PA, Formazione: nuova Direttiva del ministro per la PA

Il Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, ha adottato la nuova direttiva in materia di formazione e valorizzazione del capitale umano. Il documento si inserisce nel solco dei precedenti atti di indirizzo sul rafforzamento delle competenze (23 marzo 2023) e sulla misurazione e valutazione della performance (28 novembre 2023). “Con questo nuovo atto di indirizzo vengono ribaditi i principi cardine della formazione, che costituisce una leva strategica per la crescita delle nostre persone e per le amministrazioni pubbliche”. Lo afferma il Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo.

Con la nuova direttiva sono indicati gli obiettivi, gli ambiti di formazione trasversali e gli strumenti a supporto della formazione del personale pubblico, a partire dall’offerta formativa messa a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica, dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) e dal Formez PA.

Sottolinea il Ministro per la pubblica amministrazione: “La formazione, come specificato nell’atto di indirizzo, è uno specifico obiettivo di performanceconcreto e misurabile, che ciascun dirigente deve assicurare attraverso la partecipazione attiva dei dipendenti e a partire dal 2025 con una quota non inferiore alle 40 ore di formazione pro-capite annue conseguite dai dipendenti. Così i dirigenti sono i veri “gestori” del personale pubblico a cui è affidata la responsabilità di prendersi cura delle proprie persone e creare uno spirito di squadra”.

L’atto di indirizzo ha tali obiettivi fondamentali: guida le amministrazioni verso l’individuazione di soluzioni formative funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici; individua i presupposti per un sistema di monitoraggio e valutazione della formazione e del suo impatto sulla creazione di valore pubblico.

La Direttiva si inserisce nel quadro più ampio delle attività adottate dal Dipartimento della funzione pubblica in materia di formazione come il rafforzamento della piattaforma Syllabus, il rilancio dei Poli formativi territoriali, lo stanziamento di circa 20 milioni di euro erogati direttamente alle amministrazioni per supportare percorsi formativi professionalizzanti. “Sono tutte iniziative che supportano le nostre persone in un processo di aggiornamento continuo, necessario per affrontare le complesse sfide dell’innovazione e per guidare il Paese verso la crescita e lo sviluppo” conclude il Ministro Zangrillo (fonte

Welfare integrativo per segretari comunali e provinciali

Con l’orientamento applicativo AFL93, l’Aran fornisce chiarimenti in merito alle modalità di finanziamento del welfare integrativo a favore dei Segretari comunali e provinciali. In particolare il testo del parere è il seguente:

È corretto affermare, alla luce delle nuove disposizioni contrattuali del CCNL Area FL del 16.07.2024 che il welfare integrativo a favore dei segretari comunali e provinciali può essere finanziato attingendo dalle risorse dal Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti?

Come si evince dal combinato disposto degli artt. 1 (Campo di applicazione), 26 (Welfare integrativo) e 35, comma 1, lettera d) (Contrattazione Integrativa: materie) del nuovo CCNL dell’Area FL del 16.0.2024, i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all’art. 26 sono applicabili anche ai Segretari e le risorse sono necessariamente allocate nel Fondo di cui all’art. 57 del CCNL 17.12.2020. Pertanto, secondo Aran, è corretto affermare, alla luce delle nuove disposizioni contrattuali che il welfare integrativo a favore dei segretari comunali e provinciali possa essere finanziato attingendo dalle risorse dal Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Progressioni economiche orizzontali: Ultimi orientamenti ARAN

Pubblichiamo gli ultimi orientamenti applicativi Aran in materia di progressioni economiche orizzontali:

CFL263: L’esperienza pregressa, maturata in qualità di dipendente di una società in house cui si applica il CCNL Commercio, può essere utile ai fini delle progressioni economiche di cui all’art. 14 comma 2 lett. d) del CCNL 16.11.2022?
Con riferimento al quesito in esame, si osserva che l’”esperienza” che la disposizione contrattuale, contenuta all’art. 14 comma 2 lett. d) del CCNL 16.11.2022, intende valorizzare ai fini delle progressioni economiche può essere solo quella maturata nello stesso o altro comparto di una pubblica amministrazione riconducibile al D.Lgs 165/2001. Pertanto, nel caso di specie, si esclude che l’esperienza maturata dal personale presso una società in house, cui si applica il CCNL commercio terziario, possa essere valorizzata per i fini dell’istituto delle progressioni economiche.

CFL 264: Un istruttore di vigilanza, nel corso dell’anno, viene incaricato di funzioni di coordinamento mediante atto formale. All’atto del conferimento, gli può essere riconosciuta, con la stessa decorrenza, la maggiorazione del differenziale stipendiale di cui all’art. 96 del CCNL del 16.11.2022?
In relazione al quesito in oggetto non può che evidenziarsi che l’incremento del differenziale stipendiale ordinario previsto dall’art. 96 del CCNL del 16.11.2022, come espressamente ivi previsto, spetta al personale della Polizia locale inquadrato nell’area degli istruttori che “risulti titolare di funzioni di coordinamento, connesse al maggior grado rivestito ai sensi della legge n. 65/1986, attribuite con atti formali secondo i rispettivi ordinamenti”.
Dalla formulazione letterale della norma si evince che il requisito che legittima l’attribuzione del differenziale maggiorato, ossia l’attribuzione formale delle funzioni di coordinamento, deve sussistere al momento della decorrenza della progressione economica, qualora l’interessato ne sia beneficiario.

CFL 265: Il differenziale stipendiale maggiorato di cui all’art. 96 del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, in caso di revoca dell’incarico di coordinamento che ne ha costituito il presupposto, cessa di essere corrisposto?
Con riferimento al quesito in esame, preme evidenziare che il CCNL non ha previsto, per i casi di cambio di funzioni, forme di decurtazione dei differenziali stipendiali maggiorati acquisiti ai sensi degli artt. 92, 96 e 102 del CCNL 16.11.2022, i quali diventano a tutti gli effetti componenti stipendiali ex art. 73, comma 1 lett. a) del CCNL 16.11.2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Avvio nuovo portale GEPAS e nuovo cruscotto degli scioperi

Sarà operativo dal 20 gennaio 2025 il nuovo il nuovo sistema GEPAS raggiungibile all’indirizzo: https://gepas.perlapa.gov.it. Il nuovo cruscotto degli scioperi sarà raggiungibile all’indirizzo: https://crusc-gepas.perlapa.gov.it. Tutti i nuovi scioperi saranno pubblicati esclusivamente sul nuovo cruscotto.

La nuova piattaforma consentirà alle amministrazioni di inserire i dati di adesione agli scioperi, ex art. 5 della legge n. 146 del 1990, mentre il cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego, continuerà a fungere da strumento di front end mediante il quale gli stakeholder saranno informati circa gli scioperi in essere e attivare i servizi minimi essenziali da erogare.

Nella nuova versione sono state riviste e ampliate le sezioni relative agli interventi della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e alla rilevazione del grado di rappresentatività delle associazioni sindacali, sulla base dell’accertamento triennale effettuato dall’ARAN.

Per operare sul nuovo sistema GEPAS è necessario, innanzitutto, accreditarsi al Punto Unico di Accesso (PUA) del sistema PerlaPA: https://sso.dfp.gov.it/. Una volta registrati, è possibile accedere all’adempimento GEPAS e candidarsi come Responsabile o Inseritore. Il sistema GEPAS può avere un solo Responsabile per l’intera amministrazione, mentre può avere più Inseritori a seconda dell’organizzazione della stessa.

E’ necessario che sia designato in primis il Responsabile che dovrà poi autorizzare eventuali Inseritori per l’amministrazione. Per candidarsi a Responsabile, al fine di ottemperare alle misure di mitigazione dei rischi inerenti alla sicurezza, occorre seguire questi passi:

  • L’utente, prima di procedere, inserisce la propria email istituzionale;
  • Il candidato riceve alla suddetta email un codice OTP (One Time Password) per confermare che sia attiva;
  • Il sistema invia due email:
    • Una alla PEC principale della PA, così come indicata su IPA, contenente un link di autenticazione, valido 5 giorni, che la Segreteria della PA dovrà girare all’utente che si è candidato come Responsabile, previa verifica della sua titolarità;
    • Una all’email istituzionale del candidato che lo informa dell’invio della prima email alla PA, riportando per comodità l’indirizzo in modo che il candidato possa eventualmente sollecitare che gli sia inviato il link di autenticazione;
  • Una volta ricevuto il link di autenticazione, il candidato dovrà effettuare un click su di esso e il sistema invierà alla sua email istituzionale un ulteriore OTP di conferma che dovrà essere inserita dal candidato nella apposita maschera di input sulla pagina a cui verrà reindirizzato cliccando il link;
  • Se tutte le operazioni precedenti sono state eseguite correttamente, la fase di abilitazione potrà dirsi conclusa e il candidato potrà scaricare l’atto di nomina da firmare digitalmente;
  • Una volta che il candidato avrà ricaricato l’atto di nomina correttamente firmato, egli sarà immediatamente investito del ruolo di Responsabile per tutta la PA per cui aveva effettuato la candidatura.

 

La redazione PERK SOLUTION

Legge di bilancio 2025: Misure in materia di congedi parentali

I commi 217 e 218 della legge di bilancio 2025, L. n. 207/2024, prevedono, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente a un periodo o a un complesso di periodi compresi entro il sesto anno di vita del bambino – ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento –, un elevamento della misura dell’indennità per congedo parentale.

Tale elevamento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre e concerne, nel limite di due mesi, i periodi di congedo successivi a un primo mese di congedo parentale; in base a tale elevamento, l’aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell’indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, all’80 per cento – anziché al 60 per cento, già previsto per il secondo mese, e al trenta per cento, già previsto per il terzo mese –.

In conseguenza di tale novella, i periodi complessivamente fruibili con una indennità pari all’80 per cento sono dunque elevati da uno a tre mesi (sempre in alternativa tra i genitori e fino al sesto anno summenzionato). Il nuovo elevamento in esame non si applica per i casi in cui – per la madre o, rispettivamente, per il padre – il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Legge di bilancio 2025: Welfare integrativo e mobilità tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over

I commi 124-127 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) intervengono in tema di welfare integrativo dei dipendenti pubblici e di mobilità tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over.

In particolare, il comma 124 prevede che (al fine di evitare interpretazioni normative suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica), ai fini del rispetto del limite rappresentato dall’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale del settore pubblico – di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 – concorrono anche le risorse destinate – nell’ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi previsti per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico – a benefici di natura assistenziale e sociale previsti in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale. Si ricorda che la Corte dei conti, Sezione Autonomia, con deliberazione n. 17/SEZAUT/2024, aveva, invece, escluso il welfare integrativo dal tetto del salario accessorio.

I commi 126 e 127 modificato l’attuale regime finanziario della mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over, variando i vigenti criteri di imputazione dell’onere derivante dalla procedura di mobilità al fine di preservare il risparmio da cessazione per l’amministrazione cedente. Si prevede, infatti, che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché quelle disposte a seguito dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a) del richiamato DL 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – che prevede l’avvio delle procedure per gestire le eccedenze di personale e la mobilità collettiva nei confronti dei lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all’ente di appartenenza della certificazione di tale diritto – siano calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over (lett. a); si prevede inoltre che agli oneri derivanti dall’acquisizione di personale all’esito dei richiamati processi di mobilità si provveda nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di avvio di procedure di reclutamento adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni (lettera b)).

Le modifiche all’attuale regime finanziario della mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over, si applicheranno alle procedure di mobilità attivate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato il censimento 2023 del personale degli enti locali

Si è concluso il censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali, curato annualmente dal dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – direzione centrale per le Autonomie, con il supporto della direzione centrale per i Servizi Elettorali. La pubblicazione include i principali dati relativi alla situazione occupazionale rilevata al 31 dicembre 2023.

Nella prima parte vengono illustrati i riferimenti normativi che regolano il rapporto di lavoro negli enti locali, con particolare attenzione alle disposizioni applicabili a quelli in condizioni di dissesto, riequilibrio finanziario pluriennale o con deficit strutturali. Vengono evidenziati inoltre i criteri per determinare il budget destinato alle nuove assunzioni, alla luce dei vincoli normativi. Nelle note dei singoli capitoli vengono richiamati gli aggiornamenti legislativi fino a novembre dell’anno in corso.

Nel 2023, il 91% degli enti locali ha dichiarato di aver rispettato l’equilibrio di bilancio. Si è registrato un lieve decremento del personale in servizio a tempo indeterminato (-0,09%) e di quello a tempo determinato (-10%), mentre il numero di dirigenti in servizio è aumentato (+4,6%). In questa fascia professionale si registra un numero di uomini pari a. 2.742 e di donne pari a 1.630. Infine, il 12,75% del personale ha svolto la propria attività in modalità di lavoro agile.

 

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Segretari Comunali, pubblicata sul sito dell’Albo la graduatoria della sessione ordinaria del corso COA-2021

E’ pubblicata sul sito istituzionale dell’Albo segretari comunali la graduatoria finale della sessione ordinaria del corso-concorso selettivo di formazione “Co.A -edizione 2021” ai fini dell’iscrizione degli aventi diritto all’Albo dei  Segretari comunali nella fascia iniziale della carriera.

Il “Co.A 2021” è stato articolato in due sessioni, quella “ordinaria” rivolta ai 448 ammessi al corso-concorso e quella “straordinaria” rivolta ai 36 idonei collocatisi dopo gli ammessi, che si sono svolte contestualmente.

A conclusione delle attività didattico-formative e del tirocinio, i corsisti aventi diritto a sostenere la verifica finale sono risultati 434 per la sessione ordinaria e 32 per la sessione straordinaria.

Con decreto prefettizio del 12 dicembre 2024 è stata approvata la graduatoria della sessione ordinaria. Si terranno a gennaio 2025 gli esami finali della sessione straordinaria.

Con questo ulteriore contingente di nuovi segretari comunali, che potranno essere individuati dai sindaci dei comuni di minori dimensioni demografiche già nei prossimi giorni, a seguito dell’assegnazione agli Albi regionali, si va completando un rilevante programma assunzionale a supporto delle esigenze organizzative e funzionali dei piccoli comuni.

Sono, infatti, oltre 900 i nuovi segretari iscritti all’Albo dal 2022 ad oggi, incrementando notevolmente l’organico della fascia iniziale della carriera che presenta una maggiore carenza di questa professionalità specialistica.

L’attività di potenziamento del numero dei segretari comunali prosegue in questi giorni con il concorso “Co.A 2024” per 441 borsisti, pubblicato sulla piattaforma InPA, per partecipare al quale è’ ancora possibile presentare domanda, sino al 21 dicembre p.v.

 

La redazione PERK SOLUTION

L’importanza della formazione sulla sicurezza informatica per la Pubblica Amministrazione

La sicurezza informatica è diventata una priorità per le pubbliche amministrazioni in Italia. Le minacce digitali continuano a evolversi e la Pubblica Amministrazione è uno dei bersagli preferiti dai cybercriminali. Phishing, ransomware e violazioni dei dati sono rischi quotidiani, spesso causati da un semplice errore umano. Come proteggersi? Attraverso una formazione efficace e continua, che metta al centro la consapevolezza dei dipendenti.

La formazione come pilastro della sicurezza

Secondo il regolamento NIS2, la conformità alle normative europee richiede che ogni ente pubblico implementi misure per garantire la sicurezza cibernetica, includendo la formazione del personale. Non basta investire in tecnologia: il fattore umano è il primo anello della catena di difesa.

Un dipendente formato è in grado di riconoscere una minaccia come un’e-mail di phishing o un sito fraudolento, evitando conseguenze che potrebbero compromettere l’intera amministrazione e i dati dei cittadini. La mancanza di consapevolezza, invece, lascia la porta aperta a violazioni costose e dannose per la reputazione.

Un programma completo e gestito: vantaggi per la PA

Grazie al nuovo servizio di formazione automatizzata sulla Cyber Security Awareness, specificamente pensato per le pubbliche amministrazioni, ora è possibile migliorare la sicurezza digitale senza complicazioni e con costi accessibili. Ecco cosa lo rende unico:

  1. Costo contenuto e scalabilità: A partire da soli €35 all’anno per dipendente, il programma è accessibile anche per enti con budget ridotti, garantendo un alto ritorno sull’investimento.
  2. Conformità garantita: La piattaforma aiuta gli enti a rispettare le normative della NIS2, offrendo strumenti avanzati di monitoraggio e reportistica.
  3. Formazione interattiva e coinvolgente: Moduli interattivi, simulazioni di attacchi reali e videogiochi rendono l’apprendimento efficace e mai noioso.
  4. Monitoraggio continuo: Grazie a statistiche in tempo reale e uno scoring di rischio, è possibile individuare i punti deboli e fornire formazione mirata ai dipendenti che ne hanno più bisogno.

Gli strumenti del programma

  • Moduli interattivi: 8 corsi tematici che trattano phishing, gestione password e lavoro remoto sicuro.
  • Simulazioni pratiche: Test realistici per insegnare a riconoscere minacce come il social engineering.
  • Video didattici: Brevi contenuti visivi per spiegare concetti chiave in modo chiaro.
  • Newsletter periodiche: Suggerimenti pratici per mantenere alta la vigilanza sui rischi.
  • Esami e reportistica: Valutazioni regolari per misurare i progressi e affinare la formazione.

Riduci i rischi con una cultura della sicurezza

Con questo programma, la Pubblica Amministrazione può trasformare i dipendenti da potenziali anelli deboli a prime linee di difesa contro le minacce informatiche. Investire in formazione non significa solo ridurre i rischi, ma anche creare un ambiente più sicuro, resiliente e conforme alle normative.

Non aspettare che un attacco metta in crisi la tua organizzazione. Fai della Cyber Security Awareness una priorità. Scopri di più compilando il form per ricevere una quotazione personalizzata e proteggi il tuo ente oggi stesso!

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Corte dei Conti: Effetti contabili della sottoscrizione del contratto decentrato integrativo oltre l’esercizio di riferimento ai fini della conservazione delle risorse

Con la Delibera n. 20/SEZAUT/2024/QMIG, la Sezione Autonomie della Corte dei conti si è espressa sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con deliberazione n. 295/2024/QMIG, concernente gli effetti contabili della sottoscrizione del contratto decentrato integrativo oltre l’esercizio di riferimento ai fini della conservazione delle risorse, enunciando il seguente principio di diritto: «Nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio, tutte le risorse non utilizzate del fondo costituito e certificato, destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Per l’erogazione dei compensi dovuti in esito alla contrattazione stipulata oltre la fine dell’esercizio, l’impegno sarà assunto, anche in corso di esercizio provvisorio, ai sensi dell’articolo 187, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione».

Secondo la Sezione, le risorse del fondo per la contrattazione integrativa, costituito a norma dell’articolo 79 del CCNL in data 16 novembre 2022, una volta formalmente costituito e certificato dall’organo di revisione, sono vincolate alle destinazioni previste dal CCNL stesso (fonte abilitata dal decreto legislativo n. 165 del 2001). Il vincolo riguarda sia le risorse cosiddette “stabili” (che si riproducono, anno per anno, in base al CCNL) che quelle cosiddette “variabili” (inseribili, ogni anno, ove ricorrano i presupposti previsti dal CCNL e non riproducibili l’anno successivo, se vengono a mancare). Entrambe fanno parte delle risorse del fondo per la contrattazione integrativa, a norma del CCNL (attuale articolo 79). In relazione a dette voci, contrariamente a quanto ritenuto da parte della giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo (Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 7 del 2019; Sezione regionale di controllo per il Molise, n. 1 del 2020) il corollario della variabilità delle risorse opera solo nella fase di costituzione del relativo fondo, che una volta costituito e certificato deve essere conservato.

La congettura relativa all’applicabilità del paragrafo 5.2, nella parte (primo alinea) in cui stabilisce che per la spesa del personale l’imputazione avviene nell’esercizio di riferimento per l’intero importo derivante da trattamenti fissi e continuativi non appare conferente. Infatti, detto secondo alinea riguarda il trattamento economico fondamentale, non quello accessorio. Per quest’ultimo, come è naturale che sia, il principio contabile prevede l’impegno automatico a inizio esercizio (analogo principio per lo Stato è presente nella legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica). Tale effetto è proprio anche di quelle voci del trattamento economico che, pur avendo originariamente fonte nella contrattazione integrativa, acquisiscono, una volta attribuite, carattere fisso e continuativo, come le progressioni economiche orizzontali, che, proprio per questo motivo, sono sottratte alla contrattazione integrativa annuale e che, per norma di legge vanno decurtate dal fondo oggetto di contrattazione annuale ed esposte separatamente.

Per quanto riguarda la gestione delle risorse confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione in ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio, le stesse potranno essere impegnate ed erogate sulla base di un contratto integrativo decentrato sottoscritto oltre l’esercizio di riferimento. Se la contrattazione non è stipulata entro fine esercizio, l’impegno sarà assunto, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, e previa variazione di bilancio, nell’esercizio successivo, evidentemente in modo da “riportare” le relative risorse all’esercizio in cui maturano le condizioni per l’erogazione. Peraltro, detta operazione potrà avvenire ai sensi dell’articolo 187, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e, quindi, anche “prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente” e “anche in caso di esercizio provvisorio”, come evidentemente previsto dal citato principio contabile con formulazione pressoché analoga (“immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”).

 

La redazione PERK SOLUTION