Via libera dal Consiglio dei ministri al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 4 novembre 2021, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
Secondo quanto riportato nel comunicato del Governo, si tratta di uno dei principali obiettivi presi dal governo nel PNRR, con il quale si è impegnato ad affrontare – entro la fine dell’anno – norme sui seguenti settori:
– servizi pubblici locali;
– energia;
– trasporti;
– rifiuti;
– avvio di un’attività imprenditoriale;
– vigilanza del mercato.

Il disegno di legge ha dunque come finalità di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l’accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati e di garantire la tutela dei consumatori.
Il testo interviene sulla rimozione delle barriere all’entrata dei mercati, sui servizi pubblici locali, su energia e sostenibilità ambientale, sulla tutela della salute, sullo sviluppo delle infrastrutture digitali e sulla rimozione degli oneri e la parità di trattamento tra gli operatori.

Rimozione barriere in entrata
Trasparenza e mappatura delle concessioni

Il provvedimento prevede una delega al Governo per costituire un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni, al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori. Il decreto legislativo che ne seguirà dovrà, tra l’altro, definire l’ambito oggettivo della rilevazione includendo tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano l’attribuzione a soggetti privati o pubblici dell’utilizzo in via esclusiva del bene pubblico; prevedere la piena conoscibilità della durata, dei rinnovi in favore di un medesimo concessionario, di una società controllata dal concessionario o di un suo familiare diretto, del canone, dei beneficiari, della natura della concessione, dell’ente proprietario e, se diverso, dell’ente gestore, nonché di ogni altro dato utile a verificare la persistenza in favore del medesimo soggetto delle concessioni e la proficuità dell’utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell’interesse pubblico.

Concessione dei servizi portuali
Il provvedimento prevede che le concessioni per la gestione dei porti siano affidate sulla base di procedure ad evidenza pubblica garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Le concessioni devono essere affidate, previa determinazione dei relativi canoni e pubblicazione di un avviso pubblico, sulla base di procedure concorrenziali.

Concessione di distribuzione del gas naturale
L’articolo introduce regole ulteriori di trasparenza e ritorno degli investimenti nelle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas per favorire lo svolgimento delle gare. In particolare, si introducono incentivi in favore dell’ente locale al fine di procedere in maniera tempestiva allo svolgimento delle gare, soprattutto con riguardo alla valutazione economica delle reti e degli impianti di distribuzione.

Concessioni idroelettriche
Il testo stabilisce che le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si svolgono secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un’adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un’idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti. Il percorso di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche deve essere avviato entro il 31 dicembre 2022: decorso tale termine, il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili promuove l’esercizio dei poteri sostituivi.

Servizi pubblici locali e trasporti
Il Disegno di legge mira ad assicurare una maggiore qualità ed efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici locali, prevedendo una serie di norme finalizzate a definire un quadro regolatorio maggiormente coerente con i principi del diritto europeo. Particolare attenzione è posta al trasporto pubblico locale, anche non di linea.
In questa prospettiva si introducono norme finalizzate a:
– ridefinire la disciplina dei servizi pubblici locali, al fine di rafforzare la qualità e l’efficienza e razionalizzare il ricorso da parte degli enti locali allo strumento delle società in house, anche attraverso la previsione dell’obbligo di dimostrare, da parte degli enti medesimi, le ragioni del mancato ricorso al mercato, dei benefici della forma dell’in house dal punto di vista finanziario e della qualità dei servizi e dei risultati conseguiti nelle pregresse gestioni attraverso tale sistema di auto-produzione;
– ridefinire la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea, anche al fine di adeguare l’assetto regolatorio alle innovative forme di mobilità;
– incentivare l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure di evidenza pubblica;
– devolvere a procedure conciliative gestite dall’Autorità dei trasporti la definizione di controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori;
– rafforzare i controlli in sede di costituzione di nuove società in house da parte delle amministrazioni pubbliche.

Energia e sostenibilità ambientale
Sostenibilità ambientale – centraline elettriche

Il disegno di legge dà un impulso alla realizzazione della rete delle centraline elettriche. In particolare, l’articolo in questione detta criteri per la selezione degli operatori che si occuperanno dell’installazione di infrastrutture di ricarica elettrica da parte degli enti locali e dei concessionari autostradali in modo che la scelta avvenga tramite procedure competitive trasparenti e non discriminatorie.

Servizi di gestione dei rifiuti
Si propone di promuovere l’introduzione di una maggiore concorrenza nella filiera di gestione dei rifiuti, in modo da favorire il perseguimento degli obiettivi conseguenti alla diffusione dell’economia circolare. In particolare, con riguardo alle utenze non domestiche, si riduce da cinque a due anni la durata minima degli accordi che le utenze non domestiche devono stipulare per la raccolta e l’avvio a recupero dei propri rifiuti al fine di favorire un maggiore dinamismo concorrenziale nell’offerta di tali servizi. Con riguardo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, si rafforzano gli standard qualitativi per l’erogazione delle attività di smaltimento e recupero attribuendo specifiche competenze regolatorie all’ARERA.

Tutela della Salute
Il disegno di legge interviene anche in materia di salute in diversi punti.
– agevola l’accesso all’accreditamento delle strutture sanitarie private e introduce criteri dinamici per la verifica periodica delle strutture private convenzionate;
– supera l’attuale obbligo per il titolare dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di detenere almeno il 90% dei medicinali in possesso di una AIC, riducendo il vincolo ad un assortimento idoneo a rispondere alle esigenze territoriali;
– elimina gli ostacoli all’ingresso sul mercato dei farmaci generici;
– incentiva le aziende farmaceutiche alla definizione del prezzo di rimborso (che è negoziato con AIFA), prevedendo che in caso di inerzia sia applicato l’allineamento al prezzo più basso.
– elimina la discrezionalità di individuazione dei dirigenti medici, prevedendo che essi siano selezionati da una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di cui almeno due provenienti da diversa regione, assegnando l’incarico al candidato che abbia ottenuto il punteggio più alto.

Comunicazioni elettroniche
Il provvedimento interviene anche su diversi punti relativi alla digitalizzazione. Per esempio, riguardo alla realizzazione di infrastrutture di nuova generazione la norma agevola i lavori per la realizzazione di infrastrutture fisiche consentendo il passaggio su reti già esistenti. La norma inserisce obblighi di coordinamento tra gestori di infrastrutture fisiche e operatori di rete per la realizzazione di reti di comunicazione ad alta velocità. Inoltre, introduce per i gestori di servizi di telefonia e comunicazioni elettroniche l’obbligo di acquisire il consenso espresso per tutti i servizi in abbonamento offerti da terzi, compresi sms e mms.

 

Pnrr: fino al 29 ottobre le Città Metropolitane possono candidarsi per il progetto Mobility as a Service for Italy

Fino alle ore 15.00 del 29 ottobre 2021, i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, anche delle Regioni a statuto speciale, possono candidarsi per il servizio innovativo ‘Mobility as a service for Italy’ (MaaS) previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il MaaS è un nuovo concetto di mobilità urbana che prevede l’integrazione di molteplici servizi di trasporto (treno, bus, metropolitana, bicicletta), pubblici e privati, accessibili dagli utenti attraverso un unico canale digitale. I servizi sono operati attraverso piattaforme che permettono di programmare, prenotare e gestire un viaggio multimodale ed anche effettuare il pagamento unificato dei servizi.
I Comuni potranno inviare la propria Manifestazione di interesse a entrare a far parte dei primi tre progetti pilota di servizi Mobility as a Service for Italy con un unico messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo diptrasformazionedigitale@pec.governo.it, avendo cura di riportare nell’oggetto l’identificativo: “2021 – PROGETTO MAAS4ITALY”.
Tutte le informazioni e la modulistica necessarie sono disponibili sul sito del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Scuola, stipulata l’Intesa sui riparti delle risorse per il Sistema integrato 0-6 per gli anni 2021, 2022 e 2023

Il MIUR informa che è stata stipulata l’Intesa relativa al riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per gli anni 2021 (seconda parte di finanziamento), 2022 e 2023. L’Intesa fa riferimento al Piano di azione pluriennale per il Sistema integrato 0-6 anni approvato lo scorso 8 luglio in Conferenza Unificata.
Con le risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato, che il Ministero assegna direttamente ai Comuni, in forma singola o associata, sulla base delle programmazioni regionali, possono essere finanziati interventi di edilizia su edifici pubblici che ospitano servizi educativi o scuole dell’infanzia, spese di gestione, anche al fine di ridurre le rette a carico delle famiglie, formazione in servizio per il personale educativo e docente e il funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali.
Dal 2021 le Regioni e le Province autonome hanno la possibilità di conoscere in anticipo le risorse assegnate per gli anni successivi, in modo da poter programmare la destinazione delle stesse per un triennio.
Per ciascuna delle tre annualità, 2021, 2022 e 2023, le risorse assegnate ammontano a 309 milioni di euro. Per il 2021 una quota pari a 1,5 mln di euro è destinata all’attivazione da parte del Ministero dell’Istruzione dell’Anagrafe nazionale dei servizi educativi; le risorse rimanenti sono state ripartite per 264 mln in continuità con le assegnazioni del 2020 e per 43,5 mln in relazione ai medesimi criteri condivisi per il 2022 e 2023, che fanno riferimento al numero di bambini iscritti ai servizi educativi e alle scuole dell’infanzia paritarie (pubbliche e private), alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni e alle esigenze di riequilibrio territoriale.
In particolare, viene assegnata una quota perequativa, pari al 20% delle risorse disponibili, alle Regioni e Province autonome con una percentuale di copertura dei servizi educativi per l’infanzia inferiore alla media nazionale secondo i più recenti dati ISTAT; il 40% delle risorse viene attribuito in proporzione agli utenti dei servizi educativi per l’infanzia che prevedono costi a carico dei Comuni; il 30% in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni; il 10% in relazione ai bambini iscritti alle scuole comunali e private paritarie.
Dal 2017 al 2023 il Fondo nazionale per il Sistema integrato 0-6 è andato progressivamente crescendo, con un incremento di 100 milioni di euro, passando dagli iniziali 209 mln agli attuali 309 mln. Le Regioni del Sud, fatta eccezione per l’Abruzzo, grazie alla quota perequativa e in virtù dei criteri legati alla popolazione infantile residente, sono quelle che beneficiano dell’incremento maggiore. Le percentuali di incremento vedono favorite Campania (+203,4%), Calabria (+154%), Sicilia (+147,3%). A seguire Basilicata (+73,7%), Molise (+69,1%), Puglia (+68,2%), Provincia autonoma di Bolzano (+67,7%). Incrementi superiori al 50% anche per la Provincia autonoma di Trento (+55%) e il Friuli Venezia Giulia (+53,5%).
Il riparto condiviso nell’Intesa risponde alle esigenze di riequilibrio territoriale, destinando una consistente quota di risorse alle Regioni più lontane dall’obiettivo del 33% di copertura dei servizi 0-6. Risponde, inoltre, alle esigenze di mantenimento dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia attivi nelle Regioni che in questi anni hanno maggiormente investito per l’attuazione del Sistema integrato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Green Pass, in G.U. la legge di conversione

È stata pubblicata in G.U. n. 224 del 18 settembre 2021, la legge 16 settembre 2021, n. 126 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. Contestualmente è stato pubblicato il testo coordinato del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 175 del 23 luglio 2021), con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126.

Tra le misure contenute segnaliamo:

  • Articolo 1 (Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale): Proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza dichiarato la prima volta con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
  • Art. 6 – Punto 2 (Semplificazioni in materia di organi collegiali): La norma dispone il rinvio dei termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’Allegato A al 31 dicembre 2021, stabilendo che le relative disposizioni vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate dalla legislazione vigente. A tal fine, al punto 2 si dispone la proroga dell’articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del DL n. 18/2020, laddove si consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri. Lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria. Il comma 5 dell’articolo dispone che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano agli adempimenti per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza esclusivamente con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili nei propri bilanci;
  • Art. 6 – punto 4 (Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile): La disposizione reca la proroga fino al 31 dicembre 2021 dell’efficacia delle disposizioni previste per assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19;
  • Art. 6 – punto 5-bis (Disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale): Proroga dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 del termine di efficacia dell’articolo 92, comma 4-bis del DL n. 18/2020 che dispone il divieto ai committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale di applicare – anche laddove negozialmente previste – decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali in ragione delle riduzioni di servizio (minori corse o percorrenze) realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 a motivo dell’emergenza pandemica. Tale divieto non si applica al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi;
  • Art. 6 – punto 7 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti): La norma dispone la proroga al 31 dicembre 2021 dell’articolo 106 del DL n. 18/2020, in cui si stabiliscono norme applicabili alle assemblee sociali.
  • Art. 6 – punto 15 (Proroga in materia di sorveglianza sanitaria): È prorogata dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 la disposizione che prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Viene, inoltre, previsto che le PP.AA. provvedano alle summenzionate attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Nel caso non sia fatto obbligo ai datori di lavoro di nominare il medico competente in materia di sorveglianza sanitaria, è possibile per gli stessi chiedere ai servizi territoriali INAIL di provvedere con propri medici del lavoro;
  • Art. 6 – punto 17 (Proroga in materia di Edilizia scolastica): La proroga fino al 31 dicembre 2021 riguarda sia quanto disposto dall’articolo 232, comma 4, del D.L. 34/2020 che autorizza gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cd. SAL), per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto, sia l’efficacia delle previsioni recate dall’art. 232, co. 5, del D.L. 34/2020, volte ad accelerare l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica nella fase di sospensione delle attività didattiche;
  • Art. 6 – punto 18 (Trattazione a porte chiuse delle udienze nel processo contabile): La norma proroga al 31 dicembre 2021 l’efficacia della disciplina che prevede il necessario svolgimento a porte chiuse delle adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
  • Art. 6 – punto 19 (Proroga udienze da remoto processo tributario): Si dispone la proroga della disciplina che consente nel processo tributario lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, previa autorizzazione, con decreto motivato, del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale.
  • Art. 6 – punto 23 (Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici): Proroga fino al 31 dicembre 2021 – in luogo del termine del 31 luglio 2021 finora previsto – della disciplina transitoria (art. 10, commi 2 e 3 del DL n. 41/2001), per lo svolgimento dei concorsi pubblici volti al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni (ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico), per quelli già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.
  • Art. 7-bis (Misure urgenti in materia di processo amministrativo): L’articolo è volto a consentire nel processo amministrativo, fino al 31 dicembre 2021, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi eccezionali, di singoli magistrati, limitatamente a situazioni eccezionali correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da COVID-19;
  • Art. 8 (Modifiche all’articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020): Si interviene sull’articolo 85 del DL n. 18/2020, nella parte in cui prevede, una specifica disciplina per la composizione dei collegi anche delle sezioni riunite. L’intervento è finalizzato a ricondurre a pieno regime la collegialità della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti;
  • Art. 9 (Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità): Proroga, dal 30 giugno al 31 ottobre 2021, delle disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del DL n. 18/2020, relativo alla previsione delle modalità di lavoro agile per i lavoratori fragili. Si incrementa di 16,95 milioni di euro (da 157 a 173,95 milioni di euro) per il 2021 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 483, della legge n. 178 del 2020, relativa alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis del decreto-legge n. 18 del 2020;
  • Art. 11 (Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse): Si prevede che una quota, pari a 20 milioni di euro, del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, sia destinata in via prioritaria alle attività che al 23 luglio 2021 (data di entrata del vigore del presente decreto) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Illegittimo il regolamento comunale che consente l’installazione degli impianti di telefonia cellulare soltanto su immobili comunali

È illegittimo il regolamento comunale che consente l’installazione degli impianti per la telefonia cellulare esclusivamente su immobili di proprietà del Comune. È quanto stabilito dal TAR Veneto, sezione III, sentenza 23 agosto 2021, n. 1021, accogliendo il ricorso presentato da un operatore di telecomunicazioni contro la decisione di un Comune che ha negato il rilascio dell’autorizzazione alla installazione di una nuova Stazione Radio Base, su un terreno privato, censito al N.C.T. del Comune medesimo.
In base all’art. 86 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, tra cui sono ricomprese le stazioni radio base (SRB), sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria; tale assimilazione e la considerazione che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità rivestano “carattere di pubblica utilità”, postulano la possibilità che gli stessi siano ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (ex multis, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 6 aprile 2019, n. 312; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 6 giugno 2016, n. 1331; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 12 marzo 2015, n. 764; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 1° aprile 2014, n. 951).
Il Consiglio di Stato (Sez. IV, 17 aprile 2018, n. 2308) ha rilevato che “secondo la Corte costituzionale, la scelta di inserire le infrastrutture di reti di comunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica (Corte cost., n. 336 del 27 luglio 2005)” e che “Anche la giurisprudenza successiva ha concordemente sottolineato la necessità di una capillare distribuzione sul territorio delle reti di telecomunicazione (C.d.S., Sez. III, n. 2455 del 13 maggio 2014) e la loro compatibilità, in linea di principio, con qualsiasi destinazione urbanistica (C.d.S., Sez. III, sentenza n. 119 del 15 gennaio 2014)”.
Secondo i giudici, l’Amministrazione comunale non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure che costituiscano, nella sostanza, una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare SRB in intere zone territoriali omogenee, ovvero introdurre distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino, poiché tali disposizioni sono funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Via libera al riparto del Fondo del Sistema Integrato 0/6 anni

Anci rende noto che il 9 settembre 2021 la Conferenza Unificata ha dato il via libera al riparto del fondo del sistema integrato di educazione ed istruzione 0/6 anni per la restante annualità 2021 (43,5 milioni di euro) e per il 2022-2023 e allegati (309 milioni per ciascuna annualità) come previsto nel recente Piano quinquennale 2021/2025 approvato l’8 luglio 2021 che stabilisce modalità e tempi di erogazione delle risorse direttamente ai Comuni dal Ministero Istruzione, a seguito della programmazione regionale. Il fondo 0/6 finanzia: ristrutturazioni e messa in sicurezza edilizia; spese di gestione; formazione del personale.
Rispetto a quanto accaduto negli anni precedenti, sono previsti tempi di assegnazione delle risorse ai Comuni più rapidi e una più puntuale tempistica per le programmazioni regionali. Sono infatti in via di erogazione ai Comuni le risorse pari a 264 mln di euro per la prima quota 2021, come da Intesa del 4 agosto 2021.
Mentre la restante quota 2021 (43,5 mln), ripartita a livello regionale in base ai criteri riportati di seguito, sarà erogata direttamente dal ministero istruzione ai Comuni, indicativamente a gennaio 2022.

– 50%, € 13.500.000,00, in proporzione gli utenti dei servizi educativi;
-25%, € 6.750.000,00, in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra 0 e 3 anni all’1.1.2021;
-12,5%, € 3.375.000,00, in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra 3 e 6 anni all’1.1.2021;
-12,5%, € 3.375.000,00, in proporzione agli iscritti alle scuole

Per quanto riguarda invece i criteri e percentuali di riparto per le annualità 2022 e 2023, le risorse come prassi saranno erogate direttamente ai Comuni dal ministero a seguito della programmazione regionale, secondo i seguenti criteri:

20% (€ 61.800.000,00) delle risorse complessive, per perseguire il riequilibrio dei servizi educativi per l’infanzia nei territori in cui sussiste maggior divario negativo rispetto alla media nazionale (26,9%) dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione 0/3 anni (dati Istat 30.06.2021);
40% (€ 123.600.000,00), delle risorse complessive, in proporzione agli utenti dei servizi educativi (dati Istat 31.12.2019);
20% (€ 61.800.000,00) delle risorse complessive, in proporzione alla popolazione residente si età compresa nella fascia 0/3 all’01.01.21;
10% (€30.900.000,00) delle risorse complessive, in proporzione alla popolazione residente di età compresa tra 3/6 all’01.01.21;
10%(€ 30.900.000,00, delle risorse complessive, in proporzione agli iscritti scuole infanzia comunali e private paritarie.
Si ricorda che da quest’anno, come da proposta Anci al piano quinquennale 2021-2025 sono previsti tavoli territoriali istituiti con decreto degli USR, di confronto tra Regione, Comuni e Ministero con compiti di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione del Piano, oltre a presentare al Ministero criticità relative alla predisposizione della programmazione.

Decreto piano pluriennale 
Decreto riparto 2021
Intesa 2022-2023
Riparto-2022
Riparto-2023
Allegati-fondo

Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio: chiarimenti Inail

Con la circolare n. 24 del 9 settembre 2021 l’INAIL riepiloga la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni ai sensi dell’articolo 53 del d.P.R. 1124 del 1965 e fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio, a seguito di alcune incertezze manifestate dalle strutture territoriali.

L’articolo 53, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce che il datore di lavoro deve presentare all’INAIL la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la loro indennizzabilità.

La denuncia dell’infortunio deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore dall’infortunio. I datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e ai datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali, invece, devono inviare la denuncia tramite Pec alla sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta.

Il giorno iniziale da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi. Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.

La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

In caso di ottemperanza alla diffida il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento della sanzione “minima” di 1.290,00 euro (sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge). Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Gli illeciti oggetto di diffida, qualora il trasgressore o l’obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione “minima” entro il termine di quindici giorni, possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti.
Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.
Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). L’interesse tutelato dal suddetto articolo 18 è chiaramente diverso da quello perseguito dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 a presidio del quale sono previste apposite sanzioni, così come diversi sono gli organi legittimati a contestare le violazioni. Sono diversi anche gli stessi importi delle sanzioni amministrative ricollegate alle condotte antigiuridiche previste dalle norme e diversa è la destinazione dei relativi proventi. La circolare sottolinea l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati all’accertamento della violazione delle diverse norme che stabiliscono gli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e gli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi, in virtù dello specifico ambito di applicazione previsto dalle medesime norme.

Anci, Fondo minori allontanati da casa familiare. Richieste entro Il 10 settembre 2021

ANCI/IFEL ricorda che il 10 settembre 2021 scade il termine entro il quale è possibile inviare la richiesta di accesso al fondo istituito dall’’art.56-quater del dl n. 73/2021, con una dotazione di 3 milioni di euro, destinata a contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria.

In base alle istruzioni fornite dal Ministero dell’interno con comunicato del 18 agosto u.s., la certificazione dovrà essere inviata tramite il Sistema di trasmissione delle certificazioni degli Enti Locali (CERTIFICATI TBEL, altri certificati), specificando:
– il numero dei minori assistiti;
– gli estremi dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
– le spese sostenute e la durata dell’intervento.

A seguito di contatti intercorsi con il Ministero dell’interno volti a chiarire alcuni dubbi interpretativi circa i contenuti della richiesta, si segnala che:

– il termine di scadenza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, se indeterminato, può essere indicato al 31 dicembre 2021;
– la spesa da considerare è quella annua che emerge da evidenze amministrative e/o contabili dell’ente per il 2021.

Ambiente, 20 milioni di euro per servizio civile ambientale

Il ministro della Transizione ecologica e il ministro per le Politiche giovanili hanno firmato un protocollo d’intesa per la promozione del “Servizio civile ambientale e per lo sviluppo sostenibile”, che prevede nell’ambito del Servizio civile universale programmi e progetti finalizzati alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica. Dieci milioni di euro sono messi dal Mite per l’anno 2022 e altri dieci milioni di euro per il 2021 sono stanziati dal Dipartimento per le politiche giovanili.
Come si legge nel protocollo, di durata biennale, con il Programma quadro sperimentale denominato “Servizio civile ambientale e per lo sviluppo sostenibile” si intende:
• aumentare il numero di operatori volontari da impiegare, anche a supporto degli enti territoriali, in programmi d’intervento specifici e progetti dedicati alle tematiche ambientali e alla transizione ecologica;
• potenziare le conoscenze e competenze degli enti di Servizio civile universale, che aderiranno all’iniziativa, attraverso percorsi di “capacity building”;
• potenziare le conoscenze degli operatori volontari sulle tematiche ambientali legate alla sostenibilità e alla transizione ecologica attraverso percorsi di formazione dedicata;
• valorizzare sul piano esperienziale le competenze degli operatori volontari sui temi della green economy, anche con riferimento alle nuove professionalità richieste in settori quali la tutela e valorizzazione delle biodiversità, la lotta allo spreco alimentare, la promozione delle energie rinnovabili, lo sviluppo delle nuove tecnologie ambientali, la digitalizzazione, l’economia circolare, la bio-economy, la tutela del patrimonio marino-costiero, la blue economy, la lotta al marine litter, il Green Public Procurement e i Criteri Ambientali Minimi, l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile;
• orientare i giovani verso i green jobs, con particolare riferimento all’occupazione femminile;
• promuovere, attraverso i giovani operatori volontari, attività educative rivolte alla comunità o a particolari categorie,con l’intento di curare la diffusione della cultura della sostenibilità ambientale e sociale sui temi della green economy;
• impiegare i giovani operatori volontari in azioni e servizi finalizzati all’attuazione delle azioni comprese nell’ambito delle Strategie nazionali, regionali e locali per lo sviluppo sostenibile, in particolare per organizzazioni private e pubbliche amministrazioni.
Il ministero della Transizione ecologica, avvalendosi delle strutture ministeriali, nonché degli enti di ricerca vigilati, si impegna a realizzare le attività di formazione destinate agli operatori volontari avvalendosi, oltre che di competenze interne, dell’Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA), di università e centri di ricerca pubblici e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute.
Alla conclusione del servizio verrà rilasciata, congiuntamente dal Dipartimento e dal Mite, un’attestazione delle competenze acquisite.

Pubblicato il decreto di approvazione delle Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti

Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato sul proprio sito il Decreto n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”.
L’obiettivo delle linee guida è di fornire criteri tecnici omogenei per l’espletamento della procedura di classificazione dei rifiuti.
La Linea guida:
– individua i principali riferimenti normativi e linee guida tecniche di settore
– illustra un approccio metodologico basato su schemi procedurali per fasi, utile ai fini dell’individuazione del codice e per la valutazione della pericolosità
– fornisce la versione commentata dell’elenco europeo dei rifiuti
– riporta esempi di classificazione di specifiche tipologie di rifiuti ed individua criteri metodologici di valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti (definizioni e limiti normativi, analisi delle procedure di verifica delle singole caratteristiche di pericolo e individuazione di possibili approcci metodologici con schemi decisionali).