PNRR, la nota Anci sul provvedimento con le nuove disposizioni per la sua attuazione

Anci ha pubblicato una nota sul decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Il provvedimento, che dovrà essere convertito dal Parlamento entro il prossimo 1° maggio 2024, si compone di 46 articoli, suddivisi in tre Titoli e dodici Capi, e presenta tre allegati. Sono previste una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, nonché misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Vengono stanziate risorse finanziarie necessarie a garantire la piena operatività del PNRR nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi dallo stesso previsti, in relazione al maggiore fabbisogno finanziario netto derivante dalla rimodulazione del Piano medesimo. A fronte di tale fabbisogno, la norma dispone un incremento complessivo di 9,42 miliardi di euro del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia per il periodo 2024-2026. Si provvede a stanziare le risorse occorrenti a dare continuità attuativa agli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di 3,44 miliardi di euro per il periodo 2024-2029.

Il decreto prevede disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR; in particolare, si dispone l’obbligo per i soggetti attuatori delle misure previsteal PNRR di aggiornare sulla banca dati ReGiS, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascuna programma e intervento alla data del 31 dicembre 2023. Entro i successivi trenta giorni l’unità di missione responsabile delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo della relativa misura deve attestare sul sistema informatico ReGiS che il
cronoprogramma relativo al singolo intervento assicura il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR. La verifica dell’adempimento del suddetto obbligo è assegnata alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato generale per il PNRR). In caso di disallineamenti o incoerenze, la struttura di missione PNRR richiede i necessari chiarimenti assegnando un termine. Decorso inutilmente il termine possono essere esercitati i poteri sostitutivi disciplinati dall’art. 12 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Nel caso di mancato raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi finali (target) degli interventi del PNRR, accertato dalla Commissione europea, l’amministrazione centrale titolare dell’intervento deve restituire gli importi percepiti in precedenza, attivando azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori. Qualora la riduzione disposta dalla Commissione sia superiore agli importi percepiti, il Ministero dell’economia e delle finanze può recuperare le somme non riconosciute mediante riduzione delle risorse statali assegnate all’amministrazione centrale titolare dell’intervento o al soggetto attuatore. I soggetti attuatori, beneficiari di canoni, contributi o di tariffe a carico dell’utenza non possono trasferire sulla stessa gli oneri derivanti dal recupero effettuato dal MEF ai sensi del comma in esame. La Struttura di missione PNRR pubblica sul proprio sito i cronoprogrammi trasmessi ai sensi del comma 1, con l’indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l’esercizio dei poteri sostitutivi.

Con la modifica all’articolo 8, comma 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 si stabilisce che, oltre agli enti locali e agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, anche le regioni devono prevedere nei propri regolamenti, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l’incentivo per le funzioni tecniche previsto dal Codice degli appalti anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite previsto dal testo unico sul pubblico impiego con riferimento al trattamento accessorio del personale.

Sono previste misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali, con l’istituzione presso ogni prefettura-ufficio territoriale di Governo una cabina di coordinamento, per la definizione del piano di azione per l’attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR nonché per
il correlativo monitoraggio, con la presenza di rappresentanti degli enti territoriali e delle amministrazioni centrali, e l’eventuale partecipazione di altri soggetti pubblici interessati.

Nell’ambito delle disposizioni volte ad accelerare e snellire le procedure per l’attuazione del PNRR e del PNC, si stabilisce che la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato. La norma introduce, quindi, una regola di carattere generale che troverà applicazione sia per i nuovi interventi finanziati con le risorse del Fondo Next Generation EU-Italia sia per i cosiddetti “Progetti in essere” finanziati con risorse a valere su autorizzazioni di spesa a legislazione vigente, superando l’attuale soglia dell’anticipazione che, di norma, è pari al
10% del valore dell’intervento.

In relazione agli interventi, tra quelli non più ricompresi nel PNRR, connotati da un avanzato livello di avanzamento e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state indette le relative procedure di gara, è consentita, in ogni caso, l’applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata già prevista dal D.L. 77/2021, dal D.L. 13/2023 e da ulteriori disposizioni legislative per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR. Sempre per gli interventi definanziati dal PNRR continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale e conferimento di incarichi, semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili contenute in una serie di atti legislativi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Piccole Opere. Pagamenti a titolo di acconto e rendicontazione

Il Ministero dell’interno, con comunicato dell’8 marzo 2024, comunica che in data 1° marzo 2024 la Direzione Centrale della Finanza Locale ha provveduto ad erogare a titolo di acconto, corrispondente al 50 per cento del contributo per le Piccole Opere, risorse pari ad euro 19.814.708,45 per n.553 enti. Inoltre, all’esito delle attività di verifica sui rendiconti di progetto, espletate da parte dei Presidi Territoriali sul sistema ReGiS si è provveduto anche all’erogazione dell’ulteriore 45 per cento del contributo per le Piccole Opere, per risorse pari ad euro 21.038.697,10 per n.571 enti. Le risorse totali erogate ammontano pertanto ad euro 40.853.405,55.

È possibile prendere visione del dettaglio dei pagamenti effettuati, suddivisi per Provincia e con evidenza dei singoli CUP, consultabili qui. I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.

Si precisa che, laddove la rendicontazione di progetto sia in una fase conclusiva, l’ente locale è tenuto alla rendicontazione a sistema ReGiS nelle modalità indicate dal manuale e avendo cura di caricare il certificato di collaudo/regolare esecuzione all’interno della sezione “Anagrafica progetto” – sottosezione “Cronoprogramma/Costi” nella fase 00314 – Collaudo, al fine del pagamento del saldo.

Le eventuali economie di progetto, residue al completamento dell’opera, dovranno essere censite nell’apposita tab. “Economie” presente all’interno della sezione “Gestione Fonti”.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR Missione 5, Comp. 2, Invest. 2.1 e 2.2: Obbligo aggiornamento cronoprogrammi procedurali e finanziari ReGiS

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 6 marzo 2024, informa che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell’8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all’approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, anche gli investimenti relativi ai Piani Urbani Integrati, Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2, e quelli relativi agli investimenti di Rigenerazione Urbana, Misura 5, Componente 2, Investimento 2.1, hanno subito delle modifiche, in particolare:

  • per quanto concerne i Piani Urbani Integrati, a fronte degli originari 2,7 miliardi di euro, la dotazione finanziaria dell’investimento risulta attualmente pari a 900 milioni di euro, mentre il target finale, di cui al nuovo Allegato alla CID, prevede che, entro il secondo quadrimestre del 2026, vengano completati almeno 300 progetti di pianificazione integrata in tutte le 14 Città Metropolitane. Nonostante la riduzione della dotazione finanziaria prevista per l’investimento a valere sulle risorse del PNRR, si chiarisce che tutti gli interventi finanziati sulla misura M5C2I2.2 esclusivamente con le citate risorse, si intendono di fatto confermati in quanto l’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, in combinato disposto con l’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto, ha previsto le risorse nazionali necessarie a garantire comunque la copertura economica per gli interventi non più finanziati con le risorse del PNRR. Tutti i soggetti attuatori beneficiari delle risorse di cui all’articolo 21 del decreto-legge n.152/2021, così come modificato dal citato articolo 34, continueranno ad utilizzare le funzionalità del sistema informatico di monitoraggio e rendicontazione (ReGiS) ai sensi dell’articolo 12, comma 4;
  • relativamente ai contributi di Rigenerazione Urbana, la dotazione finanziaria dell’investimento, a fronte degli originari 3,3 miliardi di euro, risulta attualmente pari a 2 miliardi di euro, di cui 1,5 miliardi di euro a valere sulle risorse del PNRR ed i restanti 500 milioni di euro così come previsti dal DM 6 agosto 2021. Anche il target finale, di cui al nuovo Allegato alla CID, è stato oggetto di modifica, e prevede che nel 2026 vengano completati almeno 1.080 progetti di Rigenerazione Urbana riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie. Parimenti, nonostante la riduzione della dotazione finanziaria prevista per l’investimento a valere sulle risorse del PNRR, si chiarisce che tutti gli interventi finanziati sulla misura M5C2I2.1 esclusivamente con le citate risorse, si intendono di fatto confermati in quanto l’articolo 35 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 ha previsto le risorse nazionali necessarie a garantire comunque la copertura economica per gli interventi non più finanziati con le risorse del PNRR. Tutti i soggetti attuatori beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, comma 42 e seguenti, legge n.160/2019, così come modificato dall’articolo 35 del citato decreto-legge, continueranno ad utilizzare le funzionalità del sistema informatico di monitoraggio e rendicontazione ReGiS ai sensi dell’articolo 12, comma 4.

Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’articolo 2, rubricato “Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR“ ha stabilito che i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi dovranno rendere disponibile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L., ovvero entro il 2 aprile 2024, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato sul sistema informatico “ReGiS”.

L’Amministrazione Centrale titolare della misura provvederà, entro i successivi trenta giorni, ad attestare tramite ReGiS che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi assicurino il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti. La Struttura di Missione PNRR e la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, provvedono d’intesa a verificare i suddetti adempimenti e, in caso di disallineamenti, provvederà a richiedere i necessari chiarimenti, assegnando all’Amministrazione Centrale un termine non superiore a quindici giorni prorogabile una sola volta e per non più di sette giorni. Nel caso di inutile decorso del termine prestabilito ovvero qualora il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema ReGiS, la Struttura di Missione PNRR, sentito l’Ispettorato Generale per il PNRR, richiederà al Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei Ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi.

Il comunicato chiarisce che, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, qualora il soggetto attuatore assicuri mediante l’aggiornamento dei cronoprogrammi la possibilità di completare l’intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti dal PNRR, anche in caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l’assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, non si provvede all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 5, del medesimo decreto-legge n.77 del 2021, nè all’esercizio dei poteri sostitutivi sopra citati.

Inoltre, alla luce dell’articolo 2, comma 3 del citato decreto-legge, viene precisato che il mancato rispetto del Target finale comporterà da parte dell’Amministrazione Centrale Titolare della Misura le azioni di recupero del contributo concesso con contestuale recupero degli importi già erogati nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti. Pertanto, tutti i Soggetti Attuatori delle Misure M5C2I2.1 e M5C2I2.2, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto-legge n.19/2024, dovranno aggiornare in via definitiva i cronoprogrammi procedurali e finanziari presenti su ReGiS.

Per il corretto aggiornamento della sezione relativa ai Cronoprogrammi è specificato quanto segue:

  1. relativamente alla sezione “Iter di progetto“, il SA è tenuto a compilare dettagliatamente ogni singola fase procedurale in cui si articola l’iter procedurale dell’intervento scegliendo da un menù a tendina la fase dell’iter pertinente, indicando le date di inizio e fine previste ed effettive, aggiornando costantemente le singole fasi al fine segnalare eventuali ritardi. Si segnala che deve essere inserito il massimo dettaglio delle fasi procedurali (evitare di inserire una unica voce “altro”) e, in ogni caso, deve essere data evidenza delle fasi di:
    1. studio di fattibilità/progettazione (PFTE, definitivo, esecutivo);
    2. predisposizione capitolato e bando di gara;
    3. pubblicazione bando di gara;
    4. aggiudicazione dei servizi e dei lavori e stipula contratto;
    5. consegna dei lavori ed esecuzione degli stessi;
    6. collaudo.
  2. nella sottosezione “Piano dei costi“ il Soggetto Attuatore deve registrare per ciascuna annualità l’importo del finanziamento valorizzando l’importo da realizzare e l’importo realizzato nell’anno. Si chiarisce che in ogni caso l’importo realizzato per ciascuna annualità deve essere coerente con tutte le spese sostenute nel medesimo anno, così come risultati dalla sezione “Gestione spese”. Inoltre, gli “importi da realizzare” del piano dei costi devono essere coerenti con il cronoprogramma procedurale;
  3. per quanto riguarda il “Quadro economico“, andrà predisposto il file riportante il quadro economico iniziale e, laddove possibile, il quadro economico post-aggiudicazione e definitivo. Nella fase di programmazione progettuale, i dati da inserire nel quadro economico si riferiscono alle informazioni previsionali di spesa mentre, nella fase attuativa, si provvederà a consolidare il quadro economico con i dati effettivi relativi alla spesa effettivamente sostenuta. Il file contenente il Quadro economico, ed i relativi aggiornamenti, dovrà essere caricato all’interno della voce “00303-Lavori”. Per agevolare le successive fasi di verifica e controllo si raccomanda di allegare un file excel di riconciliazione tra le voci di spesa e i relativi importi riportati negli atti amministrativi e sul sistema informativo ReGiS. Le economie derivanti dai ribassi di gara devono essere registrate nella voce “00300- Altro”.
    Al contrario, le eventuali economie di progetto residue a seguito del collaudo dell’opera, andranno censite all’interno della Sezione “Gestione fonti”, nella tab “Economie”. In aggiunta, si invitano i soggetti attuatori ad aggiornare tempestivamente i dati relativi alle procedure di aggiudicazione e ai pagamenti.
  4. per quanto riguarda la sezione di ReGiS “Procedure di aggiudicazione“, può essere alimentata in automatico con i dati relativi alle procedure poste in essere dal soggetto attuatore per la realizzazione del progetto; tali dati possono essere recuperati tramite interoperabilità mediante il tasto “Aggiungi da sistema esterno” dalla Piattaforma dei Contratti Pubblici gestita dall’ANAC, il complesso dei servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti interoperano con la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici.
    Al fine di completare il corredo informativo sulle procedure espletate con le informazioni non ancora comunicate, è necessario che sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP):

    1. il CIG o i CIG siano associati al CUP che identifica l’intervento oggetto di contributo;
    2. sia compilata la data di pubblicazione della gara;
    3. sia compilata la data di aggiudicazione definitiva del contratto e siano aggiunti gli Aggiudicatari;
    4. sia correttamente compilata la conclusione dei lavori.

    Gli Smart CIG già acquisiti andranno inseriti manualmente nel campo “Codice procedura”.

    a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 13 del 24 febbraio 2023, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro si richieda un Codice Identificativo Gara (CIG) ordinario;

  5. per quanto riguarda la sezione “Gestione spese“ – sottosezione “Pagamenti a Costi Reali“, quest’ultima viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio ReGiS con l’Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il Comune dovrà registrare i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto compilando le informazioni obbligatorie: mandato, tipologia di pagamento, data pagamento, importo totale del pagamento, importo richiesto.
  6. Per la corretta alimentazione delle informazioni nella sezione Gestione spese “Giustificativi di spesa“, andranno rese disponibili le fatture in formato elettronico emesse dai soggetti realizzatori.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR, Medie Opere: Pagamenti a titolo di rendicontazione intermedia

Il Ministero dell’interno, con comunicato del 28 febbraio 2024, informa che all’esito delle attività di verifica sui rendiconti di progetto, espletate da parte dei Presidi Territoriali sul sistema ReGiS, sono state effettuate erogazioni ai Comuni beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (M2C4I2.2. Misura fuoriuscita dal PNRR), relativamente agli stati di avanzamento lavori degli interventi finanziati e contabilizzati.

In particolare, per gli investimenti in progetti di medie opere, è stato erogato un importo totale pari ad euro 22.473.038,70, in favore di 88 enti finanziati con decreto del 23 febbraio 2021, nonché di euro 8.542.176,84, per 40 enti finanziati con decreto dell’8 novembre 2021, a titolo di rendicontazione intermedia.

È possibile prendere visione del dettaglio dei pagamenti effettuati, suddivisi per Provincia, con evidenza dei singoli CUP ed indicazione delle eventuali detrazioni applicate. I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.

Laddove la rendicontazione di progetto sia in una fase conclusiva, l’ente locale è tenuto alla rendicontazione a sistema ReGiS nelle modalità indicate dal manuale e avendo cura di caricare il certificato di collaudo/regolare esecuzione all’interno della sezione “Anagrafica progetto” – sottosezione “Cronoprogramma/Costi” nella fase 00314 – Collaudo, al fine del pagamento del saldo.

Le eventuali economie di progetto, residue al completamento dell’opera, dovranno essere censite nell’apposita tab. “Economie” presente all’interno della sezione “Gestione Fonti”.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: Pagamento contributo per Rigenerazione urbana

Il Ministero dell’interno, con comunicato del 27 febbraio 2024, rende noto che all’esito delle consuete verifiche effettuate sul sistema ReGiS rispetto alla Missione5 Componente2 Investimento2.1 (Rigenerazione urbana), è stata disposta l’erogazione, a titolo di anticipo, relativamente ai progetti per i quali è stata riscontrata l’aggiudicazione della procedura di affidamento lavori e la stipula del relativo contratto di appalto.

In particolare, per gli investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, in data 14 febbraio 2024, sono state erogate risorse in favore di 124 enti per un importo totale pari ad euro 115.866.618,02.

È consultabile (clicca qui) il dettaglio dei progetti e delle relative risorse erogate suddivisi per Province e con indicazione delle eventuali detrazioni applicate. Per ciascun progetto è altresì presente la percentuale delle liquidazioni effettuate rispetto al costo PNRR. I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.

I Soggetti Attuatori che non abbiano ricevuto l’intero acconto sono invitati ad alimentare la sezione di monitoraggio ReGiS (Anagrafica Progetto), nelle modalità indicate all’interno della manualistica allegata al decreto del 22 novembre 2022, come dettagliato nei paragrafi da 4.1 a 4.9. I Soggetti Attuatori degli interventi finanziati, a seguito dell’erogazione dell’acconto, sono tenuti alla rendicontazione delle spese sul sistema ReGiS secondo il circuito finanziario previsto dalla Misura.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: Pagamento contributo ai Comuni sotto i 5.000 abitanti per assunzione di personale

Il Ministero dell’Interno comunica che con decreto dirigenziale del 16 Febbraio 2024 è stato disposto il pagamento delle risorse finanziarie, annualità 2024, relative al fondo previsto dal comma 5 dell’articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, destinato al concorso della spesa sostenuta dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR, per la copertura dell’onere per le assunzioni di personale a tempo determinato, con qualifica non dirigenziale, assegnate con D.P.C.M. del 30 dicembre 2022 e successivamente rideterminate con D.P.C.M. del 1° maggio 2023.

Gli enti beneficiari possono visualizzare l’importo ad essi erogato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “Fondo per copertura oneri assunzione personale Pnrr Comuni popolazione inferiore a 5000 abitanti”.

Si segnala, inoltre, che per il pagamento del contributo diretto a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali, ai sensi dell’articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n.197, si è in attesa di ricevere dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’elenco dei comuni beneficiari con l’indicazione, per ciascuno di essi, dell’importo assegnato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Alle procedure di affidamento di contratti finanziati con le risorse del PNRR indette successivamente al 1° luglio 2023 si applica il nuovo Codice dei contratti

Il Tar Lazio, sez. II bis, con sentenza del 3 gennaio 2024, n. 134 ha evidenziato che è soggetta alla disciplina di cui al d. lgs. n. 36 del 2023 la procedura di gara avviata nel mese di agosto del 2023 per l’affidamento del contratto finanziato con le risorse del PNRR, come è desumibile dai seguenti articoli del predetto decreto legislativo:

– 229 comma 2, secondo cui “le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;

– 226 comma 2 lettera a) il quale prevede che, “a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”;

– 225 comma 8 che stabilisce che “in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”.

Con particolare riferimento a tale ultima disposizione, il collegio rileva che essa si limita a stabilire la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di appalti PNRR (tra cui gli artt. 47 e ss. del d. l. n. 77 del 2021) ma non anche degli istituti del d. lgs. n. 50 del 2016 in esso sporadicamente richiamati; la contraria opzione ermeneutica, seguita dalla circolare del MIT del 12/07/23 (richiamata dalla “premessa” del disciplinare di gara), collide con il ricordato disposto del comma 2 dell’art. 226 del d. lgs. n. 36 del 2023, che sancisce l’abrogazione del d. lgs. n. 50 del 2016 a decorrere dal 01 luglio 2023 senza alcuna eccezione, e con il comma 5 della medesima disposizione, secondo cui “ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Atto di orientamento sulla opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

L’Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli enti locali ha pubblicato l’Atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del TUEL in materia di tracciabilità, perimetrazione e rendicontazione delle opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tenuto conto del precedente in materia costituito dalla deliberazione n. 14/2023/PRSE della Corte conti, Sez. reg. Emilia-Romagna.

Il documento ha una finalità ricognitiva, ma non esaustiva, con riferimento alla normativa sancita dall’art. 9, comma 4, del D.L. n. 77 del 2021 che già costituisce la disciplina di riferimento per l’attività dell’ente locale.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR, Interventi gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS: Operazioni contabili di fine esercizio finanziario 2023

Con la Circolare n. 33 del 7 dicembre scorso, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce alle Amministrazioni centrali che nell’ambito degli interventi del PNRR utilizzano il sistema informativo ReGis – modulo finanziario, i termini per emettere gli ordini di prelevamento fondi (OPF), al fine di assicurare la corretta gestione delle operazioni contabili di fine esercizio, visto l’approssimarsi della chiusura dell’esercizio finanziario 2023.

Per garantire che i pagamenti possano essere esitati entro il 31 dicembre le Amministrazioni dovranno avere cura di osservare le seguenti date:
– firma delle disposizioni di pagamento entro il 20 dicembre p.v.;
– completamento del flusso informatico con l’invio in Banca d’Italia dei relativi ordini di prelevamento fondi entro il 22 dicembre p.v..

In ragione della mancata osservanza della tempistica indicata, il pagamento potrebbe non andare a buon fine. In tale eventualità, il sistema informativo provvederà in automatico alla restituzione del titolo di pagamento non esitato e sarà, quindi, necessario procedere alla cancellazione dal sistema dell’ordine di prelevamento fondi e della relativa disposizione di pagamento, che potranno essere inseriti nel sistema informativo nei primi giorni del mese di gennaio 2024. Nel caso in cui le fasi del pagamento possano essere gestite contestualmente dalla medesima Amministrazione, è possibile procedere alla firma della disposizione di pagamento ed all’invio in banca d’Italia del relativo OPF entro il termine del 22 dicembre 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR nidi, scuole infanzia, mense e messa in sicurezza: Differimento al 31 dicembre 2023 per avvio lavori

Il Ministero dell’istruzione e del merito, con nota n. 0138968 del 30 novembre 2023, informa che, con riferimento alla Missione 4 – “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 – “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU e facendo seguito alle numerose richieste di differimento del termine nazionale di consegna dei lavori, il termine ultimo per l’avvio dei lavori, già fissato al 30 novembre 2023, è differito, in via eccezionale, al 31 dicembre 2023.

Il Ministero provvederà all’aggiornamento degli accordi di concessione già sottoscritti con il nuovo cronoprogramma contenuto nei rispettivi Avvisi pubblici. Infine, il MIM ricorda che la consegna dei lavori è verificata attraverso il verbale di consegna dei lavori e chiarisce che le tempistiche riportate negli Avvisi, valgono anche in caso di appalto congiunto di progettazione.

 

La redazione PERK SOLUTION