ARAN: FAQ e altro materiale utile per l’espressione della volontà di adesione al Fondo Perseo – Sirio

L’accordo si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Perseo-Sirio, il fondo di previdenza complementare negoziale a cui possono aderire i lavoratori dei ministeri, delle regioni, delle autonomie locali, della sanità, degli enti pubblici non economici, dell’ENAC, del CNEL, delle università, degli enti di ricerca, delle agenzie fiscali.

L’accordo definisce modalità e regole che assicurino una puntuale ed esaustiva informazione per i neo-assunti. Si prevede infatti che il lavoratore, al momento dell’assunzione, riceva una dettagliata informativa, dalla propria amministrazione, sull’attività del Fondo pensione, sulla possibilità di iscriversi e sulla modalità di adesione mediante silenzio-assenso. Nei sei mesi successivi, il lavoratore può iscriversi direttamente o esprimere la volontà di non aderire. Se il dipendente non manifesta alcuna volontà, allo scadere dei sei mesi è iscritto. Il Fondo comunicherà ai nuovi iscritti l’avvenuta adesione, ribadendo il diritto al recesso da attivarsi entro un mese. Trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l’iscrizione si consolida.

L’ARAN, al fine di supportare le amministrazioni, ha predisposto:

  • – un’informativa contenente alcune prime indicazioni per facilitare l’applicazione delle disposizioni sottoscritte;
  • – alcune slides che sintetizzano le varie fasi ed i principali passaggi previsti dall’accordo;
  • – alcune FAQ, in risposta a quesiti formulati da alcune amministrazioni.

Per approfondire il tema della previdenza complementare, si rinvia inoltre alla guida introduttiva alla previdenza complementare curata da Covip:

https://www.covip.it/per-il-cittadino/educazione-previdenziale/guida-introduttiva-alla-previdenza-complementare

Per maggiori informazioni sul Fondo Perseo-Sirio, si rinvia infine al sito internet del Fondo:

https://www.fondoperseosirio.it/ https://www.fondoperseosirio.it/documenti-per-neoassunti/

– Inoltre, in data 3 febbraio 2023 il Dipartimento della funzione pubblica ha emanato la nota operativa DFP-0007959-P-03/02/2023.

 

Milleproroghe, via libera all’emendamento del Governo sui segretari comunali nei piccoli comuni

Via libera dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato all’emendamento del Governo al Dl 198/2022 (cd Milleproroghe) che per i Comuni fino a 5 mila abitanti estende la possibilità fino a 24 mesi di mantenere la figura del segretario comunale, titolare anche in altre sedi di fascia superiore. La norma agevola così i piccoli Comuni, assicurando loro una figura professionale indispensabile all’attività amministrativa soprattutto in attuazione dei progetti del Pnrr.

«Il Pnrr rappresenta un’occasione unica per il nostro Paese. Bisogna fare squadra e lavorare tutti insieme per creare quelle condizioni che rendano possibile attuare efficacemente i progetti finanziati e utilizzare così al meglio le ingenti risorse disponibili», sottolinea il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, evidenziando che «l’emendamento approvato si muove in questa direzione. Consentirà difatti ai Comuni di piccole dimensioni di poter contare su figure dotate di elevata professionalità, che sapranno fornire un prezioso contributo per realizzare importanti progetti di rilancio e di sviluppo economico e sociale dei territori. Questo strumento si affianca all’impegno già portato avanti dal Viminale per sostenere tutti gli Enti locali, sia con specifici interventi normativi sia con altre iniziative che hanno già permesso negli ultimi mesi di incrementare gli organici dei segretari comunali».

«Con questo emendamento che ho fortemente caldeggiato – commenta il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo – andiamo incontro alle esigenze delle piccole realtà territoriali, che sono quelle che incontrano le maggiori difficoltà nel reperire una figura ad alta specializzazione, non presente nei loro organici. Una attenzione ai territori, che si aggiunge all’intervento inserito in Legge di Bilancio con cui si autorizza per la dotazione dei segretari comunali l’accesso al fondo da 30 milioni di euro all’anno fino al 2026. Si tratta di un altro importante tassello con il quale intendiamo rafforzare la capacità amministrativa e progettuale di questi enti. Siamo infatti consapevoli che il 70% delle risorse del PNRR impatta sulle realtà territoriali e dobbiamo quindi fornire loro tutti gli strumenti necessari per centrare gli obiettivi assegnati. Con questo provvedimento facciamo un ulteriore passo in avanti».

 

Incremento indennità di vigilanza: i chiarimenti di Aran

L’Aran, con l’orientamento applicativo CFL 201, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 99 del CCNL 16.11.2022, il quale prevede che “Le indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1 lett. b) primo e secondo periodo del CCNL del 6.07.1995, come incrementate dall’art. 16, comma 1 e 2, del CCNL 22.04.2004, sono ulteriormente incrementate di € 200,00 annui lordi, dalla data di decorrenza del nuovo inquadramento, di cui all’art. 13, comma 1” (1° di aprile 2023).

La norma contrattuale come già era stato disposto dal richiamato art. 16, commi 1 e 2, del CCNL 22.01.2004, incrementa sia la voce indennitaria del primo periodo dell’art. 37 comma 1 lett. b) (personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge n. 65/1986) sia quella del secondo periodo dello stesso articolo (personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della citata legge n. 65/1986).

 

La redazione PERK SOLUTION

Alle assunzioni da graduatorie dopo il 1° aprile si applica il nuovo livello di ingresso

Con l’orientamento applicativo CFL 205, l’ARAN chiarisce che in caso di scorrimento di una graduatoria di personale di Cat. B3 di un concorso bandito prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento (1° aprile 2023), la cui assunzione è in programma prima della suddetta data, il soggetto viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione, applicando la disciplina di cui al comma 2, secondo la Tabella B di Trasposizione, mantenendo lo stipendio corrispondente all’ex posizione di accesso B3.

Nel caso di cui l’assunzione avvenisse dopo la data del 1° aprile, si applicherà il solo tabellare unico di area previsto nella Tabella G allegata al CCNL per il gli Operatori Esperti, con uno stipendio iniziale più basso rispetto al precedente ordinamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aran, arretrati contrattuali ai dipendenti cessati prima della sottoscrizione del nuovo CCNL

L’Aran, con l’orientamento applicativo CFL206, fornisce chiarimenti in merito alla corresponsione degli arretrati contrattuali di cui alla Tabella D allegata al CCNL 16.11.2022, spettanti a tutti i dipendenti che erano in servizio nel triennio 2019-2021, anche se cessati prima della sottoscrizione definita del nuovo CCNL.

Atteso che come disposto dall’art. 2, comma 2, del CCNL 16.11.2022, “gli effetti contrattuali decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto”, e che, per quanto riguarda gli stipendi tabellari, gli stessi, per effetto di quanto indicato all’art. 76, comma 1, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, di cui alla Tabella D (allegata in calce al CCNL) con le decorrenze retroattive ivi stabilite, l’Agenzia conferma che gli incrementi tabellari in esame, avendo una decorrenza retroattiva, devono essere garantiti anche ai dipendenti che risultino cessati dal servizio al momento in cui si dà applicazione al CCNL, ma che erano in servizio nel periodo – antecedente alla definitiva sottoscrizione del CCNL – coperto dai suddetti incrementi. Gli arretrati da corrispondere vanno ovviamente calcolati, nelle misure ed alle decorrenze indicate dalla citata Tabella D, fino alla data di cessazione dal servizio. Gli anzidetti incrementi spettano indipendentemente dalla causa di cessazione dal servizio (pensionamento o altro).

 

La redazione PERK SOLUTION

Assunzione assistenti sociali, ATS: l’invio prospetto entro il 28 febbraio 2023

Con la nota n. 0908 del 26-01-2023 il Ministero del Lavoro fornisce le istruzioni operative per l’accesso al contributo a favore degli Ambiti sociali territoriali in relazione agli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dagli stessi ambiti o dai comuni associati, ai sensi dell’art.1 c. 797 della L. 30  dicembre 2020 n. 178, annualità 2023.

Come noto, la Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all’articolo 1, comma 797 e seguenti, ha disposto il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali attraverso l’erogazione di un contributo economico riconosciuto agli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente. L’obiettivo è il raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e di un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.
Il contributo è così determinato:
a) 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
b) 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Per definire il contributo spettante a ciascun Comune/Ambito, il comma 798 della legge di Bilancio sopra citata, stabilisce che ciascun Ambito territoriale, entro il 28 febbraio di ogni anno, dovrà inviare anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, un prospetto riassuntivo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A tal fine, vengono fornite, oltre alle istruzioni operative, anche due fogli di calcolo Excel, uno per i dati relativi al 2022 e uno per i dati previsivi del 2023, (All 1 – file Excel dati 2022 e All 2 – file Excel dati 2023) di ausilio ai Comuni ai fini del calcolo del numero di dipendenti in termini di equivalenti a tempo pieno.

Inoltre, in ordine alla compilazione del prospetto si specifica quanto segue:
– i Comuni, avvalendosi della scheda allegata alle istruzioni, dovranno inviare all’Ambito di appartenenza i dati relativi al numero di assistenti sociali assunti a tempo indeterminato in servizio nel precedente anno (2022) e la previsione relativa all’anno corrente (2023). Tale numero dovrà essere espresso in termini di equivalenti a tempo pieno. Al fine di agevolare tale calcolo possono avvalersi dei file Excel riferiti alle annualità 2022 e 2023 allegati alle istruzioni;
– gli Ambiti, una volta raccolti i dati complessivi, li inseriranno nella piattaforma SIOSS (Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali).

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Le misure dell’emolumento accessorio una tantum 2023 da corrispondere al personale appartenente al Pubblico Impiego

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) all’articolo 1, comma 330, prevede che “per l’anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all’erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza”.

Per assicurare l’omogenea applicazione della citata normativa, la Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato le misure del predetto emolumento da corrispondere al personale appartenente al Pubblico Impiego.

CCNL Funzioni Locali  

 

La redazione PERK SOLUTION

Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari

Con l’orientamento applicativo CFL195, l’Aran fornisce chiarimenti in merito alla nuova disciplina dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari, contenuta all’art. 41 del CCNL siglato il 16.11.2022.

L’Agenzia evidenzia come dalla formulazione del comma 1 dell’art. 41, ai sensi del quale” Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno, per particolari motivi personali o familiari, senza necessità di specifica documentazione e/o giustificazione. Il diniego deve essere motivato e formalizzato.”, si evince che non è più necessario che il dipendente espliciti la motivazione della sua richiesta di fruizione del permesso in oggetto, mentre, risulta necessaria la motivazione dell’eventuale diniego alla fruizione che dovrà essere formalizzata da parte del responsabile della struttura secondo le modalità organizzative adottate dagli enti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Diritto di conservazione del posto di lavoro durante lo svolgimento del periodo di prova

Con l’orientamento applicativo CFL198, l’Aran ha chiarito che la tutela contrattuale prevista dall’art. 25, comma 10, come espressamente precisato dalla medesima norma, è garantita al dipendente vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria presso altro ente o amministrazione “durante il periodo di prova”. Il diritto alla conservazione del posto, pertanto, non può trovare applicazione in assenza del presupposto che ne giustifica il riconoscimento.

Al riguardo, Aran ritiene opportuno evidenziare che poiché l’esonero del periodo di prova di cui al comma 2 dell’art. 25 è, comunque, subordinato al consenso dell’interessato, il dipendente, sapendo di non potersi avvalere della tutela della conservazione del posto potrebbe negare il proprio consenso all’esonero e svolgere regolarmente il periodo di prova.

 

La redazione PERKS SOLUTION

Ricalcolo fondo risorse decentrate e limite del salario accessorio

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 163/2022, ha fornito riscontro ad una serie di quesiti posti da un Sindaco di un Comune attinenti:
1) alla possibilità di procedere al controllo e ricalcolo dei fondi risorse decentrate (in ipotesi sovrastimati per le relative parti fisse), di cui all’art. 67 del C.C.N.L. Comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, per gli esercizi finanziari 2018-2020;
2) alla destinazione delle economie rinvenute ai sensi del precedente punto n. 1 alla parte variabile del medesimo fondo al momento della nuova  costituzione ex art. 68, comma 1, ultimo periodo del C.C.N.L. Comparto funzioni locali del 21 maggio 2018;
3) ai correlati riflessi delle operazioni di cui ai precedenti punti nn. 1 e 2 sul limite di cui all’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017.

La Sezione nel dichiarare, preliminarmente, inammissibili i primi due punti della richiesta, in quanto non riconducibili nell’alveo della contabilità pubblica, ha affrontato la questione afferente gli effetti delle operazioni di ricalcolo del fondo risorse decentrate sul limite di cui all’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017. La disposizione fissa un limite alla consistenza massima dei fondi annualmente riservati al trattamento economico accessorio del personale, che non può superare l’importo-base del 2016. Nella determinazione della consistenza massima dei fondi in esame rientrano, ove non diversamente stabilito dalla legge, tutte le risorse stanziate in bilancio dagli enti e finalizzate al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall’origine delle maggiori risorse a tal fine destinate. Il limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio riguarda tutti gli oneri accessori del personale e, pertanto, sia le risorse tratte dai fondi per la contrattazione integrativa sia le risorse poste direttamente a carico dei bilanci dei singoli enti.

Qualora l’importo-base del fondo del 2016 non fosse stato calcolato correttamente, l’ente potrebbe determinare il nuovo importo-base in modo corretto, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui si è detto in precedenza. A contrario, l’ente sarebbe costretto a subire le conseguenze dell’errore originario
anche negli esercizi successivi, il che non appare conforme alla ratio della normativa in esame. L’ente, comunque, non potrà procedere al ricalcolo del detto fondo ad libitum, bensì su di esso graverà «l’onere di comprovare esattamente l’errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili che ne abbia  causato una errata» stima (nelle due speculari fattispecie della sottostima o della sovrastima) del relativo fondo «quale imprescindibile condizione proprio al fine di ripristinare il rispetto del limite, come correttamente rideterminato, impresso dal Legislatore del 2017 attraverso il disposto dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 sopra citato, quale strumento di contenimento della spesa in materia di personale».

 

La redazione PERK SOLUTION