Il Senato approva definitivamente il DDL di conversione in legge del DL 34/2020 (decreto Rilancio)

Con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessun’astensione, il Senato, nella seduta odierna, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva il DDL n. 1874, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 34, in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, politiche sociali connesse all’emergenza da COVID-19, nel testo già licenziato dalla Camera.
Nella seduta di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull’approvazione dell’articolo unico di conversione del testo di 265 articoli trasmesso dalla Camera. Giunto in Aula senza relazione, il provvedimento reca interventi per il sistema sanitario, la protezione civile, la pubblica sicurezza e le forze armate; fornisce liquidità e strumenti di protezione sociale alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie; garantisce e incentiva l’adozione di misure necessarie a tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro, pubblici e privati; sostiene le attività produttive e la domanda interna (relazione tecnica con la bollinatura della Ragioneria generale dello stato).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Raggiunta l’intesa sul riparto dei 3 miliardi del fondo funzioni fondamentali

È stata raggiunta l’intesa, ratificata in conferenza Stato città, sul criterio di riparto dei tre miliardi e mezzo del dl rilancio destinati a compensare le minori entrate di Comuni, Province e Città metropolitane per effetto dell’emergenza sanitaria. Per l’Anci sono intervenuti il vicepresidente vicario e sindaco di Valdengo, Roberto Pella, e il sindaco di Firenze, Dario Nardella, coordinatore dei sindaci metropolitani.
“Abbiamo raggiunto un risultato importante ottenendo il saldo delle risorse assegnate in tempi rapidi, com’era necessario per far fronte alle grandi difficoltà finanziarie dei Comuni, gravemente colpiti dallo stop alle attività necessario per contenere la pandemia – dice il sindaco Nardella -. Bisogna continuare a lavorare in questo modo anche per le altre risorse indispensabili per il quale il governo si è impegnato: circa cinque miliardi complessivi, sulla base della stima fatta dai tecnici. E fuori da questo primo riparto resta, come corretto, la tassa di soggiorno”.
“Sono molto soddisfatto per l’impegno mantenuto e la metodologia su cui siamo riusciti a convergere – aggiunge il vicepresidente Pella -: il saldo pari a 2,1 miliardi arriverà ai Comuni nei tempi previsti, tutelando anche i centri più piccoli, e per questo ringrazio il presidente Antonio Decaro e la viceministra Laura Castelli e il Sottosegretario Variati Quando le Istituzioni si confrontano e lavorano insieme, gli obiettivi si raggiungono velocemente. È stato così, in questo caso, per ministero dell’Interno, Ragioneria di Stato, ministero dell’Economia, Anci e Upi. Tutti impegnati in un lavoro di monitoraggio efficace, a vantaggio di tutti i cittadini e che sarà replicabile in futuro”.

Gli enti in ritardo con l’approvazione del bilancio di previsione saltano l’assestamento generale

Con la FAQ 41 la Commissione Arconet fornisce chiarimenti in merito alla funzione della variazione di assestamento generale di bilancio, di cui all’art. 175, comma 8 del TUEL, da approvarsi entro il 31 luglio 2020, a seguito del rinvio della verifica degli equilibri al 30 settembre 2020.
Di norma l’assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell’assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all’adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l’utilizzo dell’avanzo o l’applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l’adempimento dell’assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

In conferenza Stato – città il decreto di riparto del fondo funzioni fondamentali

È stata convocata per oggi, 15 luglio 2020, alle ore 19,00, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l’esame del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante criteri e modalità di riparto del Fondo per l’espletamento delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane per l’anno 2020.   Intesa ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Adeguamenti spazi e aule: predisposte le note di autorizzazione per gli interventi

Con nota prot. n. 20883 del 13 luglio 2020, il Ministero dell’Istruzione comunica che sono state predisposte le note di autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui  all’Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Ciascun ente potrà scaricare, direttamente nell’area riservata del portale, la nota di autorizzazione al progetto, contenente indicazioni specifiche sull’attuazione e gestione dell’iniziativa. Per accedere occorrerà collegarsi al portale ministeriale (https://www.miur.gov.it/web/guest/accesso), selezionare Accesso e poi Area riservata, inserendo le credenziali già utilizzate nella fase di accreditamento e presentazione della candidatura. Dopo l’accesso sarà necessario cliccare su “lettera autorizzazione”.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Obblighi legali di rinegoziazione e/o ristrutturazione del pregresso indebitamento

La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 96/2020, fornisce il proprio parere in merito ai limiti costituzionali e legali alla rinegoziazione (ovvero la ristrutturazione) di debiti finanziari originariamente contratti per spese non qualificabili come di investimento, e tuttavia stipulati sulla base di apposite leggi, regionali e statali, che tali operazioni hanno legittimato disciplinandole con apposite norme. Il quesito della Regione Campania viene posto in relazione agli obblighi/facoltà legali di rinegoziazione introdotti da varie leggi:
– l’art. 1, commi 71-77, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
– l’art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);
– l’art. 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.
Le suddette norme passate consentono di attivare una procedura di rinegoziazione/ristrutturazione del pregresso indebitamento, in ragione di condizioni di mercato più favorevoli rispetto al momento della stipula. La Regione osserva che tali norme pongono, in capo alla stessa, un vero e proprio obbligo di attivarsi per la rinegoziazione, in presenza di una concreta possibilità di riduzione della passività finanziaria complessiva, al lordo degli oneri comunque denominati. All’uopo chiede alla Sezione di precisare se e quando l’operazione di rinegoziazione/ristrutturazione costituisca “indebitamento” e quando realizzi spesa diversa da “investimento”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, commi 17, 18 e 19 della L. n. 350/2003 e dell’art. 119, comma 6 Cost. Allo stesso tempo chiede di sapere se e quando la “rinegoziazione/ristrutturazione” sia impedita, nel caso che la spesa originariamente finanziata non sia di investimento, eppure autorizzata da apposita norma di legge ordinaria. Partendo dall’assunto che la “rinegoziazione” si inquadra nel più generale fenomeno della “revisione” dei contratti,
Nel merito, la Sezione statuisce che:

  • la rinegoziazione/revisione, in presenza di norme di legge che in tal senso facoltizzano le pubbliche amministrazioni debitrici, è un obbligo per gli istituti finanziatori, tanto più se si tratta di pubbliche amministrazioni, in quanto a ciò esse sono tenute in virtù del generale principio di leale cooperazione;
  • le operazioni di revisione/rinegoziazione non sempre costituiscono indebitamento, ma lo sono solo in caso di espansione del valore finanziario complessivo della restituzione;
  • in ogni caso, non può costituire ostacolo alla rinegoziazione/revisione l’eventuale originario contrasto dell’operazione di indebitamento con l’art. 119 comma 6 Cost., quando essa è stata conclusa sotto l’impulso e l’egida di una legge ordinaria che espressamente la consentiva per una finalità diversa.

In tale caso e sotto tale profilo, ferma restando la necessità di verificare la validità del negozio in relazione agli altri limiti, la doglianza di illegittimità non può essere diretta al negozio, ma alla legge che si interpone tra negozio e Costituzione, rendendo valido e legittimo l’indebitamento (e la correlata operazione tramite cui è stato) contratto sotto il profilo della finalità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bando sport e periferie 2020

L’Ufficio per lo sport ha pubblicato il Bando “Sport e Periferie 2020”, per la selezione di interventi da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie per l’anno 2020.
Il “Bando Sport e periferie” ha per oggetto l’individuazione di interventi da finanziare per le seguenti finalità:

a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;

b) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;

c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.
tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.

Le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal Fondo sport e periferie di cui al presente “Bando Sport e Periferie” ammontano complessivamente ad € 140.000.000,00, di cui € 100.000.000,00 a valere sulle risorse disponibili per l’anno 2020 sul capitolo 937 “Fondo sport e periferie” del CDR 17 “sport” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed € 40.000.000,00 a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione FSC 2014-2020). Gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo “FSC 2014-2020” dovranno tenere conto dei vincoli di destinazione previsti dalla disciplina relativa alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento degli interventi con finalità previste dal presente bando le Regioni, le Province/Città Metropolitane, i Comuni e i seguenti soggetti non aventi fini di lucro: federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti religiosi civilmente riconosciuti.
Per quanto concerne le Federazioni, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva si specifica che la richiesta deve essere avanzata esclusivamente dagli organismi sportivi nazionali e non dalle rispettive articolazioni e/o rappresentanze territoriali.
Ogni soggetto richiedente può presentare richiesta di contributo per un solo progetto, a pena di esclusione dalla procedura e per ciascun impianto sportivo è ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo.
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica raggiungibile all’indirizzo https://bando2020.sporteperiferie.it/, provvedendo, previa registrazione, a compilare tutti i campi previsti, a partire dalle ore 10.00 del giorno 20 luglio 2020 fino alle ore 10.00 del 30 settembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Centri estivi, le modalità di spesa delle risorse assegnate ai Comuni

Il Dipartimento per le politiche della famiglia, con messaggio n. 1 dell’8 luglio 2020 fornisce indicazioni in merito alle modalità di spesa delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi dell’art. 105 del D.L. n. 34/2020 (interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine fino a 16 anni di età, per i mesi da giugno a settembre 2020). Il Dipartimento ricorda che l’intento del legislatore, con la previsione “interventi, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri…”, è quello di consentire il supporto e l’ampliamento dell’offerta dei servizi, mediante l’avvio o la prosecuzione di iniziative realizzate dal Comune beneficiario del finanziamento direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati. Pertanto, le famiglie devono essere intese come beneficiari “indiretti” dell’intervento legislativo.

Tramite le risorse ricevute, i Comuni beneficiari del finanziamento statale potranno, a titolo meramente esemplificativo:

  1. acquistare beni e servizi, direttamente o tramite una procedura di appalto prevista dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, con funzione strumentale rispetto agli interventi da realizzare per il potenziamento dei centri estivi (es. strutture mobili per ospitare le attività all’aria aperta per i bambini, servizi di sanificazione degli spazi, utilizzazione di personale aggiuntivo, acquisizione di strumenti, mezzi, servizi per la ristorazione);
  2. prevedere atti, quali protocolli, intese, convenzioni o contratti, secondo la normativa vigente, con altri enti pubblici e privati (ad esempio altri Comuni, ed enti più dettagliatamente indicati dal decreto di riparto, quali servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritari, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica), finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il profilo economico o l’affidamento in gestione, per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge;
  3. realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e spazi dedicati a ospitare i bambini per le attività estive.

Si ricorda che l’utilizzo delle risorse assegnate sarà monitorato dal Dipartimento per le politiche della famiglia sulla base della documentazione fornita da ciascun Comune come previsto dall’articolo 2, comma 7, del decreto 25 giugno 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rinegoziazione dei contratti di locazione passiva di immobili di proprietà privata

Con deliberazione n. 40/2020, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, si è espressa sulla portata applicativa delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 616 e seguenti, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), che attribuiscono, espressamente, alle amministrazioni dello Stato (specificando a titolo esemplificativo la Presidenza del Consiglio dei ministri, le agenzie anche fiscali, compresa l’Agenzia del demanio, nonché gli organi di rilevanza costituzionale) la facoltà di procedere alla rinegoziazione dei contratti di locazione passiva di immobili di proprietà privata, in corso alla data di entrata in vigore della legge, con lo scopo di ottenere, da una parte, l’allungamento dei termini di durata del contratto, e, dall’altra, il conseguimento di risparmi di spesa attraverso la riduzione del canone di locazione.
L’art. 1, comma 616 dispone che al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva in immobili di proprietà privata, le amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l’Agenzia del demanio, nonché gli organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell’articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e nei termini previsti dal comma 617”. Il successivo comma 617 disciplina le condizioni e i termini della rinegoziazione, consistenti nella verifica con l’Agenzia del demanio della convenienza della rinegoziazione e nella proposta, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, della rinegoziazione del contratto in corso mediante la stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo, fissato dall’Osservatorio del mercato immobiliare, ridotto del 15 per cento. Infine, il comma 618 prevede che, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di rinegoziazione, il privato potrà scegliere se accettarla e, in caso contrario, il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza.
Secondo la Corte dei Conti, l’espressione “amministrazioni di Stato”, letteralmente, non include tutte le altre p.a. annoverate dall’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001; tutte le volte in cui il legislatore nazionale ha voluto far riferimento, in generale, alle amministrazioni pubbliche ha richiamato espressamente l’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, senza alcuna espressa limitazione. Pertanto, secondo i giudici, l’interpretazione letterale e logica dell’art. 1, comma 616, della legge n. 160 del 27/12/2019 induce a ritenere che la disposizione faccia riferimento esclusivamente alle amministrazioni dello Stato, non anche alle P.A. (tra cui gli enti locali) di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

La sterilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità

Con sentenza n. 4 del 28.1.2020 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, comma 6, del DL. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2015, e dell’art. 1, comma 814, della legge n. 205/2017 per contrasto con gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione.
Si ricorda che l’art. 2, comma 6 consentiva agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di utilizzare la quota del FAL accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, mentre l’art. 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017 (norma di interpretazione autentica dell’art. 2, comma 6, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78)  concedeva di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell’allegato 5/2 annesso al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che avessero approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015.
Nella sentenza 4/2019 la Corte Costituzionale, soffermandosi sulle operazioni da eseguire al fine di ovviare agli effetti della pronuncia, ha precisato che “Con riguardo alla situazione venutasi a creare a causa della non corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità e dell’extradeficit presumibilmente generato dalla gestione posta in atto nelle more della presente decisione (non risulta allo stato degli atti la realizzazione di alcuna economia in grado di compensare l’allargamento della spesa), l’ente locale dovrà avviare il necessario risanamento nei termini di legge. È chiaro che in un simile contesto non è affatto necessario che l’amministrazione comunale riapprovi – risalendo all’indietro – tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia, essendo sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge”.
A seguito della sentenza della Corte costituzione, durante l’iter parlamentare di conversione in legge del DL 30.12.2019, n. 162 (c.d. decreto milleproroghe), è stato inserito l’art. 39-ter, rubricato «Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali», il quale:

  • dispone che, in sede di approvazione del rendiconto 2019, gli enti locali accantonino il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31.12.2019 (comma 1);
  • introduce una misura che consente gradualità nel ripiano del peggioramento del disavanzo 2019 determinato dall’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità rispetto l’esercizio precedente (comma 2);
  • detta una nuova disciplina sulle modalità di utilizzo del fondo di anticipazione liquidità (comma 3);
  • precisa che la quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità sia applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione (comma 4).

Di fatto, la norma consente agli enti locali di sterilizzare gli effetti sul risultato di amministrazione del finanziamento della quota capitale oggetto di restituzione annuale, mediante la contropartita da stanziare in entrata sub specie di “utilizzo del risultato di amministrazione” (espressione che designa, in sostanza, un mero accantonamento contabile utile a preservare il pareggio finanziario di competenza), operando simmetricamente alle registrazioni contabili che consentono di neutralizzare gli effetti dell’accertamento dell’anticipazione nell’esercizio della sua concessione.
In merito all’eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, per effetto dell’accantonamento a Fondo anticipazioni di liquidità dell’importo complessivo incassato e ancora non rimborsato, la Corte dei conti, Sez. Molise, con deliberazione n. 44/2020, offre utili indicazioni operative in ordine alle modalità di ripiano del disavanzo medesimo, secondo la ratio ispiratrice della disciplina prevista dall’art. 39-ter del D.L. 162/2019. Preliminarmente la Corte osserva che la norma non può, né deve intendersi come introduttiva della facoltà di sottostimare, attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, l’accantonamento annuale finalizzato al risanamento e, conseguentemente, di peggiorare, anziché migliorare, nel tempo del preteso riequilibrio, il risultato di amministrazione, poiché qualunque disposizione che consentisse di considerare separatamente più disavanzi di amministrazione, calcolando la quota di accantonamento – ai fini del risanamento – indipendentemente dall’entità complessiva del deficit dovrebbe ritenersi inesorabilmente incostituzionale.

Al fine di consentire il ripiano del disavanzo nel più ampio termine di cui alla previsione normativa, è necessario, secondo la Corte, operare il confronto tra il disavanzo complessivo determinato a rendiconto 2019 con il saldo 2018 non diminuito dall’accantonamento. Determinato il disavanzo è possibile distinguere tra diverse ipotesi:

  1. Emersione del disavanzo solo a decorrere dal rendiconto 2019, di importo inferiore o pari all’incremento dell’accantonamento al FAL: Tale “incremento”, di regola, coincide con la complessiva anticipazione da restituire al 31 dicembre 2019, salvi i casi – in verità, del tutto asistematici – di “utilizzazione” parziale della facoltà consentita dalle norme poi dichiarate costituzionalmente illegittime, in ragione di un FAL di importo superiore al FCDE;
  2. Emersione del disavanzo solo a decorrere dal rendiconto 2019, di importo superiore all’incremento dell’accantonamento al FAL: in aggiunta alla quota pari alla sorta capitale annua dell’anticipazione da rimborsare, occorre considerare un’ulteriore quota relativa alla parte di disavanzo superiore all’ “incremento dell’accantonamento”. Tuttavia, quest’ultima quota, non operando per essa la norma derogatoria introdotta dall’articolo 39-ter, sarà assoggettata alle ordinarie regole in materia di periodo di ripiano (di regola triennale, tenuto conto della sua emersione a decorrere dal 2019 e della previsione dell’articolo 188 TUEL).
  3. Peggioramento del disavanzo entro l’incremento dell’accantonamento a FAL: se non risulta superato il limite dato dall’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità, il Legislatore consente di determinare le quote in misura pari all’importo annualmente rimborsato dell’anticipazione, con la conseguente possibilità di estendere il periodo di ripiano fino a farlo coincidere con il totale degli esercizi di restituzione dell’anticipazione ancora da rimborsare al 31 dicembre 2019. L’ente locale sarà tenuto a iscrivere in bilancio, come prima voce della spesa, sia la quota di ripiano corrispondente all’importo della rata di anticipazione da rimborsare e riferita al peggioramento del disavanzo, sia le quote di recupero del risultato negativo precedente al 2019 ancora non ripianate, per queste ultime continuando ad applicarsi le ordinarie regole che disciplinavano l’arco temporale di ripiano in ragione della natura del disavanzo;
  4. peggioramento del disavanzo oltre l’incremento dell’accantonamento a FAL. Occorre considerare nel calcolo del disavanzo complessivo da applicare nell’esercizio 2020 e nei successivi, in aggiunta alla quota pari alla sorta capitale annua dell’anticipazione da rimborsare, l’ulteriore quota relativa alla parte di disavanzo superiore all’ “incremento dell’accantonamento” (assoggettata alle ordinarie regole in materia di periodo di ripiano, non operando per essa la norma derogatoria introdotta dall’articolo 39-ter). In sede di quantificazione dell’importo da iscrivere, come prima voce di spesa, nei bilanci di previsione 2020-2022 e successivi, l’ente locale sarà tenuto a distinguere idealmente tre valori parziali, rispettivamente corrispondenti alle quote di recupero del disavanzo originario ancora non ripianate, alla rata annuale dell’anticipazione da rimborsare e all’ulteriore somma riferita alla parte di disavanzo superiore all’ “incremento dell’accantonamento”, ciascuno dei quali seguirà le regole riguardanti il rispettivo periodo di ripiano.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION