Criteri applicativi del canone relativo alle occupazioni effettuate in aree di mercato

Con la risoluzione n. 1/DF del 31 gennaio 2022, in merito alla determinazione delle tariffe relative al canone patrimoniale di cui ai commi 837 e seguenti dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LB 2020), per le occupazioni effettuate su aree di mercato, il Dipartimento delle Finanze chiarisce che la piena autonomia regolamentare dell’ente locale in materia deve essere esercitata nel rispetto delle norme, per cui l’individuazione di “coefficienti moltiplicatori” per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dal comma 843.

Il comma 837 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Il successivo comma 838 dispone che il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso art. 1, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Nella determinazione delle tariffe, l’ente locale deve tenere conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 840 della legge n. 160 del 2019, secondo il quale il canone in questione è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell’occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.  Per le occupazioni temporanee, che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare, la tariffa di base giornaliera, diversamente dalle occupazioni permanenti, può essere variata solo entro i limiti espressamente stabiliti dal  comma 843, che ha lo scopo di limitare la potestà regolamentare degli enti locali per evitare l’eccessiva polverizzazione delle tariffe. Per cui, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa in esame, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore. È possibile prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Esenzione IMU e casa coniugale

In tema di IMU, non sussiste il diritto all’agevolazione prevista sull’abitazione principale quando il contribuente risiede in un altro Comune rispetto al coniuge. L’agevolazione richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza del 17/01/2022, n. 1199, riprendendo, tra l’altro, diverse motivazioni contenute in alcune recenti pronunce della Corte medesima (Ord. nn. 17408 del 2021, 21873 del 09/10/2020). Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato che ove i due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare resta unico, ed unica, di conseguenza, potrà essere anche l’abitazione principale ad esso riferibile, perché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell’ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi. I giudici di legittimità hanno anche affermato che la circolare ministeriale 3/DF del 2012 – secondo cui “Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative” – in materia tributaria non costituisce fonte di diritti ed obblighi, non discendendo da essa alcun vincolo neanche per la stessa Amministrazione finanziaria (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17408 del 2021, cit.; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20819 del 30/09/2020).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Telefisco 2022, le risposte del MEF in materia di tributi locali

Pubblichiamo i chiarimenti forniti dal MEF ai quesiti posti in materia di tributi locali in occasione di Telefisco 2022.

1 – IMU doppie abitazioni: scelta e anni pregressi
La legge 215/2021, di conversione del Dl 146/2021, ha risolto la questione delle doppie abitazioni dei coniugi residenti in Comuni diversi consentendo di scegliere l’immobile al quale applicare l’esonero dall’Imu. Poiché dalla norma non si evince con quali modalità i “componenti del nucleo familiare” dovranno effettuare la scelta, si chiede di chiarire se è necessario presentare l’apposita dichiarazione oppure se può ritenersi sufficiente una semplice comunicazione, e in quale maniera risolvere l’eventuale caso di dissidenza tra i componenti del nucleo familiare. Inoltre, non avendo la disposizione efficacia retroattiva, si chiede se i Comuni possono accertare le annualità pregresse senza applicare le sanzioni per obiettiva incertezza della norma tributaria (articolo 10, legge 212/2000), configurabile anche nel caso in cui l’amministrazione finanziaria abbia chiarito i dubbi con una circolare ministeriale (Cassazione 10126/2019).
Risposta
Giova ricordare che l’articolo 5-decies, comma 1, del Dl 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 215/2021 , prevede che «All’articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole: «situati nel territorio comunale» sono inserite le seguenti: «o in comuni diversi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «scelto dai componenti del nucleo familiare».
Di conseguenza, per effetto di tale intervento normativo, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. In merito all’individuazione dell’immobile scelto dai componenti del nucleo familiare ai fini dell’esenzione dall’Imu, si ritiene che per lo stesso gravi in capo al soggetto passivo l’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu, come del resto già puntualizzato nelle istruzioni alla dichiarazione Imu di cui al Dm 30 ottobre 2012 nella parte relativa al focus «Abitazione principale» di pagina 5 delle citate istruzioni, in cui è possibile rinvenire indicazioni che possono ritenersi valide anche per la fattispecie in esame. Occorre evidenziare, infatti, che in siffatta ipotesi la permanenza dell’obbligo dichiarativo in argomento si fonda sul presupposto che il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. Nello specifico per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019».
In ordine poi alla richiesta circa la maniera di risolvere l’eventuale caso di dissidenza tra i componenti del nucleo familiare, non può che rimandarsi alle decisioni del Comune in quanto soggetto attivo del tributo. Per quanto riguarda la richiesta relativa alla possibilità di accertamento delle annualità pregresse senza applicazione «delle sanzioni per obiettiva incertezza della norma tributaria (articolo 10 legge 212/2000), configurabile anche nel caso in cui l’amministrazione finanziaria abbia chiarito i dubbi con una circolare ministeriale (Cassazione n. 10126/2019)», si ritiene che la stessa possa essere accolta positivamente alla luce delle seguenti considerazioni.
Innanzitutto dal punto di vista normativo, l’articolo 10, comma 3, della legge 212/2000 chiarisce che: «Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma […]».
Sulla portata di tale disposizione si è espressa anche la Corte di cassazione con la sentenza n. 10126 dell’11 aprile 2019, in cui ribadisce che: «In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto in virtù del quale: «l’incertezza normativa oggettiva che – ai sensi del Dlgs 546/1992, articolo 8; del Dlgs 472/1997, articolo 6, comma 2; della legge 212/2000, articolo 10, comma 3 – costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, richiede una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (cfr. Cass. 28/11/2007, n. 24670; 16/02/2012, n. 2192; 26/10/2012, n. 18434; 11/02/2013, n. 3245; 22/02/2013, n. 4522)».
Per meglio chiarire tale principio, la medesima Corte puntualizza che: «In altre parole, come è stato detto, “l’incertezza normativa oggettiva tributaria”, che consente di non applicare le sanzioni, «è la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sè ed accertala dal giudice, di individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie ultima o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di genere già categorizzato dal giudice di merito», quindi in “senso oggettivo” (con conseguente esclusione di «qualsiasi rilevanza sia delle condizioni soggettive individuali sia delle condizioni soggettive categoriali» atteso che «l’incertezza normativa, in quanto esiste in sè, opera nei confronti di tutti»): «l’incertezza normativa oggettiva», pertanto, «non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria» (Cassazione 19638/2009). E ciò è quanto avvenuto con la disposizione in esame, la quale nel corso degli anni ha subito diverse interpretazioni proprio a opera della Suprema corte, che hanno portato anche a decisioni di contenuto diametralmente opposto, a dimostrazione della «incertezza normativa oggettiva», nell’accezione richiesta dalla medesima Corte, vale dire «una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa».

2 – Esenzioni Covid-19: ditta e bene fuori dal libro cespiti
Le esenzioni Imu, disposte dal legislatore per contenere i disagi generati dai provvedimenti governativi finalizzati a contrastare i contagi da Covid-19, sono applicate agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, a quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, purché il soggetto passivo sia gestore dei medesimi e vi eserciti la propria attività. Si chiede se in caso di immobile utilizzato per l’attività di una ditta individuale, l’agevolazione spetti anche se il fabbricato non è iscritto al libro cespiti della ditta medesima.
Risposta
Il regime delle esenzioni dall’Imu disposte per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 richiede unicamente, per poter fruire delle stesse, il rispetto della condizione per cui i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili per i quali si chiede il beneficio.
Di conseguenza, si ritiene che nel caso in esame possa essere riconosciuta l’agevolazione, dal momento che l’iscrizione del fabbricato nel libro cespiti della ditta non è un requisito richiesto dai vari provvedimenti normativi e, quindi, non è rilevante ai fini agevolativi.

3 – Tari – Tariffe in caso di mancata pubblicazione nei termini
In base al Dl 201/2011, articolo 15-ter, a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), dall’imposta municipale propria (Imu) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’Irpef, dall’Imu e dalla Tasi la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. In caso di pubblicazione delle delibere oltre il termine del 28 ottobre e conseguente efficacia delle nuove tariffe posta al 1° gennaio dell’anno successivo, quali sono le tariffe che trovano applicazione nell’anno successivo in sede di acconto con scadenza posta prima del 1° dicembre? L’applicazione del comma 169 dell’articolo 1 della legge 296/2006 assume a riferimento le tariffe applicate nell’anno precedente o quelle ad efficacia differita all’anno successivo a causa della tardiva pubblicazione?
Risposta
In caso di pubblicazione delle tariffe della Tari oltre il termine 28 ottobre dell’anno cui le stesse si riferiscono, le tariffe medesime non devono essere prese in considerazione ai fini del versamento delle rate relative al tributo dovuto per l’anno successivo la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre. Tali tariffe pubblicate tardivamente sono infatti applicabili nell’anno successivo – in sede di versamento a conguaglio per le rate successive al 1° dicembre – solo ove non intervenga, entro il 28 ottobre dello stesso anno, la pubblicazione di una diversa delibera adottata nei termini di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006. Le rate di acconto dell’anno successivo a quello cui si riferiva la delibera pubblicata tardivamente devono, invece, essere versate sulla base delle tariffe applicabili nel medesimo anno cui si riferiva la delibera pubblicata tardivamente, vale a dire quelle adottate per l’anno precedente. Se, ad esempio, la delibera relativa all’anno 2021 viene pubblicata oltre il 28 ottobre 2021, le rate di acconto per l’anno 2022 devono essere versate sulla base delle tariffe applicabili nell’anno 2021, vale a dire quelle adottate per l’anno 2020. Tale soluzione, oltre ad essere aderente al disposto del secondo periodo del comma 15-ter dell’articolo 13 del Dl 201/2011, è tanto più fondata se si considera che le tariffe pubblicate tardivamente sono destinate con ogni probabilità – data la natura del tributo in questione, tramite il quale deve essere assicurata la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti riferibili a ciascun anno – ad essere superate da una nuova delibera adottata per l’anno successivo.Se nell’anno successivo a quello cui si riferiva la delibera di determinazione delle tariffe della Tari pubblicata tardivamente non viene adottata alcuna delibera o viene adottata una delibera oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, con conseguente inapplicabilità della stessa in virtù dell’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, le tariffe applicabili sono quelle di cui alla delibera adottata per l’anno precedente e pubblicata tardivamente. Se, ad esempio, la delibera relativa all’anno 2021 viene pubblicata oltre il 28 ottobre 2021 e la delibera per l’anno 2022 non viene approvata o viene approvata ma oltre il termine di approvazione del bilancio, le tariffe applicabili per l’anno 2022 sono quelle di cui alla delibera adottata per l’anno 2021 e pubblicata tardivamente.

4 – Canone unico – Pubbliche affissioni, sì al diritto d’urgenza
Il canone unico patrimoniale prevede che l’importo da richiedere all’utente sia comprensivo di tutti gli oneri relativi all’autorizzazione/concessione rilasciata o, comunque al servizio reso dall’ente. In tema di affissioni si chiede se possa essere ancora richiesta una somma qualificabile come “diritto d’urgenza” o se sia necessario prevedere uno specifico canone unico, di maggior importo, per le fattispecie che prima erano assoggettate a tale diritto.
Risposta
Nel caso in cui il Comune scelga di istituire il servizio sulle pubbliche affissioni, la cui istituzione non è più obbligatoria a norma dell’articolo 1, comma 836 della legge 160/2019, lo stesso può senz’altro prevedere un diritto d’urgenza, sulla scorta del fatto che trattandosi di un canone patrimoniale l’ente locale ha ampia autonomia regolamentare.

5 – Cup nei centri abitati: i rapporti Comuni-Province
Il canone unico patrimoniale è stato oggetto di contrasti fra Comuni e Province, stante la formulazione del comma 818 e del comma 837, che considerano aree comunali i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all’articolo 2, comma 7, del Codice della strada, Dlgs 285/1992; secondo gli enti provinciali, quindi, il canone unico sarebbe di loro competenza anche nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, se il centro abitato ha una popolazione che non supera tale valore. Tale interpretazione, pur sostenuta dal Mef in occasione di uno specifico quesito posto dal Comune di Montepulciano, si pone in contrasto con quanto affermato nel corso di Telefisco2021.
Risposta
Come affermato nei chiarimenti forniti al Comune di Montepulciano, relativamente a entrambi i canoni, vale a dire quello di cui all’articolo 1, comma 816 della legge 160/2019, e l’altro di cui al successivo comma 837, risulta che i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono considerati comunali, mentre quelli che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti non possono considerarsi facenti parte del territorio comunale.
Ne consegue che, nel caso di diffusione di un messaggio pubblicitario su un tratto di strada che attraversa un centro abitato con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il gettito del canone spetta solamente al Comune in base al comma 819, lettera b), mentre la provincia non è legittimata a imporre il canone per l’occupazione del suolo, posto che il tratto di strada è di competenza comunale, fermo restando che in caso di diffusione di messaggio pubblicitario resta esclusa la possibilità di richiedere il canone per la fattispecie di occupazione.
Nel caso inverso, vale a dire di diffusione di un messaggio pubblicitario su un tratto di strada che attraversa un centro abitato con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, e quindi di competenza della provincia, quest’ultimo ente è legittimato a chiedere il versamento del canone per l’occupazione del suolo, a norma del comma 819, lettera a). In ordine, infine, alla contraddizione rispetto a quanto affermato in Telefisco 2021, si fa presente che la risposta al quesito di Montepulciano così come quella odierna costituiscono una migliore e più chiara contestualizzazione dei casi che sono stati meglio descritti nei quesiti collegati a tali risposte.

6 – Occupazione e servizi in rete
L’articolo 5, comma 14-quinquies, del Dl 146/2021, reca disposizioni interpretative del comma 831 della legge 160/2019. In particolare, alla lettera a), si chiarisce che le società titolari dei contratti di vendita del bene distribuito alla clientela finale non possono considerarsi soggetti che occupano, neanche in via mediata, e per tale motivo non sono tenute al pagamento del canone unico. Il canone sarebbe quindi dovuto dai soggetti che risultano concessionari delle infrastrutture e la quantificazione del canone deve essere effettuata «in base alle utenze delle predette società di vendita», le quali, quindi, sarebbero tenute a comunicare al concessionario il numero delle utenze.
La successiva lettera b) considera l’ipotesi di occupazioni di suolo con impianti funzionali all’erogazione dei servizi, come quelli relativi alla trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. In questo caso è dovuto il canone in misura fissa pari ad euro 800.
Dall’articolato normativo sembra che l’ipotesi a) si verifichi solo nelle ipotesi di infrastrutture per le quali è prevista la separazione tra la titolarità delle infrastrutture e la titolarità dei contratti di vendita, mentre l’ipotesi b) si verificherebbe nelle altre tipologie di occupazioni, come i gasdotti o le reti di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica. Si chiede conferma della lettura proposta.
Risposta
Occorre preliminarmente affermare che il comma 831 dell’articolo 1, della legge 160/2019 riguarda tutte le tipologie di occupazioni effettuate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità e non solo quelle in cui esiste una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale. E invero l’articolo 5, comma 14-quinquies del Dl 146/2021, ha inteso chiarire che nelle ipotesi in cui sussiste una netta separazione legislativa, regolamentare o contrattuale tra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse, il canone resta dovuto esclusivamente da parte del soggetto titolare della rete, tenendo conto del numero delle utenze attivate dagli operatori che svolgono solo l’attività di vendita. La successiva lettera b), invece, in linea con quanto stabilito ai fini della Tosap e del Cosap, ha precisato che la disciplina del canone unico è applicabile anche alle occupazioni effettuate da imprese che svolgono attività strumentali e accessorie all’erogazione dei servizi a rete (tra le quali la trasmissione di energia elettrica ed il trasporto di gas naturale dal produttore al distributore finale) tenendo conto della sostanziale “unitarietà” della filiera. Pertanto, per tali imprese, che non hanno alcun rapporto diretto con l’utente finale, viene confermata la debenza del canone in misura fissa pari a euro 800, stabilita per coloro che hanno un numero di utenze inferiore alla soglia.

7 – Servizi di affissione, così la pubblicazione
Per effetto dell’abrogazione dell’articolo 18 del Dlgs 507/93, ad opera del comma 836 dell’articolo 1 della legge 160/2019, i Comuni possono ritenere completamente soppresso il servizio di affissione a cura del Comune, oppure occorre l’adozione di un’espressa deliberazione? È sufficiente garantire l’affissione diretta da parte degli interessati delle affissioni cosiddette garantite?
Risposta
Il Comune, a norma dell’articolo 1, comma 836 della legge 160/2019, non ha l’obbligo di istituire il servizio delle pubbliche affissioni e, pertanto, non occorre alcuna delibera in tal senso. Se sceglie di non procedere all’istituzione del servizio, deve rispettare l’obbligo, previsto da leggi o da regolamenti, di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali mediante la pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Deve, inoltre, garantire l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

8 – La componente pubblicitaria del canone
In ragione dei numerosi contenziosi insorti nel corso del 2021 sulla componente pubblicitaria del canone unico per la diffusione dei messaggi pubblicitari, si chiede di conoscere l’orientamento ministeriale in ordine alla natura giuridica della componente pubblicitaria del canone.
Risposta
L’articolo 1, comma 816, della legge 160/2019 introduce, in sostituzione di diverse entrate, un canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Pertanto, stante la chiara formulazione utilizzata dal legislatore, unita al fatto che all’interno della normativa che regolamenta il canone in questione non si rinvengono elementi tali da far considerare diversa la natura giuridica della fattispecie di diffusione di messaggi pubblicitari, si deve concludere per la natura patrimoniale di entrambe le componenti del canone.

9 – Regole sul versamento decise dai Comuni
In base al comma 823 dell’articolo 1 della legge 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. In base al comma 835, il versamento del canone è effettuato direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Si chiede se il Comune possa, nell’esercizio della potestà regolamentare, modificare la previsione del comma 835 rinviando il versamento del canone successivamente al rilascio del titolo di autorizzazione o concessione.
Risposta
Considerata la natura patrimoniale del canone, si ritiene che l’ente locale possa regolamentare la materia della riscossione diversamente rispetto a quanto prescritto dall’articolo 1, comma 835 della legge 160/2019. Del resto, anche relativamente alle proprie entrate tributarie l’ente ha ampia autonomia regolamentare in materia di riscossione.

10 – Sanzioni per insegne abusive inferiori a 5 mq
Nel caso di insegna di esercizio collocata abusivamente, ma inferiore a 5 mq, quali sono le sanzioni da applicare in base all’articolo 1, comma 821, della legge 160/2019?
Risposta
Poiché le insegne di esercizio inferiori a 5 mq sono esenti dal versamento del canone, in base all’articolo 1, comma 833, lettera l), della legge 160/2019, non è possibile richiedere il versamento dell’indennità di cui al comma 821, lettera g). Non può essere parimenti applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla successiva lettera h), in quanto anch’essa collegata all’entità del canone e della citata indennità, ma possono essere applicate le sanzioni di cui agli articoli 20 e 23 del Codice della strada, nonché gli oneri previsti per la rimozione e la copertura del mezzo pubblicitario abusivo previsti dal successivo comma 822 dell’articolo 1 della legge 160/2019.

 

IFEL, Costi standard rifiuti 2022: Nota di approfondimento e applicativo di simulazione

A seguito della pubblicazione, da parte del MEF, delle Linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13 – riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti, anche alla luce della delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2020, primo provvedimento di regolazione del settore, e della più recente delibera n. 363 del 3 agosto 2021 – IFEL ha pubblicato sul proprio sito l’applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti, aggiornato in coerenza con le nuove linee guida. L’applicativo di simulazione è, come di consueto, consultabile utilizzando le credenziali di accesso all’area riservata del sito IFEL (Banche dati e numeri) in possesso di ciascun Comune.

Le linee guida forniscono indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun comune (o gruppo di comuni) in linea con le nuove componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 18 novembre 2019 e con l’aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2021 e approvato dalla CTFS in data 30 settembre 2021. Il riferimento al nuovo impianto metodologico di determinazione dei fabbisogni standard e all’aggiornamento dei dati prescinde dal suo utilizzo ai fini della determinazione della componente perequativa del Fondo di solidarietà comunale (FSC), stante anche la neutralizzazione degli effetti perequativi generati dai fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti rispetto alla capacità fiscale TARI.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Arera adotta il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Con la delibera 15/2022/R/rif, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l’introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall’Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

Ancorché i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali  entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023, gli Enti territorialmente competenti, entro il prossimo 31 marzo 2022, dovranno determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

Si conferma, inoltre, l’adozione per ogni singola gestione di un’unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani conforme alle disposizioni del TQRIF e recante, con riferimento a ciascun servizio, l’indicazione dello schema regolatorio di riferimento, degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall’Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall’ETC. In caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l’ETC integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza. Infine, la delibera 15/2022/R/rif integra alcune disposizioni in materia di trasparenza introdotte dal Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato alla deliberazione 444/2021/R/RIF al fine di garantire agli utenti, sin dalla fase di avvio della regolazione, certezza e facilità di accesso alle informazioni e alle condizioni di erogazione dei vari servizi a fruizione diretta dell’utente, nonché un’adeguata conoscenza degli obblighi in capo al gestore.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Delega di firma degli atti tributari

La delega di firma non comporta alcuno spostamento della competenza dal delegante al delegato, ma consente a quest’ultimo di sottoscrivere l’atto per il delegante, a cui resta ascritta la paternità dell’atto sottoscritto. Nell’ordinamento tributario, infatti, la delega di firma trova fondamento normativo nell’articolo 42 del Dpr 600/1973, il quale prevede che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e che “L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione. Alla luce di tali considerazioni la CTR per la Regione Sicilia, con sentenza del 15/12/2021, n. 11103, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e ribaltato l’esito del giudizio di primo grado. Nel caso di specie, è emerso che con sentenza depositata il 29/11/2018 la CTP di Messina accoglieva il ricorso proposto da una società avverso un avviso di accertamento emesso ex art. 62 bis D.L. 331/93, risultando un notevole scostamento tra i ricavi dichiarati per il 2012 e quelli attribuibili sulla base degli studi di settore. Il Giudice di 1° grado accoglieva il ricorso sul difetto di produzione della delega di firma e conseguentemente, ritenendo l’atto non legittimamente sottoscritto, lo annullava. Con l’appello, l’Agenzia, preliminarmente depositava la delega e l’atto dispositivo. I giudici tributari hanno rilevato la completezza degli elementi previsti dalla norma per l’atto dispositivo: la decorrenza della delega, la qualifica del soggetto delegato, il potere di firma per gli atti con relativo limite di recupero e i motivi alla base della delega (efficienza e speditezza dell’azione amministrativa).

 

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Milleproroghe 2022, le proposte emendative di ANCI

Anci ha pubblicato le proposte emendative inviate alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei deputati al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” cd milleproroghe.
Tra le proposte segnaliamo la proroga, per gli anni 2022 e 2023, delle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità che dovrebbero consentire l’accantonamento al 95 per cento per tutti gli enti e al 90 per cento per quelli in regola con i tempi di pagamento dei debiti commerciali. Di particolare interesse la proposta di sganciare i termini, a decorrere dal 2022, di approvazione del PEF/tariffe/regolamenti Tari e Tari corrispettivo, fissandoli al 30 aprile, da quelli di approvazione del bilancio di previsione.
Viste le difficoltà connesse al perdurare dello stato di emergenza, al fine di agevolare in particolare gli enti di minori dimensioni in crisi finanziaria, è proposta l’ampliamento ulteriore dei termini, già opportunamente prorogati dalla legge di bilancio 2022, per l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con riferimento ai casi di avvio della procedura nel secondo semestre 2021. Viene proposta anche l’introduzione di norme sull’utilizzo più flessibile degli avanzi per gli enti in disavanzo complessivo, che oggi sono colpiti da limiti troppo stringenti. Oltre a questo viene richiesto l’inserimento di norme per la migliore applicabilità delle riformulazioni, e non solo delle rimodulazioni, dei piani di riequilibrio previsti dalla legge di bilancio per il 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

TARI, spetta al contribuente provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione

La Corte di Cassazione, Sez. V, con ordinanza n. 533 del 11-01-2022, n. 533 ha ribadito che grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l’esenzione, costituendo questa, un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.
La tassa rifiuti (TARI) ha sostituito, come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di TARSU e, successivamente, di TIA e TARES), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria. L’imposta è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. Ai sensi della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 649, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni della parte variabile della tariffa proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero. Ben può trovare applicazione alla fattispecie in tema di TARSU, con riguardo alla D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, secondo la quale la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, salva l’applicazione sulla stessa di un “coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi” e chiaramente presuppone l’assoggettamento all’imposta dei soli rifiuti urbani e salvo il diritto ad una riduzione della tassa in caso di produzione di rifiuti assimilati “smaltiti in proprio”. Ne consegue che è obbligo del contribuente, in sede di dichiarazione, informare il Comune della particolare destinazione dei locali documentando la produzione in essi di rifiuti speciali e il loro smaltimento.

 

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Approvato il nuovo modello di cartella di pagamento

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, del 17 gennaio 2022, è stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento che l’Agente della riscossione è tenuto ad utilizzare per le cartelle relative ai carichi affidatigli a decorrere dal 1° gennaio 2022, in conseguenza della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 prevista dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

In particolare, l’art. 1, comma 15 prevede che la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione venga assicurata mediante appositi stanziamenti di risorse a carico del bilancio dello Stato. Di conseguenza, è stata abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella misura fissa del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella
di pagamento e del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge. Allo stesso modo, per le ipotesi di riscossione spontanea, effettuata ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all’uno per cento delle somme iscritte a ruolo.

A carico del debitore restano invece la quota a titolo di spese esecutive per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute nonché la quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione. Il nuovo modello di cartella di pagamento non recherà, quindi, più alcun riferimento agli oneri di riscossione a carico del debitore e verrà utilizzato per le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022. Resta fermo, per le cartelle relative ai carichi affidati all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, il modello approvato con provvedimento prot. n. 134363 del 14 luglio 2017.

 

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Legge di bilancio 2022, proroga esenzione Canone unico 2022

Il comma 706 della legge di bilancio 2022, legge n. 234/2021, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte, a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti, dal decreto-legge n. 137 del 2020, art. 9-ter commi da 2 a 5. In particolare, sono prorogate le seguenti misure:
• l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati;
• le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse;
• le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell’emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.
Il successivo comma 707 istituisce un Fondo destinato a provvedere al ristoro dei comuni, in vista delle minori entrate a seguito degli esoneri dal pagamento dei canoni. La dotazione del fondo è pari a 82,5 milioni di euro per il 2022. Alla ripartizione del Fondo si provvederà con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.
Il comma 451, esonera per tutto il 2022 dal pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate, il fondo di cui al comma 1 dell’articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato, per l’anno 2022, di 4 milioni di euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION