazione dell’IMPi è d’obbligo per il primo anno di tassazione per i manufatti, mentre per gli anni successivi la dichiarazione dovrà essere presentata solo se si verificano variazioni rilevanti. L’obbligo dichiarativo deve essere assolto entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Il modello da utilizzare per la dichiarazione, in attesa di quello specifico in via di approvazione, è quello valido per l’IMU, approvato con il decreto 30 ottobre 2012 del MEF. Anche per quanto riguarda l’ente locale di riferimento e destinatario del modello di dichiarazione, la certezza dell’individuazione sarà data dal decreto in via di emanazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il Decreto Ristori è legge

La Camera con 303 voti favorevoli e 215 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: S. 1994 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Approvato dal Senato) (A.C. 2828). Dopo l’esame degli ordini del giorno e le dichiarazioni di voto finale, l’Assemblea ha approvato in via definitiva il provvedimento.
Il provvedimento reca un complesso di disposizioni volte principalmente a sostenere i settori economici più colpiti dall’aggravamento dall’emergenza sanitaria da COVID-19 – in particolare, con riferimento alla cosiddetta seconda ondata – e in relazione ai provvedimenti restrittivi sia delle attività produttive, sia degli spostamenti delle persone sul territorio nazionale. Nel corso dell’esame del provvedimento al Senato è stata disposta l’abrogazione dei successivi decreti-legge nn. 149, 154 e 157 (cosiddetti Ristori bis, ter e quater, aventi le medesime finalità), al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza. Contestualmente, le modifiche apportate al Senato recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 137, onde trasporre in esso e mantenere nell’ordinamento le corrispondenti disposizioni dei tre decreti-legge.
Tra le principali misure evidenziamo:

  • l’abolizione della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria, e cioè dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dall’allegato 1 al provvedimento; tale abolizione è estesa alla vendita al dettaglio e servizi alla persona nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto. Si chiarisce che il beneficio trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione, e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili interessati dall’esenzione;
  • l’esonero, per alcuni soggetti (bar e ristoranti), dal pagamento (dal 1° gennaio al 31 marzo 2021) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati (Cosap e Tosap);
  • la proroga al 10 dicembre 2020 (dal 31 ottobre) del termine per l’invio all’Agenzia delle entrate del modello 770;
  • la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e all’IVA a beneficio dei soggetti che esercitano una serie di attività economiche danneggiate dalle misure previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dal presente decreto-legge;
  • la sospensione dei termini dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali e comunali e all’Iva, in scadenza nel mese di dicembre 2020, per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo almeno del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
  • l’ampliamento, fino al 31 gennaio 2021, del periodo di riferimento in relazione al quale le imprese del trasporto pubblico locale possono usufruire del Fondo, istituito dal D.L. n. 34/2020, per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19.
    Si tratta di una modifica del periodo nel quale viene valutata la riduzione dei ricavi tariffari, che parte dal 23 febbraio 2020 e che viene ampliato fino al 31 gennaio 2021. La dotazione del Fondo viene inoltre rifinanziata, per l’anno 2021, di 390 milioni di euro, dei quali si stabilisce che una quota fino a 190 milioni di euro possa essere utilizzata per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche destinato a studenti. Per tali servizi aggiuntivi le regioni e comuni, nel limite pari a 90 milioni di euro, possono ricorrere, anche mediante apposita convenzione, ad operatori economici esercenti servizi di trasporto di passeggeri su strada nonché ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi;
  • l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore» con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo è espressamente rivolto alle  organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • l’assegnazione alle regioni di un contributo di 250 milioni di euro, per l’anno 2020, per il finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno 2020; le risorse che avrebbero dovuto essere destinate al rimborso dei prestiti, e che invece vengono liberate a seguito dell’assegnazione del contributo in commento, possono essere utilizzate per ristorare le categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza COVID-2019. Si tratta dunque di un contributo a destinazione vincolata, che non può essere distolto da tale finalità per altri impieghi. La Regione beneficiaria, qualora non proceda a detto ristoro entro il 31 dicembre 2020, è tenuta infatti a riversare dette risorse al bilancio dello Stato;
  • la facoltà, per le regioni a statuto speciale, di utilizzare il fondo di anticipazione di liquidità in deroga alla normativa vigente, con conseguente ampliamento della capacità di spesa di tali enti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ISPRA, Il Rapporto Rifiuti Urbani edizione 2020

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha pubblicato il Rapporto sui rifiuti urbani – edizione 2020, con il quale fornisce i dati, aggiornati all’anno 2019, sulla produzione, raccolta differenziata, gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, compreso l’import/export, a livello nazionale, regionale e provinciale. Riporta, inoltre, le informazioni sul monitoraggio dell’ISPRA sui costi dei servizi di igiene urbana e sull’applicazione del sistema tariffario e presenta una ricognizione dello stato di attuazione della pianificazione territoriale aggiornata all’anno 2020.
I rifiuti urbani prodotti in Italia nel 2019 sono circa 30 milioni di tonnellate, dato in lieve calo rispetto al 2018 dello 0,3% (-80 mila tonnellate). Incremento solo nel nord Italia, con quasi 14,4 milioni di tonnellate di rifiuti, dello 0,5% rispetto al 2018, mentre è in calo al Centro (-0,2%) con circa 6,6 milioni di tonnellate evidenzia e al Sud (-1,5%) con 9,1 milioni di tonnellate.
Ogni cittadino italiano, in un anno, ha prodotto circa 500 chilogrammi di rifiuti.
Aumenta ancora la raccolta differenziata nel 2019: +3,1 punti rispetto al 2018, raggiungendo il 61,3% della produzione nazionale; dal 2008 la percentuale risulta raddoppiata. La raccolta passa da circa 9,9 milioni di tonnellate a 18,5 milioni di tonnellate. Nel 2019, il 50% dei rifiuti prodotti e raccolti in maniera differenziata viene inviato ad impianti di recupero di materia; il riciclaggio totale, comprensivo delle frazioni in uscita dagli impianti di trattamento meccanico e meccanico biologico, si attesta al 53,3% e riguarda le seguenti frazioni: organico, carta e cartone, vetro, metallo, plastica e legno.

Canone Unico: bozza di regolamento per le province

L’UPI (Unione Province d’Italia) ha diffuso una bozza di regolamento-tipo per il nuovo canone unico, previsto dalla normativa vigente ai sensi dell’articolo 1, commi 816-847 della legge di bilancio 160/2019. Il testo viene offerto quale contributo al lavoro dei singoli enti, al fine di istituire la nuova entrata, ed è impostato in modo da superare le lacune testuali della norma affinché – in coerenza con la finalità prevista dell’”invarianza di gettito” – le Province mantengano la titolarità della entrata in maniera sostanzialmente uniforme rispetto al periodo attuale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Revisione metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni per il servizio smaltimento rifiuti

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 dicembre scorso, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e visti i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, ha approvato, in esame definitivo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la Nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti, in base all’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.
La revisione della metodologia dei fabbisogni standard per il servizio smaltimento rifiuti è stata realizzata dalla SOSE S.p.A.  in continuità con la metodologia precedente, che prevedeva la definizione dei rispettivi fabbisogni attraverso la stima statistica della funzione di costo. Il modello di funzione di costo ha come principale indicatore di output le tonnellate di Rifiuti urbani totali prodotti e come determinanti del costo standard per tonnellata un insieme di variabili relative alle seguenti caratteristiche del servizio offerto: la percentuale di raccolta differenziata; la tipologia e la distanza dagli impianti; le modalità di gestione (associata o diretta); il contesto comunale (demografia, morfologia e reddito), le modalità di raccolta; l’appartenenza del comune ad uno specifico cluster.
Gli elementi innovativi rispetto alla metodologa approvata nel 2016 riguardano essenzialmente la struttura delle determinanti del costo.
Di seguito, sono evidenziate le innovazioni introdotte rispetto alla metodologia precedente:

  • in primo luogo, la stima del fabbisogno standard è stata realizzata, diversamente dal passato, sulla base dei dati di quattro annualità: 2010, 2013, 2015 e 2016, in modo da utilizzare nelle stime tutte le informazioni raccolte sino ad oggi ai fini dell’elaborazione dei fabbisogni standard;
  • con riferimento alla dotazione impiantistica del territorio di riferimento – diversamente dalla precedente metodologia dove si consideravano solo il numero di impianti a livello provinciale – nel nuovo modello tale variabile è misurata sia in termini quantitativi (numero di impianti diversificando per tipologia) sia in termini qualitativi (considerando le percentuali di rifiuti trattati e smaltiti da ogni tipologia di impianto). Attraverso tale innovazione, si colgono in modo più preciso gli effetti esercitati dai governi regionali, esogeni alle scelte comunali, che comunque creano i differenziali del costo evitando la necessità di ricorrere all’introduzione delle dummy regionali. Si tratta di variabili utilizzate per misurare il valore medio di una variabile rispetto all’appartenenza ad un gruppo o ad una categoria specifica; le dummy regionali sono componenti inserite nei modelli di stima dei fabbisogni standard (in particolare nel settore dei rifiuti, nella previgente metodologia, e nei servizi sociali) con l’obiettivo di cogliere la presenza di differenze nei comportamenti di spesa dei comuni dovute alle politiche regionali e, quindi, indipendenti dalle scelte dei sindaci. L’impatto sul costo standard esercitato dalla raccolta differenziata è stato specificato in modo non lineare: la revisione della specificazione permette di cogliere meglio l’andamento del costo standard al variare del livello di raccolta differenziata, tenendo conto sia dei costi crescenti che sperimentano i comuni che partono da percentuali basse di raccolta sia i costi decrescenti di cui beneficiano i comuni quando raggiungono i livelli alti di raccolta differenziata. Nel modello sono state inoltre introdotte tre nuove variabili dicotomiche al fine di cogliere i differenziali di costo derivanti delle diverse modalità di raccolta di rifiuti (domiciliare, su chiamata, attraverso centri di raccolta) che generano importanti differenziali del costo;
  • infine, è stata rivista la metodologia di definizione dei gruppi omogenei dei comuni (cluster) sulla base di numerose caratteristiche comunali sia di carattere geografico, morfologico e demografico, sia attinenti al tessuto economico sociale del territorio. I cluster sono utilizzati trasversalmente nei fabbisogni standard per tutte quelle funzioni per le quali è possibile l’approccio della funzione di costo. Essi colgono i differenziali di costo che non derivano direttamente dalle modalità gestionali della funzione ma dalle caratteristiche strutturali dei comuni, esogene alle scelte comunali o che possono cambiare soltanto nel lungo periodo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, Schema di Regolamento per la disciplina del “Canone unico”

L’IFEL ha pubblicato uno schema di regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale (il cd. Canone unico, disposto dai commi 816-847 della legge n.160/2019) che, in assenza di modifiche normative entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021.
Lo schema è preceduto da una nota Anci-IFEL sulle difficili condizioni di applicazione della nuova disciplina, di cui Anci – come è noto – ha da tempo chiesto un rinvio o la facoltatività per il 2021.
Lo schema di regolamento si propone di agevolare il lavoro degli amministratori e degli operatori impegnati su atti da deliberare in tempi ristretti, fornendo soluzioni operative coerenti con la norma primaria e consapevoli degli spazi di autonoma regolamentazione delle entrate che il nostro ordinamento riserva ai Comuni. Le motivazioni delle principali scelte proposte, o le alternative a disposizione degli enti, sono annotate per agevolarne l’inquadramento nella realtà locale.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Recesso dall’Unione e riassorbimento del personale in capo al Comune

Con deliberazione n. 118/2020, la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, fornisce importanti indicazioni in merito al riassorbimento del personale assunto dall’Unione (costituita ai sensi dell’art. 32 del TUEL), in caso di recesso da parte del Comune partecipante. La Sezione – nel richiamare i principi generali che disciplinano l’organizzazione degli enti pubblici, da contemperare con le norme che, nel corso degli anni, hanno introdotto vincoli finanziari in materia di gestione del personale – ha evidenziato che in caso di recesso dall’Unione, i dipendenti dell’Unione possono essere reinquadrati negli Enti di appartenenza a condizione che questi ultimi, a seguito della costituzione dell’Unione, abbiano mantenuto i posti in organico e non li abbiano coperti con nuove assunzioni, ovvero abbiano ridotto la dotazione organica in misura corrispondente al numero dei dipendenti transitati nell’Unione. In altri termini, il ricorso all’Unione per l’esercizio associato di funzioni e servizi non deve mai essere un mezzo per aumentare gli spazi assunzionali degli Enti locali né nella fase della sua costituzione né tantomeno in quella del suo scioglimento, anche nei confronti di uno solo dei partecipanti attraverso il recesso, ma deve piuttosto rappresentare una modalità organizzativa finalizzata ad assicurare, a regime, progressivi risparmi di spesa in materia di personale, come prescritto dall’art. 32, comma 5, del TUEL.
Il rientro in organico al Comune dei dipendenti assunti dall’Unione in sostituzione del personale cessato e originariamente trasferito dal Comune non è assimilabile ad una nuova assunzione e, pertanto, non soggiace, stante l’effetto finanziariamente neutrale sul contenimento della spesa di personale, alle specifiche limitazioni stabilite dalla disciplina finanziaria.
In linea di principio, i Comuni che hanno costituito l’Unione devono considerare, nella loro spesa di personale, la quota di loro competenza sostenuta dall’Unione, cosicché in caso di recesso e, per l’effetto, di riassorbimento dei dipendenti da parte dell’Ente locale non dovrebbe porsi alcun problema di osservanza dei vincoli di spesa, dovendo quest’ultima essere già sta conteggiata in via continuativa da ciascun Comune. Il recesso da parte di uno o più Comuni o lo scioglimento dell’Unione nella misura in cui consente al Comune di riappropriarsi delle funzioni comporta che tutto il personale di cui l’Unione ha potuto disporre per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali debba ragionevolmente poter rientrare nella dotazione organica dell’Ente locale recedente, in considerazione dell’invarianza finanziaria che qualifica il rientro del personale dall’Unione al Comune di origine secondo lo spazio assunzionale ad esso imputabile. Pertanto, il ritrasferimento al Comune – per recesso dall’Unione o per scioglimento di quest’ultima – delle funzioni attribuite all’Unione non può che determinare la possibilità di riassorbire il personale originariamente trasferito, così come quello assunto dall’Unione esercitando le capacità assunzionali del Comune. Si tratta, infatti, di spazi o capacità assunzionali connessi alle funzioni trasferite all’Unione e che, a seguito dell’uscita del Comune da quest’ultima, non potrebbero permanere in capo all’Unione perché non svolge più la funzione conferitale dal Comune. Tale ritrasferimento non, però, determinare un incremento della suddetta spesa rispetto a quella risultante dalla somma della spesa sostenuta per il personale in servizio presso il Comune e quella relativa alla quota di spesa per il personale in servizio presso l’Unione e gravante sul primo.
In definitiva, mentre nell’ipotesi di costituzione dell’Unione la spesa del personale ad essa transitato per mobilità continua ad essere ugualmente inclusa all’interno dei bilanci degli Enti aderenti, nella contraria ipotesi di scioglimento dell’Unione, o di recesso di uno dei Comuni aderenti, il rientro di tale personale non può mutare in aumento il computo complessivo della spesa di personale. In sintesi, il principio dell’invarianza finanziaria deve governare gli spazi assunzionali degli Enti costituiti in Unione, segnatamente in caso di recesso di un Ente o di scioglimento dell’Unione, con la conseguenza che non può mai determinarsi una variazione in aumento della spesa di personale a garanzia del rispetto dei vincoli posti dalle norme di coordinamento della finanza pubblica in tale materia.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION