Un Comune non può affidare il trasporto scolastico in modo autonomo se c’è una gara centralizzata

Solo in via eccezionale e motivata è consentito alle singole amministrazioni di procedere con una procedura di gara autonoma con riferimento ad appalti aventi ad oggetto le categorie merceologiche individuate dal dpcm dell’11 luglio 2018. Pertanto, il Comune ha agito al di fuori del Codice degli Appalti non essendo stato in grado di giustificare la scelta di affidare il Servizio di trasporto scolastico mediante procedura autonoma in luogo di stipulare il contratto attuativo con l’operatore economico individuato dal soggetto aggregatore. È quanto ha accertato Anac con la delibera n. 590 approvata dal Consiglio del 16 dicembre 2024.

“L’operato del Comune – scrive l’Autorità – contrasta con gli articoli 1 e 2 del nuovo Codice degli Appalti, oltreché con l’articolo 9, del decreto n. 66/14 non avendo fornito una adeguata motivazione, idonea a derogare in via eccezionale agli obblighi legalmente previsti in capo alle singole amministrazioni, relativamente agli acquisti inseriti nelle categorie merceologiche”. “La scelta dell’Ente locale di procedere in via autonoma alla procedura di gara per l’affidamento del Servizio di trasporto scolastico, risulta lesiva del principio di accesso al mercato”.

Il Comune non ha verificato concretamente la possibilità di giungere alla stipula con il Consorzio…, non fornendo il necessario apporto per poter valutare le reali possibilità di affidamento del servizio ad un altro operatore economico, sia in termini economici che in termini qualitativi. Il modus operandi dell’Ente locale risulta, dunque, lesivo del principio di concorrenza, di imparzialità e di non discriminazione, in quanto, oltre ad essere in aperto contrasto con l’articolo 3 del d.lgs. n. 36/2023, risulta potenzialmente anti-economico.

“Il Comune  – aggiunge Anac –, pur in possesso dei dati necessari idonei a definire la spesa presunta per valorizzare il proprio fabbisogno nell’ambito dell’iniziativa centralizzata, non ha in alcun modo fornito la necessaria collaborazione, propedeutica ad una adeguata ponderazione in merito alle concrete possibilità di stipula del contratto attuativo con il Consorzio Ecos European Consortium services, rifiutandosi finanche di intraprendere le interlocuzioni così come previste nel Capitolato tecnico, in virtù di un presunta ma non dimostrata inadeguatezza dell’importo stimato dalla Centrale di Committenza”.

“L’operato dell’Ente territoriale appare, dunque, in netto contrasto con la normativa vigente in merito all’affidamento del servizio del trasporto scolastico previsto tra i settori obbligatori di cui al dpcm dell’11 luglio 2018 anche in considerazione del fatto che, in assenza del benché minimo tentativo di giungere alla stipula contrattuale con il Consorzio, è stata ‘sollecitata la partecipazione’ dello stesso Consorzio alla procedura indetta autonomamente dal Comune. Simili considerazioni sono volte a dimostrare che il modus agendi dell’Ente locale” risulta in contrasto con il Codice Appalti, “non avendo in alcun modo dimostrato attraverso la documentazione allegata all’Autorità, gli eventuali vantaggi economici e i benefici attesi dalla scelta di procedere in via autonoma con la procedura per l’affidamento del servizio del trasporto scolastico”.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Frazionamento artificioso e documentazione carente negli interventi di messa in sicurezza

Con la delibera n. 133 del 2 aprile 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha concluso un procedimento di vigilanza su tre affidamenti disposti da un Comune, relativi a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. L’istruttoria, avviata a seguito di una segnalazione, ha riguardato gli incarichi per la progettazione delle opere di consolidamento in tre aree comunali.

Dall’analisi condotta è emersa l’assenza degli atti propedeutici previsti dalla normativa – in particolare il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) – compromettendo così la possibilità di stimare correttamente i corrispettivi e di fornire agli operatori economici elementi completi per la formulazione dell’offerta. “Non a caso – si legge nella delibera – per ogni incarico conferito con l’affidamento diretto è stato assunto lo stesso valore dell’opera da progettare, stimata in euro 1.750.000 ovvero in euro 3.400.000,00 nel caso della procedura negoziata, senza desumersi da tali documenti alcun elemento di calcolo”.

Ulteriori criticità hanno riguardato la mancata completa verifica documentata dei requisiti generali e speciali in capo ai soggetti affidatari, in violazione dell’art. 17 del Codice dei contratti pubblici, nonché la scelta di suddividere la progettazione in tre incarichi distinti, senza che siano state riscontrate reali esigenze tecniche a giustificazione.

L’Autorità ha ritenuto configurabile un frazionamento artificioso degli incarichi, effettuato al fine di rientrare nelle soglie che consentono l’affidamento diretto o procedure meno competitive, in contrasto con il principio di corretta determinazione del valore dell’appalto e con il divieto di elusione delle soglie europee. Inoltre, secondo l’Autorità, nel caso di specie “una visione unitaria del dissesto idrogeologico sarebbe stata consigliabile per una progettazione coordinata” (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Qualificazione stazioni appaltanti, nuovo regolamento su accertamento requisiti e sanzioni

L’ANAC ha pubblicato il nuovo regolamento sull’esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti. Adottato con delibera n. 126 dell’11 marzo 2025 dal Consiglio Anac, il testo disciplina gli ambiti applicativi per le attribuzioni dell’Autorità in materia, ai sensi delle relative disposizioni del Codice degli Appalti (articolo 63, comma 11, e allegato II.4) anche alla luce degli ultimi interventi correttivi operati dal legislatore (d.lgs. n. 209/2024).

Il regolamento interviene quindi sull’esercizio del potere dell’Autorità finalizzato: all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di qualificazione e all’adozione dei conseguenti provvedimenti di riduzione del punteggio, revoca della qualificazione o riduzione del livello di qualificazione nei casi di carenza, totale o parziale, dei requisiti accertata; all’irrogazione delle sanzioni, previste per le gravi violazioni, di tipo pecuniario (da un minimo di 500 euro a un massimo di un milione di euro) e accessorio (sospensione, per i casi più gravi, della qualificazione precedentemente ottenuta); all’attribuzione in via temporanea di un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell’ipotesi di irrogazione della sanzione da 500 a massimo 5mila euro da parte di Anac (ai sensi dell’art. 222, comma 3, lett. a) del Codice); all’irrogazione delle sanzioni per i casi di gravi violazioni consistenti nella mancata comunicazione ad Anac del piano di riorganizzazione, nei casi di tempo medio superiore ai 160 giorni tra la data di presentazione delle offerte e quella di stipula del contratto, o nella eventuale mancata adozione delle misure proposte sulla riduzione nel ritardo degli affidamenti.

Tra i principali contenuti del regolamento, vi sono la specificazione dei casi di gravi violazioni delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, e le relative modalità di accertamento tra verifiche a campione e segnalazioni, nonché i criteri per la quantificazione delle sanzioni.

Il regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul sito dell’Autorità, avvenuta oggi 11 aprile 2025, di cui verrà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Dal momento dell’entrata in vigore, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettere o) e p) e l’articolo 4, comma1, lettere f) e g) del Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità, adottato con delibera n. 271 del 20/6/2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

L’Irap sugli incentivi funzioni tecniche deve essere considerata un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell’ente

L’Irap sugli incentivi funzioni tecniche deve essere considerata un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell’ente. È quanto evidenziato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel parere n. 3358 del 3/4/2025.

Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l’Irap che trova copertura nel quadro economico. L’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 fa espressamente riferimento soltanto agli oneri previdenziali e assistenziali ricomprendendoli nell’ammontare complessivo da destinare agli incentivi per il personale chiamato a svolgere le funzioni indicate nell’allegato I.10. Pertanto, l’accantonamento del 2% è previsto per coprire gli incentivi economici e gli oneri previdenziali e assistenziali ma non include l’IRAP.

L’imposta deve essere considerata come un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell’ente. L’art. 5 dell’allegato I.7 vigente, nel disciplinare il quadro economico dell’intervento, inserisce alcune voci dell’incentivo di cui all’art. 45 al punto 8), poi, al successivo punto 10), inserisce “spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice”, riservando infine al punto 18) “IVA ed eventuali altre imposte”. Pertanto, nel contemperamento dei diversi interessi in gioco, ossia non gravare il personale dipendente di un carico fiscale per legge imposto sull’Ente e di contro salvaguardare le esigenze di finanza pubblica, che tra l’altro già ispirano – meglio innervano – la disciplina di cui si discorre, anche in applicazione dell’art. 228 del Codice dei contratti pubblici, il ministero conferma che le poste a titolo di Irap debbano trovare copertura all’interno del quadro economico di riferimento, non potendo rientrare nella quota del 20 % destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell’art. 45, non potendo rientrare nella quota dell’80 % pena lo spostamento dell’onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: tracciabilità finanziaria, chiarimenti sulle modalità di attuazione della normativa

Stante le riscontrate irregolarità emerse a seguito di diversi procedimenti di vigilanza, Anac ha ritenuto opportuno fornire indicazioni in merito alle corrette modalità di attuazione della normativa in tema di tracciabilità finanziaria, anche con riguardo agli strumenti di controllo attivabili dalle stazioni appaltanti al fine di minimizzare i rischi di violazione delle disposizioni normative in esame.

Con Comunicato del Presidente del 26 marzo 2025, l’Autorità ha fatto presente gli specifici obblighi a carico dei soggetti destinatari nell’ambito di un appalto pubblico, oltre che le stazioni appaltanti, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese. Dall’attività di vigilanza condotta dall’Autorità è emerso che, in relazione a molteplici fattispecie analizzate, le disposizioni in esame non hanno avuto concreta attuazione, a fronte del venire in rilievo di profili di inadempimento. Al riguardo, nell’evidenziare che non sono emerse problematiche in merito alla tracciabilità dei pagamenti diretti effettuati dalle stazioni appaltanti nei riguardi delle imprese, le criticità emerse hanno riguardato sostanzialmente la tracciabilità dei rapporti e dei movimenti finanziari intercorsi tra le imprese della filiera e i loro subcontraenti.

Pertanto, in relazione a tali generalizzate carenze, sorge l’esigenza di fornire indicazioni operative circa le corrette modalità di attuazione della normativa di riferimento, quale strumento di ausilio per il mercato.

Nei riguardi delle Stazioni appaltanti è previsto l’obbligo di:
– inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 8);
– verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 comma 9);
– effettuare i pagamenti sui conti correnti dedicati e utilizzare, per ogni transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) (art. 3, comma 5).

Le imprese appaltatrici e subcontraenti sono tenute a:
– inserire all’interno del subappalto/subcontratto, a pena di nullità assoluta, le clausole che regolano la tracciabilità (art. 3 comma 9);
– comunicare alla stazione appaltante i contratti stessi, anche per estratto (art. 3 comma 9[1]);
– comunicare alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica e a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (art. 3, comma 7);
– comunicare, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti, comunicando altresì ogni modifica relativa ai dati trasmessi (art. 3 comma 7);
– utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati (anche non in via esclusiva) alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici (art. 3, comma 1);
– effettuare i movimenti finanziari esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo alcune eccezioni (art. 3, comma 1);
– riportare negli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) (art. 3, comma 5);
– utilizzare il conto corrente dedicato anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, garantendo la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 2);
comunicare immediatamente alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente, l’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria (art. 3 comma 8).

A fronte di tali adempimenti, che in parte coinvolgono direttamente le stazioni appaltanti e in parte ineriscono ai rapporti tra le imprese della filiera, si rende opportuno, altresì, fornire indicazioni comportamentali nei riguardi delle Stazioni appaltanti, al fine di adottare strumenti di verifica della corretta attuazione della tracciabilità delle transazioni finanziarie.

Per la verifica, da parte delle stazioni appaltanti, dell’obbligo della presenza delle clausole di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità comunicano alle stazioni appaltanti i contratti per estratto mediante l’invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione. È possibile assolvere all’onere di comunicazione anche mediante l’invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità, restando fermo che le stazioni appaltanti e i soggetti della filiera devono comunque effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese. In un’ottica più generalizzata, si raccomanda alle Stazioni appaltanti di adottare un adeguato sistema di controllo e monitoraggio periodico sulla tracciabilità dei pagamenti ed incassi, minimizzando i rischi di violazione della normativa in esame.

Si richiamano di seguito possibili indicazioni da utilizzare come “best practice”:
– inserire specifiche clausole contrattuali, che obblighino, ad esempio, l’appaltatore a fornire alla stessa le fatture e copia dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP relativi all’appalto;
– ricorrere, per la verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all’interno di tutta la filiera delle imprese, all’acquisizione delle dichiarazioni sostitutive, rilasciate, secondo le formalità di legge, da parte dei soggetti della filiera attestanti la regolarità dei pagamenti in merito alla tracciabilità;
– riservarsi di effettuare controlli a campione sui flussi finanziari dell’appalto, con la possibilità di richiedere all’appaltatore la documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti. Ciò, tenuto conto che l’appaltatore rappresenta il dominus della filiera, come principale responsabile della corretta esecuzione dell’appalto, tenuto ad un ruolo di controllo e coordinamento rispetto a tutte le attività coinvolte nel progetto.

Nel contratto dovranno pertanto richiamarsi gli obblighi sulla tracciabilità e le modalità che si intenderanno adottare per effettuare i controlli sulla tracciabilità dei pagamenti e degli incassi nell’ambito della filiera delle imprese. Tali controlli sono da intendersi complementari ai controlli che devono essere svolti dal R.U.P., dal D.L. e dal Coordinatore per la Sicurezza, ciascuno per quanto di competenza, sui subappaltatori e su tutti i soggetti che operano nei cantieri, verificando la regolarità delle prestazioni svolte e il rispetto dei ruoli assunti ed autorizzati ai sensi di legge.

A fronte di tali indicazioni, Anac rammenta che il mancato rispetto della normativa di riferimento risulta sanzionato con l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 6 della medesima legge 136/2010, che risultano applicate dal Prefetto della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, mentre il mancato svolgimento dei controlli da parte delle stazioni appaltanti sul rispetto della normativa sulla tracciabilità rileva ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Nelle gare vige il principio dell’unicità dell’offerta. Ogni operatore economico può presentare una sola proposta

Nelle gare, la possibilità di presentare più proposte contrattuali – compatibili o incompatibili tra loro – deve essere espressamente prevista dalla lex specialis di gara. Altrimenti vige il principio dell’unicità dell’offerta.
E’ quanto ha specificato l’Autorità Anticorruzione con il parere di precontenzioso n. 90, approvato dal Consiglio di Anac l’11 marzo 2025.

La delibera riguarda una procedura di gara della prefettura finalizzata alla selezione di operatori economici con i quali concludere un accordo quadro per l’affidamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri, da ospitare in centri fino a 50 posti.

“Il principio di unicità dell’offerta, che impone agli operatori economici di presentare una sola proposta tecnica e una sola proposta economica, al fine di conferire all’offerta un contenuto certo ed univoco – sottolinea Anac -, è posto a presidio del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa, per evitare che la stazione appaltante sia costretta a valutare plurime offerte provenienti dal medesimo operatore economico e a tutela della par condicio dei concorrenti, poiché la pluralità delle proposte attribuirebbe all’operatore economico maggiori possibilità di ottenere l’aggiudicazione o comunque di ridurre il rischio di vedersi collocato in posizione deteriore, a scapito dei concorrenti rispettosi della lex di gara che hanno presentato una sola e univoca proposta corrispondente alla prestazione oggetto dell’appalto, alla quale affidare la loro unica ed esclusiva chance di aggiudicazione” (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

La stazione appaltante non può subordinare un compenso all’esito del finanziamento.

I compensi per i servizi di ingegneria e architettura di una procedura di gara non possono essere subordinati all’esito della domanda di finanziamento. Le tariffe ministeriali assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura. Inoltre, le attività richieste ai fini della richiesta di finanziamento non possono essere compensate forfettariamente. È quanto stabilito da ANAC, con la delibera n. 102 del 19 marzo 2025. 

Le attività propedeutiche alla redazione del DOCFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali), occorrente ai fini della richiesta di finanziamento, rientrano nell’ambito i servizi di ingegneria e architettura e pertanto non è conforme alla normativa la previsione di una remunerazione costituita da una somma forfettaria massima per due anni di contratto, in quanto anche il compenso per tale attività deve necessariamente essere individuato utilizzando il parametro delle tariffe ministeriali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Escluso l’affidamento diretto per le concessioni degli impianti sportivi

Nel caso di concessione di servizi riguardanti la gestione di impianti sportivi, deve farsi ricorso “a procedura pubblica (articolo 182 D. Lgs. 36/2023) oppure a procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (articolo 187 D. Lgs. 36/2023)”. È quanto evidenziato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nell’atto di segnalazione n. 2064 del 5 febbraio 2025 in merito alle procedure di affidamento di uno stadio, nonché ad alcune previsioni del Regolamento comunale per l’affidamento della gestione di impianti sportivi.

Secondo l’articolo 6, commi da 1 a 3, del D.lgs. n. 38/20211, l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali “deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive”. Ove intenda ricorrere a terzi, il Comune ne affida la gestione “in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni
sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari”, nel rispetto del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) e della normativa euro-unitaria vigente.

Uno dei principi cardine del nuovo Codice dei contratti pubblici è quello di accesso al mercato, sulla base del quale “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità” (articolo 3 del D.lgs. n. 36/2023).

Il Codice dei contratti pubblici non consente infatti il ricorso all’affidamento diretto in caso di concessione di servizi, per il quale deve farsi ricorso a procedura pubblica (articolo 182) oppure a procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (articolo 187). Il ricorso ad affidamenti diretti in casi del genere è stato escluso anche dal MIT in due recenti pareri (n. 2409 e n. 2441 del 2024).

Pertanto, la regola da seguire è l’evidenza pubblica, potendo rilevare gli aspetti associativi e sportivi locali in sede di criteri e di attribuzione del punteggio da valutare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Procedure di affidamento, serve più tempestività. Ritardi non consentiti anche per gli obiettivi PNRR

Con il Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio l’11 marzo 2025, Anac ha fornito importanti chiarimenti riguardo i termini di conclusione delle procedure di affidamento. Sono state infatti rilevate criticità in merito al rispetto della massima tempestività nell’affidamento dei contratti pubblici da parte delle stazioni appaltanti.
Alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti viene richiesta la pubblicazione dei documenti di gara iniziali e la conclusione delle procedure di selezione nei termini indicati. Sono previsti termini massimi per la conclusione delle procedure di appalto e di concessione, differenziati per tipologia di procedura. Tali termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invito ad offrire, e cessano con l’aggiudicazione alla migliore offerta.

I termini stabiliti costituiscono termini massimi, e assolvono alla funzione di consentire l’accertamento di responsabilità amministrative e/o contabili in capo ai dipendenti incaricati dello svolgimento delle procedure di gara. È espressamente, previsto, infatti, che il superamento degli stessi rileva al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono perseguire il principio del risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività. Il principio del risultato, infatti, costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, e rappresenta un criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi delle procedure di affidamento e attribuire gli incentivi.

Il principio del risultato è espressamente perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea. A tale ultimo fine, la Commissione Europea ha previsto, tra le Milestone del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un abbattimento della cosiddetta decision speed ovvero del tempo intercorrente tra la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto, nelle procedure aperte sopra soglia. Pertanto, il mancato rispetto del principio della massima tempestività nell’aggiudicazione e nella stipula del contratto rischia di pregiudicare il mantenimento degli impegni assunti nell’ambito del Pnrr, con grave danno economico per il Paese.

Le stazioni appaltanti devono pertanto rispettare il principio della massima tempestività. Anac evidenzia che la piena attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e il corretto utilizzo delle Piattaforme di approvvigionamento digitale consentono la massima semplificazione e accelerazione delle procedure, con notevoli benefici sulla riduzione dei tempi di affidamento dei contratti (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi funzioni tecniche anche per i collaboratori della direzione dei lavori

Con parere n. 3233 del 27 febbraio 2025, il Supporto giuridico del MIT ha fornito chiarimenti in merito alle attività tecniche incentivabili di cui all’art.45 del D.lgs 36/23. In particolare, è stato chiesto se fossero da escludere dall’incentivazione, di cui all’art.45 del D.lgs 36/23, le attività di “collaboratore amministrativo” della direzione dei lavori in quanto non presenti nell’elenco dell’allegato I.10.

Per il Supporto giuridico del MIT i collaboratori alla direzione dei lavori non sono esclusi dall’incentivazione. A sostegno di tale tesi il fatto che, se è vero che nell’elenco dell’allegato I.10 del D.L.gs. n. 36/2023 non risulta l’attività di collaboratore riferita espressamente alla direzione dei lavori, è pur vero che l’art. 45, comma 3, così recita: “L’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. “. Tra tali funzioni tecniche indicate nell’Allegato I.10 vi è anche quella della direzione dei lavori. Pertanto si ritiene che anche i collaboratori amministrativi della direzione lavori possano essere incentivati.

 

La redazione PERK SOLUTION