Prospetto aliquote IMU 2026: aperta l’applicazione informatica

È stata aperta ai Comuni l’applicazione informatica per elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote IMU relativo all’anno d’imposta 2026, disponibile nella sezione “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale, accompagnato dalle linee guida aggiornate, a partire dal 12 novembre 2025.

Durante il primo anno in cui il Prospetto è diventato obbligatorio (anno d’imposta 2025) sono emerse diverse esigenze operative. Per questo motivo è stato adottato il decreto 6 novembre 2025, che integra quello del 6 settembre 2024, che a sua volta aveva aggiornato il decreto 7 luglio 2023 sulle fattispecie IMU che consentono ai Comuni di diversificare le aliquote previste dalla legge 160/2019.

Con il decreto del 6 novembre 2025 è stato riapprovato l’Allegato A, che sostituisce completamente il precedente. Il nuovo Allegato modifica e amplia le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno delle fattispecie già previste.

Si ricorda che, secondo l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 e l’art. 1, comma 767, della legge 160/2019:

  • se il Prospetto non viene approvato e pubblicato nei termini stabiliti, restano valide le aliquote dell’anno precedente;
  • per i Comuni che non hanno approvato un Prospetto per il 2025, continuano ad applicarsi le aliquote di base, finché non approveranno e pubblicheranno il loro primo Prospetto secondo la procedura prevista.

 

La redazione PERK SOLUTION

TARI e attività agrituristiche: legittima l’assimilazione agli esercizi alberghieri se basata sulla capacità di produrre rifiuti

Con la sentenza n. 7614 del 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha accolto l’appello del Comune di Ercolano, riformando la decisione del TAR Campania (Sez. VI, n. 171/2025) che aveva annullato la delibera comunale n. 33/2021 nella parte in cui equiparava l’attività agrituristica a quella alberghiera ai fini della TARI.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittima tale assimilazione, valorizzando la diversità strutturale e funzionale tra agriturismo e impresa alberghiera, nonché la natura accessoria dell’attività ricettiva rispetto a quella agricola.

Il Consiglio di Stato, ribaltando tale impostazione, ha chiarito che il criterio determinante per la classificazione tariffaria non risiede nella natura giuridica o nella disciplina di settore delle attività, bensì nella loro effettiva capacità di produrre rifiuti urbani. La TARI, infatti, trova il proprio presupposto impositivo nella potenzialità di generare rifiuti delle superfici tassabili, come stabilito dai commi 641 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 147/2013.

Di conseguenza, l’assimilazione tra agriturismi e strutture alberghiere risulta legittima se fondata su criteri oggettivi di produttività dei rifiuti, coerenti con i principi di proporzionalità e ragionevolezza che governano la tariffazione del servizio. Resta fermo che, in sede applicativa, il soggetto passivo dovrà distinguere le superfici destinate ad attività agricola da quelle destinate a ospitalità, applicando a ciascuna la tariffa corrispondente.

La decisione, oltre a ribadire l’ampia discrezionalità dei comuni nella determinazione delle categorie tariffarie, riafferma una lettura funzionale della TARI, ancorata alla reale capacità inquinante e non alla qualificazione formale dell’attività economica.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento delle regole per la differenziazione delle aliquote IMU

È stato approvato dalla Conferenza Stato-città il nuovo schema di decreto del Vice-Ministro dell’economia e delle finanze che aggiorna le condizioni in base alle quali i Comuni potranno differenziare le aliquote IMU.
Le novità, che decorrono dall’anno di imposta 2026, tengono conto delle esigenze emerse nel corso dell’anno d’imposta 2025.

Si ricorda che con con il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2023 sono state individuate le fattispecie dell’imposta municipale propria (IMU) che consentono ai comuni di differenziare le aliquote previste dall’art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il medesimo decreto ha inoltre definito le modalità di elaborazione e trasmissione al Dipartimento delle finanze del “Prospetto IMU” di cui al comma 757 del citato articolo.

L’art. 7 del decreto 7 luglio 2023 aveva previsto che l’obbligo di predisporre la delibera di approvazione delle aliquote tramite l’applicazione informatica del Portale del federalismo fiscale decorresse dall’anno d’imposta 2024. Tuttavia, l’art. 6-ter, comma 1, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, ha prorogato tale termine all’anno d’imposta 2025, a seguito delle criticità riscontrate dai comuni nella fase di sperimentazione.

All’esito di tale fase, è stato emanato il decreto 6 settembre 2024, che ha integrato e riapprovato l’Allegato A al decreto 7 luglio 2023. In considerazione delle ulteriori esigenze emerse nel primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto (2025), il nuovo decreto ministeriale provvede a riapprovare l’Allegato A, sostituendolo integralmente e introducendo ulteriori condizioni che consentono ai comuni di differenziare le aliquote nell’ambito delle fattispecie individuate.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arera: pubblicata la versione preview file TOOL MTR-3 2026-2029 e file PEFA

L’ARERA ha reso disponibile una versione preview del file TOOL MTR-3 2026-2029 per fornire un’occasione di verifica della modulistica che dovrà essere elaborata dagli Enti territorialmente competenti ai fini della predisposizione tariffaria prevista all’art. 7 della deliberazione 397/2025/R/rif.

In un’ottica di semplificazione e di minimizzazione degli oneri amministrativi, viene presentata una versione – in fase di test– degli schemi di raccolta dei dati tariffari da trasmettere all’Autorità e di un tool di calcolo per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento del terzo periodo regolatorio 2026-2029 (c.d. MTR-3) delle proposte tariffarie.

Lo strumento di raccolta dati-tool di calcolo è suddiviso in:

  • dati di input necessari al calcolo (fogli di colore arancio);
  • dati di input a valle di calcoli prodotti dal tool (fogli di colore rosso);
  • fogli di calcolo intermedi (fogli di colore verde);
  • dati di output PEF (fogli di colore blu).

L’Autorità, altresì, rende disponibile una versione preview dei file PEFA per fornire un’occasione di verifica degli schemi tipizzati di cui alle deliberazioni 385/2023/R/rif (PEFA di affidamento) e 596/2024/R/rif (PEFA di gara e offerta).

Ai fini dell’elaborazione delle versioni definitive dei file TOOL MTR-3 2026-2029 e PEFA, i soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità eventuali contributi e osservazioni tramite posta elettronica (all’indirizzo protocollo@pec.arera.it e, in copia, all’indirizzo mtr@arera.it), indicando nell’oggetto “Contributi sul file TOOL MTR-3 2026-2029_preview” e/o “Contributi sui file PEFA_preview”, entro il 22 ottobre 2025.

Allegati:

Chiarimenti del MEF in merito all’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) ai luoghi destinati al culto

Con la Risoluzione n. 1/2025, il Dipartimento delle Finanze è intervenuto su un tema di particolare interesse per enti locali, amministrazioni e comunità religiose: l’assoggettabilità alla TARI dei locali destinati esclusivamente al culto. Il documento prende le mosse da quesiti sorti in diversi Comuni circa l’applicazione del tributo ai luoghi di preghiera e raccoglimento, alla luce del principio comunitario del “chi inquina paga” e dei criteri di proporzionalità e congruità rispetto all’effettiva produzione di rifiuti.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) disciplina la TARI, individuando all’art. 1, comma 659, alcune ipotesi di riduzioni o esenzioni che i Comuni possono introdurre. Tra queste non rientrano i luoghi di culto. Tuttavia, il successivo comma 660 consente alle amministrazioni comunali di prevedere, con regolamento, ulteriori agevolazioni, purché finanziate attraverso risorse della fiscalità generale. Inoltre, l’allegato 1 al D.P.R. 158/1999, che contiene i coefficienti per la determinazione della tariffa, annovera espressamente i “luoghi di culto” tra le utenze non domestiche, confermandone l’assoggettabilità al tributo.

La Risoluzione richiama l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui l’esenzione dalla tassa rifiuti non deriva automaticamente dalla natura religiosa dell’immobile. Le riduzioni o esclusioni sono ammissibili solo qualora venga accertato che gli spazi, per loro caratteristiche e concreto utilizzo, siano oggettivamente non idonei alla produzione di rifiuti. Tra le più recenti pronunce si ricordano le sentenze nn. 29156, 16646 e 16645 del 2022, che hanno ribadito la necessità di una valutazione in fatto, fondata su elementi oggettivi e non sulla sola classificazione catastale.

Il Dipartimento delle Finanze ha sottolineato che spetta ai Comuni esercitare la propria potestà regolamentare con attenzione al principio di proporzionalità.
In assenza di specifiche agevolazioni regolamentari, le superfici destinate al culto restano assoggettabili a TARI, ma la tariffa deve essere calibrata sulla ridotta capacità di generare rifiuti, per evitare oneri sproporzionati. Lo stesso principio di proporzionalità si applica anche nell’individuazione dei coefficienti tariffari, che possono variare entro i margini previsti dal D.P.R. 158/1999 (fino al 50% oltre i limiti minimi e massimi). Un esercizio arbitrario di tale discrezionalità potrebbe essere censurato in sede contenziosa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Inedificabilità sopravvenuta e rimborso ICI e IMU

Ai fini dell’ICI e dell’IMU, un’area deve considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base ad uno strumento urbanistico generale, anche se mancano strumenti attuativi o l’approvazione regionale.
La giurisprudenza, ormai consolidata, distingue infatti tra ius aedificandi (diritto a edificare, di natura urbanistica) e ius valutandi (criterio di tassazione, di natura fiscale): presupposti distinti, che non possono essere confusi.

In tale ottica, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana (sent. n. 688/2025) ha parzialmente accolto l’appello di un Comune contro la decisione di primo grado che lo aveva condannato a rimborsare ICI e IMU su un terreno inizialmente edificabile e poi dichiarato inedificabile.

Secondo i giudici toscani:

  • la caducazione dello strumento urbanistico non fa automaticamente venir meno il presupposto impositivo, poiché ai fini fiscali rileva anche la cosiddetta “edificabilità di fatto”;
  • resta quindi imponibile il suolo che, pur in assenza di strumenti urbanistici efficaci, presenti indici obiettivi di vocazione edificatoria.

Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto comunque il diritto al rimborso limitatamente alle annualità ICI, poiché il regolamento comunale vigente all’epoca prevedeva espressamente tale possibilità in caso di sopravvenuta inedificabilità.

La redazione PERK SOLUTION

Cassazione: determinazione della base imponibile per aree e fabbricati classificati F/3 (unità in corso di costruzione) e F/2 (unità collabenti)

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21749, depositata il 29 luglio 2025, chiarisce che gli immobili in costruzione (F/3) sono tassati sul valore dell’area edificabile, mentre le unità collabenti (F/2) non sono tassabili né come fabbricati né come aree, salvo demolizione. La vicenda trae origine da avvisi di accertamento per IMU e TASI relativi agli anni 2014-2015, emessi da un Comune nei confronti di due contribuenti su immobili censiti nel catasto edilizio urbano in categoria F/3 (“unità in corso di costruzione”) e F/2 (“unità collabente”).

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello dei contribuenti affermando quanto segue: “La tassazione, ai fini IMU, di un immobile soggetto a ristrutturazione edilizia (ex art. 3 co.1 lett. d) del c.d. TUE, D.P.R. 380/2001) o collabente, viene disciplinata dall’art. 13, comma 3 del D.L. 201/11, che richiama le regole Ici dell’art. 5, co. 6 del D.Lgs. 504/92. L’Imu va applicata sul valore dell’area di sedime dei lavori di ristrutturazione, considerata a tutti gli effetti come area edificabile. Sono edificabili, quindi, per definizione, le aree di sedime di fabbricati in corso di costruzione o di ricostruzione”.

La Cassazione, nell’accogliere il ricorso del Comune, chiarisce che per gli immobili F/2 (unità in corso di costruzione), la qualificazione di “fabbricato” richiede iscrizione (o obbligo di iscrizione) con rendita; l’F/3 è un classamento fittizio (privo di rendita) e non esprime autonoma capacità contributiva. Ne deriva che l’imposta colpisce solo l’area edificabile, ai sensi dell’art. 5, co. 6, D.Lgs. 504/1992 (valore venale del suolo), senza computare un inesistente “valore del fabbricato in corso d’opera ai fini della rendita.

L’immobile F/2 (unità collabenti) denota un immobile fatiscente e privo di rendita (art. 3, co. 2, lett. b, DM 28/1998): non è imponibile come fabbricato. Non è imponibile neppure come area edificabile, salvo l’ipotesi di demolizione che restituisca autonomia all’area: da quel momento il suolo diventa imponibile come area edificabile, fino alla ricostruzione.

 

La redazione PERK SOLUTION

ARERA approva il MTR-3: nuova regolazione tariffaria per il periodo 2026–2029

Il 5 agosto 2025 ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), che disciplina la determinazione delle entrate tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per il quadriennio 2026-2029. Il provvedimento aggiorna e consolida l’impostazione introdotta con MTR-2, rafforzando trasparenza, coerenza contabile e strumenti pro-efficienza.

Il cuore del MTR-3 è la formula che scompone il totale delle entrate tariffarie in componenti variabili e fisse. Tra le principali voci figurano: raccolta/trasporto indifferenziato, trattamento e smaltimento, trattamento e recupero, raccolta differenziata (variabili); spazzamento/lavaggio, costi comuni e costi d’uso del capitale (fisse). Il metodo prevede inoltre componenti previsionali per oneri di potenziamento del servizio (sistematici e non) e meccanismi di conguaglio per annualità pregresse. Un elemento qualificante è il fattore di sharing dei proventi dalla vendita di materiali/energia e dei corrispettivi da sistemi di responsabilità estesa del produttore (ba), che l’ente territorialmente competente può fissare tra 0,2 e 0,9 in funzione del contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei target europei.

Per i costi d’uso del capitale il MTR-3 rinvia a un successivo provvedimento l’indicazione delle modalità applicative e dei parametri alla base del calcolo (in particolare per la tempestiva determinazione delle entrate). Sempre con atto successivo ARERA definirà gli schemi tipizzati per la presentazione dei dati e la redazione degli atti della proposta tariffaria 2026-2029.

Il metodo introduce e calibra stimoli all’efficienza attraverso:

  • un coefficiente di recupero della produttività (Xreg), con valori di riferimento indicati nel testo (range tipico 0,1%–0,3% in funzione del livello di servizio e del contesto), e
  • specifiche componenti COnew/COI (fisse e variabili) per finanziare interventi sistematici o non sistematici di potenziamento del servizio, legati a target misurabili.

In parallelo, MTR-3 coordina la regolazione con i macro-indicatori di qualità (es. R1 su avvio a riciclaggio imballaggi e R2 sull’organico), armonizzandosi con gli sviluppi della qualità tecnica (RQTR).

Per la traduzione delle entrate in corrispettivi a carico dell’utenza finale, MTR-3 si coordina con il nuovo TICSER (Delibera 396/2025), che stabilisce i criteri di articolazione tariffaria verso gli utenti. Fino all’entrata in vigore operativa del TICSER, si applicano regole transitorie previste dal MTR-3. In sintesi: MTR-3 determina il quanto (entrate complessive), TICSER governa il come ripartirlo tra le utenze.

Il provvedimento definisce il quadro regolatorio per le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, favorendo trasparenza e parità di condizioni lungo la filiera. È inoltre istituito un perimetro dedicato alle “Infrastrutture per la Circular Economy”, con disposizioni che si innestano nel sistema di qualità e di efficienza complessiva della gestione. MTR-3 si inserisce in un più ampio pacchetto regolatorio 2023-2025 che ha riguardato: schema tipo di contratto di servizio, sistemi di perequazione, monitoraggio e trasparenza su raccolta differenziata/impianti, qualità tecnica e unbundling contabile nel settore rifiuti. L’obiettivo è un ecosistema regolatorio coerente, con dati certi e verificabili a base contabile obbligatoria.

Cosa cambia in pratica (vs MTR-2)

  1. Maggiore integrazione tra metodo tariffario, qualità tecnica (RQTR) e articolazione dei corrispettivi (TICSER).
  2. Proventi da valorizzazione (materiali/energia) e corrispettivi REP gestiti con un fattore di sharing ba flessibile (0,2–0,9) per allineare incentivi e obiettivi UE.
  3. Canali dedicati per finanziare potenziamenti del servizio (componenti COnew/COI) con target espliciti e recupero di produttività graduato.
  4. Chiarezza sui successivi atti per WACC e schemi dati, così da assicurare tempestività e omogeneità nella presentazione delle proposte tariffarie.

Delibera 05 agosto 2025 397/2025/R/rif

Allegato A

 

La redazione PERK SOLUTION

ARERA approva il TICSER: nuova articolazione tariffaria per il servizio rifiuti urbani

Il 5 agosto 2025 ARERA ha approvato, con la delibera 396/2025/R/rif, il Testo Integrato Corrispettivi Servizio Gestione Rifiuti (TICSER), provvedimento destinato a ridisegnare in profondità l’articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La riforma entrerà in vigore a partire dal 2028 e si accompagna al nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), approvato con la delibera gemella 397/2025, che regolerà il periodo 2026-2029.

Una tariffa “pentanomia”: la novità più rilevante

Il TICSER introduce una struttura tariffaria a cinque componenti, che rappresenta un cambio di paradigma rispetto agli attuali schemi. Le voci principali sono:

  1. ∑ 𝑇(𝐷𝐸𝐶) – è la componente tariffaria legata al servizio di “Decoro urbano”, che presenta caratteristiche riconducibili ai c.d. servizi indivisibili di godimento collettivo che non possono essere forniti e remunerati individualmente;
  2. ∑ 𝑇(𝐴𝐶𝑆 ) – è la componente tariffaria di “Accesso al servizio”, messo potenzialmente a disposizione dell’utenza, in termini di mezzi, infrastrutture e organizzazione, consentendone l’effettivo utilizzo qualora ne manifesti l’esigenza;
  3. ∑ 𝑇(𝑅𝐴𝐶) – è la componente tariffaria di “Raccolta e Trasporto dei rifiuti urbani” per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto sia delle frazioni differenziate sia del rifiuto urbano residuo;
  4. ∑ 𝑇(𝑅𝐸𝐶) – è la componente tariffaria di “Trattamento e Recupero” relativa alle attività finalizzate al conferimento in impianti di riciclaggio per il recupero di materia, nonché, per il rifiuto residuo e gli scarti non riciclabili, in impianti di incenerimento con recupero energetico o presso impianti produttivi, quali cementifici o centrali termoelettriche, per l’utilizzo all’interno del ciclo produttivo in alternativa a combustibili, tenendo conto anche del contributo dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti e dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, come definiti ai sensi del metodo tariffario pro tempore vigente, incluse altresì eventuali componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, ai sensi del metodo tariffario pro tempore vigente;
  5. ∑ 𝑇(𝑆𝑀𝐴𝐿) – è la componente tariffaria di “Trattamento e Smaltimento” relativa alle attività volte all’operazione di smaltimento finale in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia.

Questa suddivisione ha una duplice funzione: da un lato rendere più trasparente per cittadini e imprese il collegamento tra costi del servizio e tariffe; dall’altro favorire un monitoraggio più puntuale dell’efficienza gestionale da parte di ARERA e degli enti locali.

Finalità della riforma

L’Autorità inquadra il TICSER in una prospettiva strategica di lungo periodo, con obiettivi chiave:

  • Trasparenza: le componenti consentono di mostrare in maniera chiara come vengono impiegate le risorse tariffarie.
  • Equità: migliorare il bilanciamento della ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche.
  • Efficienza: riconoscimento dei soli costi efficienti, incentivando i gestori a contenere la spesa.
  • Economia circolare: rafforzare le politiche di riduzione, differenziazione e recupero dei rifiuti.
  • Tariffazione puntuale (pay-as-you-throw): spinta progressiva verso sistemi che commisurano la tariffa all’effettiva produzione di rifiuti.

Impatti per i gestori e per gli enti locali

L’implementazione del TICSER richiederà una significativa fase di adattamento organizzativo. I gestori dovranno:

  • adeguare i sistemi di contabilità gestionale per garantire la corretta imputazione dei costi alle cinque componenti;
  • predisporre strumenti di rendicontazione trasparente da rendere accessibili agli utenti e agli enti regolatori;
  • sviluppare campagne informative per famiglie e imprese in vista del 2028;
  • coordinarsi con gli enti locali, che a loro volta dovranno integrare la nuova struttura tariffaria nei PIAO (Piani Integrati di Attività e Organizzazione) e negli strumenti di pianificazione economico-finanziaria.

Dal punto di vista della compliance, il TICSER avrà anche effetti sul fronte della prevenzione dei rischi corruttivi, imponendo maggiore tracciabilità delle scelte tariffarie e delle modalità di affidamento dei servizi collegati al ciclo dei rifiuti.

Il TICSER rappresenta una svolta regolatoria per il settore dei rifiuti urbani. La suddivisione in cinque componenti tariffarie, unita alla cornice del MTR-3, promette maggiore equità, trasparenza e coerenza con i principi di sostenibilità e circolarità. Per amministrazioni e gestori la sfida sarà duplice: da un lato adeguarsi tecnicamente e organizzativamente, dall’altro comunicare in maniera efficace agli utenti finali il senso e i benefici della riforma. Il 2028 appare vicino e la fase di preparazione sarà decisiva per garantire che il nuovo modello tariffario diventi uno strumento di efficienza e di fiducia nel sistema.

Delibera 05 agosto 2025 396/2025/R/rif

Allegato A

Arera: Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore dei rifiuti urbani

Con la Delibera 29 luglio 2025 373/2025/R/rif, Arera definisce in dettaglio le disposizioni in tema di obblighi di separazione contabile (unbundling) nel settore dei rifiuti urbani, con l’obiettivo di garantire la trasparenza economica nella gestione dei servizi e prevenire i sussidi incrociati tra attività regolate e attività svolte in regime di concorrenza, migliorando la qualità della regolazione e il monitoraggio dei costi che incidono sulle tariffe finali.

L’introduzione dell’unbundling contabile nel settore dei rifiuti urbani rientra in un percorso già avviato da ARERA con la Delibera 27/2024/R/rif, che ha dato mandato all’Autorità di elaborare direttive specifiche per la separazione contabile in ambito rifiuti. A ciò è seguita la consultazione pubblica con il Documento 146/2025/R/rif, che ha raccolto contributi da operatori, associazioni e soggetti istituzionali, culminando con la pubblicazione della delibera definitiva. Il provvedimento rappresenta l’ultimo tassello nel completamento del sistema regolatorio dei rifiuti urbani, affiancando la regolazione tariffaria (MTR), la qualità contrattuale (RQRI), la qualità tecnica (TQRIF) e il monitoraggio ambientale e impiantistico.

 

La redazione PERK SOLUTION