Limite al trattamento economico accessorio nel 2020

Il riferimento base per determinare il limite al trattamento accessorio nel 2020 è previsto dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 (indicato nell’anno 2016); dato che deve essere adeguato, aumentandolo o diminuendolo, in modo da assicurare l’invarianza nel tempo del valore medio pro-capite del 2018. In tal modo, superando definitivamente il limite del trattamento accessorio del 2016, e costruendone uno nuovo, a partire dal 2018, si garantisce a ciascun dipendente un valore medio, in caso di assunzione di nuovi dipendenti, tale che all’incremento del numero dei dipendenti, l’ammontare del trattamento accessorio cresca in maniera proporzionale. Qualora, invece, il numero di dipendenti dovesse diminuire non è possibile scendere al di sotto del valore – soglia del trattamento accessorio del 2016. La norma prevista dall’art. 23, c. 2 non deve più essere considerata come valore assoluto da prendere a riferimento, bensì come il limite minimo inderogabile, al di sotto del quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio; e ciò anche in considerazione del fatto che, trattandosi di un trattamento accessorio ormai maturato, esso rappresenta un diritto acquisito che non può essere negato, in caso di diminuzione di dipendenti. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Campania, con Deliberazione n. 97/2020 in risposta ad un quesito concernente l’interpretazione di norme di contenimento della spesa per il personale, con particolare riferimento alla portata applicativa dei limiti quantitativi all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale.
I giudici contabili hanno altresì evidenziato che non si debba computare nel nuovo tetto del trattamento accessorio il differenziale degli incrementi degli importi delle retribuzioni di “posizione” e di “risultato” delle PO, laddove gli enti si siano avvalsi della facoltà di aumentarli ai sensi dell’art. 15 del Ccnl entrato in vigore il 21 maggio 2018. Sussiste quindi la discrezionalità delle pp.aa. di gestire gli spazi occupazionali, nel senso che gli aumenti del trattamento accessorio comportano una contestuale riduzione del valore finanziario per le assunzioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Per le procedure assunzionali avviate dopo il 20 aprile 2020 non rileva la preventiva adozione del PTFP

La Corte dei conti Toscana, con deliberazione n. 61/2020 in risposta ad un quesito concerne l’individuazione della disciplina applicabile ratione temporis ad una procedura di reclutamento di personale a tempo indeterminato, alla luce della novella legislativa recata dall’art. 33 comma 2 del DL 34/2019 e dal decreto attuativo DM 17/03/2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27 aprile 2020), ha stabilito che nel caso di procedure assunzionali avviate dopo il 20 aprile 2020 troverà applicazione la nuova disciplina recata dall’art. 33 comma 2 del DL 34/2019 e dal decreto attuativo DM 17/03/2020, restando del tutto irrilevante la circostanza che l’Ente, in data anteriore al 20 aprile 2020, abbia approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (in quanto atto programmatorio) ovvero abbia avviato la procedura ex art. 34 bis D. Lgs. n. 165/2001 (in quanto procedimento autonomo rispetto a quello assunzionale).

Secondo la Sezione, il piano triennale dei fabbisogni di personale, previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, rappresenta un atto programmatorio che si pone “a monte” della procedura assunzionale e la cui adozione, pertanto, non può segnare la data per l’individuazione della normativa da applicare a detta procedura. Tale conclusione trova riscontro nella recente delibera Sezione Lombardia n. 74/2020, nonché nelle Linee di indirizzo per il fabbisogno di personale (allegate al DM 8 maggio 2018, attuativo dell’art. 6 ter del D. Lgs. 165/2001), le quali definiscono il piano triennale dei fabbisogni di personale come “atto di programmazione generale” che si colloca nella fase (a valle) della programmazione generale del personale, in quanto risultato di un’attività di analisi e rappresentazione delle esigenze di forza lavoro dell’ente sia sotto il profilo quantitativo (numero delle unità di personale necessarie per assolvere la mission della Amministrazione), che qualitativo (tipologie di professionalità e competenze che meglio rispondono alle esigenze della Amministrazione), e che troverà poi il suo sbocco nella fase del reclutamento effettivo. Analogamente, seppur per diverse ragioni, deve ritenersi che anche l’attivazione della procedura ex art. 34 bis D. Lgs. 165/2001 risulti irrilevante ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla (successiva) procedura assunzionale. Infatti, la procedura ex art. 34 bis D. Lgs. 165/2001 rappresenta un procedimento autonomo, seppur collegato (rectius: prodromico) a quello assunzionale. Tale circostanza pare confermata dal tenore letterale della norma richiamata, la quale prevede che l’Ente non possa avviare procedure assunzionali fintanto che non sia spirato il termine di legge per l’eventuale assegnazione di personale in disponibilità, comminando – peraltro – la nullità dei contratti sottoscritti in violazione della suddetta previsione. I due procedimenti sono dunque distinti, con conseguente impossibilità – logica, ancor prima che giuridica – di individuare nella data di avvio di uno il momento cui far riferimento per determinare la disciplina applicabile all’altro. Sul punto, peraltro, la Sezione tiene ad evidenziare un ulteriore profilo. Nella particolare ipotesi in cui il procedimento ex art. 34 bis si concluda in data successiva al 20 aprile 2020 con l’assegnazione di personale ai sensi dell’art. 34 bis comma 2 (e conseguente impossibilità da parte dell’Ente di procedere all’avvio della procedura assunzionale), si ritiene che, ai fini della capacità assunzionale dell’Ente, troverà applicazione la disciplina vincolistica antecedete alla novella legislativa, posto che la procedura ex art. 34 bis ha avuto avvio sotto il vecchio regime e la successiva attività svolta consiste in attività procedimentali prive di una propria autonomia funzionale (trattandosi sostanzialmente dello scorrimento dell’elenco e della verifica circa il possesso in capo al soggetto così individuato della professionalità richiesta).

La pronuncia della Corte dei conti si pone in contrasto con quanto prevista dalla Circolare interministeriale sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 dove si stabilisce, invece, che possano essere fatte salve le procedure per le quali siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e ove siano state operate le relative prenotazioni di spesa.

 

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Scadenza rilevazione del conto annuale 2019 prorogata al 4 settembre 2020

Il Ministero dell’Economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con apposito comunicato, accogliendo le numerose richieste di rinvio dell’adempimento, ha disposto la proroga al 4 settembre 2020 del termine di invio dei dati riguardanti il conto annuale 2019.
Si ricorda che con circolare n. 16 del 15 giugno 2020, sono state fornite le istruzioni per l’inserimento delle informazioni relative al conto annuale 2019 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche). I dati andranno inviati mediante immissione diretta in SICO, con la modalità web o attraverso l’invio dell’apposito kit excel. I modelli di rilevazione e tutto il materiale utile per la rilevazione sono resi disponibili nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze al seguente indirizzo: www.homepagesico.mef.gov.it. Nel caso in cui le informazioni siano accentrate per più Enti in un unico sistema informativo, le stesse potranno essere trasmesse con FTP (File Transfer Protocol) nel rispetto del protocollo di colloquio definito dall’assistenza tecnica del sistema informativo SICO. A tal fine deve essere inviata un’apposita richiesta all’indirizzo di posta elettronica assistenza.pi@mef.gov.it. Le Istituzioni che si avvalgono di tale opportunità restano comunque responsabili dell’invio dei dati, dell’osservanza dei termini e della rettifica delle informazioni in caso si evidenzino anomalie ed incongruenze in sede di validazione dei medesimi.

 

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Operativa l’Anagrafe delle Prestazioni Unificata

Il Dipartimento della Funzione Pubblica informa che è operativa da oggi l’Anagrafe delle Prestazioni Unificata (AdPUnificata). Anagrafe delle Prestazioni Unificata (AdPUnificata), la banca dati del sistema PerlaPA che raccoglie incarichi conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni ai dipendenti e ai consulenti, è stata così denominata perché sono stati riportati in un unico sistema tutti gli incarichi inseriti dalle amministrazioni: sia quelli con data di conferimento antecedente al 1 gennaio 2018 (prima raggiungibili con ‘accedi al servizio 2017’) che quelli con data di conferimento a partire dal 1 gennaio 2018 (prima raggiungibili con ‘accedi al servizio 2018’).
È stata effettuata una migrazione di dati nel sistema che si utilizza per gli incarichi dal 2018 in poi, pertanto chi già possiede le credenziali di tale sistema può continuare ad operare come faceva in precedenza.
Per chi era invece iscritto al servizio 2017, la sua utenza è stata migrata in AdPUnificata, con il ruolo di Inseritore che deve essere approvato dal Responsabile dell’amministrazione.
Essendoci diverse casistiche in base ai diversi ruoli ricoperti precedentemente (servizio 2017), sono in corso di invio delle mail di notifica personalizzate che descrivono come è necessario operare per essere abilitati al sistema o permettere ad altri di operare.
In AdPUnificata sono presenti 2 Ruoli:

  • Responsabile: è previsto un solo responsabile per ogni amministrazione, ma è possibile ricoprire questo ruolo per più di una amministrazione.
  • Inseritore: possono essere più di uno per ogni amministrazione e possono operare per più amministrazioni.

In AdPUnificata è possibile gestire:

  • gli incarichi conferiti dal 1° gennaio 2018, per i quali rimangono invariate tutte le operazioni già consentite
  • gli incarichi conferiti prima del 1° gennaio 2018, ma con alcune limitazioni: possono essere gestiti solo se sono a saldo NO e limitatamente ai campi che consentono di portarli a saldo SI.

FAQ

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Siglato contratto Dirigenti Funzioni locali

Siglato oggi all’Aran il contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 dei dirigenti delle Regioni ed enti locali, dirigenti professionali tecnici amministrativi e dei segretari comunali e provinciali”. Lo comunica la Funzione pubblica in una nota.
“L’accordo – si legge nel comunicato – rinnovato dopo più di 10 anni, riguarda 15.117 unità e prevede un incremento medio mensile di 220,07 euro, pari a un +3.48% del salario complessivo. Le trattative sono state svolte da remoto ed è la prima volta che un contratto del pubblico impiego viene firmato in videoconferenza. L’intesa perfezionata regolamenta tre distinte categorie di dirigenti, molto differenti tra loro. Contempla norme generali che regolano istituti comuni e sezioni speciali per ciascuna delle categorie stesse”.
Per la Funzione pubblica “con questo contratto si esaurisce la tornata dei rinnovi 2016-2018, con l’eccezione della presidenza del Consiglio dei ministri che viene regolata da una specifica contrattazione, le cui trattative sono tuttora in corso”. L’intesa raggiunta verrà ora sottoposta alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori in vista della stipula definitiva del contratto, con l’impegno di lavorare da subito al rinnovo per la vigenza 2019-2021.

Documento: Ipotesi CCNL

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Assegni per il nucleo familiare, nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens

L’INPS, con il messaggio 14 luglio 2020, n. 2765, comunica le nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens ai fini del conguaglio degli Assegni per il nucleo familiare (ANF) a partire dalla dichiarazione contributiva di luglio 2020.
La nuova procedura prevede esclusivamente la compilazione dell’elemento “InfoAggCausaliContrib” che assume valenza contributiva, pertanto obbligatoria, e costituisce l’unica modalità di conguaglio degli ANF, sia correnti che arretrati, anticipati dalle aziende ai lavoratori.
Per le denunce riferite a competenze fino a giugno 2020 rimangono in uso le precedenti modalità di esposizione dei conguagli.
Si riepilogano le indicazioni riferite alla compilazione della sezione <InfoAggCausaliContrib>:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito uno dei seguenti valori:

0035 – ANF assegni correnti;

L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;

H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;

F110 – Restituz. Assegni nucleo famil. Indebiti;

F101 – Restituz. Assegni nucleo famil.(lav.assist.per TBC);

  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

Trattandosi di un elemento ricorsivo, sarà possibile indicare, nello stesso flusso Uniemens, più di un conguaglio.

 

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Il lavoro agile è incompatibile con la fruizione dei buoni pasto

Con sentenza n. 3463/2020 dell’8 luglio 2020 il Tribunale di Venezia ha stabilito che il lavoro agile è incompatibile con la fruizione dei buoni pasto. Il diritto ai buoni pasto in favore dei lavoratori degli enti locali è previsto al titolo VI del CCNL 14 settembre 2000, e in particolare gli artt. 45 e 46 – richiamati all’art. 26 del CCNL di comparto, subordinano la fruizione soltanto a determinati requisiti di durata giornaliera della prestazione. Per la maturazione del buono pasto, sostitutivo del servizio mensa (v. art. 45 CCNL di comparto), è necessario che l’orario di lavoro sia organizzato con specifiche scadenze orarie e che il lavoratore consumi il pasto al di fuori dell’orario di servizio. Quando la prestazione è resa in modalità di lavoro agile, questi presupposti non sussistono, proprio perché il lavoratore è libero di organizzare come meglio ritiene la prestazione sotto il profilo della collocazione temporale. Come evidenziato anche dalla Corte di Cassazione (sentenza 29.11.2019 n.31137), il buono pasto è un beneficio che non viene attribuito senza scopo, in quanto la sua corresponsione è finalizzata a far sì che, nell’ambito dell’organizzazione di lavoro, si possano conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, al quale viene così consentita – laddove non sia previsto un servizio mensa – la fruizione del pasto, i cui costi vengono assunti dall’Amministrazione, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell’attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio [ … ]”. Non si tratta quindi di un elemento della retribuzione, né di un trattamento comunque necessariamente conseguente alla prestazione di lavoro in quanto tale, ma piuttosto di un beneficio conseguente alle modalità concrete di organizzazione dell’orario di lavoro. Se così è, i buoni pasto non rientrano sic et simpliciter nella nozione di trattamento economico e normativo, che deve essere garantito in ogni caso al lavoratore in smart working ex art.20 Legge n. 81 del 2017. I buoni pasto non sono dovuti al lavoratore in smart working e di conseguenza la mancata corresponsione degli stessi non è oggetto di contrattazione e confronto con le sigle sindacali. D’altro canto è anche difficile ipotizzare quale potrebbe essere l’esito di tale confronto: se i buoni pasto non spettano, non possono erogati e l’atto del Comune con cui se ne sospende l’erogazione al lavoratore in smart working è sostanzialmente un atto “necessitato”.

 

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Congedi Covid, la circolare dell’INPS

​Con la Circolare n. 81 dell’8 luglio 2020, l’INPS fornisce le istruzioni operative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificati per numero di giornate ed estensione del periodo di fruizione dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sino al 31 luglio 2020.
Risulta aumentato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l’assistenza ai figli durante il predetto periodo, alle medesime condizioni previste nell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020. I genitori possono fruire di congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio. L’Istituto precisa che la domanda di congedo COVID-19 può essere presentata, già dal 29 marzo 2020, dai lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS, per un massimo di 30 giorni nel periodo dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020 e può far riferimento anche a periodi di astensione fruiti prima della data di presentazione della domanda stessa, purché non anteriori al 5 marzo 2020.
Il documento precisa anche che la conversione d’ufficio in congedo COVID-19 degli eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale – disposta dal comma 2 dell’art. 23 del decreto-legge n. 18 del 2020 – fruiti dai genitori durante l’arco temporale citato fino ad un massimo di 30 giorni, interessa solo le domande presentate prima del 29 marzo 2020 dai lavoratori dipendenti del settore privato le domande di congedo presentate dal 17 marzo al 28 marzo 2020 dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
La specifica procedura di presentazione delle domande di congedo COVID-19 utilizza la stessa procedura della “Domanda di congedo parentale”, all’interno della quale, dopo la compilazione dei dati anagrafici dell’altro genitore, è richiesto di scegliere se presentare domanda per il congedo COVID-19 o per il congedo COVID-19 con figlio disabile, oppure se si vuole proseguire con la presentazione della normale domanda di congedo parentale.
Infine, dopo aver elencato le condizioni di compatibilità del congedo COVID-19 con il bonus baby-sitting e il bonus per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, ferma restando l’alternatività delle misure, la Circolare fornisce le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente indennità di risultato in assenza di obiettivi

La retribuzione di risultato è correlata all’effettivo raggiungimento, anche sotto il profilo qualitativo, degli obiettivi preventivamente determinati, unitamente all’utilizzo dei criteri e delle metodologie di cui al d.lgs. n. 268/1999 per la verifica e il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati Pertanto, è da escludere che il dirigente abbia diritto alla retribuzione di risultato per il solo fatto di aver svolto funzioni dirigenziali in assenza della dimostrazione, vagliata dal competente ufficio dell’ente, dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi ad essa correlati. L’indennità di risultato è, infatti, una componente della retribuzione volta a remunerare la prestazione lavorativa in funzione dei risultati raggiunti. I criteri per la sua erogazione devono, quindi, essere determinati preventivamente, così come preventivamente devono essere fissati gli obiettivi, dal raggiungimento dei quali deriva inderogabilmente la corresponsione della retribuzione di risultato. In assenza di una reale predeterminazione degli obiettivi, che devono essere diversi e ulteriori da quelli riconducibili all’ordinaria attività dirigenziale, nonché a quelli genericamente riferibili ai compiti istituzionali dell’Ente, l’Amministrazione non può riconoscere e, quindi, erogare alcuna indennità di risultato, poiché in tal caso l’erogazione dell’emolumento sarebbe priva di titolo giustificativo.
Di conseguenza, una relazione a consuntivo disancorata dalla formulazione di obiettivi previamente assegnati non è di per sé presupposto sufficiente per l’erogazione dell’emolumento, posto che la retribuzione di risultato esige un vaglio, ad opera del competente ufficio, circa la rispondenza nell’an, nel quantum, nel quando e nel quomodo dei risultati della gestione agli obiettivi determinati ex ante dall’ente. È quanto ha evidenziato la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 46/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Decreto Rilancio, votata la fiducia

Nella seduta di mercoledì 8 luglio, con 318 si e 231 no, la Camera ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (C. 2500-A/R), nel testo predisposto dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea. Domani, giovedì 9 luglio, dalle 12 ed entro le 14, si svolgeranno le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che passerà all’esame del Senato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION