Via libera al riparto del Fondo del Sistema Integrato 0/6 anni

Anci rende noto che il 9 settembre 2021 la Conferenza Unificata ha dato il via libera al riparto del fondo del sistema integrato di educazione ed istruzione 0/6 anni per la restante annualità 2021 (43,5 milioni di euro) e per il 2022-2023 e allegati (309 milioni per ciascuna annualità) come previsto nel recente Piano quinquennale 2021/2025 approvato l’8 luglio 2021 che stabilisce modalità e tempi di erogazione delle risorse direttamente ai Comuni dal Ministero Istruzione, a seguito della programmazione regionale. Il fondo 0/6 finanzia: ristrutturazioni e messa in sicurezza edilizia; spese di gestione; formazione del personale.
Rispetto a quanto accaduto negli anni precedenti, sono previsti tempi di assegnazione delle risorse ai Comuni più rapidi e una più puntuale tempistica per le programmazioni regionali. Sono infatti in via di erogazione ai Comuni le risorse pari a 264 mln di euro per la prima quota 2021, come da Intesa del 4 agosto 2021.
Mentre la restante quota 2021 (43,5 mln), ripartita a livello regionale in base ai criteri riportati di seguito, sarà erogata direttamente dal ministero istruzione ai Comuni, indicativamente a gennaio 2022.

– 50%, € 13.500.000,00, in proporzione gli utenti dei servizi educativi;
-25%, € 6.750.000,00, in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra 0 e 3 anni all’1.1.2021;
-12,5%, € 3.375.000,00, in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra 3 e 6 anni all’1.1.2021;
-12,5%, € 3.375.000,00, in proporzione agli iscritti alle scuole

Per quanto riguarda invece i criteri e percentuali di riparto per le annualità 2022 e 2023, le risorse come prassi saranno erogate direttamente ai Comuni dal ministero a seguito della programmazione regionale, secondo i seguenti criteri:

20% (€ 61.800.000,00) delle risorse complessive, per perseguire il riequilibrio dei servizi educativi per l’infanzia nei territori in cui sussiste maggior divario negativo rispetto alla media nazionale (26,9%) dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione 0/3 anni (dati Istat 30.06.2021);
40% (€ 123.600.000,00), delle risorse complessive, in proporzione agli utenti dei servizi educativi (dati Istat 31.12.2019);
20% (€ 61.800.000,00) delle risorse complessive, in proporzione alla popolazione residente si età compresa nella fascia 0/3 all’01.01.21;
10% (€30.900.000,00) delle risorse complessive, in proporzione alla popolazione residente di età compresa tra 3/6 all’01.01.21;
10%(€ 30.900.000,00, delle risorse complessive, in proporzione agli iscritti scuole infanzia comunali e private paritarie.
Si ricorda che da quest’anno, come da proposta Anci al piano quinquennale 2021-2025 sono previsti tavoli territoriali istituiti con decreto degli USR, di confronto tra Regione, Comuni e Ministero con compiti di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione del Piano, oltre a presentare al Ministero criticità relative alla predisposizione della programmazione.

Decreto piano pluriennale 
Decreto riparto 2021
Intesa 2022-2023
Riparto-2022
Riparto-2023
Allegati-fondo

Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio: chiarimenti Inail

Con la circolare n. 24 del 9 settembre 2021 l’INAIL riepiloga la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni ai sensi dell’articolo 53 del d.P.R. 1124 del 1965 e fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio, a seguito di alcune incertezze manifestate dalle strutture territoriali.

L’articolo 53, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce che il datore di lavoro deve presentare all’INAIL la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la loro indennizzabilità.

La denuncia dell’infortunio deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore dall’infortunio. I datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e ai datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali, invece, devono inviare la denuncia tramite Pec alla sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta.

Il giorno iniziale da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi. Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.

La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

In caso di ottemperanza alla diffida il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento della sanzione “minima” di 1.290,00 euro (sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge). Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Gli illeciti oggetto di diffida, qualora il trasgressore o l’obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione “minima” entro il termine di quindici giorni, possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti.
Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.
Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). L’interesse tutelato dal suddetto articolo 18 è chiaramente diverso da quello perseguito dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 a presidio del quale sono previste apposite sanzioni, così come diversi sono gli organi legittimati a contestare le violazioni. Sono diversi anche gli stessi importi delle sanzioni amministrative ricollegate alle condotte antigiuridiche previste dalle norme e diversa è la destinazione dei relativi proventi. La circolare sottolinea l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati all’accertamento della violazione delle diverse norme che stabiliscono gli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e gli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi, in virtù dello specifico ambito di applicazione previsto dalle medesime norme.

Anci, Fondo minori allontanati da casa familiare. Richieste entro Il 10 settembre 2021

ANCI/IFEL ricorda che il 10 settembre 2021 scade il termine entro il quale è possibile inviare la richiesta di accesso al fondo istituito dall’’art.56-quater del dl n. 73/2021, con una dotazione di 3 milioni di euro, destinata a contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria.

In base alle istruzioni fornite dal Ministero dell’interno con comunicato del 18 agosto u.s., la certificazione dovrà essere inviata tramite il Sistema di trasmissione delle certificazioni degli Enti Locali (CERTIFICATI TBEL, altri certificati), specificando:
– il numero dei minori assistiti;
– gli estremi dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
– le spese sostenute e la durata dell’intervento.

A seguito di contatti intercorsi con il Ministero dell’interno volti a chiarire alcuni dubbi interpretativi circa i contenuti della richiesta, si segnala che:

– il termine di scadenza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, se indeterminato, può essere indicato al 31 dicembre 2021;
– la spesa da considerare è quella annua che emerge da evidenze amministrative e/o contabili dell’ente per il 2021.

Ambiente, 20 milioni di euro per servizio civile ambientale

Il ministro della Transizione ecologica e il ministro per le Politiche giovanili hanno firmato un protocollo d’intesa per la promozione del “Servizio civile ambientale e per lo sviluppo sostenibile”, che prevede nell’ambito del Servizio civile universale programmi e progetti finalizzati alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica. Dieci milioni di euro sono messi dal Mite per l’anno 2022 e altri dieci milioni di euro per il 2021 sono stanziati dal Dipartimento per le politiche giovanili.
Come si legge nel protocollo, di durata biennale, con il Programma quadro sperimentale denominato “Servizio civile ambientale e per lo sviluppo sostenibile” si intende:
• aumentare il numero di operatori volontari da impiegare, anche a supporto degli enti territoriali, in programmi d’intervento specifici e progetti dedicati alle tematiche ambientali e alla transizione ecologica;
• potenziare le conoscenze e competenze degli enti di Servizio civile universale, che aderiranno all’iniziativa, attraverso percorsi di “capacity building”;
• potenziare le conoscenze degli operatori volontari sulle tematiche ambientali legate alla sostenibilità e alla transizione ecologica attraverso percorsi di formazione dedicata;
• valorizzare sul piano esperienziale le competenze degli operatori volontari sui temi della green economy, anche con riferimento alle nuove professionalità richieste in settori quali la tutela e valorizzazione delle biodiversità, la lotta allo spreco alimentare, la promozione delle energie rinnovabili, lo sviluppo delle nuove tecnologie ambientali, la digitalizzazione, l’economia circolare, la bio-economy, la tutela del patrimonio marino-costiero, la blue economy, la lotta al marine litter, il Green Public Procurement e i Criteri Ambientali Minimi, l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile;
• orientare i giovani verso i green jobs, con particolare riferimento all’occupazione femminile;
• promuovere, attraverso i giovani operatori volontari, attività educative rivolte alla comunità o a particolari categorie,con l’intento di curare la diffusione della cultura della sostenibilità ambientale e sociale sui temi della green economy;
• impiegare i giovani operatori volontari in azioni e servizi finalizzati all’attuazione delle azioni comprese nell’ambito delle Strategie nazionali, regionali e locali per lo sviluppo sostenibile, in particolare per organizzazioni private e pubbliche amministrazioni.
Il ministero della Transizione ecologica, avvalendosi delle strutture ministeriali, nonché degli enti di ricerca vigilati, si impegna a realizzare le attività di formazione destinate agli operatori volontari avvalendosi, oltre che di competenze interne, dell’Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA), di università e centri di ricerca pubblici e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute.
Alla conclusione del servizio verrà rilasciata, congiuntamente dal Dipartimento e dal Mite, un’attestazione delle competenze acquisite.

Pubblicato il decreto di approvazione delle Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti

Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato sul proprio sito il Decreto n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”.
L’obiettivo delle linee guida è di fornire criteri tecnici omogenei per l’espletamento della procedura di classificazione dei rifiuti.
La Linea guida:
– individua i principali riferimenti normativi e linee guida tecniche di settore
– illustra un approccio metodologico basato su schemi procedurali per fasi, utile ai fini dell’individuazione del codice e per la valutazione della pericolosità
– fornisce la versione commentata dell’elenco europeo dei rifiuti
– riporta esempi di classificazione di specifiche tipologie di rifiuti ed individua criteri metodologici di valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti (definizioni e limiti normativi, analisi delle procedure di verifica delle singole caratteristiche di pericolo e individuazione di possibili approcci metodologici con schemi decisionali).

Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia

È stato pubblicato in G.U. n. 204 del 26-08-2021 il decreto del Dipartimento per le politiche della famiglia del 24 giugno 2021 con il quale sono ripartite le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, ammontanti complessivamente ad euro 96.632.250,00,  destinate alla realizzazione di attività di competenza statale, regionale e degli enti locali. Le risorse destinate ad attività di competenza regionale e degli enti locali, pari a euro 25.650.445,00, sono dirette a finanziare interventi volti alla prosecuzione di iniziative destinate a favorire la natalità e genitorialità, anche con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale, o di continuità dei progetti già attivati sui territori, anche tenuto conto dei nuovi bisogni legati all’emergenza del COVID-19. Gli interventi potranno altresì riguardare il supporto delle attività svolte dai Centri per le famiglie e, nell’ambito delle competenze sociali,
dei consultori familiari, a sostegno della natalità e della genitorialità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Accesso ai servizi sociali del Comune e modalità di partecipazione ai costi

Il Consiglio di Stato, sez. I, 11 agosto 2021, parere n. 1397 ha ritenuto illegittimo il Regolamento per l’accesso ai servizi sociali del Comune che, in sede di disciplina delle prestazioni erogate a favore di persone con disabilità grave inserite presso un centro diurno disabili, introduce la previsione della compartecipazione al costo di tale servizio, fissando una quota di base pur in presenza di un ISEE nullo. Come già osservato dal Consiglio (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13 novembre 2018 n. 6371; Consiglio di Stato, sez. III, 27 novembre 2018 n. 6708) è di tutta evidenza come si ponga in contrasto con la disciplina di riferimento l’opzione di una contribuzione fissa, totalmente svincolata dal parametro vincolante dell’indicatore ISEE. Inoltre, operando in tal modo, viene nuovamente assegnato un improprio e discriminante rilievo selettivo alla percezione di emolumenti (pensione di invalidità ovvero indennità di accompagnamento) che, tanto in ragione delle indicate sentenze del Consiglio di Stato, che per le successive modifiche normative, avrebbero dovuto essere considerati normativamente “protetti” e, dunque, con valenza neutra tanto ai fini dell’ISEE che, in via consequenziale, nella definizione della capacità contributiva degli utenti disabili. Ragionando diversamente vi sarebbe un contrasto con le previsioni degli artt. 32, 38 e 53 della Costituzione e dell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, che assicurano la tutela assistenziale ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere.
Quanto al ruolo della famiglia, reputa la Sezione che nell’azione amministrativa debbano essere rispettati i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 14 gennaio 2016, n. 2: «È, infatti, del tutto evidente che la garanzia costituzionale del «diritto al mantenimento e all’assistenza sociale» presuppone che la persona disabile sia «sprovvista dei mezzi necessari per vivere» e che l’accertamento di questa condizione di effettiva indigenza possa richiedere anche una valutazione delle condizioni economiche dei soggetti tenuti all’obbligo alimentare. Ove così non fosse, verrebbero, d’altra parte, a poter irragionevolmente godere dello stesso trattamento di assistenza e di mantenimento, con conseguente identico carico finanziario e sociale, tanto le persone con disabilità individualmente e “familiarmente” non abbienti, quanto quelle prive di reddito ma concretamente assistite o anche potenzialmente assistibili da familiari con consistenti possibilità economico-patrimoniali».
Detto in altri termini, in prima battuta, innanzi ad un indicatore ISEE del disabile pari a zero non può essere automaticamente prevista una contribuzione di tipo fisso.
Fermo il rispetto di tale ultimo principio, potrà essere riconosciuto un “peso” al nucleo familiare del disabile ma ogni variazione, ogni deroga e ogni scostamento andranno meglio calibrati nei futuri atti dell’amministrazione, rispetto a quanto sino ad ora avvenuto, con regole ben più calzanti, complete e oggettive, rispetto a quella, citata nella memoria del comune, che molto discrezionalmente prevede, troppo genericamente, la “possibilità di ottenere ulteriori riduzioni della contribuzione, se non addirittura l’esenzione totale”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, primo riparto risorse 2021

È stato pubblicato in G.U. n. 190 del 10/08/2021 il decreto 30 giugno 2021 del Dipartimento della Trasformazione Digitale concernente la definizione dei criteri del primo riparto delle risorse del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per l’anno 2021. Le risorse, pari complessivamente a 32 milioni di euro, sono così ripartite:
– euro 29.000.000,00 per il finanziamento di interventi, acquisti e misure di sostegno finalizzati a favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione tramite lo sviluppo delle piattaforme nazionali;
– euro 2.000.000,00 per il finanziamento di interventi, acquisti e misure di sostegno atti a favorire la diffusione delle competenze digitali necessarie per poter consentire ai cittadini un uso consapevole dei servizi e degli strumenti digitali realizzati ed erogati dalla pubblica amministrazione;
– euro 1.000.000,00 per le attività e i servizi di assistenza tecnica necessari alla realizzazione dei progetti, degli interventi e delle iniziative finalizzati all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione.
Gli ambiti di intervento di cui sopra saranno realizzati dal Dipartimento per la trasformazione digitale attraverso la stipula di convenzioni o accordi con amministrazioni pubbliche, con enti pubblici o con società a partecipazione pubblica ovvero con interventi diretti da parte del dipartimento medesimo mediante l’espletamento di procedure di evidenza pubblica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sistema integrato 0/6 anni: approvato in Conferenza Unificata riparto prima quota 2021

È stata sancita in Conferenza Unificata del 4 agosto 2021 l’intesa al decreto del Ministro dell’Istruzione, sui criteri di riparto della prima quota 2021 delle risorse pari a 264 milioni di euro, del Fondo nazionale per il sistema integrato di istruzione e di educazione 0/6 anni, in base a quanto previsto dal Piano pluriennale approvato in Conferenza Unificata l’8 luglio 2021. Il fondo, che complessivamente ammonta per il 2021 a 307,500 milioni, finanzia come previsto dal Dlgs 65/17: interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione, riqualificazione e messa in sicurezza di edifici; spese di gestione servizi educativi infanzia e scuole infanzia; formazione personale educativo e docente. Il Ministero Istruzione erogherà le risorse direttamente ai Comuni indicativamente entro i primi di settembre. Entro il termine perentorio del 10 agosto 2021 infatti le Regioni devono confermare i beneficiari individuati nel 2020, oppure trasmettere una diversa programmazione regionale, sentite le ANCI regionali. La restante quota del 2021, pari a 43 milioni e 500 mila, sarà oggetto di altra Intesa successiva dove saranno individuati i criteri anche per le annualità 2022 e 2023. Rispetto agli anni precedenti, su sollecitazione dell’ANCI sono stati velocizzati i tempi per il riparto delle risorse che i Comuni riceveranno in tempo utile per realizzare gli interventi; anche grazie alla previsione della programmazione pluriennale regionale in luogo di quella annuale che dovrebbe consentire un maggiore rispetto delle tempistiche da parte delle regioni e di conseguenza l’erogazione ai Comuni delle risorse nell’anno stesso della gestione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PNRR e snellimento procedure, la nota sintetica Anci sulle norme di interesse per i Comuni

L’ANCI ha pubblicati un nota sintetica sulle norme di maggior interesse per i Comuni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021 n. 129 e recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” come convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021.
Il decreto è suddiviso in due parti: governance per il PNRR e disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa.