È escluso il principio di rotazione in caso di procedura ad evidenza pubblica aperta

Non trova applicazione il principio di rotazione, previsto dall’art. 36 del codice dei contratti, ove la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico, appartenente ad una determinata categoria merceologica, mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti. È quanto ha ribadito il Consiglio di Stato, Sez. III – con sentenza 25 aprile 2020, n.2654.
Invero, l’esclusione del principio di rotazione alle procedure aperte trova evidenza nelle Linee guida ANAC n. 4 [nella versione adottata con Delib. 1° marzo 2018, n. 206 (punto 3.6)], laddove è chiarito che “Il fondamento del principio di rotazione è individuato tradizionalmente nell’esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), in particolare nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato. Peraltro, così come delineato dal richiamato articolo 36, detto principio costituisce per gli appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia il necessario contrappeso alla significativa discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nell’individuare gli operatori economici in favore dei quali disporre l’affidamento (nell’ipotesi di affidamento diretto) o ai quali rivolgere l’invito a presentare le proprie offerte (nel caso di procedura negoziata), in considerazione dell’eccentricità di tali modalità di selezione dei contraenti rispetto ai generali principi del favor partecipationis e della concorrenza. (…) detto principio non trova applicazione ove la stazione appaltante non effettui né un affidamento (diretto) né un invito (selettivo) degli operatori economici che possono presentare le loro offerte, ma la possibilità di contrarre con l’amministrazione sia aperta a tutti gli operatori economici appartenenti ad una determinata categoria merceologica”.
Trattasi di una ricostruzione esegetica, e di una conseguente applicazione normativa, coerenti con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sezione V, sentenza n. 7539/2019).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Dall’ANAC un vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici

Nell’ottica di assicurare celerità alle procedure di affidamento in concomitanza con l’emergenza sanitaria in atto, l’ANAC ha realizzato un apposito vademecum rivolto alle stazioni appaltanti. L’obiettivo è di fornire alle amministrazioni una ricognizione delle norme attualmente in vigore, non solo per far fronte all’attuale stato emergenziale ma anche in tutte quelle ipotesi in cui si rendano necessarie, in presenza dei presupposti di legge, un’accelerazione o una semplificazione delle gare.
Il Codice dei Contratti, infatti, già contempla diverse misure che consentono il ricorso a procedure rapide anche al di fuori di contesti emergenziali. Spesso, però, poco sono note alle stazioni appaltanti. Il vademecum è pensato proprio per aiutare le amministrazioni a garantire appalti veloci all’interno della cornice legislativa vigente.
Nell’intento di agevolare l’azione delle stazioni appaltanti, il documento contiene inoltre una disamina esplicativa delle principali disposizioni in materia di contratti pubblici adottate nei vari provvedimenti connessi all’emergenza da Coronavirus.
Tra le soluzioni operative suggerite per l’emergenza sanitaria in corso, vi è la possibilità di fare ricorso

  • alla riduzione dei termini delle procedure ordinarie di aggiudicazione: l’urgenza legata all’emergenza in corso consente di avvalersi della possibilità di ridurre considerevolmente i termini per accelerare procedure aperte o ristrette (art. 60, co. 3; art. 61, co.6 d.lgs. 50/2016);
  • alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, che consente di negoziare direttamente con i potenziali contraenti termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali (art.63, co.2, lett. c d.lgs. 50/2016);
  • all’affidamento diretto ad un operatore economico preselezionato se risulta essere l’unico in grado di consegnare le forniture necessarie, nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza (art.63, co.2, lett. b co.6 d.lgs. 50/2016).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Cantieri pubblici, ripartono dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, pubblica e penitenziaria

Con la sottoscrizione del Protocollo sulla sicurezza nei cantieri firmato dal MIT con le parti sociali il 24 aprile  possono riprendere l’attività tutte le imprese di costruzione impegnate nei cantieri di opere pubbliche considerate strategiche per il Paese, relative a dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e penitenziaria. Il nuovo documento integra il protocollo del 14 marzo e stabilisce che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo con adeguati livelli di protezione. L’obiettivo del documento  è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.  Il  protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere. In caso di mancata attuazione del protocollo, scatta  la sospensione temporanea dell’attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Consiglio di Stato, reso il parere sullo schema di contratto standard in tema di partenariato pubblico-privato

Il Consiglio di Stato, Sez. I, ha reso il proprio parere n. 823 del 28 aprile 2020 sullo schema di contratto standard, trasmesso dal Ministero dell’Economia e finanza, concernente l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della pubblica amministrazione da realizzare in partenariato pubblico-privato, con annessa guida di redazione. Il Ministero nella descrizione di carattere generale del documento ha evidenziato come lo schema o schema di contratto standard può rappresentare una efficace guida per la predisposizione di contratti di partenariato pubblico privato costruiti in ragione di una corretta allocazione dei rischi tra le parti negoziali ai fini, sotto il profilo giuridico, di qualificare l’operazione di partenariato come una concessione e non come un appalto; sotto il profilo economico, di conseguire un corretto value for money; e sotto il profilo contabile e statistico, di consentire la classificazione dell’operazione off balance e di contabilizzare quindi il valore totale della stessa operazione (parte pubblica e parte privata) sul bilancio dell’ente concedente come non generativa di nuovo debito e di nuovo deficit con effetti positivi per la finanza pubblica. Punti cardine dello schema di contratto di partenariato pubblico-privato sono, ad avviso del Ministero, gli obblighi e le prestazioni di ciascuna parte in fase di costruzione e gestione; le modifiche contrattuali; le vicende estintive del rapporto concessorio; i termini, le modalità di pagamento e le decurtazioni del corrispettivo per i servizi erogati dal concessionario; i presupposti e le condizioni di base determinanti l’equilibrio economico-finanziario del rapporto e le cause di disequilibrio. Lo stesso Ministero ha però precisato che “In coerenza con le indicazioni di cui agli articoli 71 e 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, lo schema di contratto, non potendosi configurare alla stregua di un bando-tipo, non ha carattere vincolante ma rappresenta uno strumento di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini di una corretta configurazione dei contratti di partenariato pubblico privato, in termini sia di allocazione dei rischi sia di contabilizzazione dell’operazione”.

Le questioni che appaiono dubbie, sulle quali il Ministero ha richiesto il parere del Consiglio di Stato riguardano, in sintesi:

  • l’esecuzione dei lavori e gestione dei servizi da parte dei soggetti terzi (art. 15-23 del contratto), ovvero se il Concessionario che si è aggiudicato la gara per l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di una determinata opera sia obbligato ad affidare agli appaltatori eventuali lavori oggetto del contratto attraverso procedure selettive concorsuali o se invece possa scegliere gli stessi con procedure semplificate fermo il rispetto degli obblighi generali di trasparenza, restando salva la libertà del Concessionario di affidare lavori o servizi in subappalto a terzi senza il preventivo esperimento di una procedura di gara;
  • le modifiche al contratto (artt. 19 e 32) relativamente alla compatibilità degli eventi non riconducibili al concessionario di cui all’articolo 32 dello schema di contratto, che consentono il riequilibrio del piano economico finanziario con il medesimo concessionario, con le previsioni di cui all’articolo 175, comma 7, del Codice dei contratti pubblici;
  • le clausole contenute nel documento, riguardanti: a) l’esclusione della configurazione del contributo pubblico come una condizione necessaria per raggiungere l’equilibrio economico finanziario nelle cosiddette “opere fredde” in PPP; b) la distribuzione degli obblighi e dei rischi relativi all’acquisizione e alla perdurante validità delle autorizzazioni (art. 9, commi 1 e 2), in relazione al rilievo di Eurostat circa le possibili ricadute negative di tale regime sulla bancabilità del progetto; c) la previsione (art. 43 del contratto standard) del passaggio dell’opera al concedente al termine del contratto, senza il pagamento di un valore residuo; d) la disciplina dei termini di pagamento dell’eventuale contributo pubblico riconosciuto a titolo di prezzo dei lavori da realizzare e del canone di disponibilità; e) i profili di discordanza dello schema di contratto rispetto alle Linee guida ANAC n. 9 del 2018.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Appalti pubblici, va esclusa l’impresa che non allega il PEF all’offerta economica

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, il piano economico finanziario (PEF) costituisce un elemento significativo della proposta contrattuale, giacché permette all’Amministrazione di apprezzare la congruenza e l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta economica in senso stretto. Segnatamente la funzione del PEF è quella di «dimostrare la concreta capacità del concorrente di correttamente eseguire la prestazione per l’intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l’intero periodo: il che consente all’amministrazione concedente di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione stessa» (cfr. C.d.S., Sez. V, sent. 13 aprile 2018, n. 2214; C.d.S., V, 26 settembre 2013, n. 4760; III, 22 novembre 2011, n. 6144). Esso è un documento che giustifica la sostenibilità dell’offerta e non si sostituisce a questa ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, per provare che l’impresa va a trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell’attività (C.d.S., V, 10 febbraio 2010, n. 653).
Inoltre, la mancanza totale del PEF all’interno della offerta economica non appare sanabile mediante soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti. È quanto ha stabilito il TAR Abruzzo, 17 aprile 2020, n. 132.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Cura Italia, approvato definitivamente dalla Camera

Con 229 voti favorevoli, 123 voti contrari e 2 astenuti, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il DDL di conversione in legge del D.L. 17.03.2020, n. 18 “c.d. Cura Italia”, senza correzioni rispetto al testo approvato dal Senato (A.C. 2463), che verrà ora inviato alla GU per la pubblicazione. Si ricorda che il decreto-legge è stato esaminato in prima lettura dal Senato a partire dal 24 marzo e approvato dall’Assemblea il 9 aprile, con la votazione fiduciaria sul maxiemendamento presentato dal Governo, con cui, in particolare, è stato recepito nel testo il contenuto di numerosi emendamenti votati nel corso dell’esame in Commissione.
Il provvedimento riproduce varie disposizioni introdotte con precedenti provvedimenti d’urgenza, non convertiti in legge, mentre talune disposizioni contenute nel testo iniziale sono state abrogate nel corso dell’esame al Senato per confluire nel D.L. n.23/2020 (cd. Decreto liquidità).

Si riporta di seguito una sintesi degli interventi di interesse per gli enti locali:

  • l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (art. 63);
  • la sospensione dei termini scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali (art. 68);
  • lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale, nonché degli organi di associazioni private e delle fondazioni, anche nel caso in cui non sia stata precedentemente disciplinata tale facoltà, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri (art. 73);
  • l’autorizzazione, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli appalti e ad ogni altra disposizione di legge ad eccezione della legge penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (art. 75);
  • la promozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (art. 87, co. 1-4);
  • l’aumento delle forniture di personal computer portatili e di tablet, allo scopo di promuovere il lavoro agile; viene modificata la normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A. (art. 87-bis),
  • l’erogazione dell’anticipazione del 20 per cento del valore del contratto di appalto, fornitura e servizio da corrispondere dalla stazione appaltante all’appaltatore, entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (art. 91, comma 2);
  • la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (art. 103, co. 1, 1-bis, 3, 4 e 5);
  • l’estensione della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione viene esplicitamente estesa alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali. Sono stabilite norme speciali per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (art. 103, co. 2 e 6);
  • la proroga dal 30 aprile al 30 giugno del termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’annualità 2019 degli enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, e degli enti territoriali (art. 107, c. 1);
  • il differimento al 31 luglio 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 , anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 107, c. 2);
  • il differimento dal 30 aprile al 30 giugno 2020 del termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo e si consente ai comuni di approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020, provvedendo successivamente all’approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020 (art. 107, c. 4 e 5);
  • il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, ordinariamente fissato al 31 luglio di ciascun anno (art. 107, c. 6);
  • il rinvio di una serie di termini inerenti la procedura di dissesto finanziario e la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 107, c. 7-9);
  • la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, di alcuni termini nell’ambito delle procedure di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, sia nelle ipotesi indicate dall’articolo 141 del TUEL, sia nei casi di scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, indicate dall’articolo 143 (art. 107, c. 10);
  • lo stanziamento di risorse per le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell’emergenza epidemiologica (art. 115);
  • la possibilità di determinare, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, il Fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 (art. 107-bis);
  • la facoltà di utilizzo della quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti e, a determinate condizioni, già a partire dall’approvazione del rendiconto da parte dell’organo esecutivo. Per la medesima finalità è consentito agli enti locali l’utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e (della quasi totalità) delle sanzioni previste dal TU in materia edilizia (art. 109);
  • la proroga di 6 mesi del termine entro cui le province e le città metropolitane sono tenute a restituire il questionario predisposto dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A. (denominato FP20U) nell’ambito del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard (art. 110).
  • la sospensione della quota capitale dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti (CDP) e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze, con destinazione dei relativi risparmi al rilancio dei settori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica (artt. 111-112).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, in arrivo 320 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza

In arrivo ulteriori risorse per l’edilizia scolastica. Sono stati infatti messi a disposizione altri 320 milioni di euro nell’ambito della Programmazione unica nazionale 2018-2020 che consentiranno alle Regioni di effettuare interventi di messa in sicurezza nelle scuole dei loro territori.
“Sono risorse attese – spiega la Ministra Lucia Azzolina – che si aggiungono ai 510 milioni già assegnati agli enti locali lo scorso 10 marzo. Dobbiamo continuare a lavorare sul fronte dell’edilizia scolastica e della messa in sicurezza, guardando al futuro. Abbiamo bisogno di strutture che possano accogliere al meglio i nostri studenti”.
“Si tratta di fondi – aggiunge la Vice Ministra Anna Ascani – che andranno in erogazione diretta agli enti locali sulla base delle priorità individuate dalle Regioni nell’ambito della Programmazione nazionale, nello specifico per il 2019. Questo ci consentirà di agire in maniera rapida e mirata. Anche in una fase delicata come questa stiamo mettendo al centro la sicurezza degli studenti, lavorando in sinergia con i territori e tutte le istituzioni coinvolte”.
Le Regioni avranno tempo fino al prossimo 29 maggio per inviare al Ministero dell’Istruzione gli elenchi degli interventi da finanziare.

Di seguito la ripartizione regionale delle risorse:

REGIONI RIPARTO RISORSE
Abruzzo

Euro 11.032.723,63

Basilicata

Euro 6.104.688,36

Calabria

Euro 17.318.854,84

Campania

Euro 32.190.459,87

Emilia-Romagna

Euro 20.387.478,91

Friuli-Venezia Giulia

Euro 7.928.822,04

Lazio

Euro 26.385.648,73

Liguria

Euro 7.126.559,83

Lombardia

Euro 41.989.804,22

Marche

Euro 10.008.774,78

Molise

Euro 3.391.512,46

Piemonte

Euro 21.513.653,32

Puglia

Euro 21.174.884,04

Sardegna

Euro 11.003.081,24

Sicilia

Euro 29.459.756,29

Toscana

Euro 19.515.775,86

Umbria

Euro 7.106.115,90

Valle d’Aosta

Euro 1.715.804,16

Veneto

Euro 24.645.601,52

TOTALE

Euro 320.000.000,00

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Durc on line: ulteriori chiarimenti dall’INPS

L’INPS, con il messaggio n. 1703 del 21 aprile 2020, fornisce le indicazioni relative alle richieste di verifica della regolarità contributiva effettuate in cooperazione applicativa. L’Istituto precisa che la gestione delle richieste di veridica continuerà ad operare con le consuete modalità, ad eccezione delle ipotesi in cui, per il codice fiscale inviato, sia presente un Durc On Line con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. In questi casi l’eventuale nuovo invio sarà annullato in automatico dal sistema.
L’acquisizione del Durc On Line con validità prorogata al 15 giugno 2020, che non sia nella materiale disponibilità del richiedente in cooperazione applicativa, dovrà avvenire tramite il servizio in cooperazione con il metodo sincrono di <Verifica regolarità> oppure direttamente dal portale INPS attraverso la procedura Durc On line, accedendo alla funzione <Consultazione> previa autenticazione con il PIN già in dotazione.
I Durc On Line che vengono restituiti dal sistema indicano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. Tale data non può essere modificata in quanto ciascun Documento è contraddistinto da un numero di protocollo che identifica univocamente la richiesta di verifica della regolarità contributiva. Ciò anche al fine di garantire l’integrità materiale del Documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione. Infine, l’Istituto precisa che si tratta di una indicazione operativa temporanea legata all’emergenza COVID-19.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Appalti pubblici: il segretario comunale può far parte della commissione di gara

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, le funzioni di segretario comunale non sono incompatibili con quelle di presidente o componente della commissione giudicatrice, a meno che egli abbia predisposto gli atti di gara in modo tale che il relativo contenuto sia univocamente ascrivibile alle sue valutazioni, risultando così compromessi i requisiti di imparzialità e di buona amministrazione. È quanto ribadito dal TAR Piemonte, Sezione II, 1° aprile 2020, n. 21.
I giudici hanno ricordato che l’art. 107 del TUEL attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente […] la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso. Pertanto, è del tutto evidente che la responsabilità della procedura di gara è affiancata dallo stesso legislatore a quella della presidenza delle commissioni nell’ambito dello stesso assetto di competenze di natura gestionale, sicché può agevolmente affermarsi che la sottoscrizione degli atti indittivi della procedura, poiché costituenti provvedimenti tipici della prima delle due indicate competenze (la quale ben può assorbire quella di responsabile del procedimento ai sensi della regola generale ex art. 5, comma 2, l. n. 241 del 1990), guardata autonomamente ed in linea di principio (ed al netto di specifiche situazioni particolari ove censurate), non può dar luogo ad una necessaria situazione di incompatibilità del presidente della commissione (o altro componente) che sia anche RUP” (T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87).
Tali considerazioni possono estendersi anche al segretario comunale, come confermato dalle norme dell’ordinamento degli enti locali che disciplinano le principali attribuzioni riservate o comunque conferibili a tale figura, in particolare l’art. 97, comma 4, lett. d) del TUEL, secondo cui, oltre alle funzioni tipiche, il segretario “esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia” (art. 97, comma 4, lett. d). Tra queste rientra, in base all’art. 109, comma 2, la possibilità di essere nominato responsabile degli uffici e dei servizi, quindi di assumere le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, tra le quali rientrano la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 8 febbraio 2018, n. 95/2018). Pertanto, la situazione di incompatibilità deve ricavarsi dal dato sostanziale della concreta partecipazione del segretario alla redazione degli atti di gara, al di là del profilo formale della sottoscrizione o mancata sottoscrizione degli stessi e indipendentemente dal fatto che lo stesso sia il funzionario responsabile dell’ufficio competente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Precisazione ANAC sulla sospensione delle procedure di gara durante l’emergenza sanitaria

Con comunicato del 20 aprile 2020, l’ANAC precisa – in riferimento ad erronee interpretazioni, da parte di alcune stazioni appaltanti, delle indicazioni fornite per lo svolgimento delle procedure di gara in concomitanza con l’emergenza sanitaria, di cui alla delibera 312/2020 – di non avere mai chiesto la sospensione di dette procedure, limitandosi a suggerire “l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate” e di avviare soltanto quelle “ritenute urgenti e indifferibili”, assicurando tuttavia “la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate”. Al contrario, l’ANAC ha manifestato le proprie preoccupazioni circa le possibili ripercussioni negative sul comparto degli appalti pubblici, tanto è vero che con la segnalazione 4/2020 ha sollecitato Governo e Parlamento a individuare misure ad hoc in vista della cd. “fase 2”, in modo da scongiurare che l’applicazione delle disposizioni adottate in via generale per i procedimenti amministrativi possa comportare rilevanti problemi applicativi al settore.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION