Il Dipartimento delle finanze, con la Risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020, fornisce chiarimenti in merito al regime dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), con riferimento alla corretta individuazione del presupposto oggettivo e quindi alla delimitazione dell’ambito applicativo dell’imposta ai soli manufatti che rientrano nella definizione normativa di piattaforma marina, alla corretta individuazione degli elementi che compongono la piattaforma marina da considerare ai fini della determinazione della base imponibile, nonché all’obbligo di presentare la dichiarazione ed in caso affermativo con quali modalità ed entro quali termini.
L’IMPi è stata istituita, come noto, dall’art. 38 del D.L. n. 124/2019 (Decreto fiscale 2019), a decorrere dall’anno 2020, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Il comma 1 del medesimo articolo si riferisce alle piattaforme marine intese come strutture emersa destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale, come individuato dall’articolo 2 del Codice della Navigazione. Nel genere più ampio delle strutture marine rientrerebbero; a) le piattaforme con struttura emersa, b) teste pozzo sottomarine, c) unità galleggianti di stoccaggio temporaneo.
Secondo la risoluzione, I’IMPi trova applicazione, per espressa volontà del Legislatore, solo sulla prima categoria di strutture marine, e non anche sulle altre categorie, come precisato dal MISE. Non vanno invece ricomprese tra le piattaforme rigidamente collegate al fondo marino, tutte le unità galleggianti di stoccaggio temporaneo e tutte le teste pozzo sottomarine. Sono escluse dall’IMPi le navi destinate allo stoccaggio degli idrocarburi estratti in quanto le stesse non sono in alcun modo riconducibili alla definizione di piattaforme marine ma rientrano nella diversa categoria delle unità galleggianti di stoccaggio temporaneo.
Per quanto riguarda il presupposto impositivo, condizione necessaria e sufficiente ai fini dell’applicazione dell’imposta è la destinazione della struttura alla coltivazione di idrocarburi che è regolata dal titolo concessione di coltivazione. L’assoggettamento a tassazione non può ritenersi limitato ai soli periodi in cui viene svolta l’attività estrattiva. Ai fini della determinazione della base imponibile, trova applicazione il comma 746 dell’art. 1 della legge n. 160/2019. Per quantificare la base imponibile delle piattaforme marine occorre quindi fare riferimento al valore contabile, senza la possibilità di scomputare la parte impiantistica. Nel merito, la risoluzione chiarisce che l’art. 38, comma 2 del D. L. n. 124 del 2019 si limita a mutuare solo il riferimento al valore contabile come parametro per la determinazione della base imponibile dell’IMPi, senza voler con questo operare un totale rinvio alle disposizioni previste ai fini IMU per i fabbricati strumentali del gruppo catastale D privi di rendita.
Per quanto concerne l’obbligo dichiarativo, nonché le modalità e il termine di presentazione della dichiarazione, la risoluzione precisa che si deve far rinvio alla norma di cui all’art. 1, comma 769 della legge di bilancio 2020, risultando tale disposizione relativa all’IMU non incompatibile col regime dell’IMPi, poiché la dichiarazione anche per questo tributo svolge la funzione di mettere a disposizione del comune le informazioni necessarie al fine del controllo dell’esatto adempimento del tributo stesso. L’obbligo dichiarativo persiste comunque in tutti i casi in cui il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. La persistenza dell’obbligo dichiarativo è giustificata dal fatto che per tali immobili la base imponibile è rappresentata dal valore contabile che è un elemento non immediatamente conoscibile dall’Ente. Quindi, poiché tale valore è il parametro per la quantificazione della base imponibile dell’imposta, la dichiarazione dell’IMPi è d’obbligo per il primo anno di tassazione per i manufatti, mentre per gli anni successivi la dichiarazione dovrà essere presentata solo se si verificano variazioni rilevanti. L’obbligo dichiarativo deve essere assolto entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Il modello da utilizzare per la dichiarazione, in attesa di quello specifico in via di approvazione, è quello valido per l’IMU, approvato con il decreto 30 ottobre 2012 del MEF. Anche per quanto riguarda l’ente locale di riferimento e destinatario del modello di dichiarazione, la certezza dell’individuazione sarà data dal decreto in via di emanazione.