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DL Rilancio, l’anticipazione del prezzo dell’appalto può essere incrementata al 30%

L’art. 207 del D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, pubblicato in G.U. n. 128 in data 19.05.2020, rubricato “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici” prevede che, in relazione alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto stesso, nonché  in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possa essere elevato al 30% nei limiti e compatibilmente con le risorse a disposizione della stazione appaltante.
Si prevede altresì che le stazioni appaltanti, al di fuori dei casi sopra indicati, possano comunque riconoscere, secondo le modalità e con le garanzie previste dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un’anticipazione fino al 30% del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l’appaltatore abbia già usufruito dell’anticipazione contrattualmente prevista. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION