Ance e Anci: rafforzare i Comuni e semplificare le procedure

Una piattaforma comune di proposte per garantire la rapida esecuzione degli interventi del Recovery plan e rilanciare l’economia del territorio. E’ quanto hanno formulato Ance (Associazione nazionale costruttori edili) e Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) al termine di un incontro cui hanno preso parte per Anci il Sindaco di Firenze Dario Nardella e quello di Cosenza Mario Occhiuto e, per Ance, il Presidente Gabriele Buia, alla luce dell’avvio da parte del Premier Mario Draghi di un iter di condivisione con i territori sul PNRR.
Ribadendo il ruolo cruciale dei Comuni per la realizzazione e l’adeguamento delle opere infrastrutturali locali, Ance e Anci chiedono al Governo il potenziamento delle strutture tecniche delle amministrazioni locali per superare la cronica carenza di personale qualificato impegnato sulla realizzazione delle opere e della manutenzione del territorio.
Allo stesso tempo – ha affermato il Sindaco Nardella – vi è un’assoluta necessità di una semplificazione delle norme e delle procedure per l’apertura dei cantieri pubblici, sfoltendo in particolare modo l’iter autorizzativo a monte della gara d’appalto, principale responsabile dei ritardi insostenibili con i tempi di attuazione del PNNR.
Il Presidente di Ance, Gabriele Buia, ha invece insistito sulla necessità che ogni revisione del Codice appalti assicuri la più ampia partecipazione alle gare da parte delle imprese, garantendo la tutela della concorrenza e della trasparenza.
Infine, il Sindaco Occhiuto e il Presidente Buia hanno lanciato un forte allarme sul ddl sulla rigenerazione urbana. Per Anci e Ance il provvedimento ora all’esame del Senato, contiene norme che bloccano gli interventi anziché agevolarli, per questo va completamente ripensato e riscritto, lasciando autonomia e flessibilità agli Enti locali.
Così come per i rappresentanti delle due Associazioni è necessario garantire la proroga del Superbonus110%, semplificandone l’accesso, vero strumento fiscale attualmente a disposizione per la riqualificazione degli edifici. Senza un intervento deciso sulle procedure e un rafforzamento delle amministrazioni pubbliche locali il Paese rischia di perdere l’occasione di sfruttare il Recovery plan per dare avvio a una nuova stagione di crescita sostenibile e di benessere collettivo (fonte Anci).

 

Verifica di congruità del costo della manodopera di cui all´art. 97, comma 10, del Codice dei contratti pubblici

La verifica del costo della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 mira ad accertare la congruità del valore dichiarato non sulla base dell’affermato rispetto delle garanzie retributive dei lavoratori, ma delle caratteristiche specifiche dell’impresa e dell’offerta, considerando in concreto il numero di lavoratori impiegati per l’esecuzione delle opere previste in contratto, distinti per inquadramento e ore di utilizzo, al fine di determinare il costo orario delle maestranze destinate all’esecuzione dell’appalto e verificare così il rispetto dei parametri salariali di riferimento indicati nelle tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, richiamato dall’art. 97, comma 5, lett. d, del medesimo decreto (disposizione questa a cui fa rinvio l’art. 95, comma 10, ai fini della verifica del costo della manodopera condotta contestualmente o separatamente da una verifica di congruità complessiva dell’offerta).
Come nella verifica di anomalia, devono essere forniti alla Stazione appaltante tutti gli elementi necessari alla ricostruzione del costo della manodopera sopportato dall’impresa per l’esecuzione di quanto proposto con l’offerta prodotta in gara, eventualmente anche non strettamente relativi a tale costo ma utili alla ricostruzione dello stesso.
Tale analisi non può limitarsi semplicemente alla verifica dell’incidenza percentuale del costo complessivo della manodopera sulle singole lavorazioni, confrontandola con quella riscontrabile nell’ambito del mercato di riferimento, ma deve andare a considerare anche le particolarità della singola impresa e della singola offerta al fine di accertare che il costo complessivamente indicato inglobi effettivamente trattamenti salariali non inferiori ai minimi previsti per i singoli lavoratori impiegati.
​​​​​​​Non può pertanto assumere rilevanza il parametro ANCE che, se può costituire un utile riferimento per corroborare le valutazioni di congruità del costo del lavoro, quale canone riferito a dati generali e aggregati (percentuale generale del costo del lavoro per singola tipologia di lavorazione), non può costituire unico fondamento dell’analisi condotta dalla Stazione appaltante. Il documento ANCE è infatti legato alla finalità di contrastare il lavoro sommerso e irregolare e reca indici meramente convenzionali per una verifica ex post della incidenza del costo del lavoro sul valore dell’opera, indici che non possono essere “utilizzati ad altri fini o comunque quali indicatori per i prezzi degli appalti”. È quanto stabilito dal Tar Salerno, sez. I, sentenza 8 aprile 2021, n. 867.

Anticipazione del prezzo dell’appalto anche per i contratti sottosoglia

La portata generale dell’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere l’anticipazione del prezzo risponde alla ratio che sorregge il principio di anticipazione delle somme erogate dall’amministrazione al fine di dare impulso all’iniziativa imprenditoriale, assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto. Non avrebbe quindi senso precludere tale facoltà di accesso all’anticipazione per affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie che spesso vedono protagoniste imprese di dimensione medio piccole e maggiormente tutelate dal Legislatore. Ne consegue che l’art. 35 del D.lgs. 50/2016 debba essere considerato norma di carattere generale che detta disposizioni in ordine alle modalità di calcolo del valore dell’appalto e non una norma specifica relativa ai contratti sopra soglia. È questa la massima della delibera n. 247/2021, con la quale l’ANAC, su segnalazione dell’ANCE, ha sancito l’illegittimità della prassi, perpetrata da una stazione appaltante, operante nei settori speciali, di non corrispondere l’anticipazione del prezzo ex art.35 comma 18 del Codice nei contratti sotto-soglia.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Partenariato pubblico-privato, suggerimenti ANAC per le stazioni appaltanti

Con la delibera n. 219 approvata il 16 marzo 2021, l’ANAC intende continuare la propria azione di impulso all’utilizzo di un istituto strategico per il settore pubblico e con indubbie ricadute positive anche sulla collettività, fornendo uno strumento ulteriore, che mostri una diversa prospettiva e contribuisca a porre l’attenzione delle amministrazioni sulle diverse difficoltà applicative, nelle quali potrebbero imbattersi. Il documento contiene suggerimenti per le stazioni appaltanti, elaborati tenendo conto  delle risultanze emerse nell’ambito dell’attività di vigilanza sui contratti di partenariato pubblico-privato e delle puntuali indicazioni già contenute nello schema di “Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione, da realizzare in partenariato pubblico privato“, emanato di recente dall’Autorità e dal Ministero dell’Economia delle Finanze.
L’esame della casistica e della documentazione acquisita nel corso della predetta attività ha consentito di individuare i settori di intervento mediante forme di PPP, le tipologie contrattuali di maggiore diffusione, e, soprattutto, le criticità presenti con più frequenza nell’applicazione concreta degli istituti. Le maggiori difficoltà sono state registrate:
– da un punto di vista soggettivo, quando l’Amministrazione interessata a concludere un PPP era di dimensioni ridotte ovvero quando non aveva, in materia, una pregressa e consolidata expertise;
– da un punto di vista oggettivo, quando i progetti alla base del PPP risultavano particolarmente complessi e articolati, come nel caso di realizzazione di ospedali o di parcheggi interrati.
Inoltre, raramente è stata riscontrata una piena adesione alle richiamate Linee Guida n. 9, nelle quali sono contenute diverse indicazioni per l’individuazione dei rischi dell’operazione e il controllo sull’esecuzione dei contratti.
In diversi casi esaminati dall’Autorità, invece, è stata riscontrata, nonostante gli obblighi di revisione delle partecipazioni societarie imposti dall’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, la persistenza di società miste a carattere generalista o, comunque, di durata indefinita, in quanto non costituite sulla base delle già richiamate regole per la c.d. “gara a doppio oggetto”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Appalti pubblici, non si applica il principio di rotazione in caso di nuovo affidamento “sotto soglia” con procedure aperte al mercato

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici d’importo inferiore alla soglia comunitaria, il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti – previsto dall’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici») – non si applica allorché il nuovo affidamento avvenga mediante procedure ordinarie o comunque aperte al mercato. È quanto evidenziato dal TAR Veneto, Sez. I, sentenza n. 389 del 26 marzo 2021. La Sezione ha ricorda che il Consiglio di Stato ha osservato, in proposito, che il principio in questione “costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata (C.d.S., V, 12 settembre 2019, n. 6160). Esso ha infatti l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio (C.d.S., VI, 4 giugno 2019, n. 3755). In questa ottica, non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di gara, allo scopo di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro (C.d.S., V, 12 giugno 2019, n. 3943; 5 marzo 2019, n. 1524; 13 dicembre 2017, n. 5854)” (C.d.S., Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8030).
Pertanto, il principio di rotazione di per sé non impedisce la partecipazione del gestore uscente alla gara indetta per la riassegnazione del medesimo servizio; esso preclude, invece, che la scelta di rinnovare direttamente l’affidamento con il gestore uscente ovvero, nel caso procedura ristretta, di invitare ad essa tale operatore economico possa essere rimessa alla sola discrezionalità dell’amministrazione. Nelle procedure di evidenza pubblica, in caso di appalto sotto soglia, “la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Allorquando la stazione appaltante apre al mercato dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un’Amministrazione, ma significa non favorirlo (arg. ex T.A.R. Sardegna, Sez. I, 22 maggio 2018, n. 493)” (T.A.R. Veneto, Sez. I, 23 settembre 2019, n. 1021, confermata da C.d.S., Sez. V, 27 novembre 2020, n. 7462).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Richieste contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana entro il 4 giugno 2021

È stato emanato il decreto del Ministero dell’interno, del 2 aprile 2021, con il quale è stata definita la modalità di presentazione della certificazione informatizzata, da utilizzare dai comuni ai fini della richiesta di contributi, per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 DPCM del 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021. Il DPCM definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi di cui all’art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, recupero e riassegnazione delle somme non utilizzate. Per i trienni successivi al 2023 e per l’ultimo biennio 2033-2034, in assenza di emanazione di un successivo decreto entro il 31 marzo dell’anno precedente il periodo di riferimento, sono applicate le disposizioni del presente decreto, utilizzando i dati più recenti disponibili per quanto attiene l’indicatore di cui all’art. 5, comma 2. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell’anno precedente il periodo di riferimento secondo le disposizioni di cui all’art. 1, comma 43, della legge n. 160 del 2019.

Comuni richiedenti il contributo
Hanno facoltà di richiedere i contributi, nel limite massimo di 150 milioni all’anno per l’anno 2021, 250 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana che intendono realizzare interventi per la rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non siano integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati, presentando apposita domanda.
Ciascun comune può fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di:
a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;
b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;
c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.

Interventi ammessi
I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell’elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di:
a) manutenzione per il riuso e ri-funzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
c) mobilità sostenibile.
Il finanziamento degli interventi può essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell’opera, anche per le relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese nel quadro economico dell’opera che si intende realizzare. Qualora la richiesta di contributo riguardi anche la quota relativa alle spese di progettazione esecutiva, nella domanda deve essere indicato, con separata evidenza, l’importo richiesto per i lavori e quello richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative voci del quadro economico dell’opera.

Presentazione della domanda
Secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell’interno del 2 aprile 2021, l’istanza di finanziamento può essere presentata esclusivamente attraverso le funzioni della richiamata Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al d.lgs n. 229/2011. Per la validità della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 23:59 del 4 giugno 2021, trasmettono la citata istanza, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

Erogazione del contributo
Le erogazioni sono disposte dal Ministero dell’interno ai comuni beneficiari nel seguente modo:
a) 30 per cento del finanziamento, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP/MOP;
b) 60 per cento sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente;
c) il residuo 10 per cento previa trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

I chiarimenti operativi di IFEL sugli aspetti applicativi delle infrastrutture sociali del Decreto Sud

L’Ifel, anche a seguito dei contatti intercorsi con il Dipartimento per le Politiche di coesione, fornisce chiarimenti su alcuni aspetti applicativi del DPCM 17 luglio 2020 (c.d. “Decreto Sud”, commi 311-312, L. 160/2019) con cui, si ricorda, sono stati ripartiti, per il quadriennio 2020-2023, complessivi 300 milioni di euro destinati ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In particolare, viene precisato che:

  1. i “nove mesi” a disposizione degli enti per l’avvio dei lavori ai fini dell’accesso alle risorse relative all’annualità 2020, decorrono dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM, avvenuta il 2 ottobre 2020. La scadenza è pertanto fissata al 2 luglio 2021. Si ricorda che tale termine può essere prorogato di 3 mesi su richiesta degli enti. La richiesta di proroga dovrà essere avanzata in prossimità della scadenza e, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del DPCM, “corredata da certificazione dei motivi del ritardo connessi ad emergenza COVID-19”. Per le annualità 2021, 2022, 2023, il termine di avvio dei lavori è fissato al 30 settembre di ciascun anno di riferimento. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta la revoca del finanziamento e la riacquisizione al Fondo Sviluppo e Coesione;
  2. è possibile realizzare le opere utilizzando più annualità del contributo concesso; in tal caso, dovrà essere rispettato il termine di avvio lavori relativo alla prima annualità di riferimento e potrà essere richiesto un CUP unico. Resta fermo che l’erogazione dei contributi seguirà la scansione temporale indicata nell’assegnazione (art 5 del DPCM);
  3. le opere oggetto di finanziamento devono essere obbligatoriamente monitorate attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria (“SiMon Web”) gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 1, co. 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo le modalità operative contenute nella circolare 9 dicembre 2020, n. 24, pubblicata sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato;
  4. per “infrastruttura sociale” il DPCM 17 luglio 2020 intende una delle opere così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti ai fini del codice unico di progetto (CUP), di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3. In particolare, è necessario tenere presente la classificazione per categoria di investimento da riferire a:  – natura 03 – REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (tipologia 01 – “Nuova realizzazione” o tipologia 07 – “Manutenzione straordinaria”); – settore 05 – OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI (cfr. pagine 5 e 8-9 “Il sistema di classificazione dei progetti nel CUP”);
  5. le richieste di erogazione del contributo devono essere trasmesse a mezzo pec al seguente indirizzo: politichecoesione@pec.governo.it. Si precisa che le richieste dovranno tener conto, in diminuzione, delle eventuali economie derivanti da ribasso d’asta.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Contributi asili nido e scuole dell’infanzia: pubblicato il decreto

È stato pubblicato in G.U. n. 78 del 31-3-2021 il decreto del ministero dell’Interno del 22 marzo 2021 recante “Approvazione dell’avviso concernente termini, modello di domanda e modalità operative per la presentazione della richiesta, per il quinquennio 2021-2025, relativa a contributi ai
comuni per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”.
Le risorse messe a disposizione ammontano complessivamente a 700 milioni di euro, per il quinquennio 2021-2025.
Possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia.  Ciascun ente locale può fare richiesta di contributo per un massimo di due progetti a valere sulle risorse di cui all’art. 1, punti 1, 2, 3 e 4 del presente avviso. Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto candidato non può superare la somma complessiva di euro 3.000.000,00. Il progetto candidato può essere riferito esclusivamente ad un
solo edificio pubblico. Gli enti locali possono partecipare al presente avviso anche congiuntamente con riferimento ad un unico progetto da candidare e in questo caso è necessaria la stipula di apposita convenzione tra gli enti locali partecipanti approvata dai competenti organi dei singoli enti locali. Gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o suo delegato, devono far pervenire la propria candidatura, utilizzando esclusivamente la piattaforma informativa del Ministero dell’istruzione nell’apposita pagina dedicata all’edilizia scolastica del sito internet del Ministero dell’istruzione al seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/asili-nido-e-centri-polifunzionali.shtml entro e non oltre le ore 15,00 del giorno 21 maggio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Censimento opere incompiute: invio dati entro il 31 marzo ed aggiornamento graduatorie a fine giugno

Entro il 31 marzo le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori dovranno aggiornare l’elenco delle opere pubbliche incompiute di competenza, ai sensi del DM 42/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attuativo dell’articolo 44bis del DL n. 201/2011. Lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nella nota informativa trasmessa il 23 marzo, dove riepiloga le procedure ai fini dell’adempimento. In merito a ciò si considerano adempienti le amministrazioni che entro il 31 marzo avranno provveduto all’approvazione ed alla pubblicazione, ex art. 21, comma 7 del d.lgs. 50/2016, del programma triennale dei lavori pubblici 21-23, come specificato nell’informativa.
I soggetti che, pur avendo competenza su opere incompiute, non approveranno i succitati programmi ovvero non aggiorneranno i dati entro il 31 marzo, dovranno adempiere inserendo i dati delle opere incompiute utilizzando l’apposita procedura prevista dal Sistema Informatico di Monitoraggio delle Opere Incompiute – SIMOI ovvero utilizzando l’applicativo eventualmente messo a disposizione dalla propria Regione. Sulla base dei dati ricevuti, il Ministero, le Regioni e Province autonome, pubblicheranno le graduatorie delle opere incompiute entro il 30 giugno.
Per il supporto tecnico è attivo l’indirizzo supportotecnico@simoi.it

 

Città metropolitane: Al via il programma sperimentale per la riforestazione urbana

E’ stato pubblicato l’Avviso pubblico sul ‘Programma Sperimentale per la Riforestazione Urbana’ (DM del 9 ottobre 2020), con il quale è stato avviato il finanziamento del programma che ha ad oggetto la messa a dimora di alberi, compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, il reimpianto e la selvicoltura ovvero la creazione di foreste urbane e periurbane, nonché la manutenzione successiva all’impianto. Sono stati stanziati euro 18 milioni per l’anno 2021 per finanziare le proposte progettuali che verranno presentate dalle città metropolitane. Ciascuna città metropolitana, può presentare fino ad un massimo di 5 progetti, che redige o seleziona, tenendo conto, oltre che dei requisiti di ammissibilità, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei medesimi, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell’area oggetto dell’intervento, dei livelli di qualità dell’aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria della direttiva 2008//50/CE sulla qualità dell’aria. Ai fini della localizzazione degli interventi, sono considerati ambiti di attuazione preferenziale i territori delle città metropolitane ricompresi nelle zone interessate dalle procedure di infrazione.
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte scade alle ore 12.00 del 20 luglio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION