Decreto PNRR, Il documento con le osservazioni e le proposte emendative dell’Anci

Anci ha pubblicato la memoria con le osservazioni e gli emendamenti redatti dall’Anci inviati in commissione Bilancio Camera in merito al decreto legge 19/2026 cosiddetto PNRR (Ddl di conversione del “DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in materia di politiche di coesione”.
Nella nota l’Anci evidenzia l’andamento complessivamente positivo degli investimenti del PNRR che vedono 
Comuni e Città metropolitane quali soggetti attuatori ribadendo al contempo una valutazione favorevole sul metodo e sulla governance del Piano. Restano tuttavia alcune criticità già segnalate dall’Anci per le quali vengono avanzate specifiche proposte emendative con l’obiettivo di sostenere gli enti locali nel completamento dei progetti e nel pieno raggiungimento dei target del PNRR nei tempi previsti.

Allegati:

Nota Anci

Decreto Sicurezza, la nota sintetica di Anci

Anci ha pubblicato una nota sintetica al Decreto – Legge 24 febbraio 2026, n. 23 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”, c.d. “decreto Sicurezza”, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dello scorso 5 febbraio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026.

Il decreto-legge si compone di 33 articoli suddivisi in 4 capi.  Tra le novità più importanti, si segnalano quelle contenute all’articolo 6 della norma in commento, ovvero:

  • la proroga e l’incremento di Fondi esistenti per l’anno 2026: sono stanziati 19 milioni di euro per il Fondo sulla videosorveglianza ed è incrementato di 29 milioni di euro il Fondo sicurezza urbana;
  • l’introduzione di deroghe ai vincoli ordinari di finanza pubblica e di spesa per il personale della Polizia Locale;
  • l’estensione dei provvedimenti di allontanamento e Daspo urbano.

L’art. 6, comma 1 proroga fino al 2026 i finanziamenti destinati ai Comuni per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, prevedendo uno stanziamento pari a 19 milioni di euro. L’intervento consiste nel rifinanziamento del Fondo nazionale per la videosorveglianza, istituito dall’art. 5, comma 2-ter, del D.L. 14/2017 (convertito con modificazioni nella L. 48/2017) e successivamente incrementato dall’art. 1, comma 676, della L. 197/2022 e dall’art. 3-ter del D.L. 123/2023, convertito nella L. 159/2023. Si ricorda che nel mese di novembre scorso un decreto del Ministro dell’Interno ha provveduto alla ripartizione delle risorse relative al 2024 tra 336 Comuni. L’assegnazione è stata effettuata sulla base di criteri quali il livello di delittuosità del territorio e la popolazione residente, a fronte di 1.666 proposte progettuali presentate complessivamente.

Il comma 3 dell’art. 6 estende le possibilità di utilizzo delle risorse del Fondo sicurezza urbana anche alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario svolto dal personale della Polizia Locale, in deroga ai limiti di spesa per il lavoro straordinario stabiliti dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi e al vincolo di finanza pubblica sul salario accessorio (di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017).

Il comma 4 estende le modalità di utilizzo delle entrate derivanti dall’imposta di soggiorno, prevista dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. 23/2011, consentendo ai Comuni di destinare tali risorse anche al finanziamento di interventi legati alla sicurezza urbana. Tra questi rientrano, in particolare, l’assunzione a tempo determinato di personale della Polizia locale e il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario. Tali spese possono essere sostenute anche in deroga ai limiti previsti per il salario accessorio e ai vincoli di finanza pubblica che impongono agli enti locali il contenimento della spesa complessiva per il personale entro specifici parametri di sostenibilità finanziaria, stabiliti dall’art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 296/2006. Le assunzioni a tempo determinato possono inoltre essere effettuate in deroga ai limiti ordinari previsti dalla normativa sul contenimento della spesa per il lavoro flessibile e ai vincoli applicabili agli enti in situazione di dissesto o in riequilibrio finanziario. La relativa spesa non viene considerata ai fini del calcolo della capacità assunzionale disciplinata dall’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, che ha introdotto un nuovo sistema basato sul rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti.

Si prevede, inoltre, che i Comuni possano utilizzare quota dei proventi del Codice della Strada per effettuare assunzioni a tempo determinato per esigenze stagionali in deroga alle limitazioni ordinariamente previste per le assunzioni a tempo determinato (art. 6, comma 6).

 

Decreto PNRR 2026 in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato in G.U. n. 41 del 19-2-2026 il decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”.

Il provvedimento reca disposizioni urgenti finalizzate al conseguimento degli obiettivi del PNRR, quale risultante dalle modifiche apportate dalla decisione del Consiglio UE del 25 novembre 2025, nel rispetto delle condizionalità ivi previste, disciplinando, altresì, il regime applicabile agli investimenti non più finanziati dal medesimo piano.

SI prevede che, al fine di rafforzare il monitoraggio e conseguimento dei traguardi e obiettivi, i soggetti attuatori degli interventi provvedano a rendere disponibile, entro il decimo giorno di ciascun mese, sul sistema Regis, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento e il relativo stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del mese precedente, con attestazione dell’effettiva capacità di conseguimento dell’obiettivo. Le amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR e i soggetti attuatori espletano gli adempimenti relativi alla gestione, monitoraggio, rendicontazione e controlli in ordine alle misure di rispettiva competenza, anche oltre il 31 dicembre 2026 e fino al completamento degli obblighi connessi all’attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi del sistema Regis.

Tra le diverse disposizioni evidenziamo, altresì, il comma 3 dell’art. 3 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la spesa sostenuta per il segretario comunale nei comuni fino a 3.000 abitanti non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall’articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296 del 2006 edall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le suddette deroghe operano nel rispetto della sostenibilità finanziaria di cui all’articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019.

Milleproroghe 2026: la nota di lettura di Anci

Anci ha pubblicato  una nota sintetica sul Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200, cd. “Milleproroghe”, esaminato e modificato nelle commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera. Il provvedimento è stato approvato con voto di fiducia dall’Aula il 23 febbraio 2026 e ora all’esame del Senato.

La nota sintetica ANCI riporta le disposizioni di maggiore rilevanza per gli enti locali e una tabella riepilogativa di tutte le proroghe di interesse, offrendo agli enti locali un quadro chiaro e immediato delle novità normative, utile per l’aggiornamento amministrativo e gestionale.

Tra le diverse disposizione di interesse per gli enti locali si evidenziano:

  • L’articolo 1, comma 19-quinquies, introdotto dalla Camera, differisce al 1° gennaio 2027 il termine di applicazione delle disposizioni che prevedono l’obbligo di assicurazione a carico dei soggetti incaricati della
    gestione di risorse pubbliche a copertura degli eventuali danni erariali.
  • Il comma 2-bis dell’articolo 2, introdotto all’esito dei lavori parlamentari, prevede la proroga dal 31 marzo 2026 al 30 settembre 2026 del termine previsto all’articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge
    30 dicembre 2018, n. 145, in materia di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cd medie opere). Più specificatamente la norma impone ai comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 di concludere i lavori entro il termine del 31 marzo 2026 ora prorogato al 30 settembre 2026.
  • Il comma 2-ter dell’articolo 2, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, prevede l’estensione di ulteriori sette anni (in luogo dei precedenti cinque) dei contributi straordinari erogati dallo Stato per le fusioni dei Comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014 (Art. 15, comma 3 bis D.lgs 267/2000).
  • L’articolo 2, comma 6-bis e 6-ter dispone che, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte, dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2026, per un periodo non superiore a 12 mesi, da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.
  • Il comma 12-ter dell’articolo 1 proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti collocati nella “zona rossa” relativa agli eventi sismici del 2016, di applicare ai sindaci e agli assessori, un’indennità di funzione più alta, corrispondente a quella prevista per i comuni con popolazione tra 10.001 e 30.000 abitanti, con oneri a carico dei bilanci comunali.
  • L’articolo 4, comma 12-sexies prevede che, limitatamente all’anno 2025, si considerano tempestive le delibere concernenti i regolamenti e l’approvazione delle tariffe della TARI, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 6 marzo 2026. Le delibere, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, devono
    essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 16 marzo 2026.

Anci, Sistema Integrato 0-6: Nota MIM Riepilogo Novità introdotte con Legge 182/2025

Anci informa che con nota MIM del 16 febbraio 2026 vengono riepilogate le modifiche apportate  con l’articolo 51, comma 7, della Legge n. 182/2025 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182!vig=2026-01-13) al Dlgs, n. 65/2017, le quali incidono anche sul Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di istruzione e di educazione zero se anni:

In particolare tra le principali novità si segnala:

  • specificazione delle caratteristiche che contraddistinguono un “servizio educativo per l’infanzia”, distinguendolo dai servizi di semplice accudimento (es. babysittingbabyparking, ecc.) e dai servizi puramente ludico-ricreativi (es. ludoteche) che non rientrano nel sistema integrato di educazione e di istruzione zerosei e, pertanto, esulano dalle previsioni del d.lgs. 65/2017 (comprese quelle relative al finanziamento di cui all’art. 12).
  • precisazione sui beneficiari  delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato per il supporto alle spese di gestione (art. 12, comma 2, lett. b) ossia i servizi educativi per l’infanzia “pubblici e privati accreditati” e le scuole dell’infanzia statali e paritarie; tale supporto finanziario, oltre che alla qualificazione dell’offerta, è finalizzato alla riduzione della “partecipazione economica delle famiglie” (riduzione delle rette di frequenza):
  • vengono disciplinati compiti e responsabilità dei diversi attori istituzionali relativamente al monitoraggio in merito all’impiego delle risorse del Fondo nazionale, delle risorse regionali e delle risorse stanziate dagli Enti locali per gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale.

Inoltre la legge 182/2025 prevede altresì che i prossimi Piani di azione nazionale pluriennale siano adottati, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, anziché con deliberazione del Consiglio dei ministri, e abbiano durata quinquennale.

Nota Anci alla Legge 7 gennaio 2026, n. 1 in materia di funzioni della Corte dei conti

Anci ha pubblicato una prima nota di lettura alla legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2026 ed è entrata in vigore il 22 gennaio 2026.

Il provvedimento introduce innovazioni di rilievo sia con riguardo al regime della responsabilità amministrativo-contabile, sia in relazione alla tipologia e alle modalità dei controlli esercitati dalla magistratura contabile, prevedendo inoltre una delega legislativa finalizzata alla revisione del relativo assetto organizzativo.

L’intervento normativo si inserisce nel solco delle misure adottate negli anni successivi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, volte a sostenere la ripresa dell’azione amministrativa e a contrastare i fenomeni comunemente definiti di “burocrazia difensiva” e “paura della firma”. In tale contesto, l’articolo 21 del decreto-legge n. 76 del 2020 aveva introdotto, in via temporanea, una limitazione della responsabilità amministrativo-contabile ai soli casi di dolo, escludendo la rilevanza della colpa grave, salvo le ipotesi di omissione o inerzia del soggetto agente. Questa disciplina emergenziale è stata oggetto di successive proroghe, da ultimo fino al 31 dicembre 2025.

Sulla disposizione si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 132 del 16 luglio 2024, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale in ragione del carattere provvisorio della normativa e dell’eccezionalità del contesto in cui era stata adottata. La stessa Corte ha tuttavia evidenziato l’esigenza di una riforma organica della responsabilità amministrativa capace di realizzare un equilibrio più adeguato tra la funzione deterrente dello strumento risarcitorio, posta a tutela del buon andamento dell’azione amministrativa, e la necessità di evitare che un’eccessiva esposizione al rischio di responsabilità produca effetti paralizzanti sull’operato dei funzionari pubblici.

In questo quadro si colloca la nuova legge, approvata definitivamente il 27 dicembre 2025, che interviene sul regime complessivo della responsabilità amministrativa e conferisce al Governo una delega per la revisione dell’organizzazione della Corte dei conti. Tra le innovazioni di maggiore rilievo si segnala l’ampliamento dell’esclusione della responsabilità per colpa grave con riferimento agli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità, esclusione che non risulta più circoscritta ai soli profili esaminati in sede di controllo, ma si estende anche agli atti presupposti richiamati o allegati che costituiscono il fondamento logico-giuridico dell’atto controllato.

Allo stato, tale novità non determina effetti diretti e immediati sugli enti locali, poiché gli atti da essi adottati non sono attualmente assoggettati al controllo preventivo di legittimità. L’individuazione degli atti degli enti locali di particolare rilevanza e complessità da sottoporre a tale forma di controllo è infatti demandata ai futuri decreti attuativi previsti dalla delega legislativa.

 

Piccoli Comuni, pubblicato il decreto di assegnazione delle risorse del Piano nazionale

È stato pubblicato il decreto del 24 dicembre 2025, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativo all’assegnazione delle risorse del Piano nazionale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni.
Il provvedimento, corredato dall’allegato 1, disciplina l’assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, di cui all’articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, agli enti promotori dei progetti ammessi a finanziamento, secondo l’ordine di graduatoria approvato con DPCM 2 agosto 2024 e nei limiti delle risorse disponibili.

Le risorse, riferite al periodo 2025-2028, sono state assegnate sulla base della graduatoria e risultano registrate alla Corte dei conti in data 28 gennaio 2026, al n. 456. Il decreto è pubblicato nella sezione “I Decreti” ed è in corso di pubblicazione il relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Aggiornamento dei valori soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti dall’1 gennaio 2026

Con la deliberazione del 20 gennaio 2026, n. 2/2026/R/COM, l’ARERA ha aggiornato il valore della soglia dell’ISEE per l’accesso delle famiglie economicamente svantaggiate al bonus sociale elettrico di cui all’articolo 2, comma 4,
del D.M. 28 dicembre 2007, al bonus sociale gas di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 185/08, e al bonus sociale idrico di cui al d.P.C.M. 13 ottobre 2016 e al bonus sociale rifiuti di cui al d.P.C.M. 21 gennaio 2025 ponendo tale valore pari a 9.796 euro (precedentemente  euro 9.530).

Per i nuclei familiari con almeno quattro figli il valore soglia resta invariato a 20.000 euro.

L’adeguamento, previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016, si basa sull’andamento medio degli ultimi tre anni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel triennio di riferimento.

Il sistema dei bonus sociali, introdotto dal decreto interministeriale del 28 dicembre 2007, è stato via via ampliato nel tempo. Gli sconti sono applicati automaticamente in bolletta e variano a seconda del servizio:

  • energia elettrica: riduzione pari al 30% della spesa dell’utente medio, calcolata al lordo delle imposte;
  • gas naturale: riduzione pari al 15% della spesa al netto delle imposte;
  • servizio idrico (acquedotto, fognatura e depurazione): garantisce uno sconto pari a 50 litri/abitante/giorno;
  • rifiuti: sconto del 25% sulla TARI/tariffa corrispettiva dovuta.

Le famiglie interessate possono beneficiare delle agevolazioni in modo automatico e cumulativo semplicemente presentando all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE.

 

Termini per la pubblicazione del PIAO e dei Piani triennali

Con il Comunicato del Presidente del 14 gennaio scorso, l’ANAC ricorda alle pubbliche amministrazioni tenute all’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e semplificazione degli strumenti di programmazione, nell’ambito dello stesso PIAO, va predisposta anche la pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Rimane fermo che il termine per l’adozione del PIAO 2026-2028 è il prossimo 31 gennaio, in conformità a quanto previsto dal legislatore.

Per i soli enti locali, il termine ultimo per l’adozione del PIAO è fissato al 30 marzo 2026, a seguito del differimento al 28 febbraio 2026 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 disposto dal decreto del Ministro dell’interno del 24 dicembre 2025 (G.U. n. 302 del 31-12-2025).

Per le amministrazioni e gli enti tenuti all’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza – PTPCT, all’adozione di un documento che tiene luogo dello stesso o all’integrazione del modello 231, il termine resta fissato al 31 gennaio 2026, secondo quanto disposto dalla legge n. 190/2012 (articolo 1, comma 8).

Si conferma per tutte le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti la possibilità, dopo la prima adozione, di confermare nel triennio, con apposito atto motivato dell’organo di indirizzo, lo strumento programmatorio adottato nell’anno precedente. Tutto ciò, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di adottare un nuovo strumento di programmazione ogni tre anni come previsto dalla normativa.

Accordo Anci Conai 2020-2024 prorogato fino al 30 aprile 2026

Anci informa che l’Accordo Quadro ANCI-CONAI 2020-2024 è stato ufficialmente prorogato fino al 30 aprile 2026 con l’applicazione delle medesime condizioni previste negli allegati tecnici, inclusi i parametri per l’assegnazione delle fasce qualitative e i corrispettivi spettanti ai Comuni o ai loro delegati per il conferimento dei rifiuti da imballaggio al sistema Conai- consorzi di filiera. Proroga per garantire certezza e continuità al sistema di gestione dei rifiuti da imballaggio da raccolta differenziata.