Anac, aggiornamento prezzario regionale

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con comunicato del 17 febbraio scorso, ha invitato le Regioni a provvedere in modo tempestivo all’aggiornamento annuale del prezzario regionale così come previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 23, comma 16). A seguito di un monitoraggio, infatti, l’Autorità ha rilevato come in diversi casi le Regioni non provvedano all’aggiornamento, o lo fanno in un periodo avanzato dell’anno, limitando di fatto la validità del prezzario definita dalla norma al 31 dicembre di ogni anno. L’aggiornamento consente alle stazioni appaltanti, che sono tenute a determinare l’importo delle lavorazioni in aderenza alle indicazioni dei prezzari regionali, di definire il computo metrico sulla base di prezzi aggiornati al reale andamento del mercato. L’Anac ha rilevato anche il percorso virtuoso avviato da diverse Regioni ai fini dell’introduzione nei prezzari regionali di prodotti e/o lavorazioni rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi, auspicando che tale percorso possa essere intrapreso da un numero sempre maggiore di Regioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi per la messa in sicurezza anno 2021, entro il 31 marzo 2021 la certificazione del PUA e del PEBA

Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 23 febbraio 2021 (vedi notizia del 23 febbraio scorso), sono stati individuati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. In particolare, per l’anno 2021, i contributi in questione ammontano complessivamente a euro 1.850.000.000,00. Il Ministero dell’Interno, con apposita comunicazione inviata agli enti destinatari del contributo, segnala che l’art. 2, comma 2 del citato Dm, emanato in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 141 della legge n. 145/2018, ha stabilito che la determinazione definitiva dell’importo assegnato è subordinata all’esito dell’approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PUBA) entro il 31 dicembre 2020. In caso di verifica negativa, il contributo determinato è conseguentemente ridotto del cinque per cento.
Pertanto, gli enti beneficiari del contributo sono tenuti a trasmettere, al Ministero dell’Interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2021, apposita certificazione con la quale attestano di aver adottato o meno le citate delibere. In assenza della citata attestazione il contributo assegnato sarà rideterminato e le eventuali risorse liberate saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria. La predetta certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, tramite il sistema certificazioni enti locali (TBEL), accessibile dal sito internet della Direzione della Finanza Locale. La procedura da seguire è analoga a quella già utilizzata a suo tempo per la compilazione della relativa richiesta di contributo.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Anci, messa in sicurezza: prorogati al 15 agosto 2021 i termini per l’avvio dei cantieri

Sono stati prorogati dal 15 maggio al 15 agosto 2021 i termini per l’avvio dei cantieri per opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e lavori di efficientamento energetico nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti: è una delle novità introdotte nel decreto Milleproroghe all’art. 13 comma 19-bis, approvato in via definitiva dal Senato. Una vittoria resa possibile grazie all’impegno di Anci.
I 99 Comuni piccolissimi della Liguria avranno dunque più tempo per avviare i lavori, finanziati dal contributo di oltre 81mila euro previsto dall’ art. 30 comma 14 bis del dl Crescita n. 34 del 30 aprile 2019 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, destinato ai Comuni con meno di 1.000 abitanti.
Oltre alla proroga al 15 agosto 2021 dell’inizio dei lavori, il Milleproroghe prevede, a cascata, anche lo slittamento dal 15 gennaio al 15 aprile 2021 del termine per l’emanazione del decreto di distribuzione dei 160 milioni stanziati per il 2021 da parte del ministero dell’Interno; la proroga dal 15 giugno al 15 settembre 2021 per l’emanazione del decreto ministeriale di revoca del contributo al Comune che non abbia rispettato la tempistica per l’avvio dei lavori. Viene infine prorogata dal 15 ottobre 2021 al 15 gennaio 2022 la scadenza per l’avvio dei lavori finanziati con le risorse revocate ai Comuni ritardatari e redistribuiti ad altri enti locali.
“Sono molto contento perché grazie allo sforzo di Anci abbiamo portato a casa questo importante risultato per i 99 piccolissimi Comuni liguri, che rappresentano il 43% della totalità dei Comuni piccoli con popolazione fino a 5mila abitanti”, ha commentato il coordinatore della consulta regionale Piccoli Comuni di Anci Liguria Natale Gatto, Sindaco di Isola del Cantone.
Soddisfatto anche il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai: “In un periodo in cui i Comuni si trovano in grande difficoltà a causa della carenza di personale e in cui si verificano spesso ritardi nell’espletamento delle procedure a causa dell’emergenza pandemica, il rinvio dei termini per l’avvio dei cantieri consente a tanti piccolissimi Comuni di non perdere questo prezioso contributo – ha affermato Vinai – Una opportunità importantissima per mettere in sicurezza un territorio sempre più fragile e bersaglio di frane e calamità, ma anche per effettuare interventi di efficientamento energetico degli edifici, in linea con le nuove politiche nazionali e comunitarie (Fonte Anci).

Proroga affidamento dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione

L’articolo 13, comma 8, del DDL di conversione in legge del DL n. 183/2020, approvato dalla Camera dei deputati, amplia i termini da 3 a 6 mesi, concessi per l’affidamento, da parte degli enti beneficiari, dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali. I commi 1079-1084 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) hanno istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la progettazione degli enti locali con una dotazione di 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, destinata al finanziamento di opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Gli stessi commi disciplinano il funzionamento e la gestione del fondo, nonché le procedure da seguire per gli interventi finanziati dal fondo medesimo. In data 28 settembre 2020, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a comunicare agli Enti locali, tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale, il provvedimento di ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse dell’anno 2020, dei progetti presentati dagli Enti locali, con conseguente obbligo per detti Enti di procedere all’attivazione della progettazione entro la data del 28 dicembre 2020.
Pertanto, Province e Città Metropolitane ammesse con decreto direttoriale 12672 del 25.09.2020, al finanziamento dei progetti a valere sul fondo per la progettazione avranno tempo fino al 28 marzo 2021 per  procedere alla pubblicazione del bando di gara.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Aggiornate le FAQ relative alle Linee Guida n. 3

L’ANAC ha aggiornato le FAQ relative alle Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni.
Viene chiarito che in base alla disposizione di cui all’art. 53, comma 23 della legge 388/2000, gli enti con popolazione inferiore ai 5000 abitanti possono affidare l’incarico di RUP ai componenti della giunta. La disposizione introduce la possibilità di deroga al generale principio di separazione dei poteri, al fine di favorire anche il contenimento della spesa e consentire comunque soluzioni di ordine pratico ad eventuali problemi organizzativi. Con specifico riferimento al conferimento dell’incarico di RUP, il presupposto della “necessità” impone che la deroga sia applicata soltanto in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire la funzione e qualora detta carenza non possa essere altrimenti superata senza incorrere in maggiori oneri per l’amministrazione. Pertanto, in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire l’incarico di RUP, la stazione appaltante deve verificare, in via prioritaria, la possibilità di attribuire l’incarico ad un qualsiasi dirigente o dipendente amministrativo in possesso dei requisiti o, in mancanza, ad una struttura di supporto interna formata da dipendenti che, anche per sommatoria, raggiungano i requisiti minimi richiesti dalle Linee guida n. 3/2016 o, ancora, di svolgere la funzione in forma associata con altri Comuni, senza incorrere in maggiori oneri. In sostanza, si ipotizza che soltanto quando l’unica alternativa percorribile nel caso concreto per superare la carenza in organico di figure idonee a ricoprire l’incarico di RUP sia rappresentata dalla costituzione di una struttura di supporto esterna formata da membri scelti con procedure di evidenza pubblica, potrà ritenersi configurato il presupposto della necessità richiesto dall’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 per l’applicazione della deroga ivi prevista.
Con riferimento alla possibilità del soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.2., lettera b), della Linea Guida n. 3 di svolgere anche le funzioni di RUP per gli affidamenti di valore inferiore ai 150.000, 00 euro di cui all’art. 4.2., lettera a) l’ARAN precisa che l’art. 4.2, lettera a), della Linea guida n. 3 prescrive esclusivamente i requisiti “minimi” che un soggetto deve avere per svolgere le funzioni di RUP per gli affidamenti ivi previsti di valore inferiore a 150.000,00 euro. La disposizione in esame, infatti, nel disporre che quest’ultimo “deve essere almeno in possesso” dei requisiti ivi fissati non preclude la possibilità di svolgere quelle medesime funzioni a chi sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.2, lettera b) della citata Linea guida, fissati in relazione agli affidamenti di valore gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro. Rimane, invece, preclusa al soggetto in possesso esclusivamente dei requisiti minimi di cui all’articolo 4.2., lettera a), delle Linee Guida n. 3 di svolgere le funzioni di RUP per gli affidamenti di cui all’articolo 4.2., lettera b), delle Linee Guida n. 3.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021 il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 269 del 29 dicembre 2020 con il quale, in attuazione della legge finanziaria per il 2019, sono stati destinati € 105.589.294 per la bonifica dei c.d. “siti orfani”, vale a dire quei siti per i quali le procedure di bonifica sono in carico alla pubblica amministrazione. I fondi stanziati sono ripartiti tra le Regioni e le Province Autonome secondo le quote individuate in apposita tabella allegata al decreto. Ciascuna Amministrazione provvede, secondo i propri criteri, all’individuazione dei siti orfani per i quali gli interventi oggetto del decreto risultano prioritari in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso. Le risorse sono trasferite ai soggetti beneficiari solo dopo l’individuazione del sito orfano/dei siti orfani, dell’area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da eseguire. I predetti elementi devono essere comunicati da ciascuna Regione e Provincia autonomia al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e formare oggetto di uno o più accordi, nell’ambito dei quali sono specificamente individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento nonché le modalità di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici che agiscono ex officio, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese. Le risorse, destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, analisi di rischio, bonifica e messa in sicurezza permanente, sono comprensive degli oneri relativi alle spese tecniche ed amministrative per la progettazione, l’avvio, la conduzione ed il collaudo degli interventi. Le Regioni e le Province autonome sono responsabili del controllo e del monitoraggio sulla realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente provvedimento. I soggetti attuatori, se diversi dalle Regioni, annualmente, predispongono e trasmettono alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzi lo stato di avanzamento in relazione alle somme erogate, a tal fine utilizzando gli strumenti di reportistica messi a disposizione dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I finanziamenti concessi ai sensi del presente Programma sono revocati nelle ipotesi di inadempienza da parte del soggetto beneficiario e/o attuatore.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Versamento contributo ANAC 2021

Pubblicata in G.U. n. 37 del 13 febbraio 2021 la delibera dell’ANAC del 29 dicembre 2020 concernente l’entità e le modalità di versamento dei contributi dovuti all’Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 119. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’A.N.AC. i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016;
b) gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);
c) le società organismo di attestazione di cui all’art. 84 del d.lgs. 50/2016.
Sono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:
a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell’A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.
Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo per i casi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento dovrà inviare, esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it, entro i 15 giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell’A.N.AC. I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l’esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Open Edilizia, sulla nuova piattaforma del MIUR i dati delle risorse investite e dello stato di attuazione dei lavori

Il Ministero dell’Istruzione, con comunicato del 12 febbraio scorso, informa che sarà resa disponibile, a partire da lunedì 15 febbraio, sul proprio sito, la piattaforma Open Edilizia, uno spazio dedicato all’edilizia scolastica che permetterà di consultare i dati di monitoraggio dei fondi erogati dal Ministero, il numero e la tipologia di interventi finanziati e il loro stato di avanzamento.
Grazie ad un apposito cruscotto di dati, si potranno cercare i finanziamenti anche per singolo Istituto scolastico, verificare quante risorse sono state stanziate per l’edilizia nel proprio Comune e, soprattutto, se e come sono stati spesi quei soldi, controllando in tempo reale lo stato di avanzamento delle opere e la tipologia degli interventi che vengono realizzati.
I finanziamenti di edilizia scolastica concessi dal Ministero dell’istruzione sono destinati agli Enti locali proprietari o gestori degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e più precisamente ai Comuni per gli edifici che ospitano scuole del primo ciclo di istruzione, alle Province e alle Città metropolitane per gli edifici che ospitano scuole del secondo ciclo.
Solo nel 2020 sono stati 2.917 gli interventi finanziati, per un totale di 1.989,4 milioni per lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico e per la realizzazione di 5.560 indagini su solai e controsoffitti. A queste risorse si aggiungono circa 460,3 milioni per interventi di edilizia leggera per l’adattamento delle aule didattiche all’emergenza Covid.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Investimenti su scuola e infrastrutture e completamento della revisione della Carta delle autonomie: le proposte di UPI a Draghi

Investimenti su scuole superiori e infrastrutture, perché non ci sia più un caso “Genova” e revisione della riforma delle Province per una nuova Carta delle Autonomie locali: sono queste le priorità segnalate dal Presidente dell’UPI Michele de Pascale al Presidente incaricato Prof. Mario Draghi nell’ambito delle consultazioni per la formazione del nuovo Governo.
“Serve un esercito civile che faccia la propria parte per attuare la sfida delle vaccinazioni. Ma un altro punto di emergenza sono le scuole – ha sottolineato de Pascale – in particolare i licei e gli istituti superiori, che sotto il profilo edilizio stanno vivendo un’emergenza da tempo. Il Recovery plan è l’occasione per dire che non ci sarà mai più una scuola non a norma dal punto di vista sismico e che gli istituti diventeranno luoghi innovativi per il risparmio energetico”.
“Voglio ringraziare il Prof . Draghi – ha detto de Pascale nelle dichiarazioni alla stampa al termine dell’incontro – che ci ha onorato profondamente: al di là dell’invito formale, questa occasione ha dato la piena testimonianza di quanto per il Presidente incaricato sia importante tutto il sistema degli enti territoriali. Abbiamo avuto la sensazione che le riflessioni che abbiamo portato siano state di grande interesse e che il Governo che si va insediando, che ha un profilo di autorevolezza molto elevato grazie alla sua guida, abbia la consapevolezza di avere il bisogno di “un esercito civile diffuso” in tutta Italia di Sindaci, amministratori locali e presidenti di Regione che facciano la propria parte nell’attuare la sfida della vaccinazione e dei nuovi investimenti. In particolare –ha aggiunto – come sistema delle Provincie riteniamo che due questioni siano urgenti e fondamentali: gli investimenti per la messa in sicurezza delle scuole e delle opere viarie. In questo paese la situazione delle scuole superiori è in forte criticità: il Recovery Plan è l’occasione per dire ai cittadini e ai ragazzi e ragazze italiane che non ci sarà mai più una scuola non a norma dal punto di vista sismico, per dire ai Fridays for Future che le loro scuole non sono un disastro dal punto di vista energetico, ma luoghi innovativi dove il risparmio energetico e la transizione energetica sono la frontiera del Paese.
Quanto alle infrastrutture, dobbiamo evitare che casi come quelli di Genova si ripetano. Purtroppo nel nostro Paese la situazione dei ponti e viadotti è in grandissima difficoltà: le Province gestiscono il 70% della rete viaria e questa è l’occasione per investire nella messa in sicurezza di tutte le infrastrutture.
C’è poi – ha concluso de Pascale – un tema che come Province ci riguarda da vicino: il Governo uscente, che ringrazio per la collaborazione con gli enti locali e territoriali, aveva avviato un percorso di riforma del Tuel verso una nuova Carta delle autonomie locali. Questo per le Province è un passaggio molto importante e vorremmo per questo che ci sia continuità e si arrivi entro la legislatura a completarlo”.

 

ANAC, affidamento servizi di architettura e ingegneria: chiarimenti sulla determinazione dei corrispettivi a base di gara

Il Presidente dell’ANAC, con comunicato del 3 gennaio 2021 ribadisce alle stazioni appaltanti alcune indicazioni sulle disposizioni normative in materia di corrispettivi a base d’asta per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria. Di seguito il testo del comunicato:
L’Autorità, nell’esercizio dell’attività di vigilanza sui contratti pubblici, ha rilevato comportamenti delle stazioni appaltanti non pienamente aderenti alle disposizioni normative in materia di corrispettivi a base d’asta per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, con particolare riferimento al mancato inserimento nella documentazione di gara del calcolo dei corrispettivi e all’applicazione di riduzioni percentuali ai corrispettivi determinati secondo le tabelle ministeriali di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).
Preso atto di ciò, l’Autorità intende ribadire alcune indicazioni inerenti alla determinazione dei corrispettivi a base di gara per le suddette procedure di affidamento, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale in materia, già richiamato nel parere di precontenzioso n. 566 del 1 luglio 2020, secondo il quale l’articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici non sancisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a base di gara. Pertanto, le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all’importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta
in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante.
Il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara, indipendentemente dall’applicazione della deroga.