Fondo per l’avvio delle opere indifferibili: template utenze soggetti attuatori

Il Ministero dell’interno, con comunicato del 28 dicembre 2022, informa che la legge di bilancio 2023, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, prevede il rifinanziamento, del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50.
Al fine di individuare gli enti e i relativi CUP potenzialmente destinatari della preassegnazione e/o dell’accesso alla procedura ordinaria, gli enti coinvolti nella gestione delle misure PNRR sono invitati ad aggiornare e/o avviare l’attività di profilazione delle utenze sul sistema di monitoraggio Regis, completando l’inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento.
Al fine di una corretta profilazione delle utenze è necessario:
– compilare il Template adottato con la Circolare del 14 dicembre 2021, n. 31 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 – Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”, che ad ogni buon fine viene allegato al presente comunicato;
– procedere alla redazione di una lettera di accompagnamento, firmata digitalmente, che contenga tra l’altro l’impegno a comunicare tempestivamente variazioni che possano eventualmente interessare le utenze abilitate.
Ove si desideri abilitare la/le utenze a tutti i CUP relativi al Comune (limitatamente alle misure di competenza di questo Ministero), non sarà necessario indicare CUP/CLP e ID progetto Regis, i quali dovranno invece essere inseriti solo ove si desideri restringere il cono di visibilità della/delle utenze in questione a specifici interventi. È invece necessario e obbligatorio l’indicazione del codice iniziativa (codice della misura PNRR).
Il Template così compilato, unitamente alla lettera di cui sopra, dovrà essere inviato all’Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell’Interno all’indirizzo mail: unitadimissione.pnrr@interno.it , che provvederà alla trasmissione della documentazione agli uffici del Servizio Centrale per il PNRR competenti per la profilazione delle utenze.

 

ALLEGATI

 

ANAC, Contratti pubblici: aggiornate le FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari

E’ stata aggiornata la sezione FAQ “Tracciabilità dei flussi finanziari” mediante l’inserimento della “Sezione E – Tracciabilità servizi sociali”.
Le FAQ sono state elaborate per dare indicazioni sulle prescrizioni e gli adempimenti a carico delle organizzazioni di volontariato e delle imprese di promozione sociale a seguito della delibera Anac n. 371 del 27 luglio 2022, in vigore dal 27 agosto 2022, che ha aggiornato le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Vai alle FAQ.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riforma Codice degli appalti: il Consiglio dei ministri approva il decreto in esame preliminare

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta  del 16 dicembre 2022, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Secondo quanto si legge nel comunicato del Governo, Di seguito alcune tra le principali innovazioni introdotte.

Digitalizzazione

La digitalizzazione diventa un vero e proprio “motore” per modernizzare tutto il sistema dei contratti pubblici e l’intero ciclo di vita dell’appalto. Si definisce un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui pilastri si individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, appena reso operativo dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell’utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici. Inoltre, si realizza una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti, in linea con lo svolgimento in modalità digitale delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Si riconosce espressamente a tutti i cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara, nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato.

Programmazione di infrastrutture prioritarie

È impresso un grosso slancio al sistema di programmazione per le opere prioritarie. Si prevede l’inserimento dell’elenco delle opere prioritarie direttamente nel Documento di economia e finanza (DEF), a valle di un confronto tra Regioni e Governo; la riduzione dei termini per la progettazione; l’istituzione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di un comitato speciale appositamente dedicato all’esame di tali progetti; un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; la valutazione in parallelo dell’interesse archeologico.

Appalto integrato

Per i lavori, si reintroduce la possibilità dell’appalto integrato senza i divieti previsti dal vecchio Codice. Il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria.

Procedure sotto la soglia europea

Si adottano stabilmente le soglie previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto “semplificazioni COVID-19” (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76). Sono previste eccezioni, con applicazione delle procedure ordinarie previste per il sopra-soglia, per l’affidamento dei contratti che presentino interesse transfrontaliero certo. Si stabilisce il principio di rotazione secondo cui, in caso di procedura negoziata, è vietato procedere direttamente all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente. In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia sono esclusi i termini dilatori, sia di natura procedimentale che processuale.

General contractor

Si reintroduce la figura del “general contractor”, cancellata con il vecchio Codice. Con questi contratti, l’operatore economico “è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”. È da sottolineare che l’attività anche di matrice pubblicistica da parte del contraente generale (per esempio quella di espropriazione delle aree) consente di riconoscere nell’istituto una delle principali manifestazioni applicative della collaborazione tra la pubblica amministrazione e gli operatori privati nello svolgimento di attività d’interesse generale.

Partenariato pubblico-privato

Si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato (PPP). Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore.

Settori speciali

Si prevedono una maggiore flessibilità e una più marcata peculiarità per i cosiddetti “settori speciali”, in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme introdotte sono “autoconclusive” e quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice.
Si introduce un elenco di “poteri di autorganizzazione” riconosciuti alle imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi.
Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.

Subappalto

Si introduce il cosiddetto subappalto a cascata, adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.

Concessioni

Per i concessionari scelti senza gara, si stabilisce l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture. L’obbligo non vale per i settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce).

Revisione dei prezzi

È confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80 per cento del maggior costo.

Esecuzione

Sul versante dell’esecuzione, si prevede la facoltà per l’appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento.
In caso di liquidazione giudiziale dell’operatore economico dopo l’aggiudicazione, non ci sarà automaticamente la decadenza ma il contratto potrà essere stipulato col curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa, previa autorizzazione del giudice delegato.

Governance, contenzioso e giurisdizione

Allo scopo di fugare la cosiddetta “paura della firma”, è stabilito che, ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce “colpa grave” la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
Si effettua il riordino delle competenze dell’ANAC, in attuazione del criterio contenuto nella legge delega, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie. Si superano le linee guida adottate dall’Autorità, attraverso l’integrazione nel Codice della disciplina di attuazione.
In merito ai procedimenti dinanzi alla giustizia amministrativa, si prevede che il giudice conosca anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo. Si applica l’arbitrato anche alle controversie relative ai “contratti” in cui siano coinvolti tali operatori.

Entrata in vigore

Il Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023. Dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso.

Schema del Codice dei contratti pubblici elaborato dal Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha trasmesso al Governo il 7 dicembre 2022, per le proprie determinazioni, il testo dello schema del Codice dei contratti pubblici con le modifiche apportate anche tenendo conto dei lavori del Tavolo Tecnico congiunto tra il Consiglio di Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le altre amministrazioni interessate.

 

La redazione PERK SOLUTION

Illegittima la proroga tecnica del contratto disposta prima dell’avvio della nuova gara

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, la proroga tecnica del contratto è legittima soltanto a condizione che: a) rivesta carattere eccezionale, dovendo ricorrere l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more della scelta di un altro contraente; b) non sia disposta prima dell’avvio della nuova gara. È quanto evidenziato dal TAR Lombardia, sezione IV, sentenza del 17 novembre 2022, n. 2552.

L’art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016 prevede che “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”. La norma prevede che l’opzione per la proroga sia prevista a monte, nel bando e nei documenti di gara.

In merito l’ANAC (con delibera n. 576 del 28 luglio 2021), ha puntualizzato che “l’opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto” (nello stesso senso T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 10 febbraio 2022, n. 891). Più in dettaglio, in base all’interpretazione della norma fornita dall’ANAC e dalla giurisprudenza amministrativa (in tal senso ex plurimis T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 10 febbraio 2022, n. 891), affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti: a) la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (cfr. C.d.S., V, 11 maggio 2009, n. 2882; delibere ANAC n. 36 del 10 settembre 2008, n. 86/2011 e n. 427 del 2 maggio 2018); b) la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (parere ANAC AG n. 33/2013).

 

La redazione PERK SOLUTION

Le reiterate ed illegittime proroghe dell’appalto possono determinare danno erariale

La proroga tecnica, nella prospettiva eurounitaria, costituisce uno strumento eccezionale e temporaneo, volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della Pubblica amministrazione, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, ed è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara. Il ricorso all’utilizzo reiterato ed illegittimo di proroghe di un contratto di servizio viola, invece, i principi eurounitari di concorrenza, par condicio e trasparenza ed è fonte di responsabilità erariale.

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per l’Umbria, sentenza 23 novembre 2022, n. 99, ha ribadito che i principi eurounitari di messa in concorrenza, apertura al mercato e par condicio tra i potenziali ed effettivi offerenti impongono alle amministrazioni di organizzarsi affinché, venuto a scadenza un contratto, possa essere immediatamente operativo quello successivo, in modo che non vi sia alcuna soluzione di continuità, anche per salvaguardare l’utenza, specie ove il servizio in questione investa la cura della persona umana. Le proroghe, nella prospettiva eurounitaria, costituiscono uno strumento eccezionale e temporaneo.

Ogni norma interna di livello ordinario, sia essa nazionale che regionale, deve essere interpretata in una prospettiva eurounitariamente orientata, al fine di assicurare i ricordati principi di concorrenza, apertura al mercato e par condicio, e non può essere interpretata con esiti antieurounitari, poiché, tra le varie interpretazioni possibili, deve essere preferita quella che conduce ad esiti riconcilianti con le regole sovranazionali.

Una efficiente gestione dei servizi, infatti, impone all’amministrazione di prevedere, programmare, ideare l’avvicendamento tra affidatari e di adottare tempestive iniziative, programmando le “scadenze amministrative” al fine di far subentrare il nuovo affidatario senza dilazione; la procedura di gara pubblica deve essere svolta in data anteriore rispetto alla scadenza del precedente contratto e, comunque, al più tardi entro la fine dell’eccezionale primo periodo di proroga, in modo da non creare soluzioni di continuità nella prestazione del servizio. Bando, contratto e altri atti possono contenere clausole specifiche, prevedendo che le prestazioni di servizio a carico del nuovo affidatario debbano essere effettuate a far tempo dalla scadenza del termine previsto nel contratto stipulato con il precedete affidatario.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Appalti: progettisti e direttori dei lavori hanno diritto a un compenso per i lavori aggiuntivi chiesti dalle stazioni appaltanti

Anac, attraverso un Comunicato del Presidente dell’8 novembre 2022, ha chiarito che progettisti e direttori dei lavori hanno diritto a un compenso aggiuntivo per l’aggiornamento dei computi metrici di progetto e della contabilità dei lavori richiesti dalle stazioni appaltanti per adempiere alle disposizioni del Decreto Aiuti n. 50/ 2022, adottato a fronte dell’eccezionale aumento dei prezzi delle materie prime.

Anac rileva che l’immodificabilità del prezzo nei contratti a corpo non è un principio assoluto e inderogabile, e non esclude che le prestazioni introdotte in ariazione di quella originaria debbano essere, comunque, valutate e pagate a parte. Anac precisa che non solo è necessario che la documentazione di gara riporti l’elenco dettagliato delle prestazioni oggetto dell’incarico e i relativi corrispettivi ma che qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione del contratto. Pertanto anche le richieste di aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori fatte successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pattuiti devono considerarsi attività aggiuntive che devono essere remunerate in modo corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anci: Circolare MEF su procedura “semplificata” su variazione prezzi, estesa a opere PNC

La RGS ha pubblicato la Circolare n. 37 del 9 novembre 2022 con alcune specifiche indicazioni e relative tempistiche da seguire rispetto alle “procedura semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 che – ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022, in corso di conversione – trova applicazione anche ai seguenti programmi ed interventi degli enti locali, finanziati con le risorse di cui all’articolo 1 del PNC (DL 59/21):

  • Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 (lettera b), numero 1);
  • Strategia Nazionale Aree Interne – Miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione (lettera c), numero 12);
  • Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica (lettera c), numero 13);
  • Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (lettera d), numero 1)

In particolare, la Circolare 37/2022 fornisce indicazioni operative per:

  • Rimodulazione risorse (art. 7 comma 1, ultimo periodo del DPCM). L’ente locale attuatore può inserire sul sistema Regis le domande di rimodulazione, al fine di richiedere un importo di preassegnazione diverso da quello risultante dall’applicazione al singolo progetto (collegato a specifico CUP) della percentuale indicata nell’Allegato 1 al DPCM 28/7/22. Le richieste per ciascun CUP, da trasmettere aggregate per ciascuna misura (intervento), possono essere inoltrate dall’ente locale dalla data di pubblicazione della circolare fino al 15 novembre 2022.
  • Assegnazione definitiva (art. 7 comma 2 del DPCM). L’ente locale attuatore, entro 5 gg dal perfezionamento del CIG, è tenuto ad aggiornare sul sistema Regis: a) le informazioni relative all’avvio della gara (CIG, data di pubblicazione del bando/avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito, importo totale dell’opera e importo gara – da inserire importo originario e importo aggiornato se diverso); b) il fabbisogno finanziario, derivante dall’applicazione dei prezzari aggiornati infrannualmente o incrementati ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 26 del decreto-legge n.50 del 2022, specificando il parametro di calcolo; c) le disponibilità derivanti dall’applicazione dell’articolo 26, comma 6, del decreto-legge n. 50 del 2022 (rimodulazione somme a disposizione QE ed utilizzo di eventuali somme disponibili derivanti da interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi).;
  • Annullamento preassegnazione (art. 7 comma 3 del DPCM). L’Amministrazione finanziatrice, entro il 31 gennaio 2023, provvede a rilevare, attraverso i sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato, tutti i CUP di competenza collegati alle diverse misure (interventi) indicate nell’Allegato 1 e individuate ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022, per i quali non siano state avviate le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022.

Alla circolare, che indica schematicamente le diverse fasi della procedura attraverso il sistema informativo ReGis, sono allegati i modelli da utilizzare per le richieste di rimodulazioni.

 

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Consiglio di Stato: Adeguamento del corrispettivo di un appalto di servizi in assenza di una espressa clausola di revisione dei prezzi

A fronte di un’istanza, formulata dall’appaltatore, di adeguamento del corrispettivo dei servizi da svolgere ed in carenza di un’espressa clausola di revisione dei prezzi, si applica la lettera a), e non la lettera c), dell’art. 106 del codice dei contratti pubblici, il quale, al comma 1, scandisce i casi di modifica dei contratti di appalto, nei settori ordinari e nei settori speciali, senza una nuova procedura di affidamento.

Ciò in quanto:

– la lettera c) fa testuale ed espresso riferimento a quelle “modifiche dell’oggetto del contratto” che si correlano alle “varianti in corso d’opera”, specificamente inerenti l’oggetto del contratto sul versante dei lavori da eseguire;

– la lettera a), invece, nel contemplare le “variazioni dei prezzi e dei costi standard”, disciplina gli aspetti economici del contratto; segnatamente, àncora ad una rigorosa previsione di clausole di revisione dei prezzi le modifiche dell’oggetto del contratto, sul versante del corrispettivo, che l’appaltatore trae dall’esecuzione del contratto.

Peraltro, dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze 19 aprile 2018, C-152/17; 7 settembre 2016, C-549-14), si trae una sostanziale neutralità del diritto europeo rispetto agli eventuali rimedi manutentivi che gli ordinamenti nazionali approntano per fronteggiare le sopravvenienze che incidono sugli aspetti economici del contratto, fermo il disfavore per soluzioni che alterino surrettiziamente il gioco della concorrenza attraverso affidamenti diretti senza gara.

È quanto previsto dal Consiglio di stato, Sez. IV, sentenza 31 ottobre 2022, n. 942.

 

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PTPCT e sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO: al via l’acquisizione dei dati per il 2022

È attiva tramite il sito dell’ANAC la procedura di acquisizione dei dati relativi ai Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT 2022-2024) per le amministrazioni ed enti tenuti alla predisposizione del PTPCT, e quelli relativi alla sottosezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO per le amministrazioni tenute all’adozione del PIAO e al monitoraggio delle misure in essi previste.

La procedura consente all’Autorità di rilevare le principali informazioni in merito alle modalità di individuazione e valutazione dei rischi corruttivi, progettazione e implementazione delle misure per il trattamento di tali rischi e per l’attuazione della trasparenza, da parte di Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici economici e società pubbliche, con il duplice scopo di monitorare lo stato di attuazione della normativa e orientare le attività di vigilanza e di regolazione dell’Autorità.

I Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) possono utilizzare la Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza previa registrazione da effettuarsi tramite il Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti. L’acquisizione dei dati avviene esclusivamente tramite la compilazione dei moduli predisposti dall’Autorità per cui non è richiesto il caricamento, l’invio o la comunicazione ad ANAC di alcun documento predisposto dalle amministrazioni/enti.

 

La redazione PERK SOLUTION