Decreto Legge PNRR, le misure in materia di lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha riepilogato le principali misure in materia di lavoro, di seguito riportate:

  1. rafforzamento e aggravamento del regime sanzionatorio in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare. In tale ambito, è previsto l’inasprimento delle sanzioni amministrative in materia di contrasto al lavoro sommerso in edilizia e in agricoltura, anche in coerenza con gli obiettivi del PNRR, nonché alla reintroduzione e all’aggravamento delle sanzioni penali per contrastare il fenomeno della somministrazione abusiva di lavoro, spesso dissimulata da contratti di appalto e distacchi fittizi. Al fine di responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti nell’appalto, in caso di violazione delle norme in materia di lavoro, viene estesa la responsabilità solidale tra il committente imprenditore o datore di lavoro e l’appaltatore o il subappaltatore nei confronti dei lavoratori, anche alla figura dell’appaltatore fittizio, che è colui che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, integrando così la fattispecie della somministrazione illecita di lavoro. L’appaltatore fittizio, fino ad oggi, non era ritenuto responsabile delle violazioni in materia di lavoro non essendo il reale fruitore delle prestazioni lavorative. Pertanto, anche tale soggetto sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
  • È previsto, per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 dicembre 2025,l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un ISEE in corso di validità, non superiore a euro 6.000) nel limite massimo di 3.000 euro annui, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento.
  • È introdotto, a partire dal 1° ottobre 2024, un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili. Le imprese, ad eccezione di quelle in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti al possesso della patente a crediti, rilasciata in forma digitale dall’INL, che costituisce un vero e proprio titolo abilitante. La patente a crediti parte da un punteggio iniziale di 30 crediti che vengono a mano a mano decurtati in seguito all’adozione di provvedimenti di carattere sanzionatorio. I crediti possono essere riacquistati attraverso la partecipazione a corsi di formazione concernenti la salute e sicurezza. È stato, altresì, previsto che, nei casi di violazioni più gravi dai quali sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
  • Rafforzamento del sistema di salvaguardia delle imprese che operano correttamente nel mercato. In particolare, sono introdotte le seguenti misure:

– “Lista di conformità INL”. Si tratta di un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente, in cui viene inserito il datore di lavoro, nell’ipotesi in cui, all’esito dell’accertamento ispettivo, non emergano violazioni o irregolarità in materia di lavoro, legislazione sociale e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. All’iscrizione nella lista di conformità si accompagna il rilascio, da parte dell’INL, di un apposito attestato. I datori di lavoro cui è stato rilasciato l’attestato non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventuali richieste di intervento, nonché le indagini demandate dalle competenti Procure della Repubblica.

– Verifica di congruità del costo della manodopera. Viene introdotto nell’ambito degli appalti pubblici e privati un obbligo di richiesta del certificato di congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva prima di procedere al saldo finale dei lavori. In particolare, il responsabile del progetto di realizzazione dei lavori edili, negli appalti pubblici (di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro), e il committente, negli appalti privati (di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro), prima di procedere al saldo finale dei lavori, sono tenuti a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

– Compliance aziendale. Al fine di incentivare la regolarizzazione in materia contributiva da parte dell’azienda e di favorire nel contempo l’emersione del lavoro irregolare, è prevista la riduzione delle sanzioni civili nel caso di pagamento spontaneo eseguito entro un certo termine e la possibilità di accedere al c.d. “ravvedimento operoso” nel caso in cui la denuncia della situazione debitoria sia eseguita spontaneamente da parte del datore di lavoro, prima della contestazione o della richiesta da parte dell’ente impositore.

  • Potenziamento delle assunzioni del personale ispettivo, amministrativo e tecnico, dell’INL e del contingente dell’Arma dei Carabinieri al fine di rafforzare le attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la possibilità di:

– prorogare fino al 31 dicembre 2025 le facoltà assunzionali già previste per l’INL;

– autorizzare, per gli anni 2024-2026, l’assunzione a tempo indeterminato di un nuovo contingente di personale (250 unità), altamente professionalizzato, nell’area vigilanza tecnica (ingegneri, architetti, biologi, etc.), mediante procedure concorsuali su base regionale;

– rafforzare il contingente di personale appartenente all’Arma dei Carabinieri per la tutela del lavoro (50 unità);

– versare una quota parte degli introiti derivanti dai provvedimenti sanzionatori irrogati in sede di vigilanza in un apposto capitolo del bilancio del Ministero e destinarli ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sul territorio nazionale, entro il limite del 15% della retribuzione lorda annua.

Sottoscritto il Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree (2022-2024)

In data 22 febbraio 2024 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2022-2024).

Il testo contrattuale definisce la composizione dei comparti di contrattazione collettiva per il triennio 2022-2024. E’ stato confermato l’assetto dei comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, Funzioni locali e Sanità. Analogamente si è proceduto per quanto riguarda la composizione delle Aree della dirigenza. La sottoscrizione del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione completa il primo passo per l’avvio della tornata contrattuale 2022-2024 per il pubblico impiego.

Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali, comprende il personale non dirigente dipendente da:
– Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti:
– Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia;
– Comuni;
– Comunità montane;
– ex Istituti autonomi per le case popolari ancora in regime di diritto pubblico, comunque denominati;
– Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni;
– Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
– Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L’Area delle Funzioni Locali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali come sopra definito, nonché i segretari comunali e provinciali. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle contenute nel CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione (2019-2021) stipulato in data 3 agosto 2021 e nel CCNQ per la definizione della composizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale di cui all’art. 7 del CCNQ 3 agosto 2021 stipulato il 10 agosto 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

INPS: precisazioni sulla compilazione della sezione “Ente Versante” delle denunce UniEmens/ListaPosPA

Con il Messaggio n. 749 del 20-02-2024, l’INPS fornisce chiarimenti sulle modalità di compilazione della sezione “Ente Versante” delle denunce UniEmens/ListaPosPA nei casi di corresponsione, dopo la cessazione (o durante la sospensione) dal servizio, di emolumenti arretrati a lavoratrici e lavoratori beneficiari dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e altre misure che prevedono la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>. In tali casi, infatti, l’erogazione di emolumenti arretrati può determinare il venire meno del diritto all’esonero o la variazione della misura dello stesso.

La circolare n. 105 del 7 agosto 2012 ha previsto che la denuncia di emolumenti corrisposti dopo la cessazione del rapporto di lavoro o nel periodo di sospensione dal servizio, sia effettuata tramite l’invio di un elemento V1, Causale 1, relativo all’ultimo periodo di servizio precedente la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro.

A seguito dell’introduzione dei Flussi a Variazione V1, Causale 5 (cfr. il messaggio n. 2791 del 5 luglio 2017), la denuncia degli importi arretrati è altresì consentita tramite la trasmissione sull’ultimo periodo di servizio di un elemento V1, Causale 5, che riporti tutti gli emolumenti a esso riferiti, includendo le erogazioni arretrate, per le quali andrà compilata l’apposita sezione “Ente Versante” ai fini della puntuale indicazione dell’importo e del periodo di erogazione.

I Flussi a Variazione V1, Causale C5, costituiscono, tuttavia, l’unica modalità di denuncia utilizzabile nei casi in cui l’erogazione degli emolumenti arretrati determini il venire meno del diritto, o la variazione della misura dello stesso, come nel caso dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 15, della legge n. 213/2023, e di altre misure che prevedono la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>. Pertanto, allo scopo di consentire una puntuale verifica della contribuzione dichiarata e degli sgravi spettanti, ai fini dell’Estratto Conto Amministrazione (ECA), assume rilevanza la corretta modalità di compilazione della sezione “Ente Versante”.

A tale fine sono stati recentemente introdotti appositi controlli per verificare che il contributo dichiarato nella sezione “Ente Versante” tenga conto della quota oggetto di sgravio e sia, dunque, esposto al netto della quota stessa. I suddetti controlli, avviati già a partire dal mese di dicembre 2023, restituiscono un “Avviso non Bloccante” che evidenzia l’errore emerso in sede di controllo, ma non impedisce l’invio della denuncia contributiva.

A partire dal mese di aprile 2024, invece, l’errore diverrà “Errore Bloccante” e la denuncia potrà essere trasmessa solo dopo la correzione dell’errore. Per maggiori chiarimenti nell’allegato (Allegato n. 1) sono riportati alcuni esempi.

Allegati:
Messaggio numero 749 del 20-02-2024
Messaggio numero 749 del 20-02-2024_Allegato n 1

 

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Il welfare integrativo è fuori dal limite del trattamento accessorio

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 39/2024/PAR, fornisce riscontro ad una richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di “stanziare risorse aggiuntive del Fondo delle risorse decentrate (quali quelle di cui all’articolo 79, comma 2, lettera c) del CCNL del 16/11/2022) per finanziare le misure di welfare integrativo dei propri dipendenti”, rappresentando altresì il dubbio se “gli eventuali incrementi discrezionali del fondo decisi dagli enti per finanziare piani di welfare integrativo del proprio personale possano essere esclusi dal limite del trattamento accessorio 2016”.

Il primo punto involge il contenuto dell’art. 79, comma 2, lett. c) del vigente CCNL Comparto funzioni locali nonché il rapporto con l’art. 23, c. 2, d.lgs. n. 75/2017, ed è espressamente disciplinato dal comma 3 dello stesso articolo 79 CCNL cit.: sull’interpretazione della norma contrattuale la Sezione si astiene, attesa la competenza dell’ARAN.

Sul secondo punto (rapporto tra le eventuali risorse del fondo ex art. 79 CCNL destinate al welfare integrativo da un lato, e l’art. 23, d.lgs. n. 75/2017 dall’altro), il Collegio ribadisce che “le misure finalizzate al welfare integrativo previste dal citato art. 82 del nuovo CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva previdenziale; sicché la relativa spesa non è assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs 75/2017” (v. deliberazione n. 174/2023/PAR di questa stessa Sezione, richiamata dal Comune nella richiesta di parere), fermo restando quanto espressamente statuito dall’art. 80 del predetto CCNL, sub comma 1 ult. periodo, e comma 2, lett. k).

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo economico ai Comuni che garantiscono un numero minimo di assistenti sociali

Come noto, la Legge di Bilancio per il 2021 ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.

In quest’ottica, per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali è stata prevista l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

Per definire il contributo spettante, entro il 28 febbraio ciascun Ambito territoriale deve inviare un prospetto riassuntivo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite la piattaforma SIOSS, anche per conto dei Comuni che ne fanno parte.

A tal fine, con la Nota 1898 del 31 gennaio 2024 vengono fornite le istruzioni operative e due fogli di calcolo excel, uno per i dati relativi al 2023 e uno per i dati previsionali del 2024, di ausilio ai Comuni ai fini del calcolo del numero di dipendenti in termini di equivalenti a tempo pieno.

Entro lo stesso termine del 28 febbraio 2024, dovrà altresì essere inserita nel SIOSS, esclusivamente dagli ATS assegnatari di risorse prenotate lo scorso anno (rif. alla tabella 2 del DM 110/2023 come rettificata e integrata dalla tabella 2 del DM 137/2023), all’interno della nuova sezione rendicontazione, la documentazione di seguito indicata:

  • la certificazione utilizzando il modello “All. 3 – Certificazione rendicontazione AS 2023” firmata digitalmente dal Ragioniere Generale/Responsabile del servizio finanziario nonché dal legale rappresentante dell’Ambito;
  • il file Excel “All. 1 – Consuntivo AS 2023”, compilato con i dati riferiti al personale in servizio al 31 dicembre 2023.

Il finanziamento, a valere sul Fondo povertà ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni.

Solo per particolari quesiti è possibile scrivere alla casella di posta ContributoAS@lavoro.gov.it. Laddove i quesiti rivestano carattere di generalità le risposte saranno fornite esclusivamente tramite FAQ e note esplicative pubblicate sul sito (Fonte Ministero del Lavoro).

 

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Gli istituti contrattuali che il Segretario comunale può invocare ai fini della sospensione delle ferie

Con l’orientamento applicativo AFL68, l’Aran fornisce chiarimenti in merito agli istituti contrattuali che il Segretario comunale può invocare ai fini della sospensione delle ferie.

La disciplina contrattuale contenuta nell’art. 16, comma 16 del CCNL del 17.12.2020 prevede espressamente che “Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura dell’interessato informare tempestivamente l’amministrazione, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto nell’ipotesi di cui all’art. 19, comma 1, lett. b)”.

Oltre alle cause di sospensione delle ferie già previste dalle previgenti norme ( malattia protrattasi per più di tre giorni o ricovero ospedaliero debitamente documentati), il CCNL del 17.12.2023, nel definire la disciplina di parte comune applicabile a tutti i destinatari dell’Area delle Funzioni Locali, ha aggiunto la possibilità di interrompere il godimento delle ferie imputandone la causa a fruizione di assenza per lutto, nelle fattispecie espressamente indicate dall’art. 19, comma 1, lett. b) .

Le particolari esigenze derivanti da eventi luttuosi sono state, pertanto, considerate rilevanti ai fini della fruizione della tutela.

 

La redazione PERK SOLUTION

Le ferie non godute dal dipendente prima delle sue dimissioni vanno pagate

Il lavoratore che non abbia potuto fruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni ha diritto a un’indennità finanziaria. È quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella causa C-218/22.

Nel caso di specie, un dipendente pubblico ha ricoperto, da febbraio 1992 a ottobre 2016, la carica di istruttore direttivo presso il Comune di Copertino (Italia). Ha poi rassegnato le dimissioni per accedere alla pensione anticipata, chiedendo il versamento di un’indennità finanziaria per i 79 giorni di ferie annuali retribuite non goduti nel corso del rapporto di lavoro. Il Comune, richiamandosi alla norma prevista dalla legislazione italiana secondo la quale i lavoratori del settore pubblico non hanno in nessun caso diritto a un’indennità finanziaria in luogo dei giorni di ferie annuali retribuite non goduti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ha contestato tale domanda.

Nell’ordinamento interno italiano esiste una apposita norma che limita la monetizzazione delle ferie e, parimenti, la Corte costituzionale – con la sentenza 95/2016 – ha ritenuto compatibile la disciplina nazionale con i principi costituzionali interni ma anche coi principi dell’Unione, escludendo il divieto di monetizzazione solo laddove le ferie non siano state godute per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore (p.es. malattia). Tuttavia, proprio seguendo tale interpretazione (le dimissioni volontarie sono, di contro, espressamente citate come esempio che preclude la monetizzazione), il caso di specie dovrebbe rientrare nel divieto di monetizzazione sancito per i pubblici dipendenti dalla normativa interna. Infatti, il ricorrente ha presentato dimissioni volontarie una volta raggiunta l’anzianità contributiva minima. Lo stesso non ha quindi atteso il limite anagrafico massimo per il collocamento a riposo, decidendo di cessare per dimissioni volontarie avendo raggiunto la possibilità di conseguire il trattamento pensionistico in virtù dell’anzianità contributiva.

Con la sentenza, la Corte di Giustizia conferma che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che vieta di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti qualora tale lavoratore ponga fine volontariamente al suo rapporto di lavoro. Ne consegue, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano nell’adottare la normativa nazionale di cui trattasi, la Corte ricorda che il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite, ivi compresa la sua eventuale sostituzione con un’indennità finanziaria, non può dipendere da considerazioni puramente economiche, quali il contenimento della spesa pubblica.

 

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Il personale autorizzato a lavorare in modalità da remoto può essere adibito a turni

Con l’orientamento applicativo CFL245, l’Aran fornisce chiarimenti in merito alla possibilità, per il personale autorizzato a lavorare da remoto, di lavorare per turni. Come espressamente indicato all’art. 68 comma 3 del CCNL 16.11.2022 “Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.”

In virtù del suddetto comma, il lavoratore che presta la propria prestazione in modalità a distanza, da remoto, può certamente lavorare per turni ai sensi di quanto regolato dall’art. 30 del CCNL 16.11.2022, senza nessuna distinzione di trattamento giuridico/economico rispetto ai lavoratori in presenza, in relazione alla tipologia di prestazioni da rendere.

 

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Stabilizzazione LSU: erogazione contributo annualità 2023 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noto che sono stati eseguiti a favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti​, indicati nell’elenco n. 10, i pagamenti del contributo, relativo all’annualità 2023, per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili.

L’importo totale erogato, pari a € 100.709,05,riguarda i Comuni delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria e Campania.

Si ricorda che a decorrere dal 2008, ogni anno, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, ai Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti – che sono stati ammessi a finanziamento con appositi provvedimenti della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione – è erogato un incentivo annuo per ogni lavoratore socialmente utile della platea storica a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione e, limitatamente al territorio della Regione Calabria, anche per ogni lavoratore di pubblica utilità, stabilizzato attraverso l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

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Sottoscritta l’Ipotesi del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree (2022-2024)

In data 9 gennaio 2024 è stata sottoscritta l’Ipotesi del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2022-2024).

Il testo contrattuale definisce la composizione dei comparti di contrattazione collettiva per il triennio 2022-2024. Vengono confermati, anche con riguardo all’assetto, i comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, Funzioni locali e Sanità. Analogamente, per quanto attiene alle Aree della dirigenza, si conferma l’attuale composizione. L’ipotesi diverrà operativa a seguito della sottoscrizione definitiva del CCNQ che avverrà a conclusione della fase di controllo prevista dal d.lgs. n. 165/2001.

“Con questo contratto si avvia di fatto la nuova tornata contrattuale per il pubblico impiego – sottolinea il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo –. Un impegno mantenuto e una ulteriore conferma della grande attenzione del Governo nei confronti delle nostre persone. Dopo aver dedicato il 2023 a recuperare i ritardi ereditati nella chiusura dei contratti del triennio 2019-2021, apriamo ora una nuova stagione di confronto grazie ai circa 8 miliardi di euro previsti in Manovra per i rinnovi. Un grande risultato non soltanto per l’assoluta rilevanza delle risorse a disposizione, circa un terzo della Legge di Bilancio, ma anche per le tempistiche: da tempo, infatti, tra una tornata contrattuale e l’altra non c’era questa continuità”.

“Un Paese moderno e innovativo trova il proprio fondamento anche in una macchina pubblica capace di rispondere in modo efficace ai profondi mutamenti sociali ed economici in atto. Proseguiamo dunque nel rafforzamento della Pubblica amministrazione, che è motore essenziale dello Stato, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro dei dipendenti pubblici e, in questo modo, di fornire a cittadini, famiglie e imprese servizi in grado di favorire lo sviluppo e la crescita del Paese”.

 

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