Corte dei conti: possibile adottare un PIAO provvisorio prima dell’approvazione del bilancio di previsione

La Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 48/2023, ammette la possibilità di approvare un PIAO provvisorio nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, completo di tutte le sezioni, coerente con gli strumenti finanziari esistenti (DUP e bilancio del precedente esercizio finanziario), così garantendo il rispetto del principio di necessaria presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo di bilancio.

Nel caso di specie, il Comune istante ha rappresentato il seguente dubbio interpretativo:  “se, in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione e, conseguentemente, di quello per l’approvazione del PIAO, per applicare l’art. 3 del d.l. 80/2021 sia comunque consentito agli enti locali – nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle regole di cui all’art. 163 del Tuel per l’assunzione degli impegni di spesa in esercizio provvisorio – procedere alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile di cui alla richiamata norma, provvedendo ad aggiornare – nelle more dell’approvazione del bilancio e del PIAO – la sola sotto-sezione 3.3 del PIAO destinata alla programmazione dei fabbisogni di personale, ovvero, nel caso dovesse prevalere la tesi secondo la quale il PIAO deve essere approvato come strumento integrato in cui i piani in esso assorbiti sono coordinati e orientati al valore pubblico, se sia consentito -valorizzando le disposizioni dell’art. 5, comma 1 ter del d.lgs 150/2009, che non sono state abrogate dalla normativa sopravvenuta – approvare un PIAO provvisorio, completo di tutte le sezioni, coerente con gli strumenti finanziari esistenti (DUP e bilancio del precedente esercizio finanziario), così garantendo il rispetto del principio di necessaria presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo di bilancio”.

La Sezione ricorda, preliminarmente, come il PIAO costituisca una rilevante innovazione introdotta dall’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, allo scopo «di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un’ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni (ad esempio, il piano triennale dei fabbisogni, il piano della performance, il piano di prevenzione della corruzione ed il piano organizzativo del lavoro agile), racchiudendoli in un unico atto».  In fase di esercizio provvisorio, l’impossibilità di assumere a cui allude il Comune discende dalla indisponibilità, in tale arco temporale, di un Piano triennale dei fabbisogni di personale aggiornato che contempli le assunzioni che si intendono effettuare nell’esercizio in corso. Del resto, come affermato dalla giurisprudenza contabile, «Il combinato disposto del citato art. 6 con il successivo art. 35, comma 4, del d. lgs. 165/2001 e s.m.i. – a mente del quale tutte le “determinazioni relative all’avvio delle procedure di reclutamento sono adottate (…) sulla base del piano triennale dei fabbisogni” – attribuisce, infatti, a tale provvedimento la natura di condicio sine qua non per ogni eventuale procedura assunzionale di personale nella pubblica amministrazione, indipendentemente dalle modalità di acquisizione» (Sez. Contr. Veneto, deliberazione n. 113/2019/PAR).

La norma istitutiva del PIAO rimarca l’attitudine dello stesso a configurarsi, non già quale mera sommatoria espositiva di atti o provvedimenti di natura programmatica, bensì quale documento unico, finalizzato a compendiare, in una logica organica e coordinata, i molteplici contenuti ad esso assegnati. I criteri in materia di redazione e adozione del PIAO, ai quali le amministrazioni sono tenute a conformarsi, non paiono in sintonia con una procedura, come quella delineata dall’Ente, orientata a realizzare una approvazione per “stralci” del citato documento ovvero una sua non meglio precisata “formazione progressiva”. La Sezione ritiene, invece, condivisibile l’opzione dell’ente relativa alla possibilità di approvare un PIAO provvisorio, completo di tutte le sezioni, coerente con gli strumenti finanziari esistenti (DUP e bilancio del precedente esercizio finanziario), così garantendo il rispetto del principio di necessaria presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo di bilancio».

Nel merito, la Corte dei conti ha costantemente sottolineato l’importanza della tempestività nella adozione degli atti di programmazione da parte degli enti locali ai fini del corretto esplicarsi del ciclo del bilancio, non mancando di segnalare gli effetti deleteri e le situazioni di rischio legate al protrarsi dell’esercizio provvisorio (cfr., Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 2/SEZAUT/2022/INPR; n. 14/SEZAUT/2017/INPR; n. 9/SEZAUT/2016/INPR; n. 18/SEZAUT/2014/INPR e n. 23/SEZAUT/2013/INPR). In particolare, con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2014/INPR, la Sezione delle Autonomie, dopo aver rappresentato le implicazioni negative derivanti dal reiterato slittamento del termine per l’approvazione del bilancio preventivo, ha espresso «la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all’assenza, all’inizio dell’esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall’ordinamento. Ciò deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione. E’ quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio “al buio”, carente, cioè, di indirizzi approvati dai competenti organi di governo».

Tali principi sono stati poi ribaditi, nel tempo, dalle Sezioni regionali di controllo focalizzando l’attenzione sulla loro concreta attuazione soprattutto con riferimento al ciclo di gestione della performance, in considerazione sia della centralità che, rispetto a tale processo, riveste la tempestiva definizione e assegnazione di obiettivi pur nelle more del bilancio di previsione (a garanzia del buon andamento delle attività nonché ai fini della successiva distribuzione delle risorse incentivanti), sia del disposto di cui all’art. 5, comma 1-ter del d.lgs. 150/2009, inserito dall’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 e tuttora vigente, secondo cui «[N]el caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell’azione amministrativa» (cfr., tra le molte, Sez. Contr. Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, deliberazione n. 10/2020). Il Collegio ritiene che, nonostante gli incisivi mutamenti apportati all’ordinamento nell’ultimo periodo, i suddetti orientamenti non siano divenuti inattuali e possano trovare adeguata declinazione anche nel rinnovato contesto normativo e, di conseguenza, anche in rapporto al PIAO. Pertanto, è esattamente a fronte della consapevolezza che il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione si accompagna, tra l’altro, alla «mancata approvazione del Piano esecutivo di gestione, con riflessi negativi sugli aspetti connessi alla valutazione della performance della dirigenza e del personale degli enti» che è stata raccomandata l’adozione di strumenti «quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio». Il fatto che alcuni dei contenuti del Piano esecutivo di gestione (e cioè il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance), come sopra ricordato, trovino ora collocazione nel PIAO, non scalfisce in alcun modo la validità e la pregnanza di tale ragionamento, rendendolo casomai estensibile, in parte qua, a quest’ultimo strumento.

Per quanto concerne, segnatamente, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, si osserva che questa, qualora espressa all’interno di un Piano integrato adottato, in via provvisoria, prima dell’approvazione del bilancio di previsione, dovrà naturalmente sottostare e risultare conforme (per le eventuali assunzioni che si ritiene di effettuare in costanza di esercizio provvisorio) agli stanziamenti del bilancio in corso di gestione e ai vincoli dettati per l’assunzione di impegni di spesa durante tale fase di cui all’art. 163 del d.lgs. n. 267 del 2000 e al paragrafo 8 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011.
Resta fermo, più in generale, che l’Ente, tanto nella programmazione quanto nella gestione in esercizio provvisorio, dovrà attenersi al principio di prudenza di cui all’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011 ed operare costanti e rigorosi monitoraggi al fine di salvaguardare la permanenza degli equilibri di bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Congedo di paternità e congedo parentale: le istruzioni INPS

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha introdotto alcune novità in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. In particolare, ha avviato una nuova disciplina del congedo di paternità obbligatorio e l’ampliamento dell’arco temporale di fruizione del congedo parentale per i lavoratori dipendenti.  Per la corretta gestione dei congedi parentali nei flussi Uniemens, con il messaggio 13 febbraio 2023, n. 659 l’INPS comunica ai datori di lavoro che sono stati inseriti nuovi codici evento e codici conguaglio, validi per gli eventi che si sono verificati dal 13 agosto 2022.  L’applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire da aprile 2023.

Le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l’INPS, degli eventi ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 – 31 marzo 2023 già denunciati con i codici in uso, saranno definite dall’Istituto con successiva comunicazione.  Inoltre, il messaggio fornisce precisazioni di dettaglio relative a eventuali regolarizzazioni per i periodi dal 13 agosto 2022 al 31 marzo 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

ARAN: FAQ e altro materiale utile per l’espressione della volontà di adesione al Fondo Perseo – Sirio

L’accordo si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Perseo-Sirio, il fondo di previdenza complementare negoziale a cui possono aderire i lavoratori dei ministeri, delle regioni, delle autonomie locali, della sanità, degli enti pubblici non economici, dell’ENAC, del CNEL, delle università, degli enti di ricerca, delle agenzie fiscali.

L’accordo definisce modalità e regole che assicurino una puntuale ed esaustiva informazione per i neo-assunti. Si prevede infatti che il lavoratore, al momento dell’assunzione, riceva una dettagliata informativa, dalla propria amministrazione, sull’attività del Fondo pensione, sulla possibilità di iscriversi e sulla modalità di adesione mediante silenzio-assenso. Nei sei mesi successivi, il lavoratore può iscriversi direttamente o esprimere la volontà di non aderire. Se il dipendente non manifesta alcuna volontà, allo scadere dei sei mesi è iscritto. Il Fondo comunicherà ai nuovi iscritti l’avvenuta adesione, ribadendo il diritto al recesso da attivarsi entro un mese. Trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l’iscrizione si consolida.

L’ARAN, al fine di supportare le amministrazioni, ha predisposto:

  • – un’informativa contenente alcune prime indicazioni per facilitare l’applicazione delle disposizioni sottoscritte;
  • – alcune slides che sintetizzano le varie fasi ed i principali passaggi previsti dall’accordo;
  • – alcune FAQ, in risposta a quesiti formulati da alcune amministrazioni.

Per approfondire il tema della previdenza complementare, si rinvia inoltre alla guida introduttiva alla previdenza complementare curata da Covip:

https://www.covip.it/per-il-cittadino/educazione-previdenziale/guida-introduttiva-alla-previdenza-complementare

Per maggiori informazioni sul Fondo Perseo-Sirio, si rinvia infine al sito internet del Fondo:

https://www.fondoperseosirio.it/ https://www.fondoperseosirio.it/documenti-per-neoassunti/

– Inoltre, in data 3 febbraio 2023 il Dipartimento della funzione pubblica ha emanato la nota operativa DFP-0007959-P-03/02/2023.

 

Milleproroghe, via libera all’emendamento del Governo sui segretari comunali nei piccoli comuni

Via libera dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato all’emendamento del Governo al Dl 198/2022 (cd Milleproroghe) che per i Comuni fino a 5 mila abitanti estende la possibilità fino a 24 mesi di mantenere la figura del segretario comunale, titolare anche in altre sedi di fascia superiore. La norma agevola così i piccoli Comuni, assicurando loro una figura professionale indispensabile all’attività amministrativa soprattutto in attuazione dei progetti del Pnrr.

«Il Pnrr rappresenta un’occasione unica per il nostro Paese. Bisogna fare squadra e lavorare tutti insieme per creare quelle condizioni che rendano possibile attuare efficacemente i progetti finanziati e utilizzare così al meglio le ingenti risorse disponibili», sottolinea il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, evidenziando che «l’emendamento approvato si muove in questa direzione. Consentirà difatti ai Comuni di piccole dimensioni di poter contare su figure dotate di elevata professionalità, che sapranno fornire un prezioso contributo per realizzare importanti progetti di rilancio e di sviluppo economico e sociale dei territori. Questo strumento si affianca all’impegno già portato avanti dal Viminale per sostenere tutti gli Enti locali, sia con specifici interventi normativi sia con altre iniziative che hanno già permesso negli ultimi mesi di incrementare gli organici dei segretari comunali».

«Con questo emendamento che ho fortemente caldeggiato – commenta il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo – andiamo incontro alle esigenze delle piccole realtà territoriali, che sono quelle che incontrano le maggiori difficoltà nel reperire una figura ad alta specializzazione, non presente nei loro organici. Una attenzione ai territori, che si aggiunge all’intervento inserito in Legge di Bilancio con cui si autorizza per la dotazione dei segretari comunali l’accesso al fondo da 30 milioni di euro all’anno fino al 2026. Si tratta di un altro importante tassello con il quale intendiamo rafforzare la capacità amministrativa e progettuale di questi enti. Siamo infatti consapevoli che il 70% delle risorse del PNRR impatta sulle realtà territoriali e dobbiamo quindi fornire loro tutti gli strumenti necessari per centrare gli obiettivi assegnati. Con questo provvedimento facciamo un ulteriore passo in avanti».

 

Incremento indennità di vigilanza: i chiarimenti di Aran

L’Aran, con l’orientamento applicativo CFL 201, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 99 del CCNL 16.11.2022, il quale prevede che “Le indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1 lett. b) primo e secondo periodo del CCNL del 6.07.1995, come incrementate dall’art. 16, comma 1 e 2, del CCNL 22.04.2004, sono ulteriormente incrementate di € 200,00 annui lordi, dalla data di decorrenza del nuovo inquadramento, di cui all’art. 13, comma 1” (1° di aprile 2023).

La norma contrattuale come già era stato disposto dal richiamato art. 16, commi 1 e 2, del CCNL 22.01.2004, incrementa sia la voce indennitaria del primo periodo dell’art. 37 comma 1 lett. b) (personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge n. 65/1986) sia quella del secondo periodo dello stesso articolo (personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della citata legge n. 65/1986).

 

La redazione PERK SOLUTION

Alle assunzioni da graduatorie dopo il 1° aprile si applica il nuovo livello di ingresso

Con l’orientamento applicativo CFL 205, l’ARAN chiarisce che in caso di scorrimento di una graduatoria di personale di Cat. B3 di un concorso bandito prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento (1° aprile 2023), la cui assunzione è in programma prima della suddetta data, il soggetto viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione, applicando la disciplina di cui al comma 2, secondo la Tabella B di Trasposizione, mantenendo lo stipendio corrispondente all’ex posizione di accesso B3.

Nel caso di cui l’assunzione avvenisse dopo la data del 1° aprile, si applicherà il solo tabellare unico di area previsto nella Tabella G allegata al CCNL per il gli Operatori Esperti, con uno stipendio iniziale più basso rispetto al precedente ordinamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aran, arretrati contrattuali ai dipendenti cessati prima della sottoscrizione del nuovo CCNL

L’Aran, con l’orientamento applicativo CFL206, fornisce chiarimenti in merito alla corresponsione degli arretrati contrattuali di cui alla Tabella D allegata al CCNL 16.11.2022, spettanti a tutti i dipendenti che erano in servizio nel triennio 2019-2021, anche se cessati prima della sottoscrizione definita del nuovo CCNL.

Atteso che come disposto dall’art. 2, comma 2, del CCNL 16.11.2022, “gli effetti contrattuali decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto”, e che, per quanto riguarda gli stipendi tabellari, gli stessi, per effetto di quanto indicato all’art. 76, comma 1, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, di cui alla Tabella D (allegata in calce al CCNL) con le decorrenze retroattive ivi stabilite, l’Agenzia conferma che gli incrementi tabellari in esame, avendo una decorrenza retroattiva, devono essere garantiti anche ai dipendenti che risultino cessati dal servizio al momento in cui si dà applicazione al CCNL, ma che erano in servizio nel periodo – antecedente alla definitiva sottoscrizione del CCNL – coperto dai suddetti incrementi. Gli arretrati da corrispondere vanno ovviamente calcolati, nelle misure ed alle decorrenze indicate dalla citata Tabella D, fino alla data di cessazione dal servizio. Gli anzidetti incrementi spettano indipendentemente dalla causa di cessazione dal servizio (pensionamento o altro).

 

La redazione PERK SOLUTION

Assunzione assistenti sociali, ATS: l’invio prospetto entro il 28 febbraio 2023

Con la nota n. 0908 del 26-01-2023 il Ministero del Lavoro fornisce le istruzioni operative per l’accesso al contributo a favore degli Ambiti sociali territoriali in relazione agli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dagli stessi ambiti o dai comuni associati, ai sensi dell’art.1 c. 797 della L. 30  dicembre 2020 n. 178, annualità 2023.

Come noto, la Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all’articolo 1, comma 797 e seguenti, ha disposto il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali attraverso l’erogazione di un contributo economico riconosciuto agli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente. L’obiettivo è il raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e di un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.
Il contributo è così determinato:
a) 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
b) 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Per definire il contributo spettante a ciascun Comune/Ambito, il comma 798 della legge di Bilancio sopra citata, stabilisce che ciascun Ambito territoriale, entro il 28 febbraio di ogni anno, dovrà inviare anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, un prospetto riassuntivo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A tal fine, vengono fornite, oltre alle istruzioni operative, anche due fogli di calcolo Excel, uno per i dati relativi al 2022 e uno per i dati previsivi del 2023, (All 1 – file Excel dati 2022 e All 2 – file Excel dati 2023) di ausilio ai Comuni ai fini del calcolo del numero di dipendenti in termini di equivalenti a tempo pieno.

Inoltre, in ordine alla compilazione del prospetto si specifica quanto segue:
– i Comuni, avvalendosi della scheda allegata alle istruzioni, dovranno inviare all’Ambito di appartenenza i dati relativi al numero di assistenti sociali assunti a tempo indeterminato in servizio nel precedente anno (2022) e la previsione relativa all’anno corrente (2023). Tale numero dovrà essere espresso in termini di equivalenti a tempo pieno. Al fine di agevolare tale calcolo possono avvalersi dei file Excel riferiti alle annualità 2022 e 2023 allegati alle istruzioni;
– gli Ambiti, una volta raccolti i dati complessivi, li inseriranno nella piattaforma SIOSS (Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali).

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Le misure dell’emolumento accessorio una tantum 2023 da corrispondere al personale appartenente al Pubblico Impiego

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) all’articolo 1, comma 330, prevede che “per l’anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all’erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza”.

Per assicurare l’omogenea applicazione della citata normativa, la Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato le misure del predetto emolumento da corrispondere al personale appartenente al Pubblico Impiego.

CCNL Funzioni Locali  

 

La redazione PERK SOLUTION

Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari

Con l’orientamento applicativo CFL195, l’Aran fornisce chiarimenti in merito alla nuova disciplina dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari, contenuta all’art. 41 del CCNL siglato il 16.11.2022.

L’Agenzia evidenzia come dalla formulazione del comma 1 dell’art. 41, ai sensi del quale” Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno, per particolari motivi personali o familiari, senza necessità di specifica documentazione e/o giustificazione. Il diniego deve essere motivato e formalizzato.”, si evince che non è più necessario che il dipendente espliciti la motivazione della sua richiesta di fruizione del permesso in oggetto, mentre, risulta necessaria la motivazione dell’eventuale diniego alla fruizione che dovrà essere formalizzata da parte del responsabile della struttura secondo le modalità organizzative adottate dagli enti.

 

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