Covid-19, Nuovo DPCM del 24 ottobre 2020

È stato pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020 il DPCM del 24 ottobre recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Le restrizioni contenute nel provvedimento entreranno in vigore il 26 ottobre e dureranno sino al 24 novembre 2020.

Allegati al Dpcm 24 ottobre 2020

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il set di indicatori del Bes nelle province e città metropolitane

L’Istat ha aggiornato il set di indicatori del Benessere equo sostenibile (Bes) nelle province e città metropolitane italiane.
Le tavole pubblicate contengono i dati e i metadati relativi ai 55 indicatori Bes dei territori – edizione 2020.
Il progetto “Misure del benessere dei territori”, inserito nel Programma Statistico Nazionale, è stato avviato dall’Istat per costruire un sistema di indicatori coerenti con il framework Bes adottato a livello nazionale e utile a soddisfare la domanda di informazione statistica territoriale. Con il rapporto sul Bes si presentano ogni anno i risultati di un’iniziativa che pone l’Italia all’avanguardia nel panorama internazionale in tema di sviluppo di indicatori sullo stato di salute di un Paese che vadano oltre il Pil.
Il rapporto non è solo un prodotto editoriale ma una linea di ricerca, un processo che assume come punto di partenza la multidimensionalità del benessere e, attraverso l’analisi di un ampio set di indicatori, descrive l’insieme degli aspetti che concorrono alla qualità della vita dei cittadini.

Allegati: Rapporto BES 2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Via libera definitiva dalla Camera al decreto agosto

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (Approvato dal Senato) (A.C. 2700).
Nella parte pomeridiana della seduta di ieri 12 ottobre 2020, la Camera, con 294 voti favorevoli e 217 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione senza emendamenti, sub-emendamenti e articoli aggiuntivi dell’articolo unico del medesimo provvedimento. Il decreto-legge n. 104/2020 è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell’esame al Senato, e interviene su un ampio ventaglio di materie, con la ratio unitaria di definire un apparato di misure idonee al sostegno e al rilancio dell’economia, nell’ambito dell’emergenza determinata dall’epidemia da COVID-19. Nel provvedimento sono inoltre confluiti tre decreti-legge: a) il decreto-legge n. 103 del 2020 in materia di svolgimento delle elezioni e del referendum del settembre 2020 (per il solo articolo 2); b) il decreto-legge n. 111 del 2020 in materia di regolare avvio dell’anno scolastico in connessione con l’emergenza Covid-19; c) il decreto-legge n. 117 del 2020 in materia di pulizia e disinfezione dei seggi elettorali. I tre decreti-legge sono inoltre abrogati, con salvezza degli effetti nel frattempo prodotti dal comma 1-bis dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Allegati:

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Agosto, il Senato approva la fiducia

Con 148 voti favorevoli, 117 contrari e nessuna astensione, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando l’emendamento 1.900 interamente sostitutivo del ddl n. 1925 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto agosto), il cui esame è stato avviato nella seduta di lunedì 5 ottobre. Il provvedimento passa all’esame della Camera.

Allegati:

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Attribuzione del secondo acconto del rimborso dei minori gettiti dell’IMU e della TASI per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto e del 26 dicembre 2018

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con comunicato del 2 marzo 2020, rende noto che è in corso di perfezionamento il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante «Rimborso ai comuni della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, del minor gettito dell’IMU e della TASI, riferito al II semestre 2019, derivante dall’esenzione riconosciuta agli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero». Le quote saranno attribuite, per un importo complessivo di 258.760,00 euro, a 6 comuni della provincia di Campobasso ed ai 6 della Città metropolitana di Catania individuati nell’allegato 1 e corrisposte a titolo di rimborso del minor gettito IMU e TASI derivante dall’esenzione riconosciuta dalla rata scaduta il 16 dicembre 2019, per i fabbricati distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019.

In G.U. il decreto sulla destinazione dei proventi delle sanzioni da codice della strada

È stato pubblicato nella G.U. n. 42 del 20-02-2020 il decreto del 30 dicembre 2019 recente “Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità”, che disciplina le modalità di trasmissione della relazione, al Ministero dei Trasporti e al Ministero dell’Interno, delle informazioni relative all’entità e al riparto dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui agli articoli 208 e 142 del Codice della Strada.
Il decreto dà attuazione all’art. 25, comma 2 della legge 29 luglio 2010, n. 120, legge che ha innovato profondamente la disciplina in merito ai vincoli di destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie e amministrative, di cui all’art. 208 del D.Lgs. 285/1992, nonché dei proventi sanzionatori derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, rilevati attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzo di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza, di cui all’art. 142 del Codice medesimo.
Si ricorda che l’art. 40 della legge 120/2010 ha riscritto gli attuali commi 4, 5 e 5-bis dell’art. 208 del Codice, integrando e ampliando le possibilità di impiego della quota vincolata (50%) dei proventi spettanti agli enti. Limitatamente ai soli proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità (art. 142 CDS), l’art. 25, comma 1 della legge n. 120/2010 ha aggiunto i commi 12-bis, commi 12-ter e 12-quater., successivamente modificati dal D.L. 16/2012 (L.44/2012). In particolare, il comma 12-quater dell’art. 142 del Codice della Strada modificato dalle lettere a) e b) del comma 15 dell’art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 44/2012 stabilisce che: “Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti”

L’art. 1 del decreto prevede che gli enti locali trasmettano per via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno, una relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno precedente in cui siano indicati i dati relativi ai proventi di propria spettanza, di cui agli articoli 208, comma 1, e 142, comma 12 -bis , del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

La relazione deve contenere:

a) informazioni di carattere generale;

b) entità dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie (art. 208, comma 1, e art. 142, comma 12-bis, CdS);

c) informazioni dettagliate relative alla destinazione di detti proventi.

La struttura e le informazioni sono riportate nel modello di relazione allegato al decreto (allegato A). In sede di prima applicazione della procedura, per i proventi che devono essere oggetto di ripartizione, ci si riferirà alle somme incassate per il pagamento di sanzioni conseguenti a violazioni accertate nel corso dell’anno 2019. Per gli anni precedenti, a partire dall’anno 2012, gli enti comunicheranno i dati qualora non siano stati già trasmessi o siano parzialmente rinvenibili nelle pubblicazioni relativi ai bilanci consuntivi raccolti dal Ministero dell’interno o contenuti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base di istruzioni operative che verranno fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il Ministero dell’interno entro e non oltre il 31 marzo 2020.

La certificazione dei dati inseriti sarà effettuata dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario comunale con la sottoscrizione dell’allegato

È prevista un’attività di monitoraggio e di controllo sui dati trasmessi e sull’utilizzo dei proventi, nel caso in cui dai dati e dalle informazioni contenute nella piattaforma non risultino inviate le relazioni o siano presentate in modo difforme da quanto previsto dall’art. 208, comma 4 dell’art. 142, comma 12-ter del codice.