CDP, le FAQ sulla rinegoziazione dei prestiti 2020

Sono state pubblicate dalla Cassa Depositi e Prestiti le FAQ ricorrenti sulla procedura di rinegoziazione prestiti 2020.

Rinegoziazione prestiti CDP 2020

Quali Enti sono interessati dall’iniziativa?
CDP ha approvato una operazione di rinegoziazione in favore di Regioni, Province Autonome ed Enti Locali (Città Metropolitane, Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni).

L’operazione di rinegoziazione CDP prevede misure quali quelle disposte dall’art.112 del Decreto c.d. Cura Italia “Sospensione quota capitale enti locali”?
No, l’operazione di rinegoziazione deliberata da CDP riguarda esclusivamente le posizioni di prestito di propria titolarità e prevede caratteristiche peculiari, mentre quella di cui all’art. 112 si riferisce ai soli prestiti gestiti da CDP per conto del MEF.

A seguito della deliberazione delle operazioni di rinegoziazione da parte di CDP, come sono rese note le caratteristiche delle stesse e le modalità di adesione?
In analogia a precedenti operazioni di rinegoziazione, le condizioni e i termini di tale operazione sono state definite in una apposita Circolare CDP, la n. 1300 (di seguito la “Circolare”) che descrive in dettaglio tutte le informazioni utili per valutare l’adesione all’iniziativa.

Come si può aderire all’iniziativa?
La CDP mette a disposizione di ciascun Ente locale, nel periodo di adesione, l’elenco dei prestiti rinegoziabili e rende note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all’operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un apposito applicativo informatico di gestione (di seguito “Applicativo”).

Quali prestiti non potranno comunque essere rinegoziati?
La Circolare individua esaustivamente i prestiti che non potranno essere rinegoziati in funzione delle loro caratteristiche.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, qui di seguito si riportano alcune tra le principali cause di esclusione:
prestiti intestati ad Enti colpiti dagli eventi sismici del 2012 (che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), del 2016 e 2017 (che hanno interessato le regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria), e del 2017 (Isola di Ischia), per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020 di cui al piano di ammortamento originario;
prestiti intestati ad Enti morosi o in condizione di dissesto finanziario per i quali non risulti adottato, al momento della domanda di rinegoziazione, il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 261, comma 3, del TUEL;
prestiti intestati ad Enti che non abbiano approvato il bilancio di previsione 2020 (cfr. art. 163 TUEL).

L’operazione può essere autorizzata con una delibera di giunta?
No, è necessaria una delibera di Consiglio (esecutiva a tutti gli effetti di legge) i cui estremi devono essere indicati nella determina a contrattare.

Da dove è possibile accedere all’Applicativo?
Dall’area riservata del sito internet CDP, nel Portale ELPA, è possibile accedere al Portale dei Finanziamenti in cui sarà attivato l’Applicativo dedicato all’iniziativa. Preventivamente all’apertura della finestra temporale di adesione, è consigliabile verificare il corretto funzionamento dell’utenza che sarà utilizzata per l’accesso al portale ELPA. In caso di necessità, è possibile richiedere assistenza per la risoluzione di problemi tecnici o per una nuova richiesta di registrazione.

Entro quale data si può aderire alla Rinegoziazione nell’Applicativo?
Il periodo di adesione va dal 6 al 27 maggio 2020.

Quali sono le caratteristiche dei prestiti rinegoziabili degli enti locali?
Le caratteristiche dei prestiti rinegoziabili sono puntualmente individuate dalla Circolare.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, qui di seguito si riportano alcune delle principali caratteristiche:

  1. a) prestiti ordinari e flessibili, a tasso fisso o variabile;
  2. b) oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
  3. c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data ≥ EUR 10.000,00 e scadenza successiva al 31 dicembre 2020.

I prestiti rinegoziabili per ciascun Ente sono esclusivamente quelli inclusi nello specifico elenco reso disponibile attraverso l’Applicativo.

Quali sono le condizioni economiche dell’operazione?
I tassi di interesse applicati ai prestiti rinegoziati sono determinati secondo il principio dell’equivalenza finanziaria, assicurando l’uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai nuovi prestiti, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione dei tassi di interesse dei prestiti rinegoziati.

Quali sono i principali effetti della rinegoziazione?
I principali effetti dell’adesione alla rinegoziazione sono i seguenti:
la durata dei prestiti rinegoziati viene allungata fino al 2043 (tranne che per quelli la cui scadenza originaria è uguale o successiva al 31 dicembre 2043, la cui durata resta invariata);
corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata al tasso di interesse applicabile ai prestiti ante rinegoziazione;
corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva di una quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020, e di una quota interessi calcolata in base al nuovo tasso di interesse fisso post rinegoziazione individuato secondo un criterio di equivalenza finanziaria;
corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione (piano di ammortamento c.d. “francese”).

È possibile allungare la durata dei prestiti?
La durata dei prestiti rinegoziati viene allungata fino al 2043 (tranne che per quelli la cui scadenza originaria è uguale o successiva al 31 dicembre 2043, la cui durata resta invariata).

Per poter aderire all’iniziativa, occorre necessariamente rinegoziare tutti i Prestiti Rinegoziabili?
No, mediante l’applicativo ciascun ente può selezionare i mutui che intende rinegoziare.
Quelli non selezionati continueranno ad essere disciplinati dai contratti vigenti.

Qual è la documentazione richiesta per aderire all’iniziativa?
La documentazione da presentare, di seguito sinteticamente riepilogata, è puntualmente elencata nella Circolare, deve essere firmata digitalmente e, tranne la delegazione di pagamento, deve essere trasmessa tramite l’applicativo:

  1. a) proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione;
  2. b) determinazione a contrattare;
  3. c) modulo per l’attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto;
  4. d) consenso al trattamento dei dati personali ed informativa privacy;
  5. e) delegazioni di pagamento in originale.

Entro quale data la CDP deve ricevere la documentazione istruttoria?
Entro il termine perentorio del 3 giugno 2020 per la documentazione da trasmettere mediante l’applicativo. Entro il medesimo termine del 3 giugno 2020 per gli originali cartacei delle delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato. In considerazione dell’attuale contesto emergenziale dovuto alla crisi epidemiologica da COVID-19 è tuttavia accordata agli Enti la facoltà di trasmettere le predette delegazioni di pagamento anche successivamente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, ma entro e non oltre il 30 luglio 2020. La mancata ricezione delle citate delegazioni entro il suddetto termine potrà essere causa di risoluzione dei rapporti rinegoziati.

La Circolare CDP n. 1300 prevede che le delegazioni di pagamento debbano “essere trasmesse in originale alla CDP a mezzo corriere, tramite servizio postale o mediante consegna a mano”. E’ possibile procedere alla trasmissione delle delegazioni di pagamento anche a mezzo Posta Elettronica Certificata?
Sì, è possibile, a condizione che tramite PEC sia trasmesso l’originale di ciascuna delegazione di pagamento relativa a ciascun Prestito Rinegoziato, redatto nella forma del documento informatico (il file .pdf è generato dall’applicativo di CDP), completo della relata di notifica al tesoriere dell’Ente e debitamente sottoscritto digitalmente sia dal soggetto munito di idonei poteri che dal messo notificatore. In altri termini, a titolo esemplificativo, se un Ente rinegozia 7 prestiti, dovrà inviare – con unica PEC – 7 distinte delegazioni di pagamento (ossia, 7 distinti file). In funzione della numerosità delle delegazioni di pagamento da inviare, l’Ente potrà anche procedere con più trasmissioni via PEC, purché, in ogni caso, nel rispetto del termine massimo del 30 luglio 2020 stabilito dalla Circolare n. 1300.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Sostituzione revisore dei conti per assenza prolungata per malattia

L’art.235, comma 3, lettera c, del TUEL prevede che il revisore cessi dall’incarico per “impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell’ente”. Circa la disciplina dell’organo di revisione è evidente la volontà del legislatore di garantire la continuità dell’esercizio della funzione, poste le importanti funzioni attribuite allo stesso, in primis dall’art.239. A tale riguardo, il richiamato articolo 235 al comma 1, fa espresso riferimento all’istituto della proroga degli organi amministrativi alla scadenza dell’incarico, mentre il comma 3, dello stesso articolo 235 alla lettera b) prevede che il revisore debba comunicare con un preavviso di almeno 45 giorni le dimissioni volontarie. Appare utile rilevare come tale ultima disposizione sia stata introdotta nel 2014 (art.19, comma 1 bis lettera a, del decreto legge n.66 del 2014) con l’evidente finalità di garantire la necessaria continuità dell’incarico in esame, a salvaguardia della piena funzionalità delle attività dell’ente locale. In tale prospettiva occorre interpretare l’ipotesi di cessazione dall’incarico, prevista dal richiamato comma 3, lettera c) dell’art.235, con riferimento alla “impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell’ente”. In particolare, il rinvio alla fonte regolamentare ai fini della definizione del periodo temporale al quale ancorare il concetto di “impossibilità” non può non tener conto dell’evoluzione normativa relativa all’ampliamento delle funzioni attribuite all’organo di revisione e alla connessa importanza acquisita dal revisore nell’ambito della gestione dell’ente locale. In ogni caso, quindi, anche nel caso in cui il regolamento comunale stabilisse un termine particolare, occorre contemperare il tutto con le esigenze di continuità dell’esercizio della funzione di revisore. Tanto premesso, in base ad una interpretazione sistematica del quadro normativo vigente a parere di questo Ufficio è percorribile solo l’ipotesi di applicazione della cessazione dall’incarico prevista dal richiamato art.235, comma 3, lettera c), per scongiurare ogni possibile danno o pregiudizio a carico dell’ente. E’ quanto ha evidenziato il Ministero dell’Interno – Finanza Locale – in risposta ad un quesito di un Comune in merito alle possibili alternative di fronte all’assenza prolungata per malattia del proprio revisore.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Linee guida e relazioni del Collegio dei revisori su bilancio di previsione 2020-2022 e rendiconto 2019 delle Regioni e Province autonome

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, ha approvato le deliberazioni nn. 3 e 4 riguardanti rispettivamente le Linee guida per le relazioni del Collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle Regioni e delle Province autonome per l’esercizio 2019 (ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) e le Linee guida per le relazioni del Collegio dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni e delle Province autonome per gli esercizi 2020-2022.

Inoltre, con deliberazione n. 5/2020 la Sezione delle Autonomie, ha approvato le linee guida per le relazioni annuali dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2019 (ai sensi dell’art. 1, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

No alla compensazione di un debito tributario con la cessione di aree

Con deliberazione n. 35_2020, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, in risposta a specifico quesito volto a verificare la possibilità da parte di un ente locale di accettare, in luogo dell’adempimento di un’obbligazione tributaria, consistente nel pagamento dell’imposta dovuta, una prestazione diversa costituita dalla cessione di un terreno, ha ricordato che in assenza di una normativa specifica al riguardo relativa ai tributi locali, non si ritiene possibile il ricorso generalizzato all’istituto della datio in solutum ex art. 1197 c.c., ai sensi del quale “il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta”. Ne deriva che l’attività che può porre in essere la Pubblica Amministrazione in materia tributaria è attività vincolata, in quanto sulla base del principio della riserva di legge, relativa, è la fonte normativa che disciplina i principi fondamentali del tributo tra cui l’an debeatur, il quantum e il soggetto passivo d’imposta. Detto in altri termini, deve essere il legislatore a disciplinare le fattispecie di tributo alle quali è possibile adempiere mediante prestazioni diverse dall’esatto adempimento. L’unica ipotesi di applicazione dell’istituto a prestazioni imposte dall’ente locale è quella contenuta nell’articolo 16, comma 2, D.P.R. 380/2001, che prevede la possibilità di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale della quota del contributo di costruzione relativa alle stesse. Il contributo di costruzione, essendo codificato dall’ordinamento in termini di compartecipazione del privato alla spesa pubblica, tenuto conto del bisogno di opere di urbanizzazione aggiuntive conseguenti al nuovo insediamento edificatorio, integra una prestazione patrimoniale di carattere non tributario. La Corte ricorda che eventuali deroghe al principio di indisponibilità della pretesa tributaria debbono essere previste dal legislatore consentendo all’ente di disporre del credito tributario. Si tratta di eccezioni, da interpretarsi in modo rigoroso e restrittivo come nell’ipotesi dell’istituto del baratto amministrativo disciplinato dall’art. 190 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Inoltre, l’accettazione di una prestazione in luogo dell’adempimento di un debito tributario, determinerebbe come conseguenza la cancellazione di residui attivi. Ciò, inciderebbe in modo negativo sul risultato di amministrazione in particolar modo qualora dette prestazioni venissero considerate generalmente ammesse e la facoltà venisse riconosciuta a tutti i contribuenti in assenza di una disciplina specifica e tassativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

CDP, al via dal 6 maggio il piano di rinegoziazione mutui per emergenza COVID-19

La Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato la circolare n. 1300 contenente le modalità operative per aderire al nuovo piano di rinegoziazione mutui per gli enti territoriali (Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità Montane, Regioni e Province Autonome). L’iniziativa mira a liberare risorse di bilancio per supportare le amministrazioni locali ad affrontare l’emergenza Coronavirus.
Nello specifico, potranno essere rinegoziati i prestiti connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:
a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
b) oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020.
Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione attivate dalla CDP successivamente alla trasformazione in società per azioni, nonché quelli negoziati ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili i prestiti intestati ad Enti in procedura di dissesto, purché, al momento della domanda di rinegoziazione, risulti approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 259 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito “TUEL”), con apposito decreto del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 261, comma 3, del TUEL.

Non potranno, invece, essere rinegoziati i prestiti:

  • rinegoziati con struttura indicizzata all’inflazione italiana ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005;
  • trasferiti al Ministero dell’Economia e delle finanze;
  • con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
  • intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, per i quali non risulti adottato, al momento della domanda di rinegoziazione, il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 261, comma 3, del TUEL;
  • intestati agli Enti colpiti dagli eventi sismici del 2012 (che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), del 2016 e 2017 (che hanno interessato le regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria), e del 2017 (Isola di Ischia), per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020;
  • intestati agli Enti individuati nell’Allegato 1 del DPCM 23 febbraio 2020 (c.d. enti della “Zona Rossa”), per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020;
  • intestati al Comune di Genova, per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in seguito al crollo del viadotto Polcevera;
  • concessi in base a leggi speciali.

L’operazione di rinegoziazione comporterà:

  • la corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai Prestiti Originari (“Tasso di interesse Ante Rinegoziazione”);
  • la corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai Prestiti Rinegoziati (di seguito “Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione”);
  • la corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione;

La scadenza del Prestito Rinegoziato viene fissata al 31 dicembre 2043, per i Prestiti Originari con scadenza non successiva a tale data, mentre rimane invariata per i Prestiti Originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043.
CDP metterà a disposizione di ciascun Ente, dal 6 maggio 2020 al 27 maggio 2020, l’elenco dei Prestiti Originari e le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all’operazione nel proprio sito internet, con un apposito applicativo informatico di gestione. Il perfezionamento della rinegoziazione dovrà avvenire entro il termine perentorio del 3 giugno 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Cura Italia, approvato definitivamente dalla Camera

Con 229 voti favorevoli, 123 voti contrari e 2 astenuti, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il DDL di conversione in legge del D.L. 17.03.2020, n. 18 “c.d. Cura Italia”, senza correzioni rispetto al testo approvato dal Senato (A.C. 2463), che verrà ora inviato alla GU per la pubblicazione. Si ricorda che il decreto-legge è stato esaminato in prima lettura dal Senato a partire dal 24 marzo e approvato dall’Assemblea il 9 aprile, con la votazione fiduciaria sul maxiemendamento presentato dal Governo, con cui, in particolare, è stato recepito nel testo il contenuto di numerosi emendamenti votati nel corso dell’esame in Commissione.
Il provvedimento riproduce varie disposizioni introdotte con precedenti provvedimenti d’urgenza, non convertiti in legge, mentre talune disposizioni contenute nel testo iniziale sono state abrogate nel corso dell’esame al Senato per confluire nel D.L. n.23/2020 (cd. Decreto liquidità).

Si riporta di seguito una sintesi degli interventi di interesse per gli enti locali:

  • l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (art. 63);
  • la sospensione dei termini scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali (art. 68);
  • lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale, nonché degli organi di associazioni private e delle fondazioni, anche nel caso in cui non sia stata precedentemente disciplinata tale facoltà, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri (art. 73);
  • l’autorizzazione, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli appalti e ad ogni altra disposizione di legge ad eccezione della legge penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (art. 75);
  • la promozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (art. 87, co. 1-4);
  • l’aumento delle forniture di personal computer portatili e di tablet, allo scopo di promuovere il lavoro agile; viene modificata la normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A. (art. 87-bis),
  • l’erogazione dell’anticipazione del 20 per cento del valore del contratto di appalto, fornitura e servizio da corrispondere dalla stazione appaltante all’appaltatore, entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (art. 91, comma 2);
  • la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (art. 103, co. 1, 1-bis, 3, 4 e 5);
  • l’estensione della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione viene esplicitamente estesa alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali. Sono stabilite norme speciali per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (art. 103, co. 2 e 6);
  • la proroga dal 30 aprile al 30 giugno del termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’annualità 2019 degli enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, e degli enti territoriali (art. 107, c. 1);
  • il differimento al 31 luglio 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 , anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 107, c. 2);
  • il differimento dal 30 aprile al 30 giugno 2020 del termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo e si consente ai comuni di approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020, provvedendo successivamente all’approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020 (art. 107, c. 4 e 5);
  • il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, ordinariamente fissato al 31 luglio di ciascun anno (art. 107, c. 6);
  • il rinvio di una serie di termini inerenti la procedura di dissesto finanziario e la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 107, c. 7-9);
  • la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, di alcuni termini nell’ambito delle procedure di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, sia nelle ipotesi indicate dall’articolo 141 del TUEL, sia nei casi di scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, indicate dall’articolo 143 (art. 107, c. 10);
  • lo stanziamento di risorse per le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell’emergenza epidemiologica (art. 115);
  • la possibilità di determinare, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, il Fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 (art. 107-bis);
  • la facoltà di utilizzo della quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti e, a determinate condizioni, già a partire dall’approvazione del rendiconto da parte dell’organo esecutivo. Per la medesima finalità è consentito agli enti locali l’utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e (della quasi totalità) delle sanzioni previste dal TU in materia edilizia (art. 109);
  • la proroga di 6 mesi del termine entro cui le province e le città metropolitane sono tenute a restituire il questionario predisposto dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A. (denominato FP20U) nell’ambito del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard (art. 110).
  • la sospensione della quota capitale dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti (CDP) e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze, con destinazione dei relativi risparmi al rilancio dei settori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica (artt. 111-112).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Approvato il Documento di Economia e Finanza 2020

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato il Documento di economia e finanza 2020, nonché la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da presentare alle Camere, ai fini dell’autorizzazione dell’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT).
Con la relazione, sentita la Commissione europea, il Governo richiede pertanto l’autorizzazione al Parlamento al ricorso all’indebitamento per l’anno 2020 di 55 miliardi di euro, 24,85 miliardi di euro nel 2021, 32,75 miliardi di euro nel 2022, 33,05 miliardi nel 2023, 33,15 miliardi di euro nel 2024, 33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031 e 29,2 miliardi di euro dal 2032.
Attraverso le risorse aggiuntive che saranno rese disponibili con lo scostamento, il Governo intende realizzare interventi per aumentare il finanziamento e il potenziamento del sistema sanitario nazionale, delle forze dell’ordine, del sistema di protezione civile e delle altre amministrazioni pubbliche che sono chiamate a dare una efficace risposta alla situazione emergenziale.
Il PIL è previsto in diminuzione nel 2020 dell’8 per cento e in ripresa nel 2021 del 4,7 per cento.
Considerando la nuova richiesta di autorizzazione all’indebitamento approvata oggi, quanto già autorizzato con la precedente e la relativa integrazione, nonché gli effetti sui saldi di finanza pubblica del deterioramento dello scenario macroeconomico, il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è fissato al 10,4 per cento del PIL nel 2020 e al 5,7 per cento nel 2021.
Il nuovo livello del debito pubblico si attesta al 155,7 per cento del PIL nel 2020 e al 152,7 per cento del PIL nel 2021.
I principi generali della strategia di rientro saranno, oltre al conseguimento di un adeguato surplus di bilancio primario:

  • il rilancio degli investimenti, pubblici e privati, grazie anche alla semplificazione delle procedure amministrative;
  • il contrasto all’evasione fiscale;
  • la riforma del sistema fiscale, improntata alla semplificazione, all’equità e alla tutela ambientale;
  • la revisione e la riqualificazione della spesa pubblica. (Fonte: MEF)

Allegati:

Sezione I – Documento di Economia e Finanza – Programma di Stabilità dell’Italia
Sezione II – Documento di Economia e Finanza – Analisi e tendenze della finanza pubblica
Relazione al Parlamento

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le istruzioni della RGS sulle misure di contenimento della finanza pubblica

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 9/2020, con la quale aggiorna la precedente circolare n. 34 del 19 dicembre 2019, concernente le indicazioni per gli enti ed organismi pubblici per la predisposizione e aggiornamento del Bilancio di previsione per l’esercizio 2020, a seguito dell’emanazione della legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160. Viene parimenti aggiornato il quadro sinottico allegato alla circolare al fine di consentire una lettura sistematica delle vigenti misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, finalizzate principalmente alla realizzazione di interventi volti ad un miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

 

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Adeguamento compenso dell’Organo di revisione in corso di mandato

Alla luce del complesso quadro interpretativo desumibile dalla giurisprudenza contabile, con particolare riferimento alla più recente pronuncia nomofilattica della Sezione delle Autonomie, deve “escludersi che, in via generale, possa riconoscersi la facoltà per gli enti di un possibile adeguamento del compenso dell’Organo di revisione, in corso di rapporto, che, di norma, resta fissato nella misura deliberata in origine” (deliberazione n. 14 del 2019/QMIG). Tuttavia, facendo riferimento, tra l’altro, alle “finalità perseguite dal decreto di adeguamento, oltre che a quanto stabilito, in via generale dall’art. 36 della Costituzione, disposizione immediatamente precettiva”, la Sezione delle Autonomie ha dettato il principio di diritto in forza del quale “alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal D.L. 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l’adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri” (deliberazione n. 14 del 2019/QMIG). Al riguardo occorre evidenziare, in tale ambito, il potere discrezionale degli Enti locali trattandosi di valutazioni connotate da discrezionalità, ancorché tecnica, di esclusiva competenza dell’Organo di indirizzo politico.
È quanto ha ribadito la Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 32_2020.

In G.U. il decreto sull’adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore

È stato pubblicato in G. U. n. 102 del 18.04.2020 il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, con il quale sono adottati, ai fini della redazione del bilancio di esercizio da parte degli enti del Terzo settore, i modelli di stato patrimoniale (Mod. A), rendiconto gestionale (Mod. B) e relazione di missione (Mod. C), nonché il modello di rendiconto per cassa (Mod. D), ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017.
L’art. 13 introduce l’obbligo, per tutti gli enti del Terzo settore, di redazione del bilancio (in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore) formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

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