Dissesto idrogeologico, oltre 262 milioni di euro per 119 interventi nelle regioni

Oltre 262 milioni per 119 interventi in tutta Italia, immediatamente esecutivi e cantierabili, per mettere in sicurezza il territorio. Sono i numeri del Piano nazionale di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico (Piano stralcio previsto dal D.L. Semplificazione) approvato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli interventi dovranno essere eseguiti in 19 regioni italiane (tutte tranne il Trentino Alto Adige, le cui Province autonome non hanno presentato progetti). Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana sono le quattro regioni che hanno presentato progetti – e ottenuto quindi il relativo finanziamento – per un valore maggiore. Per ognuna di queste quatto regioni, infatti, il Piano stralcio prevede finanziamenti per oltre 20 milioni di euro (circa 30 la Lombardia). Seguono Lazio, Sicilia, Liguria, Puglia, Emilia-Romagna, Campania, Sardegna e Calabria con stanziamenti compresi tra i 10 e i 20 milioni di euro circa. Marche, Abruzzo, Basilicata, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Molise e Valle d’Aosta sono invece le regioni che hanno presentato progetti, e ottenuto i relativi stanziamenti, per una cifra complessiva inferiore ai 10 milioni di euro.
Nell’elenco del Piano stralcio sono previste opere molto differenti fra di loro per funzione e dimensione dell’intervento. Si tratta per lo più di azioni di ripristino, salvaguardia, messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico. Sono presenti, inoltre interventi di regimazione idraulica e lavori di consolidamento, adeguamento e manutenzione di opere già esistenti.

In allegato, i dettagli degli interventi e gli importi per regione

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Appalti pubblici, esecuzione lavori e requisiti di qualificazione

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8025/2020, ha chiarito che qualora, ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara per l’affidamento di lavori pubblici, il bando richiede a titolo di esperienza l’effettuazione di un determinato importo di lavori analoghi, è necessario che la relativa attestazione riguardi l’avvenuta regolare esecuzione dei lavori nella loro interezza, coincidendo tale circostanza con l’esatto adempimento del contratto che, a sua volta, dipende dal collaudo delle opere (e, quindi, dalla verifica di regolarità che presuppone il loro compimento).
La regolare esecuzione di lavori analoghi da far valere ai fini del possesso di un determinato fatturato per interventi ascrivibili alle categorie richieste dal bando deve attenere a lavori non solo regolarmente, ma anche completamente eseguiti, salvo diverse previsioni della lex specialis: solo laddove il bando lo preveda è possibile ipotizzare che sia spendibile un’attestazione di lavori parziale, sempre che questi siano certificabili (nel caso di stralci autonomi e funzionali dell’opera).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Affidamenti diretti sottosoglia di piccoli appalti, non serve né confronto né giustificazione

Il Ministero delle Infrastrutture ha fornito due Pareri in materia di semplificazioni (dl 76/2020 convertito in legge n. 120/2020) su istanze di chiarimento, presentate da alcune stazioni appaltanti, attinenti le deroghe al codice dei contratti pubblici per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto i 150 mila euro, e per servizi di ingegneria ed architettura sotto i 75.000 euro. Il Ministero ha chiarito che il cosiddetto “affidamento diretto” non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di mercato, né l’obbligo di richiedere preventivi, poiché la finalità è quella di pervenire rapidamente agli affidamenti di modico valore, con procedure snelle. L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una “best
practice” ma non un obbligo, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l’intero decreto semplificazione. Negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l’eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l’utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Inoltre, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all’individuazione del proprio contraente diretto.  Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016. L’amministrazione può procedere all’affidamento diretto tramite determina in forma semplificata ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016. Tale atto conterrà, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di PPP

Con il Comunicato del Presidente del 22 dicembre 2020, l’ANAC ha avviato la verifica di impatto della regolazione delle Linee guida n. 9 recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”, basata sulla somministrazione di un apposito questionario ad un campione stratificato di stazioni appaltanti e una Consultazione pubblica aperta a tutti i soggetti interessati. L’Autorità intende acquisire dal mercato elementi di conoscenza relativi all’attuazione delle indicazioni fornite con le Linee guida n. 9, mediante l’avvio di una verifica di impatto della regolazione (VIR) basata sulla  somministrazione di un apposito questionario ad un campione stratificato, suddiviso per tipologia di procedura e importo, di 269 stazioni appaltanti, scelte con riferimento ad altrettante procedure di gara, che dovrebbero aver seguito le indicazioni di cui alle medesime Linee guida aventi carattere vincolante. Il questionario è volto ad accertare se e in che modo le stazioni appaltanti abbiano dato attuazione
alle indicazioni di cui alle Linee guida, con particolare riferimento all’allocazione dei rischi, alla revisione del piano economico finanziario e al flusso informativo per il monitoraggio dei rischi, nonché le difficoltà che sono state incontrate nell’attuazione medesima. Il questionario sarà somministrato nel mese di gennaio 2021 mediante l’utilizzo di un apposito applicativo al soggetto che, in virtù dei dati contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, risulta ricoprire il ruolo di responsabile unico del procedimento nella singola procedura selezionata. Inoltre, nell’ottica di acquisire elementi utili in relazione alle difficoltà e agli elementi ostativi che limitano il ricorso allo strumento del partenariato pubblico privato e non consentono di sfruttare appieno le potenzialità dello stesso, nonché alle esperienze maturate nell’ambito di operazioni di partenariato dagli operatori del settore, sia pubblici che privati, gli ulteriori soggetti interessati sono invitati a partecipare alla verifica di impatto della regolazione, compilando un apposito modulo

ITACA, Linee di indirizzo sul D.L. Semplificazioni

Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», così come convertito con legge di conversione n. 120/2020, ha introdotto numerose novità in materia di contratti pubblici, finalizzate a semplificare le procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti per incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, per fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19. In tale contesto, ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) ha ritenuto necessario provvedere alla redazione di indirizzi operativi volti a coadiuvare le Regioni e le Province autonome nell’applicazione di tali norme. In quest’ottica è stato realizzato, nell’ambito del Gruppo di lavoro contratti pubblici presso ITACA, il documento recante “DL Semplificazioni: indicazioni operative per l’applicazione delle norme in materia di contratti pubblici”, approvato il 17 dicembre 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Linee indirizzo ITACA Semplificazione 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

On line l’Avviso pubblico promosso da ANCI e Sport Salute SpA per il progetto “Sport nei Parchi”

Sport e Salute S.p.A. e ANCI, in attuazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 10 novembre 2020, hanno predisposto un Piano di azione e un Avviso pubblico per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani e in particolare per diffondere il Progetto Sport nei parchi.
Il Progetto è rivolto a tutti i Comuni Italiani ed ha l’obiettivo di:
• promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto sia in autonomia che attraverso le ASD/SSD del territorio che siano facilmente replicabili con costi ridotti;
• promuovere l’utilizzo di aree verdi nei parchi pubblici per l’attività delle ASD/SSD offrendo allo stesso tempo un servizio gratuito alla comunità;
• promuovere sinergie di scopo tra i Comuni e le ASD/SSD, che vadano oltre il periodo di emergenza, per l’utilizzo di aree verdi.
Per l’edizione 2020/2021 si prevede l’avvio di una fase di sperimentazione con due distinte linee di intervento:

LINEA DI INTERVENTO 1: Allestimento di nuove aree attrezzate e riqualificazione di quelle esistenti, in cofinanziamento con i Comuni. Su questa linea di intervento sono previsti un minimo di 20 interventi tra nuove installazioni e riqualificazioni, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili;

LINEA DI INTERVENTO 2: Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban sport activity e weekend” . Su questa linea di intervento sono previsti un minimo di 25 interventi, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.

La presentazione delle domande avverrà attraverso una piattaforma informatica accessibile all’indirizzo www.sportneiparchi.com a partire dalle ore 14:00 del giorno 4 gennaio 2021 e fino alle ore 16:00 del giorno 15 febbraio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Spese per progettazione definitiva ed esecutiva, richieste entro il 15 gennaio 2021

Con comunicato del 18 dicembre 2020, il Ministero dell’Interno fornisce le indicazioni operative per la richiesta del contributo per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade (art. 1, comma 51 della legge n. 160/2019 e smi). Ai sensi del successivo comma 52, gli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni) comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere:
a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare;
b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade;
b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell’opera, dando evidenza dei costi inerenti alla progettazione, qualora l’ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.
Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell’ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione. Con decreto del Ministero dell’interno del 10 dicembre 2020, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata approvata la modalità di certificazione presente nell’area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”) accessibile dal sito web della Direzione Centrale della Finanza Locale all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify.
La certificazione deve essere trasmessa, a pena di decadenza, entro le ore 24:00 del 15 gennaio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia pubblica, 219 milioni di euro per progetti di rigenerazione urbana

E’ stata acquisita l’intesa della Conferenza Unificata sul decreto interministeriale, proposto dalla ministra Paola De Micheli, che prevede l’erogazione di 219 milioni di euro da destinare ai progetti di edilizia residenziale sociale, ammessi al finanziamento, nelle regioni Piemonte (20,9 mln), Valle D’Aosta (450 mila), Lombardia (47,7 mln), Veneto (16 mln), Friuli Venezia Giulia (6 mln), Liguria (7,5 mln), Emilia Romagna (20,8 mln), Toscana (17 mln), Marche (4,8 mln), Lazio (21,4 mln), Abruzzo (3,2 mln), Molise (617 mila), Puglia (14 mln), Basilicata (2,4 mln), Calabria (7,4 mln), Sicilia (22,5 mln) e Sardegna (5,8 mln).
Si tratta di progetti di rigenerazione urbana che dovranno garantire un alto livello di efficientamento energetico. Ogni progetto, per il quale è stata accertata e comunicata la fattibilità tecnica ed economica, sarà condiviso dagli enti locali preposti attraverso un accordo di programma che ne stabilirà i tempi di realizzazione, le rispettive fasi attuative e di collaudo.
Le Regioni avranno il compito di vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun intervento approvato e sul rispetto delle previsioni di spesa.
Le risorse potranno essere destinate alla realizzazione di interventi strutturali che serviranno a riqualificare e riorganizzare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, ma anche a rendere maggiormente funzionali aree, spazi e immobili pubblici, e a migliorare l’accessibilità e la sicurezza dei luoghi e delle infrastrutture urbane”.

Allegati: Programmi finanziati

Consiglio di Stato, operatore economico escluso da gara in caso di omesso pagamento tributi locali

Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 07789/2020 è stata ritenuta legittima la circostanza che una stazione appaltante, dopo aver indetto una gara, ha escluso una società – peraltro unica partecipante – in ottemperanza dell’art. 80 comma 4 del d.lgs n. 50/2016 in quanto ha omesso il pagamento dell’imposta comunale sui rifiuti TARSU. L’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che un operatore economico è escluso dalla partecipazione ad una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. La disposizione specifica che costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (euro cinquemila), mentre costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
L’art. 86 del d.lgs. n. 50 del 2016 disciplina i mezzi della prova della non applicabilità all’operatore economico dei motivi di esclusione.
L’esclusione dalla gara, pertanto, è esercizio di potere vincolato al ricorrere di due presupposti: a) la gravità della violazione (costituente un concetto giuridico indeterminato); b) il definitivo accertamento della stessa (costituente un concetto giuridico determinato).
La fonte normativa primaria sancisce quando ricorrano i due presupposti, non solo chiarendo il concetto di definitività dell’accertamento della violazione, ma anche oggettivizzando il concetto giuridico indeterminato di gravità della violazione, attraverso il rimando ad una fonte normativa subordinata, che ha fissato la soglia di euro 5.000,00.
Nella fattispecie in esame, i presupposti per l’esercizio del potere vincolato sussistono, in quanto la violazione tributaria è grave, essendo di importo superiore ai 5.000,00 euro, ed è definitivamente accertata, in quanto l’avviso di accertamento non è più soggetto ad impugnazione. Il Collegio, inoltre pone in rilievo che la grave violazione in materia tributaria può ben derivare dall’omesso pagamento di tributi locali. Infatti, sotto un profilo sistematico, sussiste la stessa ratio che presiede all’esclusione per il mancato pagamento di tributi nazionali e, sotto un profilo letterale, la norma fa riferimento alla legislazione italiana e non vi è dubbio che la TARSU (sostituita poi, insieme alla TIA e alla TARES a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 149 del 2013, legge finanziaria per il 2014), a cui si riferisce il mancato pagamento in discorso, sia un tributo previsto dalla legislazione nazionale, essendo stata introdotta con il d.lgs. n. 507 del 1993.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sospensione dell’esecuzione di opera pubblica ex art. 5, D.L. n. 76/2020

L’art. 5, d.l. n. 76 del 2020, che disciplina la sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica sino al 31 dicembre 2021 si applica ai soli appalti sopra soglia comunitaria e ai provvedimenti amministrativi di sospensione dei lavori, disposti dalla stazione appaltante per autonoma determinazione, e non si estende ai provvedimenti cautelari del giudice né alle sospensioni di lavori disposte dalla stazione appaltante in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali; il comma 6 del citato art. 5 non è applicabile al caso di una controversia sull’aggiudicazione di una gara. Il decreto del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con decreto 795/2020 chiarisce che il comma 6 dell’art. 5 non è applicabile al caso di una controversia sull’aggiudicazione di una gara. Esso contiene una disposizione processuale extravagante, secondo cui “In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l’operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell’opera. In ogni caso, l’interesse economico dell’appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica” il cui ambito applicativo deve essere riferito all’ambito sostanziale del medesimo comma 6 (“Salva l’esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l’inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell’opera”) ovvero all’ambito sostanziale del comma 1, dell’art. 5, ossia i casi in cui o vi sia tra le parti una controversia sull’inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 5 comma 6 primo periodo, o una controversia su un provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori disposto dal RUP ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2; essendo altresì da stabilire se in siffatte due evenienze la giurisdizione sulla controversia spetti al giudice ordinario ovvero al giudice amministrativo. In ogni caso la citata previsione processuale extravagante dell’art. 5, comma 6, d.l. n. 76/2020 non incide sulle regole processuali contenute negli art. 120 e ss. c.p.a. in ordine alla sentenze di merito del giudice amministrativo sull’aggiudicazione degli appalti e sulla sorte del contratto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION