Accrual: Le istruzioni del MEF alle amministrazioni pubbliche assoggettate alla fase pilota 2025

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze approvato il 23 dicembre 2024 (emanato ai sensi dell’articolo 10, comma 11 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024) sono fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile in relazione:

● all’utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti multidimensionale e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti;

● alle modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base;

● alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio alla RGS.

Al fine di elaborare gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale per l’esercizio 2025, di cui all’articolo 10, comma 6 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, gli enti dovranno riclassificare i propri dati contabili secondo le voci del piano dei conti unico per le pubbliche amministrazioni, definendo opportuni raccordi fra i propri piani dei conti e il piano dei conti unico. I modelli di raccordo, di cui al comma precedente, saranno adottati con determina del Ragioniere Generale dello Stato, previa approvazione del Comitato direttivo della Struttura di governance, di cui all’articolo 9, comma 14 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e pubblicati, entro il 31 marzo 2025.

Il ciclo di formazione di base, di cui all’articolo 10, comma 10 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113 sarà erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale della formazione accrual, accessibile dalla sezione del sito Internet della RGS. Le amministrazioni entro 45 giorni dalla data del presente decreto, si registrano sul portale della formazione accrual, con le modalità ivi indicate, designando il gestore della formazione, che ha il compito di curare l’iscrizione, sul medesimo portale, del referente responsabile della formazione e del personale indicati dall’amministrazione per espletamento del primo ciclo di formazione. Il referente responsabile della formazione dovrà monitorare il completamento del percorso formativo del personale iscritto al portale, avendo riguardo agli adempimenti della fase pilota di cui alla milestone M1C1-118 e delle tempistiche e degli adempimenti richiesti per la rendicontazione del target M1C1-117.

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio, si prevede che gli enti locali trasmettano alla RGS gli schemi di bilancio dell’esercizio 2025 attraverso protocolli di interoperabilità analoghi a quelli in uso per la trasmissione di dati contabili e di bilancio delle amministrazioni pubbliche alla Banca Dati Unitaria, di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo la procedura XBRL, secondo le tassonomie e le istruzioni tecniche relative al funzionamento dei protocolli di interoperabilità, disponibili su apposito allegato tecnico, approvato dal Comitato direttivo della struttura di governance e pubblicato sul sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla riforma 1.15 entro il 31 marzo del 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

Disponibili i dati del Fondo di solidarietà comunale. Gli incrementi disposti dalla legge di bilancio 2025

Sono disponibili sul portale della Finanza locale i dati del Fondo di solidarietà comuna 2025. A decorrere dal 2025 le componenti del Fondo di solidarietà legate allo sviluppo dei servizi sociali, al potenziamento degli asili nido e al trasporto degli studenti con disabilità sono state trasferite nell’ambito del nuovo Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi (FELS). Di conseguenza, dal 2025 il FELS affiancherà il FSC con lo specifico obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali e di favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona.

L’articolazione in due fondi mantiene la parità di risorse complessivamente assegnate al comparto, salvo che per la riduzione di 75,99 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 secondo l’articolo 19 del decreto legge n. 124 del 2023 come modificato dall’articolo 9-terdecies del decreto legge 76 del 2024,al fine di favorire le assunzioni nei comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali.

Nel 2025 l’attribuzione delle risorse del FSC segue gli stessi criteri utilizzati per il fondo attribuito per l’anno 2024, ad eccezione della percentuale di risorse distribuite in base a meccanismi perequativi: la prima quota corrispondente al 25% della dotazione, è ripartita secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche; la seconda quota corrispondente al 75% della dotazione, è ripartita secondo il criterio perequativo in base alla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale, di cui però si considera l’80% in base al livello raggiunto dal target perequativo e il 20% in base al criterio di compensazione delle risorse storiche.

La legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024), commi 753-754, incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà, rideterminando gli importi dello stesso. Per effetto della rideterminazione, tenuto conto anche di precedenti rideterminazioni legislative della dotazione del Fondo, ne risultano i seguenti incrementi:
• 112 milioni per il 2026;
• 168 milioni per il 2027;
• 224 milioni per il 2028;
• 280 milioni per il 2029;
• circa 306 milioni (305.985.748 euro) a decorrere dall’anno 2030.

A seguito dei predetti incrementi, il Fondo viene pertanto rideterminato dall’articolo in esame in 6.872,6 milioni per l’anno 2026, in 6.928,6 milioni per l’anno 2027, in 6.984,6 milioni per l’anno 2028, in 8.260,6 milioni per l’anno 2029, in 8.214,6 milioni per l’anno 2030, e in 8.978,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.

Al fine di sostenere l’avanzamento del percorso perequativo sono assegnate risorse aggiuntive alla quota del Fondo destinata a specifiche esigenze di correzione. Le risorse del Fondo complessivamente destinate a tale finalità vengono pertanto stabilite – rispetto ai 560 milioni previsti a legislazione vigente a decorrere dal 2024 – nel riparto nei seguenti importi:
-560 milioni di euro per ciascuna annualità 2024 e 2025;
– 672 milioni di euro nel 2026;
– 728 milioni di euro nel 2027;
– 784 milioni di euro nel 2028;
– 840 milioni di euro nel 2029;
– 870 milioni di euro a decorrere dal 2030.

Inoltre, si istituisce un fondo di 56 milioni di euro per l’anno 2025 nello stato di previsione del Ministero dell’interno per specifiche esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Decreto di proroga del bilancio di previsione 2025-2027

Con decreto del 24 dicembre 2024, il Ministero dell’Interno ha disposto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

Si ricorda che il paragrafo 9.3.6 dell’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prevede che “Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Intesa in Conferenza Stato-Città sul riparto del fondo speciale asili nido e trasporto alunni con disabilità

La Conferenza Stato Città, nella seduta del 18 dicembre 2024, ha sancito l’intesa sui decreti e relativi elenchi dei comuni beneficiari del riparto 2025 del contributo ai Comuni pari a 300 milioni per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia (vedi il decreto) e del contributo di 100 milioni per l’incremento del trasporto degli studenti con disabilità (vedi il decreto), nonché degli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, stabilite previa proposta della Commissione fabbisogni standard.

A partire dal 2025, le risorse saranno stanziate come quote del nuovo Fondo Speciale per l’Equità del Livello dei Servizi (FELS), previsto dall’articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 a seguito della sentenza della Corte Costituzione 14 aprile 2023, n. 71.

Allegati:
Riparto Nido 2025
Nota metodologica Nido 2025
Riparto Trasporto alunni con disabilità 2025
Nota metodologica Trasporto alunni con disabilità 2025

 

La redazione PERK SOLUTION

Isole minori: un bando per potenziare infrastrutture e sicurezza

È stato pubblicato un nuovo Avviso dedicato ai territori delle isole minori marine, finalizzato alla selezione di proposte di interventi di prevenzione del rischio sismico concernenti le infrastrutture e rivolto a Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità isolane e di arcipelago. Il nuovo Avviso mira a incentivare gli interventi per le infrastrutture ubicate nelle isole minori marine, al fine di accrescerne la sicurezza e la funzionalità nell’eventualità del verificarsi di eventi sismici.

Il territorio delle “Isole minori marine”, per le sue caratteristiche presenta obiettive difficoltà di accessibilità fisica al verificarsi di eventi calamitosi. La stessa Costituzione all’articolo 119 riconosce le peculiarità delle Isole e la promozione di misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità. Per questi motivi, le “Isole minori marine” sono individuate come beneficiarie di specifici finanziamenti volti a migliorare l’accessibilità e la resilienza degli approdi e delle elisuperfici; infrastrutture che assumono una valenza strategica durante gli eventi sismici, in quanto funzionali ad assicurare l’arrivo tempestivo di soccorsi, il necessario approvvigionamento della popolazione e l’evacuazione della stessa, a tutela della popolazione intera.

L’iniziativa è coerente con le finalità del precedente Avviso del 22 gennaio 2024, nell’ambito del quale è emerso un ampio fabbisogno di intervento per le infrastrutture delle isole minori marine. Le proposte di intervento da selezionare riguardano approdi ed elisuperfici, infrastrutture strategiche per garantire l’efficace gestione delle emergenze e la sicurezza della popolazione in caso di eventi sismici. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 30 milioni di euro. Per ciascuna delle isole indicate nell’Avviso possono essere presentati più progetti e l’importo massimo del finanziamento concedibile per ciascuna di esse è pari a 5 milioni di euro.

La domanda di partecipazione deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo casaitalia@pec.governo.it entro il 7 febbraio 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Linee guida riguardanti gli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con Deliberazione 11 dicembre 2024, n. 135/2024/INPR, ha approvato l’allegato referto riguardante “Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1, comma 173 della L. n. 266/2005”, destinate alle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna, affinché tengano conto di quanto rilevato ai fini dei loro adempimenti in materia.

Le linee guida forniscono una sintetica ed aggiornata analisi della disciplina, utile ad indirizzare le amministrazioni nell’esercizio delle proprie attività gestionali nonché a superare criticità riscontrati negli adempimenti posti in essere dagli enti pubblici in ossequio all’art. 1, c. 173, L. n. 26/2005, tenuto conto anche delle modifiche normative intervenute, in particolare con riferimento al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, adottato con D. Lgs. n. 23 del 2023.

La disciplina generale dell’affidamento di incarichi esterni
L’art. 7, c. 6, del D. Lgs. n. 165/2001, come invero i commi 5-bis, 6-bis, 6-ter e 6quater, costituisce la norma cardine nella materia in quanto fissa con chiarezza gli essenziali elementi oggettivi e soggettivi degli incarichi conferiti dalla Pubblica Amministrazione, nonché le condizioni legittimanti il conferimento e le sanzioni per le relative violazioni. In sintesi, per principio generale dell’ordinamento, le Pubbliche Amministrazioni devono far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, secondo il principio dell’”autosufficienza organizzativa”, il quale trova fondamento nel canone costituzionale di buona amministrazione (art. 97 Cost.) ed è, a sua volta, corollario dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 1, L. n. 241/1990.

I presupposti per l’affidamento degli incarichi
Gli incarichi devono:

  • indicare l’oggetto della prestazione, che deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente. L’oggetto deve riferirsi ad un’attività specifica e non potrà essere di carattere generale e astratto; sono stati, infatti, ritenuti illegittimi gli incarichi cd. di “consulenza globale”, ovvero, a carattere indeterminato. Sono stati considerati, inoltre, illegittimi e suscettibili di determinare la responsabilità erariale a carico di chi li abbia disposti, gli incarichi il cui oggetto è generico e indeterminato, ovvero, privi di un sufficiente nesso funzionale che li colleghi alle finalità attribuite all’ente;
  • essere accompagnati da una verifica circa l’impossibilità oggettiva di poter utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno. L’incarico, infatti, deve rispondere ad esigenze di natura eccezionale e straordinaria, oggettivamente non sopperibili dalle professionalità interne, non già ad esigenze ordinarie e permanenti, seppur rese urgenti da mancata, errata o tardiva valutazione e/o programmazione dei fabbisogni di personale. L’amministrazione è tenuta a dimostrare con una congrua ed esaustiva motivazione, anche con richiami di atti e determinazioni approvate dall’ente, l’effettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente
  • avere una durata temporanea e devono rispondere a esigenze di alta qualificazione; La giurisprudenza ha precisato che la locuzione “particolare e comprovata specializzazione anche universitaria” deve essere interpretata nel senso di verifica del possesso di conoscenze specialistiche equiparabili a quelle che si acquisirebbero tramite un percorso formativo universitario. La specializzazione richiesta deve essere comprovata, e dunque deve 19 essere oggetto di accertamento in concreto tramite l’esame di documentati curricula. La temporaneità dell’incarico – prevista espressamente per legge – consegue necessariamente all’esigenza di carattere straordinario. Ragionando a contrario, si giungerebbe alla conclusione che l’esigenza non è di carattere straordinario e transitorio ma di carattere stabile; quest’ultimo caso dovrebbe, dunque, essere oggetto di programmazione ordinaria e di relativa assunzione di personale. L’incarico non potrà ritenersi prorogabile se non nei limiti del completamento di un’attività avviata, in quanto la sua durata è predeterminata in relazione allo specifico aspetto o fase dell’attività da eseguire. È vietato il rinnovo, in quanto l’incarico dovrebbe fare riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di apposita procedura comparativa
  • avere una determinazione preventiva di durata, oggetto e compenso della collaborazione;
  • essere sottoposti a procedura comparativa per la scelta del collaboratore. Non è considerato legittimo procedere all’affidamento diretto in caso di esiguità del compenso da erogare, in quanto la disciplina degli incarichi di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 non è assimilabile alle procedure previste dal codice degli appalti.

Distinzione con il contratto di lavoro subordinato 
Il comma 6 dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, disposizione che viene affiancata dal precedente comma 5-bis (a sua volta introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017) che pone il divieto alle p.a. di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

I contratti di appalti di servizi e gli incarichi esterni
Si ritiene fondamentale individuare la distinzione tra appalto di servizi di tipo intellettuale (ad esempio servizi di architettura e di ingegneria) e incarico professionale di consulenza, studio o ricerca. Il primo è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 36/2023, mentre il secondo afferisce all’art. 7 c. 6 e seguenti del D. Lgs. n.165/2001. La norma di cui all’art. 7, c. 6, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che il contratto che segue alla determinazione dirigenziale di incarico abbia la forma di un contratto di lavoro autonomo (o di opera intellettuale), in cui rilevano, per l’appunto, l’autonomia del prestatore d’opera e l’intuitu personae, con conseguente infungibilità della prestazione.  Gli incarichi di consulenza, studio o ricerca forniscono all’Ente un cosiddetto contributo conoscitivo qualificato che orienta con autorevolezza l’azione, senza tuttavia vincolarla in quanto l’amministrazione pubblica può sempre discostarsi dalle indicazioni ricevute. La prestazione oggetto di un contratto di appalto, invece, coincide con un servizio che l’amministrazione recepisce senza discostarsene.

Tipologia degli atti di spesa da trasmettere alla sezione regionale di controllo
Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione. L’obbligo di invio riguarda regioni, enti locali (inclusi i comuni sotto i 5.000 abitanti, non essendo più confermata dal c. 173 l’esenzione prevista dall’art. 1, c. 42 della L. n. 311/2014, da ritenersi implicitamente abrogato), unioni di comuni e, più in generale, tutte le pp. aa. nell’ampia accezione.
L’invio è limitato agli atti che eccedono una spesa di 5.000,00 euro. Si conferma che, con riguardo all’obbligo di invio, la soglia dei 5.000,00 euro va calcolata con riferimento all’ammontare definitivo di spesa dei singoli provvedimenti e atti (inclusi Iva e altri oneri riflessi).
L’atto di affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenze deve essere corredato della valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale (art. 1, c. 42, L. n. 311/2004);
Occorre inviare alla Sezione anche gli incarichi conferiti ai sensi del Codice dei contratti a professionisti esterni (es. servizi di ingegneria e architettura) per consentire la verifica in concreto della natura dell’incarico, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dall’Amministrazione per il conferimento dello stesso.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Consiglio dei ministri approva il Milleproroghe 2025

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 9 dicembre 2024, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. Milleproroghe).

Il testo interviene con proroghe e modifiche normative volte a garantire la continuità dell’azione amministrativa e a introdurre misure organizzative essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni.

Il decreto stabilisce una razionalizzazione e un efficientamento del sistema delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Mentre fino a oggi il problema dei tempi necessari per bandire i concorsi e concludere le procedure di assunzione, rispetto al momento in cui le facoltà assunzionali venivano concesse alla p.a., era gestito tramite proroghe annuali, che sono venute a protrarsi fino a 11 anni, con il provvedimento si introduce una norma a regime nel testo unico del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Viene al riguardo stabilito un termine massimo di tre anni entro il quale le procedure assunzionali devono essere concluse dalla p.a., senza possibilità di proroga, a pena di perdita della facoltà assunzionale assegnata e dei relativi stanziamenti. La nuova norma si applicherà a decorrere dal 2025 ed è previsto un ultimo anno di proroga per finalizzare le procedure assunzionali a oggi non concluse.

Si proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni e in favore per i lavoratori dipendenti della p.a. Analoga proroga è prevista per i contributi della gestione separata in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si proroga di un anno il termine entro il quale le p.a. possono regolarizzare le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici per i periodi retributivi sino al 31 dicembre 2020, per evitare che ricada in capo ai datori di lavoro pubblici e all’INPS l’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio non assistiti dal versamento contributivo.

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le sanzioni civili in caso di mancato o tardivo pagamento contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle p.a. in favore dei lavoratori pubblici (dipendenti e collaboratori).

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per il completamento della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e, conseguentemente, la durata dell’incarico del Commissario straordinario.

Si prorogano al 30 aprile 2025 le disposizioni in materia di responsabilità erariale che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno è “dolosamente voluta” dal soggetto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Spese progettazione, fino al 15 gennaio aperta la piattaforma per le istanze di finanziamento

Anci comunica che è attiva dal 2 dicembre la piattaforma online per la trasmissione delle istanze di ammissione a finanziamento per l’annualità 2025, a copertura della spesa di progettazione, previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e successive modifiche e integrazioni.

Il contributo è assegnato agli enti locali al fine di favorire gli investimenti, per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

La richiesta di contributo deve essere trasmessa solo ed esclusivamente con modalità telematica, tramite la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) entro le ore 23:59 del 15 gennaio 2025, a pena di decadenza. Tutte le indicazioni operative per la trasmissione dell’istanza sono consultabili al comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione TBEL. Contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva

Con comunicato del 6 dicembre 2024, la Direzione centrale della Finanza Locale ricorda che a decorrere dall’1° agosto 2024 ed entro le ore 24:00 del 2 dicembre 2024 è stato reso disponibile il modello informatizzato di certificato del rendiconto (unico e complessivo per tutti i contributi erogati a ciascun ente), esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della Direzione Centrale, per consentire ad ogni ente, beneficiario di uno o più dei contributi per la progettazione definitiva ed esecutiva (articolo 41-bis del decreto-legge n.50 del 2017 e articolo 1, commi da 51 a 58, della legge n.160 del 2019), per una o più annualità, è tenuto alla predisposizione del relativo rendiconto, distinto per singolo contributo e per singola progettazione (C.U.P.).

Ciascun ente locale è stato chiamato all’adempimento con apposita Pec del 10 luglio 2024 e successivamente richiamato con apposita PEC del 7 novembre 2024. Ad oggi la procedura è chiusa. Pertanto non è possibile riaprire i termini per la presentazione del certificato di rendicontazione.

Nel sottolineare nuovamente che l’inadempimento al rendiconto comporta l’obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato, la Direzione  prima di procedere ai relativi recuperi, consentirà di certificare le situazioni che non hanno raggiunto la corretta acquisizione finale in occasione del prossimo certificato di rendiconto anno 2025, che sarà comunicato in modo analogo e l’adempimento potrà essere fatto con modalità analoghe a quelle dell’anno corrente.

Eventuali certificazioni trasmesse con modalità difformi da quella su indicata (a mezzo PEC, per posta ordinaria, ecc.) non assolvono all’adempimento certificativo e non saranno ritenute valide ai fini della rendicontazione del contributo statale.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Rimborso degli oneri sostenuti relativi alle commissioni straordinarie degli enti sciolti per infiltrazioni mafiose

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 4 dicembre 2024, ricorda che la legge 27 dicembre 2006, n.296, ha previsto all’articolo 1, comma 704, che, a decorrere dall’anno 2007, gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all’articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta.

Al riguardo,  comunica che con decreto dirigenziale del 3 dicembre 2024 è stato disposto a favore degli enti che hanno trasmesso l’apposita certificazione entro tale data il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della commissione straordinaria. Per quanto attiene le certificazioni che perverranno successivamente, si procederà al rimborso nel corso dei mesi aprile/maggio 2025. Il rimborso in esame ha riguardato saldi anno 2024 e precedenti e/o l’acconto per l’anno 2024.

Entro il prossimo 15 aprile 2025 tutti gli enti la cui gestione commissariale sarà ancora in corso, dovranno produrre una certificazione a preventivo (allegato mod. A) nella quale siano riepilogate le spese da sostenersi nell’intero anno 2025, al fine di provvedere all’erogazione di un primo acconto per l’annualità 2025. Parimenti sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute tramite invio della predetta certificazione a consuntivo (allegato mod. B – opportunamente integrata da copia del verbale di proclamazione del sindaco neoeletto) gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso dell’anno 2024 nonché gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso degli anni precedenti e che risultano, ad oggi, ancora inadempienti.

La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporta l’obbligo di restituzione delle somme già erogate a titolo di acconto.

La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it.

Eventuali adeguamenti dei compensi ai componenti delle Commissioni straordinarie devono essere tassativamente accompagnati da copia del decreto prefettizio di rideterminazione dei compensi stessi. Al fine della certificazione degli oneri sostenuti per la commissione straordinaria, la Direzione riporta il parere ultimo espresso dalla Direzione Centrale per le Autonomie di questo Ministero, in occasione di apposito quesito formulato da un altro ente locale, in riferimento alla durata della commissione straordinaria:

”… che il sindaco neo eletto assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione e conseguentemente si ritiene inammissibile la permanenza in capo alla commissione straordinaria dei poteri deliberativi sugli atti dì competenza della giunta. Si osserva, altresì, che l’avvenuto svolgimento delle consultazioni elettorali deve intendersi evento preclusivo dell’attività deliberativa della commissione riferita alla competenza consiliare, anche nel caso in cui la non ancora intervenuta proclamazione della elezione del consiglio comunale determina una condizione di temporanea carenza dell’organo assembleare. Solamente nel caso assolutamente eccezionale di atti per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omessa adozione nei termini conseguano rilevanti danni per l’ente locale, è ipotizzabile un intervento dei commissari volto a garantirne transitoriamente la persistente funzionalità nel periodo di transizione verso la nuova amministrazione …”.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 704, della legge n.296 del 2006, gli importi rimborsati devono essere destinati dagli enti locali a spese di investimento. Allegati al presente comunicato i modelli che devono essere scaricati e successivamente ritrasmessi, debitamente compilati, di seguito riportati:

 

Allegati