Pubblicata in G.U. la legge di conversione del DL 30 giugno 2025, n. 95 (Decreto Economia)

È stata pubblicata in G.U. n. 184 del 9 agosto 2025 la Legge 8 agosto 2025, n. 118 di conversione del D.L, n. 30 giugno 2025, n. 95 (c.d. Decreto Economia) e relativo testo coordinato, recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”.

Il decreto contiene misure urgenti divise in tre macro‐capitoli:

A. Infrastrutture, edilizia pubblica e sociale (Capo I, artt. 1-6)

  • Rifinanziamento di opere indifferibili e Fondo opere non rinviabili;
  • Rafforzamento infrastrutture, edilizia carceraria, aree post-sisma, trasporto rapido di massa, manutenzione stradale, rigenerazione urbana e protezione civile regionale;
  • Misure riguardanti Giubileo dei Giovani, assistenza sociale, cura e terzo settore.

B. Sostegno all’economia, imprese, start-up, turismo, agricoltura (Capo II, artt. 7-18)

  • Ripiano scostamenti spesa dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento governance sistemi sanitari;
  • Proroga sugar tax fino al 1° gennaio 2026;
  • Modifiche regime IVA per beni usati, arte e da collezione;
  • Adeguamento normativo MICAR: fondi cripto-attività;
  • Norme antiriciclaggio;
  • Tempi accredito pagamenti elettronici;
  • Riorganizzazione MEF;
  • Misure per turismo, agricoltura, IA, esportazioni, start-up.

C. Enti territoriali (Capo III, artt. 19-20)

  • Disposizioni urgenti per enti locali e relative misure finanziarie.

Tra le disposizioni di interesse segnaliamo l’art. 19-bis che accoglie parzialmente una richiesta avanzata dell’ANCI fin dall’istituzione del canone unico patrimoniale, ovvero la facoltà di adeguamento delle tariffe del CUP in base all’indice ISTAT, come peraltro già previsto sia per il canone cavi e condutture che per il canone per le antenne telefoniche, di cui ai commi 831 e 831-bis, legge 160/2019.
Sono infatti note le difficoltà dell’attuale dispositivo che prevedeva la “parità di gettito” rispetto ai precedenti prelievi e, al tempo stesso la facoltà di modificare le tariffe, anche considerando la costante e naturale modifica della base imponibile, che varia in base alle esigenze del territorio e delle attività produttive ed edilizie.
La norma costituisce un rimedio parziale alle problematiche riscontrate in quanto indica la facoltà di rivalutare il canone “annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente”, anziché fissare una base di riferimento al livello dell’indice ISTAT dell’anno precedente l’entrata in vigore del CUP (2020 o 2019).

Si segnala la nota ANCI con i contenuti di maggior interesse per Comuni e Città metropolitane.

 

La redazione PERK SOLUTION

L’importanza della formazione sulla sicurezza informatica per la Pubblica Amministrazione

La sicurezza informatica è diventata una priorità per le pubbliche amministrazioni in Italia. Le minacce digitali continuano a evolversi e la Pubblica Amministrazione è uno dei bersagli preferiti dai cybercriminali. Phishing, ransomware e violazioni dei dati sono rischi quotidiani, spesso causati da un semplice errore umano. Come proteggersi? Attraverso una formazione efficace e continua, che metta al centro la consapevolezza dei dipendenti.

La formazione come pilastro della sicurezza

Secondo il regolamento NIS2, la conformità alle normative europee richiede che ogni ente pubblico implementi misure per garantire la sicurezza cibernetica, includendo la formazione del personale. Non basta investire in tecnologia: il fattore umano è il primo anello della catena di difesa.

Un dipendente formato è in grado di riconoscere una minaccia come un’e-mail di phishing o un sito fraudolento, evitando conseguenze che potrebbero compromettere l’intera amministrazione e i dati dei cittadini. La mancanza di consapevolezza, invece, lascia la porta aperta a violazioni costose e dannose per la reputazione.

Un programma completo e gestito: vantaggi per la PA

Grazie al nuovo servizio di formazione automatizzata sulla Cyber Security Awareness, specificamente pensato per le pubbliche amministrazioni, ora è possibile migliorare la sicurezza digitale senza complicazioni e con costi accessibili. Ecco cosa lo rende unico:

  1. Costo contenuto e scalabilità: A partire da soli €35 all’anno per dipendente, il programma è accessibile anche per enti con budget ridotti, garantendo un alto ritorno sull’investimento.
  2. Conformità garantita: La piattaforma aiuta gli enti a rispettare le normative della NIS2, offrendo strumenti avanzati di monitoraggio e reportistica.
  3. Formazione interattiva e coinvolgente: Moduli interattivi, simulazioni di attacchi reali e videogiochi rendono l’apprendimento efficace e mai noioso.
  4. Monitoraggio continuo: Grazie a statistiche in tempo reale e uno scoring di rischio, è possibile individuare i punti deboli e fornire formazione mirata ai dipendenti che ne hanno più bisogno.

Gli strumenti del programma

  • Moduli interattivi: 8 corsi tematici che trattano phishing, gestione password e lavoro remoto sicuro.
  • Simulazioni pratiche: Test realistici per insegnare a riconoscere minacce come il social engineering.
  • Video didattici: Brevi contenuti visivi per spiegare concetti chiave in modo chiaro.
  • Newsletter periodiche: Suggerimenti pratici per mantenere alta la vigilanza sui rischi.
  • Esami e reportistica: Valutazioni regolari per misurare i progressi e affinare la formazione.

Riduci i rischi con una cultura della sicurezza

Con questo programma, la Pubblica Amministrazione può trasformare i dipendenti da potenziali anelli deboli a prime linee di difesa contro le minacce informatiche. Investire in formazione non significa solo ridurre i rischi, ma anche creare un ambiente più sicuro, resiliente e conforme alle normative.

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Cybersecurity nazionale: il Decreto di adeguamento alle regole europee

È stato pubblicato in G.U. n. 230 del 1/10/2024 il D.Lgs. n. 138/2024 con il quale si recepisce la direttiva (UE) 2022/2555, concernente le misure per garantire un livello elevato di sicurezza informatica in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell’Unione europea.

Il tema della cybersicurezza risulta decisivo anche in connessione con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, poiché i data set su cui i sistemi di IA poggiano richiedono elevati livelli di integrità e protezione. A livello di Unione europea la materia della sicurezza cibernetica è stata inizialmente regolata dalla direttiva UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 che reca misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (c.d. direttiva NIS – Network and Information Security) al fine di conseguire un “livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell’Unione europea. La direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 65 del 18 maggio 2018 (c.d. decreto legislativo NIS). Le norme introdotte nel 2016 sono state aggiornate dalla direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022 (c.d. direttiva NIS 2) che sostituisce il quadro di riferimento in materia, al fine di tener conto di una crescente digitalizzazione del mercato interno e di un panorama in evoluzione delle minacce alla cybersicurezza.

Per quanto riguarda le principali novità, la direttiva NIS 2 amplia il campo di applicazione, da un lato, includendovi anche la pubblica amministrazione centrale (lasciando discrezionalità agli Stati membri di inserire gli enti locali in base all’assetto istituzionale), le piccole e microimprese (solo se operano in settori chiave per la società) e, indipendentemente dalle dimensioni, fornitori di servizi di comunicazione elettroniche pubbliche e di reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, e dall’altro lato, aumentando significativamente i settori di applicazione.

Al fine di aumentare il livello di sicurezza informatica del Paese, il D.Lgs. n.138/2024 prevede alcuni strumenti quali:

  • la definizione di una strategia nazionale di cybersicurezza;
  • l’integrazione del quadro di gestione delle crisi informatiche, nel contesto dell’organizzazione nazionale per la gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, di cui all’articolo 10 del decreto-legge 4 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
  • la conferma dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale Autorità competente NIS (Nucleo per la cybersicurezza) e punti di contatto unico e Gruppo di intervento nazionale per la sicurezza informatica in caso di incidente in ambito nazionale (CSIRT Italia); inoltre, l’Agenzia dovrebbe ricoprire funzioni di coordinatore delle Autorità nazionali di gestione delle crisi informatiche su vasta scala;
  • l’individuazione di Autorità di settore NIS che collaborano con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Rientrano nel campo di applicazione del decreto le seguenti amministrazioni locali:

  • le Città metropolitane;
  • i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
  • i Comuni capoluoghi di regione;
  • le Aziende sanitarie locali.

Il provvedimento prevede una serie di obblighi al fine di gestire i rischi per la sicurezza informatica. In particolare, prevede l’obbligo di adottare misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione
dei rischi, specificandone le caratteristiche e gli elementi essenziali. Si stabilisce che, per valutare l’adeguatezza delle misure di sicurezza nella catena di approvvigionamento, i soggetti interessati considerino le vulnerabilità specifiche di ogni fornitore e la qualità complessiva dei prodotti e delle pratiche di sicurezza informatica dei fornitori, incluse le loro procedure di sviluppo sicuro. Devono anche tenere conto dei risultati delle valutazioni coordinate dei rischi per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche effettuate dal Gruppo di cooperazione NIS.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

DL Omnibus: Il Senato approva la fiducia, il testo passa all’esame della Camera. Le disposizione di interesse per gli enti locali

Con 98 voti favorevoli, 66 contrari e un’astensione, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando con modificazioni il ddl di conversione del d-l n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (A.S. 1222) che passa all’esame di Montecitorio.

Diversi sono i provvedimenti di interesse per gli enti locali.

Articolo 7-ter (Proroga di termini per affidamento lavori)
Sono differiti al 31 ottobre 2024 i termini di affidamento dei lavori, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, che devono essere rispettati dal comune assegnatario dei contributi previsti, a pena di revoca del beneficio. Trattasi dei contributi previsti dal comma 853 della legge di bilancio 2018 (L. n. 205 del 2017).

Articolo 8-bis (Disposizioni in materia di “Medie Opere”)
Reca una serie di modifiche alla disciplina delle c.d. medie opere – cioè la disciplina relativa all’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – al fine di individuare le tipologie di investimenti finanziabili e i relativi ordini di priorità (prevedendo in particolare la precedenza per gli edifici scolastici), di eliminare i riferimenti al PNRR (dato che le “medie opere” sono state escluse da tale piano) e prevedere la non revocabilità dei contributi riferiti all’anno 2022, già assegnati, qualora alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento lavori.

Articolo 8-ter (Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)
Viene modificata la disciplina degli interventi di rigenerazione urbana recata dai commi 42 e seguenti della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020). La modifica è volta, da un lato, a prevedere due differenti procedure per l’utilizzo delle somme stanziate, distinguendo gli interventi inclusi nel PNRR da quelli non rientranti in tale piano e, dall’altro, a individuare le procedure e i termini da rispettare per la realizzazione degli interventi. Viene integrata anche la disciplina delle opere finanziate dal fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti, al fine di assoggettare tali opere ai poteri di verifica previsti (dall’art. 2, comma 2, del D.L. 19/2024) in capo alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR.

Articolo 10, commi 3-12 (Riforma 1.15 PNRR del sistema di contabilità pubblica)
Disciplina gli adempimenti relativi alla fase sperimentale della riforma del PNRR del sistema di contabilità pubblica (riforma 1.15) la quale prevede l’elaborazione di schemi di bilancio per competenza economica (c.d. Accrual) con riferimento all’esercizio 2025 per gli enti pubblici che coprono almeno il 90 per cento della spesa primaria dell’intero settore pubblico. L’elenco puntuale delle amministrazioni assoggettate alla fase pilota della riforma sarà individuato con determina del Ragioniere Generale dello Stato. Nella fase pilota le amministrazioni devono predisporre gli schemi di bilancio relativi all’esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio devono includere il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno. Gli schemi di bilancio per l’esercizio 2025 sono predisposti esclusivamente per finalità di sperimentazione nell’ambito della fase pilota e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti per lo stesso esercizio. In attesa del completamento degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi, le amministrazioni riclassificano i propri saldi contabili secondo il piano dei conti multidimensionale e apportano le integrazioni e le rettifiche necessarie per l’applicazione dei nuovi principi contabili. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia delle finanze saranno fornite istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile.

Articolo 10, comma 12-bis (Interoperabilità con la banca dati degli immobili pubblici)
Con l’obiettivo di consentire l’integrazione e l’adeguamento dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, anche in vista dell’adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico, si dispone l’avvio un processo di interoperabilità tra la banca dati degli immobili pubblici del MEF e le altre banche dati delle amministrazioni pubbliche che hanno in possesso dati relativi al patrimonio immobiliare pubblico.

Articolo 10-bis (Piccole opere)
Si dispone che per i contributi per le c.d. piccole opere (disciplinate dai commi 29 e seguenti della legge 160/2019) riferiti alle annualità dal 2020 al 2023, il superamento del termine previsto per l’aggiudicazione dei lavori non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento lavori. Viene differito al 30 novembre 2024 il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi devono provvedere all’inserimento, all’interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024; è differito, per il solo 2024, il termine di aggiudicazione dei lavori dal 15 settembre 2024 al 31 dicembre 2024; è prevista, inoltre, un’unica procedura per la revoca delle risorse relative alle annualità 2020-2024 e differire al 28 febbraio 2025 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale di revoca delle risorse medesime.

Articolo 17, commi 1 e 2 (Disposizione in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali)
Si dispone l’obbligo, per gli enti locali che non abbiano già provveduto, di aprire conti correnti dedicati alla riscossione, funzionali al controllo e alla rendicontazione dei versamenti, entro il 31 dicembre 2025. Fino all’adempimento da parte degli enti locali di tale obbligo, per alcune categorie di soggetti interessati, cui siano state affidate le attività di riscossione dei tributi e che abbiano incassato direttamente le relative somme, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cancellazione dall’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, con particolare riferimento alle previsioni relative alla cancellazione dall’albo per il mancato rispetto dell’obbligo di non incassare direttamente le somme riscosse, e la conseguente decadenza da tutte le gestioni. A tal fine, i suddetti soggetti interessati riversano, entro 10 giorni, le somme incassate sul conto di tesoreria dell’ente locale cui spettano. Una volta adempiuto l’obbligo nei termini previsti da parte degli enti locali di apertura dei conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, se i soggetti interessati di cui al comma 1 continuino ad incassare direttamente le somme riscosse, decadono di diritto dalle singole gestioni in relazione alle violazioni commesse. Qualora gli enti locali non adempiano all’obbligo nei termini previsti, restano sospesi di diritto fino all’adempimento dell’obbligo i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026.

Articolo 17, comma 2-bis (Contributo a province e città metropolitane per riduzione gettito IPT e RC Auto)
Viene modificata la disciplina concernente il fondo per i contributi destinati alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana e Sardegna, che abbiano subito una riduzione del gettito dell’Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell’Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC Auto). La novella stabilisce che tali contributi, per l’anno 2024, siano concessi agli enti che hanno subito una riduzione del gettito nel 2023 rispetto al 2019, e non più in base alla riduzione nel 2023 rispetto al 2022 come previsto dalla norma finora vigente.

Articolo 17-bis (Rispetto dei tempi di pagamento e recupero forzoso delle entrate proprie delle Province e Città metropolitane)
È prevista una disciplina derogatoria che si applica alle Province e Città metropolitane in dissesto, in piano di riequilibrio, o che abbiano registrato un disavanzo nell’ultimo rendiconto definitivamente approvato e disponibile nella Banca Dati BDAP. La nuova disciplina prevede che in caso di mancato loro versamento del contributo al contenimento della spesa pubblica, l’Agenzia delle entrate possa provvedere al recupero forzoso delle somme dovute solo a valere sul versamento dell’imposta sulle assicurazioni, all’atto del riversamento di tale gettito alle Province e Città metropolitane.

Articoli 17-ter e 18 (Disposizioni in materia di utilizzo di economie derivanti da rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)
La norma reca l’interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali, prevedendo che tale norma che dispone la facoltà dell’utilizzo da parte degli enti territoriali senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari, si estende anche ai risparmi derivanti dalle rinegoziazioni delle operazioni di finanziamento afferenti alla Sezione “enti locali” del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”. Si proroga fino al 2027 la disposizione secondo cui le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possano essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione, così da coprire l’intero triennio di riferimento del bilancio di previsione.

Articolo 18-bis (Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all’art. 187 TUEL, comma 3-bis)
Si prevede per gli anni 2024, 2025 e 2026 un regime derogatorio relativamente e quanto disposto dal comma 3-bis, articolo 187, del TUEL in materia di utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato. La deroga prevede, pertanto, la possibilità per gli enti di utilizzo dell’avanzo non vincolato anche qualora siano ricorsi all’utilizzo di entrate vincolate per il pagamento di spese correnti o siano ricorsi ad anticipazioni di tesoreria a condizione che ciò sia avvenuto per finanziare il pagamento di spese correnti in attuazione del PNRR.

Articolo 18-ter (Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio)
Si proroga al 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’autorizzazione della COSFEL il termine entro il quale possono essere fatte le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari. Viene così evitato il frequente ricorso a ripetute pronunce COSFEL per procedure assentite dalla Commissione ma non immediatamente attuate dall’ente destinatario della decisione.

Articolo 18-quater (Disposizioni in materia di segretari comunali)
Viene modificata la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, di attribuire, in via provvisoria, ad un segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore. È stata accolta la richiesta di ANCI volta a poter nominare, a seguito di vacanza della sede, oltre i 24 mesi e fino a 36 mesi, i segretari comunali iscritti nella fascia
iniziale di accesso in carriera, attraverso la seguente procedura:
1. decorsi i 24 mesi di nomina dei segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, il Sindaco avvia la procedura di pubblicizzazione della
sede per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti;
2. se la procedura di cui al punto 1) va deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede, aperta anche ai segretari iscritti nella
fascia iniziale di accesso in carriera;
3. nel caso in cui, dopo la procedura di cui al punto 2), il Sindaco individui un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia già espletato le funzioni per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al
Ministero dell’Interno l’autorizzazione a conferirgli un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.
Le autorizzazioni possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-bis, per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore.
Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi delle disposizioni in commento, consegua l’iscrizione nella fascia professionale di cui all’articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001 è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti. I periodi di incarico svolti ai sensi della presente norma rilevano esclusivamente
ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell’anzianità di servizio prevista dall’articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001. Viene ridotta da sei mesi a un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche, la durata del corso-concorso di formazione ivi previsto e da due mesi a un mese la durata del tirocinio pratico presso uno o più comuni. La disposizione, inoltre, amplia da due a tre anni il periodo in cui il segretario reclutato è tenuto, a pena di cancellazione dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche.
Si prevede, infine, che le procedure semplificate per l’accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.

Articolo 18-quinquies (Disposizioni finanziarie in materia di PNRR)
Si dispone che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedano al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. I soggetti attuatori richiedenti devono fornire la documentazione attestante: 1) l’ammontare delle spese effettuate; 2) i controlli di competenza effettuati; 3) le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR. Successivamente ai trasferimenti le Amministrazioni centrali effettueranno i controlli sulla documentazione giustificativa entro l’erogazione del saldo. Si demanda ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità per l’attuazione della normativa in esame.

 

La redazione PERK SOLUTION

La nota di Anci al decreto attuativo sulle semplificazioni e controlli attività economiche

Anci ha pubblicato una nota di lettura al decreto legislativo n. 103/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2024 ed entrato in vigore il 2 agosto, e attuativo della cosiddetta legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
Le novità legislative introdotte nei 13 articoli che compongono il decreto delegato rivestono grande rilevanza per i Comuni, titolari delle funzioni amministrative in materia di attività produttive e a cui competono i controlli di polizia commerciale e annonaria.

Il tema della semplificazione dei controlli sulle attività economiche rappresenta un tema strategico in quanto si lega al perseguimento di numerosi obiettivi pubblici a favore delle attività economiche, e in particolare di quelle di piccole dimensioni, come la riduzione degli oneri amministrativi e regolatori gravanti sulle stesse PMI, la trasparenza dell’azione amministrativa, la riduzione del livello di corruzione, l’instaurarsi di un clima favorevole alla competitività delle attività economiche e allo sviluppo del territorio. L’effetto del provvedimento è quello di consentire alle amministrazioni una più efficace programmazione
delle loro attività di controllo, basate sulla valutazione del rischio, attraverso il ricorso a strumenti di qualificazione rilasciati da soggetti accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento. Questo consentirà alle amministrazioni una più efficace programmazione delle risorse umane e finanziarie, focalizzandole verso attività di controllo su attività economiche che presentino un profilo di rischio più elevato.

Dal punto di vista soggettivo, la disposizione specifica che la disciplina in esame si applica a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui la legge attribuisce funzioni di controllo a presidio di un interesse pubblico tutelato. Sono esclusi dall’applicazione del decreto i controlli in materia fiscale, i controlli e gli accessi ispettivi disposti dal Prefetto per la documentazione antimafia di cui al
decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, i controlli di polizia economico finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale e di continuità delle relazioni internazionali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Cdm approva, in via preliminare, il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, in attuazione dell’articolo 21 della legge delega al Governo per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione.

Nel Testo sono ricondotte a unità le disposizioni vigenti, attualmente contenute in fonti normative differenti, tra le quali i numerosi provvedimenti in materia di razionalizzazione e semplificazione stratificatisi nel corso degli ultimi tre decenni.

Il Testo è strutturato in base all’ordinario iter di acquisizione delle entrate, riportando:

  • la disciplina dei versamenti diretti, e relativi rimborsi;
  • la disciplina della riscossione mediante ruoli e coattiva;
  • le disposizioni concernenti il funzionamento del servizio nazionale della riscossione;
  • le disposizioni che estendono la disciplina della riscossione mediante ruolo alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie;
  • la disciplina di recepimento della direttiva 2010/24/UE, in materia di mutua assistenza tra gli Stati membri dell’Unione Europea ai fini della riscossione dei crediti erariali;
  • le disposizioni transitorie e finali, nell’ambito delle quali sono individuate quelle oggetto di abrogazione, nonché di coordinamento.

Vi sono, inoltre, tre allegati, che riguardano l’individuazione delle forme societarie dei soggetti residenti in UE e delle imposte sui redditi applicate negli Stati membri UE, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dalle imposte sugli interessi; i canoni pagati a società non residenti o con stabile organizzazione in altro Stato membro; l’elencazione delle disposizioni di interpretazione autentica ricondotte all’interno del testo unico.

 

La redazione PERK SOLUTION

Agid: Consultazione pubblica per l’aggiornamento delle Linee Guida PDND

L’Agenzia per l’Italia Digitale, con Determinazione 225 del 2 agosto 2024, ha aggiornato le Linee Guida, e i relativi allegati, che definiscono gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma PDND, che adesso sono disponibili in consultazione per raccogliere contributi e suggerimenti.

Tra le novità introdotte, vi è la possibilità per l’erogatore di un e-service di ricevere informazioni di cui altri soggetti sono titolari (“erogazione inversa”), nuove modalità di erogazione degli e-service che permettono di ottimizzarne la fruizione (modalità asincrona, richieste massive, segnali di variazione) e alcuni modelli di collaborazione che permettono agli aderenti la condivisione di buone pratiche e il riutilizzo degli e-service.

Come noto, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati abilita lo scambio di informazioni tra gli Enti e la Pubblica Amministrazione, favorendo l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi dati pubbliche. In questo modo, cittadini e imprese non devono più fornire i dati che la PA già possiede per accedere a un servizio, in quanto le amministrazioni saranno in grado di scambiare dati tra loro, secondo il principio “once-only”.

L’interoperabilità è resa possibile mediante: l’accreditamento, l’identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati a operare sulla stessa; la raccolta e la conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuati per il suo tramite.

Cittadini, pubbliche amministrazioni, imprese e stakeholder possono commentare l’aggiornamento delle Linee Guida PDND, e i relativi allegati, sul sito di Forum Italia. Il termine per l’invio dei contributi è fissato al 16 settembre 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Consiglio dei ministri approva il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 26 luglio 2024, ha approvato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. Il provvedimento si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del PNRR e si compone di tre parti: misure in materia di concessioni autostradali; misure in materia di rilevazione dei prezzi e usi commerciali, settore assicurativo, trasporto e commercio e misure in materia di start up. Tra l’altro, nel testo vengono definite le procedure di aggiudicazione delle concessioni autostradali, l’iter procedurale per la stipula delle convenzioni, la tariffazione e la gestione dei pedaggi e la pianificazione e programmazione degli investimenti autostradali. Vengono inoltre introdotte disposizioni sul trasporto pubblico non di linea e in materia di dehors.

Il Ddl si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del “Piano nazionale di ripresa e resilienza”: all’approvazione annuale di una “Legge sulla concorrenza” risulta infatti subordinato lo stanziamento dei fondi previsti nell’ambito dello stesso PNRR.

Di seguito gli ambiti di intervento del disegno di legge:

Dehors:
Più servizi per i cittadini, più decoro per le città, più risorse per i Comuni, più sviluppo per l’Italia. Questi i quattro pilastri della norma contenuta nel Ddl Concorrenza che riforma i dehors. Il provvedimento, infatti, stabilisce regole certe ponendo fine alla giungla che caratterizza il settore, incentiva gli investimenti migliorando la ricettività e il decoro urbano.
Nello specifico, il Ddl stabilisce che entro un anno dall’entrata in vigore della legge è prevista l’emanazione di un decreto legislativo, su proposta del Mimit e di concerto con i Ministeri dell’Interno, della Giustizia, della Pubblica Amministrazione, del Turismo e delle Infrastrutture, per riordinare e coordinare la concessione ai pubblici esercizi di spazi e aree pubbliche di interesse culturale e paesaggistico per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività.
Si prevede, inoltre, che i Comuni adeguino i propri Regolamenti per garantire, in particolare, adeguate zone per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria nel caso di occupazione di marciapiedi.
Fino al 31 dicembre 2025, e comunque fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, vengono prorogate le norme del 2020 connesse alla pandemia di Covid.

Portabilità scatole nere:
Con l’obiettivo di favorire la mobilità della domanda in ambito assicurativo e di ridurre il fenomeno della fidelizzazione forzata e, conseguentemente di aumentare la concorrenza e ridurre i costi, è fatto divieto alle imprese assicuratrici di prevedere clausole contrattuali che impediscano o limitino il diritto dell’assicurato di disinstallare, senza costi e alla scadenza annuale del contratto, i dispositivi elettronici per il monitoraggio dei dati dell’attività di circolazione dei veicoli a motore (la cosiddetta scatola nera) o penali in caso di restituzione dopo la scadenza.
Viene stabilito un meccanismo di portabilità dei dati registrati dalle scatole nere che il consumatore potrà richiedere, tramite la compagnia assicurativa, all’impresa che gestisce i dispositivi elettronici. Si tratta, a titolo di esempio, della percorrenza complessiva, la percorrenza differenziata in funzione delle diverse tipologie di strade percorse, l’orario diurno o notturno di percorrenza negli ultimi 12 mesi. I dati dovranno essere forniti con modalità di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, per garantire così la continuità del servizio di trattamento dei dati alla nuova compagnia assicurativa che, per poterli usare, dovrà versare un compenso una tantum a favore dell’impresa che gestisce il dispositivo elettronico.
Prevista l’istituzione di un sistema informativo, sottoposto alla vigilanza di IVASS, sui rapporti assicurativi non obbligatori al fine di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti.
I costi relativi alla realizzazione e alla gestione del sistema informativo antifrode sono completamente a carico delle imprese assicurative partecipanti.

Trasporto pubblico non di linea:
Per fronteggiare il grave fenomeno dell’abusivismo nel settore del trasporto pubblico non di linea, quindi di taxi e Ncc, si prevede l’applicazione di sanzioni in caso di mancata iscrizione al registro, che vanno dalla sospensione alla revoca dal ruolo dei conducenti. I Comuni potranno accedere al registro verificando la veridicità dei dati e comunicare al Ministero dei Trasporti i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione adottati. Ciò consentirà anche una ricognizione del numero delle licenze e delle autorizzazioni per ciascun Comune. Vengono inoltre razionalizzate e allineate le sanzioni previste in materia di trasporto pubblico non di linea, sia che si tratti di taxi che di noleggio con conducente.

Monitoraggio e rilevazione prezzi:
Viene resa più funzionale l’attività di monitoraggio dei prezzi e delle tariffe effettuata dalle Camere di Commercio, attribuendo al Garante per la sorveglianza dei prezzi il potere di individuare i prodotti da sottoporre a controllo.
Al fine di coordinare al meglio la suddetta attività si prevede, inoltre, che il Garante adotti specifiche linee guida per individuare modalità omogenee di rilevazione dei prezzi quali, a titolo esemplificativo, le cadenze temporali.

Shrinkflation:
Viene introdotta una misura di contrasto al fenomeno della cosiddetta “shrinkflation”, la pratica che consiste nel ridurre la quantità di prodotto, pur mantenendo inalterato il confezionamento, che determina, di fatto, un correlato aumento del prezzo per unità di misura. A tal fine viene previsto un obbligo di informazione in favore del consumatore che prevede l’apposizione di una specifica etichetta nel prodotto esposto.

Startup innovative:
Implementata la definizione di Startup innovative: vengono introdotti nuovi parametri in grado di individuare e premiare le imprese con le maggiori potenzialità, ovvero le micro, piccole e medie imprese che, entro 2 anni dall’iscrizione nell’apposito registro speciale, hanno un capitale sociale di 20 mila euro e almeno un dipendente. Viene data particolare attenzione alle Startup innovative che operano nei settori strategici, che potranno permanere nel relativo registro speciale fino a 84 mesi (invece di 60).
Ampliate le ipotesi in cui gli incubatori certificati possono essere riconosciuti e iscritti nell’apposito registro, estendendo agli stessi i benefici delle deduzioni fiscali del 30% dall’Ires di cui oggi beneficiano altri soggetti economici che investono in Startup.
Previste inoltre disposizioni per promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di investitori privati e istituzionali.

 

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Milleproroghe 2024: il decreto in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato nella G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023 il Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, c.d. “Milleproroghe 2024”.

Il provvedimento consente, sino al 31 dicembre 2024, l’utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Inoltre, sino al 30 giugno 2024, sono prorogate le convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili e le assunzioni in deroga a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e si prevede che le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021 per l’anno 2020 e per il triennio 2021-2023, possano essere espletate sino al 31 dicembre 2024.

È prorogata al 30 giugno 2026 la durata massima di 36 mesi dei contratti del personale assunto a tempo determinato addetto all’ufficio per il processo e la durata massima di 36 mesi dei contratti del personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR.

Viene rinviato dal 31.12.2023 al 31.12.2024 il termine per l’attuazione dell’obbligo associativo dei comuni per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. È prevista la possibilità di applicare fino al 31.12.2024 le procedure semplificate per l’accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale disciplinate dal decreto-legge 104/2020 per il triennio 2020-2022.

Viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali; si estende, inoltre, sino a settantadue mesi il termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma.

Infine, viene spostato al 2025 l’obbligo di accantonamento del Fondo anticipazioni di liquidità da parte degli enti in dissesto finanziario, previsto dall’art. 16, comma 6-ter del DL. n. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

 

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