Proroga al 5 marzo 2021 termine assegnazione Fondo progetti messa in sicurezza strutture pubbliche

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha dato notizia della pubblicazione del Decreto direttoriale n. 1519 del 4/11/20, inerente il posticipo al 5 marzo 2021 della scadenza (la precedente era il 5/11/20 per le CM ed il 20/11/20 per i Comuni) per l’aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione di Comuni, Province e Città Metropolitane, ammessi al cofinanziamento, a valere sul fondo per la progettazione degli enti locali. Gli interventi del Fondo, istituito dal Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell’art. 1 comma 1079 della legge n. 205/2017, sono stati destinati al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica dei progetti definitivi degli enti locali per opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. La proroga, disposta alla luce del perdurare dell’emergenza epidemiologica, tiene conto delle persistenti difficoltà e ritardi che gli Enti hanno evidenziato a causa della situazione di emergenza in atto, per l’analisi degli atti e dei progetti, criticità segnalate anche dall’ANCI (Fonte ANCI).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Efficientamento energetico e idrico degli edifici pubblici

Con avviso del 30 ottobre 2020, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare informa che è stato firmato il decreto interministeriale che disciplina le modalità di presentazione delle domande e individua i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti agevolati per la riqualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica (scuole, asili nido, strutture sanitarie, impianti sportivi) e per l’efficientamento e il risparmio idrico, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento immobiliare e dei correlati progetti di investimento. Le risorse a disposizione, che derivano dal mancato esaurimento di quanto stanziato per il Fondo Kyoto Scuole, ammontano a 200 milioni di euro.
Gli interventi finanziati devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell’edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni e garantire un risparmio dei consumi energetici di circa il 25%. Il ministero dell’Ambiente può eseguire sopralluoghi al fine di verificare la regolare esecuzione degli interventi finanziati, nonché richiedere ai soggetti beneficiari ogni chiarimento ritenuto necessario.
Il decreto è stato condiviso con il ministero dell’Economia e Finanze e ha ricevuto il concerto dei ministeri dello Sviluppo economico, dell’Istruzione e dell’Università.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Censimento delle gallerie stradali presenti sul territorio di competenza comunale

I commi 1 e 2 dell’art. 49 del D.L. n. 76/2020, c.d. decreto Semplificazioni, al fine di assicurare l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e autostradale, prevedono l’adozione di linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le infrastrutture stradali, nonché di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 49, comma 2 del D.L. 76/2020, il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha istituito un Gruppo di Lavoro, che sta ultimando la scrittura della bozza delle linee guida nazionali “sulle attività di indagini, ispezioni, manutenzione e messa in sicurezza delle gallerie stradali esistenti”. Nell’ambito di tale lavoro sorge la necessità di aver contezza della numerosità e dello sviluppo delle gallerie stradali di competenza dei Comuni nell’ambito del territorio Nazionale. Tale informazione, utile per le attività del gruppo di lavoro, è anche necessaria per una più consapevole discussione di merito allorquando il testo delle redigende linee guida approderà in seno alla Conferenza Unificata che sarà chiamata ad esprimersi, presumibilmente nel prossimo mese di dicembre.
Al fine di censire le gallerie stradali insistenti sul territorio comunale, gli enti dovranno compilare la scheda, in formato excel, predisposta per agevolare il lavoro di raccolta dati. La scheda, debitamente compilata dovrà essere trasmessa entro il 10 novembre p.v. all’indirizzo di posta elettronica dell’ANCI Regionale di riferimento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Semplificazioni, ricorso alle procedure ordinarie sotto soglia

Con parere n. 735 del 24 settembre 2020, a seguito dell’entrata in vigore e successiva conversione in legge del D.L. 16/07/2020, n. 76, c.d. decreto Semplificazioni, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti fornisce chiarimenti ai dubbi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie o se si debbano utilizzare esclusivamente gli strumenti dallo stesso previsti, soprattutto per gli affidamenti sotto soglia comunitaria, e se in caso di possibilità di ricorso alle procedure ordinarie, se siano applicabili per tali procedure le disposizioni derogatorie di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 1 del decreto.

Di seguito la risposta del MIT:

Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive l’applicazione delle procedure enucleate all’art. 1, comma 2 del richiamato decreto. Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione. Con riferimento alla seconda domanda, si ritiene che i commi 3 e 4 dell’art. 1 si applichino laddove siano utilizzate le procedure previste al comma 2.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, l’impresa fallita può essere autorizzata alla sola esecuzione dei contratti già stipulati

Con il Comunicato del Presidente, del 7 ottobre 2020, l’Anac ha fornito indicazioni interpretative ed operative in relazione alla sorte dell’attestazione di qualificazione rilasciata alle imprese fallite autorizzate all’esercizio provvisorio dell’impresa, le quali possono proseguire i contratti già stipulati e non anche partecipare a nuove procedure di affidamento. A tal fine, è stato chiarito che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 70, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, l’adozione del decreto di autorizzazione alla continuazione provvisoria dell’esercizio dell’impresa adottato ai sensi dell’articolo 104 della legge fallimentare e l’autorizzazione all’esecuzione dei contratti già stipulati ai sensi dell’articolo 110, comma 3, del codice dei contratti pubblici sospendono l’obbligo di dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata all’impresa fallita per la carenza del requisito previsto dall’articolo 80, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016. Infine, sono state fornite indicazioni operative agli Organismi di Attestazione, in merito alla conduzione del procedimento di verifica ex articolo 70, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, raccomandando il mantenimento di un contatto diretto con il curatore fallimentare per favorire lo scambio di informazioni utili”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Legittima la proroga tecnica sino alla conclusione delle procedure di gara

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6354/2020 del 20 ottobre 2020, ha ribadito la legittimità della clausola contrattuale concernente la proroga tecnica, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. La proroga, nell’unico caso oggi ammesso ai sensi dell’art. 106, del d. lgs. n. 50 del 2016, ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Se da un lato non è configurabile una violazione della par condicio, né si dà vita ad una forma di rinnovo del contratto in violazione dell’obbligo di gara, è altrettanto vero che la facoltà di proroga del contratto di appalto (che pertiene all’esercizio del potere autoritativo), anche in presenza di una clausola della lex specialis, deve essere motivata e soggiace, comunque, a determinate condizioni.
Non assume rilievo in ordine alla legittimità della proroga la circostanza che la stazione appaltante abbia annullato la seconda procedura di gara pur essendo pervenuta un’offerta e che subito dopo abbia assunto la decisione di gestire il servizio “in proprio”, giacché rientra nella discrezionalità dell’amministrazione sia valutare la congruità dell’offerta presentata (tra l’altro, essendo pervenuta una sola offerta, non era possibile procedere a un confronto tra più offerte al fine di scegliere quella migliore) sia decidere di gestirlo in proprio in una situazione in cui è risultato palese il sostanziale disinteresse per il servizio da svolgere da parte del mercato di riferimento (ovviamente alle condizioni date).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti promiscui, calcolo della soglia dei 200.000 euro

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 492 del 21 ottobre 2020, fornisce chiarimenti in merito alla determinazione della soglia di 200.000 euro annui, ai fini dell’applicazione della procedura prevista dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, nel caso in cui il committente (ente non commerciale pubblico o privato) effettui contratti di appalto “promiscui”, riferiti all’acquisto di servizi comuni di tipo generale, funzionali sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale.
Come noto, l’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, c.d. decreto fiscale, ha introdotto al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l’art. 17-bis, ai sensi del quale il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo  superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici   – subappaltatrici affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi. Gli enti non commerciali (pubblici e privati), come chiarito dalla circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E, non sono tenuti all’applicazione dell’articolo 17-bis limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.
Affinché l’articolo 17-bis in esame trovi applicazione è necessario, tra l’altro, che il contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati siano “caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera”. Con riferimento al concetto di “prevalenza”, la cui portata risulta decisiva in caso di stipula di contratti misti di affidamento del compimento di opere e servizi, nonché ai contratti di affidamento di opere, con la circolare n. 1/E del 2020, l’Agenzia ha precisato che al fine di determinare la prevalenza, occorre fare riferimento al rapporto tra la retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato (numeratore) – stante l’espresso richiamo contenuto nel comma 1 dell’articolo 17-bis agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973 – e il prezzo complessivo dell’opera o dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti (denominatore).
Nell’ipotesi di contratti “promiscui”, ai fini del calcolo della soglia di euro 200.000 annui, l’articolo 17-bis troverà applicazione qualora il rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi relativi all’attività commerciale (numeratore) e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (denominatore), moltiplicato per il costo annuo pattuito per l’affidamento all’impresa del compimento di servizi generali funzionali sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale, risulti di importo complessivo superiore ad euro 200.000. Tale rapporto va determinato con riferimento ai ricavi del periodo d’imposta precedente a quello di inizio di esecuzione del contratto promiscuo. Resta fermo che, al superamento della soglia come sopra determinata, gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis in esame si applicheranno con riferimento all’intero contratto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento elenco dei soggetti aggregatori

L’ANAC, con comunicato del Presidente del 7 ottobre 2020, informa di aver avviato all’iter di aggiornamento triennale dell’elenco dei soggetti aggregatori.
I soggetti interessati che intendano mantenere l’iscrizione al citato elenco, ovvero i soggetti che in possesso dei requisiti (articolo 2, comma 1, del DPCM 11 novembre 2014) e non iscritti all’elenco, intendano iscriversi, hanno termine fino al 15 novembre 2020 per inviare apposita richiesta, secondo le modalità indicate nella delibera n. 764 del 2020.
Nella richiesta è necessario che i candidati dichiarino, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato DPR 445:

  • che essi o i soggetti da loro costituiti “svolgono attività di centrale di committenza, ai sensi degli articoli 3 e 37 del D.Lgs. 50/2016, con carattere di stabilità, mediante un’organizzazione dedicata allo svolgimento dell’attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei pertinenti enti locali”;
  • che le informazioni fornite tramite apposito modello preimpostato corrispondono al vero;
  • per le città metropolitane che “sono state istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56 e del D.Lgs. 17 settembre 2010 n. 156” i riferimenti dell’atto istitutivo;
  • per le associazioni, unioni e consorzi di enti locali, compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività, che sono costituiti “ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267”, i riferimenti dell’atto costitutivo.

Le informazioni richieste nel modello riguardano denominazione e codice fiscale del soggetto che svolge l’attività di centrale di committenza, eventuali variazioni occorse negli ultimi tre anni e comunque a far data dall’ultimo aggiornamento dell’Elenco dei soggetti aggregatori (separatamente per ogni anno). Sarà inoltre necessario elencare i centri di costo, tra quelli censiti nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), coinvolti nella gestione dei processi di approvvigionamento e di cui il soggetto richiedente si compone. Il modello, dopo essere stato compilato in modalità elettronica nelle sue parti (conservando il formato e i vincoli originari) va inviato, via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Infrastrutture: CDP e UPI firmano un protocollo di collaborazione

Cassa Depositi e Prestiti e Unione Province d’Italia hanno firmato un protocollo d’intesa con cui definire i principi regolatori della loro cooperazione, finalizzata a identificare iniziative di sviluppo infrastrutturale su cui CDP fornirà assistenza e consulenza tecnica, economica e finanziaria alle 76 province delle regioni a statuto ordinario.
Grazie all’accordo, UPI diffonderà alle province coinvolte le informazioni relative alle attività di consulenza di CDP in relazione ad aspetti progettuali, tecnico amministrativi e finanziari a supporto dello sviluppo di progetti e interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico di strade, scuole e altri immobili di proprietà pubblica.
Sempre UPI – attraverso i propri canali di comunicazione, gli eventi dedicati, i seminari, i momenti di formazione e i webinar – presenterà alle province la possibilità di avvalersi delle attività di consulenza di CDP. Inoltre, UPI si impegna, per il tramite delle UPI Regionali e delle Province, ad assicurare a CDP delle sedi idonee per organizzare eventi di presentazione dei propri servizi agli enti locali su tutto il territorio nazionale.
CDP, a fronte della sottoscrizione di ulteriori protocolli con ciascuna provincia interessata, potrà poi fornire assistenza in relazione all’iter progettuale, procedurale, amministrativo e finanziario su alcuni specifici interventi. Questi ultimi saranno individuati da CDP e UPI con uno screening congiunto dei progetti indicati dalle province.
In una prima fase, saranno avviate le interlocuzioni con le province, per il tramite di UPI, per la realizzazione di un monitoraggio per la raccolta dei dati relativi ai progetti e per avere un quadro aggiornato dei fabbisogni. Successivamente, sarà poi individuato un elenco di opere più significative in termini di investimenti, innovatività ed importanza per i territori che potranno essere oggetto di collaborazione tra CDP ed i singoli enti.
In base alle informazioni raccolte e all’interesse mostrato dalle Province, si potranno individuare alcuni progetti “pilota” su cui avviare i servizi di consulenza tecnica offerti da CDP. A questo punto, partirà la seconda fase ossia quella della sottoscrizione di protocolli attuativi specifici tra CDP e gli enti individuati.
I progetti che potranno essere supportati da Cassa Depositi e Prestiti ricadranno all’interno di due fattispecie: quelli finanziati totalmente con contributo pubblico e quelli finanziati con contributo pubblico solo parzialmente. In questa ultima fattispecie potrà essere valutato il ricorso, con il supporto di CDP, a forme di partenariato pubblico-privato.
CDP, inoltre, potrà valutare eventuali richieste di finanziamento da parte delle province nel rispetto delle prescrizioni normative e delle circolari tempo per tempo vigenti (fonte CDP-UPI).