ITACA, Linee di indirizzo sul D.L. Semplificazioni

Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», così come convertito con legge di conversione n. 120/2020, ha introdotto numerose novità in materia di contratti pubblici, finalizzate a semplificare le procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti per incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, per fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19. In tale contesto, ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) ha ritenuto necessario provvedere alla redazione di indirizzi operativi volti a coadiuvare le Regioni e le Province autonome nell’applicazione di tali norme. In quest’ottica è stato realizzato, nell’ambito del Gruppo di lavoro contratti pubblici presso ITACA, il documento recante “DL Semplificazioni: indicazioni operative per l’applicazione delle norme in materia di contratti pubblici”, approvato il 17 dicembre 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Linee indirizzo ITACA Semplificazione 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

On line l’Avviso pubblico promosso da ANCI e Sport Salute SpA per il progetto “Sport nei Parchi”

Sport e Salute S.p.A. e ANCI, in attuazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 10 novembre 2020, hanno predisposto un Piano di azione e un Avviso pubblico per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani e in particolare per diffondere il Progetto Sport nei parchi.
Il Progetto è rivolto a tutti i Comuni Italiani ed ha l’obiettivo di:
• promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto sia in autonomia che attraverso le ASD/SSD del territorio che siano facilmente replicabili con costi ridotti;
• promuovere l’utilizzo di aree verdi nei parchi pubblici per l’attività delle ASD/SSD offrendo allo stesso tempo un servizio gratuito alla comunità;
• promuovere sinergie di scopo tra i Comuni e le ASD/SSD, che vadano oltre il periodo di emergenza, per l’utilizzo di aree verdi.
Per l’edizione 2020/2021 si prevede l’avvio di una fase di sperimentazione con due distinte linee di intervento:

LINEA DI INTERVENTO 1: Allestimento di nuove aree attrezzate e riqualificazione di quelle esistenti, in cofinanziamento con i Comuni. Su questa linea di intervento sono previsti un minimo di 20 interventi tra nuove installazioni e riqualificazioni, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili;

LINEA DI INTERVENTO 2: Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban sport activity e weekend” . Su questa linea di intervento sono previsti un minimo di 25 interventi, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.

La presentazione delle domande avverrà attraverso una piattaforma informatica accessibile all’indirizzo www.sportneiparchi.com a partire dalle ore 14:00 del giorno 4 gennaio 2021 e fino alle ore 16:00 del giorno 15 febbraio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Spese per progettazione definitiva ed esecutiva, richieste entro il 15 gennaio 2021

Con comunicato del 18 dicembre 2020, il Ministero dell’Interno fornisce le indicazioni operative per la richiesta del contributo per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade (art. 1, comma 51 della legge n. 160/2019 e smi). Ai sensi del successivo comma 52, gli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni) comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere:
a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare;
b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade;
b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell’opera, dando evidenza dei costi inerenti alla progettazione, qualora l’ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.
Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell’ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione. Con decreto del Ministero dell’interno del 10 dicembre 2020, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata approvata la modalità di certificazione presente nell’area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”) accessibile dal sito web della Direzione Centrale della Finanza Locale all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify.
La certificazione deve essere trasmessa, a pena di decadenza, entro le ore 24:00 del 15 gennaio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia pubblica, 219 milioni di euro per progetti di rigenerazione urbana

E’ stata acquisita l’intesa della Conferenza Unificata sul decreto interministeriale, proposto dalla ministra Paola De Micheli, che prevede l’erogazione di 219 milioni di euro da destinare ai progetti di edilizia residenziale sociale, ammessi al finanziamento, nelle regioni Piemonte (20,9 mln), Valle D’Aosta (450 mila), Lombardia (47,7 mln), Veneto (16 mln), Friuli Venezia Giulia (6 mln), Liguria (7,5 mln), Emilia Romagna (20,8 mln), Toscana (17 mln), Marche (4,8 mln), Lazio (21,4 mln), Abruzzo (3,2 mln), Molise (617 mila), Puglia (14 mln), Basilicata (2,4 mln), Calabria (7,4 mln), Sicilia (22,5 mln) e Sardegna (5,8 mln).
Si tratta di progetti di rigenerazione urbana che dovranno garantire un alto livello di efficientamento energetico. Ogni progetto, per il quale è stata accertata e comunicata la fattibilità tecnica ed economica, sarà condiviso dagli enti locali preposti attraverso un accordo di programma che ne stabilirà i tempi di realizzazione, le rispettive fasi attuative e di collaudo.
Le Regioni avranno il compito di vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun intervento approvato e sul rispetto delle previsioni di spesa.
Le risorse potranno essere destinate alla realizzazione di interventi strutturali che serviranno a riqualificare e riorganizzare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, ma anche a rendere maggiormente funzionali aree, spazi e immobili pubblici, e a migliorare l’accessibilità e la sicurezza dei luoghi e delle infrastrutture urbane”.

Allegati: Programmi finanziati

Consiglio di Stato, operatore economico escluso da gara in caso di omesso pagamento tributi locali

Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 07789/2020 è stata ritenuta legittima la circostanza che una stazione appaltante, dopo aver indetto una gara, ha escluso una società – peraltro unica partecipante – in ottemperanza dell’art. 80 comma 4 del d.lgs n. 50/2016 in quanto ha omesso il pagamento dell’imposta comunale sui rifiuti TARSU. L’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che un operatore economico è escluso dalla partecipazione ad una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. La disposizione specifica che costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (euro cinquemila), mentre costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
L’art. 86 del d.lgs. n. 50 del 2016 disciplina i mezzi della prova della non applicabilità all’operatore economico dei motivi di esclusione.
L’esclusione dalla gara, pertanto, è esercizio di potere vincolato al ricorrere di due presupposti: a) la gravità della violazione (costituente un concetto giuridico indeterminato); b) il definitivo accertamento della stessa (costituente un concetto giuridico determinato).
La fonte normativa primaria sancisce quando ricorrano i due presupposti, non solo chiarendo il concetto di definitività dell’accertamento della violazione, ma anche oggettivizzando il concetto giuridico indeterminato di gravità della violazione, attraverso il rimando ad una fonte normativa subordinata, che ha fissato la soglia di euro 5.000,00.
Nella fattispecie in esame, i presupposti per l’esercizio del potere vincolato sussistono, in quanto la violazione tributaria è grave, essendo di importo superiore ai 5.000,00 euro, ed è definitivamente accertata, in quanto l’avviso di accertamento non è più soggetto ad impugnazione. Il Collegio, inoltre pone in rilievo che la grave violazione in materia tributaria può ben derivare dall’omesso pagamento di tributi locali. Infatti, sotto un profilo sistematico, sussiste la stessa ratio che presiede all’esclusione per il mancato pagamento di tributi nazionali e, sotto un profilo letterale, la norma fa riferimento alla legislazione italiana e non vi è dubbio che la TARSU (sostituita poi, insieme alla TIA e alla TARES a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 149 del 2013, legge finanziaria per il 2014), a cui si riferisce il mancato pagamento in discorso, sia un tributo previsto dalla legislazione nazionale, essendo stata introdotta con il d.lgs. n. 507 del 1993.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sospensione dell’esecuzione di opera pubblica ex art. 5, D.L. n. 76/2020

L’art. 5, d.l. n. 76 del 2020, che disciplina la sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica sino al 31 dicembre 2021 si applica ai soli appalti sopra soglia comunitaria e ai provvedimenti amministrativi di sospensione dei lavori, disposti dalla stazione appaltante per autonoma determinazione, e non si estende ai provvedimenti cautelari del giudice né alle sospensioni di lavori disposte dalla stazione appaltante in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali; il comma 6 del citato art. 5 non è applicabile al caso di una controversia sull’aggiudicazione di una gara. Il decreto del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con decreto 795/2020 chiarisce che il comma 6 dell’art. 5 non è applicabile al caso di una controversia sull’aggiudicazione di una gara. Esso contiene una disposizione processuale extravagante, secondo cui “In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l’operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell’opera. In ogni caso, l’interesse economico dell’appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica” il cui ambito applicativo deve essere riferito all’ambito sostanziale del medesimo comma 6 (“Salva l’esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l’inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell’opera”) ovvero all’ambito sostanziale del comma 1, dell’art. 5, ossia i casi in cui o vi sia tra le parti una controversia sull’inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 5 comma 6 primo periodo, o una controversia su un provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori disposto dal RUP ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2; essendo altresì da stabilire se in siffatte due evenienze la giurisdizione sulla controversia spetti al giudice ordinario ovvero al giudice amministrativo. In ogni caso la citata previsione processuale extravagante dell’art. 5, comma 6, d.l. n. 76/2020 non incide sulle regole processuali contenute negli art. 120 e ss. c.p.a. in ordine alla sentenze di merito del giudice amministrativo sull’aggiudicazione degli appalti e sulla sorte del contratto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Fondo Sviluppo e Coesione, al via l’inserimento dati nel sistema di monitoraggio

In attuazione dell’art. 4 del DPCM 17 luglio 2020 (Vedi notizia del 5 ottobre 2020), recante “Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali”, la Ragioneria generale dello Stato ha emanato la circolare n. 24 del 9/12/2020 con la quale fornisce indicazioni operative per l’implementazione dei dati, all’interno del Sistema SiMon WEB, necessari per l’erogazione dei contributi. I Comuni beneficiari dovranno compilare il prospetto allegato (“Allegato 1”), indicando il personale autorizzato alla comunicazione dei dati di attuazione del progetto. Il prospetto, debitamente compilato, dovrà essere inviato obbligatoriamente tramite la propria casella PEC istituzionale censita su IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) all’indirizzo PEC: accreditamento.simonweb@pec.mef.gov.it.
L’invio del prospetto anzidetto è necessario anche per il personale che già dispone dell’accesso al sistema Simon WEB, al fine di poter consentire le opportune azioni di censimento collegate anche al Programma sopra menzionato. In particolare:
• gli utenti di nuova abilitazione riceveranno via e-mail le credenziali di accesso al sistema Simon WEB, nonché una successiva comunicazione di avvenuta chiusura dell’attività di accreditamento a seguito della quale sarà possibile accedere all’applicativo;
• gli utenti già abilitati riceveranno solo la comunicazione di avvenuta chiusura dell’attività di accreditamento, a seguito della quale sarà possibile accedere all’applicativo con le credenziali già in proprio possesso.
Per supportare le Amministrazioni nella corretta implementazione di tutte le sezioni del Sistema SiMon WEB, è stata predisposta, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche di Coesione, una specifica “guida alla compilazione” (vedi “Allegato 2”). La guida fornisce le opportune indicazioni in merito alle modalità d’inserimento dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi di cui al DPCM sopra richiamato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Redazione delle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

L’ANAC, con comunicato del Presidente del 2 dicembre 2020, fornisce indicazioni in merito alla redazione delle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti previste dagli articoli 99 e 139 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le indicazioni sono finalizzate alla corretta individuazione degli obblighi prescritti, nonché ad agevolare il relativo adempimento secondo modalità omogenee e conformi alla normativa vigente.
Di seguito il comunicato:
L’articolo 99, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che, per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le informazioni sull’aggiudicazione indicate nella disposizione medesima. La norma precisa che la relazione non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro, o se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà tale prestazione. La disposizione chiarisce, altresì, che si può prescindere dalla redazione di tale relazione nel caso in cui l’avviso di aggiudicazione dell’appalto stilato a norma dell’articolo 98 o dell’articolo 142, comma 3, del Codice dei contratti pubblici contiene le informazioni richieste al comma 1 dell’articolo 99 del medesimo Codice. Il comma 5 dell’articolo in esame prevede che la relazione o i suoi principali elementi siano comunicati alla Cabina di regia di cui all’articolo 212 per la successiva comunicazione alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta. Analoghi obblighi sono previsti dall’articolo 139 del Codice dei contratti pubblici con riferimento agli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali. Poiché il rispetto dei suddetti obblighi rappresenta una delle condizioni abilitanti per l’accesso ai fondi comunitari, con il presente Comunicato si forniscono indicazioni operative per lo svolgimento degli adempimenti sopra descritti. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori redigono sempre le relazioni previste dagli articoli 99 e 139 del Codice dei contratti pubblici, contenenti le informazioni minime individuate dalle disposizioni richiamate. Dette relazioni sono custodite unitamente alla documentazione relativa alla procedura di gara secondo le indicazioni contenute, rispettivamente, nell’articolo 99, comma 4, e nell’articolo 139, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Le relazioni sono comunicate dalla stazione appaltante alla Cabina di regia di cui all’articolo 212 del Codice dei contratti pubblici soltanto su richiesta della stessa, al fine di consentirne la trasmissione alla Commissione europea e agli altri soggetti interessati qualora ne facciano richiesta. Al fine di verificare l’adempimento degli obblighi suindicati da parte della stazione appaltante e degli enti aggiudicatori, l’Autorità ha istituito un sistema di controllo attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, inserendo un nuovo campo, la cui compilazione sarà obbligatoria a partire dal prossimo 10 dicembre, nella sezione “oggetto dell’appalto” della scheda aggiudicazione. Al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi di cui al presente Comunicato e di favorire la conservazione di dati omogenei, l’Autorità, con successiva comunicazione, metterà a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori un modello di relazione unica sulle procedure di aggiudicazione contenente tutte le informazioni richieste.

Anac, pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa

L’ANAC, con comunicato del 4 dicembre scorso, rende noto che nell’esercizio delle proprie attività istituzionali, ha ricevuto segnalazioni in merito ad alcune criticità, emerse nell’applicazione della norma di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) del Codice dei contratti in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa, che rischiano di pregiudicare il rapido soddisfacimento dei crediti del subappaltatore, minando la stabilità finanziaria delle imprese.
Per risolvere le criticità e favorire la corretta ed omogenea applicazione delle disposizioni vigenti, l’Autorità ha ritenuto utile fornire, con Comunicato del Presidente del 25 novembre 2020, indicazioni in merito alla citata norma del codice dei contratti.
La disposizione sopra richiamata prevede l’obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa. Tale previsione fa sorgere un obbligo di natura vincolante, in capo alle stazioni appaltanti, ed un diritto potestativo in capo alle piccole e medie imprese, con la conseguenza che, mentre alle prime è preclusa la possibilità di determinarsi in senso contrario, le seconde possono liberamente rinunciare al beneficio, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse. Tale rinuncia deve essere manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante, ovvero essere espressa nell’ambito di una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto. L’Autorità ritiene che sia facoltà delle parti prevedere, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto, che l’appaltatore proceda al pagamento delle spettanze dovute al subappaltatore/fornitore dietro presentazione di fattura, anche a prescindere dall’adozione del SAL da parte della stazione appaltante. Tale conclusione si giustifica in considerazione dell’assoluta autonomia del contratto di appalto rispetto ai contratti derivati e della natura privatistica del rapporto intercorrente tra l’appaltatore e il subappaltatore/fornitore, da cui si desume l’applicabilità, allo stesso, delle sole previsioni contrattuali. In ogni caso, la stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo in favore dell’appaltatore soltanto all’esito del completamento dell’iter procedurale di verifica dell’avanzamento dei lavori oggetto dell’appalto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 113-bis, del codice dei contratti pubblici.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nuova procedura informatica per la presentazione delle richieste di iscrizione e variazione all’elenco ‘in house’

Da oggi 7 dicembre 2020 i Responsabili per l’Anagrafe delle Stazioni appaltanti hanno a disposizione una nuova procedura informatica che dovrà essere utilizzata sia per l’invio delle nuove domande di iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (art. 192 del Codice dei contratti pubblici), sia per l’invio delle richieste di variazione delle domande già inviate attraverso l’applicativo in uso.
Lo ha reso noto il Presidente dell’ANAC, con comunicato dello scorso 2 dicembre. Per facilitare l’utilizzo della nuova procedura sono stati predisposti appositi manuali utente che saranno disponibili sul portale dell’Autorità al seguente indirizzo web:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Elencoamministrazioni. Inoltre, è stata predisposta una soluzione di help on line che, tramite l’utilizzo di messaggi sequenziali forniti direttamente sulla piattaforma, guida l’utente, passo dopo passo, nella compilazione della propria domanda di iscrizione all’elenco o della domanda di variazione, specificando le singole azioni da compiere e le informazioni da inserire ed evidenziando gli eventuali errori procedurali commessi. Tale strumento di help on line è sempre disponibile, tuttavia è l’utente che può decidere se avvalersi del supporto o navigare liberamente, eseguendo le attività in maniera autonoma.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION